pedagogista

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Pedagogista e Pedagogista Giuridico ( CTU e CTP)

venerdì 27 settembre 2024

professione Pedagogista

Pedagogista
studioso specializzato in pedagogia

Il pedagogista secondo la L. 55/24 artt.1 e 2 è lo specialista dei processi educativi e formativi della persona lungo tutto l'arco della vita che, opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica (il codice deontologico,  stabilisce una serie di comportamenti che un professionista è tenuto ad adottare. In caso contrario, potrebbe infatti incorrere in sanzioni disciplinari.
Il codice deontologico contiene anche l'etica professionale del pedagogista
L'etica professionale è l'insieme di regole e di comportamenti che condiziona e limita il potere che ciascuno di noi può esercitare sugli altri e su se stesso nell'esercizio di una professione o di un ruolo), in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. La professione viene svolta in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi. La professione di pedagogista può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. il Pedagogista esercita funzioni di: consulenza pedagogica, consulenza tecnico scientifica, coordinamento, direzione, programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio, verifica, valutazione di interventi, supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, attività di orientamento scolastico, accademico e professionale, promozione culturale, attività didattica, sperimentazione e ricerca nello specifico ambito professionale. L'attività professionale del pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione il monitoraggio e l'intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento.
L'Art. 348 c.p. (Esercizio abusivo di una professione per chi non ha una delle lauree magistrali suddette o equipollenti o equiparate non abilitata alla professione di Pedagogista). - dice che: Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, alias professione protetta, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
Se un ente locale assume o attiva un concorso per persone che dovrebbero essere iscritte all'Albo come l'educatore psp o il pedagogista con funzioni educative o pedagogiche senza esserlo o senza essere iscritti all'albo come ad es.
l'asacom o qualunque altra figura non educativa e non pedagogica senza essere iscritti all'albo rischiano di: l'asacom o altre figure non educative o ed eps o pedagogista non iscitti di: essere denunciati, ottenere una condanna penale fino a 3 anni di carcere ed una multa da 10.000 a 50.000 €.
Il funzionario che gli ha firmato il contratto rischia perché: sarà responsabile di danno erariale e segnalato alla Coorte dei Conti                (Giustizia Contabile) perché rifonda personalmente di tasca propria il danno alle casse dell'ente in questione.
Tutto ciò genera una ribellione sociale per abuso di esercizio di professione un ulteriore malcontento nelle famiglie di queste persone e dei funzionari stessi che dovranno risarcire di tasca propria per il danno provocato.
Per questo chi deve offrire lavoro chiedesse se hanno presentato l'istanza di domanda di iscrizione all'Albo in tal modo si limitano i danni.
Il “danno erariale”, anche noto come “danno patrimoniale dello Stato”, è una categoria giuridica che si riferisce al danno causato al patrimonio dello Stato o degli enti pubblici a causa di un comportamento negligente, illecito o abusivo di un pubblico ufficiale o di un soggetto incaricato di gestire risorse pubbliche.
Assumere un professionista non iscritto all'albo quando l'iscrizione è obbligatoria comporta diversi rischi per una cooperativa sociale:
 * Responsabilità civile e penale: In caso di errori o omissioni del professionista non iscritto, la cooperativa potrebbe essere ritenuta corresponsabile e quindi chiamata a rispondere civilmente o penalmente per eventuali danni causati.
 * Sanzioni amministrative: Sia la cooperativa che il professionista potrebbero incorrere in sanzioni amministrative previste dalla legge.
 * Nullità degli atti: Gli atti compiuti dal professionista non iscritto potrebbero essere annullabili, con conseguenti problemi nella gestione dei servizi e dei rapporti con gli utenti.
 * Danneggiamento della reputazione: La notizia dell'assunzione di un professionista non iscritto potrebbe danneggiare la reputazione della cooperativa, mettendone in discussione la professionalità e la serietà.
 * Difficoltà nell'accesso a finanziamenti: Alcune istituzioni finanziarie potrebbero rifiutare di concedere finanziamenti a cooperative che non rispettano le normative in materia di qualifiche professionali.
È fondamentale che le cooperative sociali si informino sulle normative vigenti e si assicurino che tutti i professionisti che collaborano con loro siano regolarmente iscritti agli albi professionali competenti.
Nota: La normativa in materia di iscrizioni agli albi professionali può variare a seconda della professione e della regione.

Gli iscritti all' Albo dei pedagogisti sono tenuti al segreto professionale come da art.5 co. 4 della L.55/24, in caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale.
Da ricordare l'uso del modulo consenso informato L. 219/17 nel quale si incontrano l'autonomia decisionale dell'utente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del pedagogista.
Inoltre del modulo informativa sulla privacy per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 GDPR 2016/679 e della ex L.196/03 con l'utenza. 
D.L. 76/2020 la PEC domicilio digitale funge da raccomandata A/R digitale entro 30 giorni per la risposta
è obbligatoria per i professionisti iscritti ad un Albo professionale. La mancata attivazione e comunicazione all'Ordine di un indirizzo PEC, che è un vero e proprio 'domicilio digitale', è punibile con sanzioni sino alla sospensione dall'Albo, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Semplificazioni.
Sempre secondo il D.L. 76/20 chiunque eserciti in forma privata l'esercizio della professione di pedagogista come ditta individuale e/o in forma associata ha anche l'obbligo di firma digitale e di marcatura temporanea ( o timestamp) ossia la data e l'ora digitale, esso serve ad estendere di 20 anni la validità del tuo documento firmato digitalmente. 
Il timbro manuale o digitale prova l'autenticità del documento e fanno trovare più rapidamente un professionista, non vi è  obbligo nessuna legge lo dice, molte professioni ed ordini però lo richiedono vedremo se sarà richiesto anche dall'Ordine dei Pedagogisti per la libera professione di pedagogista.
Inoltre facoltativo ma consigliato ( alcune istituzioni lo richiedono) quando si firmano i documenti siglare in modo manuale a penna o digitale con le iniziali del proprio nome e cognome tutti i fogli  di un documento posizionati a destra.

Ora ragioniamo su una cosa: quando parliamo di profilo unico cosa intendiamo? Questa domanda è importantissima per non confonderci, dunque abbiamo
2 opzioni:
1. Assorbenza di titolo
dei Pedagogisti sugli educatori professionali sociopedagogici oppure di
2. Profilo unico tra educatori professionali sociopedagogici ed educatori professionali socio-sanitari.
La Corte di Cassazione n.9161/22
La Sentenza del TAR Lazio n. 4259/2021e la Giurisprudenza ribadiscono che in genere (ed anche nei concorsi pubblici) il titolo superiore   assorbe quello inferiore.
Per ciò che concerne il principio di assorbenza di titolo non c'è tra pedagogista ed educatore professionale sociopedagogico e lo ribadiscono nel co. 595 perché non esiste materia giurisprudenziale né ministeriale.
Il motivo per cui il laureato quadriennale o specialistica o magistrale pedagogista non può fare anche l'educatore professionale sociopedagogico della triennale è  perché abbiamo 2 Albi separati come da legge 55/24:
1. Per educatori professionali sociopedagogici e
2. Per pedagogisti

Questo fa si che non ci sia assorbenza di titolo tra le due professioni pedagogista e educatore Psp cosi distinte e separate e quindi non si possono svogere le due professioni, questo potrebbe essere corretto nella legge dopo che gli ordini saranno effettivi.
Per ciò che concerne invece le due professioni di triennalisti educatore psp ed educatore pss non potrà mai essere risolto perché non apparteniamo allo stesso ordine bensì a due ordini diversi. Ma solo per chi è  entrato in prima istanza nell'ordine pss puo rimanere negli elenchi speciali ad esaurimento ESE istituiti dagli Ordini FNO TSRM e PSTRP degli Educatori professionali sociosanitari e contemporaneamente iscriversi anche all'Albo degli educatori professionali sociopedagogici dell'Altro Ordine dei Pedagogisti e degli educatori professionali sociopedagogici.
Hanno permesso agli educatori psp di essere iscritti all'ESE elenchi speciali ad esaurimento degli Ordini FNO TSRM e PSTRP degli Educatori professionali sociosanitari 
solo per consentire anche agli educatori professionali sociopedagogici che “svolgono o abbiano svolto un’attività  professionale  in  regime  di lavoro dipendente o autonomo, per  un  periodo  minimo  di  trentasei mesi, anche  non  continuativi,  negli  ultimi  dieci  anni” di  “continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo  della professione sanitaria di riferimento”. di cui al DM 520/1998, il cui esercizio professionale è previsto in ambito sanitario, socio sanitario, socio-assistenziale e penitenziario, come stabilito espressamente dall’art. 1, comma 4 del DM 520/1998, “in strutture e servizi sociosanitari e socio educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale”.

