Parlamento Italiano - Senato-Disegno di legge S. 2443 - 17ª Legislatura
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Atto Senato n. 2443. XVII Legislatura ... S.2443, in corso di esame in commissione, 12 ottobre 2016. Iniziativa Parlamentare. On. Vanna Iori (PD). Cofirmatari Fai click per ... Francesca Puglisi (PD) (dato conto della nomina l'11 ottobre 2016) .C.2656 - Camera dei Deputati
Senato della Repubblica
XVII Legislatura
Fascicolo Iter
DDL S. 2443
Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale
socio-sanitario e pedagogista
13/10/2016 - 07:29
Indice
1. DDL S. 2443 - XVII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 2443 5
1.3. Trattazione in Commissione 12
1.3.1. Sedute 13
1.3.2. Resoconti sommari 14
1.3.2.1. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) 15
1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 306 (pom.)
dell'11/10/2016 16
1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 307 (pom.) del
12/10/2016 25
1.4. Trattazione in consultiva 33
1.4.1. Sedute 34
1.4.2. Resoconti sommari 35
1.4.2.1. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 36
1.4.2.1.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 216 (pom.) del 28/09/201637
1. DDL S. 2443 - XVII Leg.
DDL S. 2443 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura 1. DDL S. 2443 - XVII Leg.
Senato della Repubblica Pag. 1
1.1. Dati generali
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Disegni di legge
Atto Senato n. 2443
XVII Legislatura
Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale
socio-sanitario e pedagogista
Titolo breve: educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e pedagogista
Iter
12 ottobre 2016: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
C.2656 T. U. con C.3247
approvato in testo unificato
S.2443 in corso di esame in commissione
Iniziativa Parlamentare
On. Vanna Iori ( PD)
Cofirmatari
On. Flavia Piccoli Nardelli ( PD), On. Davide Faraone ( PD), On. Marina Berlinghieri ( PD), On.
Francesca Bonomo ( PD), On. Vittoria D'Incecco ( PD), On. Marco Donati ( PD), On. Paolo
Gandolfi ( PD), On. Manuela Ghizzoni ( PD), On. Andrea Giorgis ( PD), On. Gerolamo Grassi (
PD), On. Chiara Gribaudo ( PD), On. Giuseppe Guerini ( PD), On. Francesco Laforgia ( PD), On.
Enzo Lattuca ( PD), On. Donata Lenzi ( PD), On. Simona Flavia Malpezzi ( PD), On. Irene Manzi
( PD), On. Maino Marchi ( PD), On. Giovanna Martelli ( PD), On. Alessia Morani ( PD), On.
Edoardo Patriarca ( PD), On. Teresa Piccione ( PD), On. Ernesto Preziosi ( PD), On. Lia
Quartapelle Procopio ( PD), On. Maria Grazia Rocchi ( PD), On. Chiara Scuvera ( PD), On.
Marietta Tidei ( PD), On. Sandra Zampa ( PD)
On. Giulia Narduolo ( PD) (aggiunge firma in data 4 dicembre 2014)
On. Gianna Malisani ( PD) (aggiunge firma in data 29 marzo 2016)
On. Patrizia Maestri ( PD) (aggiunge firma in data 31 marzo 2016)
On. Emanuele Cani ( PD) (aggiunge firma in data 8 aprile 2016)
On. Sabrina Capozzolo ( PD) (aggiunge firma in data 22 giugno 2016)
Iniziative dei DDL approvati in testo unificato
C.3247 - On. Paola Binetti ( PI) e altri
Natura
ordinaria
Presentazione
Trasmesso in data 22 giugno 2016; annunciato nella seduta ant. n. 644 del 23 giugno 2016.
DDL S. 2443 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura 1.1. Dati generali
Senato della Repubblica Pag. 2
Classificazione TESEO
PEDAGOGIA , EDUCATORI PROFESSIONALI
Classificazione provvisoria
Articoli
EDUCAZIONE (Art.1), ISTRUZIONE (Art.1), ISTRUZIONE UNIVERSITARIA (Artt.2, 11, 13, 14),
SCUOLA (Art.3), ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE (Artt.2, 3, 4, 8, 10, 12), MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Artt.5, 9), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'
UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Artt.5, 9), ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI ( ISFOL ) (Art.5), AGENZIA
NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA (
ANVUR ) (Art.7), PROGRAMMI E PIANI (Art.10)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. Francesca Puglisi (PD) (dato conto della nomina l'11 ottobre 2016) .
Assegnazione
Assegnato alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente
il 6 luglio 2016. Annuncio nella seduta ant. n. 654 del 6 luglio 2016.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro), 12ª
(Sanita'), 14ª (Unione europea), Questioni regionali
DDL S. 2443 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura 1.1. Dati generali
Senato della Repubblica Pag. 3
1.2. Testi
DDL S. 2443 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura 1.2. Testi
Senato della Repubblica Pag. 4
1.2.1. Testo DDL 2443
collegamento al documento su www.senato.it
Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2443
DISEGNO DI LEGGE
approvato dalla Camera dei deputati il 21 giugno 2016, in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge
d'iniziativa dei deputati IORI , PICCOLI NARDELLI , FARAONE , BERLINGHIERI ,
BONOMO , CANI , CAPOZZOLO , D'INCECCO , DONATI , GANDOLFI , GHIZZONI ,
GIORGIS , GRASSI , GRIBAUDO , Giuseppe GUERINI , LAFORGIA , LATTUCA , LENZI ,
Patrizia MAESTRI , MALISANI , MALPEZZI , MANZI , MARCHI , MORANI , NARDUOLO
, PATRIARCA , PICCIONE , PREZIOSI , QUARTAPELLE PROCOPIO , ROCCHI ,
SCUVERA , TIDEI e ZAMPA (2656); BINETTI , ALLI , BUTTIGLIONE , CAUSIN , CERA ,
DE MITA , GAROFALO , PAGANO e PISO (3247)
(V. Stampati Camera nn. 2656 e 3247)
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 giugno 2016
Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale
socio-sanitario e pedagogista
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di
pedagogista, nonché la professione di educatore professionale socio-sanitario. A quest'ultima, per
quanto non espressamente previsto nella presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.
2. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano in ambito educativo, formativo
e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle
varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, come indicato dall'articolo 2 del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
3. La disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista,
prevista dalla presente legge, persegue gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio
europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, in materia di sviluppo dell'educazione formale, non
formale e informale lungo il corso della vita dei cittadini europei per la realizzazione dello spazio
europeo della società della conoscenza avanzata e competitiva, democratica e inclusiva,
conformemente alle conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo, del 12 maggio 2009, su un
quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET
2020»).
Art. 2.
