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Pedagogista e Pedagogista Giuridico ( CTU e CTP)

venerdì 30 settembre 2016

Matrimoni e divorzi

Convivenza e unioni civili matrimonio civile e concordatario, separazione personale e giudiziale divorzio breve, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento e nullità famiglie ricostituite e ricomposte semplici e complesse

L'unione civile[1] non è un matrimonio ma una «specifica formazione sociale» per le coppie dello stesso sesso (omosessuali) uniti da un contratto. Ai fini dello scioglimento di quest'ultimo occorrono 3 mesi. L'unione Civile è regolata dagli artt. 2 e 3 della Cost. e dalla L. 20 maggio 2016,  n. 76 commi 1-35, (cosiddetta legge Cirinnà),  Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Dall' adozione in casi speciali della legge 184/83 art. n.44 la stepchild adoption, ha trovato il suo spazio, anche, per le unioni civili, difatti, la Corte di Cassazione Civile, sez. I, sentenza del 22/06/2016 n° 12962, si è pronunciata positivamente accogliendo la domanda di adozione di una minore di 6 anni, proposta dalla partner della madre. Le due donne convivono in modo stabile. 

La convivenza di fatto[2] viene posta in essere da una coppia formata da “due persone maggiorenni etero o omosessuali unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Uniti da un contratto per lo scioglimento del quale occorre solo la richiesta. La Legge sulla convivenza ha sostituito con molti più diritti la convivenza more uxorio. Essa è regolata dagli art. 2 e 3 della Costit. e dalla L. 20 maggio 2016, n. 76 commi (commi 36-65), cosiddetta legge Cirinnà,  Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.  In essa trova spazio la stepchild adoption dove il partner può adottare come genitore sociale il figlio/a dell' altro partner genitore biologico. 

codice civile libro primo delle persone e della famiglia è composto di 455 art  Suddivisi in titoli capi e sezioni: il titolo VI parla del matrimonio- precisamente dall' art 79 all' art.158.
Capo I della promessa: 79-81. Capo II matrimonio cattolico o altri culti artt. 82-83; capo III matrimonio civile diviso in: sez. I della condizioni necessarie per contrarre matrimonio art. 84-92; sez. II delle formalità del matrimonio arte.  93-10; sez.III delle opposizioni al matrimonio arte. 102-105; sez. IV della celebrazione del matrimonio artt. 102-105; sez. V della celebrazione del matrimoni stranieri art. 115-116; della nullita' di matrimonio art. 117-129 bis; della prova della celebrazione del matrimonio art. 130-133; sez  VIII disposizioni penali in matrimonio art. 134- 142. Capo IV del diritto e doveri del matrmonio art. 143-148; capo V dallo scioglimento del matrimonio alle separazione del coniugi artt. 149-158.
Il Matrimonio può essere:
civile Il matrimonio è un atto giuridico non negoziale regolato nel Codice Civile dagli articoli 79-230, costituenti il Titolo VI del Libro I ("Delle persone e della famiglia"). L’ufficiale di stato civile celebrante, alla presenza di due testimoni (uno per parte), dà lettura degli articoli 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi), 144 (Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia) e 147 (Doveri verso i figli) del Codice Civile, riceve le affermazioni degli sposi di volersi prendere in marito e moglie, li dichiara uniti in matrimonio e accoglie, eventualmente, le ulteriori dichiarazioni riguardanti la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali, nonché il riconoscimento di figli naturali (ora figli nati fuori dal matrimonio). 