Altre professioni ordinistiche invece
come ad es i psicologi o gli assistenti sociali hanno 1 solo albo e 2 sezioni, facciamo un esempio gli psicologi essi hanno:
Sezione A: per  laureati quadriennali specialistiche e magistrali in psicologia;
Sezione B per laureati triennali in scienze e tecniche psicologiche.

Questo fa si che gli psicologi abbiano l'assorbenza di titolo sui laureati in Scienze e tecniche psicologiche e ciò gli permette di svolgere entrambi i lavori.

 gli educatori sanitari rispetto agli educatori sociopedagogici -domanda- perché i sanitari possono lavorare nelle aziende sanitarie e gli educatori socio pedagogici no? Cosa hanno in più?


Perché così hanno diviso le due professioni e visto che ora sia I pedagogisti sia gli educatori psp sono di area umanistico sociale e sono vigilati dal Ministero di Giustizia come anche gli assistenti sociali e non dal Ministero della Salute come gli psicologi e gli educatori professionali socio-sanitari  che sono di area sanitaria, quindi noi non possiamo lavorare in sanità. 

In più non hanno nulla semmai due formazioni ( esami diversi) più socio sanitarie i pss più umanistiche i psp

Ps prima anche gli psicologi erano sotto la Vigilanza del Ministero della Giustizia (MIG) ed ora sono passati sotto la vigilanza del Ministero della salute (MDS).


Caratteristiche della figura professionale
In Italia
La professione di pedagogista in Italia è disciplinata dalla Legge 55 del 15 aprile 2024 (legge civile non retroattiva dispositivo art 11 comma 1, delle Preleggi, secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo ( principio di irretroattività), lo trovate all’art. 1 delle “Disposizioni sulla legge in generale” che precedono il codice civile leggi ordinarie, comunemente dette “preleggi” ), (mentre le leggi penali sono retroattive sostanziale, dall'art. 25, comma 2, della Costituzione, in base al quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.).
legge civile non retroattiva dispositivo art 11 comma 1, delle Preleggi, secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo ( principio di irretroattività), lo trovate all’art. 1 delle “Disposizioni sulla legge in generale” che precedono il codice civile leggi ordinarie, comunemente dette “preleggi” ), 
No, le leggi sulle professioni ordinistiche non sono retroattive.
Spiegazione:
 * Principio di non retroattività o di irretroattività:  questo principio fondamentale del diritto impedisce che una nuova legge venga applicata a fatti accaduti prima della sua entrata in vigore.
 * Protezione degli iscritti: Le leggi sulle professioni ordinistiche riguardano spesso requisiti di accesso, modalità di esercizio della professione e sanzioni disciplinari. Applicare retroattivamente una nuova legge a chi era già iscritto all'albo professionale potrebbe creare situazioni di ingiustizia e incertezza.
 * Stabilità del sistema: La retroattività di queste leggi potrebbe destabilizzare il sistema delle professioni ordinistiche, creando disparità tra gli iscritti e rendendo difficile la pianificazione delle attività professionali.
Esempio:
Immaginiamo che venga introdotta una nuova legge che impone un esame aggiuntivo per l'iscrizione a un determinato albo professionale. Questa legge non può essere applicata a coloro che erano già iscritti prima dell'entrata in vigore della nuova norma, in quanto al momento dell'iscrizione avevano soddisfatto tutti i requisiti previsti dalla legge vigente all'epoca.
Conclusioni:
Le leggi sulle professioni ordinistiche, come tutte le altre leggi, devono rispettare il principio di non retroattività. Questo principio garantisce la certezza del diritto e tutela gli interessi degli iscritti agli albi professionali.
 La legge 55/24 è formata da 13 artt. che istituisce l'Ordine ( professione Ordinistica) delle professioni pedagogiche ed educative e l'Albo pubblico dei Pedagogisti, quindi una professione protetta (Sono professioni protette , il cui esercizio è subordinato alla iscrizione in appositi albi o elenchi (art. 2229, 2° e 3° co., c.c.) tenuti dai rispettivi ordini professionali. L’art. 2 della l. n. 248/2006, in conformità con il principio comunitario di libera concorrenza, ha abrogato: 1. l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, 2. il divieto di pubblicità informativa sulle caratteristiche del servizio offerto 
 3. il divieto di svolgere un’attività di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti. 
la legge 55/24 è entrata il vigore l'8 maggio 2024 e' vigilata dal Ministero di Giustizia (MIG) essendo di area umanistico/sociale e,  di concerto con il (MUR) Ministero dell'Università e della Ricerca, per la Laurea Magistrale Abilitante per pedagogisti disciplinata dalla L. 163/21  formata di 8 artt., in particolare l'art. 1 co. 1 bis e co. 2, e l'art. 3 co. 1, 2 e 3 entrata in vigore anch'essa l'08 maggio 2024. Inoltre per il riconoscimento dei titoli esteri con il parere del CUN di concerto con il MUR.

Le Lauree Magistrali o equipollenti o equiparate, di pedagogista,  non assorbono in alcun modo il titolo della Laurea triennale in educatore professionale sociopedagogico
 delle classi L 19 o ex C 18 in  scienze dell'educazione e della formazione. 
Ps. Ci si può iscrivere anche all'Albo degli educatori professionali sociopedagogici solo e soltanto se in possesso anche  del titolo di laurea triennale di educatore professionale sociopedagogico  in una delle classi di laurea  L19 o ex L 18 vecchio ordinamento, in scienze dell'educazione e della formazione.
Per l'accesso ad uno dei 4 corsi di Laurea Magistrale in Pedagogista (LM-50, LM-57, LM-85, LM-93) infatti è  richiesta una laurea triennale possibilmente in campo umanistico o sociale o socio sanitario, in tali casi 
da assolvere con dei crediti aggiuntivi cfu, oppure direttamente con la L 19.

Le Lauree (o Diplomi di Laurea) equipollenti ed equiparate
Per equipollenza si intende l’analogia espressamente prevista dalla legge tra titoli di vecchio ordinamento, mentre per equiparazione si intende l’analogia operata tra titoli ante riforma e titoli post riforma (nuovo ordinamento). ed ai nuovi ordinamenti delle Lauree Magistrali LM 50, LM 57, LM 85, LM 93 in pedagogista sono:
 1.equipollenti: i vecchi ordinamenti di 4 anni in pedagogia, ed i vecchi ordinamenti di 4 anni in scienze dell'educazione (che includono tutti e tre gli indirizzi: 1. insegnante di scienze dell'educazione, 2. educatore professionale ( erroneamente chiamati ma sono pedagogisti), 3. Formatore continuo; ( in tal caso l'Equipollenza è data dal titolo di laurea e non dall'indirizzo); 
2. Equiparati: i vecchi ordinamenti di Laurea Specialistica LS 3+2=5 anni in LS 56 programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, LS 65 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LS 87 scienze pedagogiche.
 Sia i vecchi ordinamenti sia i nuovi ordinamenti (già Laureati Magistrali LM 50, LM 57, LM 85, LM 93 entro l'a.a. 2023/2024) sono già abilitanti all'esercizio della professione di pedagogista da confermare con la sola iscrizione all'Albo Pubblico dei Pedagogisti dell'Ordine dei Pedagogisti e degli educatori professionali sociopedagogici per essere abilitati all'esercizio della professione di pedagogista.
Inoltre possono iscriversi All'Albo professori universitari e ricercatori.