(Definizione delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista)
1. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista sono professionisti che operano nel
DDL S. 2443 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2443
Senato della Repubblica Pag. 5
campo dell'educazione formale e dell'educazione non formale, nel rispetto delle norme dei rispettivi
ordinamenti e profili professionali nonché dello specifico codice deontologico, con l'utilizzo di
metodologie proprie della professione, in regime di lavoro autonomo, subordinato o, laddove possibile,
mediante forme di collaborazione.
2. L'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista che svolge funzioni intellettuali con
propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica, con l'uso di strumenti conoscitivi specifici
di tipo teorico e metodologico, per la progettazione, programmazione, intervento e valutazione degli
esiti degli interventi educativi e supervisione, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti
educativi e formativi, per tutto il corso della loro vita, nonché con attività didattica di ricerca e di
sperimentazione.
3. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, specialista dei processi educativi e formativi,
con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica, che svolge funzioni di progettazione,
coordinamento, intervento e valutazione pedagogica, in vari contesti educativi e formativi, sia nei
comparti socio-assistenziale e socio-educativo, sia nel comparto socio-sanitario con riguardo agli
aspetti socio-educativi, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.
4. L'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico è subordinato al
conseguimento della qualifica di cui all'articolo 7, comma 1. L'esercizio delle professioni di educatore
professionale socio-sanitario e di pedagogista è subordinato al conseguimento dello specifico titolo
abilitante.
Art. 3.
(Ambiti dell'attività professionale)
1. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nei servizi e nei presìdi socioeducativi
e socio-assistenziali, nonché nei servizi e nei presìdi socio-sanitari limitatamente agli aspetti
socio-educativi.
2. L'educatore professionale socio-sanitario opera nei servizi e nei presìdi sanitari nonché nei servizi e
nei presìdi socio-sanitari.
3. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nei confronti di persone di
ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti:
a) educativo e formativo;
b) scolastico;
c) socio-sanitario e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi;
d) socio-assistenziale;
e) della genitorialità e della famiglia;
f) culturale;
g) giudiziario;
h) ambientale;
i) sportivo e motorio;
l) dell'integrazione e della cooperazione internazionale.
Art. 4.
(Servizi, organizzazioni e istituti nei quali è esercitata l'attività professionale dell'educatore
professionale socio-pedagogico e del pedagogista)
1. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista, ciascuno nella sfera delle proprie
competenze, operano prioritariamente negli ambiti di cui all'articolo 3, in particolare all'interno dei
seguenti servizi e presìdi pubblici e privati:
a) servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale;
b) servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni;
c) servizi extrascolastici per l'infanzia;
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XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2443
Senato della Repubblica Pag. 6
d) servizi educativi nelle istituzioni scolastiche; servizi extrascolastici per l'inclusione e la prevenzione
del disagio e della dispersione scolastica;
e) servizi per la genitorialità e la famiglia; servizi educativi per le pari opportunità; servizi di
consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti giudiziari di diritto di famiglia;
f) servizi educativi di promozione del benessere e della salute, con riguardo agli aspetti educativi;
servizi per il recupero e l'integrazione;
g) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;
h) servizi per anziani e servizi geriatrici;
i) servizi educativi, ludici, artistico-espressivi, sportivi, dell'animazione e del tempo libero dalla prima
infanzia all'età adulta;
l) servizi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale; servizi per
lo sviluppo della cooperazione internazionale;
m) servizi educativi nel sistema penitenziario e di risocializzazione dei detenuti; servizi di assistenza ai
minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario;
n) servizi di educazione ambientale; servizi per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del
patrimonio dei beni culturali;
o) servizi educativi nel campo dell'informazione, della comunicazione, della multimedialità, della
promozione culturale e della lettura;
p) servizi educativi nei contesti lavorativi, nei servizi di formazione, collocamento, consulenza,
orientamento e bilancio delle competenze; servizi per l'aggiornamento e per la formazione di educatori
e di pedagogisti.
2. Per le amministrazioni pubbliche interessate, le disposizioni del comma 1 non comportano l'obbligo
di erogare servizi socio-educativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione vigente né
costituiscono autorizzazione a derogare ai vincoli assunzionali ivi previsti.
Art. 5.
(Qualifica europea dell'educatore)
1. L'educatore professionale socio-pedagogico rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e
opera nelle aree di professionalità del 6º livello del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ), secondo la
referenziazione nazionale delle qualifiche all'European qualifications framework da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri e
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi della
raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del
Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di seguito denominata
«raccomandazione europea 23 aprile 2008».
Art. 6.
(Attività professionali e competenze
dell'educatore professionale socio-pedagogico)
1. Negli ambiti di cui all'articolo 3, l'educatore professionale socio-pedagogico svolge mansioni
relative alla programmazione, alla progettazione, all'attuazione, alla gestione e alla valutazione delle
azioni educative e formative dei servizi e dei sistemi di educazione e formazione pubblici o privati e
del terzo settore. Concorre, inoltre, alla progettazione dei suddetti servizi e sistemi e di azioni
educative rivolte ai singoli soggetti.
2. L'educatore professionale socio-pedagogico è in possesso delle conoscenze e delle competenze
relative alla qualifica di cui all'articolo 7 e svolge le seguenti attività educative e formative:
a) progetta, programma, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla
persona negli ambiti e nei servizi individuati dalla presente legge;
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XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2443
Senato della Repubblica Pag. 7
b) accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di educazione permanente;
c) accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di formazione professionale;
d) accompagna e facilita interventi di inserimento lavorativo;
e) coopera alla definizione delle politiche formative;
f) coopera alla pianificazione e alla gestione di servizi di rete nel territorio;
g) collabora all'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e
per lo sviluppo di competenze.
Art. 7.
(Formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e dell'educatore
professionale socio-sanitario)
1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a seguito del rilascio del
diploma di un corso di laurea della classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione.
2. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico, di cui al comma 1, è
funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative e disciplinari
connesse, per lo svolgimento delle attività professionali di cui all'articolo 6, in coerenza con i livelli
del QEQ e con i requisiti di qualità previsti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR) secondo la normativa universitaria vigente.
3. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma
di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 delle professioni sanitarie della
riabilitazione.
4. Le università favoriscono in via prioritaria l'attivazione di corsi di laurea interdipartimentali o
interfacoltà tra strutture afferenti all'area medica e all'area delle scienze dell'educazione e della
formazione per il conseguimento dei diplomi di laurea nella classe L-19 ovvero nella classe L/SNT2.
5. Le università favoriscono il riconoscimento del maggior numero di crediti allo studente che, in
possesso di uno dei due titoli di cui al comma 4, intenda conseguire anche l'altro.
