Associazione
Nazionale Legalmente Costituita Atto Not. N.6.279 Rep., N.4.470 Racc., Regist.
a Lanciano il 7/10/2014 al n. 2488, Serie 1T – Iscritta al COLAP -
Coordinamento Libere Associazioni Professionali Sede Legale Nazionale: Via
Martiri VI Ottobre, 22/B – 66034 – Lanciano (CH) Cf. 90034180696 – N. Verde
Nazionale 800.59.80.35 – www.aniped.it
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvittoriasalice%2Fposts%2F10211308857027915&width=500" width="500" height="218" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>
MASTER di I° LIVELLO
IN PEDAGOGIA E PSICOLOGIA GIURIDICA E GIUDICE
ONORARIO
TESI DI MASTER IN PEDAGOGIA GIURIDICA
L'AFFIDAMENTO CONDIVISO TRA VECCHI E NUOVI CONTESTI FAMILIARI
Relatore Chiar.mo Prof. Gianluca BELLISARIO Masterizzanda:
Dr.sa M.le
Pedagogista
Vittoria
Salice
Socia- Ordinaria A.N.I.PED n. 0R-042
019-PQ, 002-PG
Sessione
Straordinaria
ANNO
ACCADEMICO 2015/2016
Lanciano
li, sabato 01/10/2016
Indice
Nel
panorama della giustizia si inserisce bene la figura del pedagogista giuridico, ad egli è richiesto di dare risposte
efficaci mediante interventi capaci di decifrare i vissuti di disagio
esistenziale di adulti e minori coinvolti, a vari livelli, nel e dal contesto
giudiziario. Il suo ruolo lo espleta in collaborazione con gli altri
professionisti che orbitano nel mondo giudiziario e sociale per mettere a loro
disposizione le proprie competenze,
nell'interesse specifico sia dei singoli che del più generale interesse
sociale. La pedagogia giuridica è una
branca specialistica della pedagogia sociale e della pedagogia della famiglia
che, in conformità a postulati scientifici ed epistemologici, studia il rapporto tra individuo, famiglia e diritto e
le implicazioni operative della competenza pedagogica negli interventi
giurisdizionali. La pedagogia giuridica richiama
diversi paradigmi psicopedagogici
inerenti la relazione pedagogica, in un intreccio armonioso di pensiero che
spazia dal contributo dello psicologo strutturalista
costruttivista Jean Piaget ovvero l'applicazione dell'epistemologia genetica[1] alle
scienze umane ai contributi del pedagogista
John Dewey che, attraverso l'esperienza, comprende tutte le possibili
relazioni che l'individuo si costruisce in rapporto all'ambiente naturale e
sociale in cui vive. Dewey, nel suo attivismo
pedagogico, concepisce questa concezione dell'esperienza in un'ottica di pedagogia mesologica, in altre parole il
rapporto uomo/ambiente e pedagogia nosologica intesa come pedagogia della
personalità, ossia sintesi di pedagogia sociale e individuale. Gli esseri umani, infatti,
vivendo in un determinato ambiente, entrano in una continua e costante
interazione reciproca che struttura e modifica la personalità, nelle sue scelte
e nei suoi bisogni, condizionando così la loro vita mentale e materiale. Sul
piano teorico psicoterapeutico è
rappresentato dall'approccio sistemico-relazionale/familiare
soprattutto da Gregory Bateson con la teoria
dei sistemi e del doppio legame, Paul
Watzlawick con la pragmatica
della comunicazione e dalle sculture
familiari di Virginia Satir che si interessa anche di prossemica e di c.n.v.
con le sue tre tipologie interattive analogiche connesse ai canali sensoriali
in PNL, di Richard Bandler e John Grinder, unite ai precedenti studi di Stefano Benemeglio: accusatorio asta padre visivo, propiziatorio triangolo madre auditivo e superlogico cerchio sé stessi cenestetico,
e dalla psicologia fenomenologica e
sistemica di Bert Hellinger con le costellazioni
familiari. Secondo quest'ultimo, nel sistema famiglia operano gli ordini dell' amore, sia individuali che
nelle dinamiche familiari. Gli Ordini dell'Amore Individuali: appartenenza,
ad es. data dal cognome; ordine, ad
es. includere tutti nel sistema famiglia; equilibrio,
i genitori si devono percepire come pari (parigenitorialità) ed i più piccoli
non devono fare il salto generazionale prendendo posti (del nonno o del padre)
che non gli competono. Gli Ordini
dell'Amore nelle dinamiche familiari: la lealtà familiare, ossia
preoccuparsi non solo di sé stesso ma dell'intero sistema per non creare
disequilibrio nella persona o nelle generazioni avvenire; l'amore cieco dei figli verso i genitori, che potrebbe portare a
conseguenze disastrose come farsi influenzare da un genitore ad odiare l'altro;
l'irretimento, che porta ad una
spersonalizzazione per identificarsi con un'altra persona; un segreto, dal quale uno dei membri è
escluso; il movimento interrotto, che
nei casi di separazione dei genitori coinvolge anche una netta separazione dei
figli, provocando nel bambino lunghi silenzi e dolore che porterà da adulti a
non chieder ciò di cui la persona ha bisogno; i desideri di ognuno, cosa che la responsabilità genitoriale nel art. 316 ha inquadrato come "..le aspirazioni e inclinazioni naturali del figlio...."; il rapporto tra la ex coppia, inteso come rapporto tra due persone adulte che hanno
uguali diritti e uguali doveri, uguale dignità e pari responsabilità, che non necessitano
di soddisfare i propri bisogni primari
bensì trovare il giusto equilibrio tra dare e ricevere. L'approccio sistemico-relazionale si
concentra su quanto avviene nell'ambito delle relazioni umane. Esso è rivolto
oltre che all'individuo, anche alle sue relazioni e alle dinamiche tra
individui. Il nostro mondo sociale pone ognuno di noi al centro di una
complessa rete di relazioni che ci influenzano e sono da noi influenzate. Con
il tempo le relazioni più importanti della nostra vita ci insegnano cosa
possiamo e non possiamo fare, ci indicano le strade che possiamo percorrere e
quelle che ci sono proibite. Il modello sistemico studia i meccanismi e i
limiti temporali della creatività individuale, ponendo in primo piano la
relazione attraverso cui gli individui esprimono la loro individualità. Tale
modello si interessa anche di comunicazione verbale e non, attraverso cui
singoli individui stabiliscono tipi di relazioni che nel tempo formano sistemi
di relazioni stabili. Tale approccio considera anche l'insieme delle relazioni
tra i membri della famiglia, i sistemi che queste relazioni costituiscono, gli
influssi che le relazioni esercitano sull'individuo e, di conseguenza, quelle
che l'individuo trasferisce nelle relazioni interpersonali. Infine considera le
relazioni tra il sistema famiglia e i sistemi con i quali interagiscono
all'esterno. Tale tipo di approccio si ispira alla teoria dei sistemi, essa centra il proprio interesse sui sistemi
interpersonali, facendo dell'interazione tra le persone, il momento
privilegiato dell'analisi dell'intervento. La
famiglia è un sistema aperto costituito da più unità legate insieme da
regole di comportamento e da funzioni dinamiche in costante interazione tra
loro e scambio con l'esterno. Le sue principali caratteristiche sono: un sistema in costante trasformazione, un
sistema che si autogoverna, un sistema aperto ai rapporti interfamiliari e
sociali da cui sono condizionati. Ciò che è osservabile nell'hic et nunc (qui ed ora) sono: i comportamenti, le relazioni, la
comunicazione, che costituiscono il terreno su cui intervenire al fine di
produrre il cambiamento in (come nel counseling): pensieri,
sentimenti e comportamenti. Le dimensioni
umane da esplorare sono: Dimensione
fisica:
riguarda la fisiologia del corpo umano, le sensazioni e le percezioni provate; Dimensione
emotiva: le emozioni, i sentimenti, l’umore; Dimensione cognitiva:
i pensieri, le immagini e le convinzioni; Dimensione comportamentale: le
azioni; Dimensione interpersonale: le relazioni con gli altri; Dimensione
spirituale: il rapporto con Dio e con le questioni esistenziali
della vita. Il ciclo
vitale della famiglia inquadra lo sviluppo spazio-temporale attraverso
l'individuazione di determinate fasi
evolutive prevedibili e non. Lo sviluppo della famiglia avviene per stadi
all'interno della dimensione tempo; ogni famiglia ha una sua storia, si muove
cioè in un tempo e uno spazio connotati di significati e d'intrecci e con i
quali essa agisce attivamente. La parola
storia, marca il trascorrere dell'età e il ruolo degli eventi che ne
cadenzano e scandiscono il fluire. Gli
eventi critici prevedibili e non scandiscono la vita della famiglia e
costituiscono dei punti di svolta che modificano la struttura stessa del nucleo
familiare. Per Donati, la
prima agenzia di socializzazione è la famiglia, ogni bambino, al momento della
nascita, eredita, oltre al patrimonio genetico, anche i miti familiari,
storie che la famiglia racconta o le tradizioni e gli usi e costumi di quella
determinata famiglia. Si tratta del patrimonio culturale di una ben precisa
famiglia, in un determinato ambiente geografico, in un altrettanto preciso
momento storico. In
tale ambiente entrano in gioco quelli che Stierlin chiama i mandati familiari (insieme di
compiti, ruoli e aspettative che ogni membro è chiamato a ricoprire e
soddisfare) aventi un carattere vincolante e limitante, finalizzati ad impedire
in modo più o meno consapevole lo svincolo, anche nella scelta del
partner. Altra nozione ricopre il concetto trigenerazionale, difatti, ogni
membro della famiglia è chiamato a rispondere ad aspettative e ruoli e a
sottostare inconsapevolmente a quei processi che dirigono la trasmissione intergenerazionale di
norme, valori e comportamenti. In tale modello i nonni riproducono nei nipoti
le modalità con cui vengono affrontate le vicissitudini esistenziali legate ad
esempio alla perdita di un genitore, alla nascita di un fratellino, ecc.; in
questo modo divengono figure importanti delle quali la giustizia non poteva non
tenerne conto. Oggi la famiglia sta vivendo un'ulteriore grave fase di crisi.
Pur restando il primo, insostituibile, ambiente in cui inizia lo sviluppo
umano, essa è sottoposta a ricorrenti tentativi di discredito e periodicamente
se ne mette in discussione la stessa tradizionale identità. In tale contesto si
è passati dalla famiglia allargata in
cui convivevano varie generazioni (nonni, zii, genitori, figli, nipoti e
cugini) a famiglie nucleari composte
da genitori, figli ed eventualmente nonni. Inoltre, accanto alla famiglia
tradizionale fondata sul matrimonio,
si sono aggiunte: le convivenze di fatto
e le unioni civili e, accanto a queste, famiglie
monopersonali e unipersonali, famiglie
liquide(come sostiene Bauman), ricomposte semplici e complesse e ricostituite semplici e complesse, formate da genitori biologici, genitori
sociali, nonni biologici, nonni sociali, e il sistema fratria (gemelli
omozigoti ed eterozigoti, fratelli germani, consanguinei, uterini, sociali,
adottivi). Ciò ha creato una transizione
di figli da un nucleo familiare a un altro, senza fare più distinzioni se
il bambino è figlio biologico o sociale
ma ordinati cronologicamente per età. In tale sistema si è equiparata, con la legge sulla filiazione del 10 dicembre 2012
n. 219, l'uguaglianza tra figli
legittimi e figli naturali. In tale contesto lavorano nel panorama
giuridico figure come: Funzionari come Giudici Ordinari e Onorari, Avvocati, e Ausiliari come CTU
e CTP, che possono operare in ambito civile, amministrativo, penale, minorile e
dell'adozione. I Giudici Onorari sono esperti in Scienze Umane ed in quanto Funzionari svolgono funzioni diverse dai CTU e i CTP che sono Ausiliari anche se ugualmente esperti di scienze umane
(psicologi, pedagogisti, sociologi, assistenti sociali, antropologi, filosofi)
oltre che di scienze mediche e giuridiche. In tale tesi è posta enfasi sul Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), che
svolge la funzione di Ausiliario del Giudice; egli lavora per lo stesso in un
rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze
definite dal codice di procedura civile (c.p.c.). La funzione del consulente è di
rispondere in modo puntuale, preciso e sintetico ai quesiti che il Giudice
formula nell'udienza di conferimento dell'incarico attraverso un programma
peritale, improntato su indagini sulla famiglia e sui minori, in situazioni di
Affidamento Condiviso 54/06 e Responsabilità Genitoriale 154/13 e di riportare
i risultati del programma all' interno della relazione finale. L'affidamento
condiviso e/o esclusivo ha sostituito i vecchi modelli di affido (congiunto
e alternato) apportando diverse novità. Secondo Gaetano Giordano le vecchie modalità causavano diversi problemi di mobbing genitoriale, ossia
l'adozione da parte di un genitore separato o in via di separazione di
comportamenti aggressivi preordinati e/o finalizzati ad impedire all'altro
genitore, attraverso il terrore psicologico, l'umiliazione e il discredito
familiare, sociale, legale, l'esercizio della propria genitorialità, svilendo
e/o distruggendo la sua relazione con i figli, impedendogli di esprimerla
socialmente e legalmente, intromettendosi nella sua vita privata. Con l'Affido Condiviso si è operata una
rivoluzione copernicana sancendo il principio di bigenitorialità, cioè il
diritto del bambino a mantenere un rapporto stabile con i genitori anche nel
caso in cui questi siano in situazioni di
separazione, divorzio, scioglimento, nullità di matrimonio o convivenza, ogni
qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un
genitore dal proprio figlio. Tale
impostazione si basa sul fatto che essere genitori, è un impegno che si prende
nei confronti dei figli e non dell'altro genitore, per cui, esso non deve
essere influenzato da un'eventuale separazione. Il CTU in tale situazione non deve fare consulenze cliniche o
psicodiagnostiche, bensì deve cercare
informazioni concrete e reali edificandosi sul dire e non dire dell'intero
sistema familiare, basandosi sulla comunicazione non verbale (c.n.v.) e sulle
proprie conoscenze scientifiche in pedagogia.
Tale tesi di 96 pagine è composta
di 5 capitoli e 67 note:
Nel primo capitolo ho
citato le Fonti del Diritto e le divisioni dei poteri come li divise Montesquieu (poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario) con le istituzioni sia nel
panorama Italiano sia dell'Unione Europea ed Internazionale (intesa come Europeo geograficamente che mondiale), nonché del Diritto
Canonico parlando di nullità di matrimonio canonico e laicità di Stato e delle origini del Diritto di Famiglia, inoltre ho dato risalto alle varie definizioni di
famiglia di vari i autori di scienze umane e giuridiche e ho dato enfasi ai tipi di amore che si rilevano quando facciamo i colloqui durante
l'anamnesi reputo importante sapere che tipo di rapporto c'era e cosa ha fatto
innamorare queste due persone per poi portarli a cambiamenti radicali come la
separazione. Inizio dalla differenza sostanziale fra la compassione e la passione (Hatfield 1988; Hatfield e Walster, 1978);
la teoria triangolare dell' amore (Stemberg 1986; 1988) Intimità, Passione e Decisione/Impegno. Le combinazioni fra queste tre
componenti definiscono 7 forme di amore
variamente rappresentate nelle relazioni reali: 1) Simpatia (solo Intimità), 2)
Infatuazione (solo Passione), 3) Amore
Vuoto (solo Decisione/Impegno), 4) Amore Romantico (Intimità + Passione), 5)
Amore-Amicizia (Intimità + Decisione/Impegno), 6) Amore Fatuo (Passione +
Decisione/Impegno), 7) Amore “perfetto” (Intimità+Passione+Decisione/Impegno).
Il terzo approccio che definisce l'amore
si focalizza sulla stili dell' amore, (Hendrick
e Hendrick 1986; 1992; Lee 1973; 1988) che hanno identificato 6 principali stili dell' amore: Eros,
Ludus, Storge, Pragma, Mania, Agape.
L'ambito sistemico relazionale individua: Il mandato familiare, il mito familiare le risorse personali ed il contratto . Il contratto è diviso in due parti 1. patto segreto che parla dell'idealizzazione del partner che a sua volta è divisa in due: la parte emersa e la parte sommersa assimilata al “contratto fraudolento”,parla di idealizzazione del partner ad un certo punto arriva la disillusione che porta a due strade o si chiude il rapporto oppure se superata si passa al 2°contratto il patto dichiarato ovvero si accetta il partner cosi com'è se la coppia è ben consolidata si arriva al III° contratto il matrimonio.
L'ambito sistemico relazionale individua: Il mandato familiare, il mito familiare le risorse personali ed il contratto . Il contratto è diviso in due parti 1. patto segreto che parla dell'idealizzazione del partner che a sua volta è divisa in due: la parte emersa e la parte sommersa assimilata al “contratto fraudolento”,parla di idealizzazione del partner ad un certo punto arriva la disillusione che porta a due strade o si chiude il rapporto oppure se superata si passa al 2°contratto il patto dichiarato ovvero si accetta il partner cosi com'è se la coppia è ben consolidata si arriva al III° contratto il matrimonio.
I fattori per la formazione e la
scelta della coppia sono molteplici come ad es. l’età della coppia: 1. partner
giovani, 2. partner maturi, ed è
influenzata anche dalla storia della famiglia. La scelta del partner può essere complementare e
opposta al in basa alla somiglianza caratteriale del genitore oppure come dice Silvia Vegetti Finzi anche al fratello, la scelta può
essere anche di tipo simmetrico
complementare e misto secondo il tipo di educazione ricevuto dalla famiglia d'origine e quindi del tipo di rapporto costruito nella coppia, come sostiene Jackson.
Non manca un infarinatura giuridica delle ultime leggi sul Matrimonio civile e concordatario, tipi di separazione e nullità (civile e giuridica), divorzio breve, scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi e sulla negoziazione assistita. Ritengo che un bravo pedagogista giuridico deve sapere ben coniugare la pedagogia con la giustizia per operare in tale campo.
Non manca un infarinatura giuridica delle ultime leggi sul Matrimonio civile e concordatario, tipi di separazione e nullità (civile e giuridica), divorzio breve, scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi e sulla negoziazione assistita. Ritengo che un bravo pedagogista giuridico deve sapere ben coniugare la pedagogia con la giustizia per operare in tale campo.
Nel secondo capitolo ho messo in risalto la figura del pedagogista giuridico che, tra i diversi ambiti di lavoro, può essere chiamato ad assolvere a diversi ruoli: di Funzionario come Consigliere Onorario nelle Corti d' Appello e di Giudice Onorario G.O. nei Tribunali per minorenni e la differenza con il G.O.T. (Giudice Onorario di Tribunale Ordinario). Sia nei Tribunali Ordinari che Minorili in ambito civile al ruolo di: Ausiliario come CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) dal Giudice, attraverso un'ordinanza di nomina, (in ambito penale si chiama perito,) e di CCTTPP (Consulenti Tecnici di Parte) chiamati dagli Avvocati delle parti, quali soggetti esperti coinvolti attivamente nel complesso mondo dell'Affidamento Condiviso. Oppure i CCTTPP in cause stragiudiziali chiamati solo dagli avvocati. Viene qui di seguito esposta la disciplina del CTU, come da c.p.c., trattando le prime 3 fasi della professione (ordinanza, incarico, giuramento), rapporti tra CTU e CCTTPP e tenendo in considerazione il principio del contraddittorio e in ultimo il compenso del CTU.
Il terzo capitolo
è diviso in due momenti. Il primo è dedicato ai vecchi modelli di affido. Nella
maggior parte dei paesi dell'Europa Occidentale i vecchi modelli di affido si
sono rivelati efficaci mentre, nel nostro paese,i casi di mobbing genitoriale e di PAS (Sindrome di Alienazione
Genitoriale) hanno portato i legislatori a meditare sulla possibilità di
cambiare la legge vigente, soprattutto per garantire i diritti dei padri
consentendo loro una maggiore presenza nella vita dei figli. Il secondo
momento è dedicato all'evoluzione della
famiglia in rapporto ai diversi periodi storici e alle strutture sociali che si
sono succedute fino ai giorni nostri, dalle quali si sono originate numerose
forme familiari che, se certamente non sono nuove per la struttura, lo sono
certamente per il tipo di eventi alla loro origine o di relazioni al loro
interno e, per questo, assumono un significato socio-culturale diverso nella
società di oggi rispetto al passato.
Il quarto
capitolo coniuga la pedagogia al diritto nell'argomento centrale
di questa tesi, ossia quello dell'Affidamento
Condiviso e della Responsabilità Genitoriale. Si parte dalla bigenitorialità per poi arrivare alla parigenitorialità. La prima fa
riferimento al diritto del bambino ad
avere rapporti con entrambi i genitori. Tale principio promuove, infatti,
la pratica dell'affido condiviso come tutela del benessere dei minori a
continuare a ricevere cure, educazione e affetto da entrambi i genitori. Nella
seconda si eleva la responsabilità di
entrambi i genitori verso il bambino nonché dei nonni e i diritti e doveri del
bambino verso i genitori.
Nel quinto
capitolo vengono analizzate le ultime tre fasi del ruolo del CTU (il quesito, il programma peritale
e la relazione finale) e gli
strumenti di cui si avvale lo stesso nei casi di Affidamento Condiviso. Tali strumenti d'indagine vengono esposti
all' interno del programma peritale (il colloquio/incontri, l'osservazione
dell'interazione tra le parti, l'indagine ambientale, l'audizione di eventuali
testimoni, i test, il colloquio di restituzione) con l'intento di rispondere al
quesito del Giudice nella relazione finale.
Capitolo 1. Le Fonti del Diritto
1.1.
Il
Diritto di famiglia e le sue fonti in ambito civile
Nell'affrontare i temi relativi alla disciplina della
famiglia è utile un breve excursus sull' evoluzione della famiglia nella
società e nel diritto dal 1942 ad oggi.
La Costituzione Italiana[2],
emanata
nel 1948, composta di 139 art. e XVIII disposizioni transitorie e finali,
regola i rapporti e i principi di convivenza tra le persone e gli Enti. Essa dedica alla famiglia quattro articoli:il
primo dei principi fondamentali (art.
2),è collocato nell' introduzione e
tratta del principio di Personalità, gli altri tre (collocati all'interno della I^ parte "Diritti e doveri dei
cittadini", Titolo II"Rapporti etico - sociali" artt. 29-30-31)
sintetizzati in Uguaglianza, Libertà, Dignità.
Il
Codice Civile[3] venne promulgato con regio decreto del 16 marzo 1942 n. 262
ed entrò in vigore il 21 aprile dello stesso anno, per regolamentare i rapporti tra i privati, esso è ancora vigente con le modifiche fino ad
oggi. In realtà il diritto di Famiglia e Minorile
sono una branca del diritto privato, entrambe sono contenute nel codice civile(
d'ora in poi c.c.). Il I° libro
tratta nello specifico del diritto di famiglia con il nome "delle persone
e della famiglia"esso consta di 455 art. suddivisi
in titoli (per la precisione XIV), capi e sezioni: i più importanti per noi sono (Tit. V della
parentela e affinità; Tit. VI del matrimonio; Tit. VII della Filiazione; Tit.
VIII dell' adozione di Maggiorenni; Tit. IX della potestà dei genitori; Tit. X
della tutela e dell' emancipazione; e Tit. XI dell' affiliazione e dell'
affidamento;),esso entrò in vigore il
1° luglio 1939 e successive modifiche fino ad oggi.
Altri libri sono: il codice penale
o codice Rocco(c.p.), il codice di procedura civile(c.p.c.) del 1942 dove ci
sono tutte le procedure riguardanti i processi e il codice di procedura penale (c.p.p.).
1.2. Le competenze tra Tribunale Ordinario e Tribunale Minorile
Con l'entrata in vigore
della legge n. 219 del 10 dicembre 2012[4],pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli
naturali",alcune competenze del
Tribunale per i Minorenni sono state trasferite con decorrenza 01.01.2013 al
Tribunale Ordinario. Secondo la
novella art. 38
disp. att. c.c.[5]che
dispone le competenze dei Tribunali
Ordinari e Tribunali Minorili, “Per i procedimenti di cui all’art. 333 c.c. nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse
parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 del
codice civile; per tutta la durata del processo la competenza, anche per le
disposizioni richiamate nel primo periodo della citata disposizione, spetta al Giudice
Ordinario”.
L'emendamento del
27/01/2016 n. 1.25[6] a firma dell’On. le Donatella FERRANTI Pd, in relazione al Disegno di Legge C. 2953 Governo e C. 2921Colletti, con il quale è
stato previsto alla lett. b) punto 2) del comma 1° approvato in commissione
Giustizia, alla Camera, e inserito nell’ambito della delega al Governo, per la riforma
del processo civile prevede di
sopprimere anche il Tribunale per i Minorenni per accorparlo come sezione
specializzata, chiamata "delle persone e della famiglia", ai Tribunali
Ordinari (per maggiorenni), sia
distrettuali sia circondariali (provinciali). Stando cosi le cose,l'Unico Tribunale a cui fare riferimento nel civile (Minorile)di I
grado sarà il Tribunale Ordinario,
mentre per il II grado ci rivolgeremo alla Corte d'Appello e in III grado in Suprema
Cassazione.
Il Tribunale Minorile
(T.M.), agisce territorialmente per Regioni. Esso ha competenza in materia: civile,
penale[7], amministrativo o
rieducativo[8] e cause di adozione[9]. Inoltre nei T.M. è inserita anche
la Procura della Repubblica P.R.,
il procuratore della Repubblica è il presidente ed il/i suo/i sostituto/i
è/sono i Pubblico/i Ministero/i o P.M. [10].
1.3. L'Italia
organi e poteri
1. Repubblica Italiana[11]: sede Quirinale, Roma, il Presidente della
Repubblica ha, tra le varie, la funzione
di Promulgare le leggi [73, 74, 1382
] ed emanare i decreti aventi valore di legge [76, 77] e i regolamenti.
Montesquieu[12] attribuì tre
distinti poteri allo stato, intesi come organi o
complessi di organi dello Stato indipendenti dagli altri poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario (gli stessi termini vengono usati anche per indicare
la funzione a ciascuno attribuita).
2. Il Parlamento[13],
formato da Parlamentari, è una bicamerale
perfetta formata da due camere: il
Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati, esso ha potere legislativo quindi la sua funzione
principale è di legiferare, esso si divide in:
Senato (camera alta), sede palazzo
Madama, Roma, composto di Senatori,
Camera (camera bassa), sede palazzo
Montecitorio, Roma, composto di Deputati.
3. Il Governo[14],
formato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Premier), sede Palazzo Chigi, Roma, ha potere esecutivo, la sua funzione principale è in prima istanza di applicare
le leggi, ed in alcuni casi di legiferare (emanare) con decreti legge o
decreti legislativi che attendono però di essere approvati in Parlamento.
Esso è formato anche
da Ministri, in ogni settore specifico,
che esercitano il proprio potere nei propri Ministeri o Dicasteri. Il Ministero che si occupa di Giustizia è il Ministero di Grazia e Giustizia[15].
Esse poi vengono
pubblicate sulla G. U. Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana.
4. Corte Costituzionale[16],
è
composta da 15 Giudici scelti tra i Magistrati
delle giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche e
avvocati da più di 20 anni; essa ha sede nel Palazzo della Consulta a Roma ed ha potere giudiziario(Art. 134). Tale
potere si svolge in diversi uffici secondo il grado di giudizio. La
Corte Costituzionale giudica [VII2 ]: sulle controversie
concernenti la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi
forza di legge [76, 77], dello Stato e delle Regioni [127]; sui conflitti di
attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e
tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a
norma della Costituzione [90].
5. Il Consiglio Superiore
della Magistratura[17]
Palazzo dei Marescialli, Roma, si
compone di tre membri di
diritto: il Presidente della Repubblica che
presiede anche l'organo, il Presidente
della Corte di Cassazione e il Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione. Gli altri membri (24) sono eletti[4] per i 2/3
da tutti i Magistrati Ordinari tra gli appartenenti a tutte le componenti
della magistratura (membri togati, 16) e per 1/3 dal Parlamento riunito in seduta comune tra i professori universitari
in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno
quindici anni (membri laici, 8).Essi sono i supervisori della Magistratura Suprema, Art.
105,ai suddetti spettano i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei Magistrati
[106, 107].
Altri organi competenti con potestà
legislativa sono:
le Regioni, le Città Metropolitane, i Comuni (e le Provincie).
6. La Giurisdizione
Ordinaria in ambito civile, in prima
sentenza, si divide in Tribunali Ordinari e Minorili di I° grado; i Giudici di I°
grado sono: Ordinari, Professionali o Togati e Onorari o Laici Non Togati (GO),
essi emettono una sentenza
valida per ciascun processo. L'insieme delle sentenze emesse in T.O. e in T.M.,
in Corte d' Appello e in Cassazione costituiscono la Giurisprudenza. Tali sentenze rappresentano i criteri guida a cui i Giudici
possono attenersi, pur non essendo vincolati, per definire casi o fattispecie uguali
o simili, prima di pronunciare una nuova
sentenza. Ad ogni modo le parti (attore
e convenuto) hanno facoltà di impugnare la sentenza emessa in I° grado, in Corte d'appello (II grado) e successivamente in Corte di Cassazione (III
grado). Il T.M. è composto da un collegio di quattro Giudici: 2 Giudici
Togati e 2 Onorari, generalmente esperti
in psicologia o pedagogia,
nominati con D.P.R. su proposta del Ministro della
Giustizia, previa deliberazione del Consiglio
Superiore della Magistratura (CSM). Il Giudice Tutelare è un Magistrato Monocratico istituito presso ogni T.O. che ha il
compito di soprintendere alle tutele e alle curatele, oltre che esercitare gli
altri compiti affidategli dalla legge, per la tutela dei soggetti deboli.
Inoltre, il Giudice Ordinario in ambito
Civile, in materia di Diritto di Famiglia, giudica monocraticamente. I
Giudici del Distretto della Corte d'Appello sono chiamati Giudici di Merito o Consiglieri e Consiglieri Onorari, l'organo
collegiale è composto collegialmente da 5 Giudici,invece, in Suprema Corte di Cassazione,
con unica sede a Roma, vengono chiamati Giudici
di Legittimità o Ermellini.
In ambito
penale troviamo in I grado: il Giudice di pace (sia civile sia penale), il Giudice
Penale Ordinario e Minorile o il Giudice di Corte d'Assise secondo la gravità
del reato; la Corte d'Assise d'Appello in II grado e la Corte di Cassazione in
III grado.