Per esercitare la professione, infatti, è richiesto  dal 2024/25: uno dei 4 corsi di Laurea Magistrale Abilitante ( eguagliata all'esame di Stato) LM tutte di (3+2)= 5 anni:
(LM-50 programmazione e gestione dei servizi educativi, 
LM-57 Scienze dell’educazione degli Adulti e della Formazione Continua, 
LM-85 scienze pedagogiche, 
LM-93 teorie e metodologie dell'elearning e della media education) presso un Dipartimento Umanistico di un Università Italiana.
La formazione universitaria del pedagogista, è di tipo multidisciplinare e comprende materie umanistiche e sociali, quali: la pedagogia, la psicologia, l'antropologia, la sociologia, la metodologia della ricerca sociale ed educativa, la filosofia, la storia, alcune discipline mediche, giuridiche, di economia politica e il Tirocinio Pratico Valutativo TPV di 30 cfu = 750 ore.
La fase finale si compone di: una (PPV) Prova Pratico Valutativa del Tirocinio abilitante  ( equivalente all'ex esame di Stato) L. 163/21 art. 1 co. 1 bis e co. 2 e l' art 3 Co. 1, 2, 3 e L 55/24 art. 2 co. 3 e co. 4, svolto davanti ad un membro dell'Ordine dei Pedagogisti, e la successiva discussione della Tesi di Laurea Magistrale. A questi spetta il Titolo di Dottore Magistrale secondo il decreto del ex Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca d.m. 270/04 riforma Moratti ai sensi degli ordinamenti del co.1 spetta il titolo accademico di dott.magistrale art. 13 co 7, e dalla c.d. legge Gelmini l. 240/10, ( per le Lauree 4 anni v.o. e L.S. v.o. e L.M. n.o.).
 ln ultimo, bisogna effettuare l'iscrizione all'Albo pubblico dei Pedagogisti, dell'Ordine dei Pedagogisti e degli Educatori professionali sociopedagogici per essere abilitati all'esercizio delle professione di pedagogista come da L.55/24.

La Pedagogia discende dalla filosofia che è la madre di tutte le scienze dure e molli, soprattutto delle scienze molli: scienze umane e scienze sociali. La filosofia non è una vera scienza umana bensì è una disciplina empirica tendente verso le scienze umane. La filosofia è una disciplina empirica perche fondata sui dati dell'esperienza immediata e della pratica, quindi estranea al rigore scientifico e scevra da leggi e principi. La filosofia è tendente verso le scienze umane perché in quanto amore del sapere tratta del pensiero dell'uomo e dell'ambiente.
La pedagogia è compresa tra le scienze molli perché non ha rigore scientifico ma si basa più sulla ricerca di tipo qualitativo e sperimentale (grandezze intensive), ed in piccole quantità anche sulle ricerche di grandezze di tipo quantitativo (grandezze estensive). Tali grandezze intensive (qualitative e sperimentali) sono: non sommabili ma graduabili, osservabili direttamente, attraverso i comportamenti che vengono definite costrutti cioè astrazioni teoriche che sono inferite sulla base di una teoria del comportamento di un individuo o di un gruppo. 
Tali scienze molli comprendono il macrogruppo delle scienze  umanistiche o umane che a sua volta comprendono il microgruppo delle scienze sociali.
Sono scienze umane o umanistiche        (pedagogia, psicologia, scienze della formazione primaria, educazione professionale sociopedagogico) ossia discipline che studiano attraverso il metodo scientifico, l'essere umano, in quanto soggetto di pensiero e di azione, al fine di comprendere le cause e il significato dei suoi comportamenti,
Ne fanno parte anche il sottogruppo delle  scienze sociali (( sociologia, assistenti (servizi) sociali,  antropologia, storia, diritto, economia politica)) che studiano attraverso il metodo scientifico, le società e le relazioni sociali tra gli individui all'interno di tali società.
La pedagogia come le altre scienze è  anche una scienza autonoma, ossia una materia che possiede un proprio statuto epistemologico o scientifico (insieme delle caratteristiche che certificano la scientificità di un sapere attraverso un testo), ed un proprio linguaggio tecnico scientifico.
 

Le date in sede di  prima attuazione per l'iscrizione all'Albo dei Pedagogisti c/o i Tribunali dei Capoluoghi di regione sono in tutta Italia dal mercoledi 08/05/2024 al martedi  06/08/24 solo per la Puglia fino al mercoledi 02/10/24 dopodiché si aspetteranno prima gli elenchi degli idonei sui siti dei Tribunali dei capoluoghi dove ci si è  iscritti poi si procederà prima all'istituzione degli Ordini Regionali  attraverso l'elezione del Presidente dell'Ordine regionale da parte degli aventi diritto ossia di chi si è  gia iscritto all'Albo dei Pedagogisti c/o il tribunale del capoluogo della proria regione e poi dell'Ordine Nazionale (elezione del Presidente e del Vicepresidente dell'Ordine Nazionale) da parte dei Presidenti degli Ordini Regionali appena istituiti, dopodiché, si potrà di nuovo procedere con le iscrizioni dei laureati magistrali ed equipollenti ed equiparati all'Albo dei Pedagogisti direttamente con l'Ordine regionale di residenza in tal caso si parla di iscrizione ordinaria all'albo .

Come iscriversi in prima istanza c/o il Tribunale di Bari?
 andare sul sito del Tribunale capoluogo di regione cioè Tribunale di Bari tra le news area amministrativa formazione degli Albi dei pedagogisti e degli educatori professionali sociopedagogigi dal giovedi 04/07/2024 al mercoledì 02/10/2024 cercare il formulario domanda pedagogisti aprirlo e scriverlo in word 3. L'importanza di scrivere la domanda d'iscrizione all'Albo in Word
Perché se scritta a penna la domanda potrebbero essere cancellate da qualcuno e riscrivere ciò che si vuole invece scritta in word al PC assume valore e nessuno può cancellare.
 Mettere il nome del commissario per Bari dr.ssa Maria Luisa Traversa,  aggiungere sul modulo scritto in word al PC le proprie generalità:
 la sottoscritta cognome e nome......, nato a..prov. ..il...codice fiscale.... Email...Pec personale ( obbligatoria) Attenzione la pec è obbligatoria chi non la ha consiglio di comprare arubapec a 5.00 € https://www.pec.it/casella-pec-standard.aspx la personalizzi e la metti.

... 
Chiede di essere iscritta nell'elenco dei Pedagogisti......dichiara
1. Di avere cittadinanza italiana;
2. Di essere residente in...prov. ...via...n...; ove l’interessato ha la propria residenza o il proprio domicilio professionale (se diverso dal luogo di residenza: cfr. Circolare Ministero della Giustizia 14.03.2000).
3. Di non aver riportato condanne....;
4. Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
 (solo per chi ha un 3+2=5 anni LS o LM) dove sta scritto:
Laurea specialistica o magistrale...  conseguita presso l'universita di... nell'a.a.....; depennare la voce dopo ovvero,
 oppure dopo ovvero
(solo per chi ha la laurea di 4 anni in pedagogia o in scienze dell'educazione ( qualsiasi indirizzo)) scrivere
laurea in...rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data....509 conseguita presso l'università di...nell' a.a.... ;
5.  (solo se avete lavorato in qualità di pedagogisti oppure se avete il tirocinio da pedagogista) dove sta scritto:
Di ricoprire o aver ricoperto l'incarico di ruolo.. .  presso ...

Bari li (data)     firma.....(dott. o dott.ssa Nome e Cognome) 

Da Allegare alla domanda:
-una copia del documento d'identità;
- Una marca da bollo da 16 € applicata già alla domanda in alto a dx;
- il tirocinio o i lavori svolti che avete riportato al punto 5 o certificati o autocerificati. Oppure recupearati sull'App dell'Università ad es. WebEsse3 o sul libretto cartaceo- 
- opzionale 1 marca da bollo da 3,92 solo da allegare se volete il n. Di protocollo della vostra domanda.
- Opzionale la vostra laurea quadriennale o specialistica o magistrale certificata o autocertificata o pergamena in A4, oppure recuperata con spid o cie3 sul sito dell'ANIS anagrafe nazionale istruzione superiore del MUR Ministero dell'Università e della Ricerca oppure sull'App dell'Università ad es webEsse3.