Art. 8.
(Qualifica europea del pedagogista)
1. Il pedagogista rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di
professionalità del 7º livello del QEQ, secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche
dell'European qualifications framework da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'ISFOL, ai sensi della raccomandazione europea 23 aprile
2008.
Art. 9.
(Attività professionali e competenze
del pedagogista)
1. Negli ambiti di cui all'articolo 3, il pedagogista svolge attività di progettazione, programmazione,
organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio, valutazione, consulenza e supervisione della
qualità pedagogica dei servizi e dei sistemi pubblici o privati di educazione e formazione. Compie
inoltre azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti.
2. Il pedagogista è in possesso delle conoscenze e delle competenze relative alla qualifica di cui
all'articolo 10 e svolge le seguenti attività educative e formative:
a) progetta, coordina, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla persona,
negli ambiti e nei servizi individuati dalla presente legge;
b) effettua la ricognizione, il coordinamento, la rilevazione, l'analisi, l'interpretazione e la valutazione
funzionale di tipo pedagogico e collabora al lavoro delle équipes plurispecialistiche;
c) programma, progetta, coordina, gestisce e valuta piani di formazione permanente;
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XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2443
Senato della Repubblica Pag. 8
d) progetta, gestisce, coordina e valuta servizi e sistemi di formazione professionale manageriale;
e) realizza e coordina interventi di orientamento pedagogico e di orientamento permanente nonché di
consulenza, bilancio di competenze e inserimento lavorativo;
f) coopera alla definizione delle politiche formative;
g) offre consulenza per la pianificazione e la gestione di servizi di rete nel territorio;
h) offre consulenza per l'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse
umane e per lo sviluppo di competenze;
i) coordina servizi educativi e formativi territoriali.
Art. 10.
(Formazione universitaria del pedagogista)
1. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle
classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze
dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie
e metodologie dell'e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame
previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei
partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate.
2. La qualifica di pedagogista è attribuita altresì ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori
ruolo e in quiescenza, ai dottori di ricerca in pedagogia, anche in possesso di titoli accademici diversi
da quelli previsti dal comma 1, che abbiano insegnato discipline pedagogiche, per almeno tre anni
accademici anche non consecutivi, nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza
scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori universitari di ruolo in discipline
pedagogiche, anche in possesso di titoli accademici diversi da quelli previsti dal comma 1.
3. La formazione universitaria del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze,
abilità e competenze pedagogiche e nelle aree disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività
professionali individuate nell'articolo 9, in coerenza con i livelli del QEQ e con i requisiti di qualità
previsti dall'ANVUR secondo la normativa universitaria vigente.
Art. 11.
(Adeguamento dei percorsi formativi)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca provvede, con propri decreti, ad apportare le necessarie modificazioni ai
decreti del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, concernenti la determinazione delle
classi delle lauree universitarie triennali e delle classi di laurea magistrale, pubblicati rispettivamente
nei supplementi ordinari n. 153 alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007 e n. 155 alla Gazzetta
Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e il Ministro della salute provvedono, con proprio decreto, ad apportare le
necessarie modificazioni al decreto interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, concernente la determinazione delle classi dei corsi di laurea per
le professioni sanitarie.
Art. 12.
(Collocazione professionale)
1. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale sociopedagogico
e di pedagogista rientrano nelle professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono inserite, secondo
la presente legge e in rapporto alla classificazione del QEQ, negli elenchi e nelle banche di dati degli
enti e organismi nazionali e regionali deputati alla classificazione, alla declaratoria e all'accreditamento
delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
DDL S. 2443 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2443
Senato della Repubblica Pag. 9
3. Ai fini di cui al comma 2, sono attivati e aggiornati gli specifici codici professionali di educatore
professionale socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista,
unificando la nomenclatura e la classificazione delle professioni del Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro, dell'ISFOL, dell'Istituto nazionale di statistica, dei Ministeri, delle regioni e degli altri
organismi autorizzati, cui devono attenersi anche gli organismi di accreditamento e certificazione della
qualità nonché le associazioni professionali e i singoli professionisti che esercitano in qualsiasi forma
la professione secondo la legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Art. 13.
(Norme finali e transitorie)
1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a coloro che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto
equipollente al diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In via transitoria, possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo
superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti, da svolgersi presso le
università, anche tramite la formazione a distanza, coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti e intraprendono i predetti corsi intensivi
entro tre anni dalla medesima data:
a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico
concorso relativo al profilo di educatore;
b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi. L'attività
svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione
dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
c) diploma abilitante rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una
scuola magistrale.
3. Il corso di cui al comma 2 è organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e
della formazione delle università. Le relative spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti
con le modalità stabilite dalle medesime università.
4. Acquisiscono direttamente la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, essendo titolari di un contratto di lavoro a tempo
indeterminato negli ambiti professionali di cui alla presente legge, siano in possesso anche di uno solo
dei seguenti requisiti:
a) almeno cinquanta anni di età e almeno dieci anni di servizio;
b) almeno venti anni di servizio.
5. Le modalità di accesso e di svolgimento del corso intensivo di formazione di cui al comma 2 e della
relativa prova scritta finale sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, i soggetti che alla data di entrata in vigore
della presente legge abbiano svolto legittimamente l'attività di educatore per un periodo minimo di
dodici mesi, anche non continuativi, documentata nei modi di cui al comma 2, lettera b), possono
continuare ad esercitare l'attività di educatore. I soggetti di cui al periodo precedente non possono
avvalersi della qualifica di «educatore professionale socio-pedagogico». Negli ambiti professionali di
cui all'articolo 3 e nei servizi, nelle organizzazioni e negli istituti di cui all'articolo 4, il mancato
possesso della qualifica di «educatore professionale socio-pedagogico» o di «educatore professionale
socio-sanitario» non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale
dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, né per la loro
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XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2443
Senato della Repubblica Pag. 10
modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al prestatore.
Art. 14.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
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1.3. Trattazione in Commissione
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1.3.1. Sedute
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Disegni di legge
Atto Senato n. 2443
XVII Legislatura
Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale
socio-sanitario e pedagogista
Titolo breve: educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e pedagogista
Trattazione in Commissione
Sedute di Commissione primaria
Seduta Attività
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente
N. 306 (pom.)
11 ottobre 2016
Congiunzione di
S.2474
(proposto ciclo di
audizioni)
N. 307 (pom.)
12 ottobre 2016
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1.3.2. Resoconti sommari
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1.3.2.1. 7^ Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali)
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1.3.2.1. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali)
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(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2016
306ª Seduta
Presidenza del Presidente
MARCUCCI
indi del Vice Presidente
MARIN
Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria
Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.