In amministrativo in troviamo invece il Tar in l grado ed il Consiglio di Stato in II grado.
Il
nostro Ordinamento è Civil Law[18],
in italiano diritto
continentale, è un modello di ordinamento giuridico derivante dal diritto romano, oggi dominante a livello mondiale. Il civil law formula principi generali e distingue
le norme sostanziali da quelle procedurali. Esso
considera il diritto giurisprudenziale secondario e
subordinato al diritto
legislativo. Ciò significa che la
nostra Legge è fatta di norme generali e che le interpretazioni si differenziano
caso per caso ma non che una sentenza emessa da un Giudice può valere per tutti
i casi simili. Tale Ordinamento è usato nella maggior parte dei paesi tranne
che in qualcuno come l'Inghilterra e lo
Stato del Vaticano che sono Common Law. Quest'ultimo si differenzia dal primo perché
la cornice dottrinaria si basa sul diritto
giurisprudenziale che dà forza
vincolante a provvedimenti giurisdizionali (generalmente sentenze) pronunciate in passato da un Giudice nel corso di un processo, su fattispecie
identiche o analoghe a quella in esame, in base al principio che sia iniquo
trattare fatti simili in modo diverso in occasioni diverse.
1.4.
Il
Diritto dell'Unione Europea
Ad oggi, sono 28 gli Stati membri dell' U.E., essa è nata nel 1952 in Belgio ma solo dal 1°
gennaio 1958 si inizio a creare la C.E. di cui l' Italia è stata fondatrice
difatti il trattato si firmò a Roma, con il quale venne istituita la Comunità Economica Europea (C.E.E.), e il primo novembre del 1993 con
il Trattato di Maastricht diviene un'istituzione politica con il nome di U.E.. Ma la politica dell' U.E. si
formò nel 2007 con il Trattato di
Lisbona[19]
che entrò in vigore dal 1º dicembre 2009.
La Carta
dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea[20](CDFUE),
proclamata
a Nizza nel 2000 è diventata giuridicamente vincolante nel 2009 e si
presenta come legge sovrannazionale. Tale Carta contiene le norme del diritto di Famiglia nel Diritto Primario[21]
e si manifesta nei Tit. I -II-III.
Gli Organi con potere Giudiziario, che hanno il compito, quindi, di far rispettare
tale Carta sono tre. La giurisprudenza dell'UE è composta dalle sentenze
della Corte di giustizia dell'Unione Europea, la quale interpreta la
legislazione dell'UE.:
1.
la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) per le impugnazioni di sentenze in II
grado, con sede a Lussemburgo in Lussemburgo creata nel 1952.
Essa Ha modificato con il trattato di Maastricht nel 1992, il Palazzo della Corte di giustizia è situato sul pianoro del Boulevard Konrad Adenauer Kirchberg L-2925 ad est della città di Lussemburgo. Vi si accede da due ingressi: il primo è situato sulla rue du Fort Niedergrünewald, il secondo sul piazzale dinanzi alla rue Charles Léon Hammes. La sua missione è di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati istitutivi dell'Unione europea. La Corte è composta da un giudice per ogni Stato membro (28), assistiti da otto avvocati generali. I giudici e gli avvocati generali sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri con mandato di sei anni, rinnovabile. Essi sono scelti tra i giuristi di notoria competenza od aventi i requisiti per ricoprire le più alte funzioni giurisdizionali nei paesi d'appartenenza. I giudici della Corte designano tra loro il presidente con un mandato di tre anni, rinnovabile. Gli avvocati generali sono undici, e hanno il compito di presentare pubblicamente, in piena imparzialità e indipendenza, delle conclusioni sulle cause più importanti. La Corte può riunirsi in seduta plenaria, in grande sezione (quindici giudici) o in sezioni composte da cinque o tre giudici. Essa si riunisce in grande sezione quando lo richiede uno Stato membro o un'istituzione parte della causa, nonché per trattare cause particolarmente complesse o importanti. Le altre cause vengono trattate dalle sezioni di cinque o tre giudici. La Corte si riunisce in seduta plenaria in casi molto eccezionali tassativamente previsti dai trattati e quando la Corte ritiene che una causa rivesta un'eccezionale importanza. Il quorum della seduta plenaria è di quindici giudici.
Essa Ha modificato con il trattato di Maastricht nel 1992, il Palazzo della Corte di giustizia è situato sul pianoro del Boulevard Konrad Adenauer Kirchberg L-2925 ad est della città di Lussemburgo. Vi si accede da due ingressi: il primo è situato sulla rue du Fort Niedergrünewald, il secondo sul piazzale dinanzi alla rue Charles Léon Hammes. La sua missione è di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati istitutivi dell'Unione europea. La Corte è composta da un giudice per ogni Stato membro (28), assistiti da otto avvocati generali. I giudici e gli avvocati generali sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri con mandato di sei anni, rinnovabile. Essi sono scelti tra i giuristi di notoria competenza od aventi i requisiti per ricoprire le più alte funzioni giurisdizionali nei paesi d'appartenenza. I giudici della Corte designano tra loro il presidente con un mandato di tre anni, rinnovabile. Gli avvocati generali sono undici, e hanno il compito di presentare pubblicamente, in piena imparzialità e indipendenza, delle conclusioni sulle cause più importanti. La Corte può riunirsi in seduta plenaria, in grande sezione (quindici giudici) o in sezioni composte da cinque o tre giudici. Essa si riunisce in grande sezione quando lo richiede uno Stato membro o un'istituzione parte della causa, nonché per trattare cause particolarmente complesse o importanti. Le altre cause vengono trattate dalle sezioni di cinque o tre giudici. La Corte si riunisce in seduta plenaria in casi molto eccezionali tassativamente previsti dai trattati e quando la Corte ritiene che una causa rivesta un'eccezionale importanza. Il quorum della seduta plenaria è di quindici giudici.
2.
Il Tribunale
dell' U.E., agisce quando deve emettere
sentenze in I grado; (per un periodo in II grado in quanto il I grado se ne
occupava il tribunale speciale denominato Tribunale della funzione pubblica, ora,
in I° grado in quanto il Tribunale della funzione pubblica,
creato nel 2004, ha cessato le sue attività il 1° settembre 2016 in
seguito al trasferimento delle sue competenze al Tribunale dell' U.E..
La sede è la stessa
della Corte di Giustizia dell' U.E. a Lussemburgo. La sua
introduzione è stata decisa nel 1988 dal Consiglio delle Comunità europee, su
richiesta della Corte di giustizia. Esso è entrato in funzione il 31 ottobre
1989. La missione principale del Tribunale è di assicurare il rispetto del diritto
nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati istitutivi dell'Unione
europea. È attualmente composto da ventotto
giudici, uno per Stato membro. Benché non esistano avvocati generali permanenti, la loro funzione può in talune cause
essere rivestita da un giudice. Di regola il Tribunale si riunisce in
formazioni di tre giudici. Sono comunque previste altre formazioni: giudice
unico, a cinque e a tredici giudici, plenaria.
3.
Il Tribunale
della funzione pubblica, era un Tribunale speciale con la stessa sede alla
Corte di Giustizia dell' U.E. a Lussemburgo, essa emetteva sentenze di I grado,
ha cessato le sue attività il 1° settembre 2016 in seguito al
trasferimento delle sue competenze al Tribunale.
Esso era di recente creazione (2004), era un
tribunale specializzato competente a conoscere in primo grado alcune categorie
di ricorsi in materie specifiche determinate dal proprio Statuto. Al
Tribunale della funzione pubblica, competeva decidere le controversie tra
l'Unione europea e i propri dipendenti. Comunque la
facoltà di creare tribunali specializzati
è stata istituita con il Trattato di Nizza, il quale, a seguito della modifica dell'art. 225A del TCE, ha
previsto che il Consiglio
dell'Unione Europea, su proposta
della Commissione Europea, o della Corte
di Giustizia dell'Unione Europea,
possa deliberare con propria decisione sulla
creazione di un'apposita sezione specializzata, stabilendo la composizione, e
la portata delle competenze di cognizione. Anche se è stato chiuso in futuro le
istituzioni potranno proporre altri tipi di Tribunali specializzati. Il Tribunale
della funzione pubblica era composto di sette giudici designati dal Consiglio,
per un periodo rinnovabile di sei anni. I giudici del Tribunale designavano tra
loro il proprio presidente, per un periodo rinnovabile di tre anni. Il
Tribunale si riuniva normalmente in sezioni composte di tre giudici. Tuttavia,
una causa poteva essere rinviata dinanzi al Tribunale riunito in seduta
plenaria, qualora ciò era giustificato dalla difficoltà o dall'importanza delle
questioni di diritto.
Il
potere Legislativo dell'
U.E. è attribuito ad una bicamerale
imperfetta (Consiglio dell' Unione Europea[22]
camera alta e Parlamento dell' U.E. camera bassa). Entrambi i colegislatori hanno la
funzione legislativa, quindi di legiferare ma è solo il Presidente del Consiglio dell' U.E. che promulga le
leggi chiamate direttive sul G.U.U.E. o G.U. Gazzetta Ufficiale dell' Unione
Europea.
La legislazione dell'UE
comprende le fonti del: diritto primario, diritto secondario o derivato e
diritto complementare:
Le fonti di diritto primario I trattati (TUE e TFUE), così come i principi
generali, si trovano al vertice della gerarchia delle norme e sono considerati
diritto primario. A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre
2009, lo stesso valore è riconosciuto alla Carta
dei diritti fondamentali dell' U.E. composta da 54 art, sostanzialmente in
materia di: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e
giustizia.
il diritto primario comprende altresì:
·
i trattati modificativi dell'Unione
europea;
·
i protocolli allegati ai trattati
istitutivi e ai trattati modificativi;
·
i trattati di adesione degli Stati
membri dell’UE.
Le fonti di diritto derivato o secondario Il
diritto derivato è composto dagli atti unilaterali e dagli atti convenzionali. Gli atti unilaterali possono
essere classificati in due categorie:
1. gli atti menzionati
all'articolo 288 del trattato che sul funzionamento dell’UE, ossia i regolamenti, le direttive e le
decisioni raccomandazioni e pareri e
raccomandazioni.
dell'UE – con un effetto diretto o indiretto sugli Stati membri.
2. gli atti non menzionati all'articolo 288 del trattato sul funzionamento
dell’UE, ossia i cosiddetti atti atipici,
come le comunicazioni, le raccomandazioni, i
libri bianchi e i libri verdi.
·
gli accordi internazionali tra l'Unione
europea, da una parte, e un paese terzo o un'organizzazione terza, dall'altra;
·
gli accordi tra Stati membri;
·
gli accordi interistituzionali, ossia
tra le istituzioni dell'UE.
Le fonti di diritto
complementare comprendono
il diritto internazionale e i principi generali del diritto. Tali fonti hanno
permesso alla Corte di colmare i vuoti lasciati dal diritto primario o
derivato. Nell'elaborare la sua giurisprudenza, la Corte di giustizia s'ispira
al diritto internazionale, cui fa riferimento tramite rinvii al diritto
scritto, alla consuetudine e agli usi. I principi generali del diritto sono
fonti non scritte elaborate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Tali
principi hanno permesso alla Corte di creare norme in settori non disciplinati
dai trattati.
1. Il consiglio dell'
U.E.: la camera alta è formata
dai Ministri degli Stati Membri del
Consiglio dell' U.E., (tali ministri
cambiano sia di n. anche se di solito sono 28 uno per ogni Nazione, sia secondo
la problematica discussa ad. Es. agricoltura, famiglia, etc) nato nel 1958, deciso con le modifiche sul trattato
di Lisbona nel 2009, con
sede a Palazzo
Justus Lipsius indirizzo:Rue de la Loi / Wetstraat, 175 B-1048 Bruxelles Belgio.
2. Il Parlamento: la
camera bassa è formato dagli Europarlamentari o Eurodeputati
751 di tutta l'Unione Europea disposti in
emiciclo ove vi sono i rappresentati dei partiti politici del Parlamento Europeo, di cui 73 Eurodeputati italiani.
L'Italia è divisa in cinque circoscrizioni elettorali: nord-occidentale, nord-orientale,
centrale, meridionale, insulare. I deputati eletti in ciascuna di esse
rappresentano i cittadini che risiedono nelle regioni componenti quella
circoscrizione.
Circoscrizione I,
nord-occidentale 20 deputati; Formata dalle regioni Valle d'Aosta, Piemonte,
Liguria e Lombardia,
Circoscrizione II, nord-orientale 14 deputati formata dalle regioni
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto.
Circoscrizione III, centrale
Circoscrizione III, centrale, 14 deputati,
è formata dalle regioni Toscana, Umbria, Marche e Lazio.
Circoscrizione IV, meridionale 17 deputati formata dalle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata
e Calabria.
Circoscrizione V, insulare 8 deputati, formata dalle
regioni Sardegna e Sicilia,
(I Partiti sono messi in emiciclo ognuno con
il proprio partito o affine con gli altri deputati dell' U.E.: PD, 5 stelle,
FI, Lega Nord, Nuovo Centro Destra-Unione di Centro, l'Altra Europa con
Tsipras, Sudtiroler Volkspartei, Conservatori e Riformisti, Sinistra Italiana,
Possibile, Indipendent). Esso è nato nel 1951 diviene importante con il
trattato di Lisbona[23], con 3
sedi:
1. Il complesso di edifici del Parlamento Europeo a Bruxelles è ubicato nel quartiere di Leopold, primo sovrano belga, e prende appunto il nome di Espace Léopold. Si compone in realtà di vari edifici, tra cui l'Altiero Spinelli (quello che si vede entrando, adornato da una amplia arcata circolare) e il Paul-Henri Spaak (dove si trova l'emiciclo e l'ufficio del Presidente, circondato dalle bandiere dell'U.E.).
indirizzo: Rue Wiertz/Wiertzstraat 60 B-1047 Wiertz Altiero Spinelli 15G263 1047, Bruxelles (Belgio);
2. 1,
avenue du Président Robert Schuman Place de l’Europe il Louisse Weiss building di
Strasburgo indirizzo: CS 91024 L-1499 Entrata Louise Weiss 1, Allée du Printemps
F-67070 Strasburgo Cedex (Francia).
3. Stazione Europe Place du Luxembourg, Plateau
du Kirchberg B.P. 1601 L-2929 Lussemburgo
(in Lussemburgo);
La Commissione Europea nata nel 1968 con
successive modifiche del trattato di Lisbona dal 2010 è formata da 28 Commissari uno per ogni Stato Membro, essa ha il potere esecutivo, la sua funzione è di far
eseguire la legge per l' interesse di tutti i cittadini dell' U.E. distribuiti
in affari politici come: mercato interno,
politica regionale, trasporti, ambiente, agricoltura, commercio, ecc. con
sede a :
Palazzo Berlaymont
indirizzo Bruxelles (Belgio) Rue de la Loi / Wetstraat 170 B-1049.
essa presenta proposte
legislative che
vengono successivamente adottate dai colegislatori, vale a dire dai Deputati e dai
Ministri, inoltre, applica il diritto
europeo (se necessario
con l’aiuto della Corte di Giustizia dell’UE), le direttive (leggi dell' U.E.) poi vengono pubblicate sul G.U.U.E.
o G.U. Gazzetta Ufficiale dell' Unione
Europea. La Commissione Europea è distribuita in Direzioni Generali (D.G.) esse sono distribuite tra Bruxelles e Lussemburgo ad es.
in Lussemburgo ci sono le DG:
- DG ESTAT — Eurostat nella sede 5, rue Alphonse
Weicker L-2721 di Lussemburgo (in Lussemburgo)
come anche le: DG. Informatica, Uff. delle pubblicazioni,Uff. di infrastrutture e logistica;
mentre le altre DG sono distribuite a Bruxelles ad es:
DG HR — Direzione generale Risorse
umane e sicurezza Rue de la Science 11 / Wetenschapsstraat 11 1000 Bruxelles
/ Brussel
Belgique
DG
JUST — Direzione generale della Giustizia e dei consumatori Rue Montoyer 59 /
Montoyerstraat 59 1000 Bruxelles / Brussel Belgique,
DG SJ — Servizio giuridico
DG EAC — Direzione generale dell’Istruzione e della cultura
Rue Joseph II 70 / Josef II-straat
70 1000 Bruxelles / Brussel Belgique
DG edificio Charlemagne Direzione generale per gli affari economici e
finanziari , la direzione generale del Commercio e servizio di audit interno della Commissione 170 Rue de la Loi / Wetstraat ,
1049 Bruxelles /
Brussel Belgique
Ed anche i servizi.
Le DG sono pari a Ministeri o
Dicasteri, ciascuna/o dei quali è responsabile di un determinato settore e
fa capo a un Direttore Generale. I servizi, invece, si occupano di
questioni amministrative più generali o hanno un mandato specifico. Anche
l'ordinamento dell' U.E. è EurCivil Law.
Altra istituzione è
il Consiglio Europeo essa è formata dai
28 Capi di Stato o dai premier degli Stati Membri dell' U.E. il suo compito è
di definire l'orientamento politico generale e le priorità dell' U.E., nasce
nel 1961 ma soltanto con il Trattato di Maastricht (art. 4) è mutata la qualificazione giuridica di
quest' organo che è divenuta a pieno titolo organo dell'Unione, mentre il Trattato di Amsterdam ne ha reso più incisiva e ampia l'azione. La vera
istituzione avviene con il
Trattato di Lisbona nel 2009 (essa ha la stessa sede del consiglio dell' U.E.
anche se svolge funzioni diverse e rappresentata da membri politici diversi difatti
non è da
confondere ne' con il Consiglio dell' Unione Europea, ne' con il
Consiglio d'Europa):
ha sede c/o:
Palazzo Justus Lipsius Bruxelles in Belgio Rue de la
Loi/Wetstraat 175 B-1048 Bruxelles (Belgio).
1.5. Il Diritto Internazionale
Esso
si divide in due: il diritto Europeo (dell'Europa fisica) e il diritto
mondiale:
1. La
Corte Europea Dei Diritti
Dell'Uomo abbreviata in (CEDU o Corte EDU) è il Tribunale di tutta Europa, con
sede a: Strasburgo (Francia) F-67075
Strasbourg Cedex Francia, istituita nel 1959, essa è parte del Consiglio d'Europa (CoE,
CdE), Palazzo d' Europa indirizzo avenue de l'Europe Strasburgo Francia, fondata nel 1949 con il Trattato di
Londra, e conta oggi
47 stati membri ( di 50 di tutta l'Europa fisica), tra gli altri anche i 28
dell'Unione Europea tra cui l' Italia dal 5 maggio 1949 ma
esso non è un Organo dell' U.E. bensì di tutta Europa (fisica). L'Assemblea è composta da delegazioni dei parlamenti
nazionali dei 47 paesi membri, i cui delegati sono membri dei parlamenti nazionali e da essi eletti o nominati. Il numero dei rappresentanti dei diversi
paesi membri è legato alla consistenza della popolazione e varia da un minimo di due ad un massimo di diciotto. L'Italia è
rappresentata da 36 parlamentari di cui 18 membri effettivi e 18 supplenti. Essa è un Organizzazione Internazionale il cui scopo è di
promuovere la democrazia, i diritti
umani e l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi
sociali d'Europa. Il 17 ottobre 1989 gli è stato riconosciuto lo status di
osservatore dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite. Ambedue le precedenti non sono
organi dell'Unione Europea bensì di tutta l'Europa. Il libro contenente le normative e i
diritti della CEDU si chiama Convenzione Europea[24]per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali del 1950 e
la Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25
gennaio del ’96 e ratificata
dall’Italia con la legge 20 marzo 2003 n. 77. Quest'ultima è in rapporto complementare alla successiva
(la vedremo dopo) Convenzione delle Nazioni Unite di cui l'Italia aderisce dal
1955, sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e
ratificata dall’Italia con la legge 27 maggio 1991 n. 176. Per cogliere pienamente il
significato e la portata bisogna risalire alla seconda metà degli anni ottanta,
quando a livello di organismi internazionali molto alta era l’attenzione per la
materia familiare e minorile, con un fiorire di dichiarazioni, raccomandazioni
ed altri strumenti di diritto convenzionale, ben presto questi impegni vennero
onorati, e si giunse così alla fondamentale “Raccomandazione 1121(1990)
relativa ai diritti dei minori”, adottata dall’Assemblea Parlamentare del
Consiglio d’Europa il 1° febbraio 1990 e culminati nella Convenzione delle
Nazioni Unite.
2. La
Corte Internazionale Di Giustizia con sede nell'Aja o Den Haag (Paesi Bassi), Olanda chiamata
anche Corte Mondiale,
indirizzo:
Carnegieplein 2 2517KJ L'Aja, fondata
nel 1945;
essa fa
parte dell' ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite)
indirizzo: 760 United Nations Plaza, New York, NY
10017, USA
A tale organizzazione
internazionale aderiscono 193 Stati
del mondo su
un totale di 206, di questi tutti i 28 Stati dell' U.E. in
particolare l'Italia che aderisce dal 14/12/1955.
Essa si compone di due libri:
1. La Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo è un documento sui diritti individuali, firmato a Parigi il 10
dicembre 1948, la cui redazione fu
promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri
essa è composta di 30 artt.
2. Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell' Adolescenza[25] composto di 54 artt. Tale Convenzione fu
approvata dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite ONU il 20
novembre 1989 a New York (anche se l'America non ne fa parte). Essa esprime un consenso su quali sono gli obblighi
degli Stati e delle Comunità Internazionali nei confronti dell'infanzia. In
Italia la Commissione Parlamentare
per l'Infanzia ha ratificato la suddetta Convenzione dei Diritti
del Fanciullo[26] con la L. del 27 maggio 1991, n. 176. depositata presso le Nazioni Unite il 5
settembre 1991. Alla Convenzione sui diritti dell’infanzia si affiancano due protocolli opzionali approvati
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2000. I protocolli sono
stati ratificati dall’Italia con legge 11 marzo 2002, n. 46: ‘Ratifica ed
esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo,
concernenti rispettivamente: la vendita dei bambini, la prostituzione dei
bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei
bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000. Essi sono
stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002 Supplemento
Ordinario n. 65.
1.6. Il Diritto Canonico
L'Italia è
anche legata al Vaticano?
Sostanzialmente essa è costituita da un vastissimo numero di abitanti di Religione Cristiana Cattolica ma è un paese laico. Tale laicità fu istituita
attraverso la stipulazione dei Patti Lateranensi
del 1929 firmati a Palazzo di San
Giovanni in Laterano di cui uno dei tre documenti,"il Concordato", definiva le relazioni civili e religiose in Italia
tra la Chiesa e lo Stato (prima d'allora, cioè dalla nascita del Regno d'Italia, sintetizzate nel motto: «libera Chiesa in libero Stato»). Tale
Concordato fu modificato
con l' Accordo di Villa Madama[27] nel 1984 in cui si
stipulano i rapporti tra Stato Italiano e Chiesa Cattolica, esso consta di 14
art. di cui il I art:
L'indipendenza e la sovranità dei due
ordinamenti, Stato e Chiesa in linea con il dettato costituzionale (Art. 7
della Costituzione).Il principio di laicità è stato enucleato
anche dalla Corte costituzionale con la
nota sentenza n. 203 del 1989; “hanno da convivere, in uguaglianza di:
libertà, fedi, culture e tradizioni diverse” (Corte Cost., 18 ottobre 1995, n.
440). Tale principio è stato successivamente ribadito dalla Corte Costituzionale
con le sentenze nn. 259/90, 195/93 e 329/97e 508/00ed artt. 7-8 e 19. Il Vaticano ha due
Tribunali: 1. il Tribunale Canonico si occupa di processi
diretti al clero della Chiesa sia in materia civile che penale, le loro leggi
sono inserite nel Codice di Diritto Ecclesiastico; e 2. il Tribunale Ecclesiastico
si occupa di processi riguardanti il matrimonio e la famiglia dei Cristiani
Cattolici,con Leggi inserite all' interno del Codice di Diritto Canonico, difatti,ad es.,nell' art. 8 dell'
accordo di Villa Madama si parla degli effetti civili del vincolo matrimoniale
celebrato in forma canonica. Una recentissima Legge, per i soli Cristiani
Cattolici in cause di nullità (non di annullamento)breve di Matrimonio, emanata
da Papa Francesco,dice che: "gli ex coniugi risponderanno davanti al Tribunale Ecclesiastico Diocesano
ovvero al solo Vescovo e che entro 45 giorni gli ex coniugi possono avere la nullità del matrimonio", cosi
scritto nelle due Lettere "Motu
Proprio"del 15 agosto 2015 art.
5 can. 1683-1687 avente valore legale,
trascritto nel Codice di Diritto
Canonico[28].
Molte volte l'Italia è stata sanzionata dall'U.E., dall'Europa e dall' ONU per non aver
modificato le Leggi su nuovi contesti familiari; oggi invece, sotto il governo
Renzi, molte Leggi Urgenti sono state modificate.
1.7. Il Diritto di famiglia dal 1942 al 1975
Il diritto di famiglia
nel Codice Civile[29]
codificato nel 1942, (Codice Rocco nel penale), concepiva una famiglia fondata
sulla subordinazione della moglie al
marito sia nei rapporti personali, sia in quelli patrimoniali, sia nelle
relazioni di coppia, parliamo di potestà
maritale che era prevista negli artt.
143-144-145 c.c. del 1942. Concepiva inoltre la patria potestà negli artt.315-342 c.c. del 1942, nella
quale era solo il padre a farsi carico dei figli nati all' interno del
matrimonio e riconosciuti come figli
legittimi. Essa discriminava i figli nati fuori dal matrimonio (figli naturali),che
ricevevano un trattamento giuridico deteriore rispetto ai figli legittimi.
Il
primo libro del Codice Civile del 1942 venne riformato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, che apportò
modifiche tese ad uniformare le norme ai principi costituzionali. Con l'art. 24 L.
151/1975 venne riconosciuta la parità
giuridica dei coniugi, fu abrogato l'istituto della dote e riconosciuta ai figli naturali la stessa
tutela prevista per i figli legittimi, venne istituita la comunione dei beni come regime
patrimoniale legale della famiglia (in mancanza di diversa convenzione), la patria potestà venne sostituita dalla potestà
genitoriale art. 29 ovvero entrambi i
coniugi erano responsabili dei figli.
Il
diritto di famiglia nel corso degli anni subì altre modifiche, non è questo il
luogo per elencarle tutte ma le profonde differenze si avranno poi con la Legge sul divorzio del 01/12/1970 n° 898.
1.8. Definizioni di famiglia
Con i Mutamenti sociali che si sono avuti nel tempo sia nei Paesi
Occidentali che Orientali, le normative riguardanti la famiglia si sono dovute
adeguare ai tempi per dare maggior dignità allo status sociale della famiglia.
Può essere difficile anche per gli studiosi di Scienze Umane
(antropologi, psicologi, pedagogisti, filosofi, sociologi, assistenti sociali),
Giuridiche e Mediche dare una definizione di famiglia ad es.:
Secondo P. Donati[30],
“con il termine famiglia viene designata una vasta gamma di forme sociali con strutture
relazionali molto diversificate e con confini variabili da cultura a cultura.
Ogni cultura ha una sua specifica rappresentazione della famiglia e il fatto
stesso che oggi questa rappresentazione sembra svanire non vuol dire che la
famiglia scompaia, ma che ci troviamo di fronte ad un processo socio-culturale
di ri-differenziazione della famiglia stessa”.
L’antropologo Lévi-Strauss la definiva come “l’unione
più o meno durevole, socialmente approvata, di un uomo, una donna e i loro
figli, presente in ogni e qualunque tipo di società[31]”.
Scabini nel 1995 definì la famiglia come:
“un’organizzazione di relazioni primarie, fondata sulla differenza
di gender, e tra quella di generazioni e stirpi, essa ha come obiettivo e
progetto intrinseco la generatività[32]”.
P. Bertolini[33]definisce la famiglia come
un gruppo di persone direttamente legate da rapporti di parentela, all’interno
del quale i membri adulti hanno la responsabilità di allevare i bambini. Una
cooperazione economica, una relazione sessuale socialmente approvata, una
durata temporale di una certa continuità, una residenza spaziale comune, la
protezione della prole, l’inculturazione, una rete di diritti e doveri,
caratterizzano questa forma di raggruppamento sociale. Essa si presenta come un
ponte tra natura e cultura perché risponde tanto alle esigenze biologiche che a
quelle culturali.
La Famiglia viene definita dalla nostra Costituzione[34]
negli artt.29 e 30 (sia nel matrimonio concordatario che civile), regolata inoltre all' interno del c.c. dagli artt. 79-230, costituenti il Titolo VI del Libro
I ("Delle persone e della famiglia") e definita dallo stesso
come una società naturale fondata sul
matrimonio all' interno della quale viene garantita la tutela come primo
nucleo di aggregazione sociale dell' individuo cui l'ordinamento di
riconoscimento. Il matrimonio sia civile che concordatario è solo per persone
eterosessuali. Per il divorzio breve ci vogliono 6 mesi consensuale e un anno
giudiziale (L. 6 maggio 2015, n. 55 Disposizioni in materia di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i
coniugi).
L'unione civile[35] non
è un matrimonio ma una «specifica formazione sociale» per le coppie dello
stesso sesso (omosessuali) uniti da un contratto. Ai fini dello scioglimento di quest'ultimo occorrono 3
mesi. L'unione Civile è regolata dagli artt. 2 e 3 della Cost. e dalla L. 20 maggio 2016, n. 76 commi
1-35, (cosiddetta legge Cirinnà), Regolamentazione delle unioni
civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Dall' adozione in casi
speciali della legge 184/83 art. n.44 la stepchildadoption, ha trovato il
suo spazio, anche, per le unioni civili, difatti, la Corte di Cassazione
Civile, sez. I, sentenza del 22/06/2016 n° 12962, si è pronunciata
positivamente accogliendo la
domanda di adozione di una minore di 6 anni, proposta dalla partner della
madre. Le due donne convivono in modo stabile.
La convivenza di fatto[36]
viene posta in essere da una coppia formata da “due persone maggiorenni etero o
omosessuali unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca
assistenza morale e materiale. Uniti da un contratto per lo scioglimento del
quale occorre solo la richiesta. La Legge sulla convivenza ha sostituito con
molti più diritti la convivenza more uxorio. Essa è regolata dagli art. 2 e 3
della Costit. e dalla L. 20 maggio 2016, n. 76 commi
(commi 36-65), cosiddetta legge Cirinnà, Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze. In essa e solo per le coppie
etero trova spazio la stepchild adoption dove
il partner può adottare come genitore
sociale il figlio/a dell' altro partner genitore biologico.