 Bari li data....           firma.....( dott. o dott.ssa Nome e cognome)

Dopodiché   stampa e firma  manuale a penna  

Oppure: firma digitale, (opzione metti la marcatura temporale o timestamp), stampa, 

In entrambi i casi sopra, applica in alto a sinistra la marca da bollo da 16 € e segnala tra la marca ed il foglio sulla dx con le iniziali del proprio nome e cognome ( alias annullarla). Scannerizzala e ristampala. 
A loro mandi l'originale mentre la fotocopia dell'originale la tieni tu.

L'importanza di applicare ed annullare la marca da bollo da 16€.
Che significa annullare la marca da bollo da 16€ perché e come farlo? Annullarla significa applicarla sul foglio di domanda in alto a sinistra e segnarla con le proprie iniziali sulla dx tra la marca ed il foglio di domanda perché così facendo si impedisce che qcno possa togliere la marca dal tuo foglio ed utilizzarla per qualcun altro praticamente la personalizzi.

l'importanza della Pec 
 Se hai fatto la raccomandata con ricevuta di ritorno per iscriverti all'Albo dei Pedagogisti e/o all'albo degli educatori professionali sociopedagogici
e non ti è arrivata la ricevuta di ritorno entro 10 giorni lavorativi, saresti dovuta andare alle poste entro 30 giorni dalla spedizione della raccomandata, perché la ricevuta di ritorno la tengono depositata alle poste per soli 30 giorni, e fartela dare.

 Hai fatto tutto bene? Hai messo la PEC sulla domanda d'iscrizione all'Albo? Se non hai messo la PEC non potranno nemmeno risponderti dal Tribunale.
A sto punto se non ti è arrivata la ricevuta di ritorno e non hai fatto in tempo a ritirarla alle poste perché sono trascorsi 30 giorni, che invece della cartolina riceverai un foglio dove c'è scritta la data e la nota con su scritto consegnata al tribunale di Bari tale foglio va rilevato alle poste entro il 31 ottobre 2024.
Ora cosa fare? ti conviene rifare la domanda quando l'ordine sarà effettivo e mettere la PEC.

Domanda e allegati vanno portati di persona o inviata dalle poste con posta ordinaria per raccomandata A/R in entrambi i casi al seguente indirizzo: segreteria di presidenza 5' piano del Tribunale di Bari p.zza E. De Nicola 1, 70123 Bari ( Ba).
Oppure presentarsi dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì allo stesso indirizzo di sopra. 
Termine ultimo di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo : Entro il mercoledi 02/10/2024 ore 19:00.


Le poste sono aperte:
dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 19:00
Sabato dalle 08:20 alle 12:35


Dall'invio della domanda di iscrizione all'Albo bisogna contare 1 giorno di stampa + 4 giorni lavorativi e la raccomandata dovrebbe arrivare al tribunale ( sabato e domenica esclusi)
Puoi monitorare il tuo invio con Cerca Spedizioni, via SMS**, ai numeri 803.160 e 06.4526.3160*, con l’App Poste Italiane, con PosteMobile oppure nell'area riservata MyPoste. Oppure recandoti all'ufficio postale la tengono 30 giorni lavorativi PS. è tuo dovere andarla a ritirare alle poste o accertarti sull'app.

Entro 10 giorni dall'invio della domanda di iscrizione all'Albo tu ricevi la ricevuta di ritorno della raccomandata.

Da mercoledì 02/10/24 ore 20:01 sono chiuse in tutta Italia gli invii ossia le domande di iscrizioni all'Albo/i dei Pedagogisti e degli educatori professionali sociopedagogici in prima istanza.

Prossimi passi da giovedi 3 ottobre 2024 ore 9:30:

1. Ricezione Ricevuta di ritorno:

#tutti #mettereinevidenza
#importante #leggete

Le iscrizioni in prima istanza come già detto sono chiuse in tutta Italia compresa la Puglia dal mercoledi 2 ottobre ore 20:01.
Considerando che il tribunale di Bari è  aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:15 alle 13:15.,
Mentre i tempi di consegna delle poste sono diversi vale il timbro delle poste? Si, difatti, i tempi delle poste sono diversi dai tempi di termine di invio del mercoledi 2 ottobre 2024 e loro in tribunale lo sanno, difatti, accetteranno gli invii già fatti fino al mercoledi 2 ottobre delle raccomandate dalle poste fino al mercoledi 9 ottobre a.m.

Vediamoli piu nel dettaglio:

Dopo il tuo invio  bisogna contare:
1. 1 giorno di stampa + 4 giorni lavorativi (esclusi il sabato e domenica) giorni di invio delle poste della domanda della vostra iscrizione all'Albo = 5 giorni che ricevono loro in Tribunale, (p.m. del giorno prima e a.m. del giorno dopo),
2. e sempre contando dal giorno del vostro invio alle poste  bisogna contare: 10 giorni che ricevi tu la ricevuta di ritorno (sempre esclusi il sabato e la domenica). 
- Inoltre bisogna contare che gli invii sono contati dal p.m. ( pomeriggio) ore 14  del giorno prima al a.m la mattina del giorno dopo.
- insomma in definitiva Complessivamente contando anche i sabati e le domeniche ci vogliono 14 giorni per concludere l'iter tra: invio, ricevono loro in tribunale, e ricevi tu la ricevuta di ritorno.
-
Vediamo l'ultimo giorno:
- gli invii fatti da noi fino al pm mercoledi 2 ottobre,
- loro in tribunale li ricevono entro il mercoledi 9 ottobre a.m.
- Quindi le ultime ricevute di ritorno noi le riceviamo entro giorno mercoledi 16 ottobre (per chi ha fatto la raccomandata A/R). 
Se non ricevute ci rechiamo noi entro 30 giorni alle poste per recuperare la cartolina.
Passati i 30 giorni bisogna recarsi alle poste per ritirare il foglio di avvenuta consegna al tribunale. 
Il tutto entro il 31 ottobre 2024.

A cosa serve la ricevuta di ritorno o foglio di avvenuta consegna? Per lavorare fino alla pubblicazione dell'elenco albi.
In alternativa il foglio di tracking ossia della tracciatura della propria domanda fino al lunedi 4 novembre.
2.  Intanto si aspetta non c'e una data finale, sono iniziati il giovedì 3 ottobre 2024, che i Tribunali finiscano di valutare le domande e pubblichino i 4 elenchi idonei iscritti e non iscritti all'Albo in prima istanza sui siti ( di tutti ) i Tribunali dove vi siete iscritti: 1 elenco idonei pedagogisti 1 elenco non idonei pedagogisti ed 1 elenco idonei per educatori professionali sociopedagogici ed 1 elenco non idonei educatori professionali sociopedagogici.
In Puglia non vi manderanno né pec né mail perché le domande sono tante, più di 160.000, ma pubblicheranno solo gli elenchi sul sito del Tribunale.

3. Uscira il Decreto Attuativo del Ministero di Giustizia MIG
Uscira il Decreto Attuativo del MIG Ministero di Giustizia, responsabile per l'istituzione formale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, questo decreto definirà la struttura operativa, organizzativa e di governance dell'Ordine, delineando le responsabilità e i poteri in termini di gestione degli albi professionali. 
Dove vedere il decreto Attuativo del MIG?
Qui sotto il link
https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/decreti_circolari_direttive_provvedimenti_note?selectedNode=1_1%282024%29


Entro 3 mesi dalla pubblicazione idonei all'Albo si farà la:
4. Formazione Ordini regionali:
Il commissario del Tribunale fornirà le informazioni necessarie sul sito del Tribunale dove vi siete iscritti, affinché gli idonei possano votare il proprio Presidente del proprio Ordine regionale.
- Votazioni Presidente del vostro Ordine regionale.
L'ordine regionale o provinciale sarà formato dal presidente dell'ordine regionale o provinciale, il vice-presidente dell'ordine regionale o provinciale, il tesoriere, il  segretario ed i consiglieri ognuno con incarichi propri. 


