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Pedagogista e Pedagogista Giuridico ( CTU e CTP)

domenica 22 settembre 2024

la legge sulle professioni ordinistiche delle professioni pedagogiche ed educative (come tutte le altre professioni ordinistiche) NON È RETROATTIVA. perché?

No, le leggi sulle professioni ordinistiche non sono retroattive.
Spiegazione:
 * Principio di non retroattività:  questo principio fondamentale del diritto impedisce che una nuova legge venga applicata a fatti accaduti prima della sua entrata in vigore.
 * Protezione degli iscritti: Le leggi sulle professioni ordinistiche riguardano spesso requisiti di accesso, modalità di esercizio della professione e sanzioni disciplinari. Applicare retroattivamente una nuova legge a chi era già iscritto all'albo professionale potrebbe creare situazioni di ingiustizia e incertezza.
 * Stabilità del sistema: La retroattività di queste leggi potrebbe destabilizzare il sistema delle professioni ordinistiche, creando disparità tra gli iscritti e rendendo difficile la pianificazione delle attività professionali.
Esempio:
Immaginiamo che venga introdotta una nuova legge che impone un esame aggiuntivo per l'iscrizione a un determinato albo professionale. Questa legge non può essere applicata a coloro che erano già iscritti prima dell'entrata in vigore della nuova norma, in quanto al momento dell'iscrizione avevano soddisfatto tutti i requisiti previsti dalla legge vigente all'epoca.
Conclusioni:
Le leggi sulle professioni ordinistiche, come tutte le altre leggi, devono rispettare il principio di non retroattività. Questo principio garantisce la certezza del diritto e tutela gli interessi degli iscritti agli albi professionali.

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