1.9.
Dalla scelta del partner alla formazione della Famiglia
Per anni gli psicologi sociali hanno cercato di studiare la
natura dell'amore, come esso nasce e come si sviluppa. I primi sentimenti hanno
cercato di distinguere fra attrazione e
innamoramento, mentre altre ricerche si sono spinte in maggiore profondità
ed hanno teorizzato diversi tipi di amore.
Gli psicologi sociali sostengono che una buona definizione di amore debba
contenerne innumerevoli forme, inclusa la
passione o la devozione. Una distinzione classica che si introduce è quella
fra la compassione e la passione (Hatfield 1988; Hatfield e Walster, 1978).
La compassione si definisce come il
sentimento di intimità e affetto che si prova verso qualcuno, senza però che vi sia passione o eccitazione
psicologica. Le persone sperimentano questo tipo di amore nelle relazioni
non sessuali, come l’amicizia o in quelle sessuali in cui vi è una forte
intimità, ma non la passione di una volta.
Stemberg non soddisfatto della semplice dicotomia tra
compassione e amore passionale, ha proposto
la teoria triangolare dell' amore (Stemberg 1986; 1988).
Le tre componenti dell’amor secondo cui, l’amore completo è il risultato di tre componenti che si collocano ai vertici di un triangolo: Intimità, Passione e Decisione/Impegno.
Le tre componenti dell’amor secondo cui, l’amore completo è il risultato di tre componenti che si collocano ai vertici di un triangolo: Intimità, Passione e Decisione/Impegno.
Il triangolo di
Sternberg
L'Intimità si riferisce ai sentimenti di confidenza,
affinità, unione che creano un’esperienza di unicità e calore. Questa
componente determina nella coppia il prendersi cura dell’altro, sentirsi felici
insieme, aprire all’altro la propria autenticità e i propri sentimenti,
considerare il rapporto con l’altro speciale e di grande valore nella propria
vita.
L’Intimità si riferisce alla qualità della relazione, al livello di vicinanza, di condivisione di sentimenti e pensieri tra i partner.
L’Intimità nasce attraverso l’auto rivelazione, perché se si desidera conoscere meglio qualcuno, è opportuno fargli conoscere qualcosa di se stessi (e rischiamo spesso di perderla per la paura di scoprirci).
L’Intimità si riferisce alla qualità della relazione, al livello di vicinanza, di condivisione di sentimenti e pensieri tra i partner.
L’Intimità nasce attraverso l’auto rivelazione, perché se si desidera conoscere meglio qualcuno, è opportuno fargli conoscere qualcosa di se stessi (e rischiamo spesso di perderla per la paura di scoprirci).
La Passione
riguarda gli aspetti più impulsivi o profondi di una storia d’amore,
l'intensità della relazione: attrazione fisica, desiderio sessuale, ma anche
dipendenza affettiva, desiderio di dominio o di sottomissione. È strettamente
legata a tutte le dinamiche relative al sesso, alla gelosia, all’angoscia di
separazione e di abbandono.
La componente Decisione/Impegno
è distinta in due aspetti: la Decisione
(aspetto a breve termine) è il primo passo che consiste nel decidere di
iniziare a stare con una persona, l’Impegno
(aspetto a lungo termine) nel mantenere nel tempo la relazione. I due
aspetti possono essere disgiunti in quanto non sempre alla Decisione di stare e
amare una persona segue l’Impegno di portare avanti una relazione che non da i
suoi frutti. Di conseguenza non sempre l’Impegno è frutto della Decisione.
E’ il lato più razionale ma indispensabile, l’aspetto motivazionale e decisionale di stare con una persona o meno. L’Impegno è ciò che mantiene in vita il rapporto, ciò che consente ai due partner di evolversi insieme e superare le crisi, forti di una progettualità condivisa.
E’ il lato più razionale ma indispensabile, l’aspetto motivazionale e decisionale di stare con una persona o meno. L’Impegno è ciò che mantiene in vita il rapporto, ciò che consente ai due partner di evolversi insieme e superare le crisi, forti di una progettualità condivisa.
Le combinazioni fra queste tre componenti definiscono 7 forme di amore variamente rappresentate nelle relazioni reali.
Le forme d'amore secondo il triangolo di Sternberg
1) Simpatia (solo
Intimità)
In questo tipo di relazione vi è confidenza e senso di unione fra i partner ma senza le caratteristiche della Passione e dell’Impegno (per questo è paragonabile a una vera e propria amicizia).
In questo tipo di relazione vi è confidenza e senso di unione fra i partner ma senza le caratteristiche della Passione e dell’Impegno (per questo è paragonabile a una vera e propria amicizia).
2) Infatuazione (solo
Passione)
Tipico dell’amore a prima vista, nasce e si sviluppa improvvisamente ma di solito finisce con una disillusione. Questo rapporto si basa sull’idealizzazione dell’altro più che sulla sua reale conoscenza, finchè si scontra con la realtà. La Passione (soprattutto sessuale) è come una droga, procura un'euforia rapida a svilupparsi e altrettanto a spegnersi.
Tipico dell’amore a prima vista, nasce e si sviluppa improvvisamente ma di solito finisce con una disillusione. Questo rapporto si basa sull’idealizzazione dell’altro più che sulla sua reale conoscenza, finchè si scontra con la realtà. La Passione (soprattutto sessuale) è come una droga, procura un'euforia rapida a svilupparsi e altrettanto a spegnersi.
3) Amore Vuoto (solo
Decisione/Impegno)
Uno o entrambi i membri della coppia si impegnano a continuare la relazione in mancanza delle componenti di Intimità e Passione. È spesso il caso del matrimonio classico delle vecchie generazioni, o di rapporti in cui i partner stanno insieme solo per tener fede a un impegno preso, per motivi pratici, economici, per i figli o la difficoltà di affrontare una separazione.
Uno o entrambi i membri della coppia si impegnano a continuare la relazione in mancanza delle componenti di Intimità e Passione. È spesso il caso del matrimonio classico delle vecchie generazioni, o di rapporti in cui i partner stanno insieme solo per tener fede a un impegno preso, per motivi pratici, economici, per i figli o la difficoltà di affrontare una separazione.
4) Amore Romantico
(Intimità + Passione)
Si tratta della forma tipica delle grandi storie d’amore letterarie e cinematografiche. Nei film e nei romanzi spesso la componente Impegno non è presente per via di ostacoli o circostanze esterne che impediscono alla coppia di coronare il loro sogno d'amore. Nella realtà, l'amore solo romantico è un amore immaturo, che dura il tempo di un flirt estivo.
Si tratta della forma tipica delle grandi storie d’amore letterarie e cinematografiche. Nei film e nei romanzi spesso la componente Impegno non è presente per via di ostacoli o circostanze esterne che impediscono alla coppia di coronare il loro sogno d'amore. Nella realtà, l'amore solo romantico è un amore immaturo, che dura il tempo di un flirt estivo.
5) Amore-Amicizia
(Intimità + Decisione/Impegno)
È il caso di quei rapporti che durano da tanto tempo, consolidati sotto il profilo dell’Intimità, in cui la coppia funziona ma la Passione è lentamente sfumata (come i matrimoni in bianco).
È il caso di quei rapporti che durano da tanto tempo, consolidati sotto il profilo dell’Intimità, in cui la coppia funziona ma la Passione è lentamente sfumata (come i matrimoni in bianco).
6) Amore Fatuo
(Passione + Decisione/Impegno)
In questo tipo di rapporto, l’Impegno è frutto solo della Passione senza il sostegno dell’Intimità e della conoscenza reciproca. È il caso per esempio di unioni dettate da decisioni impulsive prese sull’onda dell’infatuazione e del coinvolgimento solo passionale. Queste relazioni corrono il rischio di infrangersi appena si troveranno a fare i conti con un Impegno non sentito.
In questo tipo di rapporto, l’Impegno è frutto solo della Passione senza il sostegno dell’Intimità e della conoscenza reciproca. È il caso per esempio di unioni dettate da decisioni impulsive prese sull’onda dell’infatuazione e del coinvolgimento solo passionale. Queste relazioni corrono il rischio di infrangersi appena si troveranno a fare i conti con un Impegno non sentito.
7) Amore “perfetto”
(Intimità+Passione+Decisione/Impegno)
È l’amore completo che tutti sognano.
Sternberg sostiene che raggiungerlo è difficile, ma non impossibile. Conta soprattutto mantenerlo nel tempo, poiché ogni rapporto è in continuo divenire e segue anche i cambiamenti e l'evoluzione psicologica dei singoli partner, al di là delle statiche geometrie di uno schema.
L’amore “perfetto”, dice Sternberg, non dura se non alimentando le tre componenti dell’amore di Intimità, Passione e Impegno.
È l’amore completo che tutti sognano.
Sternberg sostiene che raggiungerlo è difficile, ma non impossibile. Conta soprattutto mantenerlo nel tempo, poiché ogni rapporto è in continuo divenire e segue anche i cambiamenti e l'evoluzione psicologica dei singoli partner, al di là delle statiche geometrie di uno schema.
L’amore “perfetto”, dice Sternberg, non dura se non alimentando le tre componenti dell’amore di Intimità, Passione e Impegno.
Molti pensano che l’amore dipenda solo dai sentimenti, dalle
emozioni, dalle forti passioni a cui bisogna abbandonarsi e basta. Ma non è
solo così, amare qualcuno non è solamente un forte e intenso sentimento
(destinato, come tutti i sentimenti, a non durare “per sempre” e attenuarsi nel
tempo), ma è anche un impegno che prendiamo con gli altri e soprattutto con noi
stessi.
L’amore “perfetto” prevede che queste tre componenti debbano essere nutrite, altrimenti il rapporto si incrina. Nei diversi momenti della storia d'amore, una componente può prevalere rispetto alle altre, ci si può quindi basare su quelle più solide per rinforzare gli aspetti più fragili.
L’amore “perfetto” prevede che queste tre componenti debbano essere nutrite, altrimenti il rapporto si incrina. Nei diversi momenti della storia d'amore, una componente può prevalere rispetto alle altre, ci si può quindi basare su quelle più solide per rinforzare gli aspetti più fragili.
È un equilibrio da mantenere costantemente con impegno e
attenzione.
Non è un traguardo raggiunto una volta per tutte, ma un compito sempre aperto.
Non è un traguardo raggiunto una volta per tutte, ma un compito sempre aperto.
Il terzo approccio che
definisce l'amore si focalizza sulla stili dell' amore, le teorie di base
che le persone possiedono sull' amore e che guidano i loro comportamenti nelle
relazioni (Hendrick e Hendrik 1986; 1992; Lee 1973; 1988). Hendrik e Hendrik
hanno identificato 6 principali stili
dell' amore: Eros, Ludus, Storge, Pragma, Mania, Agape, vediamoli:
EROS: è un amore
appassionato nel quale l’aspetto fisico del partner è molto importante
LUDUS: è l’amore
per gioco, in cui niente è preso sul serio
STORGE: è l’amore
che cresce lentamente, che si sviluppa da un affetto o da un amicizia, in cui
la somiglianza fra i partner è estremamente importante
PRAGMA: è l’amore
concreto e realistico, gli amanti pragmatici sanno cosa cercare in una
relazione e formulano delle condizioni da soddisfare
MANIA: è l’amore
fortemente emotivo e in genere rispetta lo stereotipo dell’amore “romantico”: i
partner sono ossessionati l’uno dall’altro e si alternano tra esaltazione e
disperazione
AGAPE: è l’amore
totalmente altruistico, generoso e quanto mai raro, gli amanti non pensano a sé
stessi ma al loro partner, lo stile è più spirituale che fisico.
L'ambito
sistemico relazionale individua:
Il mandato familiare, il mito familiare le
risorse personali ed il contratto
“Quando sposi un uomo
o una donna sposi una famiglia!”, questa antica affermazione è,
oggi, ancora attuale. Effettivamente, la scelta di un partner rappresenta
una fusione tra bisogni familiari (il mito e il mandato familiare) e le
risorse personali.
Essa è condizionata sia da aspetti sociali, economici, culturali,
politici e religiosi, sia e soprattutto dalla famiglia di origine, anche quando
ricostituita o ricomposta. La famiglia d'origine è un punto
cardine nella scelta del partner in quanto verrà scelto secondo due posizioni
opposte:
1.
Scelta complementare: ovvero per
somiglianza col genitore del sesso opposto;
2.
Scelta per contrasto: quando la scelta del partner viene fatta in base a
differenze personologiche e caratteriali del genitore del sesso opposto.
Quando una persona sceglie il partner, di
solito, prende come modello il
genitore di sesso opposto quindi scelta complementare ma, secondo
Silvia Vegetti Finzi, non è sempre così. Secondo la psicanalista è importante
osservare quali sono i profili delle coppie che si sono scelte per la
costruzione di una famiglia, ecco perché
io, tu, gli altri in una scelta che può essere complementare oppure opposta
e in due dimensioni: quella orizzontale,
in cui si collocano i legami di pari
livello "gerarchico” (fratelli,
sorelle, ex partner ecc.), e una verticale
trigenerazionale, in cui si collocano i legami tra i vari
livelli gerarchici (nonni, genitori, figli).
Da
tale analisi la Vegetti Finzi elabora 5
tipologie di scelta di coppia:
1. moglie come
madre
2. marito come
madre
3. moglie come
padre
4. marito come
padre
5. coniugi come
fratelli
Silvia
Vegetti Finzi 1994.
Le motivazioni della scelta del partner sono molteplici:
come l’età della coppia che determina motivazioni diverse:
1. I partner in
giovane età, probabilmente, s’innamorano e scelgono di stare insieme:
2.
La
coppia matura in alta percentuale, sceglie di stare insieme
perché desidera un figlio,
per dividere le spese di gestione domestica, per la paura di rimanere soli o
perché si condivide lo stesso lavoro oppure un hobby.
Jackson ha creato una tipologia
di coppia distinguendo tre diversi tipi di interazione secondo il tipo di rapporto
avuto precedentemente con la famiglia d'origine:
1.
Simmetrico: in queste coppie il rapporto
paritario si basa sul conflitto, dove non si ha mai un attimo di tregua che può
sfociare nelle così dette escalation simmetriche.
2.
Complementare: troviamo uno dei due partner in
posizione one-up e l’altro in
posizione one-down. Questo tipo di
interazione estremizzata si riscontra nelle coppie sadomasochiste.
3.
Misto: mescolanza
equilibrata tra i due. Ognuno di questi può avere un suo potenziale patologico,
ma l’autore ritiene preferibile il modello reciproco, in quanto permette una
maggiore flessibilità.
Anche
le costellazioni sistemiche
e familiari di Bert Hellinger ci ricordano parlando degli ordini dell'amore che, entrando nel sistema familiare del
partner dobbiamo rispettare le gerarchie trovate inserirsi armonicamente
rispettando i miti ed i mandati familiari.
Difatti,
la teoria sistemica afferma
che la scelta del partner è condizionata da una fusione
tra bisogni
personali e familiari che si
miscelano in tre elementi:
- il mito familiare: è
la storia, la cultura e le tradizioni della famiglia d’origine
che trasmette valori e funzioni (comportamenti);
- il mandato familiare: la famiglia sceglie tutti i ruoli
da ricoprire all'interno di essa e le scelte da fare;
- la ricerca del soddisfacimento di bisogni: riguarda
i bisogni strettamente personali.
Può accadere che le attese della famiglia di un soggetto siano più alte rispetto a
quelle dell’individuo stesso, in tali casi, si scontrano e confrontano i
componenti individuali e le richieste familiari. Lo scopo è quello di
trovare una forma di
compromesso tra
le richieste legate a, quello che Stierlin chiama, “mandato
familiare”, e le esigenze personali. Ad es. una famiglia
benestante vuole per il proprio figlio/a una persona altrettanto benestante,
altrimenti, non verrà mai accettata o comunque mal vista. A volte, i
genitori vogliono per il proprio figlio ciò che avrebbero voluto per se stessi
condizionandoli nelle scelte; in questo modo si sviluppa il così detto fenomeno delle ripetizione di situazioni
passate. Le caratteristiche che un individuo considera nella
propria ricerca del partner devono rispecchiare
le aspettative implicite negli elementi del mito familiare. Il grado di influenza del mito familiare nella scelta del partner dipende
dalla forza e dalla ricchezza di esso. Se il mito familiare è articolato e
vario, le possibilità di sviluppo e di scelta saranno elevate, se invece
all'interno di esso vi è una componente predominante sulle altre, essa avrà il
predominio nella richiesta di soddisfazione. Ad esempio, se si inculca il
pensiero familiare generale, che il destino delle donne è quello di vedersi
incomprese ed insoddisfatte per colpa degli uomini, la persona cresciuta con
questo tipo di pensiero avrà difficoltà nella scelta dell’eventuale partner e
sarebbe, per forza di cose, più limitata. Ora, non tutti hanno tali tradizioni
e durante la conoscenza tra gli individui della
neo-coppia ognuno cerca di scoprire se i “due mondi” possono
appartenersi. In ultimo, per il soddisfacimento
dei bisogni personali: viaggiare, studiare, frequentare
una palestra, ecc., all'interno di una coppia, bisogna lasciarsi degli spazi e
mantenere una certa “distanza”. Ciò sembra anche essere in rapporto con il
grado di differenziazione raggiunto dall'individuo, cioè, con il suo grado di
autonomia e di individuazione, e con la sua capacità di rielaborare il mito, intesa
come modalità di risolvere i propri legami con le figure familiari più
significative. La fine dell’idillio romantico e l’inizio
della coppia consiste essenzialmente nel prendere coscienza che l’altro non
sarà mai come noi lo avevamo pensato e che non potrà mai riempire i vuoti
lasciati dai nostri bisogni ovvero il Patto Dichiarato.
Vivere un rapporto di coppia non è
semplice, per la regola che “ogni comportamento corrisponde ad una reazione o una retroazione (feedback)in un
complesso sistema circolare che finisce per dare la sensazione di limitare
la libertà individuale”; in altre
parole, la coppia è formata da tre parti:
1. io
persona
2. tu
partner
3. noi
relazione
La relazione è esposta a continui cambiamenti
perché durante la vita di coppia i comportamenti e i bisogni personali devono
modellare le risposte dell’altro, affinché si compia un cambiamento per trovare
nuovi equilibri.
La coppia è formata da due patti:
1. patto
segreto
2. patto
dichiarato
Il
patto segreto è
formato da due parti, che M. Malogoli Togliatti et al.
(1999) paragonano ad un iceberg:
La parte emersa: è una parte cosciente che ha funzione di contenimento e
forza unificante costituita da norme esplicite e da accordi consapevoli
(come l’impulso biologico sessuale e l’impulso rivolto alla riproduzione) e da
norme sociali;
la parte
sommersa: è formata da vincoli inconsci di
natura affettiva – emotiva, relativi all’attesa di ognuno dei partner che
l’altro corrisponda ad un partner ideale in grado di appagare le proprie
aspettative e che si relazioni a lui/lei per confermare una specifica immagine
di sé.
Ogni partner, nell'innamoramento, tenderà a idealizzare l’altro e
se stesso, creando una bolla di illusione narcisistica sulle buone qualità
dell’altro e di se stessi, che vengono appunto gonfiate a livelli idealistici. Ora
la coppia è formata, sarà poi il tempo, la quotidianità a far svanire questa
illusione, e all'illusione fa
seguito la delusione.
Per chiarire meglio
la formazione del primo contratto possiamo far riferimento al concetto di “contratto fraudolento”, dove
ognuno dei contraenti coglie l’immagine dei bisogni più profondi dell’altro e
agisce come se proprio lui dovesse essere quello che li soddisferà, anche se
tutto ciò è irrealizzabile. Nella fase dell’innamoramento ognuno propone inconsapevolmente all’altro, ma anche a se stesso,
un'immagine ideale di sé; il partner sarà più o meno attratto da
questa immagine, nella misura in cui essa corrisponde alla soluzione di antichi
bisogni profondi.
La disillusione fa emergere dei lati anche negativi, forse non può far fronte a tutti quei bisogni inconsci di cui parlavo sopra, del partner. E il rapporto potrebbe subire una incrina mento. Questa disillusione però è un tocca sana per le coppie, difatti permette di vedere l’altro con dei limiti umani, nella sua natura, nella sua autonomia, non in funzione dei bisogni propri.
La disillusione fa emergere dei lati anche negativi, forse non può far fronte a tutti quei bisogni inconsci di cui parlavo sopra, del partner. E il rapporto potrebbe subire una incrina mento. Questa disillusione però è un tocca sana per le coppie, difatti permette di vedere l’altro con dei limiti umani, nella sua natura, nella sua autonomia, non in funzione dei bisogni propri.
E’ questa disillusione che, se superata, segna
il passaggio dall’ innamoramento all'amore, ovvero il
passaggio dal patto segreto al patto “dichiarato” la scelta consapevole.
Il Patto dichiarato: i partner dicono: “ti scelgo come sei, non per quello che vorrei che fossi". Come si può ben vedere la grande differenza tra il patto segreto
e quello dichiarato è che nel primo la scelta è soprattutto inconscia, quindi
inconsapevole, mentre nel secondo la scelta è consapevole, quindi conscia,
E su questa scelta libera i due partner rivedranno la loro storia, i loro
progetti, la loro relazione e l’immagine che hanno di sé, dell’altro e
della loro relazione, in una ottica più realistica e sincera.
Se la coppia è ben consolidata avviene in modo quasi naturale la scelta del matrimonio/convivenza:
III° contratto: presuppone un cambiamento
significativo di contesto. Alcuni studi si sono concentrati sull’analisi
delle differenze e similarità tra matrimonio e
convivenza riscontrando differenze soprattutto a livello simbolico. Il
rituale della cerimonia nuziale, come tutti i riti, ha una funzione di
passaggio e costituisce una linea di demarcazione tra due diverse fasi del ciclo vitale, inoltre
facilita la trasformazione a nuove modalità relazionali.
Dicks (1967) si riferisce al matrimonio
come una “relazione terapeutica naturale” in quanto si verifica un
incastro tra i due mondi interni dei partner. Secondo l’autore si manifesta una
sorta di attribuzione reciproca a livello inconscio di bisogni e sentimenti a
discapito dei propri confini individuali.
1.10. Matrimonio
civile e concordatario, tipi di separazione e nullità, famiglie liquide
Il
Titolo VI del Libro I – Delle persone e della famiglia del C.C., parla del Matrimonio.
Esso può essere sia civile che concordatario.
Il matrimonio civile è un atto giuridico non negoziale regolato nel Codice Civile dagli articoli
79-230, costituenti il Titolo VI del Libro I ("Delle persone e della
famiglia"). L’ufficiale di stato civile celebrante, alla presenza di due
testimoni (uno per parte), dà lettura degli articoli 143 (Diritti e doveri
reciproci dei coniugi), 144 (Indirizzo della vita familiare e residenza della
famiglia) e 147 (Doveri verso i figli)- 148 e 315-bis del Codice Civile, riceve
le affermazioni degli sposi di volersi prendere in marito e moglie, li dichiara
uniti in matrimonio e accoglie, eventualmente, le ulteriori dichiarazioni
riguardanti la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni o la
scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali, nonché il riconoscimento di figli naturali (ora figli nati fuori dal matrimonio). Inoltre si ha
l'opportunità di contrarre matrimonio sia in regime di comunione dei beni art.
159 c.c. sia di separazione dei beni art 162.
Matrimonio
Concordatario è il matrimonio canonico trascritto al quale lo Stato riconosce, a certe
condizioni, effetti civili. Attualmente è regolato dall'art. 8 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e
dall'art. 4 del Protocollo addizionale che costituisce parte integrante
dell'accordo. La celebrazione è regolata quasi esclusivamente dalle norme del diritto canonico. La legge civile prevede adempimenti per il prodursi degli
effetti civili, ma essi vengono compiuti soltanto dopo la celebrazione. Questi
adempimenti consistono nella lettura agli sposi, da parte del ministro del culto,
degli artt. 143, 144 e 147- 148 (riguardanti i diritti e doveri dei coniugi) e 315-bis
nella redazione da parte del parroco dell'atto di matrimonio in duplice originale,
il secondo dei quali destinato ad essere trasmesso all'ufficiale di stato
civile. Inoltre si ha l'opportunità di contrarre matrimonio sia in regime di
comunione dei beni art. 159 c.c. sia di separazione dei beni art 162.
La ex legge 898/70 Legge Fortuna-Baslini, è stata modificata dalle leggi 436/1978 e 74/1987, quest’ultima ha
ridotto il periodo di separazione da 5 a 3 anni. La L. 55/15 Disposizioni in materia di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di
comunione tra i coniugi c.d. Divorzio breve prevede:
Sia in matrimoni civili che
concordatari possiamo ottenere il divorzio con la“separazione personale”, c.d. separazione legale, art. 150.
Quest’ultima può essere di tipo consensuale (art. 158), con tempi
di attesa per poter chiedere il divorzio che si riducono a 6 mesi, in tal caso è prevista la negoziazione
assistita, art 6 L. 162 10/11/2014,
i coniugi possono essere assistiti da
almeno un avvocato per parte, e
si svolge davanti all' Ufficiale di Stato Civile(Sindaco)
art. 12;o di tipo giudiziale (art. 151),ove
i tempi si riducono a 12 mesi essa è svolta davanti al Presidente del Tribunale. Nel c.d. divorzio breve è previsto anche lo Scioglimento del Matrimonio (art. 149 )dove
il presidente del Tribunale o l'Ufficiale di Stato autorizza i coniugi a vivere
separati, esso
scatta in sede di udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale
oppure al Sindaco. Nel matrimonio civile, con l'Art. 149,avremo solo lo scioglimento del matrimonio,
mentre nel matrimonio concordatario,con l'Art. 149,avremo lo scioglimento del matrimonio e la
cessazione degli effetti civili con l'Art. 157. Inoltre con l' art 191 si
scioglie anche il regime di comunione dei beni tra i coniugi.
La
nullità del matrimonio, c.d. annullamento (nel solo processo civile), Libro
Primo - Delle persone e della famiglia, Titolo VI - Del matrimonio, Capo
III - Del matrimonio celebrato davanti all' ufficiale dello Stato civile,
Sezione VI - Della nullità del matrimonio (Artt. 117- 129 bis), viene dichiarata quando il matrimonio, sia civile che concordatario,
non è mai stato valido dalla sua origine. Nel
matrimonio civile l'annullamento può essere dichiarato con un’unica sentenza da
parte del Tribunale Ordinario. Nel matrimonio concordatario, invece, con doppia
sentenza: la I^ del Tribunale Ecclesiastico, la II^ del Tribunale Ordinario.
Il Tribunale Ecclesiastico lo definisce nullità. È bene precisare che per la dottrina
cattolica il matrimonio è uno ed indissolubile e, pertanto, il diritto canonico
non ammette che possano sussistere cause, a questo riguardo, di annullamento o
risoluzione. Se invece viene provata, ex post,
la sussistenza di una causa di
nullità, tale da viziare la
validità del matrimonio contratto, il vescovo che rappresenta il Tribunale Ecclesiastico può entro 45
giorni concedere agli attori la “nullità del matrimonio", così
scritto nelle due Lettere "Motu
Proprio"del 15 agosto 2015, art.
5 can. 1683-1687 avente valore legale, trascritto nel Codice di Diritto Canonico. In
seconda istanza il T.O. può concedere
lo scioglimento del rapporto dei coniugi, e dai diritti e dagli obblighi
di coniugio. La nullità può essere
richiesta entro un anno dalla celebrazione del matrimonio, anche in
presenza di figli, e dopo i dovuti accertamenti,con la sentenza, il matrimonio
è annullato.
A
seguito di divorzi e annullamenti si possono creare nuovi nuclei familiari che Bauman definisce “famiglie
liquide” dal momento che i bambini
transitano da un nucleo familiare all' altro. Esse si dividono in:
1) Famiglie ricostituite. Ci
si riferisce a quella famiglia che viene a comporsi dopo la separazione e il
divorzio, quando due nuclei familiari vengono costituiti dai genitori separati.
A differenza delle famiglie ricomposte, in queste ultime, i genitori biologici
non condividono con i genitori sociali le responsabilità verso i figli di
precedenti unioni, bensì, solo relazioni amichevoli. Le famiglie ricostituite possono essere di due tipi:
·
famiglie ricostituite semplici, quelle in cui un partner che forma il nuovo nucleo
familiare porta con sé i figli nati da un’unione precedente;
·
famiglie ricostituite complesse, ove entrambi i partner formano i
nuovi nuclei familiari portando con sé i figli nati da un’unione precedente.
2) Famiglie ricomposte, dove il tratto saliente è fondato
sulla condivisone delle responsabilità del genitore biologico e di quello sociale:
·
ricomposte semplici, sono quelle in cui il partner che
forma il nuovo nucleo familiare porta con sé i figli nati da unioni precedenti
e condivide con la nuova partner funzioni e responsabilità;
·
ricomposte complesse, ove entrambi i partner formano
nuovi nuclei familiari portando con sé i figli nati da unioni precedenti e
condividendo con i nuovi partner funzioni e responsabilità
[1]L'epistemologia
genetica studia le
origini della conoscenza, il suo realizzarsi e le tappe toccate per giungere da
una organizzazione psicologica primitiva ad una evoluta. Essa spiega anche il processo tramite il quale un
essere umano sviluppa le sue abilità cognitive nel corso della sua vita, a
partire dalla nascita ed attraversando stadi sequenziali di sviluppo, con
particolare attenzione ai primi anni dello sviluppo cognitivo. Piaget dimostrò
innanzi tutto l'esistenza di una differenza qualitativa tra le modalità di
pensiero del bambino e quelle dell'adulto; individuò poi delle differenze
strutturali nel modo con il quale, nelle sue diverse età, l'individuo si
accosta alla realtà esterna ed affronta i problemi di adattamento a tale
realtà. Da tutto ciò Piaget definì la teoria
dello strutturalismo costruttivistico come segue: le strutture non sono innate ma si
costruiscono grazie all’attività del soggetto.
[2] www.senato.it.
[3] www.altalex.com.
[4] www.gazzettaufficiale.it
>eli>2012/12/17.
[5] Disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie.
