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Pedagogista e Pedagogista Giuridico ( CTU e CTP)

martedì 4 ottobre 2016

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Associazione Nazionale Legalmente Costituita Atto Not. N.6.279 Rep., N.4.470 Racc., Regist. a Lanciano il 7/10/2014 al n. 2488, Serie 1T – Iscritta al COLAP - Coordinamento Libere Associazioni Professionali Sede Legale Nazionale: Via Martiri VI Ottobre, 22/B – 66034 – Lanciano (CH) Cf. 90034180696 – N. Verde Nazionale 800.59.80.35 – www.aniped.it


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MASTER di I° LIVELLO

IN PEDAGOGIA E PSICOLOGIA GIURIDICA E GIUDICE ONORARIO




TESI DI MASTER IN PEDAGOGIA GIURIDICA

L'AFFIDAMENTO CONDIVISO TRA VECCHI E NUOVI CONTESTI FAMILIARI



Relatore                                                                    Chiar.mo Prof.                                                                                                                                         Gianluca BELLISARIO                                                                                                                                                                              Masterizzanda:
                                                                                                                         Dr.sa M.le Pedagogista
                                                                                                                                    Vittoria Salice
                                                                                                                             Socia- Ordinaria                                                 A.N.I.PED n. 0R-042
                                         019-PQ,  002-PG

Sessione Straordinaria
ANNO ACCADEMICO 2015/2016
Lanciano li, sabato 01/10/2016

Indice









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






Nel panorama della giustizia si inserisce bene la figura del pedagogista giuridico, ad egli è richiesto di dare risposte efficaci mediante interventi capaci di decifrare i vissuti di disagio esistenziale di adulti e minori coinvolti, a vari livelli, nel e dal contesto giudiziario. Il suo ruolo lo espleta in collaborazione con gli altri professionisti che orbitano nel mondo giudiziario e sociale per mettere a loro disposizione  le proprie competenze, nell'interesse specifico sia dei singoli che del più generale interesse sociale. La pedagogia giuridica è una branca specialistica della pedagogia sociale e della pedagogia della famiglia che, in conformità a postulati scientifici ed epistemologici, studia il rapporto tra individuo, famiglia e diritto e le implicazioni operative della competenza pedagogica negli interventi giurisdizionali. La pedagogia giuridica richiama diversi paradigmi psicopedagogici inerenti la relazione pedagogica, in un intreccio armonioso di pensiero che spazia dal contributo dello psicologo strutturalista costruttivista Jean Piaget ovvero l'applicazione dell'epistemologia genetica[1] alle scienze umane ai contributi del pedagogista John Dewey che, attraverso l'esperienza, comprende tutte le possibili relazioni che l'individuo si costruisce in rapporto all'ambiente naturale e sociale in cui vive. Dewey, nel suo attivismo pedagogico, concepisce questa concezione dell'esperienza in un'ottica di pedagogia mesologica, in altre parole il rapporto uomo/ambiente e pedagogia nosologica intesa come pedagogia della personalità, ossia sintesi di pedagogia sociale e individuale. Gli esseri umani, infatti, vivendo in un determinato ambiente, entrano in una continua e costante interazione reciproca che struttura e modifica la personalità, nelle sue scelte e nei suoi bisogni, condizionando così la loro vita mentale e materiale. Sul piano teorico psicoterapeutico è rappresentato dall'approccio sistemico-relazionale/familiare soprattutto da Gregory Bateson con la teoria dei sistemi e del doppio legame, Paul Watzlawick con la pragmatica della comunicazione e dalle sculture familiari  di Virginia Satir che si interessa anche di prossemica e di c.n.v. con le sue tre tipologie interattive analogiche connesse ai canali sensoriali in PNL, di Richard Bandler e John Grinder, unite ai precedenti studi di Stefano Benemeglio: accusatorio asta padre visivo, propiziatorio  triangolo madre auditivo e superlogico  cerchio sé stessi  cenestetico, e dalla psicologia fenomenologica e sistemica di Bert Hellinger con le costellazioni familiari. Secondo quest'ultimo, nel sistema famiglia operano gli ordini dell' amore, sia individuali che nelle dinamiche familiari. Gli Ordini dell'Amore Individuali: appartenenza, ad es. data dal cognome; ordine, ad es. includere tutti nel sistema famiglia; equilibrio, i genitori si devono percepire come pari (parigenitorialità) ed i più piccoli non devono fare il salto generazionale prendendo posti (del nonno o del padre) che non gli competono. Gli Ordini dell'Amore nelle dinamiche familiari: la lealtà familiare, ossia preoccuparsi non solo di sé stesso ma dell'intero sistema per non creare disequilibrio nella persona o nelle generazioni avvenire; l'amore cieco dei figli verso i genitori, che potrebbe portare a conseguenze disastrose come farsi influenzare da un genitore ad odiare l'altro; l'irretimento, che porta ad una spersonalizzazione per identificarsi con un'altra persona; un segreto, dal quale uno dei membri è escluso; il movimento interrotto, che nei casi di separazione dei genitori coinvolge anche una netta separazione dei figli, provocando nel bambino lunghi silenzi e dolore che porterà da adulti a non chieder ciò di cui la persona ha bisogno; i desideri di ognuno, cosa che la responsabilità genitoriale nel art. 316 ha inquadrato come "..le aspirazioni e inclinazioni  naturali del figlio...."; il rapporto tra la ex coppia, inteso come rapporto tra due persone adulte che hanno uguali diritti e uguali doveri, uguale dignità e pari responsabilità, che non necessitano  di soddisfare i propri bisogni primari bensì trovare il giusto equilibrio tra dare e ricevere. L'approccio sistemico-relazionale si concentra su quanto avviene nell'ambito delle relazioni umane. Esso è rivolto oltre che all'individuo, anche alle sue relazioni e alle dinamiche tra individui. Il nostro mondo sociale pone ognuno di noi al centro di una complessa rete di relazioni che ci influenzano e sono da noi influenzate. Con il tempo le relazioni più importanti della nostra vita ci insegnano cosa possiamo e non possiamo fare, ci indicano le strade che possiamo percorrere e quelle che ci sono proibite. Il modello sistemico studia i meccanismi e i limiti temporali della creatività individuale, ponendo in primo piano la relazione attraverso cui gli individui esprimono la loro individualità. Tale modello si interessa anche di comunicazione verbale e non, attraverso cui singoli individui stabiliscono tipi di relazioni che nel tempo formano sistemi di relazioni stabili. Tale approccio considera anche l'insieme delle relazioni tra i membri della famiglia, i sistemi che queste relazioni costituiscono, gli influssi che le relazioni esercitano sull'individuo e, di conseguenza, quelle che l'individuo trasferisce nelle relazioni interpersonali. Infine considera le relazioni tra il sistema famiglia e i sistemi con i quali interagiscono all'esterno. Tale tipo di approccio si ispira alla teoria dei sistemi, essa centra il proprio interesse sui sistemi interpersonali, facendo dell'interazione tra le persone, il momento privilegiato dell'analisi dell'intervento. La famiglia è un sistema aperto costituito da più unità legate insieme da regole di comportamento e da funzioni dinamiche in costante interazione tra loro e scambio con l'esterno. Le sue principali caratteristiche sono: un sistema in costante trasformazione, un sistema che si autogoverna, un sistema aperto ai rapporti interfamiliari e sociali da cui sono condizionati. Ciò che è osservabile nell'hic et nunc (qui ed ora) sono: i comportamenti, le relazioni, la comunicazione, che costituiscono il terreno su cui intervenire al fine di produrre il cambiamento in (come nel counseling): pensieri, sentimenti e comportamenti. Le dimensioni umane da esplorare sono: Dimensione fisica: riguarda la fisiologia del corpo umano, le sensazioni e le percezioni provate; Dimensione emotiva: le emozioni, i sentimenti, l’umore; Dimensione cognitiva: i pensieri, le immagini e le convinzioni; Dimensione comportamentale: le azioni; Dimensione interpersonale: le relazioni con gli altri; Dimensione spirituale: il rapporto con Dio e con le questioni esistenziali della vita. Il ciclo vitale della famiglia inquadra lo sviluppo spazio-temporale attraverso l'individuazione di determinate fasi evolutive prevedibili e non. Lo sviluppo della famiglia avviene per stadi all'interno della dimensione tempo; ogni famiglia ha una sua storia, si muove cioè in un tempo e uno spazio connotati di significati e d'intrecci e con i quali essa agisce attivamente. La parola storia, marca il trascorrere dell'età e il ruolo degli eventi che ne cadenzano e scandiscono il fluire. Gli eventi critici prevedibili e non scandiscono la vita della famiglia e costituiscono dei punti di svolta che modificano la struttura stessa del nucleo familiare. Per Donati, la prima agenzia di socializzazione è la famiglia, ogni bambino, al momento della nascita, eredita, oltre al patrimonio genetico, anche i miti familiari, storie che la famiglia racconta o le tradizioni e gli usi e costumi di quella determinata famiglia. Si tratta del patrimonio culturale di una ben precisa famiglia, in un determinato ambiente geografico, in un altrettanto preciso momento storico. In tale ambiente entrano in gioco quelli che Stierlin chiama i mandati familiari (insieme di compiti, ruoli e aspettative che ogni membro è chiamato a ricoprire e soddisfare) aventi un carattere vincolante e limitante, finalizzati ad impedire in modo più o meno consapevole lo svincolo, anche nella scelta del partner. Altra nozione ricopre il concetto trigenerazionale, difatti, ogni membro della famiglia è chiamato a rispondere ad aspettative e ruoli e a sottostare inconsapevolmente a quei processi che dirigono la trasmissione intergenerazionale di norme, valori e comportamenti. In tale modello i nonni riproducono nei nipoti le modalità con cui vengono affrontate le vicissitudini esistenziali legate ad esempio alla perdita di un genitore, alla nascita di un fratellino, ecc.; in questo modo divengono figure importanti delle quali la giustizia non poteva non tenerne conto. Oggi la famiglia sta vivendo un'ulteriore grave fase di crisi. Pur restando il primo, insostituibile, ambiente in cui inizia lo sviluppo umano, essa è sottoposta a ricorrenti tentativi di discredito e periodicamente se ne mette in discussione la stessa tradizionale identità. In tale contesto si è passati dalla famiglia allargata in cui convivevano varie generazioni (nonni, zii, genitori, figli, nipoti e cugini) a famiglie nucleari composte da genitori, figli ed eventualmente nonni. Inoltre, accanto alla famiglia tradizionale fondata sul matrimonio, si sono aggiunte: le convivenze di fatto e le unioni civili e, accanto a queste, famiglie monopersonali e unipersonali, famiglie liquide(come sostiene Bauman), ricomposte semplici e complesse e ricostituite semplici e complesse, formate da genitori biologici, genitori sociali, nonni biologici, nonni sociali, e il sistema fratria (gemelli omozigoti ed eterozigoti, fratelli germani, consanguinei, uterini, sociali, adottivi). Ciò ha creato una transizione di figli da un nucleo familiare a un altro, senza fare più distinzioni se il bambino è figlio biologico o sociale ma ordinati cronologicamente per età. In tale sistema si è equiparata, con la legge sulla filiazione del 10 dicembre 2012 n. 219, l'uguaglianza tra figli legittimi e figli naturali. In tale contesto lavorano nel panorama giuridico figure come: Funzionari come Giudici Ordinari e Onorari, Avvocati, e Ausiliari come CTU e CTP, che possono operare in ambito civile, amministrativo, penale, minorile e dell'adozione. I Giudici Onorari sono esperti in Scienze Umane ed in quanto Funzionari svolgono funzioni diverse dai CTU e i CTP che sono Ausiliari anche se ugualmente esperti di scienze umane (psicologi, pedagogisti, sociologi, assistenti sociali, antropologi, filosofi) oltre che di scienze mediche e giuridiche. In tale tesi è posta enfasi sul Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), che svolge la funzione di Ausiliario del Giudice; egli lavora per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze definite dal codice di procedura civile (c.p.c.). La funzione del consulente è di rispondere in modo puntuale, preciso e sintetico ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico attraverso un programma peritale, improntato su indagini sulla famiglia e sui minori, in situazioni di Affidamento Condiviso 54/06 e Responsabilità Genitoriale 154/13 e di riportare i risultati del programma all' interno della relazione finale. L'affidamento condiviso e/o esclusivo ha sostituito i vecchi modelli di affido (congiunto e alternato) apportando diverse novità. Secondo Gaetano Giordano le vecchie modalità causavano diversi problemi di mobbing genitoriale, ossia l'adozione da parte di un genitore separato o in via di separazione di comportamenti aggressivi preordinati e/o finalizzati ad impedire all'altro genitore, attraverso il terrore psicologico, l'umiliazione e il discredito familiare, sociale, legale, l'esercizio della propria genitorialità, svilendo e/o distruggendo la sua relazione con i figli, impedendogli di esprimerla socialmente e legalmente, intromettendosi nella sua vita privata. Con l'Affido Condiviso si è operata una rivoluzione copernicana sancendo il principio di bigenitorialità, cioè il diritto del bambino a mantenere un rapporto stabile con i genitori anche nel caso in cui questi siano in situazioni di separazione, divorzio, scioglimento, nullità di matrimonio o convivenza, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio. Tale impostazione si basa sul fatto che essere genitori, è un impegno che si prende nei confronti dei figli e non dell'altro genitore, per cui, esso non deve essere influenzato da un'eventuale separazione. Il CTU in tale situazione non deve fare consulenze cliniche o psicodiagnostiche, bensì deve cercare informazioni concrete e reali edificandosi sul dire e non dire dell'intero sistema familiare, basandosi sulla comunicazione non verbale (c.n.v.) e sulle proprie conoscenze scientifiche in pedagogia.

Tale tesi di 96 pagine è composta di 5 capitoli e 67 note:

Nel primo capitolo ho citato le Fonti del Diritto e le divisioni dei poteri come li divise Montesquieu (poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario) con le istituzioni sia nel panorama Italiano  sia dell'Unione Europea ed Internazionale (intesa come Europeo geograficamente che mondiale), nonché del Diritto Canonico parlando di nullità di matrimonio canonico e laicità di Stato e delle origini del Diritto di Famiglia, inoltre ho dato risalto alle varie definizioni di famiglia di vari i autori di scienze umane e giuridiche e ho dato enfasi ai tipi di amore che si rilevano quando facciamo i colloqui durante l'anamnesi reputo importante sapere che tipo di rapporto c'era e cosa ha fatto innamorare queste due persone per poi portarli a cambiamenti radicali come la separazione. Inizio dalla differenza sostanziale fra la compassione e la passione (Hatfield 1988; Hatfield e Walster, 1978); la teoria triangolare dell' amore (Stemberg 1986; 1988) Intimità, Passione e Decisione/Impegno. Le combinazioni fra queste tre componenti definiscono 7 forme di amore variamente rappresentate nelle relazioni reali: 1) Simpatia (solo Intimità),  2) Infatuazione (solo Passione),  3) Amore Vuoto (solo Decisione/Impegno),  4) Amore Romantico (Intimità + Passione),  5) Amore-Amicizia (Intimità + Decisione/Impegno),  6) Amore Fatuo (Passione + Decisione/Impegno), 7) Amore “perfetto” (Intimità+Passione+Decisione/Impegno).  Il terzo approccio che definisce l'amore si focalizza sulla stili dell' amore, (Hendrick e Hendrick 1986; 1992; Lee 1973; 1988) che hanno identificato 6 principali stili dell' amore: Eros, Ludus, Storge, Pragma, Mania, Agape.     
L'ambito sistemico relazionale  individua: Il mandato familiare, il mito familiare le risorse personali ed il contratto . Il contratto è diviso in due parti 1. patto segreto  che parla dell'idealizzazione del partner che a sua volta è divisa in due: la parte emersa e la parte sommersa assimilata al “contratto fraudolento”,parla di idealizzazione del partner  ad un certo punto arriva la disillusione che porta a due strade o si chiude il rapporto oppure se superata si passa al  2°contratto il patto dichiarato ovvero si accetta il partner cosi com'è se la coppia è ben consolidata si arriva al   III° contratto  il matrimonio.
I fattori per la formazione e la scelta della coppia sono molteplici come ad es. l’età della coppia: 1. partner giovani, 2. partner maturi, ed è influenzata anche dalla storia della famiglia. La scelta del partner può essere  complementare e opposta al in basa alla somiglianza caratteriale del genitore oppure come dice Silvia Vegetti Finzi anche  al  fratello, la scelta può essere anche  di tipo simmetrico complementare e misto secondo il tipo di educazione ricevuto dalla famiglia d'origine e quindi del tipo di rapporto costruito nella coppia, come sostiene Jackson.
Non manca un infarinatura giuridica delle ultime leggi sul  Matrimonio civile e concordatario, tipi di separazione e nullità (civile e giuridica), divorzio breve, scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi e sulla negoziazione assistita. Ritengo che un bravo pedagogista giuridico deve sapere ben coniugare la pedagogia con la giustizia per operare in tale campo.

Nel secondo capitolo ho messo in risalto la figura del pedagogista giuridico che, tra i diversi ambiti di lavoro, può essere chiamato ad assolvere a diversi ruoli: di Funzionario come Consigliere Onorario nelle Corti d' Appello e di Giudice Onorario G.O. nei Tribunali per minorenni e la differenza con il G.O.T. (Giudice Onorario di Tribunale Ordinario). Sia nei Tribunali Ordinari che Minorili in ambito civile al ruolo di: Ausiliario come CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) dal Giudice, attraverso un'ordinanza di nomina, (in ambito penale si chiama perito,) e di CCTTPP (Consulenti Tecnici di Parte) chiamati dagli Avvocati delle parti, quali soggetti esperti coinvolti attivamente nel complesso mondo dell'Affidamento Condiviso. Oppure i CCTTPP in cause stragiudiziali chiamati solo dagli avvocati. Viene qui di seguito esposta la disciplina del CTU, come da c.p.c., trattando le prime 3 fasi della professione (ordinanza, incarico, giuramento), rapporti tra CTU e CCTTPP e tenendo in considerazione il principio del contraddittorio e in ultimo il compenso del CTU.

Il terzo capitolo è diviso in due momenti. Il primo è dedicato ai vecchi modelli di affido. Nella maggior parte dei paesi dell'Europa Occidentale i vecchi modelli di affido si sono rivelati efficaci mentre, nel nostro paese,i casi di mobbing genitoriale e di PAS (Sindrome di Alienazione Genitoriale) hanno portato i legislatori a meditare sulla possibilità di cambiare la legge vigente, soprattutto per garantire i diritti dei padri consentendo loro una maggiore presenza nella vita dei figli. Il secondo momento è dedicato all'evoluzione della famiglia in rapporto ai diversi periodi storici e alle strutture sociali che si sono succedute fino ai giorni nostri, dalle quali si sono originate numerose forme familiari che, se certamente non sono nuove per la struttura, lo sono certamente per il tipo di eventi alla loro origine o di relazioni al loro interno e, per questo, assumono un significato socio-culturale diverso nella società di oggi rispetto al passato.

Il quarto capitolo coniuga la pedagogia al diritto nell'argomento centrale di questa tesi, ossia quello dell'Affidamento Condiviso e della Responsabilità Genitoriale. Si parte dalla bigenitorialità per poi arrivare alla parigenitorialità. La prima fa riferimento al diritto del bambino ad avere rapporti con entrambi i genitori. Tale principio promuove, infatti, la pratica dell'affido condiviso come tutela del benessere dei minori a continuare a ricevere cure, educazione e affetto da entrambi i genitori. Nella seconda si eleva la responsabilità di entrambi i genitori verso il bambino nonché dei nonni e i diritti e doveri del bambino verso i genitori.

Nel quinto capitolo vengono analizzate le ultime tre fasi del ruolo del CTU (il quesito, il programma peritale e la relazione finale)  e gli strumenti di cui si avvale lo stesso nei casi di Affidamento Condiviso. Tali strumenti d'indagine vengono esposti all' interno del programma peritale (il colloquio/incontri, l'osservazione dell'interazione tra le parti, l'indagine ambientale, l'audizione di eventuali testimoni, i test, il colloquio di restituzione) con l'intento di rispondere al quesito del Giudice nella relazione finale.







Capitolo 1. Le Fonti del Diritto

 

1.1.  Il Diritto di famiglia e le sue fonti in ambito civile


Nell'affrontare i temi relativi alla disciplina della famiglia è utile un breve excursus sull' evoluzione della famiglia nella società e nel diritto dal 1942 ad oggi.
La Costituzione Italiana[2], emanata nel 1948, composta di 139 art. e XVIII disposizioni transitorie e finali, regola i rapporti e i principi di convivenza tra le persone e gli Enti. Essa dedica alla famiglia quattro articoli:il primo dei principi fondamentali (art. 2),è collocato nell' introduzione e tratta del principio di Personalità,  gli altri tre (collocati all'interno della I^  parte "Diritti e doveri dei cittadini", Titolo II"Rapporti etico - sociali" artt. 29-30-31) sintetizzati in Uguaglianza, Libertà, Dignità.
Il Codice Civile[3] venne promulgato con regio decreto del 16 marzo 1942 n. 262 ed entrò in vigore il 21 aprile dello stesso anno,  per regolamentare i rapporti tra i privati, esso è ancora vigente con le modifiche fino ad oggi. In realtà il diritto di Famiglia e Minorile sono una branca del diritto privato, entrambe sono contenute nel codice civile( d'ora in poi c.c.). Il I° libro tratta nello specifico del diritto di famiglia con il nome "delle persone e della famiglia"esso consta di 455 art. suddivisi in titoli (per la precisione XIV), capi e sezioni: i più importanti per noi sono (Tit. V della parentela e affinità; Tit. VI del matrimonio; Tit. VII della Filiazione; Tit. VIII dell' adozione di Maggiorenni; Tit. IX della potestà dei genitori; Tit. X della tutela e dell' emancipazione; e Tit. XI dell' affiliazione e dell' affidamento;),esso entrò in vigore il 1° luglio 1939 e successive modifiche fino ad oggi.
Altri libri sono: il codice penale o codice Rocco(c.p.), il codice di procedura civile(c.p.c.) del 1942 dove ci sono tutte le procedure riguardanti i processi e il codice di procedura penale (c.p.p.).

1.2.  Le competenze tra Tribunale Ordinario e Tribunale Minorile


Con l'entrata in vigore della legge n. 219 del 10 dicembre 2012[4],pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali",alcune competenze del Tribunale per i Minorenni sono state trasferite con decorrenza 01.01.2013 al Tribunale Ordinario. Secondo la novella art. 38 disp. att. c.c.[5]che dispone le competenze dei Tribunali Ordinari e Tribunali Minorili, Per i procedimenti di cui all’art. 333 c.c. nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 del codice civile; per tutta la durata del processo la competenza, anche per le disposizioni richiamate nel primo periodo della citata disposizione, spetta al Giudice Ordinario”.
L'emendamento del 27/01/2016 n. 1.25[6] a firma dell’On. le Donatella FERRANTI Pd,  in relazione al Disegno di Legge C. 2953 Governo e C. 2921Colletti, con il quale è stato previsto alla lett. b) punto 2) del comma 1° approvato in commissione Giustizia, alla Camera, e inserito nell’ambito della delega al Governo, per la riforma del processo civile prevede di sopprimere anche il Tribunale per i Minorenni per accorparlo come sezione specializzata, chiamata "delle persone e della famiglia", ai Tribunali Ordinari (per maggiorenni), sia distrettuali sia circondariali (provinciali). Stando cosi le cose,l'Unico Tribunale a cui fare riferimento nel civile (Minorile)di I grado sarà il Tribunale Ordinario, mentre per il II grado ci rivolgeremo alla Corte d'Appello e in III grado in Suprema Cassazione.
Il Tribunale Minorile (T.M.), agisce territorialmente per Regioni. Esso ha competenza in materia: civile, penale[7], amministrativo o rieducativo[8] e cause di adozione[9]. Inoltre nei T.M. è inserita anche la Procura della Repubblica P.R., il procuratore della Repubblica è il presidente ed il/i suo/i sostituto/i è/sono i Pubblico/i Ministero/i o P.M. [10].

1.3.  L'Italia organi e poteri


1. Repubblica Italiana[11]: sede Quirinale, Roma, il Presidente della Repubblica ha, tra le varie,  la funzione di Promulgare le leggi [73, 74, 1382 ] ed emanare i decreti aventi valore di legge [76, 77] e i regolamenti.
Montesquieu[12] attribuì tre distinti poteri allo stato, intesi come organi o complessi di organi dello Stato indipendenti dagli altri poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario (gli stessi termini vengono usati anche per indicare la funzione a ciascuno attribuita).
2. Il Parlamento[13], formato da Parlamentari, è una bicamerale perfetta formata da due camere: il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati, esso ha potere legislativo quindi la sua funzione principale è di legiferare, esso si divide in:
Senato (camera alta), sede palazzo Madama, Roma, composto di Senatori,
Camera (camera bassa), sede palazzo Montecitorio, Roma, composto di Deputati.
3. Il Governo[14], formato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Premier), sede Palazzo Chigi, Roma, ha potere esecutivo, la sua funzione principale è in prima istanza di applicare le leggi, ed in alcuni casi di legiferare (emanare) con decreti legge o decreti legislativi che attendono però di essere approvati in Parlamento.
Esso è formato anche da Ministri, in ogni settore specifico, che esercitano il proprio potere nei propri Ministeri o Dicasteri. Il Ministero che si occupa di Giustizia è il Ministero di Grazia e Giustizia[15].
Esse poi vengono pubblicate sulla G. U. Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana.
4. Corte Costituzionale[16], è composta da 15 Giudici scelti tra i Magistrati delle giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche e avvocati da più di 20 anni; essa ha sede nel Palazzo della Consulta a Roma ed ha potere giudiziario(Art. 134). Tale potere si svolge in diversi uffici secondo il grado di giudizio. La Corte Costituzionale giudica [VII2 ]: sulle controversie concernenti la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge [76, 77], dello Stato e delle Regioni [127]; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione [90].