La seduta inizia alle ore 14,40.
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione
Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-02962 della senatrice Serra su
episodi di cyberbullismo nelle scuole, in particolare ai danni di alunni disabili, riferendo che l?Ufficio
scolastico regionale della Lombardia ha immediatamente disposto una visita ispettiva al fine sia di
appurare i fatti sia di individuare gli interventi più opportuni per ristabilire il necessario clima di
serenità all?interno della comunità scolastica. Comunica quindi che dall?indagine è emerso come in
realtà non si siano verificati nè discriminazione né, tantomeno, manifestazioni di bullismo e
cyberbullismo. La classe, per quanto concerne le attività scolastiche, ha sempre mostrato maturità e un
rapporto d'aiuto nei confronti non solo dell?alunna in questione, ma anche di una seconda alunna con
disabilità presente nella classe.
Descrive poi le iniziative assunte a riguardo dall'istituzione scolastica, come sospendere la gita
scolastica, apprestare un progetto mirato alla ricomposizione del gruppo classe, fornire scuse formali
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alla famiglia, che è stata ricevuta da rappresentanti del Ministero allo scopo di fornire ogni tipo di
rassicurazione. Sottolinea dunque che tali iniziative hanno consentito all'alunna di completare l'anno
scolastico con il pieno successo degli obiettivi e senza conseguenze. Assicura peraltro che da parte dei
suoi compagni, né prima né dopo l?episodio legato alla gita scolastica, non vi sono mai stati cenni di
ostilità e atteggiamenti diretti a umiliarla o escluderla.
Precisato ciò, evidenzia che il tema del bullismo e, soprattutto, del cyberbullismo costituisce una grave
fonte di preoccupazione, di cui la società ha preso coscienza. Per riconoscere i segnali precursori di
comportamenti a rischio e fronteggiare atteggiamenti che sfociano in forme di discriminazione e di
violenza, reputa necessario attivare strategie volte a prevenire conseguenze gravi sul piano non solo
psicologico ma anche penale. Ne deriva che la formazione di tutto il personale scolastico costituisce a
suo avviso lo strumento per implementare la qualità del sistema di istruzione e formazione attraverso
l?offerta di metodologie utili a creare una rete sociale di tutela e di ripristino anche dei diritti lesi.
Per queste ragioni, rivendica le azioni di prevenzione e di contrasto, avviate dal Ministero attraverso la
direttiva ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 avente ad oggetto le "Linee di indirizzo generali e
azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo". Segnala poi che con le nuove
"Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo",
emanate il 13 aprile 2015, si è garantita continuità ai compiti precedentemente svolti dagli Osservatori
regionali e ora attribuiti ai Centri territoriali di supporto (CTS) istituiti nell?ambito del Progetto
"Nuove tecnologie e disabilità" dagli Uffici scolastici regionali in accordo con il Dicastero. Precisa in
merito che le Linee forniscono al personale della scuola gli strumenti di tipo pedagogico e giuridico
per riconoscere i segnali precursori dei comportamenti a rischio, prevenire e contrastare le nuove
forme di prevaricazione e di violenza giovanile. I percorsi formativi degli insegnanti sono quindi
finalizzati all?acquisizione di competenze sia di natura psico-pedagogica per affrontare i casi di
bullismo e di cyberbullismo, nonchè la gestione dei conflitti, sia connesse con le tecnologie e i mezzi
informatici più utilizzati dagli studenti.
Le Linee del 2015 - prosegue il Sottosegretario - recano, inoltre, indicazioni riguardo all?istituzione di
un "Nucleo operativo" costituito da soggetti formati sulle problematiche relative alle nuove forme di
devianza giovanile (bullismo, cyberbullismo, stalking e cyberstalking), in possesso dei requisiti
necessari per sostenere concretamente le scuole in rete e i docenti attraverso interventi di consulenza e
di formazione mirata, assicurando anche la raccolta e la diffusione di buone pratiche. Il Nucleo
operativo collabora con specifiche figure professionali quali psicoterapeuti, rappresentanti del
Tribunale dei minori, neuropsichiatri, Polizia postale.
Per governarne al meglio la trasformazione e supportare il nuovo assetto di processi previsti dalle
"Linee di orientamento", il Ministero, con l?articolo 14, comma 2, del decreto ministeriale n. 435 del
16 giugno 2015, ha disposto l?erogazione di specifiche risorse finanziarie, pari ad un totale di 560.000
euro, attribuite ai CTS.
Da ultimo, riferisce che lo scorso 25 marzo 2016 il Ministero ha inteso ulteriormente sensibilizzare il
mondo scolastico sul problema del "discorso dell'odio on line" per prevenire e contrastare la diffusione
di atteggiamenti discriminatori di natura razziale, religiosi, di genere, che possono condurre anche a
grave violazione dei diritti umani e perfino alla violenza fisica. Evidenzia conclusivamente che il
Ministero sta altresì seguendo in prima linea l?esame del disegno di legge d?iniziativa della senatrice
Ferrara sul tema (Atto Senato n. 1261-B) attualmente all?esame della 1a Commissione, di cui auspica
una definitiva e rapida approvazione.
La senatrice SERRA (M5S) si dichiara pienamente soddisfatta della risposta, precisando di aver preso
contatti anche con la famiglia interessata. Si compiace dunque per il buon esito della vicenda.
Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.
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IN SEDE REFERENTE
(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore
professionale socio-sanitario e pedagogista, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante
dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri
(2474) Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e
pedagogista
(Esame congiunto e rinvio)
Riferisce la relatrice PUGLISI (PD), ricordando preliminarmente come la professione di educatore,
fin dagli anni Settanta, fosse considerata alla stregua di un impegno di volontariato. L'impostazione
prevalente oggi, come si evince dai due testi presentati nei due rami del Parlamento, è invece di
disciplinare specifiche figure professionali altamente qualificate. Sollecita dunque tutte le forze
politiche a lavorare congiuntamente affinché si compia un ulteriore passo avanti per assicurare la
qualità degli interventi educativi.
Quanto alle proposte in esame, segnala che il disegno di legge n. 2443 proviene dalla Camera
dei deputati, mentre il disegno di legge n. 2474 è stato presentato dalla senatrice Serra e da altri
senatori. Entrambi i testi hanno lo scopo di disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore e
pedagogista, tenuto conto che nell?attuale ordinamento è riconosciuto solo il profilo dell?educatore
professionale attraverso il decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520, secondo cui "l'educatore
professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante,
attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da
un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi
educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo
inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà".