concordatario Nel diritto civile italiano, il matrimonio concordatario è il matrimonio canonico trascritto al quale lo Stato riconosce, a certe condizioni, effetti civili. Attualmente è regolato dall'art. 8 della legge 25 marzo 1985, n. 121[1] e dall'art. 4 del Protocollo addizionale che costituisce parte integrante dell'accordo. La celebrazione è regolata quasi esclusivamente dalle norme del diritto canonico. La legge civile prevede niente adempimenti per il prodursi degli effetti civili, ma essi vengono compiuti soltanto dopo la celebrazione. Questi adempimenti consistono nella lettura agli sposi, da parte del ministro del culto, degli artt. 143, 144 e 147 (riguardanti i diritti e doveri dei coniugi) e nella redazione da parte del parroco dell'atto di matrimonio in duplice originale, il secondo dei quali destinato ad essere trasmesso all'ufficiale di stato civile.
L. 55/15 separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili,
sia in matrimoni civili che concordatari possiamo ottenere il divorzio con la separazione personale art. 150  (consensuale art 151)entro  6 mesi, e con la separazione giudiziale art 158 entro 1 anno trascorso questo tempo si ottiene automaticamente il divorzio breve. Nel divorzio breve sono previsti : lo  Scioglimento del Matrimonio art 149 dove il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, esso scatta in sede di udienza di comparizione davanti al presidente del tribunale oppure al sindaco.  Nel matrimonio civile con l' art 149 avremo solo lo scioglimento del matrimonio, mentre nel matrimonio concordatario con l'  Art 149 avremo lo Scioglimento del matrimonio e con l' art 157 la cessazione degli effetti civili. La nullità del matrimoni c.d. annullamento libro I delle persone e della famiglia  titolo VI del matrimonio capo III del matrimonio celebrato davanti all' ufficiale di Stato civile sezione VI della nullita' del matrimonio artt. 117- 129 bis viene dichiarato quando il matrimonio sia civile che concordatario non è mai stato valido dalla sua origine. L'annullamento può essere dichiarato sia nel matrimonio civile con un unica sentenza al Tribunale Ordinario che nel matrimonio concordatario con doppia sentenza tra  Il Tribunale Ecclesiastico, dove viene chiamato nullità; è bene precisare che per la dottrina cattolica il matrimonio è uno ed indissolubile e, pertanto, il diritto canonico non ammette che possano sussistere cause, a questo riguardo, di annullamento o risoluzione. Se, invece, viene provata, ex post, la sussistenza di una causa di nullità, tale da viziare la validità del matrimonio contratto, il vescovo che rappresenta il Tribunale Ecclesiastico puo' entro 45 giorni dare agli attori la nullità del matrimonio", cosi scritto nelle due Lettere "Motu Proprio"del 15 agosto 2015 art. 5 can. 1683-1687 avente valore legale, trascritto nel Codice di Diritto Canonico[3]. E in seconda istanza alla corte d' Appello dove viene chiamato annullamento. Tutto ciò dichiara lo scioglimento del rapporto dei coniugi e dai diritti e dagli obblighi di coniugio. La nullità può essere richiesta entro un anno dalla celebrazione del matrimonio
anche in presenza di figli e dopo i dovuti accertamenticon la sentenza il matrimonio è  annullato.

Tipologie di famiglie

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Famiglie ricomposte dove il tratto saliente è fondato dalla condivisone delle responsabilità del genitore biologico e sociale
 ricomposte semplici, sono quelle in cui un partner che forma il nuovo nucleo familiare porta con sé i figli nati da unioni precedenti e condivide con la nuova partner funzioni e responsabilità;
-      ricomposte complesse, ove entrambi i partner formano i nuovi nuclei familiari portando con loro i figli nati da unioni precedenti e condividendo con i nuovi partner funzioni e responsabilità.
Con il termine ricostituita, invece, intendiamo riferirci a quella famiglia che viene a comporsi dopo la separazione e il divorzio, quando due nuclei familiari vengono costituiti dai genitori separati. A differenza delle famiglie ricomposte, in queste ultime, i genitori biologici non condividono con i genitori sociali le responsabilità verso i figli di precedenti unioni, bensì, solo relazioni amichevoli.
Le famiglie ricostituite possono essere di due tipi:
-      famiglie ricostituite semplici, quelle in cui un  partner che forma il nuovo nucleo familiare porta con sé i figli nati da un unione precedente;
-      Famiglie ricostituite complesse, ove entrambi i partner formano i nuovi nuclei familiari portando con loro i figli nati da un’unione precedente.




[1] www.dirittierisposte.it
[2] www.dirittierisposte.it
[3] www.vatican>archive>cic_index_it

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