5. Il Consiglio Superiore della Magistratura[17] Palazzo dei Marescialli, Roma, si compone di tre membri di diritto: il Presidente della Repubblica che presiede anche l'organo, il Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione. Gli altri membri (24) sono eletti[4] per i 2/3 da tutti i Magistrati Ordinari tra gli appartenenti a tutte le componenti della magistratura (membri togati, 16) e per 1/3 dal Parlamento riunito in seduta comune tra i professori universitari in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni (membri laici, 8).Essi sono i supervisori della Magistratura Suprema, Art. 105,ai suddetti spettano i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei Magistrati [106, 107].
Altri organi competenti con potestà legislativa sono: le Regioni, le Città Metropolitane, i Comuni (e le Provincie).
6. La Giurisdizione Ordinaria in ambito civile, in prima sentenza, si divide in Tribunali Ordinari e Minorili di I° grado; i Giudici di I° grado sono: Ordinari, Professionali o Togati e Onorari o Laici Non Togati  (GO), essi emettono una sentenza valida per ciascun processo. L'insieme delle sentenze emesse in T.O. e in T.M., in Corte d' Appello e in Cassazione costituiscono la Giurisprudenza. Tali sentenze rappresentano i criteri guida a cui i Giudici possono attenersi, pur non essendo vincolati, per definire casi o fattispecie uguali o simili, prima di  pronunciare una nuova sentenza. Ad ogni modo le parti (attore e convenuto) hanno facoltà di impugnare la sentenza emessa in I° grado, in Corte d'appello (II grado) e  successivamente in Corte di Cassazione (III grado). Il T.M. è composto da un collegio di quattro Giudici: 2 Giudici Togati e 2 Onorari, generalmente esperti in psicologia o pedagogia, nominati con D.P.R. su proposta del Ministro della Giustizia, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Il Giudice Tutelare è un Magistrato Monocratico istituito presso ogni T.O. che ha il compito di soprintendere alle tutele e alle curatele, oltre che esercitare gli altri compiti affidategli dalla legge, per la tutela dei soggetti deboli. Inoltre, il Giudice Ordinario in ambito Civile, in materia di Diritto di Famiglia, giudica monocraticamente. I Giudici del Distretto della Corte d'Appello sono chiamati Giudici di Merito o Consiglieri e Consiglieri Onorari, l'organo collegiale è composto collegialmente da 5 Giudici,invece, in Suprema Corte di Cassazione, con unica sede a Roma, vengono chiamati Giudici di Legittimità o Ermellini.
In ambito penale troviamo in I grado: il Giudice di pace (sia civile sia penale), il Giudice Penale Ordinario e Minorile o il Giudice di Corte d'Assise secondo la gravità del reato; la Corte d'Assise d'Appello in II grado e la Corte di Cassazione in III grado.
 In amministrativo in troviamo invece il Tar in l grado ed il Consiglio di Stato in II grado.
Il nostro Ordinamento è Civil Law[18], in italiano diritto continentale, è un modello di ordinamento giuridico derivante dal diritto romano, oggi dominante a livello mondiale. Il civil law  formula principi generali e distingue le norme sostanziali da quelle procedurali. Esso considera il diritto giurisprudenziale secondario e subordinato al diritto legislativo. Ciò significa che la nostra Legge è fatta di norme generali e che le interpretazioni si differenziano caso per caso ma non che una sentenza emessa da un Giudice può valere per tutti i casi simili. Tale Ordinamento è usato nella maggior parte dei paesi tranne che in qualcuno come l'Inghilterra e lo Stato del Vaticano che sono Common Law.  Quest'ultimo si differenzia dal primo perché la cornice dottrinaria si basa sul diritto giurisprudenziale che dà forza vincolante a provvedimenti giurisdizionali (generalmente sentenze) pronunciate in passato da un Giudice nel corso di un processo, su fattispecie identiche o analoghe a quella in esame, in base al principio che sia iniquo trattare fatti simili in modo diverso in occasioni diverse.

1.4.   Il Diritto dell'Unione Europea


Ad oggi, sono 28 gli Stati membri dell' U.E.,  essa è nata nel 1952 in Belgio ma solo dal 1° gennaio 1958 si inizio a creare la C.E. di cui l' Italia è stata fondatrice difatti il trattato si firmò a Roma, con il quale venne istituita la Comunità Economica Europea (C.E.E.), e il primo novembre del 1993 con il Trattato di Maastricht diviene un'istituzione politica con il nome di U.E.. Ma la politica dell' U.E. si formò nel 2007 con il Trattato di Lisbona[19] che entrò in vigore dal 1º dicembre 2009.
La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea[20](CDFUE), proclamata a Nizza nel 2000 è diventata giuridicamente vincolante nel 2009 e si presenta come legge sovrannazionale. Tale Carta contiene le norme del diritto di Famiglia nel Diritto Primario[21] e si manifesta nei Tit. I -II-III.
Gli Organi con potere Giudiziario, che hanno il compito, quindi, di far rispettare tale Carta sono tre. La giurisprudenza dell'UE è composta dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea, la quale interpreta la legislazione dell'UE.:
1.      la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) per le impugnazioni di sentenze in II grado, con sede a Lussemburgo in Lussemburgo creata nel 1952.
     Essa Ha modificato con il trattato di Maastricht nel 1992, il Palazzo della Corte di giustizia è situato sul pianoro del Boulevard Konrad Adenauer Kirchberg L-2925  ad est della città di Lussemburgo. Vi si accede da due ingressi: il primo è situato sulla rue du Fort Niedergrünewald, il secondo sul piazzale dinanzi alla rue Charles Léon Hammes.  La sua missione è di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati istitutivi dell'Unione europea. La Corte è composta da un giudice per ogni Stato membro (28), assistiti da otto avvocati generali. I giudici e gli avvocati generali sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri con mandato di sei anni, rinnovabile. Essi sono scelti tra i giuristi di notoria competenza od aventi i requisiti per ricoprire le più alte funzioni giurisdizionali nei paesi d'appartenenza. I giudici della Corte designano tra loro il presidente con un mandato di tre anni, rinnovabile. Gli avvocati generali sono undici, e hanno il compito di presentare pubblicamente, in piena imparzialità e indipendenza, delle conclusioni sulle cause più importanti. La Corte può riunirsi in seduta plenaria, in grande sezione (quindici giudici) o in sezioni composte da cinque o tre giudici. Essa si riunisce in grande sezione quando lo richiede uno Stato membro o un'istituzione parte della causa, nonché per trattare cause particolarmente complesse o importanti. Le altre cause vengono trattate dalle sezioni di cinque o tre giudici. La Corte si riunisce in seduta plenaria in casi molto eccezionali tassativamente previsti dai trattati e quando la Corte ritiene che una causa rivesta un'eccezionale importanza. Il quorum della seduta plenaria è di quindici giudici.
2.      Il Tribunale dell' U.E., agisce quando deve emettere sentenze in I grado; (per un periodo in II grado in quanto il I grado se ne occupava il tribunale speciale denominato Tribunale della funzione pubblica, ora, in I° grado in quanto  il Tribunale della funzione pubblica, creato nel 2004, ha cessato le sue attività il 1° settembre 2016 in seguito al trasferimento delle sue competenze al Tribunale dell' U.E..
La sede è la stessa della Corte di Giustizia dell' U.E. a Lussemburgo. La sua introduzione è stata decisa nel 1988 dal Consiglio delle Comunità europee, su richiesta della Corte di giustizia. Esso è entrato in funzione il 31 ottobre 1989. La missione principale del Tribunale è di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati istitutivi dell'Unione europea. È attualmente composto da ventotto giudici, uno per Stato membro. Benché non esistano avvocati generali permanenti, la loro funzione può in talune cause essere rivestita da un giudice. Di regola il Tribunale si riunisce in formazioni di tre giudici. Sono comunque previste altre formazioni: giudice unico, a cinque e a tredici giudici, plenaria.
3.      Il Tribunale della funzione pubblica, era un Tribunale speciale con la stessa sede alla Corte di Giustizia dell' U.E. a Lussemburgo, essa emetteva sentenze di I grado, ha cessato le sue attività il 1° settembre 2016 in seguito al trasferimento delle sue competenze al Tribunale. Esso era di recente creazione (2004), era un tribunale specializzato competente a conoscere in primo grado alcune categorie di ricorsi in materie specifiche determinate dal proprio Statuto. Al Tribunale della funzione pubblica, competeva decidere le controversie tra l'Unione europea e i propri dipendenti. Comunque la facoltà di creare tribunali specializzati  è stata istituita con il Trattato di Nizza, il quale, a seguito della modifica dell'art. 225A del TCE, ha previsto che il Consiglio dell'Unione Europea, su proposta della Commissione Europea, o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, possa deliberare con propria decisione sulla creazione di un'apposita sezione specializzata, stabilendo la composizione, e la portata delle competenze di cognizione. Anche se è stato chiuso in futuro le istituzioni potranno proporre altri tipi di Tribunali specializzati. Il Tribunale della funzione pubblica era composto di sette giudici designati dal Consiglio, per un periodo rinnovabile di sei anni. I giudici del Tribunale designavano tra loro il proprio presidente, per un periodo rinnovabile di tre anni. Il Tribunale si riuniva normalmente in sezioni composte di tre giudici. Tuttavia, una causa poteva essere rinviata dinanzi al Tribunale riunito in seduta plenaria, qualora ciò era giustificato dalla difficoltà o dall'importanza delle questioni di diritto.
Il potere Legislativo dell' U.E. è attribuito ad una bicamerale imperfetta (Consiglio dell' Unione Europea[22] camera alta e Parlamento dell' U.E. camera bassa). Entrambi i colegislatori hanno la funzione legislativa, quindi di legiferare ma è solo il Presidente del Consiglio dell' U.E. che promulga le leggi chiamate direttive sul G.U.U.E. o G.U. Gazzetta Ufficiale dell' Unione Europea.
La legislazione dell'UE comprende le fonti del: diritto primario, diritto secondario o derivato e diritto complementare:

Le fonti di diritto primario I trattati (TUE e TFUE), così come i principi generali, si trovano al vertice della gerarchia delle norme e sono considerati diritto primario. A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, lo stesso valore è riconosciuto alla Carta dei diritti fondamentali dell' U.E. composta da 54 art, sostanzialmente in materia di: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia.
il diritto primario comprende altresì:
·         i trattati modificativi dell'Unione europea;
·         i protocolli allegati ai trattati istitutivi e ai trattati modificativi;
·         i trattati di adesione degli Stati membri dell’UE.
Le fonti di diritto derivato o secondario Il diritto derivato è composto dagli atti unilaterali e dagli atti convenzionali. Gli atti unilaterali possono essere classificati in due categorie:
1.       gli atti menzionati all'articolo 288 del trattato che sul funzionamento dell’UE, ossia i regolamenti, le direttive e le decisioni raccomandazioni e pareri e raccomandazioni. dell'UE – con un effetto diretto o indiretto sugli Stati membri.
2.       gli atti non menzionati all'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’UE, ossia i cosiddetti atti atipici, come le comunicazioni, le raccomandazioni, i libri bianchi e i libri verdi.
Gli atti convenzionali comprendono:
·         gli accordi internazionali tra l'Unione europea, da una parte, e un paese terzo o un'organizzazione terza, dall'altra;
·         gli accordi tra Stati membri;
·         gli accordi interistituzionali, ossia tra le istituzioni dell'UE.

Le fonti di diritto complementare  comprendono il diritto internazionale e i principi generali del diritto. Tali fonti hanno permesso alla Corte di colmare i vuoti lasciati dal diritto primario o derivato. Nell'elaborare la sua giurisprudenza, la Corte di giustizia s'ispira al diritto internazionale, cui fa riferimento tramite rinvii al diritto scritto, alla consuetudine e agli usi. I principi generali del diritto sono fonti non scritte elaborate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Tali principi hanno permesso alla Corte di creare norme in settori non disciplinati dai trattati.

1. Il consiglio dell' U.E.: la camera alta è formata dai Ministri degli Stati Membri del Consiglio dell' U.E.,  (tali ministri cambiano sia di n. anche se di solito sono 28 uno per ogni Nazione, sia secondo la problematica discussa ad. Es. agricoltura, famiglia, etc) nato nel 1958, deciso con le modifiche sul  trattato di Lisbona nel 2009, con sede a Palazzo Justus Lipsius indirizzo:Rue de la Loi / Wetstraat, 175 B-1048 Bruxelles Belgio.
2. Il Parlamento: la camera bassa è formato dagli Europarlamentari o Eurodeputati 751 di tutta l'Unione Europea disposti in emiciclo ove vi sono i rappresentati dei partiti politici del Parlamento Europeo, di cui 73 Eurodeputati italiani. L'Italia è divisa in cinque circoscrizioni elettorali: nord-occidentale, nord-orientale, centrale, meridionale, insulare. I deputati eletti in ciascuna di esse rappresentano i cittadini che risiedono nelle regioni componenti quella circoscrizione.

 Circoscrizione I, nord-occidentale 20 deputati;  Formata dalle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia,

Circoscrizione II, nord-orientale 14 deputati formata dalle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Circoscrizione III, centrale

Circoscrizione III, centrale, 14 deputati, è formata dalle regioni Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Circoscrizione IV, meridionale 17 deputati formata dalle regioni  Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria.

Circoscrizione V, insulare 8 deputati, formata dalle regioni Sardegna e Sicilia,

 

 (I Partiti sono messi in emiciclo ognuno con il proprio partito o affine con gli altri deputati dell' U.E.: PD, 5 stelle, FI, Lega Nord, Nuovo Centro Destra-Unione di Centro, l'Altra Europa con Tsipras, Sudtiroler Volkspartei, Conservatori e Riformisti, Sinistra Italiana, Possibile, Indipendent). Esso è nato nel 1951 diviene importante con il trattato di Lisbona[23],  con 3 sedi:

1.      Il complesso di edifici del Parlamento Europeo a Bruxelles è ubicato nel quartiere di Leopold, primo sovrano belga, e prende appunto il nome di Espace Léopold. Si compone in realtà di vari edifici, tra cui l'Altiero Spinelli (quello che si vede entrando, adornato da una amplia arcata circolare) e il Paul-Henri Spaak (dove si trova l'emiciclo e l'ufficio del Presidente, circondato dalle bandiere dell'U.E.).
indirizzo: Rue Wiertz/Wiertzstraat 60 B-1047 Wiertz Altiero Spinelli 15G263 1047, Bruxelles (Belgio);
2.        1, avenue du Président Robert Schuman Place de l’Europe il Louisse Weiss building di Strasburgo indirizzo: CS 91024 L-1499 Entrata Louise Weiss 1, Allée du Printemps F-67070 Strasburgo Cedex (Francia).
3.      Stazione Europe Place du Luxembourg, Plateau du Kirchberg B.P. 1601 L-2929 Lussemburgo (in Lussemburgo);

 La Commissione Europea nata nel 1968 con successive modifiche del trattato di Lisbona dal 2010 è formata da 28 Commissari uno per ogni Stato Membro, essa ha il potere esecutivo, la sua funzione è di far eseguire la legge per l' interesse di tutti i cittadini dell' U.E. distribuiti in affari politici come: mercato interno, politica regionale, trasporti, ambiente, agricoltura, commercio, ecc. con sede a :
Palazzo Berlaymont indirizzo Bruxelles (Belgio) Rue de la Loi / Wetstraat 170 B-1049.

essa presenta proposte legislative che vengono successivamente adottate dai colegislatori, vale a dire dai Deputati e dai Ministri, inoltre, applica il diritto europeo (se necessario con l’aiuto della Corte di Giustizia dell’UE), le direttive (leggi dell' U.E.) poi vengono pubblicate sul G.U.U.E.  o G.U. Gazzetta Ufficiale dell' Unione Europea. La Commissione Europea è distribuita in Direzioni Generali (D.G.) esse sono distribuite tra Bruxelles e Lussemburgo ad es.

in Lussemburgo ci sono le DG:

  • DG ESTAT — Eurostat nella sede 5, rue Alphonse Weicker  L-2721   di Lussemburgo (in Lussemburgo)
    come anche le: DG. Informatica, Uff. delle pubblicazioni,Uff. di infrastrutture e logistica;

mentre le altre DG sono distribuite a Bruxelles ad es: 

 DG HR — Direzione generale Risorse umane e sicurezza Rue de la Science 11 / Wetenschapsstraat 11  1000 Bruxelles / Brussel
Belgique                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DG JUST — Direzione generale della Giustizia e dei consumatori Rue Montoyer 59 / Montoyerstraat 59  1000 Bruxelles / Brussel  Belgique,                                                                                                                                    

DG SJ — Servizio giuridico

DG EAC — Direzione generale dell’Istruzione e della cultura Rue Joseph II 70 / Josef II-straat  70 1000 Bruxelles / Brussel Belgique 


Ed anche i servizi.
 Le DG sono pari a Ministeri o Dicasteri, ciascuna/o dei quali è responsabile di un determinato settore e fa capo a un Direttore Generale. I servizi, invece, si occupano di questioni amministrative più generali o hanno un mandato specifico. Anche l'ordinamento dell' U.E. è EurCivil Law.

Altra istituzione è il Consiglio Europeo essa è formata dai 28 Capi di Stato o dai premier degli Stati Membri dell' U.E. il suo compito è di definire l'orientamento politico generale e le priorità dell' U.E., nasce nel 1961 ma soltanto con il Trattato di Maastricht (art. 4) è mutata la qualificazione giuridica di quest' organo che è divenuta a pieno titolo organo dell'Unione, mentre il Trattato di Amsterdam ne ha reso più incisiva e ampia l'azione. La vera istituzione avviene con il Trattato di Lisbona nel 2009 (essa ha la stessa sede del consiglio dell' U.E. anche se svolge funzioni diverse e rappresentata da membri politici diversi difatti non  è da  confondere ne' con il Consiglio dell' Unione Europea, ne' con il Consiglio d'Europa):
ha sede c/o:
Palazzo Justus Lipsius  Bruxelles in Belgio Rue de la Loi/Wetstraat 175 B-1048 Bruxelles (Belgio).

1.5. Il Diritto Internazionale

Esso si divide in due: il diritto Europeo (dell'Europa fisica) e il diritto mondiale:
1.      La Corte Europea Dei Diritti Dell'Uomo abbreviata in (CEDU o Corte EDU) è il Tribunale di tutta Europa, con sede a: Strasburgo (Francia)  F-67075 Strasbourg Cedex Francia, istituita nel 1959, essa è parte del Consiglio d'Europa (CoE, CdE), Palazzo d' Europa indirizzo avenue de l'Europe Strasburgo Francia, fondata nel 1949 con il Trattato di Londra, e conta oggi 47 stati membri ( di 50 di tutta l'Europa fisica), tra gli altri anche i 28 dell'Unione Europea tra cui l' Italia dal 5 maggio 1949 ma esso non è un Organo dell' U.E. bensì di tutta Europa (fisica). L'Assemblea è composta da delegazioni dei parlamenti nazionali dei 47 paesi membri, i cui delegati sono membri dei parlamenti nazionali e da essi eletti o nominati. Il numero dei rappresentanti dei diversi paesi membri è legato alla consistenza della popolazione e varia da un minimo di due ad un massimo di diciotto. L'Italia è rappresentata da 36 parlamentari di cui 18 membri effettivi e 18 supplenti. Essa è un Organizzazione Internazionale il cui scopo è di promuovere  la democrazia, i diritti umani e l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali d'Europa. Il 17 ottobre 1989 gli è stato riconosciuto lo status di osservatore dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Ambedue le precedenti non sono organi dell'Unione Europea bensì di tutta l'Europa.  Il libro contenente le normative e i diritti della CEDU si chiama Convenzione Europea[24]per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e la Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio del ’96 e ratificata dall’Italia con la legge 20 marzo 2003 n. 77. Quest'ultima è in rapporto complementare alla successiva (la vedremo dopo) Convenzione delle Nazioni Unite di cui l'Italia aderisce dal 1955, sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con la legge 27 maggio 1991 n. 176. Per cogliere pienamente il significato e la portata bisogna risalire alla seconda metà degli anni ottanta, quando a livello di organismi internazionali molto alta era l’attenzione per la materia familiare e minorile, con un fiorire di dichiarazioni, raccomandazioni ed altri strumenti di diritto convenzionale, ben presto questi impegni vennero onorati, e si giunse così alla fondamentale “Raccomandazione 1121(1990) relativa ai diritti dei minori”, adottata dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa il 1° febbraio 1990 e culminati nella Convenzione delle Nazioni Unite.
2.      La Corte Internazionale Di Giustizia con sede nell'Aja o Den Haag (Paesi Bassi), Olanda chiamata anche Corte Mondiale,
indirizzo:  Carnegieplein 2 2517KJ L'Aja, fondata nel 1945;
essa fa parte dell' ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite)
indirizzo: 760 United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA
A tale organizzazione internazionale aderiscono 193 Stati del mondo su un totale di 206, di questi tutti i 28 Stati dell' U.E. in particolare l'Italia che aderisce dal 14/12/1955.
 Essa si compone di due libri:                                                                                      
1. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è un documento sui diritti individuali, firmato a Parigi il 10 dicembre 1948, la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri essa è composta di 30 artt.                                
2. Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell' Adolescenza[25] composto di 54 artt. Tale Convenzione fu approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ONU il 20 novembre 1989 a New York (anche se l'America non ne fa parte). Essa esprime un consenso su quali sono gli obblighi degli Stati e delle Comunità Internazionali nei confronti dell'infanzia. In Italia la Commissione Parlamentare per l'Infanzia ha ratificato la suddetta Convenzione dei Diritti del Fanciullo[26] con la L. del 27 maggio 1991, n. 176.  depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991. Alla Convenzione sui diritti dell’infanzia si affiancano due protocolli opzionali approvati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2000. I protocolli sono stati ratificati dall’Italia con legge 11 marzo 2002, n. 46: ‘Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente: la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000. Essi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002 Supplemento Ordinario n. 65.

1.6.  Il Diritto Canonico


L'Italia è anche legata al Vaticano? Sostanzialmente essa è costituita da un vastissimo numero di abitanti di Religione Cristiana Cattolica ma è un paese laico. Tale laicità fu istituita attraverso la stipulazione dei Patti Lateranensi del 1929 firmati a Palazzo di San Giovanni in Laterano di cui uno dei tre documenti,"il Concordato",  definiva le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa e lo Stato (prima d'allora, cioè dalla nascita del Regno d'Italia, sintetizzate nel motto: «libera Chiesa in libero Stato»). Tale Concordato fu modificato con l' Accordo di Villa Madama[27] nel 1984 in cui si stipulano i rapporti tra Stato Italiano e Chiesa Cattolica, esso consta di 14 art. di cui il I art: L'indipendenza e la sovranità dei due ordinamenti, Stato e Chiesa in linea con il dettato costituzionale (Art. 7 della Costituzione).Il principio di laicità è stato enucleato anche dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 203 del 1989; “hanno da convivere, in uguaglianza di: libertà, fedi, culture e tradizioni diverse” (Corte Cost., 18 ottobre 1995, n. 440). Tale principio è stato successivamente ribadito dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 259/90, 195/93 e 329/97e 508/00ed artt. 7-8 e 19. Il Vaticano ha due Tribunali: 1. il Tribunale Canonico si occupa di processi diretti al clero della Chiesa sia in materia civile che penale, le loro leggi sono inserite nel Codice di Diritto Ecclesiastico; e 2. il Tribunale Ecclesiastico si occupa di processi riguardanti il matrimonio e la famiglia dei Cristiani Cattolici,con Leggi inserite all' interno del Codice di Diritto Canonico, difatti,ad es.,nell' art. 8 dell' accordo di Villa Madama si parla degli effetti civili del vincolo matrimoniale celebrato in forma canonica. Una recentissima Legge, per i soli Cristiani Cattolici in cause di nullità (non di annullamento)breve di Matrimonio, emanata da Papa Francesco,dice che: "gli ex coniugi risponderanno davanti al Tribunale Ecclesiastico Diocesano ovvero al solo Vescovo e che entro 45 giorni gli ex coniugi possono avere la nullità del matrimonio", cosi scritto nelle due Lettere "Motu Proprio"del 15 agosto 2015 art. 5 can. 1683-1687 avente valore legale, trascritto nel Codice di Diritto Canonico[28].
Molte volte l'Italia è stata sanzionata dall'U.E., dall'Europa e dall' ONU per non aver modificato le Leggi su nuovi contesti familiari; oggi invece, sotto il governo Renzi, molte Leggi Urgenti sono state modificate.

1.7.  Il Diritto di famiglia dal 1942 al 1975


Il diritto di famiglia nel Codice Civile[29] codificato nel 1942, (Codice Rocco nel penale), concepiva una famiglia fondata sulla subordinazione della moglie al marito sia nei rapporti personali, sia in quelli patrimoniali, sia nelle relazioni di coppia, parliamo di potestà maritale che era prevista negli artt. 143-144-145 c.c. del 1942. Concepiva inoltre la patria potestà negli artt.315-342 c.c. del 1942, nella quale era solo il padre a farsi carico dei figli nati all' interno del matrimonio e riconosciuti come figli legittimi. Essa discriminava i figli nati fuori dal matrimonio (figli naturali),che ricevevano un trattamento giuridico deteriore rispetto ai figli legittimi.
Il primo libro del Codice Civile del 1942 venne riformato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, che apportò modifiche tese ad uniformare le norme ai principi costituzionali. Con l'art. 24 L. 151/1975 venne riconosciuta la parità giuridica dei coniugi, fu abrogato l'istituto della dote e riconosciuta ai figli naturali la stessa tutela prevista per i figli legittimi, venne istituita la comunione dei beni come regime patrimoniale legale della famiglia (in mancanza di diversa convenzione), la patria potestà venne sostituita dalla potestà genitoriale art. 29 ovvero entrambi i coniugi erano responsabili dei figli.
Il diritto di famiglia nel corso degli anni subì altre modifiche, non è questo il luogo per elencarle tutte ma le profonde differenze si avranno poi con la Legge sul divorzio del 01/12/1970 n° 898.

1.8.  Definizioni di famiglia


Con i Mutamenti sociali che si sono avuti nel tempo sia nei Paesi Occidentali che Orientali, le normative riguardanti la famiglia si sono dovute adeguare ai tempi per dare maggior dignità allo status sociale della famiglia.
Può essere difficile anche per gli studiosi di Scienze Umane (antropologi, psicologi, pedagogisti, filosofi, sociologi, assistenti sociali), Giuridiche e Mediche dare una definizione di famiglia ad es.:
Secondo P. Donati[30], “con il termine famiglia viene designata una vasta gamma di forme sociali con strutture relazionali molto diversificate e con confini variabili da cultura a cultura. Ogni cultura ha una sua specifica rappresentazione della famiglia e il fatto stesso che oggi questa rappresentazione sembra svanire non vuol dire che la famiglia scompaia, ma che ci troviamo di fronte ad un processo socio-culturale di ri-differenziazione della famiglia stessa”.
L’antropologo Lévi-Strauss la definiva come “l’unione più o meno durevole, socialmente approvata, di un uomo, una donna e i loro figli, presente in ogni e qualunque tipo di società[31]”.
Scabini nel 1995 definì la famiglia come: “un’organizzazione  di relazioni primarie, fondata sulla differenza di gender, e tra quella di generazioni e stirpi, essa ha come obiettivo e progetto intrinseco la generatività[32]”.
P. Bertolini[33]definisce la famiglia come un gruppo di persone direttamente legate da rapporti di parentela, all’interno del quale i membri adulti hanno la responsabilità di allevare i bambini. Una cooperazione economica, una relazione sessuale socialmente approvata, una durata temporale di una certa continuità, una residenza spaziale comune, la protezione della prole, l’inculturazione, una rete di diritti e doveri, caratterizzano questa forma di raggruppamento sociale. Essa si presenta come un ponte tra natura e cultura perché risponde tanto alle esigenze biologiche che a quelle culturali.