In base al medesimo decreto ministeriale, prosegue la relatrice, la formazione dell'educatore
professionale avviene presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e le strutture di
assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici individuate con protocolli d'intesa fra Regioni e
università. Le università provvedono alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia, in
collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell?educazione. A sua volta, il decreto
interministeriale 27 luglio 2000 ha stabilito che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla
normativa previgente al decreto ministeriale n. 520 del 1998 - tra i quali titoli conseguiti al termine di
corsi regionali - sono equipollenti al diploma universitario di educatore professionale, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post base.
Soffermandosi in particolare sul disegno di legge n. 2443, fa presente che per l'educatore professionale
socio-sanitario continua ad applicarsi, per quanto non espressamente già previsto, il decreto
ministeriale n. 520 del 1998 e che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano
in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale,
non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale,
nel quadro degli indirizzi forniti dall'Unione europea. Nel rilevare che il disegno di legge n. 2474
menziona solo le figure dell'educatore professionale e del pedagogista, riscontra comunque un
impianto simile nei due testi, in quanto entrambi indicano l'oggetto all'articolo 1 e le definizioni delle
diverse figure professionali all'articolo 2.
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Quanto agli ambiti di attività, elencati all'articolo 3, segnala che il disegno di legge n. 2443 precisa
anche i contesti ambientale, sportivo e motorio e dell'integrazione e della cooperazione internazionale,
oltre a quelli già previsti nel disegno di legge n. 2474. Più in dettaglio, il disegno di legge n. 2474,
all'articolo 3, comma 2, specifica quali sono i compiti dell'educatore professionale e del pedagogista
nei singoli contesti, mentre l'articolo 4 del disegno di legge n. 2443 ha un diverso approccio, in quanto
opta per un elenco dei servizi e presìdi pubblici e privati in cui operano l'educatore professionale
socio-pedagogico e il pedagogista. Ad ogni modo, riferisce che nel disegno di legge proveniente dalla
Camera le attività e i compiti dell'educatore sono previsti all'articolo 6 per quanto concerne l'educatore
socio-pedagogico e all'articolo 9 relativamente al pedagogista, anche se sono descritti in maniera più
sintetica rispetto al provvedimento di iniziativa della senatrice Serra.
La relatrice evidenzia poi che ambedue i testi fanno riferimento alla qualifica europea dell'educatore,
richiamata all'articolo 5 del disegno di legge n. 2443 e all'articolo 4 del disegno di legge n. 2474 con
specifico riguardo all'educatore professionale, mentre in merito alla qualifica europea del pedagogista
vi sono norme a parte, ossia l'articolo 8 del disegno di legge n. 2443 e l'articolo 6 del disegno di legge
n. 2474.
Nota invece una certa differenza tra i due provvedimenti nella parte inerente la formazione
universitaria dell'educatore, in quanto il testo della senatrice Serra propone, all'articolo 5, l'istituzione
di un nuovo corso di laurea abilitante e interfacoltà tra la facoltà di scienze della formazione e le
facoltà di medicina e farmacia. Il disegno di legge n. 2443, all'articolo 7, mantiene invece le attuali
classi di laurea, ossia quella in scienze dell'educazione e della formazione, per l'educatore
professionale socio-pedagogico, e quella in professioni sanitarie, per l'educatore professionale sociosanitario.
Si stabilisce comunque che le università favoriscono in via prioritaria l'attivazione di corsi di
laurea interdipartimentali o interfacoltà tra strutture afferenti all'area medica e all'area delle scienze
dell'educazione e della formazione nonchè il riconoscimento del maggior numero di crediti allo
studente che, in possesso di uno dei due titoli, intenda conseguire anche l'altro.
Dopo aver sottolineato le analogie per quanto concerne la formazione universitaria del pedagogista, si
sofferma sulla collocazione professionale, precisando che il disegno di legge n. 2474 pone in capo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministeri del lavoro, della
giustizia e della salute, la vigilanza sulle professioni di educatore professionale e di pedagogista. Ciò
che invece è previsto solo dal disegno di legge n. 2474, precisa la relatrice, è il piano straordinario di
assunzioni, di cui all'articolo 9, in virtù del quale alle scuole di ogni ordine e grado sono assegnati
educatori professionali e pedagogisti per progetti di contrasto della dispersione scolastica, di
integrazione di alunni con bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell'apprendimento.
In conclusione, fa presente che tra le norme finali e transitorie vengono stabilite differenti modalità per
conseguire le qualifiche sopradescritte in presenza di determinati requisiti. Alla luce dell'interesse
registrato da parte degli operatori del settore, avanza infine l'ipotesi di svolgere alcune audizioni, nella
prospettiva di compiere un lavoro approfondito.
Il PRESIDENTE, preso atto delle osservazioni della relatrice, invita tutti i Gruppi a far pervenire
proprie proposte di audizione onde sottoporle all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi.
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
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(2459) Deputato Mara CAROCCI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e
l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa
Margherita Ligure, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre scorso.
Il PRESIDENTE fa presente che alla scadenza del termine è stato presentato un solo emendamento,
pubblicato in allegato.
La senatrice SERRA (M5S) illustra l'emendamento 1.1, volto a mantenere fra l'altro la destinazione
d'uso per il collegio di Cividale del Friuli.
Il seguito dell'esame è rinviato.
(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali
pareggiati
(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati
(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati
(1616) MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre scorso.
Il PRESIDENTE rammenta che la Commissione ha adottato quale testo base il testo unificato
predisposto dal relatore (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 5 ottobre), rinviando a
questa settimana la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti. Domanda quindi
al relatore quale sia la propria proposta rispetto ai tempi per il prosieguo dell'esame.
Il relatore MARTINI (PD) reputa necessario conciliare la volontà di una discussione approfondita con
la rapidità dell'iter. Qualora vi fosse la disponibilità di tutti i Gruppi a richiedere il trasferimento del
testo in sede deliberante, si dovrebbe valutare l'opportunità di espungere la norma di delega contenuta
all'articolo 2, optando per norme immediatamente dispositive. In alternativa, qualora si decidesse di
procedere in sede referente, occorrerebbe a suo avviso prevedere un orizzonte temporale non
lunghissimo, fissando il termine per la presentazione degli emendamenti al più tardi alla settimana
prossima.
Su tale proposta prende la parola il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL), il quale esprime una seria
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preoccupazione con riferimento alle misure contenute nell'articolo 2 del testo unificato, che
rappresentano a suo avviso una riforma estesa del settore. In proposito, reputa necessaria un'analisi
approfondita che non si concilia con i tempi descritti dal relatore, tanto più che occorrerebbero alcune
audizioni almeno per una parte dell'articolato. Riservandosi di consultare il proprio Gruppo sull'ipotesi
di un trasferimento di sede, ritiene preferibile eliminare le deleghe legislative per dare centralità al
Parlamento.