I Consiglieri regionali dell’Ordine curano la tenuta dell’Albo, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni dei professionisti, ed effettuandone la periodica revisione; si occupano della Formazione continua (convenzionamento con gli Enti, accreditamento degli eventi, valutazione delle istanze degli iscritti); i Consigli regionali inoltre esercitano la funziona disciplinare nei confronti degli iscritti attraverso il Consiglio Territoriale di Disciplina.
Oltre a questa attività rivolta agli iscritti, il Consiglio regionale dell’Ordine svolge un ruolo politico, di promozione e valorizzazione della professione attraverso la collaborazione con altre istituzioni e la partecipazione a tavoli e iniziative pubbliche sui temi di interesse collettivo.

- 5. Uscira il Decreto del MUR Ministero dell'Università e della Ricerca Sarà focalizzato sul riconoscimento dei titoli di studio necessari per l'iscrizione agli albi, garantendo che i percorsi formativi siano adeguati alle esigenze professionali del settore.
 dove vedere il Decreto Attuativo del MUR?
qui sotto il link

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa

       6. Verranno convocati al MIG Ministero della Giustizia  i Presidenti degli Ordini regionali per eleggere il Presidente ed il Vicepresidente dell'Ordine Nazionale.
Votazione Presidente e Vicepresidente ordine nazionale 
L'ordine nazionale sarà  formato dal presidente Nazionale, il vicepresidente Nazionale e dai presidenti degli ordini regionali e provinciali.
l Consiglieri nazionali dell’Ordine  sono tenuti alla promozione e al coordinamento delle attività dei Consigli regionali dell’Ordine, dirette alla tutela della dignità e del prestigio della professione, esprimendo anche pareri su questioni di carattere generale che interessano la professione stessa. Decidono inoltre i ricorsi attraverso le deliberazioni dei Consigli regionali in materia elettorale.

7.apertura Ordini Regionali ed Ordine Nazionale 

8. Ora si può eseguire l'iscrizione Ordinaria all'Albo dei Pedagogisti e/o degli educatori professionali sociopedagogici presso il proprio Ordine regionale di appartenenza per sempre.

Tempi di attesa: se non ci sono rallentamenti fine gennaio 2025
 
1. Elenco idonei ossia chi si è iscritto all'Albo in prima istanza c/o il Tribunale Ordinario del Capoluogo di regione ossia di Bari, (l'elenco sara pubblicato sul sito del Tribunale dove ti sei iscritta); 
Ai non idonei d'iscrizione all'Albo invece sarà mandata una Pec dal Commissario o dalla Segreteria di Presidenza che lavorano per il Commissario del Tribunale, con motivo per cui non si è ritenuti idonei (di fatto la PEC obbligatoria serve a questo perché se non si è  ritenuti idonei hai la dimostrazione della PEC è puoi fare ricorso alla giustizia amministrativa: in I grado al TAR e impugnato in II grado al Consiglio di Stato e successivamente in III grado alla Cassazione (invece per danno erariale ci si rivolge alla Coorte dei Conti Giustizia Contabile), senza la PEC non puoi dimostrare nulla di legale.
La chiusura dell'iscrizione all'Albo in I istanza c/o il Tribunale  è  definitiva.

Dopo i seguenti passi verrà riattivata l'iscrizione all'Albo in via Ordinaria direttamente all'Ordine regionale,
i prox passi sono:
1. Il Commissario del Tribunale preparerà tutto per l'elezione del Presidente dell'Ordine regionale 3 mesi.
2. Voto del Presidente dell'Ordine regionale da parte degli idonei (iscritti in prima istanza c/o il Tribunale);
3. I Presidenti degli Ordini regionali verranno chiamati al Ministero di Giustizia per votare il Presidente ed il Vicepresidente dell'Ordine Nazionale;
4. Apertura dell'Ordine regionale: i laureati da poco ed i già Laureati da diverso tempo (con ordinamenti vecchi) che lavorano possono effettuare l' iscrizione ordinaria all'Albo  direttamente all'Ordine regionale per sempre.
Ps. I laureati dei v.o. non devono fare il tirocinio pratico valutativo tpv ne la ppv prova pratico valutativa perché la legge non è  retroattiva ma possono effettuare l'iscrizione ordinaria  all'Albo direttamente c/o il proprio Ordine regionale.

La quota d'iscrizione all'Albo dei Pedagogisti sarà definita solo quando sarà formato anche l'Ordine Nazionale. La quota viene pagata al proprio Ordine Regionale in tal caso si parla di iscrizione ordinaria all'Albo dei Pedagogisti c/o il propri Ordine Regionale, quindi si parla di entrare a far parte della comunità dei Pedagogisti che: 
* Condividono conoscenze: i pedagogisti si scambiano informazioni e ricerche, aggiornandosi sulle ultime novità nel campo.
 * Sostegno professionale: Offrono un ambiente di supporto reciproco, dove confrontarsi sulle sfide professionali.
 * Advocacy: Difendono i diritti delle persone con problematiche nel qui ed ora.
 * Innovazione: Sviluppano nuove teorie e tecniche per migliorare l'intervento pedagogico.
Come entrare in contatto con la comunità di pedagogisti?
Ci sono molti modi per entrare in contatto con la comunità di pedagogisti:
 * Iscriversi all' ordine professionale: Ogni regione ha un ordine professionale di pedagogisti che organizza eventi, pubblicazioni e corsi di formazione.
 * Partecipare a conferenze e convegni: Questi eventi offrono l'opportunità di incontrare altri pedagogisti e di ascoltare esperti del settore.
 * Iscriversi a gruppi online: Esistono numerosi gruppi online dedicati alla pedagogia, dove è possibile porre domande, condividere esperienze e trovare supporto.
 * Collaborare con altre organizzazioni: Molte organizzazioni si occupano di promuovere la pedagogia.
 * con opportunità di sviluppo e formazione ossia di acquisire crediti durante la formazione continua.

 Mi occuperei di piu del confronto tra pedagogisti (quadriennali specialistiche e magistrali LM 50 LM 57, LM 85, LM 93) con le lauree specialistiche e magistrali in scienze riabilitative delle professioni sanitarie LM SNT2. Non se ne parla mai chissà perché??? 😏🙄 e molti di noi non sanno nemmeno che esiste

Il pedagogista da ottobre 2024 è un professionista di 7 livello, Apicale, EQF o QEQ in Unione Europea, che corrisponde:
1. al dottorato di ricerca pedagogia 2024 livello istat e isfol: 2.6.2.5.2. professioni intellettuali psicologiche e pedagogiche (26152-26252-26325-26532) e tecniche 34510.
2. Al CCNL enti locali per concorsi in EX D con progressione di carriera ( retribuzione dal D1 al D6) in area dei funzionari e in area della elevata qualificazione (EQ) per le lauree magistrali compreso il pedagogista e lauree triennali compreso l'educatore professionale sociopedagogico. Difatti ne fanno parte
Farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, coordinatore pedagogico, specialista in attività culturali, orientatori politiche attive del lavoro, specialista dell’area della vigilanza, specialista informatico, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in materie giuridiche, specialista della transizione digitale, specialista della transizione ecologica, specialista nei rapporti con i media (settore informazione) e specialista della comunicazione istituzionale (settore comunicazione), specialista in attività socio assistenziali, assistente sociale, personale infermieristico e della riabilitazione, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (secondo le definizione dei Decreti del Ministero della Sanità), educatore, docente, insegnante, educatori professionali socio-pedagogici ed educatori professionali socio-sanitari, ispettore fitosanitario. Stipendio EQ 23.212 € lordo annuo, che lordo mensile sono 1934,36 € a questa va aggiunta la 13 esima mensilità.
E per il personale educativo scolastico in qualità di coordinatore pedagogico (EQ). In D1 un dipendente, da gare di appalti pubblici di cooperative sociali, prende 23.212 euro lordi all'anno, che corrispondono a circa 1.934,36 euro lordi mensili, a questa va aggiunta la 13 esima mensilita.

continua su: https://www.lexplain.it/stipendi-dipendenti-enti-locali-dirigenti-funzionari-ed-elevata-qualificazione-istruttori-operatori/
https://www.lexplain.it/

3. Mentre per il pedagogista corrisponde all'art.47 delle CCNL Cooperative Sociali Italiane ( anche asili nido privati), in qualità di dipendente in area/ categoria E, posizione economica o livello E2 minimo, dopo 6 mesi anche la posizione di Quadro con un indennità di funzione, e dopo alcuni anni con progressione di carriera o scatto di anzianità in F1 ed F2.