La Famiglia viene definita dalla nostra Costituzione[34] negli artt.29 e 30 (sia nel matrimonio concordatario che civile), regolata inoltre all' interno del c.c. dagli artt. 79-230, costituenti il Titolo VI del Libro I ("Delle persone e della famiglia") e definita dallo stesso come una società naturale fondata sul matrimonio all' interno della quale viene garantita la tutela come primo nucleo di aggregazione sociale dell' individuo cui l'ordinamento di riconoscimento. Il matrimonio sia civile che concordatario è solo per persone eterosessuali. Per il divorzio breve ci vogliono 6 mesi consensuale e un anno giudiziale (L. 6 maggio 2015, n. 55 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi).

L'unione civile[35] non è un matrimonio ma una «specifica formazione sociale» per le coppie dello stesso sesso (omosessuali) uniti da un contratto. Ai fini dello scioglimento di quest'ultimo occorrono 3 mesi. L'unione Civile è regolata dagli artt. 2 e 3 della Cost. e dalla L. 20 maggio 2016,  n. 76 commi 1-35, (cosiddetta legge Cirinnà),  Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Dall' adozione in casi speciali della legge 184/83 art. n.44 la stepchildadoption, ha trovato il suo spazio, anche, per le unioni civili, difatti, la Corte di Cassazione Civile, sez. I, sentenza del 22/06/2016 n° 12962, si è pronunciata positivamente accogliendo la domanda di adozione di una minore di 6 anni, proposta dalla partner della madre. Le due donne convivono in modo stabile. 

La convivenza di fatto[36] viene posta in essere da una coppia formata da “due persone maggiorenni etero o omosessuali unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Uniti da un contratto per lo scioglimento del quale occorre solo la richiesta. La Legge sulla convivenza ha sostituito con molti più diritti la convivenza more uxorio. Essa è regolata dagli art. 2 e 3 della Costit. e dalla L. 20 maggio 2016, n. 76 commi (commi 36-65), cosiddetta legge Cirinnà,  Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.  In essa e solo per le coppie etero trova spazio la stepchild adoption dove il partner può adottare come genitore sociale il figlio/a dell' altro partner genitore biologico.


 

1.9. Dalla scelta del partner alla formazione della Famiglia


Per anni gli psicologi sociali hanno cercato di studiare la natura dell'amore, come esso nasce e come si sviluppa. I primi sentimenti hanno cercato di distinguere fra attrazione e innamoramento, mentre altre ricerche si sono spinte in maggiore profondità ed hanno teorizzato diversi tipi di amore. Gli psicologi sociali sostengono che una buona definizione di amore debba contenerne innumerevoli forme, inclusa la passione o la devozione. Una distinzione classica che si introduce è quella fra la compassione e la passione (Hatfield 1988; Hatfield e Walster, 1978). La compassione si definisce come il sentimento di intimità e affetto che si prova verso qualcuno, senza però che vi sia passione o eccitazione psicologica. Le persone sperimentano questo tipo di amore nelle relazioni non sessuali, come l’amicizia o in quelle sessuali in cui vi è una forte intimità, ma non la passione di una volta.
Stemberg non soddisfatto della semplice dicotomia tra compassione e amore passionale, ha proposto la teoria triangolare dell' amore (Stemberg 1986; 1988).   
Le tre componenti dell’amor secondo cui, l’amore completo è il risultato di tre componenti che si collocano ai vertici di un triangolo: Intimità, Passione e Decisione/Impegno.


Il triangolo di Sternberg
L'Intimità si riferisce ai sentimenti di confidenza, affinità, unione che creano un’esperienza di unicità e calore. Questa componente determina nella coppia il prendersi cura dell’altro, sentirsi felici insieme, aprire all’altro la propria autenticità e i propri sentimenti, considerare il rapporto con l’altro speciale e di grande valore nella propria vita.
L’Intimità si riferisce alla qualità della relazione, al livello di vicinanza, di condivisione di sentimenti e pensieri tra i partner.          
L’Intimità nasce attraverso l’auto rivelazione, perché se si desidera conoscere meglio qualcuno, è opportuno fargli conoscere qualcosa di se stessi (e rischiamo spesso di perderla per la paura di scoprirci).
La Passione riguarda gli aspetti più impulsivi o profondi di una storia d’amore, l'intensità della relazione: attrazione fisica, desiderio sessuale, ma anche dipendenza affettiva, desiderio di dominio o di sottomissione. È strettamente legata a tutte le dinamiche relative al sesso, alla gelosia, all’angoscia di separazione e di abbandono.
La componente Decisione/Impegno è distinta in due aspetti: la Decisione (aspetto a breve termine) è il primo passo che consiste nel decidere di iniziare a stare con una persona, l’Impegno (aspetto a lungo termine) nel mantenere nel tempo la relazione. I due aspetti possono essere disgiunti in quanto non sempre alla Decisione di stare e amare una persona segue l’Impegno di portare avanti una relazione che non da i suoi frutti. Di conseguenza non sempre l’Impegno è frutto della Decisione.  
E’ il lato più razionale ma indispensabile, l’aspetto motivazionale e decisionale di stare con una persona o meno. L’Impegno è ciò che mantiene in vita il rapporto, ciò che consente ai due partner di evolversi insieme e superare le crisi, forti di una progettualità condivisa.

Le combinazioni fra queste tre componenti definiscono 7 forme di amore variamente rappresentate nelle relazioni reali.

Le forme d'amore secondo il triangolo di Sternberg
1) Simpatia (solo Intimità)  
In questo tipo di relazione vi è confidenza e senso di unione fra i partner ma senza le caratteristiche della Passione e dell’Impegno (per questo è paragonabile a una vera e propria amicizia).
2) Infatuazione (solo Passione)       
Tipico dell’amore a prima vista, nasce e si sviluppa improvvisamente ma di solito finisce con una disillusione. Questo rapporto si basa sull’idealizzazione dell’altro più che sulla sua reale conoscenza, finchè si scontra con la realtà. La Passione (soprattutto sessuale) è come una droga, procura un'euforia rapida a svilupparsi e altrettanto a spegnersi.
3) Amore Vuoto (solo Decisione/Impegno)           
Uno o entrambi i membri della coppia si impegnano a continuare la relazione in mancanza delle componenti di Intimità e Passione. È spesso il caso del matrimonio classico delle vecchie generazioni, o di rapporti in cui i partner stanno insieme solo per tener fede a un impegno preso, per motivi pratici, economici, per i figli o la difficoltà di affrontare una separazione.
4) Amore Romantico (Intimità + Passione)          
Si tratta della forma tipica delle grandi storie d’amore letterarie e cinematografiche. Nei film e nei romanzi spesso la componente Impegno non è presente per via di ostacoli o circostanze esterne che impediscono alla coppia di coronare il loro sogno d'amore. Nella realtà, l'amore solo romantico è un amore immaturo, che dura il tempo di un flirt estivo.
5) Amore-Amicizia (Intimità + Decisione/Impegno)        
È il caso di quei rapporti che durano da tanto tempo, consolidati sotto il profilo dell’Intimità, in cui la coppia funziona ma la Passione è lentamente sfumata (come i matrimoni in bianco).
6) Amore Fatuo (Passione + Decisione/Impegno)
In questo tipo di rapporto, l’Impegno è frutto solo della Passione senza il sostegno dell’Intimità e della conoscenza reciproca. È il caso per esempio di unioni dettate da decisioni impulsive prese sull’onda dell’infatuazione e del coinvolgimento solo passionale. Queste relazioni corrono il rischio di infrangersi appena si troveranno a fare i conti con un Impegno non sentito.
7) Amore “perfetto” (Intimità+Passione+Decisione/Impegno)  
È l’amore completo che tutti sognano.         
Sternberg sostiene che raggiungerlo è difficile, ma non impossibile. Conta soprattutto mantenerlo nel tempo, poiché ogni rapporto è in continuo divenire e segue anche i cambiamenti e l'evoluzione psicologica dei singoli partner, al di là delle statiche geometrie di uno schema.   
L’amore “perfetto”, dice Sternberg, non dura se non alimentando le tre componenti dell’amore di Intimità, Passione e Impegno.
Molti pensano che l’amore dipenda solo dai sentimenti, dalle emozioni, dalle forti passioni a cui bisogna abbandonarsi e basta. Ma non è solo così, amare qualcuno non è solamente un forte e intenso sentimento (destinato, come tutti i sentimenti, a non durare “per sempre” e attenuarsi nel tempo), ma è anche un impegno che prendiamo con gli altri e soprattutto con noi stessi.
L’amore “perfetto” prevede che queste tre componenti debbano essere nutrite, altrimenti il rapporto si incrina. Nei diversi momenti della storia d'amore, una componente può prevalere rispetto alle altre, ci si può quindi basare su quelle più solide per rinforzare gli aspetti più fragili.
È un equilibrio da mantenere costantemente con impegno e attenzione.    
Non è un traguardo raggiunto una volta per tutte, ma un compito sempre aperto.

Il terzo approccio che definisce l'amore si focalizza sulla stili dell' amore, le teorie di base che le persone possiedono sull' amore e che guidano i loro comportamenti nelle relazioni (Hendrick e Hendrik 1986; 1992; Lee 1973; 1988). Hendrik e Hendrik hanno identificato 6 principali stili dell' amore: Eros, Ludus, Storge, Pragma, Mania, Agape, vediamoli:

EROS: è un amore appassionato nel quale l’aspetto fisico del partner è molto importante
LUDUS: è l’amore per gioco, in cui niente è preso sul serio
STORGE: è l’amore che cresce lentamente, che si sviluppa da un affetto o da un amicizia, in cui la somiglianza fra i partner è estremamente importante
PRAGMA: è l’amore concreto e realistico, gli amanti pragmatici sanno cosa cercare in una relazione e formulano delle condizioni da soddisfare
MANIA: è l’amore fortemente emotivo e in genere rispetta lo stereotipo dell’amore “romantico”: i partner sono ossessionati l’uno dall’altro e si alternano tra esaltazione e disperazione
AGAPE: è l’amore totalmente altruistico, generoso e quanto mai raro, gli amanti non pensano a sé stessi ma al loro partner, lo stile è più spirituale che fisico.

L'ambito sistemico relazionale individua:

 Il mandato familiare, il mito familiare le risorse personali ed il contratto  


“Quando sposi un uomo o una donna sposi una famiglia!”, questa antica affermazione è, oggi, ancora attuale. Effettivamente, la scelta di un partner rappresenta una fusione tra bisogni familiari (il mito e il mandato familiare) e le risorse personali. Essa è condizionata sia da aspetti sociali, economici, culturali, politici e religiosi, sia e soprattutto dalla famiglia di origine, anche quando ricostituita o ricomposta.  La famiglia d'origine è un punto cardine nella scelta del partner in quanto verrà scelto secondo due posizioni opposte:

1.      Scelta complementare: ovvero per somiglianza col genitore del sesso opposto;
2.      Scelta per contrasto: quando la scelta del partner viene fatta in base a differenze personologiche e caratteriali del genitore del sesso opposto.

Quando una persona sceglie il partner, di solito, prende come modello il genitore di sesso opposto quindi scelta complementare ma, secondo Silvia Vegetti Finzi, non è sempre così. Secondo la psicanalista è importante osservare quali sono i profili delle coppie che si sono scelte per la costruzione di una famiglia, ecco perché io, tu, gli altri in una scelta che può essere complementare oppure opposta e in due dimensioni: quella orizzontale, in cui si collocano i legami di pari livello "gerarchico” (fratelli, sorelle, ex partner ecc.), e una verticale trigenerazionale, in cui si collocano i legami tra i vari livelli gerarchici (nonni, genitori, figli).

Da tale analisi la Vegetti Finzi elabora 5 tipologie di scelta di coppia:

1.     moglie come madre
2.     marito come madre
3.     moglie come padre
4.     marito come padre
5.     coniugi come fratelli

Silvia Vegetti Finzi 1994.

Le motivazioni della scelta del partner sono molteplici:

come l’età della coppia che determina motivazioni diverse:

1.      I partner in giovane età, probabilmente, s’innamorano e scelgono di stare insieme:

2.      La coppia matura in alta percentuale, sceglie di stare insieme perché desidera un figlio, per dividere le spese di gestione domestica, per la paura di rimanere soli o perché si condivide lo stesso lavoro oppure un hobby.

Jackson ha creato una tipologia di coppia distinguendo tre diversi tipi di interazione secondo il tipo di rapporto avuto precedentemente con la famiglia d'origine:

1.    Simmetrico: in queste coppie il rapporto paritario si basa sul conflitto, dove non si ha mai un attimo di tregua che può sfociare nelle così dette escalation simmetriche.
2.    Complementare: troviamo uno dei due partner in posizione one-up e l’altro in posizione one-down. Questo tipo di interazione estremizzata si riscontra nelle coppie sadomasochiste.
3.    Misto: mescolanza equilibrata tra i due. Ognuno di questi può avere un suo potenziale patologico, ma l’autore ritiene preferibile il modello reciproco, in quanto permette una maggiore flessibilità.

Anche le costellazioni  sistemiche e familiari di Bert Hellinger  ci ricordano parlando degli ordini dell'amore  che, entrando nel sistema familiare del partner dobbiamo rispettare le gerarchie trovate inserirsi armonicamente rispettando i  miti ed i mandati familiari.

Difatti, la teoria sistemica afferma che la scelta del partner è condizionata da una fusione tra bisogni personali e familiari che si miscelano in tre elementi:
  1. il mito familiare: è la storia, la cultura e le tradizioni della famiglia d’origine che  trasmette valori e funzioni (comportamenti);
  2. il mandato familiare: la famiglia sceglie tutti i ruoli da ricoprire all'interno di essa e le scelte da fare;
  3. la ricerca del soddisfacimento di bisogni: riguarda i bisogni strettamente personali.

Può accadere che le attese della famiglia di un soggetto siano più alte rispetto a quelle dell’individuo stesso, in tali casi, si scontrano e confrontano i componenti individuali e le richieste familiari. Lo scopo è quello di trovare una forma di compromesso tra le richieste legate a, quello che Stierlin chiama, “mandato familiare”, e le esigenze personali. Ad es. una famiglia benestante vuole per il proprio figlio/a una persona altrettanto benestante, altrimenti, non verrà mai accettata o comunque mal vista.  A volte, i genitori vogliono per il proprio figlio ciò che avrebbero voluto per se stessi condizionandoli nelle scelte; in questo modo si sviluppa il così detto fenomeno delle ripetizione di situazioni passate.  Le caratteristiche che un individuo considera nella propria ricerca del partner devono rispecchiare le aspettative implicite negli elementi del mito familiare. Il grado di influenza del mito familiare nella scelta del partner dipende dalla forza e dalla ricchezza di esso. Se il mito familiare è articolato e vario, le possibilità di sviluppo e di scelta saranno  elevate, se invece all'interno di esso vi è una componente predominante sulle altre, essa avrà il predominio nella richiesta di soddisfazione. Ad esempio, se si inculca il pensiero familiare generale, che il destino delle donne è quello di vedersi incomprese ed insoddisfatte per colpa degli uomini, la persona cresciuta con questo tipo di pensiero avrà difficoltà nella scelta dell’eventuale partner e sarebbe, per forza di cose, più limitata. Ora, non tutti hanno tali tradizioni e durante la conoscenza tra gli individui della neo-coppia ognuno cerca di scoprire se i “due mondi” possono appartenersi.  In ultimo, per il soddisfacimento dei bisogni personali: viaggiare, studiare, frequentare una palestra, ecc., all'interno di una coppia, bisogna lasciarsi degli spazi e mantenere una certa “distanza”. Ciò sembra anche essere in rapporto con il grado di differenziazione raggiunto dall'individuo, cioè, con il suo grado di autonomia e di individuazione, e con la sua capacità di rielaborare il mito, intesa come modalità di risolvere i propri legami con le figure familiari più significative. La fine dell’idillio romantico e l’inizio della coppia consiste essenzialmente nel prendere coscienza che l’altro non sarà mai come noi lo avevamo pensato e che non potrà mai riempire i vuoti lasciati dai nostri bisogni ovvero il Patto Dichiarato.


 Vivere un rapporto di coppia non è semplice, per la regola che “ogni comportamento corrisponde ad una reazione o una retroazione (feedback)in un complesso sistema circolare che finisce per dare la sensazione di limitare la libertà individuale”; in altre parole, la coppia è formata da tre parti:

1. io persona
2. tu partner
3. noi relazione

La relazione è esposta a continui cambiamenti perché durante la vita di coppia i comportamenti e i bisogni personali devono modellare le risposte dell’altro, affinché si compia un cambiamento per trovare nuovi equilibri.

La coppia è formata da due patti:


1. patto segreto
2. patto dichiarato

Il patto segreto è formato da due parti, che M. Malogoli Togliatti et al. (1999)  paragonano ad un iceberg:

La parte emersa: è una parte cosciente che ha funzione di contenimento e forza unificante costituita da norme esplicite e da accordi consapevoli (come l’impulso biologico sessuale e l’impulso rivolto alla riproduzione) e da norme sociali;  

la parte sommersa: è formata da vincoli inconsci di natura affettiva – emotiva, relativi all’attesa di ognuno dei partner che l’altro corrisponda ad un partner ideale in grado di appagare le proprie aspettative e che si relazioni a lui/lei per confermare una specifica immagine di sé.


Ogni partner, nell'innamoramento, tenderà a idealizzare l’altro e se stesso, creando una bolla di illusione narcisistica sulle buone qualità dell’altro e di se stessi, che vengono appunto gonfiate a livelli idealistici. Ora la coppia è formata, sarà poi il tempo, la quotidianità a far svanire questa illusione, e  all'illusione fa seguito la delusione. 
Per chiarire meglio la formazione del primo contratto possiamo far riferimento al concetto di “contratto fraudolento”, dove ognuno dei contraenti coglie l’immagine dei bisogni più profondi dell’altro e agisce come se proprio lui dovesse essere quello che li soddisferà, anche se tutto ciò è irrealizzabile. Nella fase dell’innamoramento ognuno propone inconsapevolmente all’altro, ma anche a se stesso, un'immagine ideale di sé; il partner sarà più o meno attratto da questa immagine, nella misura in cui essa corrisponde alla soluzione di antichi bisogni profondi.
La disillusione fa emergere dei lati anche negativi, forse non può far fronte a tutti quei bisogni inconsci di cui parlavo sopra, del partner. E il rapporto potrebbe subire una incrina mento. Questa disillusione però è un tocca sana per le coppie, difatti permette di vedere l’altro con dei limiti umani, nella sua natura, nella sua autonomia, non in funzione dei bisogni propri.  

E’ questa disillusione che, se superata, segna il passaggio dall’ innamoramento all'amore, ovvero il passaggio dal patto segreto al patto “dichiarato” la scelta   consapevole.              

Il Patto dichiarato:  i partner dicono: “ti scelgo come sei, non per quello che vorrei che fossi". Come si può ben vedere la grande differenza tra il patto segreto e quello dichiarato è che nel primo la scelta è soprattutto inconscia, quindi inconsapevole, mentre nel secondo la scelta è consapevole, quindi conscia,  E su questa scelta libera i due partner rivedranno la loro storia, i loro progetti, la loro relazione e l’immagine che hanno di sé, dell’altro e della loro relazione, in una ottica più realistica e sincera.

Se la coppia è ben consolidata avviene in modo quasi naturale la scelta del matrimonio/convivenza:

 III° contratto: presuppone un cambiamento significativo di contesto. Alcuni studi si sono concentrati sull’analisi delle differenze e similarità tra matrimonio e convivenza riscontrando differenze soprattutto a livello simbolico. Il rituale della cerimonia nuziale, come tutti i riti, ha una funzione di passaggio e costituisce una linea di demarcazione tra due diverse fasi del ciclo vitale, inoltre facilita la trasformazione a nuove modalità relazionali.

Dicks (1967) si riferisce al matrimonio come una “relazione terapeutica naturale” in quanto si verifica un incastro tra i due mondi interni dei partner. Secondo l’autore si manifesta una sorta di attribuzione reciproca a livello inconscio di bisogni e sentimenti a discapito dei propri confini individuali. 


1.10.  Matrimonio civile e concordatario, tipi di separazione e nullità, famiglie liquide


Il Titolo VI del Libro I – Delle persone e della famiglia del C.C., parla del Matrimonio. Esso può essere sia civile che concordatario.
Il matrimonio civile è un atto giuridico non negoziale regolato nel Codice Civile dagli articoli 79-230, costituenti il Titolo VI del Libro I ("Delle persone e della famiglia"). L’ufficiale di stato civile celebrante, alla presenza di due testimoni (uno per parte), dà lettura degli articoli 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi), 144 (Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia) e 147 (Doveri verso i figli)- 148 e 315-bis del Codice Civile, riceve le affermazioni degli sposi di volersi prendere in marito e moglie, li dichiara uniti in matrimonio e accoglie, eventualmente, le ulteriori dichiarazioni riguardanti la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali, nonché il riconoscimento di figli naturali (ora figli nati fuori dal matrimonio). Inoltre si ha l'opportunità di contrarre matrimonio sia in regime di comunione dei beni art. 159 c.c. sia di separazione dei beni art 162. 

Matrimonio Concordatario è il matrimonio canonico trascritto al quale lo Stato riconosce, a certe condizioni, effetti civili. Attualmente è regolato dall'art. 8 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dall'art. 4 del Protocollo addizionale che costituisce parte integrante dell'accordo. La celebrazione è regolata quasi esclusivamente dalle norme del diritto canonico. La legge civile prevede adempimenti per il prodursi degli effetti civili, ma essi vengono compiuti soltanto dopo la celebrazione. Questi adempimenti consistono nella lettura agli sposi, da parte del ministro del culto, degli artt. 143, 144 e 147- 148 (riguardanti i diritti e doveri dei coniugi) e 315-bis nella redazione da parte del parroco dell'atto di matrimonio in duplice originale, il secondo dei quali destinato ad essere trasmesso all'ufficiale di stato civile. Inoltre si ha l'opportunità di contrarre matrimonio sia in regime di comunione dei beni art. 159 c.c. sia di separazione dei beni art 162. 

La ex legge 898/70 Legge Fortuna-Baslini, è stata modificata dalle leggi 436/1978 e 74/1987, quest’ultima ha ridotto il periodo di separazione da 5 a 3 anni. La L. 55/15 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi c.d. Divorzio breve prevede:

 

Sia in matrimoni civili che concordatari possiamo ottenere il divorzio con la“separazione personale”, c.d. separazione legale, art. 150. Quest’ultima può essere di tipo consensuale (art. 158), con tempi di attesa per poter chiedere il divorzio che si riducono a 6 mesi, in tal caso è prevista la negoziazione assistita, art 6 L. 162 10/11/2014, i coniugi possono essere assistiti da almeno un avvocato per parte, e si svolge davanti all' Ufficiale di Stato Civile(Sindaco) art. 12;o di tipo giudiziale (art. 151),ove i tempi si riducono a 12 mesi essa è svolta davanti al Presidente del Tribunale. Nel c.d. divorzio breve è previsto anche lo Scioglimento del Matrimonio (art. 149 )dove il presidente del Tribunale o l'Ufficiale di Stato autorizza i coniugi a vivere separati, esso scatta in sede di udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale oppure al Sindaco.  Nel matrimonio civile, con l'Art. 149,avremo solo lo scioglimento del matrimonio, mentre nel matrimonio concordatario,con l'Art. 149,avremo lo scioglimento del matrimonio e la cessazione degli effetti civili con l'Art. 157. Inoltre con l' art 191 si scioglie anche il regime di comunione dei beni tra i coniugi.
La nullità del matrimonio, c.d. annullamento (nel solo processo civile), Libro Primo - Delle persone e della famiglia,  Titolo VI - Del matrimonio, Capo III - Del matrimonio celebrato davanti all' ufficiale dello Stato civile, Sezione VI - Della nullità del matrimonio (Artt. 117- 129 bis), viene dichiarata quando il matrimonio, sia civile che concordatario, non è mai stato valido dalla sua origine. Nel matrimonio civile l'annullamento può essere dichiarato con un’unica sentenza da parte del Tribunale Ordinario. Nel matrimonio concordatario, invece, con doppia sentenza: la I^ del Tribunale Ecclesiastico, la II^ del Tribunale Ordinario. Il Tribunale Ecclesiastico lo definisce nullità. È bene precisare che per la dottrina cattolica il matrimonio è uno ed indissolubile e, pertanto, il diritto canonico non ammette che possano sussistere cause, a questo riguardo, di annullamento o risoluzione. Se invece viene provata, ex post, la sussistenza di una causa di nullità, tale da viziare la validità del matrimonio contratto, il vescovo che rappresenta il Tribunale Ecclesiastico può entro 45 giorni concedere agli attori la “nullità del matrimonio", così scritto nelle due Lettere "Motu Proprio"del 15 agosto 2015, art. 5 can. 1683-1687 avente valore legale, trascritto nel Codice di Diritto Canonico. In seconda istanza il T.O. può concedere lo scioglimento del rapporto dei coniugi, e dai diritti e dagli obblighi di coniugio. La nullità può essere richiesta entro un anno dalla celebrazione del matrimonio, anche in presenza di figli, e dopo i dovuti accertamenti,con la sentenza, il matrimonio è  annullato.
A seguito di divorzi e annullamenti si possono creare nuovi nuclei familiari che Bauman definisce “famiglie liquide” dal momento che i bambini transitano da un nucleo familiare all' altro. Esse si dividono in:

1)      Famiglie ricostituite. Ci si riferisce a quella famiglia che viene a comporsi dopo la separazione e il divorzio, quando due nuclei familiari vengono costituiti dai genitori separati. A differenza delle famiglie ricomposte, in queste ultime, i genitori biologici non condividono con i genitori sociali le responsabilità verso i figli di precedenti unioni, bensì, solo relazioni amichevoli. Le famiglie ricostituite possono essere di due tipi:

·         famiglie ricostituite semplici, quelle in cui un  partner che forma il nuovo nucleo familiare porta con sé i figli nati da un’unione precedente;
·         famiglie ricostituite complesse, ove entrambi i partner formano i nuovi nuclei familiari portando con sé i figli nati da un’unione precedente.