Chiede comunque di ampliare il dibattito attraverso le audizioni, per conoscere le diverse opinioni sul
testo unificato.
Il PRESIDENTE individua nella richiesta di riaprire il ciclo di audizioni un ulteriore fattore di
complicazione dell'iter, tenuto conto peraltro che la presentazione del testo unificato è avvenuta
proprio dopo una intensa serie di audizioni, talvolta doppia a seguito di nuovi fattori emersi. Potrebbe
tuttavia essere opportuno per la Commissione ricevere delle valutazioni aggiuntive da parte degli
operatori del comparto sul testo unificato del relatore, che indubbiamente è innovativo su alcuni
aspetti. Propone pertanto di sollecitare gli eventuali interessati a rendere un contributo scritto entro un
termine da stabilire e domanda l'opinione del relatore.
Il relatore MARTINI (PD) comprende la richiesta del senatore Bocchino, riconoscendo il carattere
innovativo dell'articolo 2. Tiene tuttavia a precisare che la statizzazione prevista dall'articolo 1 può
aver luogo solo se è accompagnata da una riorganizzazione del comparto, disposta appunto
dall'articolo 2. In proposito, rammenta che la posizione favorevole del Dicastero dell'economia alla
statizzazione è subordinata proprio alla razionalizzazione. Paventa dunque il rischio di compromettere
l'intero provvedimento qualora si volesse espungere l'articolo 2.
In merito al ciclo di audizioni, concorda con l'idea del Presidente, reputando non compatibili dette
audizioni con l'attuale fase dell'esame. Propende dunque per la trasmissione del testo unificato a tutti
gli interessati dando loro una settimana di tempo per l'invio di suggerimenti e valutazioni, fermo
restando che andrebbe posticipato di qualche altro giorno il termine per la presentazione degli
emendamenti.
Ciò che giudica dirimente è invece capire da tutti i Gruppi se si vuole licenziare in prima lettura il testo
prima dell'avvio della sessione di bilancio, onde rafforzare eventuali finanziamenti che potrebbero
essere previsti in quella sede. Un'eventuale allungamento dei tempi potrebbe invece a suo giudizio
condurre, come accaduto altre volte, a un mero "stanziamento tampone" nella legge di bilancio, che
garantisce solo temporaneamente la sopravvivenza degli istituti. Invoca perciò un ulteriore sforzo di
disponibilità reciproca all'ascolto, invitando tutti gli schieramenti a richiedere una calendarizzazione
del testo in Aula nel più breve tempo possibile, una volta conclusa la fase referente. Rinnova peraltro
la propria disponibilità ad eliminare le deleghe legislative qualora vi fosse la possibilità di procedere in
sede deliberante, evitando comunque di non assecondare spinte volte a mantenere solo l'articolo 1.
La senatrice PETRAGLIA (Misto-SI-SEL) conviene che potrebbe essere inviato il testo unificato ai
soggetti già auditi nelle precedenti tornate, posticipando dunque la fissazione del termine per gli
emendamenti. Ritiene tuttavia che i temi affrontati non siano affatto semplici, sottolineando peraltro
che la soluzione del precariato va affrontata con la dovuta serietà. Nel giudicare deboli le proposte
avanzate in merito, auspica che ci sia un'ampia volontà di condividere le soluzioni più appropriate,
tenuto conto anche della possibilità di valutare il passaggio in sede deliberante, previa modifica del
testo.
Sull'ordine dei lavori prende brevemente la parola il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL), giudicando
sbagliato l'accostamento dei temi sottesi agli articoli 1 e 2, che configurano a suo avviso una sorta di
ricatto. In tal modo, si subordina la statizzazione, assai urgente, ad una riforma del settore che non può
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essere affrontata con il dovuto approfondimento. Lamenta dunque come sia stato predisposto ancora
una volta un "pacchetto" da approvare totalmente per rispondere ad una esigenza parziale ed
indifferibile, quale appunto quella dei pareggiati. Ravvisa pertanto criticamente un certo parallelismo
con quanto accaduto in occasione dell'esame della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta "Buona scuola"),
nella quale l'accelerazione era stata motivata con la necessità di assumere i precari. Dichiara quindi di
non condividere affatto tale modo di procedere.
La senatrice Elena FERRARA (PD) invita a valorizzare il percorso fin qui compiuto, che
presupponeva inevitabilmente una riorganizzazione del comparto senza nessun aspetto ricattatorio,
data la sofferenza del settore. Pur ritenendo che i tempi avrebbero potuto essere diversi, non avanza
obiezioni rispetto all'ipotesi di acquisire le opinioni dei portatori di interesse, con le modalità descritte
dal Presidente, considerato comunque che il decisore politico ha il compito di individuare una
soluzione. Concorda pertanto con il relatore sulla stretta correlazione tra l'articolo 1 e l'articolo 2, la cui
soppressione vanificherebbe l'intero lavoro, che rappresenta del resto la sintesi di un percorso assai
approfondito.
La senatrice PUGLISI (PD) ricorda che sono stati ascoltati finora tutti gli attori del comparto dell'Alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), tanto dalla Commissione quanto dal Governo.
Ritiene dunque opportuno assumersi la responsabilità di dare risposte al settore, lavorando
direttamente sul testo. Rivolge perciò un appello a tutte le forze politiche affinché si affronti il merito
delle questioni, auspicando un sostegno dell'Esecutivo. Coglie quindi l'occasione per sollecitare il
riconoscimento dei bienni.
La senatrice IDEM (PD), portando ad esempio il caso della città di Ravenna, ritiene che sia
diffusa nel comparto la volontà di un'approvazione rapida, tenuto conto dell'urgenza della
statizzazione. Pur rilevando come nel testo non siano affrontate altre questioni tra cui quelle degli
Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), condivide i tempi prospettati.
Il sottosegretario Angela D'ONGHIA auspica una soluzione procedurale che consenta l'approvazione
quanto più rapida del testo. Ribadisce a sua volta che la riorganizzazione è certamente connessa alla
statizzazione, fermo restando che i presìdi sul territorio dovranno essere preservati. Conferma peraltro
che anche l'Esecutivo ha audito tutti gli operatori del settore, che rappresenta a suo avviso la parte
migliore dell'Italia, anche considerato il forte tasso di internazionalizzazione. Dichiara quindi la piena
disponibilità del Governo a sostenere il prosieguo dell'iter reputando comunque migliorabile il testo.
Il PRESIDENTE, riepilogando i termini del dibattito, nota positivamente il forte interesse di tutta la
Commissione affinché si risolvano i problemi del comparto. Rinnova dunque la propria proposta di
inviare domani il testo base a tutti i soggetti già auditi, chiedendo loro di inviare commenti entro
martedì 18 ottobre. Pertanto, il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe essere fissato
giovedì prossimo.