[6] www.parlamento17.openpolis.it
>emendamento.
D.P.R. 22
Settembre 1988 n. 448 D.Lgs. 28 Luglio
1989 n. 272. Nell'ambito penale vi sono diverse
composizioni per le decisioni assunte. Il solo Magistrato togato per le
convalide degli arresti, un collegio con un togato e due onorari per l'udienza
preliminare ed un collegio di 4 Giudici per il dibattimento penale.
In sintesi:
- GIP: il Giudice per le indagini
preliminari è un Giudice "togato" che decide
monocraticamente. E' competente per tutti i procedimenti pervenuti dal
Pubblico Ministero con richieste interlocutorie e definitorie (per
convalidare l’arresto, il fermo e l’accompagnamento a seguito di
flagranza, ovvero per disporre l’applicazione di una misura cautelare). E’
inoltre competente a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione e sulla
richiesta di proroga delle indagini preliminari.
- GUP: il Giudice per l'udienza
preliminare è composto da un Giudice togato e da due Giudici
onorari. E' competente per tutti i procedimenti pervenuti dal
GIP/Pubblico Ministero con richiesta di rinvio a giudizio/giudizio
abbreviato da immediato. L’udienza preliminare è la sede privilegiata per
la definizione del procedimento. A differenza del processo penale
Ordinario a carico di imputati maggiorenni non è prevista la costituzione
di parte civile e non si applica il rito alternativo del patteggiamento.
ll processo è definito nella fase dell’udienza preliminare anche quando
l’imputato chiede il giudizio abbreviato ovvero quando è disposta la
sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato. In tali casi
il processo è sospeso e l’imputato sottoposto ad un percorso rieducativo.
All’esito del periodo indicato se la prova ha dato esito positivo il
Giudice dichiara estinto il reato.
- DIBATTIMENTO: Il
dibattimento si svolge dinanzi ad un collegio composto da due Magistrati
togati e due Giudici onorari con competenza per tutti i procedimenti
trasmessi dal GUP a seguito di decreto di rinvio a giudizio o dal
GIP con richiesta di giudizio immediato.
- TRIBUNALE e MAGISTRATO di SORVEGLIANZA:
competenza per tutti i procedimenti nei confronti di coloro che commisero
il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al
compimento del venticinquesimo anno di età.
- TRIBUNALE del RIESAME : Il Tribunale del riesame e
dell’appello cautelare è un organo collegiale composto da due Magistrati
togati e due onorari ed esercita le attribuzioni di cui agli articoli 309
e 310 c.p.p..
·
GIUDICE
dell'ESECUZIONE:
tutti gli adempimenti relativi alle procedure di competenza del GIP, del
GUP e del Tribunale in funzione di Giudice dell'Esecuzione.
[8]Il T.M. in
campo amministrativo ha
potere di adottare misure a carattere rieducativo nei confronti di minori che
manifestano irregolarità di condotta, cioè che assumono comportamenti non
accettati dal contesto familiare e sociale di appartenenza.
Dispone inoltre provvedimenti di tutela a favore dei minori che esercitano la prostituzione o che risultano vittime di reati a carattere sessuale. Tali interventi possono prolungarsi fino ai 21 anni (art. 29). Superati i 18 anni tale inserimento però deve essere accettato dal ex minore, libero di interrompere quindi la sua permanenza in qualsiasi momento, essendo già maggiorenne. La richiesta avviene ad opera dei Servizi Sociali, P.M. o genitori. L’età minima non è prevista, quindi si applica anche agli infraquattordicenni, nella pratica però viene ormai utilizzato per estendere l’inserimento in Comunità oltre il 18esimo e fino al 21esimo anno di età del soggetto.
Dispone inoltre provvedimenti di tutela a favore dei minori che esercitano la prostituzione o che risultano vittime di reati a carattere sessuale. Tali interventi possono prolungarsi fino ai 21 anni (art. 29). Superati i 18 anni tale inserimento però deve essere accettato dal ex minore, libero di interrompere quindi la sua permanenza in qualsiasi momento, essendo già maggiorenne. La richiesta avviene ad opera dei Servizi Sociali, P.M. o genitori. L’età minima non è prevista, quindi si applica anche agli infraquattordicenni, nella pratica però viene ormai utilizzato per estendere l’inserimento in Comunità oltre il 18esimo e fino al 21esimo anno di età del soggetto.
[9]Il T.M. nelle cause di adozione il Giudice si occupa di
1. adozioni nazionali ed internazionali ed adozioni in casi particolari ovvero
intrafamiliari disciplinata dall'art. 44 della legge n. 184/83 così come
sostituito dalla legge n. 149/2001, persone
unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile
e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre; 2. il coniuge nel
caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; 3. i minori
che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3 della legge n. 104/92 e
siano orfani di entrambe i genitori; 4. constatata impossibilità di affidamento
preadottivo. Nei casi di cui ai numeri 1, 3 e 4 l'adozione è consentita oltre
che ai coniugi anche a chi non sia coniugato (anche single).
[10]La Procura della Repubblica è l'ufficio
che tutela gli interessi dello Stato, dei singoli cittadini e delle persone
incapaci di provvedere a sé, sia nelle cause penali che nelle cause civili (non
nei giudizi amministrativi). Si parla anche di Pubblico Ministero (abbreviato PM), nome che sta appunto a
significare la funzione che viene svolta nell'interesse pubblico (ministero
pubblico).Un ufficio
di Procura è costituito presso ciascun Tribunale, presso ciascuna Corte di
Appello e presso la Corte di Cassazione. In questi ultimi due casi l'ufficio è
denominato "Procura Generale". La Procura presso il Tribunale svolge le funzioni di
pubblico ministero anche presso il Giudice di pace. Il
P.M. è il Pubblico Ministero egli
non è un Giudice ma è un Magistrato ed interviene sia nel civile si
amministrativo (minorile) che nel penale. La sua posizione è quella di parte, sia pure pubblica e qualificata. Nei
procedimenti civili richiede al Tribunale i provvedimenti civili a protezione
dei minori. Spesso tali richieste derivano da segnalazioni dei Servizi Sociali.
La Procura Ordinaria si occupa invece di reati commessi da maggiorenni e di
procedimenti civili di interesse collettivo (es. adozioni). Il P.M. è il Pubblico Ministero
egli non è un Giudice ma è un Magistrato ed interviene sia nel civile si
amministrativo che nel penale. La sua posizione
è quella di parte, sia pure pubblica e qualificata. Nei procedimenti civili
richiede al Tribunale i provvedimenti civili a protezione dei minori. Spesso
tali richieste derivano da segnalazioni dei Servizi Sociali. La Procura
Ordinaria si occupa invece di reati commessi da maggiorenni e di procedimenti
civili di interesse collettivo (es. adozioni).
[11]
www.senato.it>istituzione>costituzione.
[12] Il filosofo francese nel suo
libro del 1748 lo Spirito delle Leggi composto di 2 volumi di 32 libri. Nell'
XI libro traccia la teoria della
separazione dei poteri dello Stato.
[13] www.parlamento.it.
[14] www.governo.it.
[15] Centro della politica
giudiziaria del governo, il ministero si occupa dell'organizzazione
giudiziaria e svolge funzioni
amministrative relative alla giurisdizione civile e penale quali: la gestione
degli archivi notarili, la vigilanza sugli ordini e collegi professionali,
l'amministrazione del casellario, la cooperazione internazionale e
l'istruttoria delle domande di grazia da proporre al Presidente della
Repubblica.
L'Ufficio legislativo, alle dirette dipendenze del Ministro, cura lo studio e la proposta di interventi normativi. Presso l'ufficio sono istituite Commissioni di studio con compito di analisi in materie che potranno essere oggetto di riforma normativa.
Nel settore penitenziario, il Ministero attua le politiche dell'ordine e della sicurezza negli istituti e servizi penitenziari, del trattamento dei detenuti, di amministrazione del personale penitenziario. Infine, il Ministero si occupa dei minori e dei giovani-adulti sottoposti a misure penali. È in vigore dal 14 luglio 2015 il "Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” (pubblicato in G.U. n. 148 del 29 giugno 2015). Il D.M. 17 novembre 2015 - Concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia Minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, definisce i relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’art. 16 c1 e c2 del d.p.c.m. 84/2015.
Il decreto individua gli uffici di livello dirigenziale non generale afferenti alle Direzioni generali e all'Ufficio del Capo del Dipartimento del nuovo Dipartimento per la giustizia Minorile e di comunità e ne definisce i relativi compiti. Individua, inoltre, le articolazioni dirigenziali territoriali del Dipartimento, suddivise in Uffici distrettuali e Uffici interdistrettuali, per i compiti di esecuzione penale esterna, e Centri per la giustizia Minorile. https://www.giustizia.it/giustizia/.
L'Ufficio legislativo, alle dirette dipendenze del Ministro, cura lo studio e la proposta di interventi normativi. Presso l'ufficio sono istituite Commissioni di studio con compito di analisi in materie che potranno essere oggetto di riforma normativa.
Nel settore penitenziario, il Ministero attua le politiche dell'ordine e della sicurezza negli istituti e servizi penitenziari, del trattamento dei detenuti, di amministrazione del personale penitenziario. Infine, il Ministero si occupa dei minori e dei giovani-adulti sottoposti a misure penali. È in vigore dal 14 luglio 2015 il "Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” (pubblicato in G.U. n. 148 del 29 giugno 2015). Il D.M. 17 novembre 2015 - Concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia Minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, definisce i relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’art. 16 c1 e c2 del d.p.c.m. 84/2015.
Il decreto individua gli uffici di livello dirigenziale non generale afferenti alle Direzioni generali e all'Ufficio del Capo del Dipartimento del nuovo Dipartimento per la giustizia Minorile e di comunità e ne definisce i relativi compiti. Individua, inoltre, le articolazioni dirigenziali territoriali del Dipartimento, suddivise in Uffici distrettuali e Uffici interdistrettuali, per i compiti di esecuzione penale esterna, e Centri per la giustizia Minorile. https://www.giustizia.it/giustizia/.
[16] www.cortecostituzionale.it.
[17] www.csm.it.
[18] https://it.m.wikipedia.org.
[19]
Trattato di Parigi 1951-52, Trattati di Roma1957-58, Trattato
di fusione 1965-67, Atto
unico europeo1986-87, Acquis
in Schengen 1985-90,Trattato di Maastricht 1992-93, Trattato di Amsterdam 1997-99, Trattato di Nizza 2001-03, Trattato di
Lisbona 2007-09.
[20] Eur-lex.europa.eu.
[21] Essa si compone di diritto
primario, diritto secondario o derivato e diritto complementare.
[22] Esistono tre tipi di consiglio
da non confondere: 1. Il Consiglio dell' Unione Europea; 2. Il Consiglio
Europeo; 3. Il Consiglio d' Europa.
[23] il trattato
internazionale, firmato il 13 dicembre 2007, che ha apportato ampie modifiche al Trattato
sull'Unione Europea e al Trattato che istituisce la Comunità Europea.
[24]
www.echr.coe.int>convention_ita.
[25] www.unicef.it.
[26]
www.minori.it>convenzione-onu-1989.
[27]
www.vatican.va>archivio>documents.
[28]
www.vatican>archive>cic_index_it.
[29] www.simone.it>newdiz.
[30] P. Scabini,E. Donati, 12 studi
interdisciplinari sulla famiglia. La famiglia in una società multietnica, vita
e pensiero, Milano 1997, P. 11.
[32] Il termine gender si riferisce
all’identità socioculturale del sesso maschile o femminile.
[33] P. Bertolini, Dizionario di
Pedagogia e Scienze dell' Educazione, Zanichelli, Bo 2008, p.199.
[34] www.Costituzione.it.
[35] www.dirittierisposte.it.
[36] www.dirittierisposte.it.
Capitolo 2. Il Pedagogista Giuridico, la Pedagogia
Giuridica e le figure dei G.O, del CTU e dei CCTTPP
2.1.
Il Pedagogista Giuridico
Il Tribunale e altri enti esterni non sono composti solo di Giudici e
Avvocati ma si servono anche di esperti di discipline Umanistiche, Mediche,
etc. al fine affrontare processi di diverso tipo in modo tale da poter avere
una fotografia, completa della persona e della situazione specifica. Nel nostro
caso, la figura del pedagogista giuridico[37],
esplica la sua professionalità nei seguenti ambiti professionali:
come Funzionario Giudice
Onorario (G.O.)
·
come Consigliere
Onorario presso la Corte di Appello (II grado) del Tribunale dei Minorenni
(art. 4 legge n°1441 del 27.12.1956 e successive modifiche);
·
come Giudice
Onorario presso il Tribunale dei Minorenni (art. 4 legge n° 1441 del
27.12.1956 e successive modifiche);
come
Ausiliario CTU e CTP in ambito CIVILE
c/o Tribunali Ordinari e Minorili
·
come Perito
(CTU) presso il Tribunale dei Minorenni (art.336 c.c., art. 221, artt. 225 e 232 c.p.p.);
·
come
Consulente Tecnico del Giudice (C.T.U.) e Consulente Tecnico dei Difensori
delle Parti (Attore-Convenuto, Ricorrente-Resistente) (C.T.P.)presso il
Tribunale Ordinario - ex artt. 61-64, 191-201 c.p.c.e artt.
13-24, 89-92 disp. att. c.p.c.
·
come
CTU o CTP (art. 7, comma 6, e art. 8 del D.L. 28 luglio 1989, n. 272 e
dall' art. 62 del c.p.c. attività di consulente) presso il Tribunale Ordinario in
materia di separazione,divorzio e affidamento di minori, nella mediazione
familiare, come Consulente Tecnico in materia di Adozione Nazionale e Internazionale;
come Perito nella valutazione dei Danni di natura psichica, nella valutazione
del danno da Mobbing e di stalking;
·
come Perito
nelle cause di nullità matrimoniale presso il Tribunale Ecclesiastico (cfr.
can. 1447; DC artt. 66, 113);
come
PERITO (CTU), CTP e altre figure in ambito PENALE
·
come Ausiliario
del Pubblico Ministero (art. 9 del DPR 22 settembre 1998, n. 448
Accertamenti sulla personalità del minorenne) c/o l' “USSM” Ufficio di servizio
sociale minori;
·
come
Collaboratore Ausiliario della Polizia Giudiziaria
(art. 348, 4 comma, c.p.p.) se il
Consulente è anche un Funzionario di Polizia Giudiziaria (artt. 225 e 232
c.p.p.);
·
come Collaboratore
nei Centri per la Giustizia Minorile (art. 6 D.P.R. n° 448 per concorso
pubblico);
·
come
perito (CTU) del Pubblico Ministero
o Perito del Giudice in ambito Penale, e come Consulente tecnico di parte (CTP) da
parte degli Avvocati (art. 327 bis c.p.p.);
·
come Esperto
presso il Tribunale di Sorveglianza Legge
354/1975 art. 80 “perizia criminologica”; (art. 70 della Legge 354
– modificato dall’art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 e integrato
dall’art. 80 dell’ordinamento penitenziario);
come
pedagogista carcerario
·
come Pedagogista Carcerario nelle case circondariali
che con la Circ. Minist. 09/10/2003
Protoc. dell’Amm. Penit. 3593/6043 prevede l'obbligo annuale di un progetto
pedagogico dell’Istituto a tutte le strutture carcerarie ed
il pedagogista come consulente.
Come mediatore
familiare
·
Altra figura rilevante in ambito privato
è il mediatore familiare;la pratica
della Mediazione Familiare
si configura come una nuova risorsa al servizio della persona e della comunità.
L'intervento di Mediazione è applicabile ai diversi contesti: familiare,
scolastico, sociale, giuridico. La Mediazione Familiare è un percorso per la
riorganizzazione delle relazioni familiari in fase o in seguito a procedimenti
di separazione e divorzio; il Mediatore è un terzo neutrale che accompagna e
assiste la coppia in un processo negoziale finalizzato al raggiungimento di
accordi equi e soddisfacenti per le parti e riguardano i diversi aspetti della
vicenda separativa: affido dei figli, termini economici e patrimoniali. La
Mediazione, in effetti, attiva uno spazio protetto di ascolto e confronto,
dando voce a quegli aspetti emotivi e relazionali che le parti non hanno
possibilità di esprimere nell'esecuzione giurisdizionale.
2.2. La Pedagogia Giuridica
La pedagogia giuridica[38]
è una branca specialistica della
pedagogia sociale, essa si presenta come il connubio tra il sapere pedagogico
e il sapere giudiziario,ovvero il sapere pedagogico che, in qualità di esperto
in materia di comportamenti di persone per tutto il ciclo della vita, si mette
al servizio della Giustizia per valutare comportamenti con metodologie e
strumenti specifici propri della pedagogia. Il pedagogista giuridico è
informato e segue corsi di aggiornamento sulle norme relative alla famiglia,
non per sostituirsi al Giudice o agli avvocati ma per affiancarli nel rispetto
reciproco delle proprie competenze. La pedagogia giuridica richiama alla
sintesi diversi paradigmi psicopedagogici
inerenti la relazione pedagogica in un intreccio che spazia dal contributo di Jean PIAGET (nelle opere dedicate
all'applicazione dell'epistemologia alle scienze umane) fino a Dewei, partendo dall' esperienza che
comprende tutte le possibili relazioni che l'individuo si costruisce in
rapporto all'ambiente naturale e sociale in cui vive (Pedagogia Mesologica) e
Pedagogia Nosologica ovvero alla Pedagogia della Personalità, intesa come
sintesi di Pedagogia Sociale e Pedagogia Individuale. Il paradigma teorico che
più si avvicina al citato complesso
modello pedagogico, sul piano psicologico
è rappresentato dall'approccio sistemico-relazionale[39]elaborato da L .Von Bertanlaffy, della "Scuola di Palo Alto[40]" e dal Mental Research Institute, con i loro
maggiori esponenti (Gregory Bateson,
Don D. Jackson, Jay Haley, Paul
Watzlawick). In Europa
e in Italia tale approccio si è diffuso durante gli anni '70 grazie
al lavoro di: Mara Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin e Giuliana
Prata, dalla Scuola di Milano. Venne
utilizzato in modo particolare nei servizi di salute pubblica e negli ultimi
anni anche nelle problematiche che
riguardano la separazione e i divorzi. In particolare, gli studi condotti
dall'antropologo Gregory Bateson e
l'elaborazione del modello teorico dell' "epistemologia cibernetica", hanno reso evidente il nesso tra la
teoria
dei sistemi[41]e terapia
familiare. Tale approccio considera: l’insieme delle relazioni tra i
membri della famiglia, i sistemi che queste relazioni costituiscono, gli
influssi che le relazioni esercitano sull’individuo e, di conseguenza, quelle
che l’individuo trasferisce nelle relazioni interpersonali. Infine, considera
le relazioni tra il sistema famiglia e i sistemi con i quali interagiscono
all’esterno.
A riguardo delle relazioni
interne alla famiglia, un bambino durante la crescita sarà influenzato dai
genitori che lo alleveranno e attraverso loro dalle generazioni che li avranno
preceduti, per contro, la coppia genitoriale verrà mutata dalla nascita del
bambino stesso.
Per ciò che riguarda le
relazioni esterne alla famiglia, invece, occorre tener conto delle relazioni tra
la famiglia e altri sistemi, quali: le famiglie di origine dei due coniugi, gli
ambienti di lavoro, le reti amicali, ecc..
La pedagogia si muove in un
quadro di sistemi viventi in cui è centrale il concetto di azione umana nel
terreno di una complessità vincolante e vincolata e d'interazioni autopoietiche[42];
ciò per consentire un adeguato habitat cognitivo di tipo pedagogico ai
destinatari degli interventi giurisdizionali. L'autoreferenzialità in tal senso
costituisce il punto centrale della relazione pedagogica, intesa come azione
diretta e consapevole del soggetto che interagisce dinamicamente col sistema di
riferimento. Il nucleo fondamentale del modello che si propone viene
rappresentato dal concetto di pedagogia
rivalutativa ossia
il presupposto teorico che riconosce i soggetti attivi in alternativa al
concetto di prospettiva correzionale
della pedagogia.
2.3. Il Giudice Onorario
Il Giudice Onorario non Togato (G.O.) chiamato anche Giudice Laico è un
funzionario dei Tribunali Minorili. All'incarico
di si accede tramite selezioni che avvengono in ogni ufficio giudiziario minorile.
Per partecipare
alla selezione occorre possedere due requisiti:
• essere
benemeriti dell'assistenza sociale;
• essere cultori di specifiche discipline umane ritenute essenziali per una adeguata comprensione delle problematiche minorili.
• essere cultori di specifiche discipline umane ritenute essenziali per una adeguata comprensione delle problematiche minorili.
La normativa prevede infatti che i cittadini benemeriti dell'assistenza sociale siano scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia e di sociologia (artt. 2 e 5 R.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 - art. 4 Legge 27.12.1956 n. 1441 - Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sui "Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili").
Tutte le nuove disposizioni impartite dal CSM aventi per oggetto i criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2017/19 sono reperibili, unitamente al relativo bando di concorso con apposita modulistica, sul sito del Consiglio: www.csm.it
Per i Giudici Onorari (G.O.) di nuova nomina è previsto che effettuino, subito dopo la nomina, un'attività pratica di natura formativa della durata di due mesi. La durata dell'incarico è triennale.
Per conseguire la nomina (o la conferma) a Giudice Onorario per il Tribunale dei Minori è necessario anche che l'aspirante, oltre ai requisiti indicati all'inizio, sia:
• cittadino italiano;
• abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale si è prodotta l'istanza;
• abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
• abbia un'età non inferiore ai trenta anni e non superiore ai settanta anni;
• non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza.
Egli può essere
confermato per due trienni successivi, al secondo triennio può aspirare a come Giudice di Merito Onorario o Consigliere
Onorario della Corte d'Appello per i Minori.
I G.O. per la loro attività percepiscono una indennità liquidata dall'ufficio presso il quale sono addetti.
Il G.O. opera in piena autonomia in veste di giudice non togato.
I G.O. per la loro attività percepiscono una indennità liquidata dall'ufficio presso il quale sono addetti.
Il G.O. opera in piena autonomia in veste di giudice non togato.
Il GOT
Giudice Onorario di Tribunale Ordinario, monocraticamente, a volte sostituisce
il Giudice Professionale e il Giudice Tutelare Togato e interviene in alcuni provvedimenti
in materia civile. Attualmente, nonostante alcune materie di diritto di
famiglia vengano prese all' interno del Tribunale Ordinario, egli non può intervenire
in materia di Diritto di Famiglia. Egli non è un professionista di scienze
umane bensì un professionista di scienze giuridiche.
Il Tribunale per i Minorenni (T.M.) è un organo specializzato dell’amministrazione della giustizia, che è stato istituito con R.D. n.1404/34, convertito nella legge n. 835/35. Il T.M. è un organo collegiale, composto da quattro giudici due giudici professionali (c.d. togati) - cioè il presidente e un giudice a latere e due giudici onorari , un uomo e una donna, “benemeriti dell’assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia ...” (art. 2 legge citata) (tale origine professionale dei giudici onorari rende l'organo giudiziario specializzato, perché le persone che lo compongono hanno la capacità di interpretare i comportamenti dei minori e le dinamiche familiari che ci sono dietro).
Il Tribunale per i Minorenni (T.M.) è un organo specializzato dell’amministrazione della giustizia, che è stato istituito con R.D. n.1404/34, convertito nella legge n. 835/35. Il T.M. è un organo collegiale, composto da quattro giudici due giudici professionali (c.d. togati) - cioè il presidente e un giudice a latere e due giudici onorari , un uomo e una donna, “benemeriti dell’assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia ...” (art. 2 legge citata) (tale origine professionale dei giudici onorari rende l'organo giudiziario specializzato, perché le persone che lo compongono hanno la capacità di interpretare i comportamenti dei minori e le dinamiche familiari che ci sono dietro).
Il
T.M. ha competenza territoriale su tutto il circondario della Corte di Appello
o sezione di Corte d’Appello. A livello nazionale operano 29 T.M., con un
organico di circa 782 magistrati, dei quali circa 600 sono onorari.
Le
decisioni di competenza del T.M., salvo alcune eccezioni, non sono mai del
singolo giudice, ma del Tribunale costituito in collegio, proprio per garantire
la specializzazione dell'organo giudicante . Ciascuno dei quattro giudici
dispone di un voto e il voto dei giudici onorari ha lo stesso peso di quello
del presidente e del giudice togato.
Il
T.M. esercita la giurisdizione in
materia penale[43],
civile ed amministrativa[44] nello spirito della
realizzazione del migliore interesse del minore (v. Convenzione di New York del
1989, ratificata dall'Italia con la Legge 176 del 1991), che ha statuito: “ In tutte le
decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche
o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o
degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una
considerazione preminente “ (art.
3, comma 1 ).
La
competenza del T.M. in
materia civile non è, invece, esclusiva, poiché ci sono anche
altri giudici che decidono questioni riguardanti la tutela dei minori (v. ad
es. Tribunale ordinario, nelle materie della separazione de del divorzio
e Giudice Tutelare). Al T. M. spettano gli interventi a tutela dei
minori i cui genitori non adempiono in modo adeguato o non adempiono affatto ai
loro doveri nei confronti dei figli (l’art. 147 del codice civile fissa tali
doveri in quelli di mantenimento, educazione ed istruzione).
Il
Tribunale può porre dei limiti all'esercizio della potestà genitoriale,
emanando prescrizioni ai genitori del minore ed attivando l’intervento dei
servizi socio-sanitari per sostenere e controllare le condizioni di vita del
minore in famiglia (art. 333 del codice civile). Può, inoltre, allontanare il
minore dalla casa familiare (artt. 330,333 e 336 codice civile ) ed affidarlo,
temporaneamente, ad altra famiglia o istituto o anche a persone singole (artt.
2 e 4 della legge n. 184/83). Nei casi più gravi, può dichiarare i genitori
decaduti dalla responsabilità sui figli (art. 330 del codice civile) e, quando
il minore viene a trovarsi in una situazione di abbandono morale e materiale,
dichiararne lo stato di adottabilità e inserirlo definitivamente in un’altra
famiglia, disponendo l’interruzione dei rapporti del minore con la famiglia di
origine (artt. 8 e ss della legge n. 184/83).
Inoltre,
il T.M. autorizza, per gravi motivi, il minore che abbia compiuto gli anni 16 a
contrarre matrimonio (art. 84 C.C.) e autorizza la continuazione dell'esercizio
dell'impresa nel caso di apertura di tutela (art. 371, ult. comma C.C.). Una
competenza specifica è inoltre prevista dal nuovo testo dell'art. 317 bis C.C.
circa l'emanazione dei provvedimenti "più idonei" ad assicurare agli
ascendenti il diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti
minorenni. Il T.M. decide anche sull’idoneità all'adozione internazionale delle
coppie aspiranti e provvede a rendere efficaci in Italia i provvedimenti
stranieri di adozione. Sceglie inoltre le coppie per l’adozione di bambini
italiani dichiarati adottabili. Alla fine del periodo di affidamento
preadottivo pronuncia l'adozione, sia internazionale, che nazionale.
In
tutte le materie di propria competenza, caratteristica importante dell'attività
del T.M. (che non lo è per il tribunale ordinario) è quella di avvalersi della
collaborazione dei servizi socio-assistenziali e delle aziende sanitarie;
l'intervento sul minore o sulle famiglie non risulta pertanto caratterizzato da
spirito sanzionatorio, ma, più spesso, propositivo di migliori condizioni di
vita e di migliori relazioni familiari, attraverso l'attivazione dei servizi
necessari in una determinata situazione .
Nel
sistema della giustizia minorile la funzione di Giudice Onorario è complessa e
rilevante, perché finalizzata alla ricerca di soluzioni che corrispondano
all’interesse del minore attraverso l’utilizzo di conoscenze appartenenti ai
saperi extragiuridici (in particolare all’area psicosociale).
Il
giudice onorario (G.O.) per tutta la durata dell'incarico è un giudice e
quindi, nell'esercizio di tale attività, deve osservare i principi deontologici
del giudice. In particolare, il principio fondamentale che deve osservare è
quello secondo cui il giudice è terzo e non di parte. Il G.O., inoltre, non
svolge un ruolo di consulente" o di “aiutante” dei giudici
"togati", ma è giudice anch'egli, con pari dignità e deve decidere
secondo scienza e coscienza, con la caratteristica che è stata evidenziata più
sopra di essere un interprete del " mondo minorile " e delle
relazioni all'interno della famiglia.
L'attività
del G.O. si attua mediante la partecipazione ai collegi giudicanti, penali e
civili, nonché con lo svolgimento di attività istruttoria civile, che può
essere delegata dal presidente del Tribunale o dal Collegio al singolo giudice
(per esempio quando si tratta di sentire un minore o i suoi genitori).
2.4. Il CTU
Il
Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU)[45]
svolge la funzione di Ausiliario del Giudice; egli lavora per lo stesso in
un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise
competenze definite dal codice di procedura civile (c.p.c.). La funzione del consulente è di rispondere
in modo puntuale, preciso e sintetico, ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza
di conferimento dell'incarico attraverso un programma peritale, improntato su indagini
sulla famiglia e sui minori, in situazioni di Affidamento Condiviso e Responsabilità
Genitoriale e di riportare i risultati del programma all' interno della
relazione finale.
La nuova Legge 18 giugno 2009, n.
69 con il C. P. C. Artt. 61-64, 191-201 e gli Artt. 13, 23, 89, 92 disp. att. e
trans. c.p.c. disciplina in modo diverso
la figura del CTU.
Per
molti anni i Giudici hanno affidato l'incarico
di CTU sempre agli stessi specialisti mentre nel 2009 il nuovo testo
dell’art. 23 c.p.c. ha rivisto la figura degli esperti tutelandola
essenzialmente nella turnazione,
difatti l'art. tratta della Vigilanza
nel conferimento degli incarichi, prevede un dovere di sorveglianza
da parte del Presidente del Tribunale, stabilisce un tetto massimo per gli
incarichi conferibili al medesimo soggetto pari al 10% e la trasparenza a mezzo
di strumenti informatici. Il Giudice ha facoltà come "noto d'ufficio"
chiamare anche i professionisti che non sono iscritti all' Albo, motivandone la
scelta, questi ultimi hanno facoltà di accettare o meno l'incarico. Presso ogni
Tribunale italiano è istituito un Elenco dei CTU del Giudice(Albo dei CTU)dove
possono iscriversi anche i pedagogisti.