2)      Famiglie ricomposte, dove il tratto saliente è fondato sulla condivisone delle responsabilità del genitore biologico e di quello sociale:

·         ricomposte semplici, sono quelle in cui il partner che forma il nuovo nucleo familiare porta con sé i figli nati da unioni precedenti e condivide con la nuova partner funzioni e responsabilità;
·         ricomposte complesse, ove entrambi i partner formano nuovi nuclei familiari portando con sé i figli nati da unioni precedenti e condividendo con i nuovi partner funzioni e responsabilità




[1]L'epistemologia genetica studia le origini della conoscenza, il suo realizzarsi e le tappe toccate per giungere da una organizzazione psicologica primitiva ad una evoluta. Essa spiega anche il processo tramite il quale un essere umano sviluppa le sue abilità cognitive nel corso della sua vita, a partire dalla nascita ed attraversando stadi sequenziali di sviluppo, con particolare attenzione ai primi anni dello sviluppo cognitivo. Piaget dimostrò innanzi tutto l'esistenza di una differenza qualitativa tra le modalità di pensiero del bambino e quelle dell'adulto; individuò poi delle differenze strutturali nel modo con il quale, nelle sue diverse età, l'individuo si accosta alla realtà esterna ed affronta i problemi di adattamento a tale realtà. Da tutto ciò Piaget definì la teoria dello strutturalismo costruttivistico come segue: le strutture non sono innate ma si costruiscono grazie all’attività del soggetto.

[2] www.senato.it.
[3] www.altalex.com.
[4] www.gazzettaufficiale.it >eli>2012/12/17.
[5] Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.
[6] www.parlamento17.openpolis.it >emendamento.
[7]In campo penale, giudica coloro che hanno commesso reati prima di compiere la maggiore età.
D.P.R. 22 Settembre 1988 n. 448  D.Lgs. 28 Luglio 1989 n. 272.  Nell'ambito penale vi sono diverse composizioni per le decisioni assunte. Il solo Magistrato togato per le convalide degli arresti, un collegio con un togato e due onorari per l'udienza preliminare ed un collegio di 4 Giudici per il dibattimento penale.
In sintesi:
  • GIP: il Giudice per le indagini preliminari è un Giudice "togato"  che decide monocraticamente. E' competente per tutti i procedimenti pervenuti dal Pubblico Ministero con richieste interlocutorie e definitorie (per convalidare l’arresto, il fermo e l’accompagnamento a seguito di flagranza, ovvero per disporre l’applicazione di una misura cautelare). E’ inoltre competente a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione e sulla richiesta di proroga delle indagini preliminari.
  • GUP: il Giudice per l'udienza preliminare è composto da un Giudice  togato e da due Giudici onorari. E' competente per tutti i procedimenti pervenuti dal  GIP/Pubblico Ministero con richiesta di rinvio a giudizio/giudizio abbreviato da immediato. L’udienza preliminare è la sede privilegiata per la definizione del procedimento. A differenza del processo penale Ordinario a carico di imputati maggiorenni non è prevista la costituzione di parte civile e non si applica il rito alternativo del patteggiamento. ll processo è definito nella fase dell’udienza preliminare anche quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato ovvero quando è disposta la sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato. In tali casi il processo è sospeso e l’imputato sottoposto ad un percorso rieducativo. All’esito del periodo indicato se la prova ha dato esito positivo il Giudice dichiara estinto il reato.
  • DIBATTIMENTO: Il dibattimento si svolge dinanzi ad un collegio composto da due Magistrati togati e due Giudici onorari con competenza per tutti i procedimenti trasmessi dal GUP a seguito di decreto di rinvio a giudizio o  dal GIP con richiesta di giudizio immediato.
  • TRIBUNALE  e MAGISTRATO di SORVEGLIANZA:  competenza per tutti i procedimenti nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età.
  • TRIBUNALE del RIESAME : Il Tribunale del riesame e dell’appello cautelare è un organo collegiale composto da due Magistrati togati e due onorari ed esercita le attribuzioni di cui agli articoli 309 e 310 c.p.p..
·            GIUDICE dell'ESECUZIONE: tutti gli adempimenti relativi alle procedure  di competenza del GIP, del GUP e del Tribunale in funzione di Giudice dell'Esecuzione.
[8]Il T.M. in campo amministrativo ha potere di adottare misure a carattere rieducativo nei confronti di minori che manifestano irregolarità di condotta, cioè che assumono comportamenti non accettati dal contesto familiare e sociale di appartenenza.        
Dispone inoltre provvedimenti di tutela a favore dei minori che esercitano la prostituzione o che risultano vittime di reati a carattere sessuale. Tali interventi possono prolungarsi fino ai 21 anni (art. 29). Superati i 18 anni tale inserimento però deve essere accettato dal ex minore, libero di interrompere quindi la sua permanenza in qualsiasi momento, essendo già maggiorenne. La richiesta avviene ad opera dei Servizi Sociali, P.M. o genitori. L’età minima non è prevista, quindi si applica anche agli infraquattordicenni, nella pratica però viene ormai utilizzato per estendere l’inserimento in Comunità oltre il 18esimo e fino al 21esimo anno di età del soggetto.
[9]Il T.M. nelle cause di adozione il Giudice si occupa di 1. adozioni nazionali ed internazionali ed adozioni in casi particolari ovvero intrafamiliari disciplinata dall'art. 44 della legge n. 184/83 così come sostituito dalla legge n. 149/2001, persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre; 2. il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; 3. i minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3 della legge n. 104/92 e siano orfani di entrambe i genitori; 4. constatata impossibilità di affidamento preadottivo. Nei casi di cui ai numeri 1, 3 e 4 l'adozione è consentita oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato (anche single).
[10]La Procura della Repubblica è l'ufficio che tutela gli interessi dello Stato, dei singoli cittadini e delle persone incapaci di provvedere a sé, sia nelle cause penali che nelle cause civili (non nei giudizi amministrativi). Si parla anche di Pubblico Ministero (abbreviato PM), nome che sta appunto a significare la funzione che viene svolta nell'interesse pubblico (ministero pubblico).Un ufficio di Procura è costituito presso ciascun Tribunale, presso ciascuna Corte di Appello e presso la Corte di Cassazione. In questi ultimi due casi l'ufficio è denominato "Procura Generale". La Procura presso il Tribunale svolge le funzioni di pubblico ministero anche presso il Giudice di pace. Il P.M. è il Pubblico Ministero egli non è un Giudice ma è un Magistrato ed interviene sia nel civile si amministrativo (minorile) che nel penale. La sua posizione è quella di parte, sia pure pubblica e qualificata. Nei procedimenti civili richiede al Tribunale i provvedimenti civili a protezione dei minori. Spesso tali richieste derivano da segnalazioni dei Servizi Sociali. La Procura Ordinaria si occupa invece di reati commessi da maggiorenni e di procedimenti civili di interesse collettivo (es. adozioni). Il P.M. è il Pubblico Ministero egli non è un Giudice ma è un Magistrato ed interviene sia nel civile si amministrativo che nel penale. La sua posizione è quella di parte, sia pure pubblica e qualificata. Nei procedimenti civili richiede al Tribunale i provvedimenti civili a protezione dei minori. Spesso tali richieste derivano da segnalazioni dei Servizi Sociali. La Procura Ordinaria si occupa invece di reati commessi da maggiorenni e di procedimenti civili di interesse collettivo (es. adozioni).
[11] www.senato.it>istituzione>costituzione.
[12] Il filosofo francese nel suo libro del 1748 lo Spirito delle Leggi composto di 2 volumi di 32 libri. Nell' XI libro traccia la teoria della separazione dei poteri dello Stato.
[13] www.parlamento.it.
[14] www.governo.it.
[15] Centro della politica giudiziaria del governo, il ministero si occupa dell'organizzazione giudiziaria e svolge funzioni amministrative relative alla giurisdizione civile e penale quali: la gestione degli archivi notarili, la vigilanza sugli ordini e collegi professionali, l'amministrazione del casellario, la cooperazione internazionale e l'istruttoria delle domande di grazia da proporre al Presidente della Repubblica.         
L'Ufficio legislativo, alle dirette dipendenze del Ministro, cura lo studio e la proposta di interventi normativi. Presso l'ufficio sono istituite Commissioni di studio con compito di analisi in materie che potranno essere oggetto di riforma normativa.            
Nel settore penitenziario, il Ministero attua le politiche dell'ordine e della sicurezza negli istituti e servizi penitenziari, del trattamento dei detenuti, di amministrazione del personale penitenziario. Infine, il Ministero si occupa dei minori e dei giovani-adulti sottoposti a misure penali. È in vigore dal 14 luglio 2015 il "Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche (pubblicato in G.U. n. 148 del 29 giugno 2015). Il
D.M. 17 novembre 2015 - Concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia Minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, definisce i relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’art. 16 c1 e c2 del d.p.c.m. 84/2015.
Il decreto individua gli uffici di livello dirigenziale non generale afferenti alle Direzioni generali e all'Ufficio del Capo del Dipartimento del nuovo Dipartimento per la giustizia Minorile e di comunità e ne definisce i relativi compiti. Individua, inoltre, le articolazioni dirigenziali territoriali del Dipartimento, suddivise in Uffici distrettuali e Uffici interdistrettuali, per i compiti di esecuzione penale esterna, e Centri per la giustizia Minorile. https://www.giustizia.it/giustizia/.
[16] www.cortecostituzionale.it.
[17] www.csm.it.
[18] https://it.m.wikipedia.org.
[20] Eur-lex.europa.eu.
[21] Essa si compone di diritto primario, diritto secondario o derivato e diritto complementare.
[22] Esistono tre tipi di consiglio da non confondere: 1. Il Consiglio dell' Unione Europea; 2. Il Consiglio Europeo;    3. Il Consiglio d' Europa.
[23] il trattato internazionale, firmato il 13 dicembre 2007, che ha apportato ampie modifiche al Trattato sull'Unione Europea e al Trattato che istituisce la Comunità Europea.
[24] www.echr.coe.int>convention_ita.
[25] www.unicef.it.
[26] www.minori.it>convenzione-onu-1989.
[27] www.vatican.va>archivio>documents.
[28] www.vatican>archive>cic_index_it.
[29] www.simone.it>newdiz.
[30] P. Scabini,E. Donati, 12 studi interdisciplinari sulla famiglia. La famiglia in una società multietnica, vita e pensiero, Milano 1997, P. 11.
[31]ID, Nuovo lessico familiare, Vita e pensiero, Milano 2002 - Pagina 16.
[32] Il termine gender si riferisce all’identità socioculturale del sesso maschile o femminile.
[33] P. Bertolini, Dizionario di Pedagogia e Scienze dell' Educazione, Zanichelli, Bo 2008, p.199.
[34] www.Costituzione.it.
[35] www.dirittierisposte.it.
[36] www.dirittierisposte.it.


Capitolo 2. Il Pedagogista Giuridico, la Pedagogia Giuridica e le figure dei G.O, del CTU e dei CCTTPP


2.1. Il Pedagogista Giuridico


Il Tribunale e altri enti esterni non sono composti solo di Giudici e Avvocati ma si servono anche di esperti di discipline Umanistiche, Mediche, etc. al fine affrontare processi di diverso tipo in modo tale da poter avere una fotografia, completa della persona e della situazione specifica. Nel nostro caso, la figura del pedagogista giuridico[37], esplica la sua professionalità nei seguenti ambiti professionali:

come Funzionario Giudice Onorario (G.O.)
·         come Consigliere Onorario presso la Corte di Appello (II grado) del Tribunale dei Minorenni (art. 4 legge n°1441 del 27.12.1956 e successive modifiche);
·         come Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minorenni (art. 4 legge n° 1441 del 27.12.1956 e successive modifiche);

come  Ausiliario CTU e CTP in ambito CIVILE c/o Tribunali Ordinari e Minorili
·         come Perito (CTU) presso il Tribunale dei Minorenni (art.336 c.c., art. 221, artt. 225 e 232 c.p.p.);
·         come Consulente Tecnico del Giudice (C.T.U.) e Consulente Tecnico dei Difensori delle Parti (Attore-Convenuto, Ricorrente-Resistente) (C.T.P.)presso il Tribunale Ordinario - ex artt. 61-64, 191-201 c.p.c.e artt. 13-24, 89-92 disp. att. c.p.c.
·         come CTU o CTP (art. 7, comma 6,  e art. 8 del D.L. 28 luglio 1989, n. 272 e dall' art. 62 del c.p.c. attività di consulente) presso il Tribunale Ordinario in materia di separazione,divorzio e affidamento di minori, nella mediazione familiare, come Consulente Tecnico in materia di Adozione Nazionale e Internazionale; come Perito nella valutazione dei Danni di natura psichica, nella valutazione del danno da Mobbing e di stalking;
·         come Perito nelle cause di nullità matrimoniale presso il Tribunale Ecclesiastico (cfr. can. 1447; DC artt. 66, 113);

come PERITO (CTU), CTP e altre figure in ambito PENALE

·         come Ausiliario del Pubblico Ministero (art. 9 del DPR 22 settembre 1998, n. 448 Accertamenti sulla personalità del minorenne) c/o l' “USSM” Ufficio di servizio sociale minori;
·         come Collaboratore Ausiliario della Polizia Giudiziaria (art.  348, 4 comma, c.p.p.)  se il Consulente è anche un Funzionario di Polizia Giudiziaria (artt. 225 e 232 c.p.p.);
·         come Collaboratore nei Centri per la Giustizia Minorile (art. 6 D.P.R. n° 448 per concorso pubblico);
·         come perito (CTU) del Pubblico Ministero o Perito del Giudice in ambito Penale, e come Consulente tecnico di parte (CTP) da parte degli Avvocati (art. 327 bis c.p.p.);
·         come Esperto presso il Tribunale di Sorveglianza Legge 354/1975 art. 80 “perizia criminologica”;  (art. 70 della Legge 354 – modificato dall’art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 e integrato dall’art. 80 dell’ordinamento penitenziario);

come pedagogista carcerario
·         come Pedagogista Carcerario nelle case circondariali  che con la Circ. Minist. 09/10/2003 Protoc. dell’Amm. Penit. 3593/6043 prevede l'obbligo annuale di un progetto pedagogico dell’Istituto a tutte le strutture carcerarie ed il pedagogista come consulente.

Come mediatore familiare
·         Altra figura rilevante in ambito privato è il mediatore familiare;la pratica della Mediazione Familiare si configura come una nuova risorsa al servizio della persona e della comunità. L'intervento di Mediazione è applicabile ai diversi contesti: familiare, scolastico, sociale, giuridico. La Mediazione Familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in fase o in seguito a procedimenti di separazione e divorzio; il Mediatore è un terzo neutrale che accompagna e assiste la coppia in un processo negoziale finalizzato al raggiungimento di accordi equi e soddisfacenti per le parti e riguardano i diversi aspetti della vicenda separativa: affido dei figli, termini economici e patrimoniali. La Mediazione, in effetti, attiva uno spazio protetto di ascolto e confronto, dando voce a quegli aspetti emotivi e relazionali che le parti non hanno possibilità di esprimere nell'esecuzione giurisdizionale.

2.2.     La Pedagogia Giuridica


La pedagogia giuridica[38] è una branca specialistica della pedagogia sociale, essa si presenta come il connubio tra il sapere pedagogico e il sapere giudiziario,ovvero il sapere pedagogico che, in qualità di esperto in materia di comportamenti di persone per tutto il ciclo della vita, si mette al servizio della Giustizia per valutare comportamenti con metodologie e strumenti specifici propri della pedagogia. Il pedagogista giuridico è informato e segue corsi di aggiornamento sulle norme relative alla famiglia, non per sostituirsi al Giudice o agli avvocati ma per affiancarli nel rispetto reciproco delle proprie competenze. La pedagogia giuridica richiama alla sintesi diversi paradigmi psicopedagogici inerenti la relazione pedagogica in un intreccio che spazia dal contributo di Jean PIAGET (nelle opere dedicate all'applicazione dell'epistemologia alle scienze umane) fino a Dewei, partendo dall' esperienza che comprende tutte le possibili relazioni che l'individuo si costruisce in rapporto all'ambiente naturale e sociale in cui vive (Pedagogia Mesologica) e Pedagogia Nosologica ovvero alla Pedagogia della Personalità, intesa come sintesi di Pedagogia Sociale e Pedagogia Individuale. Il paradigma teorico che più si avvicina al citato complesso modello pedagogico, sul piano psicologico è rappresentato dall'approccio sistemico-relazionale[39]elaborato da L .Von Bertanlaffy, della "Scuola di Palo Alto[40]" e dal Mental Research Institute, con i loro maggiori esponenti (Gregory Bateson, Don D. Jackson, Jay Haley, Paul Watzlawick). In Europa e in Italia tale approccio si è diffuso durante gli anni '70 grazie al  lavoro di: Mara Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin e Giuliana Prata, dalla Scuola di Milano. Venne utilizzato in modo particolare nei servizi di salute pubblica e negli ultimi anni anche nelle problematiche che riguardano la separazione e i divorzi. In particolare, gli studi condotti dall'antropologo Gregory Bateson e l'elaborazione del modello teorico dell' "epistemologia cibernetica", hanno reso evidente il nesso tra la teoria dei sistemi[41]e terapia familiare. Tale approccio considera: l’insieme delle relazioni tra i membri della famiglia, i sistemi che queste relazioni costituiscono, gli influssi che le relazioni esercitano sull’individuo e, di conseguenza, quelle che l’individuo trasferisce nelle relazioni interpersonali. Infine, considera le relazioni tra il sistema famiglia e i sistemi con i quali interagiscono all’esterno.
A riguardo delle relazioni interne alla famiglia, un bambino durante la crescita sarà influenzato dai genitori che lo alleveranno e attraverso loro dalle generazioni che li avranno preceduti, per contro, la coppia genitoriale verrà mutata dalla nascita del bambino stesso.
Per ciò che riguarda le relazioni esterne alla famiglia, invece, occorre tener conto delle relazioni tra la famiglia e altri sistemi, quali: le famiglie di origine dei due coniugi, gli ambienti di lavoro, le reti amicali, ecc..

La pedagogia si muove in un quadro di sistemi viventi in cui è centrale il concetto di azione umana nel terreno di una complessità vincolante e vincolata e d'interazioni autopoietiche[42]; ciò per consentire un adeguato habitat cognitivo di tipo pedagogico ai destinatari degli interventi giurisdizionali. L'autoreferenzialità in tal senso costituisce il punto centrale della relazione pedagogica, intesa come azione diretta e consapevole del soggetto che interagisce dinamicamente col sistema di riferimento. Il nucleo fondamentale del modello che si propone viene rappresentato dal concetto di pedagogia rivalutativa ossia il presupposto teorico che riconosce i soggetti attivi in alternativa al concetto di prospettiva correzionale della pedagogia.

2.3.  Il Giudice Onorario


Il Giudice Onorario non Togato (G.O.) chiamato anche Giudice Laico è un funzionario dei Tribunali Minorili. All'incarico di si accede tramite selezioni che avvengono in ogni ufficio giudiziario minorile.     
 Per partecipare alla selezione occorre possedere due requisiti:      

• essere benemeriti dell'assistenza sociale;    
• essere cultori di specifiche discipline umane ritenute essenziali per una adeguata comprensione            delle problematiche minorili.
           
La normativa prevede infatti che i cittadini benemeriti dell'assistenza sociale siano scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia e di sociologia (artt. 2 e 5 R.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 - art. 4 Legge 27.12.1956 n. 1441 - Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sui "Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili").    
Tutte le nuove disposizioni impartite dal CSM aventi per oggetto i criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2017/19 sono reperibili, unitamente al relativo bando di concorso con apposita modulistica, sul sito del Consiglio:
 www.csm.it

Per i Giudici Onorari (G.O.) di nuova nomina è previsto che effettuino, subito dopo la nomina, un'attività pratica di natura formativa della durata di
 due mesi. La durata dell'incarico è triennale.   

Per conseguire la nomina (o la conferma) a Giudice Onorario per il Tribunale dei  Minori è necessario anche che l'aspirante, oltre ai requisiti indicati all'inizio, sia:
           
• cittadino italiano;    
• abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale si è prodotta l'istanza;         
• abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;  
• abbia un'età non inferiore ai trenta anni e non superiore ai settanta anni; 
• non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza.

Egli può essere confermato per due trienni successivi, al secondo triennio può aspirare a come Giudice di Merito Onorario o Consigliere Onorario della Corte d'Appello per i Minori.        

I G.O. per la loro attività percepiscono una
 indennità liquidata dall'ufficio presso il quale sono addetti.           
Il G.O. opera in piena autonomia in veste di
 giudice non togato.  

Il GOT Giudice Onorario di Tribunale Ordinario, monocraticamente, a volte sostituisce il Giudice Professionale e il Giudice Tutelare Togato e interviene in alcuni provvedimenti in materia civile. Attualmente, nonostante alcune materie di diritto di famiglia vengano prese all' interno del Tribunale Ordinario, egli non può intervenire in materia di Diritto di Famiglia. Egli non è un professionista di scienze umane bensì un professionista di scienze giuridiche.


Il Tribunale per i Minorenni (T.M.) è un organo specializzato dell’amministrazione della giustizia, che è stato istituito con R.D. n.1404/34, convertito nella legge n. 835/35. Il T.M. è un organo collegiale, composto da quattro giudici due giudici professionali (c.d. togati) - cioè il presidente e un giudice a latere e due giudici onorari , un uomo e una donna, “benemeriti dell’assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia ...” (art. 2 legge citata) (tale origine professionale dei giudici onorari rende l'organo giudiziario specializzato, perché le persone che lo compongono hanno la capacità di interpretare i comportamenti dei minori e le dinamiche familiari che ci sono dietro).
Il T.M. ha competenza territoriale su tutto il circondario della Corte di Appello o sezione di Corte d’Appello.  A livello nazionale operano 29 T.M., con un organico di circa 782 magistrati, dei quali circa 600 sono onorari.
Le decisioni di competenza del T.M., salvo alcune eccezioni, non sono mai del singolo giudice, ma del Tribunale costituito in collegio, proprio per garantire la specializzazione dell'organo giudicante . Ciascuno dei quattro giudici dispone di un voto e il voto dei giudici onorari ha lo stesso peso di quello del presidente e del giudice togato.
Il T.M. esercita la giurisdizione in materia penale[43], civile ed amministrativa[44] nello spirito della realizzazione del migliore interesse del minore (v. Convenzione di New York del 1989, ratificata dall'Italia con la Legge 176 del 1991), che ha statuito: “ In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente “ (art. 3, comma 1 ).
La competenza del T.M. in materia civile  non è, invece, esclusiva, poiché ci sono anche altri giudici che decidono questioni riguardanti la tutela dei minori (v. ad es. Tribunale ordinario, nelle materie della separazione de del divorzio e  Giudice Tutelare). Al T. M. spettano gli interventi a tutela dei minori i cui genitori non adempiono in modo adeguato o non adempiono affatto ai loro doveri nei confronti dei figli (l’art. 147 del codice civile fissa tali doveri in quelli di mantenimento, educazione ed istruzione).
Il Tribunale può porre dei limiti all'esercizio della potestà genitoriale, emanando prescrizioni ai genitori del minore ed attivando l’intervento dei servizi socio-sanitari per sostenere e controllare le condizioni di vita del minore in famiglia (art. 333 del codice civile). Può, inoltre, allontanare il minore dalla casa familiare (artt. 330,333 e 336 codice civile ) ed affidarlo, temporaneamente, ad altra famiglia o istituto o anche a persone singole (artt. 2 e 4 della legge n. 184/83). Nei casi più gravi, può dichiarare i genitori decaduti dalla responsabilità sui figli (art. 330 del codice civile) e, quando il minore viene a trovarsi in una situazione di abbandono morale e materiale, dichiararne lo stato di adottabilità e inserirlo definitivamente in un’altra famiglia, disponendo l’interruzione dei rapporti del minore con la famiglia di origine (artt. 8 e ss della legge n. 184/83).
Inoltre, il T.M. autorizza, per gravi motivi, il minore che abbia compiuto gli anni 16 a contrarre matrimonio (art. 84 C.C.) e autorizza la continuazione dell'esercizio dell'impresa nel caso di apertura di tutela (art. 371, ult. comma C.C.). Una competenza specifica è inoltre prevista dal nuovo testo dell'art. 317 bis C.C. circa l'emanazione dei provvedimenti "più idonei" ad assicurare agli ascendenti il diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Il T.M. decide anche sull’idoneità all'adozione internazionale delle coppie aspiranti e provvede a rendere efficaci in Italia i provvedimenti stranieri di adozione. Sceglie inoltre le coppie per l’adozione di bambini italiani dichiarati adottabili. Alla fine del periodo di affidamento preadottivo pronuncia l'adozione, sia internazionale, che nazionale.
In tutte le materie di propria competenza, caratteristica importante dell'attività del T.M. (che non lo è per il tribunale ordinario) è quella di avvalersi della collaborazione dei servizi socio-assistenziali e delle aziende sanitarie; l'intervento sul minore o sulle famiglie non risulta pertanto caratterizzato da spirito sanzionatorio, ma, più spesso, propositivo di migliori condizioni di vita e di migliori relazioni familiari, attraverso l'attivazione dei servizi necessari in una determinata situazione .
Nel sistema della giustizia minorile la funzione di Giudice Onorario è complessa e rilevante, perché finalizzata alla ricerca di soluzioni che corrispondano all’interesse del minore attraverso l’utilizzo di conoscenze appartenenti ai saperi extragiuridici (in particolare all’area psicosociale).
Il giudice onorario (G.O.) per tutta la durata dell'incarico è un giudice e quindi, nell'esercizio di tale attività, deve osservare i principi deontologici del giudice. In particolare, il principio fondamentale che deve osservare è quello secondo cui il giudice è terzo e non di parte. Il G.O., inoltre, non svolge un ruolo di consulente" o di “aiutante” dei giudici "togati", ma è giudice anch'egli, con pari dignità e deve decidere secondo scienza e coscienza, con la caratteristica che è stata evidenziata più sopra di essere un interprete del " mondo minorile " e delle relazioni all'interno della famiglia.
L'attività del G.O. si attua mediante la partecipazione ai collegi giudicanti, penali e civili, nonché con lo svolgimento di attività istruttoria civile, che può essere delegata dal presidente del Tribunale o dal Collegio al singolo giudice (per esempio quando si tratta di sentire un minore o i suoi genitori).