Area/categoria E – prestazioni specialistiche, attività di coordinamento
Appartengono a questa categoria le lavoratrici e lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, ove richiesti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale.

Livello o posizione economica E2 (ex 8°)
Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologa/o, sociologa/o, pedagogista, medico, coordinatrice/ore di professioni sanitarie di unità operativa e/o servizi complessi.

 in qualità di dipendente pedagogista,  in E2:

Per conoscere il netto usando il software simulatore di stipendio netto su google che si chiama coverflex 2024 si conosce la paga base.

Da ottobre 2024 a settembre 2025 sarà oggetto di aumento retribuzione di 
Livello E2: minimo 1.946,97€.lorde mensili, nette mensili  1667,21, 
lorde annuali sono 23.360,04, nette annuali 20.006,587 dopo 6 mesi di attivita + la posizione di Quadro quindi un indennità di funzione 77,47€ mensili che sono 23.437,51 annuali lorde che nette annuali sono 20.051,02€, mentre, in
 totale 2.024,44€ mensili lorde che mensili nette sono 1.670,92€.

Dal 1 gennaio 2025 art 79 prevede la maturazione anche della 14 esima accanto alla 13 esima. La quattordicesima che vedrete a giugno per un importo pari alla metà di una retribuzione mensile in vigore nel mese di corresponsione.
 Per conoscere il proprio stipendio orario  o paga oraria di 38, 40 o 48 ore max, invece si deve dividere il totale delle retribuzione lorde fisse e continuative mensili (presenti generalmente nella parte alta del cedolino paga) ad es. 2.024,44 per 165 che fanno 12,2693333333.
Considerando sempre il preavviso ed il TFR.
Le ore di lavoro
- 8 ore giornaliere
- 38 ore settimanali = 160 mensili
- 40 ore settimanali = 168 mensili (solitamente)
- 48 ore settimanali (compresi gli straordinari) =192 ore mensili.

4. Contratto annisei della UIL ( anche asili nido private) 2024 per il personale delle scuole non statali e paritarie area seconda servizi di istruzione formazione e educazione:
III livello nei convitti; 1,374.81
IV livello docenti doposcuola, e educatori asilo nido;1,444.47
V livello docenti itp, o docenti di preparazione esami,1,539.64
 VI livello docenti di scuole di II grado di scuole paritarie e non paritarie, docenti di sostegno, € 1,539.64
VII livello scuole speciali per minori, istituti parauniversitari.1,563.21
Area III servizi direttivi livello:
 VIII A per direttori o coordinatori pedagogici.1,638.59

Comparto scuole statali annuali 2024
A 18 e A 19: 22.678,52
Itp B 18:  20.897,20
PPPP: 19.996,27 € ossia 1500 € al mese per 13 mesi.

CONL FEDERTERZIARIO SCUOLA - U.G.L, SCUOLA (01/09/2023-31/08/2026) CCNL federterziario scuole dall'asilo nido all'Università ( scuole pubbliche)
 
Area 2 istruzione formazione ed educazione:


Terzo livello: 1.340 (milletrecentoquaranta/00) Euro

Educatrici professionali sociopedagogici Asili Nido e sezione primavera;
Istruttori in Attività Parascolastiche educatori professionali sociopedagogici;
Coordinatore di corsi di formazione professionale pedagogista;
Tutor pedagogista
Progettisti, anche esecutivi, di progetti di formazione pedagogista;
Certificatori delle competenze pedagogista;
Orientatori pedagogista;
Analisti di fabbisogni formativi e delle competenze presso le aziende pedagogisti.
Assistenti discenti scuole preparazione concorsi ed esami pedagogisti;


Quarto livello  1.535 (miliecinquecentotrentacinque/00) Euro

Coordinatore asili nido pedagogista;
Docenti scuola infanzia formatore primario;
• Insegnanti di sostegno per allievi con disabilità pedagogista;
• Docenti in attività integrative scolastiche pedagogista;
• Docenti tecnico pratici itp;
• Docenti in corsi individuali pedagogista;
.Docenti non abilitati di ogni ordine e grado, escluso asilo nido pedagogista;
Docenti "abilitati" di ogni ordine e grado con conseguimento dei 24CFU pedagogista;


QUINTO LIVELLO 
 1.750 (millesettecentocinquanta/00) Euro 

• Docenti abilitati di ogni ordine e grado, escluso asilo nido ed Infanzia pedagogista;
• Docenti in Corsi di Preparazione agli Esami pedagogista;
• Orientatori in enti di formazione professionale accreditati presso le Regioni pedagogista;
• Docenti di Formazione professionale accreditati presso le Regionl pedagogista;
Docenti degli Istituti Superiori di Cultura e Formazione Pedagogista 
Coordinatori progetti formativi di enti di formazione accreditati presso le Regioni pedagogista 
Coordinatori scuola dell'infanzla pedagogista;
• Puericultori, logopedisti, fisioterapisti;


SESTO LIVELLO
 1.760 (mlilesettecentosessanta/00) Euro
• Docenti delle Accademle pedagogista;
• Docenti in Corsi di Formazione Insegnanti pedagogista
Docenti del Corsi di Specializzazione Post-diploma pedagogista;
Docenti in Scuole e Corsi Post-secondari; Docenti In Istituti Para-Universitari pedagogista;
Docenti degli istituti Tecnici Superiori (ITS) pedagogista
 Docenti Università pedagogista
Psicologi e psicoterapeuti.

SETTIMO LIVELLO-Area III: servizi direttivi  1.780 (millesettecentottanta/00) Euro

Assistenti alla Direzione;
Assistenti alla Direzione Didattica;
Manager;
Responsabile Amministrativo;
Direttore di Sede Operativa;
• pedagogista Direttori, Coordinatori didattici, Responsabili di plesso decentrato 


La legge prevede l'emissione di due decreti ministeriali attuativi essenziali per l'attuazione completa: 

1. Dal Ministero di Giustizia (MIG) per ciò che riguarda l'ordine. Responsabile per l'istituzione formale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, questo decreto definirà la struttura operativa, organizzativa e di governance dell'Ordine, delineando le responsabilità e i poteri in termini di gestione degli albi professionali.
2. Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca (MUR): Sarà focalizzato sul riconoscimento dei titoli di studio necessari per l'iscrizione agli albi, garantendo che i percorsi formativi siano adeguati alle esigenze professionali del settore ovviamente del TPV tirocinio pratico valutativo e alla PPV prova pratica valutativa del tirocinio e della divisione dei 30 CFU previsti dalla L. 163/21 art. 1 co. 2 e dalla L 55/24 art 2. co. 3 e 4.

Questi decreti sono attesi nei mesi successivi all'approvazione della legge e saranno determinanti per l'avvio effettivo delle attività degli albi e dell'Ordine professionale per il corso di studi abilitante e per gli ECM educazione continua in medicina post laurea magistrale.

Dopodiché dall'Ordine dei Pedagogisti e degli educatori professionali sociopedagogici attendiamo:
1. il logo del pedagogista poi da apporre sui bigliettini da visita del pedagogista; 
2. la denominazione e l'acronimo dell'ordine;
3. il codice deontologico che contiene l'etica professionale del pedagogista;
4. il costo dell'iscrizione all'Albo dei Pedagogisti regionale dell'Ordine dei Pedagogisti e degli educatori professionali sociopedagogici.


il Pedagogista è un professionista che svolge funzioni intellettuali con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica, con l’uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo teorico e metodologico, per la progettazione, programmazione, intervento, valutazione di interventi educativi e supervisione, indirizzati alla persona, alla coppia, alle famiglie e ai gruppi, in vari contesti educativi, formativi, sociali e sanitari per tutto il corso della loro vita, nonché con attività di consulenza pedagogica, di sostegno, di didattica, di ricerca e di sperimentazione. Svolge funzioni di consulenza pedagogica, progettazione, gestione, coordinamento dei servizi, intervento, supervisione, monitoraggio, valutazione pedagogica, in vari contesti educativi e formativi, sia nei comparti socioassistenziale e socioeducativo, sia nel comparto sociosanitario quest'ultimo con riguardo agli aspetti socioeducativi, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.