Esistono
due Albi:
1.
Albo per CTU esperti in materia civile
2.
Albo per Periti esperti in materia penale
Non
esistono albi per i CTP perché essi sono nominati dalle parti su richiesta
degli avvocati.
L'albo
per CTU in materia civile è suddiviso per
materie, ci si può iscrivere ad un solo Tribunale e solo a quello di residenza.
Il comitato per l'iscrizione all'albo è composto dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica e da un iscritto nell'albo professionale designato dall'Ordine o dal Collegio di categoria alla quale appartiene il richiedente.
Per entrare nell'albo occorre che il richiedente oltre ad essere laureato ed iscritto all'albo professionale della propria categoria, o all' associazione di categoria, evidenzi nella domanda l’ambito giuridico nel quale il pedagogista sente di poter operare con competenza e professionalità, in base alla sua specifica formazione tenendo conto di alcuni fattori:
Il comitato per l'iscrizione all'albo è composto dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica e da un iscritto nell'albo professionale designato dall'Ordine o dal Collegio di categoria alla quale appartiene il richiedente.
Per entrare nell'albo occorre che il richiedente oltre ad essere laureato ed iscritto all'albo professionale della propria categoria, o all' associazione di categoria, evidenzi nella domanda l’ambito giuridico nel quale il pedagogista sente di poter operare con competenza e professionalità, in base alla sua specifica formazione tenendo conto di alcuni fattori:
·
ricordare che non siamo tuttologi e che
non dobbiamo sforare in altri ambiti affini come la psicologia, la psichiatria,
la psicanalisi, la sociologia etc.;
·
usare strumenti propri della pedagogia;
·
indicare nello specifico il nostro
settore o l'esperienza professionale (ad es. nelle relazioni familiari e
nell’età evolutiva, nell’analisi della testimonianza del minore testimone e/o
presunta vittima di reato, ecc.).
Il
Tribunale oltre alla specifica competenza tecnica in una determinata materia,
considera come fattori essenziali, per l’iscrizione all' Albo, la correttezza
professionale e deontologica e una condotta morale specchiata (art.61 c.p.c. e
relative norme di attuazione), difatti vengono svolte
indagini dagli organi di polizia giudiziaria e valutazioni sulla condotta della
persona.
L’albo è suddiviso in categorie:
·
medico (psichiatri,
psicoterapeuti)
·
psicologico (solo
specializzati psicoterapeuti)
·
industriale
·
commerciale
·
agricola
·
bancaria
·
assicurativa
Di norma possono essere incluse da ogni Tribunale
altre categorie.
La domanda d’iscrizione deve essere inviata, unitamente al proprio curriculum vitae, direttamente al Presidente del Tribunale del luogo di residenza anagrafica.
La domanda d’iscrizione deve essere inviata, unitamente al proprio curriculum vitae, direttamente al Presidente del Tribunale del luogo di residenza anagrafica.
A seguito di una separazione consensuale il Giudice
normalmente non ricorre alla CTU, ma ogni qualvolta si viene a creare un
contrasto tra le parti (Giudiziale) è prassi giurisprudenziale nominare un CTU. Il Magistrato ha
comunque facoltà, e non obbligo, di farsi assistere dal CTU o Ausiliario del Giudice,
o quando lo reputi necessario. I
pedagogisti che intendono operare in ambito giuridico, sia svolgendo il ruolo
di CTU sia quello di CTP, dovrebbero maturare una particolare esperienza in
questo campo, conoscendo non solo le leggi ma anche il contesto culturale e
professionale in cui gli operatori del diritto si muovono e curare i rapporti
tra consulenti e organi giudiziari. Il Magistrato, qualora lo reputi necessario, può acquisire
informazioni specifiche avvalendosi di uno o più consulenti. Può altresì
interpellare assistenti sociali e figure professionali che a vario titolo si
sono occupati del caso in questione. L'incarico
assegnato è detto CTU o Ausiliario del Giudice, egli può assisterlo per i
singoli atti oppure per tutto il processo fornendo in udienza o in Camera di Consiglio
gli eventuali opportuni chiarimenti. Solitamente viene interpellato dopo il
deposito della relazione a chiarimento di quanto scritto.
Dopo la nomina del CTU, entrambe le
parti, su indicazione dei propri legali, possono nominare i CTP che hanno il compito di assistere alle indagini con
il fine di controllare e valutare il comportamento del CTU e garantire la
tutela dei diritti del proprio cliente. La consulenza tecnica comprende quindi
sia la consulenza d'ufficio che quella di parte. Il CTU è chi organizza e
realizza il lavoro, mentre il CTP con le proprie specifiche e analoghe
competenze segue il processo al fine di comprendere le procedure attuate e
verificarne la correttezza sia sul piano del contenuto che su quello
metodologico. Per sviluppare una sempre più corretta immagine
scientifica e professionale in questo settore si rende necessario sottolineare
che il pedagogista in ambito giuridico deve avere una adeguata formazione e
specializzazione. L'aggiornamento nel campo della pedagogia giuridica dovrebbe
avvenire tramite partecipazione annuale a convegni e/o seminari di studio (con
o senza ECM o CFU).Il CTU e il CTP rispondono responsabilmente del fatto che i
propri pareri forniti in ambito giuridico possono incidere significativamente
sulla vita affettiva, familiare, sociale delle persone coinvolte. Per
l’importanza della imparzialità dell’Ausiliario del Giudice, l’incarico di CTU
non deve essere accettato, qualora vi sia un evidente conflitto di interesse
con le parti direttamente coinvolte nel procedimento, pena la ricusazione del CTU come previsto dal
codice di procedura civile, ad es. una parentela fino al 4° grado oppure un
conflitto tra ex, etc..
2.4. La Consulenza Tecnica d'Ufficio
La
Consulenza Tecnica d’Ufficio[46] CTU
è uno strumento d’indagine che si utilizza in ambito giudiziario, di
valutazione specialistica e che viene richiesta dal Giudice e affidata ad un
esperto competente nella materia oggetto dell’indagine, in modo che questi
effettui uno studio e un’analisi approfondita su ambiti di conoscenza a lui
estranei, fornendo tutte le informazioni utili alla sua decisione (art. 61c.p.c.).
Il
Giudice nomina (art. 61, comma 1, e
184 c.p.c.) il CTU, tale nomina è firmata dal
cancelliere ed è notificata al perito da un ufficiale giudiziario e reca la
data in cui è stata emessa. Essa può essere comunicata via fax o via e-mail o all'indirizzo al
quale è reperibile. L'ordinanza di nomina è il
primo atto che avvia la perizia. Il
Giudice assegna alle parti un termine entro cui possono nominare i loro CTP consulenti tecnici di parte (art. 201, comma
1,c.p.c.) che verranno convocati alla prima udienza.
Figura
1.
L'assegnazione dell'incarico avviene (come in figura 1) nel
giorno della prima udienza fissata dal Giudice. Ricevuta la nomina, il
consulente in udienza alla presenza del Giudice, degli avvocati, delle parti(attore e convenuto) e dei CCTTPP:
1. presta
il “giuramento di rito” impegnandosi “Giuro di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidatemi, al solo
scopo di fare conoscere al giudice la verità ad adempiere al compito
assegnatogli";
2. viene
formulato e verbalizzato al CTU il quesito per cui è stato convocato;
3. viene
concordato un termine, di solito tra i 60 e i 120 giorni,
salvo proroghe, per presentare la relazione finale c le valutazioni dei CTP
sull' operato del CTU;
4. Il CTU viene autorizzato a procedere.
Nel caso in cui il
CTU ritenga di dover prorogare i termini
della sua consulenza per ulteriori perizie o attività di monitoraggio della
situazione familiare dovrà fare richiesta al Giudice con istanza in bollo e
depositarla presso la cancelleria. Il CTU può anche, durante la perizia,
avvalersi di altri collaboratori senza però demandare ad essi l'espletamento
dell'incarico a lui affidato. L'utilizzo
di esperti esterni per particolari indagini (ad es. alla somministrazione
di test psicodiagnostici o medici) può avvenire, per prassi, senza previa
autorizzazione del Giudice. Quest'ultima è opportuno chiederla quando le
indagini siano particolarmente dispendiose (si ricorda che è il Giudice che
liquida la notula spese).Può
accadere ed è auspicabile, che durante un percorso di consulenza la coppia
inizi una mediazione familiare, in tal caso si rende necessaria una sospensione
e posticipazione della conclusione della CTU, ovviamente prevede la
presentazione di un'istanza al Giudice adeguatamente motivata.
Il tempo di proroga summenzionato consente di osservare
meglio le azioni e le reazioni delle persone che vivono in un ambiente in
continua evoluzione all'interno di un movimento dinamico. Si tratta di guardare
le persone anche nelle loro capacità di modificarsi in vista di un obiettivo
comune.
Al
momento del conferimento dell’incarico il consulente non è informato di quanto
si accinge ad analizzare e il quesito
può essere del tutto generico o veramente articolato; il CTU s'impegna a
fornire al Giudice tutti gli elementi di valutazione utili a rispondere al
quesito ed ha la possibilità di proporre eventuali integrazioni o variazioni al
quesito partecipando attivamente alla formulazione dello stesso.
È buona regola che il CTU e i CCTTPP
si accordino sull'inizio (luogo, data, ora) della perizia. L'omissione della comunicazione ai CCTTPP della data e del
luogo d'inizio delle operazioni peritali rende nulla l'intera consulenza.
Il CTU, infatti, deve seguire il principio del contraddittorio e pertanto fare in modo che i CCTTPP siano sempre presenti, sempre se tale è la loro intenzione.
Il CTU, infatti, deve seguire il principio del contraddittorio e pertanto fare in modo che i CCTTPP siano sempre presenti, sempre se tale è la loro intenzione.
Nel verbale di udienza, oltre ai
dettagli di cui si è detto, viene disposto un anticipo spese che le parti
verseranno all'inizio delle indagini (1° incontro). In ambito civile il
consulente è retribuito dalle parti. A fine lavoro, il consulente presenterà la
nota spese al Giudice che provvederà a emettere decreto di liquidazione,
riservandosi di riconoscere ciò che ritiene opportuno.Si parlerà approfonditamente
del quesito, del programma peritale e della relazione finale nel capitolo 5.
2.5. I CCTTPP
Quando un Giudice chiede a un esperto una consulenza tecnica
CTU, è diritto di entrambe le parti nominare periti di loro fiducia CTP[47]art. 87 su richiesta degli Avvocati,
al fine di garantire la corretta tutela dei diritti del proprio cliente
nell’ambito del processo. La nomina del CTP è eseguita dal
procuratore della parte(Avvocato) con atto depositato presso la Cancelleria e
successiva comunicazione al Giudice almeno tre giorni prima del giuramento del
CTU. La legge inoltre non pone limiti alla scelta del consulente di parte egli
può essere anche un parente ma eticamente in tal caso dovrebbe astenersi. Esso
può essere indicato sia tra gli iscritti agli albi che tra i non iscritti. Il
CTP può essere nominato solo se sia stato nominato il CTU. In caso contrario si
parla di perizia stragiudiziale che è
ammissibile, e dunque valutabile dal Giudice, ma i due procedimenti si
escludono a vicenda (nel senso che dove ci sia un CTU,la perizia stragiudiziale
è inammissibile). I CCTTPP non
prestano giuramento e non incorrono in ricusazione,essi concordano il loro
compenso con la parte che ha affidato l'incarico. Possono presentare, inoltre,
una loro relazione prima o dopo il deposito della relazione del consulente
d'ufficio.
Il Giudice può non prendere in considerazione le argomentazioni del CTP ma è tenuto a prendere in esame le specifiche censure che il CTP abbia mosso all'operato del Consulente d'Ufficio e deve chiarire le ragioni per le quali non intenda condividere tali censure. Il CTP ha il diritto di assistere ed intervenire a tutte le indagini indicate dal CTU, eccetto quelle sui test psicodiagnostici, che ha il diritto di presenziare ma la sua presenza sarebbe inopportuna, può assistere ed intervenire senza estendere il campo d'indagine del CTU, che resta vincolato ai quesiti formulati dal Giudice. Egli può anche chiedere al giudice di modificare o estendere il quesito, presenziare alle udienze (art. 194 c.p.c.),compiere indagini. Per ciò che concerne le indagini (programma peritale):dare sostegno alle parti e chiarire dando delucidazioni sul percorso,dare senso a ciò che avviene durante gli incontri di consulenza, sedare gli animi, facendo esami di realtà e lavorando sui vissuti a volte negati. Aiutare il cliente ad intraprendere percorsi di sostegno e psicoterapia laddove ce ne fosse bisogno,può chiedere chiarimenti alle parti, assumere informazioni da terzi, assistere al collegio e alla camera di consiglio in presenza delle parti (art. 197 c.p.c.). Il CTP coopera con il CTU presentando documentazione rilevante o producendola durante l'indagine, può fornire carteggio ex novo o proposte, suggerimenti sotto forma di "memorie di parte". Durante le operazioni peritali il CTP può presentare delle istanze o delle osservazioni di cui il CTU dovrà tenere conto, affianca il cliente in ogni operazione e fornisce notizie tecniche all' avvocato. Anche se deve restare nei principi etici e deontologici della propria professionalità analizzando la domanda posta dall' avvocato e/o dal cliente, negando la sua disponibilità quando si toccano i principi etici o deontologici della propria professionalità. Difatti il ruolo e le funzioni del CTP vanno chiariti con il cliente e con l'avvocato sin dal primo incontro. Il CTP può stilare una relazione a conclusione del proprio operato. La relazione deve essere su tre livelli deontologico, di contenuto e metodologico. Sul piano deontologico, professionalità, rispetto, informazioni, tutela del segreto. L' aspetto contenutistico riguarda l'accordo o il disaccordo con il CTU le conclusioni possono essere discutibili ma il metodo richiede rigore. La metodologia invece riguarda il prestigio e l'autorevolezza del ruolo del CTP, che come il CTU, deve avere una preparazione scientifica e specifica, conoscere tutti gli aspetti tecnici riguardanti una consulenza in ambito giuridico. In particolare, il CTP partecipa alle udienze del Giudice ogni volta che vi interviene il CTU e pone chiarimenti e controdeduzioni sui risultati delle indagini tecniche. Il CTP deve impegnarsi affinché il CTU ed il Consulente Tecnico di Controparte adottino metodologie corrette ed esprimano pareri pertinenti ai dati raccolti e sostenuti dalla letteratura specialistica. Il CTP, sempre nell’interesse primario di tutelare i minori coinvolti nella vertenza giudiziaria, si astiene dal consultarli e/o ascoltarli direttamente o comunque in occasioni esterne alla CTU, anche nel caso in cui gli venisse richiesto dal cliente e/o dall’avvocato, evitando così ogni possibile contatto. Il CTP mantiene la propria autonomia professionale nel rapporto con l’avvocato, quale parte committente e con il cliente, chiarendo la scelta di metodi e strumenti e riservandosi il diritto di rinunciare al mandato qualora le richieste fossero in contrasto con la propria cognizione ed etica professionale, oppure quando la sua qualifica non corrisponde alla richiesta del cliente in tal caso se il CTP non rinuncia all'incarico, incorriamo nella c.d. consulenza infedele. Quest'ultima si verifica anche nelle divergenze con il cliente o quando si scredita il cliente agli occhi del CTU o pubblicamente danneggiando il cliente, esso è perseguibile penalmente art. 380 c.p.
Il Giudice può non prendere in considerazione le argomentazioni del CTP ma è tenuto a prendere in esame le specifiche censure che il CTP abbia mosso all'operato del Consulente d'Ufficio e deve chiarire le ragioni per le quali non intenda condividere tali censure. Il CTP ha il diritto di assistere ed intervenire a tutte le indagini indicate dal CTU, eccetto quelle sui test psicodiagnostici, che ha il diritto di presenziare ma la sua presenza sarebbe inopportuna, può assistere ed intervenire senza estendere il campo d'indagine del CTU, che resta vincolato ai quesiti formulati dal Giudice. Egli può anche chiedere al giudice di modificare o estendere il quesito, presenziare alle udienze (art. 194 c.p.c.),compiere indagini. Per ciò che concerne le indagini (programma peritale):dare sostegno alle parti e chiarire dando delucidazioni sul percorso,dare senso a ciò che avviene durante gli incontri di consulenza, sedare gli animi, facendo esami di realtà e lavorando sui vissuti a volte negati. Aiutare il cliente ad intraprendere percorsi di sostegno e psicoterapia laddove ce ne fosse bisogno,può chiedere chiarimenti alle parti, assumere informazioni da terzi, assistere al collegio e alla camera di consiglio in presenza delle parti (art. 197 c.p.c.). Il CTP coopera con il CTU presentando documentazione rilevante o producendola durante l'indagine, può fornire carteggio ex novo o proposte, suggerimenti sotto forma di "memorie di parte". Durante le operazioni peritali il CTP può presentare delle istanze o delle osservazioni di cui il CTU dovrà tenere conto, affianca il cliente in ogni operazione e fornisce notizie tecniche all' avvocato. Anche se deve restare nei principi etici e deontologici della propria professionalità analizzando la domanda posta dall' avvocato e/o dal cliente, negando la sua disponibilità quando si toccano i principi etici o deontologici della propria professionalità. Difatti il ruolo e le funzioni del CTP vanno chiariti con il cliente e con l'avvocato sin dal primo incontro. Il CTP può stilare una relazione a conclusione del proprio operato. La relazione deve essere su tre livelli deontologico, di contenuto e metodologico. Sul piano deontologico, professionalità, rispetto, informazioni, tutela del segreto. L' aspetto contenutistico riguarda l'accordo o il disaccordo con il CTU le conclusioni possono essere discutibili ma il metodo richiede rigore. La metodologia invece riguarda il prestigio e l'autorevolezza del ruolo del CTP, che come il CTU, deve avere una preparazione scientifica e specifica, conoscere tutti gli aspetti tecnici riguardanti una consulenza in ambito giuridico. In particolare, il CTP partecipa alle udienze del Giudice ogni volta che vi interviene il CTU e pone chiarimenti e controdeduzioni sui risultati delle indagini tecniche. Il CTP deve impegnarsi affinché il CTU ed il Consulente Tecnico di Controparte adottino metodologie corrette ed esprimano pareri pertinenti ai dati raccolti e sostenuti dalla letteratura specialistica. Il CTP, sempre nell’interesse primario di tutelare i minori coinvolti nella vertenza giudiziaria, si astiene dal consultarli e/o ascoltarli direttamente o comunque in occasioni esterne alla CTU, anche nel caso in cui gli venisse richiesto dal cliente e/o dall’avvocato, evitando così ogni possibile contatto. Il CTP mantiene la propria autonomia professionale nel rapporto con l’avvocato, quale parte committente e con il cliente, chiarendo la scelta di metodi e strumenti e riservandosi il diritto di rinunciare al mandato qualora le richieste fossero in contrasto con la propria cognizione ed etica professionale, oppure quando la sua qualifica non corrisponde alla richiesta del cliente in tal caso se il CTP non rinuncia all'incarico, incorriamo nella c.d. consulenza infedele. Quest'ultima si verifica anche nelle divergenze con il cliente o quando si scredita il cliente agli occhi del CTU o pubblicamente danneggiando il cliente, esso è perseguibile penalmente art. 380 c.p.
CTP
stra-giudiziali art 233 c.p.c. con il parere su richiesta dell’avvocato. Il
pedagogista sempre più frequentemente viene interpellato dall’interessato o
dall’avvocato dello stesso prima di presentare il ricorso in Tribunale, proprio
per trovare supporto in una valutazione specialistica, ad esempio sulla
capacità genitoriale del cliente e/o sulla situazione dei minori. Nella stesura
dei pareri stra-giudiziali, il
pedagogista deve contestualizzare le dichiarazioni rese dal cliente,
confrontarle il più possibile con informazioni alternative, anche con l’ausilio
di eventuale documentazione attinente e/o della letteratura specialistica,
differenziandole dalla propria e autonoma valutazione professionale. Il
pedagogista non può esprimere una valutazione specialistica in termini di
certezza assoluta sullo stato psichico di una persona o di un minore che non ha
incontrato professionalmente e/o solamente sulla base di quanto riferito dal
cliente (art.7 c.c.). Egli può comunque esprimere il proprio parere in termini
ipotetici e avvalendosi della letteratura specialistica sulle persone coinvolte
nella situazione in oggetto, suggerendo eventuali approfondimenti o interventi
e rappresentando le fonti e i relativi limiti delle informazioni in suo
possesso. Infine si sottolinea l’importanza di non incontrare o ascoltare il
minore, in assenza dell’assenso di entrambi i genitori, come da codice deontologico.
2.6. I rapporti tra i consulenti tecnici
(CTU, CTP e Controparte)
Nel
rapporto con i colleghi il pedagogista consulente deve osservare un
comportamento leale ed aperto al confronto delle varie ipotesi alternative,
mantenendo la propria autonomia scientifica, culturale e professionale. Nel
presentare osservazioni o pareri sul lavoro svolto dagli altri colleghi, si
baserà soltanto su argomentazioni di carattere scientifico, evitando ogni
riferimento critico alla persona e lesivo dell’altrui dignità professionale. Tutte le comunicazioni tra i consulenti devono
avvenire nel rispetto del contradditorio, garantendo la conoscenza
condivisa dei contenuti. È preferibile che le eventuali comunicazioni tramite posta elettronica o PEC con firma
elettronica, si limitino a questioni di servizio demandando richieste e/o
considerazioni all’incontro consulenziale. Il CTU non può acquisire
documentazione direttamente dalle parti e/o dai consulenti di parte. Ogni altro
tipo di documentazione extra-fascicolo deve essere depositata dagli avvocati in
Tribunale nella sede e tempi adatti e nel rispetto del contraddittorio prima di
essere esaminata dal CTU.
2.7. Il compenso del CTU
Il compenso del perito si suddivide in:
1. onorari (tutta l'attività professionale),
2. indennità (gli spostamenti, costi sostenuti per
trasferimenti),
3.
rimborso spese
(bolli ed altro anticipato dal professionista).
Al termine della perizia il CTU propone al Giudice una
proposta di notula che tiene conto, in maniera differenziata delle tre voci
sopra riportate. Il Giudice, tenendo conto di quanto più o meno il
professionista prende nello svolgimento del lavoro (il tariffario dei
professionisti non esiste più) ha sempre esercitato anche un ampio potere
discrezionale teso a far sì che la retribuzione fosse proporzionata al lavoro
svolto.
Il Giudice può oscillare nella liquidazione tra le seguenti tariffe (minime e massime):
- Consulenza tecnica giudiziale di parte o d’ufficio, comprensiva di relazione scritta € 405-3800 €;
- Colloquio o consulenza fuori sede: visite collegiali, visite domiciliari, assistenza al dibattimento (a ora di impegno escluse le spese) € 45 - € 165;
- Visione della documentazione e degli atti processuali € 65 - € 230;
- Colloquio di valutazione della coppia o del minore, nei casi di affido, adozione, separazione e divorzio € 40 € - 115;
- Assistenza all’ascolto protetto di minori (a ora d’impegno per la prestazione) € 40 - € 115.
Come si può notare tra i minimi e i massimi vi è molto spazio per la discrezionalità. Il decreto di liquidazione del compenso è titolo immediatamente esecutivo.
Nel caso che il CTU sia un pubblico dipendente e che non eserciti attività professionale autonoma, il compenso per tutte le categorie professionali deve essere sempre assoggettato all'imponibile (22 + 4%) che è la ritenuta previdenziale destinata all' INPS. Mentre il compenso per il pedagogista deve essere sempre assoggettato all'iva (22 + 4%) che è la ritenuta previdenziale destinata all' INPS.
Il Giudice può oscillare nella liquidazione tra le seguenti tariffe (minime e massime):
- Consulenza tecnica giudiziale di parte o d’ufficio, comprensiva di relazione scritta € 405-3800 €;
- Colloquio o consulenza fuori sede: visite collegiali, visite domiciliari, assistenza al dibattimento (a ora di impegno escluse le spese) € 45 - € 165;
- Visione della documentazione e degli atti processuali € 65 - € 230;
- Colloquio di valutazione della coppia o del minore, nei casi di affido, adozione, separazione e divorzio € 40 € - 115;
- Assistenza all’ascolto protetto di minori (a ora d’impegno per la prestazione) € 40 - € 115.
Come si può notare tra i minimi e i massimi vi è molto spazio per la discrezionalità. Il decreto di liquidazione del compenso è titolo immediatamente esecutivo.
Nel caso che il CTU sia un pubblico dipendente e che non eserciti attività professionale autonoma, il compenso per tutte le categorie professionali deve essere sempre assoggettato all'imponibile (22 + 4%) che è la ritenuta previdenziale destinata all' INPS. Mentre il compenso per il pedagogista deve essere sempre assoggettato all'iva (22 + 4%) che è la ritenuta previdenziale destinata all' INPS.
Capitolo 3. Vecchi modelli
di affido e nuovi scenari socio culturali e giuridici
3.1. L'Affido
Congiunto e l'Affido Alternato
Nel paragrafo sul diritto di Famiglia siamo rimasti alla Legge sul divorzio
n. 898/70 nella quale in caso di figli seguiva l'affidamento congiunto o alternato con la Legge 74/87[48].
L'affido congiunto avveniva quando il
figlio, in caso di separazione o divorzio dei coniugi, viveva nella
casa coniugale, di solito con la madre (genitore affidatario), salvo gravi
problemi. Al padre, pur essendo il genitore non affidatario (non convivente con
il figlio), era richiesto comunque di
cooperare con la madre nella gestione del minore e di condividere sia le
responsabilità(potestà genitoriale) che la genitorialità. Con il termine genitorialità s'intende la cura e la protezione
della prole. Per quanto concerne l’affidamento
alternato, invece, il bambino viveva in casa con la madre, nel caso
in cui i genitori, con eguale potestà,alternativamente in tempi e luoghi
diversi, curavano e gestivano in modo indipendente tra di loro i rapporti con
il figlio.
Queste due modalità
causavano diversi problemi.
Nell’affido congiunto il “mobbing
genitoriale”, secondo
Gaetano Giordano (2004)[49], “consta dell’adozione da parte di un
genitore, separato o in via di separazione dall’altro genitore, di
comportamenti aggressivi preordinati e/o comunque finalizzati ad impedire
all’altro genitore, attraverso il terrore psicologico, l’umiliazione e il
discredito familiare, sociale, legale, l’esercizio della propria genitorialità,
svilendo e/o distruggendo la sua relazione con i figli, impedendogli di
esprimerla socialmente e legalmente, intromettendosi nella sua vita privata”.
Ciò crea problemi al bambino a livello scolastico, familiare e sensi di colpa,
andando contro la Convenzione Europea
sull’esercizio del diritto dei minori di cui l’Italia ha aderito dal 1996 la
quale riconosce il bambino come soggetto di diritto e in quanto fanciullo di
essere curato, amato e rispettato.
Nell’affidamento
alternato il
genitore affidatario impedisce al genitore non affidatario di vedere il figlio,
questo comportamento crea sofferenza al bambino che mette in atto strategie per
non far soffrire i genitori e per riuscire a vederli entrambi. Bowlby parla in
questo caso di Modelli Operativi Interni (MOI)[50],
essi formano nel bambino schemi di eventi (copioni script) che si organizzano
in tracce di memoria e che permetteranno al bambino, in futuro, di mettere in
atto strategie per ottenere cura e protezione in caso di bisogno. I MOI sono
operativi per tutta la vita, ciò vuol dire che anche da adulto, quando
diventerà genitore, sarà a sua volta un
mobber.
Alcuni movimenti di protesta
promossi dalle organizzazioni a tutela dei diritti dei padri separati, hanno
ragionato sulla precedente normativa che portava
in via quasi esclusiva all'affidamento della prole alla madre (circa 90% dei
casi contro il 10% tra affidi condivisi ed esclusivi ai padri). Questa
condizione era operata perché si riteneva che i padri non fossero in grado di
prendersi cura dei figli. M. Ravenna, invece, sostiene che “i padri sono
perfetti sostituti delle madri”. L’affidamento giuridico solo alla madre dei
figli ha portato alle situazioni di madri che abusavano della loro posizione
privilegiata nei confronti dei figli ed arrivavano letteralmente a ricattare i mariti
separati chiedendo aumenti nel mantenimento dietro minaccia di negare le visite
ai figli. Un altro caso gravissimo registrato è quello di madri separate che
usavano il proprio ascendente sui figli per metterli contro il padre e le sue
eventuali nuove compagne. Con il passare del tempo, il numero di questi casi è
aumentato a dismisura raggiungendo vette altissime, questo ha portato i
legislatori a meditare sulla possibilità di cambiare la legge vigente per
garantire i diritti dei padri e consentendo loro una maggiore presenza nella
vita dei figli.
3.2. Nuovi scenari socio culturali e giuridici
Nell’arco dei secoli la famiglia ha subìto profondi
mutamenti, sia nei Paesi Occidentali che nei Paesi Orientali, a causa di
diversi fattori quali: la religione, la politica, etc..
Per famiglia intendo la famiglia allargata ossia vari sistemi
nucleari costituiti dai parenti. Bertolini definisce
la Parentela[51] come l’insieme dei rapporti fondati sul matrimonio o
linee di discendenza tra consanguinei (nonni, madri, padri, figli,
nipoti)collaterali (fratelli, sorelle, zii, cugini) ed affini (suocero, nuora,
genero) entro il 6° grado o un rapporto sostitutivo, ad es. l’adozione fondata
su vincoli educativi.
La
parentela designa in senso stretto il rapporto che deriva da una comune
genealogia a un sistema di discendenza. La parentela è il vincolo con le
persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74 c.c.). Essa ingloba
i consanguinei in linea retta e collaterale, discendenti da uno stesso
progenitore (art. 75 c.c.) e gli affini (art. 78 c.c.), ossia i congiunti con i
quali si entra in rapporto dopo il matrimonio. Oggi anche i figli naturali
rientrano in questi rapporti di parentela. In questo modo si vengono a formare
non solo due famiglie ma anche due parentele che danno luogo ad una
costellazione di parentela: cognati, generi, suoceri, nipoti, cugini etc..
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le
generazioni, escluso lo stipite (art. 76 c.c.). Nella linea collaterale
i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo
stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando
escluso lo stipite, la parentela si conta fino al 6° grado (artt. 77 e 572
c.c.) nell' Ordinamento Italiano.