 

2.4. Il CTU


Il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU)[45] svolge la funzione di Ausiliario del Giudice; egli lavora per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze definite dal codice di procedura civile (c.p.c.). La funzione del consulente è di rispondere in modo puntuale, preciso e sintetico, ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico attraverso un programma peritale, improntato su indagini sulla famiglia e sui minori, in situazioni di Affidamento Condiviso e Responsabilità Genitoriale e di riportare i risultati del programma all' interno della relazione finale.
La nuova Legge 18 giugno 2009, n. 69 con il C. P. C. Artt. 61-64, 191-201 e gli Artt. 13, 23, 89, 92 disp. att. e trans. c.p.c. disciplina in modo diverso la figura del CTU.
Per molti anni i Giudici hanno affidato l'incarico di CTU sempre agli stessi specialisti mentre nel 2009 il nuovo testo dell’art. 23  c.p.c. ha rivisto la figura degli esperti tutelandola essenzialmente nella turnazione, difatti l'art. tratta della Vigilanza nel conferimento degli incarichi,  prevede un dovere di sorveglianza da parte del Presidente del Tribunale, stabilisce un tetto massimo per gli incarichi conferibili al medesimo soggetto pari al 10% e la trasparenza a mezzo di strumenti informatici. Il Giudice ha facoltà come "noto d'ufficio" chiamare anche i professionisti che non sono iscritti all' Albo, motivandone la scelta, questi ultimi hanno facoltà di accettare o meno l'incarico. Presso ogni Tribunale italiano è istituito un Elenco dei CTU del Giudice(Albo dei CTU)dove possono iscriversi anche i pedagogisti.
Esistono due Albi:
1. Albo per CTU esperti in materia civile
2. Albo per Periti esperti in materia penale
Non esistono albi per i CTP perché essi sono nominati dalle parti su richiesta degli avvocati.
L'albo per CTU in materia civile è suddiviso per materie, ci si può iscrivere ad un solo Tribunale e solo a quello di residenza. 
Il comitato per l'iscrizione all'albo è composto dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica e da un iscritto nell'albo professionale designato dall'Ordine o dal Collegio di categoria alla quale appartiene il richiedente.             
Per entrare nell'albo occorre che il richiedente oltre ad essere laureato ed iscritto all'albo professionale della propria categoria, o all' associazione di categoria, evidenzi nella domanda  l’ambito giuridico nel quale il pedagogista sente di poter operare con competenza e professionalità, in base alla sua specifica formazione tenendo conto di alcuni fattori:
·         ricordare che non siamo tuttologi e che non dobbiamo sforare in altri ambiti affini come la psicologia, la psichiatria, la psicanalisi, la sociologia etc.;
·         usare strumenti propri della pedagogia;
·         indicare nello specifico il nostro settore o l'esperienza professionale (ad es. nelle relazioni familiari e nell’età evolutiva, nell’analisi della testimonianza del minore testimone e/o presunta vittima di reato, ecc.).
Il Tribunale oltre alla specifica competenza tecnica in una determinata materia, considera come fattori essenziali, per l’iscrizione all' Albo, la correttezza professionale e deontologica e una condotta morale specchiata (art.61 c.p.c. e relative norme di attuazione), difatti vengono svolte indagini dagli organi di polizia giudiziaria e valutazioni sulla condotta della persona.         

L’albo è suddiviso in categorie:
·         medico (psichiatri, psicoterapeuti)
·         psicologico (solo specializzati psicoterapeuti)
·         industriale 
·         commerciale 
·          agricola 
·         bancaria 
·         assicurativa 

Di norma possono essere incluse da ogni Tribunale altre categorie.          
La domanda d’iscrizione deve essere inviata, unitamente al proprio curriculum vitae, direttamente al Presidente del Tribunale del luogo di residenza anagrafica.
A seguito di una separazione consensuale il Giudice normalmente non ricorre alla CTU, ma ogni qualvolta si viene a creare un contrasto tra le parti (Giudiziale) è prassi giurisprudenziale nominare un CTU. Il Magistrato ha comunque facoltà, e non obbligo, di farsi assistere dal CTU o Ausiliario del Giudice, o quando lo reputi necessario. I pedagogisti che intendono operare in ambito giuridico, sia svolgendo il ruolo di CTU sia quello di CTP, dovrebbero maturare una particolare esperienza in questo campo, conoscendo non solo le leggi ma anche il contesto culturale e professionale in cui gli operatori del diritto si muovono e curare i rapporti tra consulenti e organi giudiziari. Il Magistrato, qualora lo reputi necessario, può acquisire informazioni specifiche avvalendosi di uno o più consulenti. Può altresì interpellare assistenti sociali e figure professionali che a vario titolo si sono occupati del caso in questione. L'incarico assegnato è detto CTU o Ausiliario del Giudice, egli può assisterlo per i singoli atti oppure per tutto il processo fornendo in udienza o in Camera di Consiglio gli eventuali opportuni chiarimenti. Solitamente viene interpellato dopo il deposito della relazione a chiarimento di quanto scritto.
Dopo la nomina del CTU, entrambe le parti, su indicazione dei propri legali, possono nominare i CTP che hanno il compito di assistere alle indagini con il fine di controllare e valutare il comportamento del CTU e garantire la tutela dei diritti del proprio cliente. La consulenza tecnica comprende quindi sia la consulenza d'ufficio che quella di parte. Il CTU è chi organizza e realizza il lavoro, mentre il CTP con le proprie specifiche e analoghe competenze segue il processo al fine di comprendere le procedure attuate e verificarne la correttezza sia sul piano del contenuto che su quello metodologico. Per sviluppare una sempre più corretta immagine scientifica e professionale in questo settore si rende necessario sottolineare che il pedagogista in ambito giuridico deve avere una adeguata formazione e specializzazione. L'aggiornamento nel campo della pedagogia giuridica dovrebbe avvenire tramite partecipazione annuale a convegni e/o seminari di studio (con o senza ECM o CFU).Il CTU e il CTP rispondono responsabilmente del fatto che i propri pareri forniti in ambito giuridico possono incidere significativamente sulla vita affettiva, familiare, sociale delle persone coinvolte. Per l’importanza della imparzialità dell’Ausiliario del Giudice, l’incarico di CTU non deve essere accettato, qualora vi sia un evidente conflitto di interesse con le parti direttamente coinvolte nel procedimento, pena la ricusazione del CTU come previsto dal codice di procedura civile, ad es. una parentela fino al 4° grado oppure un conflitto tra ex, etc..

2.4.  La Consulenza Tecnica d'Ufficio


La Consulenza Tecnica d’Ufficio[46] CTU è uno strumento d’indagine che si utilizza in ambito giudiziario, di valutazione specialistica e che viene richiesta dal Giudice e affidata ad un esperto competente nella materia oggetto dell’indagine, in modo che questi effettui uno studio e un’analisi approfondita su ambiti di conoscenza a lui estranei, fornendo tutte le informazioni utili alla sua decisione (art. 61c.p.c.).
Il Giudice nomina (art. 61, comma 1, e 184 c.p.c.) il CTU, tale nomina è firmata dal cancelliere ed è notificata al perito da un ufficiale giudiziario e reca la data in cui è stata emessa. Essa può essere comunicata via fax o via e-mail o all'indirizzo al quale è reperibile. L'ordinanza di nomina è il primo atto che avvia la perizia. Il Giudice assegna alle parti un termine entro cui possono nominare i loro CTP consulenti tecnici di parte (art. 201, comma 1,c.p.c.) che verranno convocati alla prima udienza.
            Figura 1.

L'assegnazione dell'incarico avviene (come in figura 1) nel giorno della prima udienza fissata dal Giudice. Ricevuta la nomina, il consulente in udienza alla presenza del Giudice, degli avvocati, delle parti(attore e convenuto) e dei CCTTPP:
1.      presta il “giuramento di rito” impegnandosi “Giuro di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidatemi, al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità ad adempiere al compito assegnatogli";
2.      viene formulato e verbalizzato al CTU il quesito per cui è stato convocato;
3.      viene concordato un termine, di solito tra i 60 e i 120 giorni, salvo proroghe, per presentare la relazione finale c le valutazioni dei CTP sull' operato del CTU;
4.      Il CTU viene autorizzato a procedere.
Nel caso in cui il CTU ritenga di dover prorogare i termini della sua consulenza per ulteriori perizie o attività di monitoraggio della situazione familiare dovrà fare richiesta al Giudice con istanza in bollo e depositarla presso la cancelleria. Il CTU può anche, durante la perizia, avvalersi di altri collaboratori senza però demandare ad essi l'espletamento dell'incarico a lui affidato. L'utilizzo di esperti esterni per particolari indagini (ad es. alla somministrazione di test psicodiagnostici o medici) può avvenire, per prassi, senza previa autorizzazione del Giudice. Quest'ultima è opportuno chiederla quando le indagini siano particolarmente dispendiose (si ricorda che è il Giudice che liquida la notula spese).Può accadere ed è auspicabile, che durante un percorso di consulenza la coppia inizi una mediazione familiare, in tal caso si rende necessaria una sospensione e posticipazione della conclusione della CTU, ovviamente prevede la presentazione di un'istanza al Giudice adeguatamente motivata.

Il tempo di proroga summenzionato consente di osservare meglio le azioni e le reazioni delle persone che vivono in un ambiente in continua evoluzione all'interno di un movimento dinamico. Si tratta di guardare le persone anche nelle loro capacità di modificarsi in vista di un obiettivo comune.
Al momento del conferimento dell’incarico il consulente non è informato di quanto si accinge ad analizzare e il quesito può essere del tutto generico o veramente articolato; il CTU s'impegna a fornire al Giudice tutti gli elementi di valutazione utili a rispondere al quesito ed ha la possibilità di proporre eventuali integrazioni o variazioni al quesito partecipando attivamente alla formulazione dello stesso.
È buona regola che il CTU e i CCTTPP si accordino sull'inizio (luogo, data, ora) della perizia. L'omissione della comunicazione ai CCTTPP della data e del luogo d'inizio delle operazioni peritali rende nulla l'intera consulenza.            
Il CTU, infatti, deve seguire il principio del contraddittorio e pertanto fare in modo che i CCTTPP siano sempre presenti, sempre se tale è la loro intenzione.
Nel verbale di udienza, oltre ai dettagli di cui si è detto, viene disposto un anticipo spese che le parti verseranno all'inizio delle indagini (1° incontro). In ambito civile il consulente è retribuito dalle parti. A fine lavoro, il consulente presenterà la nota spese al Giudice che provvederà a emettere decreto di liquidazione, riservandosi di riconoscere ciò che ritiene opportuno.Si parlerà approfonditamente del quesito, del programma peritale e della relazione finale nel capitolo 5.

2.5.  I CCTTPP


Quando un Giudice chiede a un esperto una consulenza tecnica CTU, è diritto di entrambe le parti nominare periti di loro fiducia CTP[47]art. 87 su richiesta degli Avvocati, al fine di garantire la corretta tutela dei diritti del proprio cliente nell’ambito del processo. La nomina del CTP è eseguita dal procuratore della parte(Avvocato) con atto depositato presso la Cancelleria e successiva comunicazione al Giudice almeno tre giorni prima del giuramento del CTU. La legge inoltre non pone limiti alla scelta del consulente di parte egli può essere anche un parente ma eticamente in tal caso dovrebbe astenersi. Esso può essere indicato sia tra gli iscritti agli albi che tra i non iscritti. Il CTP può essere nominato solo se sia stato nominato il CTU. In caso contrario si parla di perizia stragiudiziale che è ammissibile, e dunque valutabile dal Giudice, ma i due procedimenti si escludono a vicenda (nel senso che dove ci sia un CTU,la perizia stragiudiziale è inammissibile). I CCTTPP non prestano giuramento e non incorrono in ricusazione,essi concordano il loro compenso con la parte che ha affidato l'incarico. Possono presentare, inoltre, una loro relazione prima o dopo il deposito della relazione del consulente d'ufficio.   
Il Giudice può non prendere in considerazione le argomentazioni del CTP ma è tenuto a prendere in esame le specifiche censure che il CTP abbia mosso all'operato del Consulente d'Ufficio e deve chiarire le ragioni per le quali non intenda condividere tali censure. Il CTP ha il diritto di assistere ed intervenire a tutte le indagini indicate dal CTU, eccetto quelle sui test psicodiagnostici, che ha il diritto di presenziare ma la sua presenza sarebbe inopportuna, può assistere ed intervenire senza estendere il campo d'indagine del CTU, che resta vincolato ai quesiti formulati dal Giudice. Egli può anche chiedere al giudice di modificare o estendere il quesito, presenziare alle udienze
(art. 194 c.p.c.),compiere indagini. Per ciò che concerne le indagini (programma peritale):dare sostegno alle parti e chiarire dando delucidazioni sul percorso,dare senso a ciò che avviene durante gli incontri di consulenza, sedare gli animi, facendo esami di realtà e lavorando sui vissuti a volte negati. Aiutare il cliente ad intraprendere percorsi di sostegno e psicoterapia laddove ce ne fosse bisogno,può chiedere chiarimenti alle parti, assumere informazioni da terzi, assistere al collegio e alla camera di consiglio in presenza delle parti (art. 197 c.p.c.). Il CTP coopera con il CTU presentando documentazione rilevante o producendola durante l'indagine, può fornire carteggio ex novo o proposte, suggerimenti sotto forma di "memorie di parte".  Durante le operazioni peritali il CTP può presentare delle istanze o delle osservazioni di cui il CTU dovrà tenere conto, affianca il cliente in ogni operazione e fornisce notizie tecniche all' avvocato. Anche se deve restare nei principi etici e deontologici della propria professionalità analizzando la domanda posta dall' avvocato e/o dal cliente, negando la sua disponibilità quando si toccano i principi etici o  deontologici della propria professionalità. Difatti il ruolo e le funzioni del CTP vanno chiariti con il cliente e con l'avvocato sin dal primo incontro. Il CTP può stilare una relazione a conclusione del proprio operato. La relazione deve essere su tre livelli deontologico, di contenuto e metodologico. Sul piano deontologico, professionalità, rispetto, informazioni, tutela del segreto. L' aspetto contenutistico riguarda l'accordo o il disaccordo con il CTU le conclusioni possono essere discutibili ma il metodo richiede rigore. La metodologia invece riguarda il prestigio e l'autorevolezza del ruolo del CTP, che come il CTU, deve avere una preparazione scientifica e specifica, conoscere tutti gli aspetti tecnici riguardanti una consulenza in ambito giuridico. In particolare, il CTP partecipa alle udienze del Giudice ogni volta che vi interviene il CTU e pone chiarimenti e controdeduzioni sui risultati delle indagini tecniche. Il CTP deve impegnarsi affinché il CTU ed il Consulente Tecnico di Controparte adottino metodologie corrette ed esprimano pareri pertinenti ai dati raccolti e sostenuti dalla letteratura specialistica. Il CTP, sempre nell’interesse primario di tutelare i minori coinvolti nella vertenza giudiziaria, si astiene dal consultarli e/o ascoltarli direttamente o comunque in occasioni esterne alla CTU, anche nel caso in cui gli venisse richiesto dal cliente e/o dall’avvocato, evitando così ogni possibile contatto. Il CTP mantiene la propria autonomia professionale nel rapporto con l’avvocato, quale parte committente e con il cliente, chiarendo la scelta di metodi e strumenti e riservandosi il diritto di rinunciare al mandato qualora le richieste fossero in contrasto con la propria cognizione ed etica professionale, oppure quando la sua qualifica non corrisponde alla richiesta del cliente in tal caso se il CTP non rinuncia all'incarico,  incorriamo nella c.d. consulenza infedele. Quest'ultima si verifica anche nelle divergenze con il cliente o quando si scredita il cliente agli occhi del CTU o pubblicamente danneggiando il cliente, esso è perseguibile penalmente art. 380 c.p.
CTP stra-giudiziali art 233 c.p.c. con il parere su richiesta dell’avvocato. Il pedagogista sempre più frequentemente viene interpellato dall’interessato o dall’avvocato dello stesso prima di presentare il ricorso in Tribunale, proprio per trovare supporto in una valutazione specialistica, ad esempio sulla capacità genitoriale del cliente e/o sulla situazione dei minori. Nella stesura dei pareri stra-giudiziali, il pedagogista deve contestualizzare le dichiarazioni rese dal cliente, confrontarle il più possibile con informazioni alternative, anche con l’ausilio di eventuale documentazione attinente e/o della letteratura specialistica, differenziandole dalla propria e autonoma valutazione professionale. Il pedagogista non può esprimere una valutazione specialistica in termini di certezza assoluta sullo stato psichico di una persona o di un minore che non ha incontrato professionalmente e/o solamente sulla base di quanto riferito dal cliente (art.7 c.c.). Egli può comunque esprimere il proprio parere in termini ipotetici e avvalendosi della letteratura specialistica sulle persone coinvolte nella situazione in oggetto, suggerendo eventuali approfondimenti o interventi e rappresentando le fonti e i relativi limiti delle informazioni in suo possesso. Infine si sottolinea l’importanza di non incontrare o ascoltare il minore, in assenza dell’assenso di entrambi i genitori, come da codice deontologico.

2.6.  I rapporti tra i consulenti tecnici (CTU, CTP e Controparte)


Nel rapporto con i colleghi il pedagogista consulente deve osservare un comportamento leale ed aperto al confronto delle varie ipotesi alternative, mantenendo la propria autonomia scientifica, culturale e professionale. Nel presentare osservazioni o pareri sul lavoro svolto dagli altri colleghi, si baserà soltanto su argomentazioni di carattere scientifico, evitando ogni riferimento critico alla persona e lesivo dell’altrui dignità professionale. Tutte le comunicazioni tra i consulenti devono avvenire nel rispetto del contradditorio, garantendo la conoscenza condivisa dei contenuti. È preferibile che le eventuali comunicazioni tramite posta elettronica o PEC con firma elettronica, si limitino a questioni di servizio demandando richieste e/o considerazioni all’incontro consulenziale. Il CTU non può acquisire documentazione direttamente dalle parti e/o dai consulenti di parte. Ogni altro tipo di documentazione extra-fascicolo deve essere depositata dagli avvocati in Tribunale nella sede e tempi adatti e nel rispetto del contraddittorio prima di essere esaminata dal CTU.

2.7.   Il compenso del CTU 


Il compenso del perito si suddivide in:
1.      onorari (tutta l'attività professionale),
2.      indennità (gli spostamenti, costi sostenuti per trasferimenti),
3.      rimborso spese (bolli ed altro anticipato dal professionista). 
Al termine della perizia il CTU propone al Giudice una proposta di notula che tiene conto, in maniera differenziata delle tre voci sopra riportate. Il Giudice, tenendo conto di quanto più o meno il professionista prende nello svolgimento del lavoro (il tariffario dei professionisti non esiste più) ha sempre esercitato anche un ampio potere discrezionale teso a far sì che la retribuzione fosse proporzionata al lavoro svolto.           
Il Giudice può oscillare nella liquidazione tra le seguenti tariffe (minime e massime): 
- Consulenza tecnica giudiziale di parte o d’ufficio, comprensiva di relazione scritta € 405-3800 €;       
- Colloquio o consulenza fuori sede: visite collegiali, visite domiciliari, assistenza al dibattimento (a ora di impegno escluse le spese) € 45 - € 165;           
- Visione della documentazione e degli atti processuali € 65 - € 230;        
- Colloquio di valutazione della coppia o del minore, nei casi di affido, adozione, separazione e divorzio € 40 € - 115;           
- Assistenza all’ascolto protetto di minori (a ora d’impegno per la prestazione) € 40 - € 115.       
Come si può notare tra i minimi e i massimi vi è molto spazio per la discrezionalità. Il decreto di liquidazione del compenso è titolo immediatamente esecutivo.         
Nel caso che il CTU sia un pubblico dipendente e che non eserciti attività professionale autonoma, il compenso per tutte le categorie professionali deve essere sempre assoggettato all'imponibile (22 + 4%) che è la ritenuta previdenziale destinata all' INPS.      Mentre il compenso per il pedagogista deve essere sempre assoggettato all'iva (22 + 4%) che è la ritenuta previdenziale destinata all' INPS.        


Capitolo 3. Vecchi modelli di affido e nuovi scenari socio culturali e giuridici



3.1. L'Affido Congiunto e l'Affido Alternato


Nel paragrafo sul diritto di Famiglia siamo rimasti alla Legge sul divorzio n. 898/70 nella quale in caso di figli seguiva l'affidamento congiunto o alternato con la Legge 74/87[48].
L'affido congiunto avveniva quando il figlio, in caso di separazione o divorzio dei coniugi, viveva nella casa coniugale, di solito con la madre (genitore affidatario), salvo gravi problemi. Al padre, pur essendo il genitore non affidatario (non convivente con il figlio), era richiesto comunque di cooperare con la madre nella gestione del minore e di condividere sia le responsabilità(potestà genitoriale) che la genitorialità. Con il termine genitorialità s'intende la cura e la protezione della prole.  Per quanto concerne l’affidamento alternato, invece, il bambino viveva in casa con la madre, nel caso in cui i genitori, con eguale potestà,alternativamente in tempi e luoghi diversi, curavano e gestivano in modo indipendente tra di loro i rapporti con il figlio.
Queste due modalità causavano diversi problemi.
Nell’affido congiunto il “mobbing genitoriale”, secondo Gaetano Giordano (2004)[49], “consta dell’adozione da parte di un genitore, separato o in via di separazione dall’altro genitore, di comportamenti aggressivi preordinati e/o comunque finalizzati ad impedire all’altro genitore, attraverso il terrore psicologico, l’umiliazione e il discredito familiare, sociale, legale, l’esercizio della propria genitorialità, svilendo e/o distruggendo la sua relazione con i figli, impedendogli di esprimerla socialmente e legalmente, intromettendosi nella sua vita privata”. Ciò crea problemi al bambino a livello scolastico, familiare e sensi di colpa, andando contro la Convenzione Europea sull’esercizio del diritto dei minori di cui l’Italia ha aderito dal 1996 la quale riconosce il bambino come soggetto di diritto e in quanto fanciullo di essere curato, amato e rispettato. 
Nell’affidamento alternato il genitore affidatario impedisce al genitore non affidatario di vedere il figlio, questo comportamento crea sofferenza al bambino che mette in atto strategie per non far soffrire i genitori e per riuscire a vederli entrambi.  Bowlby parla in questo caso di Modelli Operativi Interni (MOI)[50], essi formano nel bambino schemi di eventi (copioni script) che si organizzano in tracce di memoria e che permetteranno al bambino, in futuro, di mettere in atto strategie per ottenere cura e protezione in caso di bisogno. I MOI sono operativi per tutta la vita, ciò vuol dire che anche da adulto, quando diventerà genitore, sarà a sua volta un mobber.                                                            
Alcuni movimenti di protesta promossi dalle organizzazioni a tutela dei diritti dei padri separati, hanno ragionato sulla precedente normativa che portava in via quasi esclusiva all'affidamento della prole alla madre (circa 90% dei casi contro il 10% tra affidi condivisi ed esclusivi ai padri). Questa condizione era operata perché si riteneva che i padri non fossero in grado di prendersi cura dei figli. M. Ravenna, invece, sostiene che “i padri sono perfetti sostituti delle madri”. L’affidamento giuridico solo alla madre dei figli ha portato alle situazioni di madri che abusavano della loro posizione privilegiata nei confronti dei figli ed arrivavano letteralmente a ricattare i mariti separati chiedendo aumenti nel mantenimento dietro minaccia di negare le visite ai figli. Un altro caso gravissimo registrato è quello di madri separate che usavano il proprio ascendente sui figli per metterli contro il padre e le sue eventuali nuove compagne. Con il passare del tempo, il numero di questi casi è aumentato a dismisura raggiungendo vette altissime, questo ha portato i legislatori a meditare sulla possibilità di cambiare la legge vigente per garantire i diritti dei padri e consentendo loro una maggiore presenza nella vita dei figli.

 


3.2.  Nuovi scenari socio culturali e giuridici

 

Nell’arco dei secoli la famiglia ha subìto profondi mutamenti, sia nei Paesi Occidentali che nei Paesi Orientali, a causa di diversi fattori quali: la religione, la politica, etc..
Per famiglia intendo la famiglia allargata ossia vari sistemi nucleari costituiti dai parenti. Bertolini definisce la Parentela[51] come l’insieme dei rapporti fondati sul matrimonio o linee di discendenza tra consanguinei (nonni, madri, padri, figli, nipoti)collaterali (fratelli, sorelle, zii, cugini) ed affini (suocero, nuora, genero) entro il 6° grado o un rapporto sostitutivo, ad es. l’adozione fondata su vincoli educativi.

La parentela designa in senso stretto il rapporto che deriva da una comune genealogia a un sistema di discendenza. La parentela è il vincolo con le persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74 c.c.). Essa ingloba i consanguinei in linea retta e collaterale, discendenti da uno stesso progenitore (art. 75 c.c.) e gli affini (art. 78 c.c.), ossia i congiunti con i quali si entra in rapporto dopo il matrimonio. Oggi anche i figli naturali rientrano in questi rapporti di parentela. In questo modo si vengono a formare non solo due famiglie ma anche due parentele che danno luogo ad una costellazione di parentela: cognati, generi, suoceri, nipoti, cugini etc.. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite (art. 76 c.c.). Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite, la parentela si conta fino al 6° grado (artt. 77 e 572 c.c.) nell' Ordinamento Italiano.
Oltre alla parentela biologica esiste anche una parentela legale che nasce dall' adozione e che comporta un impedimento matrimoniale (art. 87 comma n. 6-9 c.c., e can. 1094), nella linea retta in qualsiasi grado, nella linea collaterale nel secondo grado.
Secondo il nuovo Codex Iuris Canonici, che è ritornato al sistema romano, l'impedimento alle nozze in linea retta è all'infinito, nella collaterale si limita al 4° grado (can. 1091).



SOGGETTO
genitori parenti in linea retta ascendente di 1° grado
nonni parenti in linea retta ascendente di 2° grado
bisnonni parenti in linea retta ascendente di 3° grado
figli parenti in linea retta discendente di 1° grado
nipoti parenti in linea retta discendente di 2° grado
bisnipoti parenti in linea retta discendente di 3° grado
fratelli e sorelle parenti in linea collaterale di 2° grado
nipoti (figli di fratelli) parenti in linea collaterale di 3° grado
pronipoti (figli di figli di fratelli) parenti in linea collaterale di 4° grado
figli di pronipoti parenti in linea collaterale di 5° grado
zii paterni e materni parenti in linea collaterale di 3° grado
cugini parenti in linea collaterale di 4° grado
figli di cugini parenti in linea collaterale di 5° grado
figli di figli di cugini parenti in linea collaterale di 6° grado
prozii (fratelli dei nonni) parenti in linea collaterale di 4° grado
cugini dei genitori parenti in linea collaterale di 5° grado
figli dei cugini dei genitori parenti in linea collaterale di 6° grado

Schema 1. Gradi di parentela.