In particolare il pedagogista assume ruoli qualificati nelle seguenti aree:

area scolastica: servizi di consulenza pedagogica nei Centri di informazione e consulenza delle scuole di ogni ordine e grado, coordinamento pedagogico speciale, progetti di intervento speciale per soggetti disabili, progetti di prevenzione del disagio sociale, della dispersione scolastica, del bullismo; servizi per l'orientamento-orientatore scolastico, servizi di dopo-scuola e attività educative extrascolastiche, servizi specialistici (potenziamento e recupero) per utenti con bisogni educativi speciali (BES) e/o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e in centri di formazione professionale; curare l'aggiornamento in servizio degli insegnanti su incarico degli Uffici scolastici regionali.
  Nelle scuole superiori o scuole secondarie di II grado, pubbliche statali, inseriti direttamente nelle graduatorie GPS-GI  ( o nelle GM e GAE tramite concorsi) della propria provincia nelle cdc A 18 in filosofia e scienze umane ed A 19 in filosofia e storia, in qualità di: docente di ruolo posto comune  superare il concorso per essere abilitati ed inserirsi nelle graduatorie GPS-GI di I fascia,
e di supplente posto comune II fascia senza concorso non abilitati ma bisogna inserirsi direttamente nelle graduatorie GPS-GI col solo titoli di laurea magistrale; 
Invece, per l'insegnante di sostegno bisogna  fare 60 cfu ossia 1 anno accademico di TFA sostegno per specializzarsi nel sostegno scuole pubbliche superiori per cdc A 18  e A 19 che consiste in lezioni teoriche, attività pratiche e tirocinio nelle scuole per essere docente specializzato e abilitato di sostegno di ruolo e superare il concorso per essere abilitati e specializzati e poi inserirsi nelle GUI -GPS/GI Incrociate di I fascia cdc A 18 e A 19. Invece come  supplente di sostegno si possono inserire direttamente senza concorso per non abilitati e non specializzati nelle GUI-GPS/GI  graduatorie incrociate II fascia cdc A18 e A19.
Inoltre, nelle cdc PPPP personale educativo nei convitti ed educandati sia di ruolo I fascia per chi ha superato il concorso  abilitati, ex O30 oggi PPPP, 
sia come supplente di II fascia per i non abilitati senza concorso, negli educandati e convitti nelle graduatorie GPS-GI cdc PPPP.
Come detto prima per il coordinatore pedagogico scolastico nelle scuole pubbliche vengono gestiti dalle gare di appalto delle cooperative sociali della propria provincia e vengono inquadrati in funzionari ed elevata qualificazione (EQ) con carriera da D1 a D7 CCNL enti locali.
Inoltre, si possono inserire anche negli interpelli sulle varie piattaforme ad es. docenti.it non abilitati per le supplenze nelle scuole pubbliche statali della propria e di altre provincie (scuole viciniori) nelle cdc A18, A19 e PPPP;
 Inoltre, si possono inviare le MAD alle scuole superiori private e paritarie della propria provincia per l'insegnamento delle cdc A18 e A19
In ultima analisi possono partecipare agli Avvisi fatte dalle scuole per le supplenze A18 e A 19.

area scientifica accademica: attività di sperimentazione e ricerca universitaria seguendo la carriera accademica: cultore della materia, dottorato di ricerca, assegnista di ricerca o borsista di ricerca, ricercatore, docente associato, docente ordinario.

area socio-educativa, socio-assistenziale e socio-sanitaria: centri socio-educativi, centri occupazionali diurni, centri di accoglienza per disabili, asili nido, tramite appalti cooperative di lavoro deputate all'accoglienza delle persone con disabilità, oratori e ludoteche, centri di aggregazione giovanile, consultori, centri per le famiglie, servizi di sostegno alle famiglie, servizi di mediazione familiare, comunità residenziali per disabili, comunità residenziali per minori, servizi per minori stranieri, servizi di operatori di strada, clownterapia, servizi socio-culturali, informa-giovani, servizi socio-educativi degli enti locali, servizi per la tutela dei diritti dell'infanzia, cooperative sociali; centri di recupero per tossicodipendenti; servizi educativi in carcere; telefoni rosa e azzurri, e centri per la violenza su donne e su minori; servizi per l'inserimento lavorativo mirato per soggetti disabili o problematici per quanto riguarda la consulenza pedagogica e la progettazione educativa.

area giuridica e forense: affido, adozione, situazioni di abuso, violenza e maltrattamento di donne e minori, criminalità minorile, nuove dipendenze adolescenti e adulti, divorzi, consulenze tecniche in cause e indagini civili in qualità di CTU (e ausiliario di CTU) civile iscritto all'Albo nazionale online dei CTU per il Tribunale Ordinario della propria residenza; CTP ( e ausiliario di CTP) civile, libero professionista in collaborazione con gli avvocati; in cause penali in qualità di PERITI ( e Ausiliario di Perito) penale iscritti all'Albo nazionale online dei PERITI per il proprio Tribunale Ordinario di residenza; di CTP ( e ausiliario di CTP) penale libero professionista in collaborazione con avvocati; inoltre, CT ( e ausiliario di CT) civile e penale in Procura della Repubblica con i PM Pubblico Ministero per fasce deboli tramite MAD; Ausiliario di PG (e ausiliario di ausiliario di PG) penale della Polizia Giudiziaria tramite MAD; di (GO Giudice Onorario non togato c/o i Tribunali Minorili, i Tribunali di sorveglianza e le Coorti d'Appello minori tramite concorsi).
Il Il Pedagogista penitenziario opera anche con la L. 26 luglio 1975, n. 354 ex art. 80 o.p. ordinamento penitenziario c/o l'UEPE  Ufficio Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova costituita presso il nuovo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità per adulti e minori, in qualità di esperto esterno GOT, come consulente per le attività di osservazione e di trattamento,
inserendosi nelle liste; ed in qualità di funzionario giuridico pedagogico DGM interno tramite concorsi, opera nel sostegno alla rieducazione e al reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure alternative al carcere cioè coordina e mette in rete le risorse - sia interne al carcere che esistenti sul territorio – necessarie alla risocializzazione del detenuto: attività culturali, ricreative e sportive, scolastiche, di avviamento al lavoro.

area privata: il pedagogista può esercitare la professione in qualità di dipendente o di libero professionista      (lavoro autonomo) in tutti i settori previsti dal ruolo. In regime Freelance,  ossia, di prestazione occasionale, con la ricevuta con ritenuta d' acconto per redditi inferiori a 5000€, oppure, 
per redditi superiori a 5000€ in qualita di persona fisica, libero professionista, soggetto lavoratore autonomo, ditta individuale o in forma associata, inquadrata giuridicamente di carattere sociale, essendo un tipo di professione intellettuale, per aprire uno studio bisogna avere la
ragione sociale: se aprite uno studio privato come, persona fisica, libero professionista, lavoratore autonomo o ditta individuale o associato ad altri professionisti, dategli un nome ad es.: crescere, evolversi, etc.seguito dal vostro nome e cognome.
Il pedagogista utilizza il modello AA9/12  per le persone fisiche che trova c/o l'agenzia delle entrate o al caf per aprire la p.iva a costo zero altrimenti si affida ad un commercialista a pagamento 50€., apre la p.iva scegliendo 1 dei 4 tipi regimi di p.iva che sono: ((regimi ordinario (normale), regime dei minimi (ridotto 50%), regime forfettario flat tax (15%), regime start up (5%)), codice ateco 889900 altre attività di assistenza sociale non residenziale nca, rischio medio G,
 coefficiente di redditività del 78% per ricavare il reddito imponibile, l'imposta sostitutiva è  del 15%
Non è soggetto a studi di settore.
 Iscritti alla cassa di previdenza INPS gestione separata, come da circolare 3 del 2 marzo 2016 dell'Agenzia delle Entrate, come libero professionista la sua aliquota previdenziale per il 2024 è del 26,07% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO) e si calcola sull'utile professionale e si paga tramite il modello F24 telematico, 2 volte l'anno.
Il pedagogista è soggetto all’iscrizione INPS gestione separata anche se è dipendente a tempo pieno in tal caso l' aliquota previdenziale nel 2022 è del 24% (24,00 IVS) e si calcola sull'utile professionale. Non deve pagare l'Ires ne l'Irap.
L’IRPEF, invece, non si applica alla “No Tax Area”, ossia un valore di reddito al di sotto del quale la persona fisica è esente da imposizione fiscale, difatti, per il 2024 rientrano nella no tax area i redditi da lavoro autonomo fino a 5.500 euro all’anno, al di sopra di tale somma si applica invece il 23%.
Può emettere la rivalsa in fattura (ordinaria o digitale) al committente/utente del 4% per recuperare l' onere. 
Non rientrando tra le attività sanitarie non è prevista l’esenzione dell’ art. 10 n. 18 del DPR 633/72, quindi le prestazioni del pedagogista non sono detraibili tra le spese sanitarie.
Avrà due numeri Uno di p.iva e un codice per le fatture elettroniche che trova nel cassetto p.iva dell' agenzia dell' entrate sul proprio profilo.
Inoltre iscritti ad una polizza assicurativa RCP  per la responsabilità civile e professionale per terzi, da decidere, facendosi fare dei preventivi con l'assicurazione, la franchigia cioè i regimi minimi e i massimali. Da ricordare l'uso del modulo consenso informato L. 219/17 nel quale si incontrano l'autonomia decisionale dell'utente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del pedagogista.
Da ricordare  anche il modulo informativa sulla privacy per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 GDPR 2016/679 e della ex L.196/03  con l'utenza. 
In qualita di  CTU può agire in regime Freelance se inferiore a 5000€ altrimenti per redditi superiori scatta il regime p.iva, mentre, in qualità di Perito deve aprire obbligatoriamente la P.iva.