Oltre
alla parentela biologica esiste anche una parentela legale che nasce dall'
adozione e che comporta un impedimento matrimoniale (art. 87 comma n. 6-9 c.c.,
e can. 1094), nella linea retta in qualsiasi grado, nella linea collaterale nel
secondo grado.
Secondo
il nuovo Codex Iuris Canonici, che è ritornato al sistema romano, l'impedimento
alle nozze in linea retta è all'infinito, nella collaterale si limita al 4°
grado (can. 1091).
SOGGETTO
genitori parenti in linea retta ascendente di 1° grado
nonni parenti in linea retta ascendente di 2° grado
bisnonni parenti in linea retta ascendente di 3° grado
figli parenti in linea retta discendente di 1° grado
nipoti parenti in linea retta discendente di 2° grado
bisnipoti parenti in linea retta discendente di 3° grado
fratelli e sorelle parenti in linea collaterale di 2°
grado
nipoti (figli di fratelli) parenti in linea collaterale
di 3° grado
pronipoti (figli di figli di fratelli) parenti in linea
collaterale di 4° grado
figli di pronipoti parenti in linea collaterale di 5°
grado
zii paterni e materni parenti in linea collaterale di 3°
grado
cugini parenti in linea collaterale di 4° grado
figli di cugini parenti in linea collaterale di 5° grado
figli di figli di cugini parenti in linea collaterale di
6° grado
prozii (fratelli dei nonni) parenti in linea collaterale
di 4° grado
cugini dei genitori parenti in linea collaterale di 5°
grado
figli dei cugini dei genitori parenti in linea
collaterale di 6° grado
Schema 1. Gradi
di parentela.
Per discendenza intendiamo una conseguenza naturale della
procreazione, mentre per parentela il riconoscimento sociale e culturale della
discendenza. Essa è differenziata per
genere e nella nostra società è di
tipo indifferenziato o cognatico[52]ossia
indifferenziazione del sesso; i figli appartengono ad entrambe le famiglie e
possono ereditare da qualsiasi dei suoi ascendenti, mentre la terminologia delle parentele individuata da Lévi Strauss è di tipo
eschimo[53]
ovvero non differenzia nel nome di nipote per riferirsi al figlio/a del
figlio/a o figlio/a del fratello o sorella o figlio del cugino/a o se nipote
femmina o maschio, per riferirsi a nonni, zii e cugini da parte di madre o di
padre; inoltre questi vengono chiamati per nome come facciamo per i fratelli,
per le sorelle e per i cugini/e.
Questo
è il modello delle società contemporanee, ma non in forma pura, in quanto il cognome era solo del padre. Con il DDL S1230/15 Legge sul doppio cognome,
la donna ha la possibilità di dare anche il suo cognome al proprio figlio
superando quel retaggio culturale di patriarcalismo e maschilismo, ormai
obsoleto, del Vecchio Continente. La parzialità espressa dal cognome portava la
tensione implicita nei vincoli di parentela per la non scelta privilegiata ed esclusiva
ed esprimeva un’equidistanza e un’equi-appartenenza. La parentela, infatti,
esprime una discendenza, un’appartenenza, un controllo, una protezione delle
regole, un’affettività, degli obblighi, dei doveri e dei diritti. Come scrive Segalen[54]:“tramite il lignaggio, il gruppo domestico si trova collegato alla catena di
coloro che l’hanno preceduto e gli succederanno nel medesimo luogo e tramite la
parentela, all’insieme dei parenti con i quali si persegue tutto ciò che fa la
trama della vita sociale”. Oggi questa situazione, in alcune parti dell'Unione Europea,
è cambiata. Difatti, mentre in Spagna già da tempo oramai un bambino porta
entrambi i cognomi dei propri genitori, in Italia si sta procedendo sulla
stessa riga solo da poco. La legge sul doppio cognome ha svecchiato l'Italia e,
da un punto di vista psicologico, è positivo sia per la donna che sente di aver
dato la propria identità al figlio, sia per il figlio stesso che sente di avere
non solo la consanguineità ma anche l’identità delle due famiglie d’origine.
Il processo del sistema parentale si è evoluto partendo dai
sistemi patriarcali e matriarcali, di famiglie allargate con parentele fino al
6° grado fino ad arrivare ai nuovi
modelli monogenitoriali di famiglie mononucleari o binucleari e di famiglie
ricostituite e ricomposte; si parla, difatti, di famiglie liquide, che
sostituiscono in qualche modo le famiglie allargate di un tempo con
l'inserimento di nuove figure come i figli
legittimi e naturali che oggi acquisiscono lo stesso status, sempre se i
figli naturali vengono riconosciuti. In tal modo si vengono a creare rapporti
di fratellanza tra gemelli omo ed etero
zigoti, germani, consanguinei, uterini,sociali(figli del genitore sociale)e adottivi. Le figure dei genitori sociali sostituiscono i vecchi nomi
di patrigno e matrigna. In passato l’influenza delle favole sul nome matrigna o
patrigno ha cristallizzato questo paradosso tanto da vederla come “la strega
cattiva” o vederlo come"il signore abusante".
Il
genitore sociale non nasce in seno a quella famiglia, lo diventa. Il suo ruolo
deve compierlo, anche se non è legalizzato (cosa che oggi sta cambiando con
nuove norme che legalizzano questa figura tanto importante soprattutto da un
punto di vista educativo). In secondo
luogo, le modifiche che il matrimonio ha subìto nel corso dei secoli partono
dal fatto che la donna come moglie o convivente non è più soggetta alla potestà
maritale e può continuare a portare il suo cognome. Come madre, la donna ha
nuove responsabilità come quella genitoriale (oggi anche delegata alla
madre/padre sociale, se il figlio è del partner, e gli stessi possono anche
adottarlo). Essa ha inoltre facoltà di dare il proprio cognome al figlio; se
lavoratrice e divorziata non ha più diritto a ricevere l'assegno familiare e
anzi, se il suo reddito è superiore a quello dell' ex marito, è tenuta a
provvedere lei stessa al suo mantenimento. Ai matrimoni si parificano le unioni
civili e le convivenze, a queste ultime è prevista anche la stepchildadoption
(adozione del minore figlio del partner) all'inizio previste solo
per le coppie eterosessuali sposate da almeno tre anni o che abbiano convissuto
ex more uxorio, per almeno tre anni ma siano sposate al momento della richiesta
e figli nati da fecondazione eterologa ora invece con l'ultima sentenza ciò è
possibile anche per le Unioni Civili;inoltre,
all’interno della parentela si prevedono oltre ai nonni biologici anche i nonni sociali, questi non hanno ancora
tutela giuridica ma sono ampiamente accettati dalla società odierna, essi sono il frutto di studi di professionisti
in campo umanistico, i quali hanno osservato sia il benessere sia il rapporto qualitativo tra nonni e nipoti
sociali. Alla luce dei nuovi modelli di famiglia
anche le normative e la giurisprudenza si sono dovute adeguare soprattutto in
vista delle Leggi Internazionali che più volte hanno sanzionato l'Italia per
non essersi adeguata ai tempi, non tutelando i Principi Fondamentali dell' Uomo
(uguaglianza, libertà, dignità) e del fanciullo che in primis va tutelato,
anche e non solo, all' interno della sua prima agenzia educativa: la famiglia e
i suoi rapporti di parentela. Già con la 104/92
si tutelano i diversamente abili all' interno dei ari contesti familiare,
scolastico etc. Con l'apertura del terzo millennio cambia radicalmente la
visione della famiglia, primo dalla ripartizione
delle competente tra T.O. e T.M. art.
38 disp. att. c.c.; II°dall' adeguamento delle
leggi alla nuova società, ad es.: se pensiamo all'affido condiviso L.54/06 esso ha aperto la strada a nuovi
scenari anche se già a partire dal 2001 possiamo vedere forti cambiamenti:
·
L. 149/01 sull'adozione e dell'affidamento dei minori intrafamiliare ed
extrafamiliare, ex L.184/83, l'art. 11 comma 1 affidamento intrafamiliare
parenti fino al 4° grado e dopo 6 mesi a seguito di richiesta anche adozione;
l' art. 44 comma 1-a estende l'affido intra familiare e successivamente
l'adozione di parenti fino al 6° grado; informazioni sulle proprie origini
ex art 28; dichiarazione adozioni art 8 e dichiarazione genitori ignoti art.
11. verifica veridicità riconoscimento figlio
naturale da parte di persona coniugata ex art. 74, di competenza del T.
M. sez. adozioni;
·
L. 304/03sulle misure
contro la violenza nelle relazioni familiari, di competenza del T.O.;
·
L. 40/04 sulla fecondazione eterologa con sentenza n. 162/2014, la Corte
Costituzionale ha dichiarato legittimo il ricorso a un donatore esterno di
ovuli o spermatozoi nei casi di infertilità assoluta, di competenza del T.O.;
·
L. 54/06 sull'affido
condiviso o esclusivo, di competenza del T.M.;
·
L. 219/12 sull'uguaglianza
tra figli legittimi e figli naturali; dichiarazioni di paternità o
maternità naturale (art.269 e s. Cod. civ.), dichiarazione di riconoscimento
tardivo effettuata dall'altro (art. 250, comma IV, Cod. civ.) dichiarazioni di
legittimazione del figlio naturale (art.284 Cod. civ.) all'accertamento
giudiziale della paternità naturale, dirette a verificare se risponde
all'interesse del minore l'assumere il cognome paterno, in aggiunta o
sostituzione di quello materno già portato (art.262, commi II e III Cod. civ.), di
competenza del T.O.;
·
D. Lgs 154/13 sulla responsabilità educativa di entrambi i genitori, di competenza del T.M.;
·
L.173/15,
sul diritto alla continuità affettiva dei
bambini e delle bambine in affido familiare, di competenza del T.M.;
·
L. 55/15 sullo scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i
coniugi”, divorzio breve che prevede 6 mesi per la
consensuale e un anno per la giudiziale di competenza del T.O.;
·
Can. 1683-1687/15 art. 5 sulle cause
di nullità breve di matrimonio
emanata da Papa Francesco risponderanno al Tribunale
Ecclesiastico Diocesano ovvero davanti al solo Vescovo entro 45
giorni, cosi scritto nelle due Lettere
"Motu Proprio" del 15 agosto 2015 art. 5 can. 1683-1687 avente valore
legale, trascritto nel Codice di Diritto
Canonico, di competenza del Tribunale
Ecclesiastico;
·
D.d.L. S. 1230/15 sul doppio cognome dei figli e dei coniugi, di
competenza del T.M.;
·
L. 76/16 sulla Regolamentazione delle unioni civili tra
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze tra persone etero
sessuali ed omosessuali e della stepchild adoption in Italia è prevista per le coppie eterosessuali sposate da
almeno tre anni o che abbiano convissuto ex more uxorio per almeno tre anni, ma
siano sposate al momento della richiesta, di competenza del T.O.;
·
D.d.L. S. 1320/16 c.c. sulla delega dell'esercizio della
responsabilità genitoriale al genitore sociale, di competenza del T.M..
Capitolo 4. Dall'Affido Condiviso alla Responsabilità
Genitoriale
4.1.
L'Affido Condiviso
Con l'entrata in vigore
della nuova Legge
n. 54/’06, (cd. legge sull'"affido
condiviso") si
è operata una rivoluzione copernicana
sancendo il principio
di bigenitorialità[55], esso è il principio ideologico in base al quale un bambino ha
una legittima aspirazione, ovvero una sorta di diritto naturale a mantenere un rapporto stabile con entrambi
i genitori, anche nel caso questi siano separati, divorziati, o conviventi, ogni qual volta non esistano impedimenti che
giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio. Tale diritto
si baserebbe, in questa impostazione, sul fatto che essere genitori è un
impegno che si prende nei confronti dei figli e non dell'altro genitore, per
cui esso non può e non deve essere influenzato da un'eventuale separazione.
Questo principio promuove
dunque la pratica dell'affido condiviso come tutela del benessere
dei minori al fine di continuare a ricevere cure, educazione ed affetto da
entrambi i genitori. Le novità più importanti sono rappresentate dal
riconoscimento di pari diritti e doveri ad entrambi i genitori nei confronti
dei figli (siano essi naturali o legittimi). Si parla in proposito di "parigenitorialità".Sono
riconosciuti anche diritti di contatto continuativo con i nipoti, ai nonni e ai
parenti più stretti fino al 4° grado (art.
155). Si
è così compiuto un passo fondamentale per un cambiamento del Diritto di
Famiglia, alla luce del mutare della mentalità e della società. L'affido
condiviso è dunque oggi la forma di affidamento dei figli. Esso consente l'esercizio della potestà anche in modo disgiunto[56],
cosicché ciascun genitore è responsabile in toto quando i figli sono con
lui/lei. Contrariamente all’affido
condiviso congiunto, che richiede sempre la completa cooperazione fra i
genitori, l'affido condiviso disgiunto
è applicabile e utile soprattutto in caso di conflitto (di solito col divorzio giudiziale), poiché suddivide in modo
equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun
genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi, disaccoppiandoli
tuttavia nel tempo e nello spazio.
Ciascun genitore è tenuto a
provvedere autonomamente e direttamente al loro mantenimento (Cass.
18/87/2006).
L'affidamento condiviso è previsto anche
nei casi di seguito elencati:
·
Caso in
cui un genitore è in carcere. Non è detto che in una situazione del genere debba essergli negato
l’affidamento del figlio.
Ciò dipende sia dal tipo di reato contestato che dalla pena inflitta.
·
Caso in
cui i due genitori risiedono in due città diverse,anche
se molto distanti tra loro. Non è la
distanza, infatti, che impedisce ad entrambi di raggiungere l’accordo sulle
questioni più importanti per i figli e dunque ottenere l’affido condiviso.
4.2.
L'Affidamento Esclusivo
Nella 54/06 non viene
tuttavia esclusa l'ipotesi di affido a un solo genitore (affidamento esclusivo) quando il comportamento dell'altro genitore sia
contrario all'interesse del figlio minore.
Suddetta Legge[57],
dice che l’affidamento esclusivo sia l’eccezione, mentre quello condiviso sia
la regola da applicare alla generalità dei casi.
Il Giudice decide quale
delle due forme di affido prediligere solo sulla base dell’interesse del
minore. Egli è libero di valutare caso per caso se l’affidamento
dei figli a entrambi i genitori possa essere di pregiudizio o meno per il
minore. In ogni caso il provvedimento con cui si dispone l’affidamento
esclusivo ad un solo genitore deve essere sempre motivato.
Pertanto, nei
seguenti casi si dispone l'affidamento esclusivo[58]:
1. in caso di violenza sui
figli;
2. in caso di
violenza sulla moglie in presenza dei figli quando questi ne abbiano subito un
trauma;
3. se vi sono forti
carenze di un genitore sul piano affettivo: ad es. non si provvede alla cura e
all' educazione del figlio minore, non si versa volontariamente l'assegno di
mantenimento, si fa uso di sostanze stupefacenti e alcool, si è riconosciuti
incapaci d'intendere e di volere, ci si rende irreperibili;
4. se il genitore non
affidatario è rimasto assente e non si è costituito nel giudizio di separazione
e pertanto non ha rivendicato il proprio diritto ad esercitare il ruolo di genitore,né
ha chiesto l'affido;
5. l’affidamento
esclusivo si impone anche quando il minore ascoltato[59] dal Giudice riesce a spiegare i motivi per i quali preferisce
essere affidato ad un solo genitore.
Si
tratta quindi di situazioni limite, purtroppo ancora molto frequenti, in cui le
negligenze di un genitore, il suo totale disinteresse verso il figlio minore –
sia sul piano affettivo che dell’assistenza economica – inducono il Giudice ad
escludere l’affido condiviso, potendo ben prevedere i danni che ne
deriverebbero ai figli se fossero affidati ad entrambi i genitori.
La
richiesta di affidamento esclusivo (che può essere avanzata da ciascuno dei
genitori al Giudice) deve essere sufficientemente motivata: vanno cioè indicate le
ragioni che rendono incompatibile con l’interesse del minore l’affidamento a
quel determinato genitore. Ciò avviene “quando la condotta è causa di
grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà del minore”. Si pensi ai casi di
abusi familiari.
La
legge, però, per evitare intenti vendicativi o ricattatori, punisce il genitore
che senza fornire adeguate motivazioni chieda al Giudice l’affidamento
esclusivo. Infatti, se il Giudice riterrà la richiesta manifestamente infondata, potrà valutare se
estromettere quel genitore dall’affidamento e se condannarlo (in caso di
malafede o colpa grave) al risarcimento del danno.
Il Giudice
dovrà, a seconda del caso, indicare le modalità e la frequenza del diritto di
visita del genitore non affidatario e, se necessario per l’interesse e la
salute psicofisica del minore, potrà adoperare alcune cautele, quali ad esempio
la presenza di un operatore dei
Servizi Sociali durante
gli incontri tra il genitore e il figlio minore.
Quanto
alle decisioni di maggiore interesse per la vita del figlio,infine,la Legge non precisa se queste
debbano essere assunte di comune accordo da entrambi i coniugi anche
nell’ipotesi di affido esclusivo. Nella maggior parte dei casi il Giudice
preferisce che il genitore non affidatario non debba essere estromesso da tali
decisioni, deve infatti rimanere vivo il suo diritto a mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con i propri figli, pur se nel rispetto sempre
dell’interesse del minore.
4.3. La Filiazione
La Legge 10 dicembre 2012 n. 219 ha inciso profondamente sul
diritto di famiglia apportando modifiche sostanziali e di grande mutamento al
fine di assicurare l’eguaglianza giuridica di tutti i figli nati nel matrimonio o al di fuori del
vincolo coniugale. Difatti questa Legge supera la dicotomia tra figlio
legittimo e figlio naturale[60]
e la eleva allo status di figlio senza distinzioni nato dentro o fuori dal
matrimonio con un semplice riconoscimento, egli ha diritto ad avere rapporti
anche con la parentela estesa in linea retta ( nonni) e collaterale (fratelli,
zii e cugini) fino al 6° grado.
4.4. La
Responsabilità Genitoriale
Il D. Lgs 154/2013[61]con
il quale il Governo italiano ha dato attuazione alla Legge 10 dicembre 2012 n.
219 sarà ricordato, oltre che per la parificazione
tra figli nati fuori e all’interno del matrimonio (Codice Civile,Libro Primo Delle persone e
della famiglia, Titolo IX Della
responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio, capo II Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di
separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento,
nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati
fuori del matrimonio, Artt. 337bis-342),anche per il
superamento del concetto di potestà parentale elevandolo a responsabilità genitoriale(Codice Civile, Libro Primo Delle persone e
della famiglia, Titolo IX Della
responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio,Capo I, Dei
diritti e doveri del figlio,Artt. 315-337).
La
riforma nasce da un Regolamento
dell’Unione Europea, il c.d. Bruxelles II bis, che introduce tale concetto
nel proprio art. 2 n. 7, il quale definisce la “responsabilità genitoriale” come l’insieme dei diritti e doveri di cui è investita una
persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o
di un accordo in vigore, riguardanti la persona o i beni di un minore. Il
termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di
visita.
Da tale definizione di massima il
legislatore nazionale ha tratto la riforma di cui al citato decreto che, tra le altre norme, riscrive l’art. 316 del c.c., il quale oggi prevede che "la responsabilità
genitoriale esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto delle
capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, i
genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
In
caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori
può ricorrere senza formalità al Giudice indicando i provvedimenti che ritiene
più idonei.
Il
Giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia
compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento,
suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e
dell'unità familiare. Se il contrasto permane, il Giudice attribuisce il potere
di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo
a curare l'interesse del figlio.
Il
genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale
su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto
dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad
entrambi".
Il genitore che
non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione,
sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.
La 316 bis parla di Concorso nel mantenimento"I
genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in
proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro
professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli
altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori
stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti
dei figli. Oppure il Giudice deciderà sul proporzionale".
Gli articoli art. 315 e ss. del c.c. individuano meglio i diritti e doveri dei figli verso i loro genitori:
In primo luogo, essendo cessata ogni disparità di
trattamento tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori del
matrimonio, l’art. 315 dispone che:
"tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico".
Iniziamo con i
diritti e doveri del figlio, indicati dall’art. 315 bis;
i
doveri del figlio:
1. rispettare i genitori;
2. contribuire, in relazione alle
proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento
della famiglia finché convive con essa;
3. obbligo di risiedere presso la casa
dei genitori.
In merito a quest’ultimo punto, l’art. 318 dispone che "il
figlio sino alla maggiore età o all'emancipazione, non può abbandonare la casa
dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità
genitoriale né la dimora da essi assegnatagli.
Nel caso in cui lo faccia senza il permesso dei genitori, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al Giudice tutelare".
Nel caso in cui lo faccia senza il permesso dei genitori, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al Giudice tutelare".
I
diritti del figlio:
· essere mantenuto, educato, istruito e assistito
moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue
inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
· se il figlio minore ha compiuto i
dodici anni, o se ha meno di quell’età, ma ha raggiunto una capacità di
discernimento, ha diritto di essere
ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano;
· a
crescere in una famiglia;
· di
mantenere rapporti significativi con i parenti ex art. 155, e quindi si può ritenere che anche
i parenti abbiano lo stesso diritto nei confronti del figlio della coppia, ma
in realtà, il codice si occupa specificamente solo dei nonni (art. 317 bis) che hanno
il diritto di mantenere rapporti significativi con i loro nipoti minorenni, un
diritto che comporta un dovere a carico dei genitori. Il secondo comma dell’art.
317 bis dispone che "quando
l’ascendente, cioè uno dei nonni, è impedito nel suo diritto, può rivolgersi al
Giudice perché questi adotti i provvedimenti più idonei nell’esclusivo
interesse del minore".
Veniamo ora alla
responsabilità genitoriale vera e propria;questa, come detto, sostituisce
la vecchia potestà genitoriale anche se risulta più gravosa per i genitori.
Il codice non definisce tale potere-dovere, per una precisa
scelta legislativa, poiché il concetto potrà evolvere in relazione
all’evoluzione sociale e giuridica della società.
Quando abbiamo parlato di bigenitorialità abbiamo detto che,"non essere più, o mai stata
coppia, non vuol dire non essere più genitore, questa Legge sposa bene tale
concetto difatti parla di responsabilità genitoriale anche per le non coppie,
per i figli nati fuori dal matrimonio".
Essa è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori;
sempre di comune accordo i genitori stabiliscono la residenza abituale del
minore.
In merito alla durata della responsabilità, questa non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento e nullità del matrimonio.
In merito alla durata della responsabilità, questa non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento e nullità del matrimonio.
Può darsi che uno dei genitori sia impossibilitato all’esercizio della
responsabilità (art. 317) per lontananza, incapacità o altro impedimento. In
tal caso la responsabilità è esercitata in modo esclusivo dall’altro. Anche
se viene conservato il diritto di vedere gli ascendenti novellato nell'art. 317
bis qualora fossero vicini e vivi.
I genitori che non possono mantenere
ed educare il figlio o sono impossibilitati a dargli amore affetto e sostegno
morale psico-fisico e materiale, possono dare in affidamento intra-familiare il figlio in linea retta ai nonni o
collaterale entro il 4° grado in virtù dell' art. 337 ter del c.c. che
prevede che "il Giudice possa procedere all’affidamento familiare in caso di temporanea impossibilità di
affidare il minore ad uno dei genitori in caso di separazione degli stessi». Tale Legge si amplifica se il minore è affidato ai nonni da più di
tre anni in forza della L. 19 ottobre 2015, n. 173 , sul diritto alla continuità affettiva dei
bambini e delle bambine in affido familiare[62].
Come abbiamo visto la responsabilità genitoriale è
esercitata di comune accordo tra i genitori ma questo accordo può anche venire
meno. L'art 337 quater prevede l'affidamento
esclusivo ad un solo genitore qualora il comportamento del genitore stesso sia
contrario all' interesse del minore. Il
figlio può anche nascere al di fuori del matrimonio art. 337 bis, fermo
restando che non ci sono più differenze tra figli legittimi e naturali, in tal
caso la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori naturali
che lo riconoscono o in alcuni casi può essere delegato al genitore sociale (compagna/o del padre) in virtù del D.d.L.
S. 1320 del 28 agosto 2016 delega dell'esercizio della responsabilità
genitoriale al genitore sociale. Per il quarto comma dell’art. 316 il genitore
che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui.
Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai
genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad
entrambi.
Quando però vi sia un genitore che non esercita la responsabilità genitoriale, questi ha il diritto di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.
Quando però vi sia un genitore che non esercita la responsabilità genitoriale, questi ha il diritto di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.
Il DDL S. 1230 del 21 giugno 2016
asserisce che il cognome per i nati fuori dal matrimonio può essere aggiunto al
primo sia dai genitori che dal figlio se maggiorenne. L'art. 262 invece, dice
che: il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha
riconosciuto. Il padre può aggiungere il suo cognome dopo quello della madre.
5.
Le ultime fasi della CTU e gli strumenti del CTU nell'Affidamento Condiviso
5.1. Le fasi finali della consulenza tecnica
I professionisti nominati devono avere strumenti specifici e
capacità adeguate per evincere elementi e fornire dati, soprattutto riguardo
alla relazione genitori/figli. La consulenza è uno strumento efficace, essa si
focalizza soprattutto sul presente e sulla progettualità di vita del nucleo
separato; essa non si preoccupa di scoprire entità patologiche individuali o
cause di conflitto per poi porvi rimedio, ma rileva una situazione di conflitto
già stabilizzata, spesso non risolvibile, aiutando le persone coinvolte a
trovare una prospettiva futura che sia a tutto beneficio dei figli.
Le prime tre fasi della consulenza tecnica sono state esposte in maniera
esaustiva nel capitolo 2.
·
L'ordinanza
di nomina
·
L'incarico
·
Il
giuramento
·
Il
quesito
·
Il
programma peritale (l'indagine)
·
La
relazione finale
Le ultime
tre fasi saranno esposte qui di seguito.
5.1.1. Il quesito
I quesiti sottoposti ai consulenti hanno subìto un'evoluzione, viste
le diverse innovazioni della legislazione di riferimento. Infatti, se in
passato riguardavano la moralità dei coniugi, oggi i quesiti sono principalmente: sull'affidamento condiviso, sulla
responsabilità educativa, sulla delega al genitore sociale, sul riconoscimento
dei figli naturali, etc.. Il quesito è formulato dal Giudice al CTU in presenza
dei CTP, delle parti, e degli avvocati e verbalizzato nel giorno dell'udienza.
Esempio di quesito.
Figura
2
L'esempio punta sulla
bigenitorialità (Figura 2), il consulente in tal caso svolgerà il suo lavoro e
si servirà di eventuali di collaboratori specialistici per visite
specialistiche, non rientranti nelle sue competenze specifiche quali:
valutazioni psicodiagnostiche, psichiatriche o altri esami medici.
5.2. Il programma peritale (l'indagine)
Il CTU, dal canto suo, dalle indicazioni contenute nel
quesito, svolgerà un programma peritale ovvero una serie di indagini che comprendono l'utilizzo degli strumenti classici
quali:
1. il colloquio (incontri);
2. l'osservazione dell'interazione tra
le parti;
3. l'indagine ambientale;
4. l'audizione di eventuali testimoni;
5. i test;
6. il colloquio di restituzione.
Alla fine
di ogni operazione dovrà essere redatto un verbale,sommario delle indagini
svolte, con le firme dei presenti e l'indicazione dell'incontro successivo.
Tale documento sarà allegato alla relazione finale. La metodologia presentata
sopra potrà subire variazioni a seconda dei casi specifici e secondo la
formazione specifica del CTU. Inoltre il calendario degli incontri potrà subire
variazioni, ovviamente motivate, e si potranno chiedere proroghe per definire
meglio la situazione al fine di rispondere adeguatamente al quesito del Giudice.
Di fondamentale importanza nell'avvio di una consulenza è che il CTU rilegga al
primo incontro il quesito del Giudice al fine di chiarire alle parti
l'obiettivo di tali consulenze, che non saranno di ordine psicologico o
psicodiagnostico ma di rilevare informazioni al fine di fare una valutazione
finale perfettamente rispondente al quesito del Giudice. Questo favorisce il
clima di fiducia e interazione tra CTU e le parti. Anche ai bambini va spiegato
con chiarezza cosa sta succedendo tenendo conto della loro sensibilità e della
loro età. È importante registrare gli incontri audio/video per separare gli
elementi descrittivi da quelli interpretativi. Inoltre diviene importante che
prima o dopo il programma peritale il CTU studi i fascicoli degli atti delle
parti per avere una fotografia chiara e limpida dei fatti. Il materiale può
comprendere: dichiarazioni e memorie degli avvocati e dei CTP, scritti dei coniugi,
documentazione clinica, dichiarazioni degli insegnanti, dei figli maggiorenni, etc..
Ovvio che le parti secondo il principio
del contraddittorio difenderanno le loro posizioni dando una visione
completamente distorta dell' altro. Il CTU deve poi confrontare nel suo lavoro
di consulente tali informazioni prendendo in considerazione la CNV (quindi non
solo comunicazione verbale, ma anche paraverbale e non verbale), quindi un confronto
tra ciò che la parte dice e quello che realmente fa nel qui ed ora. L'intero
programma peritale può essere svolto o nello studio del CTU oppure nelle dimore
della coppia separata eccetto per l'audizione dei testimoni per la quale
necessita spostamenti.
5.2.1. Il colloquio
Il primo momento comprende l'accoglienza di coloro che si presentano all'incontro. Al primo
appuntamento solitamente il consulente convoca entrambe le parti in causa.