Tiene comunque a precisare che molti soggetti auditi hanno manifestato accordo sulla necessità di
riorganizzare la rete degli istituti e riconosce come le tempististiche proposte dal relatore siano in linea
con l'obiettivo finale, senza alcun atteggiamento ricattatorio. L'allungamento dell'esame da parte della
Commissione è stato del resto dovuto all'interlocuzione con il Dicastero dell'economia, unitamente a
quello dell'Istruzione. Ricorda peraltro che il trasferimento in sede deliberante può essere richiesto solo
previa eliminazione delle norme di delega.
La Commissione conviene dunque con la proposta del Presidente.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca
(n. 329)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13
della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.
Il PRESIDENTE, nel ricordare che è aperta la discussione generale, fa presente che domani alle ore
8,30 gli Uffici di presidenza delle Commissioni congiunte 7a del Senato e VII della Camera dei
deputati audiranno il Capo dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché il direttore
generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del medesimo Dicastero.
Il senatore TOCCI (PD), nel reputare assai utile l'audizione dei dirigenti del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, ipotizza la possibilità di audire anche i funzionari del Ministero
dell'economia e delle finanze, tenuto conto che lo schema di decreto legislativo in esame è stato a suo
avviso pesantemente condizionato dal Dicastero dell'economia.
Il PRESIDENTE manifesta dubbi sulla proposta del senatore Tocci, tenuto conto che l'elenco delle
audizioni è stato già concordato tra i Gruppi e con la Camera dei deputati. Tiene peraltro a precisare
che il provvedimento è assegnato tanto alla 7a Commissione quanto alla 5a Commissione per le
conseguenze di carattere finanziario, nonché alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Il
Dicastero dell'economia sarà quindi l'interlocutore privilegiato della Commissione bilancio. Rileva
comunque che potrebbe esser utile un confronto della relatrice con il relatore in 5a Commissione o
direttamente con i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze.
La relatrice DI GIORGI (PD), pur comprendendo la richiesta, ritiene che il Dicastero dell'economia
potrebbe essere interessato nella fase di modifica dello schema di decreto legislativo, dopo il parere
che sarà espresso dal Parlamento.
La senatrice PETRAGLIA (Misto-SI-SEL) concorda con la richiesta del senatore Tocci.
Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) ritiene che l'espressione del parere anche da parte della 5a
Commissione apra scenari diversi, considerato comunque che nello schema di decreto legislativo non
vi è una netta distinzione tra i profili di merito e quelli finanziari. Menziona ad esempio i controlli in
itinere sulle procedure assunzionali degli enti, forieri a suo giudizio di violare l'autonomia, sui quali il
Ministero dell'economia e delle finanze interviene in maniera massiccia. Sollecita perciò l'elaborazione
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2459
Art. 1
1.1
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "I compendi immobiliari di cui al primo comma non
possono essere alienati. Con particolare riferimeno al collegio di Cividale del Friuli, non può essere
mutata la destinazione d'uso".
di soluzioni per una interlocuzione con i rappresentanti dell'Economia.
La senatrice PUGLISI (PD) propone di svolgere la discussione generale dopo le audizioni onde
recepire tutti i suggerimenti ed elaborare uno schema di parere dettagliato che dia indicazioni chiare
all'Esecutivo.
Il PRESIDENTE si riserva di compiere un approfondimento, fermo restando che in questo caso
l'interlocuzione diretta con il Ministero dell'economia e delle finanze sarà necessariamente mantenuta
dalla Commissione bilancio. Invita comunque la relatrice a valutare la possibilità di confrontarsi con il
relatore incaricato in quella sede, onde elaborare un testo condiviso. Rammenta infine che la scadenza
per l'espressione del parere è fissata al 25 ottobre, previo scioglimento della riserva non appena
saranno trasmessi i pareri mancanti.
Il seguito dell'esame è rinviato.
La seduta termina alle ore 15,45.
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MARCUCCI
IN SEDE REFERENTE
La seduta inizia alle ore 15,05.
SULLA CALENDARIZZAZIONE IN ASSEMBLEA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1375, 1892 E 2342
Il PRESIDENTE manifesta compiacimento per l'inserimento del calendario dei lavori
dell'Assemblea dei disegni di legge nn. 1375 (Festival Verdi di Parma e Busseto), 1892 (Interventi per
il sostegno della formazione e delle ricerca nelle scienze geologiche) e 2342 (Casa museo Gramsci),
approvati dalla Commissione in sede referente.
Si associa la Commissione.
(2304) Paola PELINO ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di
Publio Ovidio Nasone
(2355) Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della
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ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre.
Il PRESIDENTE fa presente che i relatori hanno apportato alcune correzioni formali al nuovo testo
unificato, già adottato quale testo base nella seduta del 5 ottobre scorso e pubblicato in allegato al
resoconto di quella seduta. Dà indi la parola ai relatori per l'illustrazione delle modifiche introdotte.
La correlatrice FASIOLO (PD), anche a nome del correlatore Marin, illustra un ulteriore nuovo testo
unificato, pubblicato in allegato, che risulta più chiaro sul piano della formulazione normativa e più
coerente al suo interno. Ribadisce comunque che sono state introdotte solo correzioni di carattere
formale e non sostanziale, onde rendere più scorrevole il testo dal punto di vista della tecnica
legislativa.
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di considerare tale ulteriore nuovo testo
unificato quale testo base per il prosieguo dell'esame e di riferire ad esso gli emendamenti, il cui
termine era già stato fissato a martedì 18 ottobre, alle ore 12.
Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) chiede di posticipare il termine per la presentazione
degli emendamenti.
La Commissione conviene indi di posticipare a giovedì 20 ottobre, alle ore 12, il termine per la
presentazione degli emendamenti all'ulteriore nuovo testo unificato adottato quale testo base.
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
(2459) Deputato Mara CAROCCI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e
l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa
Margherita Ligure, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto l'assenso di tutti i Gruppi al trasferimento alla sede
deliberante del disegno di legge in titolo. Rende dunque noto che sottoporrà alla Presidenza del
Senato, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, la richiesta di trasferimento in sede deliberante del
provvedimento in esame.
La Commissione prende atto.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
IN SEDE REFERENTE
Il seguito dell'esame è rinviato.
Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca
(n. 329)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13
della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE, dopo aver comunicato che questa mattina gli Uffici di Presidenza congiunti delle
Commissioni 7a del Senato e VII della Camera dei deputati, integrati dai rappresentanti dei Gruppi,
hanno audito il Capo Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e
per la ricerca e il Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della
ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ricorda che domani 13 ottobre, alle
ore 14, sono previste le audizioni del presidente della Conferenza dei presidenti degli enti di ricerca
(CoPER) e dei rappresentanti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA), dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori (ISFOL), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),
dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame è rinviato.