Per discendenza intendiamo una conseguenza naturale della procreazione, mentre per parentela il riconoscimento sociale e culturale della discendenza. Essa è differenziata per genere e nella nostra società è di tipo indifferenziato o cognatico[52]ossia indifferenziazione del sesso; i figli appartengono ad entrambe le famiglie e possono ereditare da qualsiasi dei suoi ascendenti, mentre la terminologia delle parentele individuata da Lévi Strauss è di tipo eschimo[53] ovvero non differenzia nel nome di nipote per riferirsi al figlio/a del figlio/a o figlio/a del fratello o sorella o figlio del cugino/a o se nipote femmina o maschio, per riferirsi a nonni, zii e cugini da parte di madre o di padre; inoltre questi vengono chiamati per nome come facciamo per i fratelli, per le sorelle e per i cugini/e.
Questo è il modello delle società contemporanee, ma non in forma pura, in quanto il cognome era solo del padre. Con il DDL S1230/15 Legge sul doppio cognome, la donna ha la possibilità di dare anche il suo cognome al proprio figlio superando quel retaggio culturale di patriarcalismo e maschilismo, ormai obsoleto, del Vecchio Continente. La parzialità espressa dal cognome portava la tensione implicita nei vincoli di parentela per la non scelta privilegiata ed esclusiva ed esprimeva un’equidistanza e un’equi-appartenenza. La parentela, infatti, esprime una discendenza, un’appartenenza, un controllo, una protezione delle regole, un’affettività, degli obblighi, dei doveri e dei diritti. Come scrive Segalen[54]:“tramite il lignaggio, il gruppo domestico si trova collegato alla catena di coloro che l’hanno preceduto e gli succederanno nel medesimo luogo e tramite la parentela, all’insieme dei parenti con i quali si persegue tutto ciò che fa la trama della vita sociale”. Oggi questa situazione, in alcune parti dell'Unione Europea, è cambiata. Difatti, mentre in Spagna già da tempo oramai un bambino porta entrambi i cognomi dei propri genitori, in Italia si sta procedendo sulla stessa riga solo da poco. La legge sul doppio cognome ha svecchiato l'Italia e, da un punto di vista psicologico, è positivo sia per la donna che sente di aver dato la propria identità al figlio, sia per il figlio stesso che sente di avere non solo la consanguineità ma anche l’identità delle due famiglie d’origine.
Il processo del sistema parentale si è evoluto partendo dai sistemi patriarcali e matriarcali, di famiglie allargate con parentele fino al 6° grado fino ad arrivare ai nuovi modelli monogenitoriali di famiglie mononucleari o binucleari e di famiglie ricostituite e ricomposte; si parla, difatti, di famiglie liquide, che sostituiscono in qualche modo le famiglie allargate di un tempo con l'inserimento di nuove figure come i figli legittimi e naturali che oggi acquisiscono lo stesso status, sempre se i figli naturali vengono riconosciuti. In tal modo si vengono a creare rapporti di fratellanza tra gemelli omo ed etero zigoti, germani, consanguinei, uterini,sociali(figli del genitore sociale)e adottivi. Le figure dei genitori sociali sostituiscono i vecchi nomi di patrigno e matrigna. In passato l’influenza delle favole sul nome matrigna o patrigno ha cristallizzato questo paradosso tanto da vederla come “la strega cattiva” o vederlo come"il signore abusante".
Il genitore sociale non nasce in seno a quella famiglia, lo diventa. Il suo ruolo deve compierlo, anche se non è legalizzato (cosa che oggi sta cambiando con nuove norme che legalizzano questa figura tanto importante soprattutto da un punto di vista educativo).  In secondo luogo, le modifiche che il matrimonio ha subìto nel corso dei secoli partono dal fatto che la donna come moglie o convivente non è più soggetta alla potestà maritale e può continuare a portare il suo cognome. Come madre, la donna ha nuove responsabilità come quella genitoriale (oggi anche delegata alla madre/padre sociale, se il figlio è del partner, e gli stessi possono anche adottarlo). Essa ha inoltre facoltà di dare il proprio cognome al figlio; se lavoratrice e divorziata non ha più diritto a ricevere l'assegno familiare e anzi, se il suo reddito è superiore a quello dell' ex marito, è tenuta a provvedere lei stessa al suo mantenimento. Ai matrimoni si parificano le unioni civili e le convivenze, a queste ultime è prevista anche la stepchildadoption (adozione del minore figlio del partner) all'inizio previste solo per le coppie eterosessuali sposate da almeno tre anni o che abbiano convissuto ex more uxorio, per almeno tre anni ma siano sposate al momento della richiesta e figli nati da fecondazione eterologa ora invece con l'ultima sentenza ciò è possibile anche per le Unioni Civili;inoltre, all’interno della parentela si prevedono oltre ai nonni biologici anche i nonni sociali, questi non hanno ancora tutela giuridica ma sono ampiamente accettati dalla società  odierna, essi sono il frutto di studi di professionisti in campo umanistico, i quali hanno osservato sia il benessere sia il rapporto qualitativo tra nonni e nipoti sociali. Alla luce dei nuovi modelli di famiglia anche le normative e la giurisprudenza si sono dovute adeguare soprattutto in vista delle Leggi Internazionali che più volte hanno sanzionato l'Italia per non essersi adeguata ai tempi, non tutelando i Principi Fondamentali dell' Uomo (uguaglianza, libertà, dignità) e del fanciullo che in primis va tutelato, anche e non solo, all' interno della sua prima agenzia educativa: la famiglia e i suoi rapporti di parentela. Già con la 104/92 si tutelano i diversamente abili all' interno dei ari contesti familiare, scolastico etc. Con l'apertura del terzo millennio cambia radicalmente la visione della famiglia, primo dalla ripartizione delle competente tra T.O. e T.M. art. 38 disp. att. c.c.; II°dall' adeguamento delle leggi alla nuova società, ad es.: se pensiamo all'affido condiviso L.54/06 esso ha aperto la strada a nuovi scenari anche se già a partire dal 2001 possiamo vedere forti cambiamenti:
·         L. 149/01 sull'adozione e dell'affidamento dei minori intrafamiliare ed extrafamiliare, ex L.184/83, l'art. 11 comma 1 affidamento intrafamiliare parenti fino al 4° grado e dopo 6 mesi a seguito di richiesta anche adozione; l' art. 44 comma 1-a estende l'affido intra familiare e successivamente l'adozione di parenti fino al 6° grado; informazioni sulle proprie origini ex art 28; dichiarazione adozioni art 8 e dichiarazione genitori ignoti art. 11. verifica veridicità riconoscimento figlio naturale da parte di persona coniugata  ex art. 74, di competenza del T. M. sez. adozioni;
·         L. 304/03sulle misure contro la violenza nelle relazioni familiari, di competenza del T.O.;
·         L. 40/04 sulla fecondazione eterologa con sentenza n. 162/2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato legittimo il ricorso a un donatore esterno di ovuli o spermatozoi nei casi di infertilità assoluta, di competenza del T.O.;
·         L. 54/06  sull'affido condiviso o esclusivo, di competenza del T.M.;
·         L. 219/12  sull'uguaglianza tra figli legittimi e figli naturali; dichiarazioni di paternità o maternità naturale (art.269 e s. Cod. civ.), dichiarazione di riconoscimento tardivo effettuata dall'altro (art. 250, comma IV, Cod. civ.) dichiarazioni di legittimazione del figlio naturale (art.284 Cod. civ.) all'accertamento giudiziale della paternità naturale, dirette a verificare se risponde all'interesse del minore l'assumere il cognome paterno, in aggiunta o sostituzione di quello materno già portato (art.262, commi II e III Cod. civ.), di  competenza del T.O.;
·         D. Lgs 154/13  sulla responsabilità educativa di entrambi i genitori, di competenza del T.M.;
·         L.173/15, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare, di competenza del T.M.;
·         L. 55/15 sullo scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, divorzio breve che prevede 6 mesi per la consensuale e un anno per la giudiziale di competenza del T.O.;
·         Can. 1683-1687/15 art. 5 sulle cause di nullità breve di matrimonio emanata da Papa Francesco risponderanno al Tribunale Ecclesiastico Diocesano ovvero davanti al solo Vescovo entro 45 giorni, cosi scritto nelle due Lettere "Motu Proprio" del 15 agosto 2015 art. 5 can. 1683-1687 avente valore legale, trascritto nel Codice di Diritto Canonico, di  competenza del Tribunale Ecclesiastico;
·         D.d.L. S. 1230/15 sul doppio cognome dei figli e dei coniugi, di competenza del T.M.;
·         L. 76/16 sulla Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze tra persone etero sessuali ed omosessuali e della stepchild adoption in Italia è prevista per le coppie eterosessuali sposate da almeno tre anni o che abbiano convissuto ex more uxorio per almeno tre anni, ma siano sposate al momento della richiesta, di competenza del T.O.;
·         D.d.L. S. 1320/16 c.c. sulla delega dell'esercizio della responsabilità genitoriale al genitore sociale, di competenza del T.M..

 



Capitolo 4. Dall'Affido Condiviso alla Responsabilità Genitoriale

 


4.1.  L'Affido Condiviso


Con l'entrata in vigore della nuova Legge n. 54/’06, (cd. legge sull'"affido condiviso") si è operata una rivoluzione copernicana sancendo il principio di bigenitorialità[55], esso è il principio ideologico in base al quale un bambino ha una legittima aspirazione, ovvero una sorta di diritto naturale a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso questi siano separati, divorziati, o conviventi, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio. Tale diritto si baserebbe, in questa impostazione, sul fatto che essere genitori è un impegno che si prende nei confronti dei figli e non dell'altro genitore, per cui esso non può e non deve essere influenzato da un'eventuale separazione.  
Questo principio promuove dunque la pratica dell'affido condiviso come tutela del benessere dei minori al fine di continuare a ricevere cure, educazione ed affetto da entrambi i genitori. Le novità più importanti sono rappresentate dal riconoscimento di pari diritti e doveri ad entrambi i genitori nei confronti dei figli (siano essi naturali o legittimi). Si parla in proposito di "parigenitorialità".Sono riconosciuti anche diritti di contatto continuativo con i nipoti, ai nonni e ai parenti più stretti fino al 4° grado (art. 155). Si è così compiuto un passo fondamentale per un cambiamento del Diritto di Famiglia, alla luce del mutare della mentalità e della società. L'affido condiviso è dunque oggi la forma di affidamento dei figli. Esso consente l'esercizio della potestà anche in modo disgiunto[56], cosicché ciascun genitore è responsabile in toto quando i figli sono con lui/lei. Contrariamente all’affido condiviso congiunto, che richiede sempre la completa cooperazione fra i genitori, l'affido condiviso disgiunto è applicabile e utile soprattutto in caso di conflitto (di solito col divorzio giudiziale), poiché suddivide in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi, disaccoppiandoli tuttavia nel tempo e nello spazio.
Ciascun genitore è tenuto a provvedere autonomamente e direttamente al loro mantenimento (Cass. 18/87/2006).
L'affidamento condiviso è previsto anche nei casi di seguito elencati:

·         Caso in cui un genitore è in carcere. Non è detto che in una situazione del genere debba essergli negato l’affidamento del figlio. Ciò dipende sia dal tipo di reato contestato che dalla pena inflitta.

·         Caso in cui i due genitori risiedono in due città diverse,anche se molto distanti tra loro. Non è la distanza, infatti, che impedisce ad entrambi di raggiungere l’accordo sulle questioni più importanti per i figli e dunque ottenere l’affido condiviso.


4.2. L'Affidamento Esclusivo


Nella 54/06 non viene tuttavia esclusa l'ipotesi di affido a un solo genitore (affidamento esclusivo) quando il comportamento dell'altro genitore sia contrario all'interesse del figlio minore.
Suddetta Legge[57], dice che l’affidamento esclusivo sia l’eccezione, mentre quello condiviso sia la regola da applicare alla generalità dei casi.

Il Giudice decide quale delle due forme di affido prediligere solo sulla base dell’interesse del minore. Egli è libero di valutare caso per caso se l’affidamento dei figli a entrambi i genitori possa essere di pregiudizio o meno per il minore. In ogni caso il provvedimento con cui si dispone l’affidamento esclusivo ad un solo genitore deve essere sempre motivato.

Pertanto, nei seguenti casi si dispone l'affidamento esclusivo[58]:

1. in caso di violenza sui figli;
2. in caso di violenza sulla moglie in presenza dei figli quando questi ne abbiano subito un trauma;
3. se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo: ad es. non si provvede alla cura e all' educazione del figlio minore, non si versa volontariamente l'assegno di mantenimento, si fa uso di sostanze stupefacenti e alcool, si è riconosciuti incapaci d'intendere e di volere, ci si rende irreperibili;
4. se il genitore non affidatario è rimasto assente e non si è costituito nel giudizio di separazione e pertanto non ha rivendicato il proprio diritto ad esercitare il ruolo di genitore,né ha chiesto l'affido;
5. l’affidamento esclusivo si impone anche quando il minore ascoltato[59] dal Giudice riesce a spiegare i motivi per i quali preferisce essere affidato ad un solo genitore.

Si tratta quindi di situazioni limite, purtroppo ancora molto frequenti, in cui le negligenze di un genitore, il suo totale disinteresse verso il figlio minore – sia sul piano affettivo che dell’assistenza economica – inducono il Giudice ad escludere l’affido condiviso, potendo ben prevedere i danni che ne deriverebbero ai figli se fossero affidati ad entrambi i genitori.
La richiesta di affidamento esclusivo (che può essere avanzata da ciascuno dei genitori al Giudice) deve essere sufficientemente motivata: vanno cioè indicate le ragioni che rendono incompatibile con l’interesse del minore l’affidamento a quel determinato genitore. Ciò avviene “quando la condotta è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà del minore”.  Si pensi ai casi di abusi familiari.

La legge, però, per evitare intenti vendicativi o ricattatori, punisce il genitore che senza fornire adeguate motivazioni chieda al Giudice l’affidamento esclusivo. Infatti, se il Giudice riterrà la richiesta manifestamente infondata, potrà valutare se estromettere quel genitore dall’affidamento e se condannarlo (in caso di malafede o colpa grave) al risarcimento del danno.

Il Giudice dovrà, a seconda del caso, indicare le modalità e la frequenza del diritto di visita del genitore non affidatario e, se necessario per l’interesse e la salute psicofisica del minore, potrà adoperare alcune cautele, quali ad esempio la presenza di un operatore dei Servizi Sociali durante gli incontri tra il genitore e il figlio minore.

Quanto alle decisioni di maggiore interesse per la vita del figlio,infine,la Legge non precisa se queste debbano essere assunte di comune accordo da entrambi i coniugi anche nell’ipotesi di affido esclusivo. Nella maggior parte dei casi il Giudice preferisce che il genitore non affidatario non debba essere estromesso da tali decisioni, deve infatti rimanere vivo il suo diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i propri figli, pur se nel rispetto sempre dell’interesse del minore.


4.3. La Filiazione


La Legge 10 dicembre 2012 n. 219 ha inciso profondamente sul diritto di famiglia apportando modifiche sostanziali e di grande mutamento al fine di assicurare l’eguaglianza giuridica di tutti i figli nati nel matrimonio o al di fuori del vincolo coniugale. Difatti questa Legge supera la dicotomia tra figlio legittimo e figlio naturale[60] e la eleva allo status di figlio senza distinzioni nato dentro o fuori dal matrimonio con un semplice riconoscimento, egli ha diritto ad avere rapporti anche con la parentela estesa in linea retta ( nonni) e collaterale (fratelli, zii e cugini) fino al 6° grado.


4.4. La Responsabilità Genitoriale


 Il D. Lgs 154/2013[61]con il quale il Governo italiano ha dato attuazione alla Legge 10 dicembre 2012 n. 219 sarà ricordato, oltre che per la parificazione tra figli nati fuori e all’interno del matrimonio (Codice Civile,Libro Primo Delle persone e della famiglia, Titolo IX  Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio, capo II Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, Artt. 337bis-342),anche per il superamento del concetto di potestà parentale elevandolo a responsabilità genitoriale(Codice Civile, Libro Primo Delle persone e della famiglia, Titolo IX Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio,Capo I, Dei diritti e doveri del figlio,Artt. 315-337).

La riforma nasce da un Regolamento dell’Unione Europea, il c.d. Bruxelles II bis, che introduce tale concetto nel proprio art. 2 n. 7, il quale definisce la “responsabilità genitoriale” come l’insieme dei  diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore, riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita.

Da tale definizione di massima il legislatore nazionale ha tratto la riforma di cui al citato decreto che, tra le altre norme, riscrive l’art. 316 del c.c., il quale oggi prevede che "la responsabilità genitoriale esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, i genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al Giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Il Giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane, il Giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi".
Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.
La 316 bis parla di Concorso nel mantenimento"I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. Oppure il Giudice deciderà sul proporzionale".
Gli articoli art. 315 e ss. del c.c. individuano meglio i diritti e doveri dei figli verso i loro genitori:
In primo luogo, essendo cessata ogni disparità di trattamento tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori del matrimonio, l’art. 315 dispone che: 
"tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico".


Iniziamo  con i diritti e doveri del figlio, indicati dall’art. 315 bis;
i doveri del figlio:
1.    rispettare i genitori;
2.    contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa;
3.    obbligo di risiedere presso la casa dei genitori.

In merito a quest’ultimo punto, l’art. 318 dispone che "il figlio sino alla maggiore età o all'emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli.
Nel caso in cui lo faccia senza il permesso dei genitori, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al Giudice tutelare".
I diritti del figlio:
·      essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
·      se il figlio minore ha compiuto i dodici anni, o se ha meno di quell’età, ma ha raggiunto una capacità di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano;
·      a crescere in una famiglia;
·      di mantenere rapporti significativi con i parenti ex art. 155, e quindi si può ritenere che anche i parenti abbiano lo stesso diritto nei confronti del figlio della coppia, ma in realtà, il codice si occupa specificamente solo dei nonni (art. 317 bis) che hanno il diritto di mantenere rapporti significativi con i loro nipoti minorenni, un diritto che comporta un dovere a carico dei genitori. Il secondo comma dell’art. 317 bis dispone che "quando l’ascendente, cioè uno dei nonni, è impedito nel suo diritto, può rivolgersi al Giudice perché questi adotti i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore".
Veniamo ora alla responsabilità genitoriale vera e propria;questa, come detto, sostituisce la vecchia potestà genitoriale anche se risulta più gravosa per i genitori.
Il codice non definisce tale potere-dovere, per una precisa scelta legislativa, poiché il concetto potrà evolvere in relazione all’evoluzione sociale e giuridica della società.
Quando abbiamo parlato di bigenitorialità abbiamo detto che,"non essere più, o mai stata coppia, non vuol dire non essere più genitore, questa Legge sposa bene tale concetto difatti parla di responsabilità genitoriale anche per le non coppie, per i figli nati fuori dal matrimonio".
Essa è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori; sempre di comune accordo i genitori stabiliscono la residenza abituale del minore.          
In merito alla durata della responsabilità, questa  non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento e nullità del matrimonio.
Può darsi che uno dei genitori sia impossibilitato all’esercizio della responsabilità (art. 317) per lontananza, incapacità o altro impedimento. In tal caso la responsabilità è esercitata in modo esclusivo dall’altro. Anche se viene conservato il diritto di vedere gli ascendenti novellato nell'art. 317 bis qualora fossero vicini e vivi.
I genitori che non possono mantenere ed educare il figlio o sono impossibilitati a dargli amore affetto e sostegno morale psico-fisico e materiale, possono dare in affidamento intra-familiare il figlio in linea retta ai nonni o collaterale entro il 4° grado in virtù dell' art. 337 ter del c.c. che prevede che "il Giudice possa procedere all’affidamento familiare in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori in caso di separazione degli stessi». Tale Legge si amplifica  se il minore è affidato ai nonni da più di tre anni in forza della L. 19 ottobre 2015, n. 173 , sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare[62].
Come abbiamo visto la responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo tra i genitori ma questo accordo può anche venire meno.     L'art 337 quater prevede l'affidamento esclusivo ad un solo genitore qualora il comportamento del genitore stesso sia contrario all' interesse del minore.    Il figlio può anche nascere al di fuori del matrimonio art. 337 bis, fermo restando che non ci sono più differenze tra figli legittimi e naturali, in tal caso la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori naturali che lo riconoscono o in alcuni casi può essere delegato al genitore sociale (compagna/o del padre) in virtù del D.d.L. S. 1320 del 28 agosto 2016 delega dell'esercizio della responsabilità genitoriale al genitore sociale. Per il quarto comma dell’art. 316 il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.      
Quando però vi sia un genitore che non esercita la responsabilità genitoriale, questi ha il diritto di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.
Il DDL S. 1230 del 21 giugno 2016 asserisce che il cognome per i nati fuori dal matrimonio può essere aggiunto al primo sia dai genitori che dal figlio se maggiorenne. L'art. 262 invece, dice che: il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Il padre può aggiungere il suo cognome dopo quello della madre.














5. Le ultime fasi della CTU e gli strumenti del CTU nell'Affidamento Condiviso

 

 

5.1. Le fasi finali della consulenza tecnica


I professionisti nominati devono avere strumenti specifici e capacità adeguate per evincere elementi e fornire dati, soprattutto riguardo alla relazione genitori/figli. La consulenza è uno strumento efficace, essa si focalizza soprattutto sul presente e sulla progettualità di vita del nucleo separato; essa non si preoccupa di scoprire entità patologiche individuali o cause di conflitto per poi porvi rimedio, ma rileva una situazione di conflitto già stabilizzata, spesso non risolvibile, aiutando le persone coinvolte a trovare una prospettiva futura che sia a tutto beneficio dei figli.
Le prime tre fasi della consulenza tecnica sono state esposte in maniera esaustiva nel capitolo 2.
·         L'ordinanza di nomina
·         L'incarico
·         Il giuramento
·         Il quesito
·         Il programma peritale (l'indagine)
·         La relazione finale

Le ultime tre fasi saranno esposte qui di seguito.


5.1.1. Il quesito


I quesiti sottoposti ai consulenti hanno subìto un'evoluzione, viste le diverse innovazioni della legislazione di riferimento. Infatti, se in passato riguardavano la moralità dei coniugi, oggi i quesiti sono principalmente: sull'affidamento condiviso, sulla responsabilità educativa, sulla delega al genitore sociale, sul riconoscimento dei figli naturali, etc.. Il quesito è formulato dal Giudice al CTU in presenza dei CTP, delle parti, e degli avvocati e verbalizzato nel giorno dell'udienza.
Esempio di quesito.
Figura 2

L'esempio punta sulla bigenitorialità (Figura 2), il consulente in tal caso svolgerà il suo lavoro e si servirà di eventuali di collaboratori specialistici per visite specialistiche, non rientranti nelle sue competenze specifiche quali: valutazioni psicodiagnostiche, psichiatriche o altri esami medici.

5.2. Il programma peritale (l'indagine)


Il CTU, dal canto suo, dalle indicazioni contenute nel quesito, svolgerà un programma peritale ovvero una serie di indagini che comprendono l'utilizzo degli strumenti classici quali:
1.      il colloquio (incontri);
2.      l'osservazione dell'interazione tra le parti;
3.      l'indagine ambientale;
4.      l'audizione di eventuali testimoni;
5.      i test;
6.      il colloquio di restituzione.


Alla fine di ogni operazione dovrà essere redatto un verbale,sommario delle indagini svolte, con le firme dei presenti e l'indicazione dell'incontro successivo. Tale documento sarà allegato alla relazione finale. La metodologia presentata sopra potrà subire variazioni a seconda dei casi specifici e secondo la formazione specifica del CTU. Inoltre il calendario degli incontri potrà subire variazioni, ovviamente motivate, e si potranno chiedere proroghe per definire meglio la situazione al fine di rispondere adeguatamente al quesito del Giudice. Di fondamentale importanza nell'avvio di una consulenza è che il CTU rilegga al primo incontro il quesito del Giudice al fine di chiarire alle parti l'obiettivo di tali consulenze, che non saranno di ordine psicologico o psicodiagnostico ma di rilevare informazioni al fine di fare una valutazione finale perfettamente rispondente al quesito del Giudice. Questo favorisce il clima di fiducia e interazione tra CTU e le parti. Anche ai bambini va spiegato con chiarezza cosa sta succedendo tenendo conto della loro sensibilità e della loro età. È importante registrare gli incontri audio/video per separare gli elementi descrittivi da quelli interpretativi. Inoltre diviene importante che prima o dopo il programma peritale il CTU studi i fascicoli degli atti delle parti per avere una fotografia chiara e limpida dei fatti. Il materiale può comprendere: dichiarazioni e memorie degli avvocati e dei CTP, scritti dei coniugi, documentazione clinica, dichiarazioni degli insegnanti, dei figli maggiorenni, etc.. Ovvio che le parti secondo il principio del contraddittorio difenderanno le loro posizioni dando una visione completamente distorta dell' altro. Il CTU deve poi confrontare nel suo lavoro di consulente tali informazioni prendendo in considerazione la CNV (quindi non solo comunicazione verbale, ma anche paraverbale e non verbale), quindi un confronto tra ciò che la parte dice e quello che realmente fa nel qui ed ora. L'intero programma peritale può essere svolto o nello studio del CTU oppure nelle dimore della coppia separata eccetto per l'audizione dei testimoni per la quale necessita spostamenti.


5.2.1. Il colloquio


Il primo momento comprende l'accoglienza di coloro che si presentano all'incontro. Al primo appuntamento solitamente il consulente convoca entrambe le parti in causa. Dunque il primo incontro sarà di coppia, insieme a eventuali consulenti di parte e avvocati. In questa fase si può procedere a quei chiarimenti di ruolo e funzione, definizione degli obiettivi e stesura del programma peritale. È utile mantenere una particolare apertura rispetto ai contenuti che la coppia separata porta al consulente. È frequente, infatti, che in tale situazione le parti raccontino, con intensa emotività, tutte le loro ragioni in posizione vittimistica. Di solito ciascuno dipinge l'altro come colpevole e sé stesso come colui che ha tentato inutilmente numerose strade al fine di trovare soluzioni civili. Al primo incontro, la prima mezz'ora è spesa solitamente dallo sfogo emotivo, poi il CTU deve cercare di riportare le parti ai temi centrali: attuale situazione di coppia, rapporto con i figli, loro collocazione e regime di frequentazione. Dal colloquio libero si passerà a un momento in cui il consulente porrà alle parti una serie di domande specifiche (aperte e chiuse). L'importante è che si effettui una ristrutturazione cognitiva con le parti iniziando un lavoro costruttivo fornendo una prospettiva nuova della situazione. Il consulente prepara sin dal primo incontro una scheda cartacea in cui annotare nascita, residenza, recapiti, codice fiscale, date di fidanzamento, matrimonio, separazione di fatto, separazione legale, fasi consensuali oppure no, divorzio, data incarico del Giudice, data inizio operazioni peritali, date incontri, anticipo ricevuto, udienza successiva, nome e cognome, recapiti dei CCTTPP e degli avvocati. Altri incontri suddivisi in più fasi:
·         incontri individuali dei genitori;
·         incontri di coppia;
·         incontri individuali con i minori;
·         incontri/osservazione dell'interazione tra le parti.




