3.4.4. Dall’affido congiunto
all’affido condiviso
Poniamoci la domanda: Perché
inseriamo in questo paragrafo l’affidamento? Per capire, dopo la separazione o
il divorzio, con chi vivono i figli. La Legge 74/87 parla di affidamento
congiunto o alternato[1].
Tale affidamento, mentre, funziona in alcuni paesi dell’Unione Europea, più
sviluppati dell’Italia, nel nostro paese non ha funzionato. L'affido congiunto si verifica quando il
figlio, in caso di separazione o divorzio
dei coniugi, vive nella casa coniugale, di solito con la madre, se non per
gravi problemi, ma viene affidato ad entrambi i genitori ai quali è
richiesto di cooperare nella gestione dei minori ed è strutturato in modo da
condividere sia le responsabilità specifiche che la genitorialità, con questo
termine intendiamo la cura e protezione della prole. L’affidamento
alternato, anche in questo caso il bambino vive in casa con la madre, nel
caso in cui i genitori, con eguale potestà, alternativamente ovvero in tempi e
luoghi diversi curano e gestiscono in modo indipendente tra di loro i rapporti
con i figli.
Queste due modalità causano
diversi problemi.
Nell’affido congiunto il “mobbing
genitoriale”, secondo Gaetano Giordano (2004)[2],
“consta dell’adozione da parte di un genitore, separato o in via di separazione
dall’altro genitore, di comportamenti aggressivi preordinati e/o comunque
finalizzati ad impedire all’altro genitore, attraverso il terrore psicologico, l’umiliazione
e il discredito familiare, sociale, legale, l’esercizio della propria
genitorialità, svilendo e/o distruggendo la sua relazione con i figli,
impedendogli di esprimerla socialmente e legalmente, intromettendosi nella sua
vita privata”. Ciò crea problemi al bambino a livello scolastico, familiare e
sensi di colpa, andando contro la Convenzione Europea sui Diritti del Fanciullo
di cui l’Italia ha aderito dal 1996 che riconosce il bambino come soggetto di
diritto in quanto persona e di essere curato, amato e rispettato. Nell’affidamento alternato il genitore
affidatario impedisce al genitore non affidatario di vedere il figlio, questo
comportamento crea sofferenza al bambino che mette in atto strategie per non
far soffrire i genitori e per riuscire a vederli entrambi. Bowlby parla in questo caso di Modelli
Operativi Interni (MOI)[3],
essi formano nel bambino schemi di eventi (copioni script) che si organizzano
in tracce di memoria e che permetteranno al bambino, in futuro, di mettere in
atto strategie per ottenere cura e protezione in caso di bisogno. i MOI sono
operativi per tutta la vita, ciò vuol dire che anche da adulto, quando
diventerà genitore, egli a sua volta sarà un mobber. Alcuni
movimenti di protesta promossi dalle organizzazioni a tutela dei diritti dei
padri separati, hanno ragionato sulla precedente normativa che portava in via quasi esclusiva all'affidamento
della prole alla madre (circa 90% dei casi, contro il 10% tra affidi condivisi
ed esclusivi ai padri). Questa condizione era operata perché si riteneva che i
padri non fossero in grado di prendersi cura dei figli. M. Ravenna, invece,
sostiene che “i padri sono perfetti sostituti delle madri”. L’affidamento giuridico
solo alla madre dei figli ha portato alle situazioni di madri che abusavano
della loro posizione privilegiata nei confronti dei figli ed arrivavano
letteralmente a ricattare i mariti separati chiedendo aumenti nel mantenimento
dietro minaccia di negare le visite ai figli. Un altro caso gravissimo
registrato è quello di madri separate che usavano il proprio ascendente sui
figli per metterli contro il padre e le sue eventuali nuove compagne. Con
l'andare del tempo il numero di questi casi è aumentato a dismisura
raggiungendo vette altissime, e questo ha portato i legislatori a meditare
sulla possibilità di cambiare la legge vigente per garantire i diritti dei
padri, consentendo loro una maggiore presenza nella vita dei figli. Con
l'entrata in vigore della nuova Legge n.
54/’06, (cd. legge sull'"affido
condiviso") si è operata una rivoluzione copernicana
sancendo il principio di bigenitorialità[4],
esso è il principio ideologico in base al quale un bambino
ha una legittima aspirazione, ovvero una sorta di diritto
naturale a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori,
anche nel caso questi siano separati, divorziati,
o conviventi, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino
l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio. Tale diritto si baserebbe,
in questa impostazione, sul fatto che essere genitori è un impegno che si
prende nei confronti dei figli e non dell'altro genitore, per cui esso non può
e non deve essere influenzato da un'eventuale separazione. Questo principio promuove dunque la pratica
dell'affido condiviso come tutela del benessere dei
minori a continuare a ricevere cure, educazione ed affetto da entrambi i
genitori. Le novità più importanti sono rappresentate dal riconoscimento di
pari diritti e doveri a entrambi i genitori nei confronti dei figli (siano essi
naturali o legittimi). Si parla in proposito di "parigenitorialità".
Vengono riconosciuti anche diritti, di contatto continuativo con i nipoti, ai
nonni e ai parenti più stretti (art. 155).
Si è così compiuto un passo fondamentale per un cambiamento del Diritto di
Famiglia, alla luce del mutare della mentalità e della società. L'affido
condiviso è dunque oggi la forma di affidamento dei figli. Non viene esclusa,
tuttavia, l'eccezione dell'affido a un solo genitore quando il comportamento
dell'altro genitore nei confronti del figlio sia contrario all'interesse del
minore stesso. L'affido condiviso
consente l'esercizio della potestà anche in modo disgiunto[5],
cosicché ciascun genitore è responsabile in toto quando i figli sono con lui/lei.
Contrariamente all’affido congiunto, che richiede sempre la completa
cooperazione fra i genitori, l'affido condiviso disgiunto è applicabile e utile
soprattutto in caso di conflitto (di solito col divorzio giudiziale), poiché
suddivide in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza
presso ciascun genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi, ma
disaccoppiandoli nel tempo e nello spazio. ciascun
genitore è tenuto a provvedere autonomamente e direttamente al loro
mantenimento (Cass. 18/87/2006). Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il
riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di
responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta
all'Aja il 19 ottobre 1996"
la nuova legge 154/13 istituisce
anche la tutela del minore che sia
figlio naturale o legittimo Per
prevenire eventuali problemi di educazione contraddittoria sono consigliate
consulenze pedagogiche di impostazione e monitoraggio periodico. Il progetto educativo individualizzato (PEI)
prevede il calendario genitoriale, di come viene ripartito il periodo di
permanenza del figlio da ciascun genitore: a giorni alterni, un w.e. da uno e
uno dall’altro, una settimana ciascuno, un mese ciascuno; un proposta, che non
è stata attuata, era, per non far cambiare casa al figlio, di conservare la
casa coniugale e per sei mesi a turno il padre e la madre si alternavano ma ciò
comportava avere tre case e risultava essere molto oneroso per la coppia
separata. Non è semplice passare dalla coppia all’essere genitore single. Per
gestire bene il conflitto di coppia e la triangolazione genitoriale sarebbe utile
come complemento la terapia di coppia e individuale, unita alla consulenza
pedagogica, che possono mettere i genitori in condizione di affrontare il
problema genitoriale in modo più efficace, per riportarli a svolgere con
profitto e con soddisfazione personale la loro funzione di genitori.
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