Dunque il primo incontro sarà di coppia, insieme a eventuali consulenti di
parte e avvocati. In questa fase si può procedere a quei chiarimenti di ruolo e
funzione, definizione degli obiettivi e stesura del programma peritale. È utile
mantenere una particolare apertura rispetto ai contenuti che la coppia separata
porta al consulente. È frequente, infatti, che in tale situazione le parti
raccontino, con intensa emotività, tutte le loro ragioni in posizione
vittimistica. Di solito ciascuno dipinge l'altro come colpevole e sé stesso
come colui che ha tentato inutilmente numerose strade al fine di trovare
soluzioni civili. Al primo incontro, la prima mezz'ora è spesa solitamente
dallo sfogo emotivo, poi il CTU deve cercare di riportare le parti ai temi
centrali: attuale situazione di coppia, rapporto con i figli, loro collocazione
e regime di frequentazione. Dal colloquio libero si passerà a un momento in cui
il consulente porrà alle parti una serie di domande specifiche (aperte e
chiuse). L'importante è che si effettui una ristrutturazione cognitiva con le
parti iniziando un lavoro costruttivo fornendo una prospettiva nuova della
situazione. Il consulente prepara sin dal primo incontro una scheda cartacea in
cui annotare nascita, residenza, recapiti, codice fiscale, date di
fidanzamento, matrimonio, separazione di fatto, separazione legale, fasi
consensuali oppure no, divorzio, data incarico del Giudice, data inizio
operazioni peritali, date incontri, anticipo ricevuto, udienza successiva, nome
e cognome, recapiti dei CCTTPP e degli avvocati. Altri incontri suddivisi in
più fasi:
·
incontri
individuali dei genitori;
·
incontri
di coppia;
·
incontri
individuali con i minori;
·
incontri/osservazione
dell'interazione tra le parti.
Incontri individuali dei genitori
Essi sono dei criteri generali per le indagini sull' affido condiviso che possono
modificarsi nei casi specifici. Il CTU può in alcuni casi servirsi dell'
ausilio di collaboratori con formazione specifica in campo[63].
·
Esplorazione
delle motivazioni insite nell'azione legale e nella richiesta specifica da
parte della parte che ha intrapreso l'azione;
·
anamnesi
clinica: elementi della storia personale, familiare e sociale;
·
informazioni
su eventuali patologie personali o familiari, il contesto socio-familiare,
l'indagine sulle costellazioni familiari, il rendimento scolastico, il
funzionamento lavorativo, l'eventuale uso di droghe o psicofarmaci, eventuali
incidenti, eventi traumatici ecc.;
·
esame
obiettivo: aspetto fisico, mimica, igiene personale, attività motoria,
linguaggio, atteggiamento nei confronti dell'indagine, capacità di critica e
autocritica, ragionamento, umore, affettività, gestione delle emozioni,
risorse, progettualità futura, esami di realtà. Il consulente rivolge domande
convenzionali sull'età, la famiglia d'origine, l'ordine di genitura, gli studi,
il lavoro, il tempo libero, ecc.;
·
caratteristiche
psicologiche: personalità, eventuali disturbi psicopatologici, polarizzazioni,
modalità relazionali, struttura e stile di vita;
·
ambito
coniugale e genitoriale: dinamiche di coppia e riflesso di queste sui figli.
Vissuti sull'ex partner e sul figlio/i, competenza nel ruolo genitoriale,
capacità di distinguere i diversi ruoli svolti, sviluppo psicofisico del
bambino (gravidanza, parto, allattamento, svezzamento, sviluppo motorio e del
linguaggio, inserimento a scuola, malattie, ecc.). Il racconto individuale
consente di avere informazioni in merito alla percezione che i genitori hanno
del figlio (congruenze, incongruenze), oltre a testare la vicinanza, la
partecipazione e la lucidità con cui ciascuno ha vissuto eventi e fasi di
sviluppo. Si possono altresì evincere eventuali atteggiamenti di delega e
deresponsabilizzazione da parte di uno o entrambi i genitori;
·
area
sociale: l'analisi dei rispettivi network, dunque persone e servizi a cui le
parti pensano e sentono di potersi riferire in termini di sostegno emotivo,
informativo e materiale.
Incontri di coppia
L'obiettivo è di analizzare le
dinamiche di relazione e d'interazioni che intercorrono tra le parti.
·
Storia
della coppia: incontro, innamoramento, scelta del partner, matrimonio,
diversità etnica o confessionale, progettualità della propria vita affettiva,
nascita dei figli, come il sistema si è organizzato dopo l'evento, stili
educativi, eventuali difficoltà nell'allevamento dei figli,ecc.;
·
crisi
di coppia: ricostruzione delle aspettative deluse, delle cause remote e
immediate, della separazione/divorzio, del concorso di aspetti psicologici,
economici, sociali; atteggiamento delle rispettive famiglie d'origine; analisi
delle eventuali interferenze esterne, aspetti e modalità della conflittualità;
·
storia
dei figli: nell'ambito della vita familiare, prima della crisi; reazioni alla
crisi della coppia, stato psicologico e adattivo; vita relazionale intra ed
extra familiare. La storia raccontata insieme consentirà di trarre informazioni
su come funziona la coppia. Nello specifico sarà possibile evincere informazioni
sulle risorse della coppia e sulle capacità di costruire e organizzare insieme
qualcosa che riguarda i figli, mentre, laddove emergano discrepanze sui
rispettivi racconti, il confronto delle versioni può aiutare le parti a
diventare consapevoli della distanza e offrire una opportunità di avvicinamento;
·
analisi
del livello di consapevolezza delle parti: locus of control rispetto al
funzionamento di coppia, alla crisi. Capacità di mettersi in discussione e
spirito critico, disponibilità a separare il ruolo di coppia intima da quello
genitoriale.
Incontri con il/i minori[64]
Con il termine figli minori ci si riferisce alla prole che non abbia ancora
compiuto i 18 anni di età. Con i figli maggiorenni l'unica discussione che
resta da fare invece è quella in merito al mantenimento finanziario dei
suddetti; tuttavia il CTU può decidere in quanto facenti parte del sistema
oggetto di indagine di convocarli. L'ascolto del minore è un aspetto
controverso in quanto egli, inserito in una situazione conflittuale, frequentemente
si sente costretto a prendere le parti di uno dei due genitori. Gli incontri
dovrebbero avere come obiettivo la valutazione del loro funzionamento
cognitivo, affettivo, dei vissuti in merito ai genitori e alla situazione,
delle dinamiche relazionali. Gli incontri con il minore dovranno essere
valutati in considerazione delle fasi del ciclo di sviluppo. Nella prima e
nella seconda infanzia gli strumenti maggiormente usati sono: il gioco,
l'osservazione e i test, mentre il colloquio vero e proprio è più utile dalla
fase pre-adolescenziale (12 anni), sebbene il CTU possa valutare sempre con le
dovute cautele, l'ascolto del minore anche prima. Nel caso di prima e seconda
infanzia, dove l'osservazione è lo strumento principale per la raccolta di
informazioni, bisogna stabilire una relazione empatica con i bambini che
consenta di creare un clima di fiducia e ridurre le naturali reazioni
difensive, soprattutto se ci troviamo di fronte a bambini provati dal conflitto
genitoriale. I bambini in età pre-scolare, che non hanno sviluppato una
completa capacità di astrazione e simbolizzazione, ricorrono a modalità
prevalentemente espressive, non verbali. Un bambino difficilmente dirà
"sono arrabbiato", più facilmente potrà tirare oggetti, maltrattare giocattoli,
raccontare una storia in cui persone e animali si mangiano a vicenda,
esprimendo ciò che prova attraverso il comportamento. Dopo 3 anni e mezzo, in
genere, un bambino, ha sviluppato delle competenze che gli consentono di
riferire circa le proprie esperienze ed emozioni, mentre la collocazione
spazio-temporale segue dei tempi e dei percorsi meno riconducibili a parametri
condivisi. Ad es. per un bambino un mese fa può essere anche ieri. In
adolescenza le cose si complicano e di questo il consulente ne deve tener
conto. Quanto si osserva va collocato in una fase dello sviluppo con
caratteristiche specifiche: l'oscillazione tra tendenze progressive e
regressive, la polarizzazione dei giudizi e dei sentimenti, il bisogno di
separazione e individuazione, ecc.. È già in atto una ristrutturazione della
modalità di rapporto intrinseca alla fase evolutiva che rende naturalmente
instabile il minore e che, nel caso della separazione coniugale, lo sottopone a
ulteriori rimaneggiamenti. Il primo colloquio deve essere preceduto da una vera
e propria fase di costruzione di un rapporto di fiducia, nella quale il
consulente dia al ragazzo che ha di fronte un segno della propria affidabilità
e una dimostrazione del suo interesse ad agire solo per il bene della famiglia
e di tutti gli individui che lo compongono. Ciò che per un adulto possono
essere delle premesse ovvie, o comunque discutibili su un terreno comune, per
un adolescente possono essere informazioni alle quali aggrapparsi, se non
addirittura segni della presenza di un adulto che nel suo ruolo può fungere da
rassicuratore. Nel nucleo familiare vengono a intrecciarsi bisogni e risorse
individuali, vincoli e attese sociali, in una complessità relazionale a livello
intergenerazionale che intragenerazionale.
Gli eventi critici scandiscono
la vita della famiglia. L’evento critico genera cambiamenti all’interno della
struttura familiare, ad es. un genitore con un figlio adolescente non può
comportarsi come se questi fosse un bambino.
Quando
il cambiamento non accade nel minor tempo possibile e si blocca a una tappa del
ciclo vitale precedente, possono sorgere problemi e disturbi perché si
sconvolge l’intero sistema familiare per il non naturale ciclo degli
eventi. La transizione genera crisi e confusione, ma in questo modello la
confusione e la crisi sono viste come positive e come un naturale momento
maturativo di un intero sistema che in breve tempo trova la sua collocazione
spazio-temporale.
5.2.2. Incontri/Osservazione dell'interazione
tra le parti
Si dovrebbero prevedere incontri genitore/figli e coppia
genitoriale/figli, con i seguenti obiettivi: analizzare dinamiche relazionali,
le modalità comportamentali, il posizionamento affettivo del minore in presenza
del/dei genitori e come questi ultimi si pongono nella relazione con il figlio.
L'osservazione del nucleo familiare al completo è molto utile per trarre
elementi sul funzionamento della famiglia e, tranne nei casi particolari, non
si dovrebbe mai prescindere dall'esame di tutte le parti, compreso il minore,
anche se può sembrare inutile o stressante per lui. Dalla seconda fase è
possibile evincere informazioni su molti livelli, tra cui l'idoneità
genitoriale che è un punto che assume un significato per certi aspetti nuovo e
diverso nella nuova legislazione, ovviamente è possibile comprendere anche
caratteristiche meno esplicite della situazione come eventuale presenza di
maltrattamento, violenza domestica, stalking. Inoltre l'osservazione è utile ai fini dell'indagine
per cogliere segnali di emozioni e sentimenti che vi circolano. L'obiettivo è
di capire come figli e genitori interagiscono tra loro.
Studiare la famiglia significa prendere in esame tre
insiemi di ordini:
1.
individuale;
2.
relazionale;
3.
sociale.
La
famiglia è costituita da singoli individui, è altrettanto vero che questi si
trovano invischiati in relazioni fra loro. Per Donati, la prima agenzia di socializzazione è la famiglia, ogni
bambino, al momento della nascita, eredita, oltre al patrimonio genetico, anche
i miti familiari[65],
gli affetti, l’amore, così come il rancore, le gelosie, le insoddisfazioni, i
rapporti rimasti irrisolti dei genitori con i propri genitori. Un primo
bagaglio, quindi, che il bambino riceve riguarda la trasmissione
intergenerazionale di debiti e crediti affettivi inconsci e consci.
Il
patrimonio culturale familiare, attraverso il linguaggio dei genitori, dei
fratelli, dei nonni, viene trasmesso al bambino. Si tratta del patrimonio
culturale di una ben precisa famiglia, in un determinato ambiente geografico,
in un altrettanto preciso momento storico.È attraverso la famiglia che entriamo
in contatto con l’ordine significativo del mondo, con tutte le dimensioni della
vita: da quelle biologiche a quelle psicologiche, sociali, culturali, economiche,
legali, politiche, religiose. In tale ambiente entrano in gioco i mandati familiari(insieme di compiti, ruoli e aspettative che ogni
membro è chiamato a ricoprire e soddisfare) aventi un carattere vincolante e
limitante, finalizzati ad impedire in modo più o meno consapevole lo svincolo, anche nella scelta del partner.
L'approccio sistemico relazionale/familiare
considera l’insieme delle relazioni tra
i membri della famiglia, i sistemi che queste relazioni costituiscono, gli
influssi che le relazioni esercitano sull’individuo e, di conseguenza, quelle
che l’individuo trasferisce nelle relazioni interpersonali. Infine, considera
le relazioni tra il sistema famiglia e i sistemi con i
quali interagisce all’esterno.
A
riguardo delle relazioni interne alla famiglia, un bambino durante la crescita
sarà influenzato dai genitori che lo alleveranno, e attraverso loro, dalle
generazioni che li avranno preceduti, per contro, la coppia genitoriale verrà
mutata dalla nascita del bambino stesso.
Invece,
per ciò che riguarda le relazioni esterne alla famiglia, occorre tener conto
delle relazioni tra la famiglia e altri sistemi, quali: le famiglie di origine
dei due coniugi, gli ambienti di lavoro, le reti amicali, ecc..
L'approccio
si coniuga bene, primo, per ciò che concerne l'interazione padre- madre-figlio
come sistema famiglia, poi altre indagini riguardanti altri contesti si potranno svolgere durante l'osservazione del CTU con
l'audizione di nonni, zii, fratelli, che insieme al nucleo familiare vanno a
chiarire meglio le informazioni per avere un chiaro ed esauriente quadro al
fine di rispondere al quesito del Giudice.
Il
CTU nell'accoglienza della famiglia, sempre tenendo conto dell'età del minore,
mette a disposizione dei giochi utilizzando anche le osservazioni fatte in
precedenza che gli hanno consentito di vedere quali sono le preferenze del
bambino. Egli in questo modo cercherà di osservare come la famiglia si
relaziona. Esso avviene tramite consegna
alle parti che può essere aperta in una richiesta semplice come: "Desidererei che progettaste qualcosa
insieme come genitori e figli, avete qui a disposizione alcuni giocattoli.
Scegliete tra essi...bene adesso desidererei che giocaste insieme".
Cit. Cigoli. A volte è necessario effettuare un'osservazione libera da consegne,laddove il bambino si
oppone alle proposte del CTU. La traccia proposta negli allegati andrà quindi
riadattata alla singola situazione. Il CTU dovrà tener conto dello stile dell'interazione, ad es. chi
dirige cosa e con quali modalità (direttiva, passiva, assertiva, rispettosa
della punteggiatura della sequenza degli eventi, aperta, chiusa, rigida,
flessibile...); dell'espressione dell'affettività e delle emozioni sia
qualitativi che quantitativi; della comunicazione non verbale delle singole
parti e tra le parti, ad es. avvicinamento/allontanamento, contatto oculare,
contatto corporeo, toni utilizzati, ecc..L'osservatore dovrà annotare se i
membri si organizzano in un progetto comune, la modalità di partecipazione,
centrale o periferica, l'entrata e l'uscita degli individui dall'attività.
Dovrà riportare anche eventuali comportamenti particolari e/o ridondanti che
emergono nel corso dell'interazione. È questa un'indagine di natura dinamica in
cui l'esperto, dopo aver fotografato la situazione e riportato gli elementi
emersi, procede ad un'interpretazione che deve rispondere a un modello di
riferimento. Dunque, non dovrà essere una parcellizzazione del funzionamento
della mente né assemblaggio di dati, ma un momento in cui l'osservazione delle dinamiche permette di qualificare le relazioni tra
figli e genitori. Naturalmente il risultato dell'osservazione dovrà essere
inserito in una visione articolata, che andrà ad integrare o ad interrogare
tutti gli altri dati, frutto dei colloqui e dei risultati dei test. Nell'ambito
dell'osservazione si possono proporre delle sedute di gioco.
Il kit giochi e attività sulle emozioni offre diverse possibilità come l'osservazione delle
dinamiche relazionali, della competitività nonché ciò che le persone pensano,
provano e fanno in alcune situazioni. Il gioco è costituito da un tabellone,
simile al gioco dell'oca, dove i soggetti si spostano per raggiungere il
traguardo e durante il percorso devono rispondere ad alcune domande per
ottenere dei gettoni. Il soggetto deve dire cosa prova, pensa, farebbe,
rispetto a delle situazioni specifiche presentate su carte colorate.
Il gioco triadico Losanna[66], è utile per osservare le capacità di rapporto dei
genitori e le capacità di cooperazione. In una stanza è sistemato un tavolino,
una piccola sedia, i giochi di costruzione Lego. La consegna prevede che il
somministratore spieghi le regole del gioco: "useremo i Lego e l'obiettivo
è quello che il bambino costruisca, con il vostro aiuto, una bella cosa
insieme. All'inizio sarà aiutato da uno solo di voi e l'altro osserverà, dopo
vi darete un'indicazione per cambiare il ruolo. In seguito vi darete un'altra
indicazione e finirete il lavoro insieme. Alla fine vi darete un altro segno.
Mamma e papà commenteranno insieme e parleranno tra loro mentre il bambino
osserverà. Dunque il gioco è composto da 4 parti:
·
un genitore aiuta il
bimbo e l'altro osserva;
·
i genitori si
scambiano il ruolo;
·
entrambi i genitori
aiutano il bimbo;
·
i genitori
parleranno tra loro e il bimbo osserverà.
Serviranno
circa 15/20 minuti e l'obiettivo generale è quello di aiutare vostro figlio a
costruire una bella cosa".
5.2.3. L'indagine ambientale e l'audizione
Comprende la visita domiciliare presso le abitazioni di
entrambi i genitori. Essa consente di analizzare e valutare l'ambiente e gli
stili di vita dei soggetti, come questi si muovono all'interno e ogni altro
elemento utile per la comprensione delle dinamiche familiari. In particolare, osservare
le stanze dei bambini e lo spazio fisico, consente di raccogliere diverse
importanti informazioni, tra cui quelle concernenti lo spazio psicologico
riservatogli. La conoscenza delle rispettive abitazioni degli ex partner
consente di verificare come e in che misura queste rispondono ai bisogni del
minore di là delle dimensioni della casa, che va inferito dall'osservazione e
lo spazio pensato per il bambino, di cosa può disporre, quanta libertà di
movimento. Anche l'ubicazione del quartiere è importante, soprattutto per
rendersi conto delle strutture e dei servizi di cui il minore può usufruire.
L'indagine ambientale consente altresì di entrare in contatto con altre figure
che ruotano intorno al minore. In particolare laddove è necessario e possibile
è utile conoscere le persone vicine al minore che possono fornire informazioni
su di lui e la situazione (parenti, amici, vicini di casa, ecc.). Una visita
alla scuola frequentata permette di raccogliere dati sul bambino in classe
rispetto a dei comportamenti particolari o cambiamenti osservati nel tempo
dagli insegnanti, nonché rendersi conto delle modalità dell'interazione del
minore con adulti e compagni nonché ed eventuali disturbi (aggressività,
ritiro, isolamento, disturbi dell'apprendimento, dell'attenzione, o altro).
Dal colloquio potranno emergere
informazioni in relazione a eventuali cambiamenti del bambino dopo la
separazione dei genitori e di conseguenza anche sulle modalità di reazione
dinnanzi allo stress. Un altro canale di informazione nell'ambito dell'ascolto
dei testimoni è quello di contattare persone che sono state presenti alle vicende
che si sono succedute tra i coniugi e che li hanno portati alla separazione o
al divorzio (amici, zii, nonni, suoceri, eventuali conviventi, ecc., che spesso
possono essere stati attori o spettatori di liti tra le parti). Le
testimonianze offerte da persone con cui la famiglia ha normalmente rapporti,
sono tutte fonti che, insieme al colloquio, all'osservazione e ai test,
forniscono un quadro esaustivo della situazione che si vuole esaminare. Anche
il pediatra che segue il bambino o eventuali visite specialistiche possono
essere fonte di utili informazioni. Tutto ciò va sempre fatto dopo attenta
analisi e valutazione, nel rispetto di tutte le parti in causa e della privacy
dei soggetti.
5.2.4. I Test
L'indagine psicodiagnostica sia dei genitori che dei figli,
soprattutto se eseguita con strumenti standardizzati, consente di avvicinarsi
il più possibile a quell'oggettività richiesta dal contesto giuridico forense.
Infatti, la presenza del Giudice e di un contraddittorio rende necessaria la
produzione di documenti che avvalorino quanto emerso durante le osservazioni ai
colloqui. Il consulente si avvale dell'ausilio di persone esperte in
psicodiagnostica per fare eseguire i test che andranno inseriti nel fascicolo
delle operazioni peritali e nella relazione finale da consegnare in
cancelleria. Esse, comunque danno una chiave di lettura approfondita insieme
alle già citate operazioni peritali.
5.2.5. Il colloquio di restituzione
È il momento finale del processo in cui il professionista
restituisce alla coppia ciò che ha messo in luce durante le operazioni peritali. Il consulente
dovrà essere in grado di rispondere a domande e richieste, da parte delle
parti, non sempre distensive. È fondamentale che egli sappia mettere in luce le
risorse di ciascuno, fornendo elementi sui quali questi potranno riflettere
anche in una fase successiva.
5.3. Relazione Finale
Al termine di tutte le indagini
peritali, il CTU redigerà un documento scritto(relazione finale). Il Magistrato potrà individuare in esso
elementi e indicazioni utili per la sua decisione. Benché i contenuti della
relazione possano avere un ruolo determinante sulle decisioni del Magistrato, è
a quest'ultimo che spetta la decisione finale.
L'elaborato scritto[67]
è il principale mezzo di comunicazione tra il consulente, il Giudice e le parti
in causa. Esso è il documento finale che il CTU
redige in carta legale (una marca da bollo del valore di 14,62 € ogni quattro
fogli, e controfirmata su ogni pagina). La giurisprudenza prevalente afferma
che tale relazione non è pubblica dunque oltre al Magistrato essa può essere
consegnata esclusivamente alle parti, ai CCTTPP e agli avvocati.
Il CTU può trovarsi di fronte alle situazioni più
complesse e difficili - anzi, ci si deve aspettare che il Magistrato lo nomini
per portare chiarezza proprio in queste situazioni - in ogni caso comunque la
sua relazione deve rispettare i requisiti
della chiarezza e della sinteticità, così come deve fornire completezza di
informazioni ed essere responsiva rispetto ai quesiti formulati dal Magistrato.
In primo luogo la relazione deve essere redatta tenendo presente la sua committenza. Il Magistrato, per quanto ampia possa essere la sua preparazione in campo psicologico non è un esperto del settore e per tale motivo è bene che il perito, nell'esporre i risultati del suo lavoro, non usi un linguaggio eccessivamente tecnico; qualora debba far ricorso ad una terminologia o concetti particolarmente complessi sarà il caso che apporti le dovute chiarificazioni al fine di rendere ben comprensibile ciò che vuole dire. In altri termini la relazione dovrebbe essere il più possibile trasparente, senza cadere nella superficialità.
In secondo luogo, il Magistrato formula un quesito specifico riferito ad una situazione particolare ed il perito ha l'obbligo di attenersi rigorosamente ai termini stabiliti per le sue competenze. Ciò anche nella relazione che dovrà essere sintetica e mirata al problema che si sta cercando di risolvere.
In terzo luogo, la relazione, ancorché sintetica, non possa non contenere un'esposizione completa di tutte le operazioni che il perito ha compiuto per portare a termine la propria indagine.
È necessario che il Magistrato sappia come e perché il CTU è arrivato a certe conclusioni. Dovranno essere perciò accuratamente indicati i procedimenti utilizzati nell'esame degli attori e dei minori, dei loro rapporti e dei loro ambienti di vita. Nel far questo il CTU specificherà ciò che ha potuto evidenziare con i colloqui e riporterà i risultati ottenuti con la somministrazione dei test, allegando i relativi protocolli. Molto importanti sono anche le informazioni ottenute con la visita effettuata al domicilio ove risiedono i bambini, nonché l'annotazione di eventuali testimonianze ottenute attraverso l'intervista con altri parenti dei minori e con vicini e conoscenti.
In primo luogo la relazione deve essere redatta tenendo presente la sua committenza. Il Magistrato, per quanto ampia possa essere la sua preparazione in campo psicologico non è un esperto del settore e per tale motivo è bene che il perito, nell'esporre i risultati del suo lavoro, non usi un linguaggio eccessivamente tecnico; qualora debba far ricorso ad una terminologia o concetti particolarmente complessi sarà il caso che apporti le dovute chiarificazioni al fine di rendere ben comprensibile ciò che vuole dire. In altri termini la relazione dovrebbe essere il più possibile trasparente, senza cadere nella superficialità.
In secondo luogo, il Magistrato formula un quesito specifico riferito ad una situazione particolare ed il perito ha l'obbligo di attenersi rigorosamente ai termini stabiliti per le sue competenze. Ciò anche nella relazione che dovrà essere sintetica e mirata al problema che si sta cercando di risolvere.
In terzo luogo, la relazione, ancorché sintetica, non possa non contenere un'esposizione completa di tutte le operazioni che il perito ha compiuto per portare a termine la propria indagine.
È necessario che il Magistrato sappia come e perché il CTU è arrivato a certe conclusioni. Dovranno essere perciò accuratamente indicati i procedimenti utilizzati nell'esame degli attori e dei minori, dei loro rapporti e dei loro ambienti di vita. Nel far questo il CTU specificherà ciò che ha potuto evidenziare con i colloqui e riporterà i risultati ottenuti con la somministrazione dei test, allegando i relativi protocolli. Molto importanti sono anche le informazioni ottenute con la visita effettuata al domicilio ove risiedono i bambini, nonché l'annotazione di eventuali testimonianze ottenute attraverso l'intervista con altri parenti dei minori e con vicini e conoscenti.
In ultimo, la relazione deve rispondere con precisione al quesito formulato dal Magistrato
(quest'ultimo generalmente chiede al CTU di indicare quale organizzazione di
vita dei minori risulterebbe essere più idonea per la loro crescita ed
educazione). A tal riguardo il CTU
terminerà la relazione riportando le sue conclusioni circa la domiciliazione
del minore, suggerirà inoltre il periodo di tempo che il bambino potrà
trascorrere con entrambi i genitori econsiglierà le modalità di comportamento
più idonee da parte dei genitori per migliorare l'educazione del minore, ben
chiarendo il percorso che lo ha condotto a formulare i propri suggerimenti.
Il Giudice una volta letta la relazione può dissentire dalle valutazioni del consulente tecnico, dandone idonea motivazione, pertanto il parere del CTU non è vincolante per il Giudice. Neppure l’eventuale accordo tra CTU e CTP è vincolante per il Magistrato.
Qualora vi siano critiche precise e circostanziate da parte dei CTP al lavoro del CTU e tali che se accolte potrebbero modificare il convincimento del Giudice e dunque l'esito del processo, il Giudice è tenuto ad esaminare dette critiche e motivare l'eventuale loro rigetto.
Il Giudice una volta letta la relazione può dissentire dalle valutazioni del consulente tecnico, dandone idonea motivazione, pertanto il parere del CTU non è vincolante per il Giudice. Neppure l’eventuale accordo tra CTU e CTP è vincolante per il Magistrato.
Qualora vi siano critiche precise e circostanziate da parte dei CTP al lavoro del CTU e tali che se accolte potrebbero modificare il convincimento del Giudice e dunque l'esito del processo, il Giudice è tenuto ad esaminare dette critiche e motivare l'eventuale loro rigetto.
Riassumendo i criteri della relazione finale sono:
·
chiarezza espositiva e forma linguistica
semplice;
·
sinteticità e completezza;
·
attinente al quesito richiesto e
rielaborazione.
Modello
Tipo Elementi Essenziali Elaborato Finale
L’intestazione (Tribunale
di ..... Giudice istruttore ........ nome del CTU.....) data di conferimento
dell' incarico.... (indicazione della
consulenza tecnica d’ufficio, nella causa tra il sig. .............
rappresentato e difeso da avv........... con consulente di parte
............... e il sig................... rappresentato e difeso da
avv................. con consulente di parte.............).
il
quesito..........,eventuali autorizzazioni richieste e concesse...... il
termine fissato per il deposito dell’elaborato scritto.............la data e il
luogo d’inizio delle operazioni peritali........Lo
svolgimento delle indagini (metodo seguito........ e
cronologia delle operazioni peritali colloqui/incontri
di osservazione.............,
visite domiciliari................... etc...........;
eventuale approfondimento psicodiagnostico (fatti da
altri specialisti) individuale e/o relazionale;
L’accertamento dei fatti anche tramite documentazione presente nel fascicolo di causa (sopralluoghi......, test......., esame di atti....... etc..).
La valutazione tecnica.......... (è la fase in cui il consulente apporta al processo le proprie conoscenze tecniche e alla luce di queste fa una valutazione).
L’accertamento dei fatti anche tramite documentazione presente nel fascicolo di causa (sopralluoghi......, test......., esame di atti....... etc..).
La valutazione tecnica.......... (è la fase in cui il consulente apporta al processo le proprie conoscenze tecniche e alla luce di queste fa una valutazione).
Le
conclusioni........... (contengono la risposta al quesito in modo chiaro,
inequivoco, possibilmente su fatti accertati e non su semplici ipotesi).
Schema 2
Struttura
elaborato finale:
a) parte
introduttiva.
Nella prima pagina (copertina) dovranno essere segnalati il Tribunale
interessato e il Giudice incaricante, le parti in causa, i CCTTPP e il numero
di procedimento. Le pagine vanno numerate. Il consulente, in prima pagina e
nelle seguenti, anche con timbro e firma dovrà indicare i propri recapiti. A
seguire vanno riferite le informazioni legate all'incarico, udienza e data,
termine di deposito della relazione ed eventuale proroga resasi necessaria.
Segue la formulazione del quesito. Inoltre bisogna inserire il programma
peritale che oltre a includere il calendario delle operazioni effettuate
(colloqui, test, osservazioni, indagini ambientali, audizione di testimoni,
ecc.), segnali l'approccio teorico di riferimento e le tecniche utilizzate in
modo da consentire una valutazione dell'interpretazione dei risultati. A
seguire, lo studio degli atti di causa dove ricostruire, alla luce della documentazione
presente nel fascicolo, lo scenario di riferimento. In particolare, la
ricostruzione dello scenario di riferimento si rende necessario laddove le
famiglie che arrivano alla consulenza, hanno alle spalle un percorso di
valutazione e interventi da parte dei servizi, o altre consulenze e comunque
cospicua documentazione, spesso confondente perché ripetuta. Difficilmente il Giudice che incarica
il consulente è lo stesso che ha seguito le vicende delle parti in causa nel
tempo. In tal senso, è utile che il Giudice abbia a disposizione una sintesi in
cui vengono elencati i passaggi che hanno fatto la storia di quella famiglia. È
anche un passaggio necessario per il CTU studiare e riordinare la
documentazione, al fine di ricostruire la storia giuridica e psicosociale,
anche per meglio impostare il lavoro che seguirà.
b) Corpo
della relazione. Vengono
riportati sinteticamente tutti i colloqui effettuati con le parti. Un paragrafo
verrà dedicato ai risultati dell'osservazione e dell'indagine ambientale.