In Europa
Il percorso formativo del pedagogista e il suo ruolo nella società sono molto diversi da cultura a cultura. Nei paesi di lingua tedesca il termine Pädagoge è utilizzato quale sinonimo sia di "educatore" che di "docente", e in una seconda accezione significa "studioso di pedagogia", ma questa parola non configura alcuna denominazione professionale riconosciuta, mentre in Spagna la professione è organizzata formalmente in collegi su base regionale – per esempio il Colegio oficial de pedagogos y psicopedagogos de la Comunidad Valenciana.

Il colloquio pedagogico di consulenza
Il pedagogista attiva interventi pedagogici di tipo scientifico ed etico in vista di obiettivi univoci, seppur considerando l'eterogeneità delle condizioni umane e delle esigenze di ogni individuo. Il pedagogista, attraverso il colloquio di consulenza, agisce in funzione del miglioramento del benessere della persona e della sua qualità di vita. Il colloquio è educazione professionale in atto, finalizzata ai seguenti scopi:

aumentare il livello di adattamento della persona;
"tirare fuori" (ex-ducere) le potenzialità dell'individuo;
realizzare un processo di empowerment, aumentando l'autostima della persona, il senso di autoefficacia, l'autodeterminazione;
far emergere risorse individuali e accompagnare la persona verso un'appropriazione consapevole del potenziale individuale.
Il pedagogista, nell’esercizio della sua professione, pone in essere la relazione d’aiuto di natura educativa, un’alternativa esclusiva alla relazione terapeutica formalmente intesa. Il pedagogista lavora attraverso la relazione e il dialogo di matrice socratica, applicando i momenti della confutazione e della maieutica. La relazione d’aiuto del pedagogista è una forma di intervento dialogico, differente dall’intervento psicologico-psicoterapeutico, in quanto si svolge sempre e comunque sul piano esplicito socio-relazionale in ordine a dimensioni essenziali quali: il progetto di vita, la relazionalità intersoggettiva, l’educare all’attività. La relazione d’aiuto messa in essere dal pedagogista è infatti totalmente esplicita; basata sul dialogo critico, sulla condivisione di riflessioni e comunicazioni; stimola il confronto; contribuisce a non perdere di vista la realtà concreta; guida ad affrontare in modo costruttivo le situazioni difficoltose favorendo ascolto, relazionalità e comunicazione. Il pedagogista distingue ciò che è conscio ma sottinteso e sottaciuto, da ciò che è inconscio e che è competenza di altre professionalità. Difatti il pedagogista opera nel conscio, seppur non discusso, e soprattutto sugli aspetti di vita educativa (es. problematiche familiari/relazionali) che non diventano oggetto di analisi critica.

Anche quando interpretato come momento di educazione terapeutica, il colloquio pedagogico di consulenza spiega la propria efficacia attraverso una «totale assenza di ritualità cliniche».

Il colloquio di consulenza pedagogica si situa nell'arco temporale del presente, e punta a un cambiamento nel comportamento, nel modo di porsi rispetto a se stessi. Il pedagogista non cerca elementi profondi, non elabora un'analisi diagnostica di motivazioni recondite, bensì lavora e si rapporta ai dati emergenti durante il colloquio. Il colloquio pedagogico, non configurandosi come cura terapeutica, rimane dunque coerente con il mandato epistemologico della pedagogia. La natura consulenziale del colloquio pedagogico è data dal fatto che il pedagogista aggiunge, agli elementi forniti dall'utente, la propria preparazione teorico-pratica e le proprie metodologie pedagogiche, per accompagnarlo verso un nuovo livello di sviluppo individuale.

La supervisione pedagogica
La supervisione del pedagogista si qualifica come una particolare forma di consulenza che viene attivata principalmente in contesti lavorativi. La supervisione come pratica di supporto e potenziamento alla professione nasce in Inghilterra alla fine dell'Ottocento ad opera dei pastori Barnett, i quali per primi riconobbero la necessità di istituire un «supporto socio-pedagogico» in grado di formare le professioni a carattere socio-educativo e socio-sanitario. L’idea era quella di offrire un sostegno a questi professionisti realizzando momenti di analisi delle esperienze e di individuazione di strategie operative da mettere in campo. Di recente la supervisione è vista come strumento utilizzato dal gruppo di lavoro in contesti «ad alto contenuto di relazioni di aiuto […] individuando sedi e tempi per un confronto generando opportunità per ri-orientare e umanizzare le relazioni che si svolgono all’interno dei servizi».

In ambito pedagogico la supervisione si occupa di sollecitare e favorire la pratica riflessiva delle professionalità educative impegnate nei vari servizi innescando «interconnessioni creative di sguardi e saperi in grado di fornire molteplici chiavi di lettura, rafforzare competenze, definire strategie di riprogettazione». Il pedagogista esperto in questi casi lavora affinché gli operatori modifichino e ridefiniscano le azioni in base alle esigenze che si trovano a dover soddisfare. La supervisione viene a definirsi, dunque, come «un sostegno efficace nel processo di strutturazione di un circolo virtuoso tra teoria e prassi: affinché si realizzino le condizioni per cui la teoria possa guidare la pratica, attraverso l’elaborazione di criteri di lettura della realtà».

Il supervisore lavora affinché gli educatori riflettano sul proprio agire professionale, prendendo coscienza di se stessi e del contesto in cui operano, «sviluppando un pensiero sull’esperienza, rapportandola agli schemi mentali, ai valori e alle interpretazioni sottese nonché alle caratteristiche del contesto di appartenenza osservandone i processi evolutivi e le risorse». Dopo aver fornito gli strumenti per avviare questa riflessione sulla prassi, il supervisore assume il ruolo di valutatore individuando i punti di forza e di debolezza ancora permanenti nel servizio. Nell’intraprendere un percorso valutativo l’esperto può scegliere tra due diversi tipi di valutazione: valutazione in itinere, in cui l’attenzione è rivolta ai cambiamenti in atto, o la valutazione di percorso dei partecipanti, in cui il supervisore predispone un «setting accogliente, facilitante e non giudicante in grado di accogliere la sfera privata di ogni soggetto» , in modo tale che educatori e gruppo possano condividere pensieri, valori e opinioni sul ruolo professionale ricoperto.
Per segnalazioni:
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 prot.dag@giustiziacert.it 
all'att.ne dell'ufficio II – Ordini Professionali e Albi.
E al prot.tribunale.bari@giustiziacert.it
Tel. 080-5298531 
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