Incontri individuali dei genitori
Essi sono dei criteri generali per le indagini sull' affido condiviso che possono modificarsi nei casi specifici. Il CTU può in alcuni casi servirsi dell' ausilio di collaboratori con formazione specifica in campo[63].
·         Esplorazione delle motivazioni insite nell'azione legale e nella richiesta specifica da parte della parte che ha intrapreso l'azione;
·         anamnesi clinica: elementi della storia personale, familiare e sociale;
·         informazioni su eventuali patologie personali o familiari, il contesto socio-familiare, l'indagine sulle costellazioni familiari, il rendimento scolastico, il funzionamento lavorativo, l'eventuale uso di droghe o psicofarmaci, eventuali incidenti, eventi traumatici ecc.;
·         esame obiettivo: aspetto fisico, mimica, igiene personale, attività motoria, linguaggio, atteggiamento nei confronti dell'indagine, capacità di critica e autocritica, ragionamento, umore, affettività, gestione delle emozioni, risorse, progettualità futura, esami di realtà. Il consulente rivolge domande convenzionali sull'età, la famiglia d'origine, l'ordine di genitura, gli studi, il lavoro, il tempo libero, ecc.;
·         caratteristiche psicologiche: personalità, eventuali disturbi psicopatologici, polarizzazioni, modalità relazionali, struttura e stile di vita;
·         ambito coniugale e genitoriale: dinamiche di coppia e riflesso di queste sui figli. Vissuti sull'ex partner e sul figlio/i, competenza nel ruolo genitoriale, capacità di distinguere i diversi ruoli svolti, sviluppo psicofisico del bambino (gravidanza, parto, allattamento, svezzamento, sviluppo motorio e del linguaggio, inserimento a scuola, malattie, ecc.). Il racconto individuale consente di avere informazioni in merito alla percezione che i genitori hanno del figlio (congruenze, incongruenze), oltre a testare la vicinanza, la partecipazione e la lucidità con cui ciascuno ha vissuto eventi e fasi di sviluppo. Si possono altresì evincere eventuali atteggiamenti di delega e deresponsabilizzazione da parte di uno o entrambi i genitori;
·         area sociale: l'analisi dei rispettivi network, dunque persone e servizi a cui le parti pensano e sentono di potersi riferire in termini di sostegno emotivo, informativo e materiale.
Incontri di coppia
L'obiettivo è di analizzare le dinamiche di relazione e d'interazioni che intercorrono tra le parti.
·         Storia della coppia: incontro, innamoramento, scelta del partner, matrimonio, diversità etnica o confessionale, progettualità della propria vita affettiva, nascita dei figli, come il sistema si è organizzato dopo l'evento, stili educativi, eventuali difficoltà nell'allevamento dei figli,ecc.;
·         crisi di coppia: ricostruzione delle aspettative deluse, delle cause remote e immediate, della separazione/divorzio, del concorso di aspetti psicologici, economici, sociali; atteggiamento delle rispettive famiglie d'origine; analisi delle eventuali interferenze esterne, aspetti e modalità della conflittualità;
·         storia dei figli: nell'ambito della vita familiare, prima della crisi; reazioni alla crisi della coppia, stato psicologico e adattivo; vita relazionale intra ed extra familiare. La storia raccontata insieme consentirà di trarre informazioni su come funziona la coppia. Nello specifico sarà possibile evincere informazioni sulle risorse della coppia e sulle capacità di costruire e organizzare insieme qualcosa che riguarda i figli, mentre, laddove emergano discrepanze sui rispettivi racconti, il confronto delle versioni può aiutare le parti a diventare consapevoli della distanza e offrire una opportunità di avvicinamento;
·         analisi del livello di consapevolezza delle parti: locus of control rispetto al funzionamento di coppia, alla crisi. Capacità di mettersi in discussione e spirito critico, disponibilità a separare il ruolo di coppia intima da quello genitoriale.

Incontri con il/i minori[64]
Con il termine figli minori ci si riferisce alla prole che non abbia ancora compiuto i 18 anni di età. Con i figli maggiorenni l'unica discussione che resta da fare invece è quella in merito al mantenimento finanziario dei suddetti; tuttavia il CTU può decidere in quanto facenti parte del sistema oggetto di indagine di convocarli. L'ascolto del minore è un aspetto controverso in quanto egli, inserito in una situazione conflittuale, frequentemente si sente costretto a prendere le parti di uno dei due genitori. Gli incontri dovrebbero avere come obiettivo la valutazione del loro funzionamento cognitivo, affettivo, dei vissuti in merito ai genitori e alla situazione, delle dinamiche relazionali. Gli incontri con il minore dovranno essere valutati in considerazione delle fasi del ciclo di sviluppo. Nella prima e nella seconda infanzia gli strumenti maggiormente usati sono: il gioco, l'osservazione e i test, mentre il colloquio vero e proprio è più utile dalla fase pre-adolescenziale (12 anni), sebbene il CTU possa valutare sempre con le dovute cautele, l'ascolto del minore anche prima. Nel caso di prima e seconda infanzia, dove l'osservazione è lo strumento principale per la raccolta di informazioni, bisogna stabilire una relazione empatica con i bambini che consenta di creare un clima di fiducia e ridurre le naturali reazioni difensive, soprattutto se ci troviamo di fronte a bambini provati dal conflitto genitoriale. I bambini in età pre-scolare, che non hanno sviluppato una completa capacità di astrazione e simbolizzazione, ricorrono a modalità prevalentemente espressive, non verbali. Un bambino difficilmente dirà "sono arrabbiato", più facilmente potrà tirare oggetti, maltrattare giocattoli, raccontare una storia in cui persone e animali si mangiano a vicenda, esprimendo ciò che prova attraverso il comportamento. Dopo 3 anni e mezzo, in genere, un bambino, ha sviluppato delle competenze che gli consentono di riferire circa le proprie esperienze ed emozioni, mentre la collocazione spazio-temporale segue dei tempi e dei percorsi meno riconducibili a parametri condivisi. Ad es. per un bambino un mese fa può essere anche ieri. In adolescenza le cose si complicano e di questo il consulente ne deve tener conto. Quanto si osserva va collocato in una fase dello sviluppo con caratteristiche specifiche: l'oscillazione tra tendenze progressive e regressive, la polarizzazione dei giudizi e dei sentimenti, il bisogno di separazione e individuazione, ecc.. È già in atto una ristrutturazione della modalità di rapporto intrinseca alla fase evolutiva che rende naturalmente instabile il minore e che, nel caso della separazione coniugale, lo sottopone a ulteriori rimaneggiamenti. Il primo colloquio deve essere preceduto da una vera e propria fase di costruzione di un rapporto di fiducia, nella quale il consulente dia al ragazzo che ha di fronte un segno della propria affidabilità e una dimostrazione del suo interesse ad agire solo per il bene della famiglia e di tutti gli individui che lo compongono. Ciò che per un adulto possono essere delle premesse ovvie, o comunque discutibili su un terreno comune, per un adolescente possono essere informazioni alle quali aggrapparsi, se non addirittura segni della presenza di un adulto che nel suo ruolo può fungere da rassicuratore. Nel nucleo familiare vengono a intrecciarsi bisogni e risorse individuali, vincoli e attese sociali, in una complessità relazionale a livello intergenerazionale che intragenerazionale.
Gli eventi critici scandiscono la vita della famiglia. L’evento critico genera cambiamenti all’interno della struttura familiare, ad es. un genitore con un figlio adolescente non può comportarsi come se questi fosse un bambino.
Quando il cambiamento non accade nel minor tempo possibile e si blocca a una tappa del ciclo vitale precedente, possono sorgere problemi e disturbi perché si sconvolge l’intero sistema familiare  per il non naturale ciclo degli eventi. La transizione genera crisi e confusione, ma in questo modello la confusione e la crisi sono viste come positive e come un naturale momento maturativo di un intero sistema che in breve tempo trova la sua collocazione spazio-temporale.


5.2.2. Incontri/Osservazione dell'interazione tra le parti


Si dovrebbero prevedere incontri genitore/figli e coppia genitoriale/figli, con i seguenti obiettivi: analizzare dinamiche relazionali, le modalità comportamentali, il posizionamento affettivo del minore in presenza del/dei genitori e come questi ultimi si pongono nella relazione con il figlio. L'osservazione del nucleo familiare al completo è molto utile per trarre elementi sul funzionamento della famiglia e, tranne nei casi particolari, non si dovrebbe mai prescindere dall'esame di tutte le parti, compreso il minore, anche se può sembrare inutile o stressante per lui. Dalla seconda fase è possibile evincere informazioni su molti livelli, tra cui l'idoneità genitoriale che è un punto che assume un significato per certi aspetti nuovo e diverso nella nuova legislazione, ovviamente è possibile comprendere anche caratteristiche meno esplicite della situazione come eventuale presenza di maltrattamento, violenza domestica, stalking.  Inoltre l'osservazione è utile ai fini dell'indagine per cogliere segnali di emozioni e sentimenti che vi circolano. L'obiettivo è di capire come figli e genitori interagiscono tra loro.
Studiare la famiglia significa prendere in esame tre insiemi di ordini:
1.      individuale;
2.      relazionale;
3.      sociale.

La famiglia è costituita da singoli individui, è altrettanto vero che questi si trovano invischiati in relazioni fra loro. Per Donati, la prima agenzia di socializzazione è la famiglia, ogni bambino, al momento della nascita, eredita, oltre al patrimonio genetico, anche i miti familiari[65], gli affetti, l’amore, così come il rancore, le gelosie, le insoddisfazioni, i rapporti rimasti irrisolti dei genitori con i propri genitori. Un primo bagaglio, quindi, che il bambino riceve riguarda la trasmissione intergenerazionale di debiti e crediti affettivi inconsci e consci.
Il patrimonio culturale familiare, attraverso il linguaggio dei genitori, dei fratelli, dei nonni, viene trasmesso al bambino. Si tratta del patrimonio culturale di una ben precisa famiglia, in un determinato ambiente geografico, in un altrettanto preciso momento storico.È attraverso la famiglia che entriamo in contatto con l’ordine significativo del mondo, con tutte le dimensioni della vita: da quelle biologiche a quelle psicologiche, sociali, culturali, economiche, legali, politiche, religiose. In tale ambiente entrano in gioco i mandati familiari(insieme di compiti, ruoli e aspettative che ogni membro è chiamato a ricoprire e soddisfare) aventi un carattere vincolante e limitante, finalizzati ad impedire in modo più o meno consapevole lo svincolo, anche nella scelta del partner.
L'approccio sistemico relazionale/familiare considera l’insieme delle relazioni tra i membri della famiglia, i sistemi che queste relazioni costituiscono, gli influssi che le relazioni esercitano sull’individuo e, di conseguenza, quelle che l’individuo trasferisce nelle relazioni interpersonali. Infine, considera le relazioni tra il sistema famiglia e i sistemi con i quali  interagisce all’esterno.
A riguardo delle relazioni interne alla famiglia, un bambino durante la crescita sarà influenzato dai genitori che lo alleveranno, e attraverso loro, dalle generazioni che li avranno preceduti, per contro, la coppia genitoriale verrà mutata dalla nascita del bambino stesso.
Invece, per ciò che riguarda le relazioni esterne alla famiglia, occorre tener conto delle relazioni tra la famiglia e altri sistemi, quali: le famiglie di origine dei due coniugi, gli ambienti di lavoro, le reti amicali, ecc..
L'approccio si coniuga bene, primo, per ciò che concerne l'interazione padre- madre-figlio come sistema famiglia, poi altre indagini riguardanti  altri contesti si potranno svolgere  durante l'osservazione del CTU con l'audizione di nonni, zii, fratelli, che insieme al nucleo familiare vanno a chiarire meglio le informazioni per avere un chiaro ed esauriente quadro al fine di rispondere al quesito del Giudice.
Il CTU nell'accoglienza della famiglia, sempre tenendo conto dell'età del minore, mette a disposizione dei giochi utilizzando anche le osservazioni fatte in precedenza che gli hanno consentito di vedere quali sono le preferenze del bambino. Egli in questo modo cercherà di osservare come la famiglia si relaziona. Esso avviene tramite consegna alle parti che può essere aperta in una richiesta semplice come: "Desidererei che progettaste qualcosa insieme come genitori e figli, avete qui a disposizione alcuni giocattoli. Scegliete tra essi...bene adesso desidererei che giocaste insieme". Cit. Cigoli. A volte è necessario effettuare un'osservazione libera da consegne,laddove il bambino si oppone alle proposte del CTU. La traccia proposta negli allegati andrà quindi riadattata alla singola situazione. Il CTU dovrà tener conto dello stile dell'interazione, ad es. chi dirige cosa e con quali modalità (direttiva, passiva, assertiva, rispettosa della punteggiatura della sequenza degli eventi, aperta, chiusa, rigida, flessibile...); dell'espressione dell'affettività e delle emozioni sia qualitativi che quantitativi; della comunicazione non verbale delle singole parti e tra le parti, ad es. avvicinamento/allontanamento, contatto oculare, contatto corporeo, toni utilizzati, ecc..L'osservatore dovrà annotare se i membri si organizzano in un progetto comune, la modalità di partecipazione, centrale o periferica, l'entrata e l'uscita degli individui dall'attività. Dovrà riportare anche eventuali comportamenti particolari e/o ridondanti che emergono nel corso dell'interazione. È questa un'indagine di natura dinamica in cui l'esperto, dopo aver fotografato la situazione e riportato gli elementi emersi, procede ad un'interpretazione che deve rispondere a un modello di riferimento. Dunque, non dovrà essere una parcellizzazione del funzionamento della mente né assemblaggio di dati, ma un momento in cui l'osservazione delle dinamiche permette di qualificare le relazioni tra figli e genitori. Naturalmente il risultato dell'osservazione dovrà essere inserito in una visione articolata, che andrà ad integrare o ad interrogare tutti gli altri dati, frutto dei colloqui e dei risultati dei test. Nell'ambito dell'osservazione si possono proporre delle sedute di gioco.
Il kit giochi e attività sulle emozioni offre diverse possibilità come l'osservazione delle dinamiche relazionali, della competitività nonché ciò che le persone pensano, provano e fanno in alcune situazioni. Il gioco è costituito da un tabellone, simile al gioco dell'oca, dove i soggetti si spostano per raggiungere il traguardo e durante il percorso devono rispondere ad alcune domande per ottenere dei gettoni. Il soggetto deve dire cosa prova, pensa, farebbe, rispetto a delle situazioni specifiche presentate su carte colorate.
Il gioco triadico Losanna[66], è utile per osservare le capacità di rapporto dei genitori e le capacità di cooperazione. In una stanza è sistemato un tavolino, una piccola sedia, i giochi di costruzione Lego. La consegna prevede che il somministratore spieghi le regole del gioco: "useremo i Lego e l'obiettivo è quello che il bambino costruisca, con il vostro aiuto, una bella cosa insieme. All'inizio sarà aiutato da uno solo di voi e l'altro osserverà, dopo vi darete un'indicazione per cambiare il ruolo. In seguito vi darete un'altra indicazione e finirete il lavoro insieme. Alla fine vi darete un altro segno. Mamma e papà commenteranno insieme e parleranno tra loro mentre il bambino osserverà. Dunque il gioco è composto da 4 parti:

·         un genitore aiuta il bimbo e l'altro osserva;
·         i genitori si scambiano il ruolo;
·         entrambi i genitori aiutano il bimbo;
·         i genitori parleranno tra loro e il bimbo osserverà.

Serviranno circa 15/20 minuti e l'obiettivo generale è quello di aiutare vostro figlio a costruire una bella cosa".

5.2.3. L'indagine ambientale e l'audizione


Comprende la visita domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori. Essa consente di analizzare e valutare l'ambiente e gli stili di vita dei soggetti, come questi si muovono all'interno e ogni altro elemento utile per la comprensione delle dinamiche familiari. In particolare, osservare le stanze dei bambini e lo spazio fisico, consente di raccogliere diverse importanti informazioni, tra cui quelle concernenti lo spazio psicologico riservatogli. La conoscenza delle rispettive abitazioni degli ex partner consente di verificare come e in che misura queste rispondono ai bisogni del minore di là delle dimensioni della casa, che va inferito dall'osservazione e lo spazio pensato per il bambino, di cosa può disporre, quanta libertà di movimento. Anche l'ubicazione del quartiere è importante, soprattutto per rendersi conto delle strutture e dei servizi di cui il minore può usufruire. L'indagine ambientale consente altresì di entrare in contatto con altre figure che ruotano intorno al minore. In particolare laddove è necessario e possibile è utile conoscere le persone vicine al minore che possono fornire informazioni su di lui e la situazione (parenti, amici, vicini di casa, ecc.). Una visita alla scuola frequentata permette di raccogliere dati sul bambino in classe rispetto a dei comportamenti particolari o cambiamenti osservati nel tempo dagli insegnanti, nonché rendersi conto delle modalità dell'interazione del minore con adulti e compagni nonché ed eventuali disturbi (aggressività, ritiro, isolamento, disturbi dell'apprendimento, dell'attenzione, o altro).
Dal colloquio potranno emergere informazioni in relazione a eventuali cambiamenti del bambino dopo la separazione dei genitori e di conseguenza anche sulle modalità di reazione dinnanzi allo stress. Un altro canale di informazione nell'ambito dell'ascolto dei testimoni è quello di contattare persone che sono state presenti alle vicende che si sono succedute tra i coniugi e che li hanno portati alla separazione o al divorzio (amici, zii, nonni, suoceri, eventuali conviventi, ecc., che spesso possono essere stati attori o spettatori di liti tra le parti). Le testimonianze offerte da persone con cui la famiglia ha normalmente rapporti, sono tutte fonti che, insieme al colloquio, all'osservazione e ai test, forniscono un quadro esaustivo della situazione che si vuole esaminare. Anche il pediatra che segue il bambino o eventuali visite specialistiche possono essere fonte di utili informazioni. Tutto ciò va sempre fatto dopo attenta analisi e valutazione, nel rispetto di tutte le parti in causa e della privacy dei soggetti.

5.2.4. I Test


L'indagine psicodiagnostica sia dei genitori che dei figli, soprattutto se eseguita con strumenti standardizzati, consente di avvicinarsi il più possibile a quell'oggettività richiesta dal contesto giuridico forense. Infatti, la presenza del Giudice e di un contraddittorio rende necessaria la produzione di documenti che avvalorino quanto emerso durante le osservazioni ai colloqui. Il consulente si avvale dell'ausilio di persone esperte in psicodiagnostica per fare eseguire i test che andranno inseriti nel fascicolo delle operazioni peritali e nella relazione finale da consegnare in cancelleria. Esse, comunque danno una chiave di lettura approfondita insieme alle già citate operazioni peritali.

5.2.5. Il colloquio di restituzione


È il momento finale del processo in cui il professionista restituisce alla coppia ciò che ha messo in luce  durante le operazioni peritali. Il consulente dovrà essere in grado di rispondere a domande e richieste, da parte delle parti, non sempre distensive. È fondamentale che egli sappia mettere in luce le risorse di ciascuno, fornendo elementi sui quali questi potranno riflettere anche in una fase successiva.

5.3. Relazione Finale


Al termine di tutte le indagini peritali, il CTU redigerà un documento scritto(relazione finale). Il Magistrato potrà individuare in esso elementi e indicazioni utili per la sua decisione. Benché i contenuti della relazione possano avere un ruolo determinante sulle decisioni del Magistrato, è a quest'ultimo che spetta la decisione finale.
L'elaborato scritto[67] è il principale mezzo di comunicazione tra il consulente, il Giudice e le parti in causa. Esso è il documento finale che il CTU redige in carta legale (una marca da bollo del valore di 14,62 € ogni quattro fogli, e controfirmata su ogni pagina). La giurisprudenza prevalente afferma che tale relazione non è pubblica dunque oltre al Magistrato essa può essere consegnata esclusivamente alle parti, ai CCTTPP e agli avvocati.
Il CTU può trovarsi di fronte alle situazioni più complesse e difficili - anzi, ci si deve aspettare che il Magistrato lo nomini per portare chiarezza proprio in queste situazioni - in ogni caso comunque la sua relazione deve rispettare i requisiti della chiarezza e della sinteticità, così come deve fornire completezza di informazioni ed essere responsiva rispetto ai quesiti formulati dal Magistrato.  
In primo luogo la relazione deve essere redatta tenendo presente la sua committenza. Il Magistrato, per quanto ampia possa essere la sua preparazione in campo psicologico non è un esperto del settore e per tale motivo è bene che il perito, nell'esporre i risultati del suo lavoro, non usi un linguaggio eccessivamente tecnico; qualora debba far ricorso ad una terminologia o concetti particolarmente complessi sarà il caso che apporti le dovute chiarificazioni al fine di rendere ben comprensibile ciò che vuole dire. In altri termini la relazione dovrebbe essere il più possibile trasparente, senza cadere nella superficialità.         
In secondo luogo, il Magistrato formula un quesito specifico riferito ad una situazione particolare ed il perito ha l'obbligo di attenersi rigorosamente ai termini stabiliti per le sue competenze. Ciò anche nella relazione che dovrà essere sintetica e mirata al problema che si sta cercando di risolvere.          
In terzo luogo, la relazione, ancorché sintetica, non possa non contenere un'esposizione completa di tutte le operazioni che il perito ha compiuto per portare a termine la propria indagine.      
È necessario che il Magistrato sappia come e perché il CTU è arrivato a certe conclusioni. Dovranno essere perciò accuratamente indicati i procedimenti utilizzati nell'esame degli attori e dei minori, dei loro rapporti e dei loro ambienti di vita. Nel far questo il CTU specificherà ciò che ha potuto evidenziare con i colloqui e riporterà i risultati ottenuti con la somministrazione dei test, allegando i relativi protocolli. Molto importanti sono anche le informazioni ottenute con la visita effettuata al domicilio ove risiedono i bambini, nonché l'annotazione di eventuali testimonianze ottenute attraverso l'intervista con altri parenti dei minori e con vicini e conoscenti. 
In ultimo, la relazione deve rispondere con precisione al quesito formulato dal Magistrato (quest'ultimo generalmente chiede al CTU di indicare quale organizzazione di vita dei minori risulterebbe essere più idonea per la loro crescita ed educazione). A tal riguardo il CTU terminerà la relazione riportando le sue conclusioni circa la domiciliazione del minore, suggerirà inoltre il periodo di tempo che il bambino potrà trascorrere con entrambi i genitori econsiglierà le modalità di comportamento più idonee da parte dei genitori per migliorare l'educazione del minore, ben chiarendo il percorso che lo ha condotto a formulare i propri suggerimenti. 
Il Giudice una volta letta la relazione può dissentire dalle valutazioni del consulente tecnico, dandone idonea motivazione, pertanto il parere del CTU non è vincolante per il Giudice. Neppure l’eventuale accordo tra CTU e CTP è vincolante per il Magistrato.          
 
Qualora vi siano critiche precise e circostanziate da parte dei CTP al lavoro del CTU e tali che se accolte potrebbero modificare il convincimento del Giudice e dunque l'esito del processo, il Giudice è tenuto ad esaminare dette critiche e motivare l'eventuale loro rigetto.
Riassumendo i criteri della relazione finale sono:
·         chiarezza espositiva e forma linguistica semplice;
·         sinteticità e completezza;
·         attinente al quesito richiesto e rielaborazione.
Modello Tipo Elementi Essenziali Elaborato Finale
L’intestazione (Tribunale di ..... Giudice istruttore ........ nome del CTU.....) data di conferimento dell' incarico....  (indicazione della consulenza tecnica d’ufficio, nella causa tra il sig. ............. rappresentato e difeso da avv........... con consulente di parte ............... e il sig................... rappresentato e difeso da avv................. con consulente di parte.............). 

il quesito..........,eventuali autorizzazioni richieste e concesse...... il termine fissato per il deposito dell’elaborato scritto.............la data e il luogo d’inizio delle operazioni peritali........Lo svolgimento delle indagini (metodo seguito........ e
cronologia delle operazioni peritali colloqui/incontri di osservazione.............,
visite domiciliari................... etc...........;
eventuale approfondimento psicodiagnostico (fatti da altri specialisti) individuale e/o relazionale;

L’accertamento dei fatti anche tramite documentazione presente nel fascicolo di causa (sopralluoghi......, test......., esame di atti....... etc..). 
La valutazione tecnica.......... (è la fase in cui il consulente apporta al processo le proprie conoscenze tecniche e alla luce di queste fa una valutazione). 
Le conclusioni........... (contengono la risposta al quesito in modo chiaro, inequivoco, possibilmente su fatti accertati e non su semplici ipotesi). 
Schema 2


Struttura elaborato finale:

a)      parte introduttiva. Nella prima pagina (copertina) dovranno essere segnalati il Tribunale interessato e il Giudice incaricante, le parti in causa, i CCTTPP e il numero di procedimento. Le pagine vanno numerate. Il consulente, in prima pagina e nelle seguenti, anche con timbro e firma dovrà indicare i propri recapiti. A seguire vanno riferite le informazioni legate all'incarico, udienza e data, termine di deposito della relazione ed eventuale proroga resasi necessaria. Segue la formulazione del quesito. Inoltre bisogna inserire il programma peritale che oltre a includere il calendario delle operazioni effettuate (colloqui, test, osservazioni, indagini ambientali, audizione di testimoni, ecc.), segnali l'approccio teorico di riferimento e le tecniche utilizzate in modo da consentire una valutazione dell'interpretazione dei risultati. A seguire, lo studio degli atti di causa dove ricostruire, alla luce della documentazione presente nel fascicolo, lo scenario di riferimento. In particolare, la ricostruzione dello scenario di riferimento si rende necessario laddove le famiglie che arrivano alla consulenza, hanno alle spalle un percorso di valutazione e interventi da parte dei servizi, o altre consulenze e comunque cospicua documentazione, spesso confondente perché ripetuta.          Difficilmente il Giudice che incarica il consulente è lo stesso che ha seguito le vicende delle parti in causa nel tempo. In tal senso, è utile che il Giudice abbia a disposizione una sintesi in cui vengono elencati i passaggi che hanno fatto la storia di quella famiglia. È anche un passaggio necessario per il CTU studiare e riordinare la documentazione, al fine di ricostruire la storia giuridica e psicosociale, anche per meglio impostare il lavoro che seguirà.
b)      Corpo della relazione. Vengono riportati sinteticamente tutti i colloqui effettuati con le parti. Un paragrafo verrà dedicato ai risultati dell'osservazione e dell'indagine ambientale. Verranno allegati anche la sintesi dei risultati dei test di indagine psicodiagnostica oltre che i protocolli, i disegni e gli elaborati. Inoltre verrà dedicato un paragrafo agli eventi occorsi alla CTU e il colloquio finale di restituzione dove il consulente riferisce ai genitori i risultati della valutazione. In tale incontro si potranno registrare le reazioni delle parti ed evincere la loro eventuale disponibilità a modificare i comportamenti futuri, impegnandosi per il bene dei figli. Tale momento aiuterà a creare la premessa logica per le conclusioni.
c)      Conclusioni e risposta al quesito. Quest'ultima parte conterrà la sintesi di quanto emerso nel corso delle indagini, le valutazioni, le indicazioni e le proposte ritenute più idonee, riguardanti la collocazione dei figli e l'organizzazione familiare (visite e frequentazioni, indicazione sui ruoli, tempo libero, ecc.). La tendenza ideale mira ad una restituzione di responsabilità genitoriale in cui le parti iniziando dalla consulenza, imparano a comunicare con i loro figli, al fine di poter rispondere alle esigenze di questi. Laddove ciò non è possibile il consulente deve fornire indicazioni dettagliate anche in regime di visita e sulle frequentazioni. I suggerimenti possono riguardare anche eventuali percorsi psicologici di sostegno alla genitorialità, sostegno terapia ai minori, percorsi di mediazione familiare, o altri tipi di intervento. Il consulente, laddove lo ritenga necessario, può proporre il riesame della situazione, indicando i tempi più adatti ( di solito sei mesi o un anno).