Verranno allegati anche la sintesi dei risultati dei test di indagine
psicodiagnostica oltre che i protocolli, i disegni e gli elaborati. Inoltre
verrà dedicato un paragrafo agli eventi occorsi alla CTU e il colloquio finale
di restituzione dove il consulente riferisce ai genitori i risultati della
valutazione. In tale incontro si potranno registrare le reazioni delle parti ed
evincere la loro eventuale disponibilità a modificare i comportamenti futuri,
impegnandosi per il bene dei figli. Tale momento aiuterà a creare la premessa
logica per le conclusioni.
c) Conclusioni
e risposta al quesito. Quest'ultima
parte conterrà la sintesi di quanto emerso nel corso delle indagini, le
valutazioni, le indicazioni e le proposte ritenute più idonee, riguardanti la
collocazione dei figli e l'organizzazione familiare (visite e frequentazioni,
indicazione sui ruoli, tempo libero, ecc.). La tendenza ideale mira ad una
restituzione di responsabilità genitoriale in cui le parti iniziando dalla
consulenza, imparano a comunicare con i loro figli, al fine di poter rispondere
alle esigenze di questi. Laddove ciò non è possibile il consulente deve fornire
indicazioni dettagliate anche in regime di visita e sulle frequentazioni. I
suggerimenti possono riguardare anche eventuali percorsi psicologici di
sostegno alla genitorialità, sostegno terapia ai minori, percorsi di mediazione
familiare, o altri tipi di intervento. Il consulente, laddove lo ritenga
necessario, può proporre il riesame della situazione, indicando i tempi più
adatti ( di solito sei mesi o un anno).
Conclusioni
In questa tesi di Master è stata analizzata la figura
del CTU nell'ambito dell'affidamento condiviso (L. n. 54/2006) valutando un
sistema integrato, privilegiando la prospettiva sistemico-relazionale in ambito
pedagogico. Tale prospettiva mi ha permesso di mettere in luce le problematiche
che insorgono all'interno del sistema familiare nei momenti critici non
prevedibili tra i quali una separazione con figli a carico. L'intero sistema
subisce degli squilibri a livello spazio-temporale che al contempo crea momenti
critici che scandiscono la vita della famiglia e costituiscono dei punti di
svolta modificando la struttura stessa del nucleo familiare ad es. nel caso di
affido condiviso in cui il figlio minore vive in due case diverse, due zone
diverse, due famiglie diverse; inoltre, è possibile che uno dei genitori o
entrambi convivano con altre persone e che le stesse abbiano altri figli.
L'inserimento del bambino in questa famiglia deve avvenire nel minor tempo
possibile e in un clima sereno e amichevole. Anche i genitori sociali devono
espletare il loro compito in modo amichevole, ricordando che devono dare amore
a questo bambino che, per quanto non sia figlio loro biologicamente, è figlio
della compagna o compagno dei quali proclamano amore e convivono. Il CTU deve
cercare di armonizzare la collocazione spazio-temporale del bambino stesso. Nell'affido
condiviso, laddove è possibile, i genitori devono cercare di capire che "essere
genitori è un impegno verso il bambino e non verso l'altro genitore" e che
bisogna cercare di progettare insieme con maturità, serenità e spirito di
collaborazione, le cure e gli aspetti culturali, sociali, scolastici ed
economici pensando solo all' interesse del figlio minore e alle sue naturali
inclinazioni. La valutazione dell'esperto (CTU) verte sull'idoneità genitoriale
riguardante non solo la capacità di erogare cure materiali ed affettive, ma
anche la capacità di ciascun genitore di anteporre ai propri bisogni quelli
della prole. La capacità di cooperazione tra i due genitori, il rispetto
reciproco, sono fattori protettivi per un figlio, mentre la presenza di
comportamenti strumentali e atteggiamenti di squalifica impediscono la corretta
gestione della co-genitorialità. In tal caso il consulente deve definire le
condizioni di vita del minore e segnalare l'eventuale presenza di condotte
genitoriali inadeguate. Inoltre deve esaminare il modo in cui i genitori
comunicano o no tra loro, se esista o no la gestione congiunta della
genitorialità, se sussistano condizioni di pregiudizio per il figlio o i figli
e se i bisogni espressi dai due genitori e le conseguenti aspettative siano
rispondenti all'interesse prioritario del figlio. L'ascolto del minore
significa dare valore alla sua identità. Un figlio conteso, se coinvolto in maniera
adeguata a prendere parte alle decisioni che lo riguardano, è anche in grado di
adattarsi a nuove configurazioni familiari e ad una nuova consapevolezza dei
suoi bisogni, dei suoi sentimenti e delle sue preferenze. Occorre definire i
bisogni del figlio in rapporto a ciascun genitore e valutare la sua capacità di
riconoscersi in quanto essere dotato di una precisa individualità. Il CTU deve
favorire l'emersione di contenuti autentici, stabilire un contatto empatico,
dialogico, e di individuare in che modo e misura siano presenti indicatori
pedagogici riferibili a condizione di alienazione parentale e/o altre
criticità. Nel caso invece il CTU, all'interno del programma peritale, valuti
l'inidoneità di uno dei due genitori, quale disinteresse manifestato verso il
minore o nessuna volontà di collaborazione con l'altro genitore nell'interesse
del proprio figlio,consiglierà l'Affido Esclusivo ad uno solo dei genitori;
inoltre al fine di preservare la trigenerazionalità andrà a valutare anche
l'spetto affettivo che i nonni dedicano ai propri nipoti sempre per tutelare
l'interesse del minore.
Ritengo che molto si debba ancora fare sul piano
giuridico affinché vengano riconosciute e tutelate tutte le figure che oggi
rientrano in questo delicatissimo tema. Ovviamente queste considerazioni non
vogliono essere esaustive ma vogliono essere un punto di partenza per
riflettere su come migliorare i nuovi sistemi familiari da un punto di vista
psicologico, pedagogico, sociale e giuridico.
Ringraziamenti
Ringrazio
il prof. Gianluca Bellisario,Presidente dell' ANIPED, per essere stato gentile e
avermi dato preziosi suggerimenti e
consigli. Onorata di aver avuto un relatore così qualificato e di essere stata pertanto
sua allieva.
Ringrazio
tutto lo Staff del Master per essere stati cosi gentili e pazienti.
Ringrazio
la mia famiglia per essere stata sempre al mio fianco.
Ringrazio i
miei amici per la loro pazienza e soprattutto ringrazio la mia amica Stefania
per avermi aiutata nella stesura della tesi.
Ringrazio
alcuni amici avv. per avermi concesso di vederli all'opera, per i loro consigli
giuridici e per la stesura del project work.
SITOGRAFIA
§ www.altalex.com
§ www.cortecostituzionale.it
§ www.
Costituzione.it
§ www.csm.it
§ www.dirittierisposte.it
§ www.echr.coe.int>convention_ita
§ www.Eur-lex.europa.eu
§ www.factalex.it
§ www.gazzettaufficiale.it
>eli>2012/12/17
§ www.governo.it
§ www.ilportaledelctu.it
§ www.legalmenteinformati.it
§
www.magistraturaindipendente.it/lascolto-del-minore-nelle-controversie-civili-che-lo-riguardano-evoluzione-normativa-e-giu.htm
§ www.minori.it>convenzione-onu-1989
§ www.parlamento17.openpolis.it
>emendamento
§ www.parlamento.it
§ www.senato.it
§ www.senato.it>istituzione>costituzione
§ www.simone.it>newdiz
§ www.unicef.it
§ www.vatican.va>archivio>document
§ www.vatican>archive>cic_index_it
§ www.it.m.wikipedia.org
ICONOGRAFIA
§ Figura
1, p. 54, cap.2, par. 2.4., Ordinanza.
§ Figura
2, p. 76, cap. 5, par. 5.1.1., Il Quesito.
§ Schema
1, p.62-63, cap. 3, par.3.2., Gradi di Parentela.
§ Schema
2, p.89, cap. 5, par. 5.3., Relazione Finale.
BIBLIOGRAFIA
§ P. Bertolini, Dizionario di Pedagogia e Scienze dell'Educazione,
Zanichelli, Bo 2008, p.199.
§ G.L. Bellisario,
E. Sidoti, Professione Pedagogista,
Fondamenti Scientifici e Normativi, Piccin, Padova 2014.
§ M.C. Campagnoli,
L'ascolto del minore, Giuffrè, 2013.
§ M. L. De Natale, Pedagogisti per la giustizia, Vita e
pensiero, 2004.
§ C. De Angelis, Le buone prassi delle professioni
pedagogiche, UNIPED, 2014.
§ A. Figone, La riforma della filiazione e della
responsabilità genitoriale, G. Giappichelli, 2013.
§ E. Giannella, M.
Palumbo, G. Vigliar, Mediazione familiare e affido condiviso.
Come separarsi insieme, Sovera, Milano 2007, p.63.
§ ID, Nuovo lessico familiare, Vita e pensiero,
Milano 2002 , Pagina 16.
§ M. R.
Mancinelli, Il colloquio in orientamento,
Vita e Pensiero, Milano 2000.
§ M. Malagoli Togliatti, Affido congiunto e
condivisione della genitorialità un contributo alla discussione in ambito
psicogiuridico, Franco Angeli, Milano 2002, p. 36.
§ E. Molinari, A.
Labella, Psicologia Clinica: dialoghi
e confronti, Springer, 2007.
§ L. Paradiso, Fratelli in adozione e affidamento,
Franco Angeli, 2016.
§ Rados,
P. Giannini, La consulenza tecnica nel processo civile, Giuffrè, 2013.
§ Scabini,
E. Donati, 12 Studi interdisciplinari
sulla famiglia. La famiglia in una società multietnica, vita e pensiero,
Milano 1997, P. 11.
§ Saraceno,
M. Naldini, Sociologia della famiglia, il Mulino, Bo, 2001, p. 62-63.
[1]L'epistemologia
genetica studia le
origini della conoscenza, il suo realizzarsi e le tappe toccate per giungere da
una organizzazione psicologica primitiva ad una evoluta. Essa
spiega anche il processo tramite il quale un essere umano sviluppa le sue
abilità cognitive nel corso della sua vita, a partire dalla nascita ed
attraversando stadi sequenziali di sviluppo, con particolare attenzione ai
primi anni dello sviluppo cognitivo. Piaget dimostrò innanzi tutto l'esistenza
di una differenza qualitativa tra le modalità di pensiero del bambino e quelle
dell'adulto; individuò poi delle differenze strutturali nel modo con il quale,
nelle sue diverse età, l'individuo si accosta alla realtà esterna ed affronta i
problemi di adattamento a tale realtà. Da tutto
ciò Piaget definì la teoria dello strutturalismo costruttivistico come segue: le strutture non sono innate ma si
costruiscono grazie all’attività del soggetto.
[2] www.senato.it
[3] www.altalex.com
[4] www.gazzettaufficiale.it
>eli>2012/12/17
[5]
Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
[6] www.parlamento17.openpolis.it
>emendamento
D.P.R. 22
Settembre 1988 n. 448 D.Lgs. 28 Luglio
1989 n. 272. Nell'ambito penale vi sono diverse
composizioni per le decisioni assunte. Il solo Magistrato togato per le
convalide degli arresti, un collegio con un togato e due onorari per l'udienza
preliminare ed un collegio di 4 Giudici per il dibattimento penale.
In sintesi:
- GIP: il Giudice per le indagini
preliminari è un Giudice "togato" che decide
monocraticamente. E' competente per tutti i procedimenti pervenuti dal
Pubblico Ministero con richieste interlocutorie e definitorie (per
convalidare l’arresto, il fermo e l’accompagnamento a seguito di
flagranza, ovvero per disporre l’applicazione di una misura cautelare). E’
inoltre competente a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione e sulla
richiesta di proroga delle indagini preliminari.
- GUP: il Giudice per l'udienza
preliminare è composto da un Giudice togato e da due Giudici
onorari. E' competente per tutti i procedimenti pervenuti dal
GIP/Pubblico Ministero con richiesta di rinvio a giudizio/giudizio
abbreviato da immediato. L’udienza preliminare è la sede privilegiata per
la definizione del procedimento. A differenza del processo penale Ordinario
a carico di imputati maggiorenni non è prevista la costituzione di parte
civile e non si applica il rito alternativo del patteggiamento. ll
processo è definito nella fase dell’udienza preliminare anche quando
l’imputato chiede il giudizio abbreviato ovvero quando è disposta la
sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato. In tali casi
il processo è sospeso e l’imputato sottoposto ad un percorso rieducativo.
All’esito del periodo indicato se la prova ha dato esito positivo il Giudice
dichiara estinto il reato.
- DIBATTIMENTO: Il
dibattimento si svolge dinanzi ad un collegio composto da due Magistrati
togati e due Giudici onorari con competenza per tutti i procedimenti
trasmessi dal GUP a seguito di decreto di rinvio a giudizio o dal
GIP con richiesta di giudizio immediato.
- TRIBUNALE e MAGISTRATO di SORVEGLIANZA:
competenza per tutti i procedimenti nei confronti di coloro che commisero
il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al
compimento del venticinquesimo anno di età.
- TRIBUNALE del RIESAME : Il Tribunale del riesame e
dell’appello cautelare è un organo collegiale composto da due Magistrati
togati e due onorari ed esercita le attribuzioni di cui agli articoli 309
e 310 c.p.p..
·
GIUDICE
dell'ESECUZIONE:
tutti gli adempimenti relativi alle procedure di competenza del GIP, del
GUP e del Tribunale in funzione di Giudice dell'Esecuzione.
[8]Il T.M. in
campo amministrativo ha
potere di adottare misure a carattere rieducativo nei confronti di minori che
manifestano irregolarità di condotta, cioè che assumono comportamenti non
accettati dal contesto familiare e sociale di appartenenza.
Dispone inoltre provvedimenti di tutela a favore dei minori che esercitano la prostituzione o che risultano vittime di reati a carattere sessuale. Tali interventi possono prolungarsi fino ai 21 anni (art. 29). Superati i 18 anni tale inserimento però deve essere accettato dal ex minore, libero di interrompere quindi la sua permanenza in qualsiasi momento, essendo già maggiorenne. La richiesta avviene ad opera dei Servizi Sociali, P.M. o genitori. L’età minima non è prevista, quindi si applica anche agli infraquattordicenni, nella pratica però viene ormai utilizzato per estendere l’inserimento in Comunità oltre il 18esimo e fino al 21esimo anno di età del soggetto.
Dispone inoltre provvedimenti di tutela a favore dei minori che esercitano la prostituzione o che risultano vittime di reati a carattere sessuale. Tali interventi possono prolungarsi fino ai 21 anni (art. 29). Superati i 18 anni tale inserimento però deve essere accettato dal ex minore, libero di interrompere quindi la sua permanenza in qualsiasi momento, essendo già maggiorenne. La richiesta avviene ad opera dei Servizi Sociali, P.M. o genitori. L’età minima non è prevista, quindi si applica anche agli infraquattordicenni, nella pratica però viene ormai utilizzato per estendere l’inserimento in Comunità oltre il 18esimo e fino al 21esimo anno di età del soggetto.
[9]Il T.M. nelle cause di adozione il Giudice si occupa di
1. adozioni nazionali ed internazionali ed adozioni in casi particolari ovvero
intrafamiliari disciplinata dall'art. 44 della legge n. 184/83 così come
sostituito dalla legge n. 149/2001, persone
unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile
e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre; 2. il coniuge nel
caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; 3. i minori
che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3 della legge n. 104/92 e
siano orfani di entrambe i genitori; 4. constatata impossibilità di affidamento
preadottivo. Nei casi di cui ai numeri 1, 3 e 4 l'adozione è consentita oltre
che ai coniugi anche a chi non sia coniugato (anche single).
[10]La Procura della Repubblica è l'ufficio
che tutela gli interessi dello Stato, dei singoli cittadini e delle persone
incapaci di provvedere a sé, sia nelle cause penali che nelle cause civili (non
nei giudizi amministrativi). Si parla anche di Pubblico Ministero (abbreviato PM), nome che sta appunto a
significare la funzione che viene svolta nell'interesse pubblico (ministero
pubblico).Un ufficio
di Procura è costituito presso ciascun Tribunale, presso ciascuna Corte di
Appello e presso la Corte di Cassazione. In questi ultimi due casi l'ufficio è
denominato "Procura Generale". La Procura presso il Tribunale svolge le funzioni di
pubblico ministero anche presso il Giudice di pace. Il
P.M. è il Pubblico Ministero egli
non è un Giudice ma è un Magistrato ed interviene sia nel civile si
amministrativo (minorile) che nel penale. La sua posizione è quella di parte, sia pure pubblica e qualificata. Nei
procedimenti civili richiede al Tribunale i provvedimenti civili a protezione
dei minori. Spesso tali richieste derivano da segnalazioni dei Servizi Sociali.
La Procura Ordinaria si occupa invece di reati commessi da maggiorenni e di
procedimenti civili di interesse collettivo (es. adozioni).Il P.M. è il Pubblico Ministero
egli non è un Giudice ma è un Magistrato ed interviene sia nel civile si
amministrativo che nel penale. La sua posizione
è quella di parte, sia pure pubblica e qualificata. Nei procedimenti civili
richiede al Tribunale i provvedimenti civili a protezione dei minori. Spesso
tali richieste derivano da segnalazioni dei Servizi Sociali. La Procura
Ordinaria si occupa invece di reati commessi da maggiorenni e di procedimenti
civili di interesse collettivo (es. adozioni).
[11]
www.senato.it>istituzione>costituzione
[12]
Il filosofo francese nel suo libro del 1748 lo Spirito delle Leggi composto di
2 volumi di 32 libri. Nell' XI libro traccia la teoria della separazione dei poteri dello Stato.
[13] www.parlamento.it
[14] www.governo.it
[15] Centro della politica
giudiziaria del governo, il ministero si occupa dell'organizzazione
giudiziaria e svolge funzioni
amministrative relative alla giurisdizione civile e penale quali: la gestione
degli archivi notarili, la vigilanza sugli ordini e collegi professionali,
l'amministrazione del casellario, la cooperazione internazionale e
l'istruttoria delle domande di grazia da proporre al Presidente della
Repubblica.
L'Ufficio legislativo, alle dirette dipendenze del Ministro, cura lo studio e la proposta di interventi normativi. Presso l'ufficio sono istituite Commissioni di studio con compito di analisi in materie che potranno essere oggetto di riforma normativa.
Nel settore penitenziario, il Ministero attua le politiche dell'ordine e della sicurezza negli istituti e servizi penitenziari, del trattamento dei detenuti, di amministrazione del personale penitenziario. Infine, il Ministero si occupa dei minori e dei giovani-adulti sottoposti a misure penali. È in vigore dal 14 luglio 2015 il "Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” (pubblicato in G.U. n. 148 del 29 giugno 2015). Il D.M. 17 novembre 2015 - Concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia Minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, definisce i relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’art. 16 c1 e c2 del d.p.c.m. 84/2015.
Il decreto individua gli uffici di livello dirigenziale non generale afferenti alle Direzioni generali e all'Ufficio del Capo del Dipartimento del nuovo Dipartimento per la giustizia Minorile e di comunità e ne definisce i relativi compiti. Individua, inoltre, le articolazioni dirigenziali territoriali del Dipartimento, suddivise in Uffici distrettuali e Uffici interdistrettuali, per i compiti di esecuzione penale esterna, e Centri per la giustizia Minorile. https://www.giustizia.it/giustizia/.
L'Ufficio legislativo, alle dirette dipendenze del Ministro, cura lo studio e la proposta di interventi normativi. Presso l'ufficio sono istituite Commissioni di studio con compito di analisi in materie che potranno essere oggetto di riforma normativa.
Nel settore penitenziario, il Ministero attua le politiche dell'ordine e della sicurezza negli istituti e servizi penitenziari, del trattamento dei detenuti, di amministrazione del personale penitenziario. Infine, il Ministero si occupa dei minori e dei giovani-adulti sottoposti a misure penali. È in vigore dal 14 luglio 2015 il "Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” (pubblicato in G.U. n. 148 del 29 giugno 2015). Il D.M. 17 novembre 2015 - Concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia Minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, definisce i relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’art. 16 c1 e c2 del d.p.c.m. 84/2015.
Il decreto individua gli uffici di livello dirigenziale non generale afferenti alle Direzioni generali e all'Ufficio del Capo del Dipartimento del nuovo Dipartimento per la giustizia Minorile e di comunità e ne definisce i relativi compiti. Individua, inoltre, le articolazioni dirigenziali territoriali del Dipartimento, suddivise in Uffici distrettuali e Uffici interdistrettuali, per i compiti di esecuzione penale esterna, e Centri per la giustizia Minorile. https://www.giustizia.it/giustizia/.
[16] www.cortecostituzionale.it
[17] www.csm.it
[18] https://it.m.wikipedia.org
[19]
Trattato di Parigi 1951-52, Trattati di Roma1957-58, Trattato
di fusione 1965-67, Atto
unico europeo1986-87,
Acquis di Schengen 1985-90, Trattato di Maastricht 1992-93, Trattato di Amsterdam 1997-99, Trattato di Nizza 2001-03, Trattato di Lisbona 2007-09
[20] Eur-lex.europa.eu
[21]
Essa si compone di diritto primario , diritto secondario o derivato e diritto
complementare.
[22]
Esistono tre tipi di consiglio da non confondere : 1. Il Consiglio dell' Unione
Europea; 2. Il Consiglio Europeo; 3.
Il Consiglio d' Europa.
[23]
il trattato
internazionale, firmato il 13 dicembre 2007, che ha apportato ampie modifiche al Trattato
sull'Unione Europea e al Trattato che istituisce la Comunità Europea
[24]
www.echr.coe.int>convention_ita
[25] www.unicef.it
[26]
www.minori.it>convenzione-onu-1989
[27]
www.vatican.va>archivio>documents
[28]
www.vatican>archive>cic_index_it
[29] www.simone.it>newdiz
[30] P. Scabini,E. Donati, 12 studi
interdisciplinari sulla famiglia. La famiglia in una società multietnica, vita
e pensiero, Milano 1997, P. 11.
[32] Il termine gender si riferisce
all’identità socioculturale del sesso maschile o femminile
[33] P. Bertolini, Dizionario di
Pedagogia e Scienze dell' Educazione, Zanichelli, Bo 2008, p.199
[34] www.Costituzione.it
[35] www.dirittierisposte.it
[36] www.dirittierisposte.it
[37] M. L. De Natale, Pedagogisti per
la giustizia, Vita e pensiero, 2004
[38] C. De Angelis, le buone prassi
delle professioni pedagogiche, UNIPED, 2014
[39]Tale approccio nasce intorno agli anni 60 grazie alla
teoria della I e II cibernetica: la 1^
cibernetica basata sull’assunto che sia
possibile separare il sistema osservato dal sistema osservante. Essa era basata
sui meccanismi di controllo (Wiener, 1948) ed era centrata sul concetto di retroazione negativa e sui
processi di riduzione della deviazione, perché i sistemi mantengono la propria
stabilità compensando con meccanismi retroattivi le deviazioni (omeostasi o morfostasi).
La II^ cibernetica fu introdotta in un secondo tempo, era
più adatta ad essere applicata ai
sistemi viventi (Maruyama, 1963) e centrata sul modo in cui i sistemi modificavano la propria
organizzazione, attraverso processi di amplificazione della deviazione e
quindi di retroazione positiva (morfogenesi).
[40]La Scuola di Palo Alto è una scuola di psicoterapia statunitense, situata nell'angolo nord-occidentale della Contea di Santa
Clara praticamente nel versante settentrionale della Silicon Valley, nella San Francisco Bay
Area, in California dove sorge il Mental Research Institute, centro di
ricerca e terapia psicologica fondato da Donald deAvila Jackson nel 1959, a sua volta largamente ispirata dalla Terapia della
Gestalt di Fritz Perls.
A Palo Alto si trova anche la Stanford University.
[41] Per SISTEMA si intende una unità intera e unica
che consiste di parti in relazione tra loro, tale che l’intero risulti diverso
dalla semplice somma delle parti e qualsiasi cambiamento in una di queste
influenzi la globalità del sistema.
La teoria generale dei sistemi, fondata nei primi anni 40/50, si occupa di studiare e comprendere le regole strutturali e funzionali che possono essere considerate valide per la descrizione di ogni sistema, indipendentemente dalla sua composizione. Quattro sono gli attributi fondamentali:
1) elaborazione dell’informazione. L’informazione riguardante i risultati delle attività passate è riportata nel sistema, andando così ad influenzare il futuro. Questo processo si chiama di retroazione autocorrettiva (self corrective feedback) Norbert Wiener,
2) adattamento al cambiamento delle circostanze,
3) auto organizzazione,
4) automantenimento.
La teoria generale dei sistemi, fondata nei primi anni 40/50, si occupa di studiare e comprendere le regole strutturali e funzionali che possono essere considerate valide per la descrizione di ogni sistema, indipendentemente dalla sua composizione. Quattro sono gli attributi fondamentali:
1) elaborazione dell’informazione. L’informazione riguardante i risultati delle attività passate è riportata nel sistema, andando così ad influenzare il futuro. Questo processo si chiama di retroazione autocorrettiva (self corrective feedback) Norbert Wiener,
2) adattamento al cambiamento delle circostanze,
3) auto organizzazione,
4) automantenimento.
[42]Il pensiero costruttivista di Maturana eVarela ebbe una notevole importanza nella cibernetica di secondo ordine e poneva
l’accento sull’osservatore e sui suoi costrutti mentali (emozioni, sentimenti,
etc.) e si lavorava su entrambi osservatore/osservato. La conoscenza non era
più oggettiva, ma diveniva una conoscenza costruita attraverso
l’autoriflessività e
i sistemi viventi assumevano le caratteristiche di sistemi autonomi e
autorganizzantesi. L’uomo era considerato un sistema autonomo,
ovvero autopoietico o autogenerantesi (Maturana e Varela, 1980).
[43]In materia
penale il T.M. ha competenza esclusiva: giudica, infatti, di
tutti i reati commessi da un soggetto durante la minore età, anche se commessi
in concorso con persone adulte. Non è raro che il giudizio avvenga dopo
parecchio tempo e che quindi si celebri nei confronti di chi è ormai
maggiorenne. Ciò nonostante, si applicano sempre le regole dei processo penale
minorile contenute nel Codice di Procedura Penale Minorile ( C.P.P.M. - D.P.R. n.
448/1988 e D.L.vo n.272/89).L’attività penale viene svolta dal Giudice per le
Indagini Preliminari (G.I.P.), giudice "togato" che decide
monocraticamente , dal Giudice dell'Udienza Preliminare (G.U.P.), composto
da un togato e da due onorari e dal Tribunale in sede dibattimentale ( 2
togati 2 onorari). Il T.M. esercita anche le funzioni di tribunale di
sorveglianza.
[44]Il T.M. ha anche una competenza amministrativa che riguarda interventi educativi a favore di
adolescenti in difficoltà (artt. 25 e 25 bis del R.D. 1404/34).
[45] www.ilportaledelctu.it
[46] www.ilportaledelctu.it
[47] www.factalex.it
[48]M.
MALAGOLI TOGLIATTI, Affido congiunto e condivisione della genitorialità
un contributo alla discussione in ambito psicogiuridico, Franco Angeli,
Milano 2002, p. 36.
[49][49]G. CONTRI, Minori in giudizio. La convenzione di Strasburgo, Franco Angeli, Milano 2012, p. 173.
[50]1. MOI rappresentazionale di sé in
relazione: l’idea che ognuno ha di sé stesso all’interno delle relazioni da
adulto, di quanto sia degno e meritevole di cure amore e protezione;
2. MOI l’idea dell’altro all’interno
della relazione con se stessi: di quanto sia possibile aspettarsi e ottenere
amore cura e protezione;
3. MOI delle relazioni interpersonali:
l’idea generale di quanto sia possibile aspettarsi e ottenere amore, cura e
protezione all’interno delle relazioni con le altre persone.
[51]P. Bertolini, Dizionario di
Pedagogia e Scienze dell'Educazione, Zanichelli, Bo, 2008
[52] C. Saraceno, M. Naldini,
Sociologia della famiglia, il Mulino, Bo, 2001, p.62-63
[53] Ivi, p.67
[54] Ivi, p.64
[55]E. GIANNELLA, M. PALUMBO, G. VIGLIAR, Mediazione familiare
e affido condiviso. Come separarsi insieme, Sovera,
Milano 2007, p.63.
[57]L. 8 febbraio 2006 n. 54 recante "disposizione in
materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.
[58] www.legalmenteinformati.it
[59] L'ascolto del minore è previsto
per bambini di età superiore ai 12 anni,
anche di età inferiore, se capace
di sufficiente discernimento, egli deve essere ascoltato per fargli esprimere
il proprio orientamento in relazione alle decisioni che riguardano il suo
affidamento ed il suo futuro.
MAGISTRATURAINDIPENDENTE.IT: http://www.magistraturaindipendente.it/lascolto-del-minore-nelle-controversie-civili-che-lo-riguardano-evoluzione-normativa-e-giu.htm
[60] A. Figone, la riforma della
filiazione e della responsabilità genitoriale, G. Giappichelli, 2013
[61] A. Figone, la riforma della
filiazione e della responsabilità genitoriale, G. Giappichelli, 2013
[62] L. Paradiso, Fratelli in
adozione e affidamento, Franco Angeli, 2016
[63] M. R. Mancinelli, Il colloquio
in orientamento, Vita e Pensiero, Milano 2000
[64] M.C. Campagnoli L'ascolto del
minore, Giuffrè, 2013
[65]I
miti sono un’insieme di credenze condivise da tutti i membri della famiglia, in
parte reali, in parte frutto della fantasia, che concernono i reciproci ruoli
familiari e la natura delle relazioni tra i membri, favorendone l’identità e la
coesione. I miti si
costruiscono e si modificano nel tempo e cambiano cosi come evolvono le
relazioni.
[66] E. Molinari, A. Labella,
Psicologia Clinica: dialoghi e confronti, Springer, 2007
[67]B.Rados, P. Giannini, La consulenza
tecnica nel processo civile, Giuffrè, 2013
Nessun commento:
Posta un commento