 

 

 

 

 

 






 


Conclusioni


In questa tesi di Master è stata analizzata la figura del CTU nell'ambito dell'affidamento condiviso (L. n. 54/2006) valutando un sistema integrato, privilegiando la prospettiva sistemico-relazionale in ambito pedagogico. Tale prospettiva mi ha permesso di mettere in luce le problematiche che insorgono all'interno del sistema familiare nei momenti critici non prevedibili tra i quali una separazione con figli a carico. L'intero sistema subisce degli squilibri a livello spazio-temporale che al contempo crea momenti critici che scandiscono la vita della famiglia e costituiscono dei punti di svolta modificando la struttura stessa del nucleo familiare ad es. nel caso di affido condiviso in cui il figlio minore vive in due case diverse, due zone diverse, due famiglie diverse; inoltre, è possibile che uno dei genitori o entrambi convivano con altre persone e che le stesse abbiano altri figli. L'inserimento del bambino in questa famiglia deve avvenire nel minor tempo possibile e in un clima sereno e amichevole. Anche i genitori sociali devono espletare il loro compito in modo amichevole, ricordando che devono dare amore a questo bambino che, per quanto non sia figlio loro biologicamente, è figlio della compagna o compagno dei quali proclamano amore e convivono. Il CTU deve cercare di armonizzare la collocazione spazio-temporale del bambino stesso. Nell'affido condiviso, laddove è possibile, i genitori devono cercare di capire che "essere genitori è un impegno verso il bambino e non verso l'altro genitore" e che bisogna cercare di progettare insieme con maturità, serenità e spirito di collaborazione, le cure e gli aspetti culturali, sociali, scolastici ed economici pensando solo all' interesse del figlio minore e alle sue naturali inclinazioni. La valutazione dell'esperto (CTU) verte sull'idoneità genitoriale riguardante non solo la capacità di erogare cure materiali ed affettive, ma anche la capacità di ciascun genitore di anteporre ai propri bisogni quelli della prole. La capacità di cooperazione tra i due genitori, il rispetto reciproco, sono fattori protettivi per un figlio, mentre la presenza di comportamenti strumentali e atteggiamenti di squalifica impediscono la corretta gestione della co-genitorialità. In tal caso il consulente deve definire le condizioni di vita del minore e segnalare l'eventuale presenza di condotte genitoriali inadeguate. Inoltre deve esaminare il modo in cui i genitori comunicano o no tra loro, se esista o no la gestione congiunta della genitorialità, se sussistano condizioni di pregiudizio per il figlio o i figli e se i bisogni espressi dai due genitori e le conseguenti aspettative siano rispondenti all'interesse prioritario del figlio. L'ascolto del minore significa dare valore alla sua identità. Un figlio conteso, se coinvolto in maniera adeguata a prendere parte alle decisioni che lo riguardano, è anche in grado di adattarsi a nuove configurazioni familiari e ad una nuova consapevolezza dei suoi bisogni, dei suoi sentimenti e delle sue preferenze. Occorre definire i bisogni del figlio in rapporto a ciascun genitore e valutare la sua capacità di riconoscersi in quanto essere dotato di una precisa individualità. Il CTU deve favorire l'emersione di contenuti autentici, stabilire un contatto empatico, dialogico, e di individuare in che modo e misura siano presenti indicatori pedagogici riferibili a condizione di alienazione parentale e/o altre criticità. Nel caso invece il CTU, all'interno del programma peritale, valuti l'inidoneità di uno dei due genitori, quale disinteresse manifestato verso il minore o nessuna volontà di collaborazione con l'altro genitore nell'interesse del proprio figlio,consiglierà l'Affido Esclusivo ad uno solo dei genitori; inoltre al fine di preservare la trigenerazionalità andrà a valutare anche l'spetto affettivo che i nonni dedicano ai propri nipoti sempre per tutelare l'interesse del minore.
Ritengo che molto si debba ancora fare sul piano giuridico affinché vengano riconosciute e tutelate tutte le figure che oggi rientrano in questo delicatissimo tema. Ovviamente queste considerazioni non vogliono essere esaustive ma vogliono essere un punto di partenza per riflettere su come migliorare i nuovi sistemi familiari da un punto di vista psicologico, pedagogico, sociale e giuridico.











 

Ringraziamenti

Ringrazio il prof. Gianluca Bellisario,Presidente dell' ANIPED, per essere stato gentile e avermi dato preziosi suggerimenti  e consigli. Onorata di aver avuto un relatore così qualificato e di essere stata pertanto sua allieva.
Ringrazio tutto lo Staff del Master per essere stati cosi gentili e pazienti.
Ringrazio la mia famiglia per essere stata sempre al mio fianco.
Ringrazio i miei amici per la loro pazienza e soprattutto ringrazio la mia amica Stefania per avermi aiutata nella stesura della tesi.
Ringrazio alcuni amici avv. per avermi concesso di vederli all'opera, per i loro consigli giuridici e per la stesura del project work.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITOGRAFIA

§  www.altalex.com
§  www.cortecostituzionale.it
§  www. Costituzione.it
§  www.csm.it
§  www.dirittierisposte.it
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§  www.factalex.it
§  www.gazzettaufficiale.it >eli>2012/12/17
§  www.governo.it
§  www.ilportaledelctu.it
§  www.legalmenteinformati.it
§  www.magistraturaindipendente.it/lascolto-del-minore-nelle-controversie-civili-che-lo-riguardano-evoluzione-normativa-e-giu.htm
§  www.minori.it>convenzione-onu-1989
§  www.parlamento17.openpolis.it >emendamento
§  www.parlamento.it
§  www.senato.it
§  www.senato.it>istituzione>costituzione
§  www.simone.it>newdiz
§  www.unicef.it
§  www.vatican.va>archivio>document
§  www.vatican>archive>cic_index_it
§  www.it.m.wikipedia.org

 

ICONOGRAFIA

§  Figura 1, p. 54, cap.2, par. 2.4., Ordinanza.
§  Figura 2, p. 76, cap. 5, par. 5.1.1., Il Quesito.
§  Schema 1, p.62-63, cap. 3, par.3.2., Gradi di Parentela.
§  Schema 2, p.89, cap. 5, par. 5.3., Relazione Finale.






 

BIBLIOGRAFIA

 

§  P. Bertolini, Dizionario di Pedagogia e Scienze dell'Educazione, Zanichelli, Bo 2008, p.199.
§  G.L. Bellisario, E. Sidoti, Professione Pedagogista, Fondamenti Scientifici e Normativi, Piccin, Padova 2014.
§  M.C. Campagnoli, L'ascolto del minore, Giuffrè, 2013.
§  M. L. De Natale, Pedagogisti per la giustizia, Vita e pensiero, 2004.
§  C. De Angelis, Le buone prassi delle professioni pedagogiche, UNIPED, 2014.
§  A. Figone, La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale, G. Giappichelli,  2013.
§  E. Giannella, M. Palumbo, G. Vigliar, Mediazione familiare e affido condiviso. Come separarsi insieme, Sovera, Milano 2007,  p.63.
§  ID, Nuovo lessico familiare, Vita e pensiero, Milano 2002 , Pagina 16.
§  M. R. Mancinelli, Il colloquio in orientamento, Vita e Pensiero, Milano 2000.
§  M. Malagoli Togliatti, Affido congiunto e condivisione della genitorialità un contributo alla discussione in ambito psicogiuridico, Franco Angeli, Milano 2002, p. 36.
§  E. Molinari, A. Labella, Psicologia Clinica: dialoghi e confronti, Springer, 2007.
§  L. Paradiso, Fratelli in adozione e affidamento, Franco Angeli, 2016.
§  Rados, P. Giannini,  La consulenza tecnica nel processo civile, Giuffrè, 2013.
§  Scabini, E. Donati, 12 Studi interdisciplinari sulla famiglia. La famiglia in una società multietnica, vita e pensiero, Milano 1997,  P. 11.
§  Saraceno, M. Naldini,  Sociologia della famiglia,  il Mulino,  Bo, 2001,  p. 62-63.




[1]L'epistemologia genetica studia le origini della conoscenza, il suo realizzarsi e le tappe toccate per giungere da una organizzazione psicologica primitiva ad una evoluta. Essa spiega anche il processo tramite il quale un essere umano sviluppa le sue abilità cognitive nel corso della sua vita, a partire dalla nascita ed attraversando stadi sequenziali di sviluppo, con particolare attenzione ai primi anni dello sviluppo cognitivo. Piaget dimostrò innanzi tutto l'esistenza di una differenza qualitativa tra le modalità di pensiero del bambino e quelle dell'adulto; individuò poi delle differenze strutturali nel modo con il quale, nelle sue diverse età, l'individuo si accosta alla realtà esterna ed affronta i problemi di adattamento a tale realtà. Da tutto ciò Piaget definì la teoria dello strutturalismo costruttivistico come segue: le strutture non sono innate ma si costruiscono grazie all’attività del soggetto.

[2] www.senato.it
[3] www.altalex.com
[4] www.gazzettaufficiale.it >eli>2012/12/17
[5] Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
[6] www.parlamento17.openpolis.it >emendamento
[7]In campo penale, giudica coloro che hanno commesso reati prima di compiere la maggiore età.
D.P.R. 22 Settembre 1988 n. 448  D.Lgs. 28 Luglio 1989 n. 272.  Nell'ambito penale vi sono diverse composizioni per le decisioni assunte. Il solo Magistrato togato per le convalide degli arresti, un collegio con un togato e due onorari per l'udienza preliminare ed un collegio di 4 Giudici per il dibattimento penale.
In sintesi:
  • GIP: il Giudice per le indagini preliminari è un Giudice "togato"  che decide monocraticamente. E' competente per tutti i procedimenti pervenuti dal Pubblico Ministero con richieste interlocutorie e definitorie (per convalidare l’arresto, il fermo e l’accompagnamento a seguito di flagranza, ovvero per disporre l’applicazione di una misura cautelare). E’ inoltre competente a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione e sulla richiesta di proroga delle indagini preliminari.
  • GUP: il Giudice per l'udienza preliminare è composto da un Giudice  togato e da due Giudici onorari. E' competente per tutti i procedimenti pervenuti dal  GIP/Pubblico Ministero con richiesta di rinvio a giudizio/giudizio abbreviato da immediato. L’udienza preliminare è la sede privilegiata per la definizione del procedimento. A differenza del processo penale Ordinario a carico di imputati maggiorenni non è prevista la costituzione di parte civile e non si applica il rito alternativo del patteggiamento. ll processo è definito nella fase dell’udienza preliminare anche quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato ovvero quando è disposta la sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato. In tali casi il processo è sospeso e l’imputato sottoposto ad un percorso rieducativo. All’esito del periodo indicato se la prova ha dato esito positivo il Giudice dichiara estinto il reato.
  • DIBATTIMENTO: Il dibattimento si svolge dinanzi ad un collegio composto da due Magistrati togati e due Giudici onorari con competenza per tutti i procedimenti trasmessi dal GUP a seguito di decreto di rinvio a giudizio o  dal GIP con richiesta di giudizio immediato.
  • TRIBUNALE  e MAGISTRATO di SORVEGLIANZA:  competenza per tutti i procedimenti nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età.
  • TRIBUNALE del RIESAME : Il Tribunale del riesame e dell’appello cautelare è un organo collegiale composto da due Magistrati togati e due onorari ed esercita le attribuzioni di cui agli articoli 309 e 310 c.p.p..
·            GIUDICE dell'ESECUZIONE: tutti gli adempimenti relativi alle procedure  di competenza del GIP, del GUP e del Tribunale in funzione di Giudice dell'Esecuzione.
[8]Il T.M. in campo amministrativo ha potere di adottare misure a carattere rieducativo nei confronti di minori che manifestano irregolarità di condotta, cioè che assumono comportamenti non accettati dal contesto familiare e sociale di appartenenza.        
Dispone inoltre provvedimenti di tutela a favore dei minori che esercitano la prostituzione o che risultano vittime di reati a carattere sessuale. Tali interventi possono prolungarsi fino ai 21 anni (art. 29). Superati i 18 anni tale inserimento però deve essere accettato dal ex minore, libero di interrompere quindi la sua permanenza in qualsiasi momento, essendo già maggiorenne. La richiesta avviene ad opera dei Servizi Sociali, P.M. o genitori. L’età minima non è prevista, quindi si applica anche agli infraquattordicenni, nella pratica però viene ormai utilizzato per estendere l’inserimento in Comunità oltre il 18esimo e fino al 21esimo anno di età del soggetto.
[9]Il T.M. nelle cause di adozione il Giudice si occupa di 1. adozioni nazionali ed internazionali ed adozioni in casi particolari ovvero intrafamiliari disciplinata dall'art. 44 della legge n. 184/83 così come sostituito dalla legge n. 149/2001, persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre; 2. il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; 3. i minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3 della legge n. 104/92 e siano orfani di entrambe i genitori; 4. constatata impossibilità di affidamento preadottivo. Nei casi di cui ai numeri 1, 3 e 4 l'adozione è consentita oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato (anche single).
[10]La Procura della Repubblica è l'ufficio che tutela gli interessi dello Stato, dei singoli cittadini e delle persone incapaci di provvedere a sé, sia nelle cause penali che nelle cause civili (non nei giudizi amministrativi). Si parla anche di Pubblico Ministero (abbreviato PM), nome che sta appunto a significare la funzione che viene svolta nell'interesse pubblico (ministero pubblico).Un ufficio di Procura è costituito presso ciascun Tribunale, presso ciascuna Corte di Appello e presso la Corte di Cassazione. In questi ultimi due casi l'ufficio è denominato "Procura Generale". La Procura presso il Tribunale svolge le funzioni di pubblico ministero anche presso il Giudice di pace. Il P.M. è il Pubblico Ministero egli non è un Giudice ma è un Magistrato ed interviene sia nel civile si amministrativo (minorile) che nel penale. La sua posizione è quella di parte, sia pure pubblica e qualificata. Nei procedimenti civili richiede al Tribunale i provvedimenti civili a protezione dei minori. Spesso tali richieste derivano da segnalazioni dei Servizi Sociali. La Procura Ordinaria si occupa invece di reati commessi da maggiorenni e di procedimenti civili di interesse collettivo (es. adozioni).Il P.M. è il Pubblico Ministero egli non è un Giudice ma è un Magistrato ed interviene sia nel civile si amministrativo che nel penale. La sua posizione è quella di parte, sia pure pubblica e qualificata. Nei procedimenti civili richiede al Tribunale i provvedimenti civili a protezione dei minori. Spesso tali richieste derivano da segnalazioni dei Servizi Sociali. La Procura Ordinaria si occupa invece di reati commessi da maggiorenni e di procedimenti civili di interesse collettivo (es. adozioni).
[11] www.senato.it>istituzione>costituzione
[12] Il filosofo francese nel suo libro del 1748 lo Spirito delle Leggi composto di 2 volumi di 32 libri. Nell' XI libro traccia la teoria della separazione dei poteri dello Stato.
[13] www.parlamento.it
[14] www.governo.it
[15] Centro della politica giudiziaria del governo, il ministero si occupa dell'organizzazione giudiziaria e svolge funzioni amministrative relative alla giurisdizione civile e penale quali: la gestione degli archivi notarili, la vigilanza sugli ordini e collegi professionali, l'amministrazione del casellario, la cooperazione internazionale e l'istruttoria delle domande di grazia da proporre al Presidente della Repubblica.         
L'Ufficio legislativo, alle dirette dipendenze del Ministro, cura lo studio e la proposta di interventi normativi. Presso l'ufficio sono istituite Commissioni di studio con compito di analisi in materie che potranno essere oggetto di riforma normativa.            
Nel settore penitenziario, il Ministero attua le politiche dell'ordine e della sicurezza negli istituti e servizi penitenziari, del trattamento dei detenuti, di amministrazione del personale penitenziario. Infine, il Ministero si occupa dei minori e dei giovani-adulti sottoposti a misure penali. È in vigore dal 14 luglio 2015 il "Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche (pubblicato in G.U. n. 148 del 29 giugno 2015). Il
D.M. 17 novembre 2015 - Concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia Minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, definisce i relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’art. 16 c1 e c2 del d.p.c.m. 84/2015.
Il decreto individua gli uffici di livello dirigenziale non generale afferenti alle Direzioni generali e all'Ufficio del Capo del Dipartimento del nuovo Dipartimento per la giustizia Minorile e di comunità e ne definisce i relativi compiti. Individua, inoltre, le articolazioni dirigenziali territoriali del Dipartimento, suddivise in Uffici distrettuali e Uffici interdistrettuali, per i compiti di esecuzione penale esterna, e Centri per la giustizia Minorile. https://www.giustizia.it/giustizia/.
[16] www.cortecostituzionale.it
[17] www.csm.it
[18] https://it.m.wikipedia.org
[20] Eur-lex.europa.eu
[21] Essa si compone di diritto primario , diritto secondario o derivato e diritto complementare.
[22] Esistono tre tipi di consiglio da non confondere : 1. Il Consiglio dell' Unione Europea; 2. Il Consiglio Europeo;    3. Il Consiglio d' Europa.
[23] il trattato internazionale, firmato il 13 dicembre 2007, che ha apportato ampie modifiche al Trattato sull'Unione Europea e al Trattato che istituisce la Comunità Europea
[24] www.echr.coe.int>convention_ita
[25] www.unicef.it
[26] www.minori.it>convenzione-onu-1989
[27] www.vatican.va>archivio>documents
[28] www.vatican>archive>cic_index_it
[29] www.simone.it>newdiz
[30] P. Scabini,E. Donati, 12 studi interdisciplinari sulla famiglia. La famiglia in una società multietnica, vita e pensiero, Milano 1997, P. 11.
[31]ID, Nuovo lessico familiare, Vita e pensiero, Milano 2002 - Pagina 16
[32] Il termine gender si riferisce all’identità socioculturale del sesso maschile o femminile
[33] P. Bertolini, Dizionario di Pedagogia e Scienze dell' Educazione, Zanichelli, Bo 2008, p.199
[34] www.Costituzione.it
[35] www.dirittierisposte.it
[36] www.dirittierisposte.it
[37] M. L. De Natale, Pedagogisti per la giustizia, Vita e pensiero, 2004
[38] C. De Angelis, le buone prassi delle professioni pedagogiche, UNIPED, 2014
[39]Tale approccio nasce intorno agli anni 60 grazie alla teoria della I e II cibernetica: la 1^ cibernetica basata sull’assunto che sia possibile separare il sistema osservato dal sistema osservante. Essa era basata sui meccanismi di controllo (Wiener, 1948) ed era centrata sul concetto di retroazione negativa e sui processi di riduzione della deviazione, perché i sistemi mantengono la propria stabilità compensando con meccanismi retroattivi le deviazioni (omeostasi o morfostasi).
La II^ cibernetica fu introdotta in un secondo tempo, era più adatta ad essere applicata ai sistemi viventi (Maruyama, 1963) e centrata sul modo in cui i sistemi modificavano la propria organizzazione, attraverso processi di amplificazione della deviazione e quindi di retroazione positiva (morfogenesi). 
[40]La Scuola di Palo Alto è una scuola di psicoterapia statunitense, situata nell'angolo nord-occidentale della  Contea di Santa Clara praticamente nel versante settentrionale della Silicon Valley, nella San Francisco Bay Area, in California dove sorge il Mental Research Institute, centro di ricerca e terapia psicologica fondato da Donald deAvila Jackson nel 1959, a sua volta largamente ispirata dalla Terapia della Gestalt di Fritz Perls. A Palo Alto si trova anche la Stanford University.

[41] Per SISTEMA si intende una unità intera e unica che consiste di parti in relazione tra loro, tale che l’intero risulti diverso dalla semplice somma delle parti e qualsiasi cambiamento in una di queste influenzi la globalità del sistema. 
La teoria generale dei sistemi, fondata nei primi anni 40/50, si occupa di studiare e comprendere le regole strutturali e funzionali che possono essere considerate valide per la descrizione di ogni sistema, indipendentemente dalla sua composizione. Quattro sono gli attributi fondamentali:    
1) elaborazione dell’informazione. L’informazione riguardante i risultati delle attività passate è riportata nel sistema, andando così ad influenzare il futuro. Questo processo si chiama di retroazione autocorrettiva (self corrective feedback) Norbert Wiener,  
2) adattamento al cambiamento delle circostanze,  
3) auto organizzazione,    
4) automantenimento. 
[42]Il pensiero costruttivista di Maturana eVarela ebbe una notevole importanza nella cibernetica di secondo ordine e poneva l’accento sull’osservatore e sui suoi costrutti mentali (emozioni, sentimenti, etc.) e si lavorava su entrambi osservatore/osservato. La conoscenza non era più oggettiva, ma diveniva una conoscenza costruita attraverso l’autoriflessività e i sistemi viventi assumevano le caratteristiche di sistemi autonomi e autorganizzantesi. L’uomo era considerato un sistema autonomo, ovvero autopoietico o autogenerantesi (Maturana e Varela, 1980).
[43]In materia penale il T.M. ha competenza esclusiva: giudica, infatti, di tutti i reati commessi da un soggetto durante la minore età, anche se commessi in concorso con persone adulte. Non è raro che il giudizio avvenga dopo parecchio tempo e che quindi si celebri nei confronti di chi è ormai maggiorenne. Ciò nonostante, si applicano sempre le regole dei processo penale minorile contenute nel Codice di Procedura Penale Minorile ( C.P.P.M. - D.P.R. n. 448/1988 e D.L.vo n.272/89).L’attività penale viene svolta dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.),  giudice "togato"  che decide monocraticamente , dal Giudice dell'Udienza Preliminare (G.U.P.), composto da un  togato e da due onorari e dal Tribunale in sede dibattimentale ( 2 togati 2 onorari). Il T.M. esercita anche le funzioni di tribunale di sorveglianza.
[44]Il T.M. ha anche una competenza  amministrativa che riguarda interventi educativi a favore di adolescenti in difficoltà  (artt. 25 e 25 bis del R.D. 1404/34).

[45] www.ilportaledelctu.it
[46] www.ilportaledelctu.it
[47] www.factalex.it
[48]M. MALAGOLI TOGLIATTI, Affido congiunto e condivisione della genitorialità un contributo alla discussione in ambito psicogiuridico, Franco Angeli, Milano 2002, p. 36.
[50]1. MOI rappresentazionale di sé in relazione: l’idea che ognuno ha di sé stesso all’interno delle relazioni da adulto, di quanto sia degno e meritevole di cure amore e protezione;
       2. MOI l’idea dell’altro all’interno della relazione con se stessi: di quanto sia possibile aspettarsi e ottenere amore cura e protezione;
       3. MOI delle relazioni interpersonali: l’idea generale di quanto sia possibile aspettarsi e ottenere amore, cura e protezione all’interno delle relazioni con le altre persone.

[51]P. Bertolini, Dizionario di Pedagogia e Scienze dell'Educazione, Zanichelli, Bo, 2008
[52] C. Saraceno, M. Naldini, Sociologia della famiglia, il Mulino, Bo, 2001, p.62-63
[53] Ivi, p.67
[54] Ivi, p.64
[55]E. GIANNELLA, M. PALUMBO, G. VIGLIAR, Mediazione familiare e affido condiviso. Come separarsi insieme, Sovera, Milano 2007, p.63.
[56]G. Cassano, op cit., p. 555.
[57]L. 8 febbraio 2006 n. 54 recante "disposizione in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.

[58] www.legalmenteinformati.it
[59] L'ascolto del minore è previsto per  bambini di età superiore ai 12 anni, anche di età inferiore, se capace di sufficiente discernimento, egli deve essere ascoltato per fargli esprimere il proprio orientamento in relazione alle decisioni che riguardano il suo affidamento ed il suo futuro.   MAGISTRATURAINDIPENDENTE.IT: http://www.magistraturaindipendente.it/lascolto-del-minore-nelle-controversie-civili-che-lo-riguardano-evoluzione-normativa-e-giu.htm 
[60] A. Figone, la riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale, G. Giappichelli, 2013
[61] A. Figone, la riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale, G. Giappichelli, 2013

[62] L. Paradiso, Fratelli in adozione e affidamento, Franco Angeli, 2016
[63] M. R. Mancinelli, Il colloquio in orientamento, Vita e Pensiero, Milano 2000
[64] M.C. Campagnoli L'ascolto del minore, Giuffrè, 2013
[65]I miti sono un’insieme di credenze condivise da tutti i membri della famiglia, in parte reali, in parte frutto della fantasia, che concernono i reciproci ruoli familiari e la natura delle relazioni tra i membri, favorendone l’identità e la coesione. I miti si costruiscono e si modificano nel tempo e cambiano cosi come evolvono le relazioni.
[66] E. Molinari, A. Labella, Psicologia Clinica: dialoghi e confronti, Springer, 2007
[67]B.Rados, P. Giannini, La consulenza tecnica nel processo civile, Giuffrè, 2013

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