(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore
professionale socio-sanitario e pedagogista, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante
dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri
(2474) Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e
pedagogista
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
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Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
La senatrice SERRA (M5S) domanda in che modo si intenda procedere per le audizioni sui disegni di
legge in titolo.
Il PRESIDENTE ricorda di aver invitato tutti i Gruppi a far pervenire alla relatrice le proprie proposte
di audizione entro questa settimana, in modo da poterne discutere in Ufficio di Presidenza, integrato
dai rappresentanti dei Gruppi, la settimana prossima.
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. - Norme per la statizzazione degli istituti musicali
pareggiati
(934) TORRISI ed altri. - Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati
(972) Stefania GIANNINI. - Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati
(1616) MARCUCCI. - Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE comunica che - come concordato ieri - è stato inviato a tutti i soggetti già auditi il
testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione, con l'obiettivo di acquisire ulteriori
contributi entro la giornata di martedì 18 ottobre. Come preannunciato, propone dunque di fissare a
giovedì 20 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al predetto
testo unificato.
La senatrice MONTEVECCHI (M5S) domanda chiarimenti su come si intende procedere per un
eventuale trasferimento in sede deliberante. Chiede altresì se sia possibile separare l'articolo 2, recante
la delega sul riordino, dal resto del provvedimento, onde consentirne una trattazione più approfondita.
Il relatore MARTINI (PD) ricorda che dei quattro articoli di cui si compone il testo unificato, la delega
è prevista solo all'articolo 2. Tiene a precisare di aver manifestato più volte la disponibilità a sostituire
lo strumento della delega con norme dispositive, che però dovranno necessariamente rinviare a
regolamenti governativi, dato l'elevato tecnicismo della materia. Non può in ogni caso a suo giudizio
essere stralciato l'articolo 2, in quanto la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati deve andare
di pari passo con la razionalizzazione, in base ad accordi assunti con il Governo, altrimenti non vi è
l'accordo del Ministero dell'economia e delle finanze a stanziare le risorse occorrenti. Ciò che può
essere discusso riguarda quindi solo le modalità con cui attuare le misure previste dall'articolo 2.
Riepiloga infine i vantaggi e gli svantaggi del procedimento legislativo decentrato, sottolineando
comunque che la delega legislativa è maggiormente circoscrivibile nei contenuti e nei tempi, mentre i
regolamenti attribuiscono una più ampia discrezionalità al Governo, come del resto ha dimostrato a
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suo giudizio l'esperienza della legge n. 508 del 1999.
Il PRESIDENTE osserva che potrebbero essere presentati emendamenti, nel termine poc'anzi
proposto, al testo unificato del relatore, attraverso i quali valutare se sostituire il meccanismo della
delega. A conclusione delle votazioni, acquisiti i prescritti pareri, può essere esaminata la possibilità di
richiedere il trasferimento in sede deliberante, previa eliminazione delle norme di delega e una volta
verificato l'accordo di tutti i Gruppi. Suggerisce pertanto di procedere in tale modo, salvo poi
approfondire nel corso dell'iter la reale volontà dei Gruppi rispetto al testo in via di definizione.
Sull'ordine del lavori prende la parla il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL), il quale domanda
chiarimenti sui tempi anche per l'esame presso la Camera dei deputati, onde evitare di comprimere
eccessivamente l'iter in prima lettura e poi allungare le tempistiche in seconda lettura. Nel ribadire di
aver chiesto lo stralcio dell'articolo 2, rimarca che per il suo Gruppo risulta difficile valutare un
eventuale trasferimento di sede in mancanza di tali informazioni.
Quanto ai vantaggi in termini di velocizzazione dell'iter connessi alla sede deliberante, ritiene che essi
debbano essere bilanciati con la necessità di trattare in Assemblea alcuni temi rilevanti, tra cui proprio
quello del riordino del comparto dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM). Sollecita
dunque il relatore a chiarire tali questioni.
In merito alla proposta del Presidente, reputa preferibile assumere direttamente come testo base un
articolato privo di norme di delega, altrimenti occorrerà valutare le eventuali proposte emendative del
relatore con conseguente fissazione di un termine per i subemendamenti, qualora le prime fossero di
ampia portata. Giudica pertanto opportuno prima stabilire come si intende procedere e poi fissare il
termine per gli emendamenti.
Rispondendo anche ad un quesito della senatrice MONTEVECCHI (M5S) sull'avvio della sessione di
bilancio, il PRESIDENTE rammenta che il Senato sarà impegnato sui Documenti di bilancio in
seconda lettura, all'incirca alla fine di novembre. Puntualizza comunque che il relatore ha finora
compiuto una verifica informale fra i Capigruppo in merito al trasferimento in sede deliberante, che
risulta essere un passaggio tutt'altro che scontato, ma rappresenta una possibilità procedurale, purchè
non vi siano nel testo norme di delega, secondo il dettato costituzionale.
Ritiene peraltro che possano essere avviati contatti con gli omologhi Gruppi presenti nella VII
Commissione della Camera, fermo restando che non è possibile avere garanzie circa l'iter in quel ramo
del Parlamento. Invita pertanto tutti i senatori a valutare esclusivamente quale sia la strada procedurale
più efficace per l'esame in prima lettura, esplicitando eventuali volontà di investire l'Assemblea, in
quanto in tal caso non sarebbe praticabile l'ipotesi della sede deliberante. In questo ultimo caso, si
potrà sollecitare la calendarizzazione del testo in Aula, una volta conclusa la fase referente, in modo da
approvare il provvedimento in questo ramo del Parlamento prima dell'avvio della sessione di bilancio.
A tale ultimo riferimento si ricollega il relatore MARTINI (PD), ribadendo l'opportunità di concludere
l'iter in Senato entro fine novembre, sia per il carattere emergenziale della situazione degli Istituti, sia
per dare maggiore forza ad eventuali richieste di risorse aggiuntive da stanziare in legge di bilancio.
Afferma peraltro che se tutte le forze politiche lavorassero in spirito collaborativo potrebbero essere
sensibilizzati anche i Gruppi presenti presso l'altro ramo del Parlamento. Segnala del resto che tutti gli
operatori del settore hanno sollecitato l'urgenza, che può essere assicurata anche attraverso il
procedimento legislativo ordinario. Invita peraltro a tener conto del punto di vista degli interessati, i
quali hanno registrato positivamente l'elaborazione di un progetto normativo sulla statizzazione, sul
riordino, sulla stabilizzazione dei precari e su risorse certe.
La senatrice DI GIORGI (PD) reputa che la soluzione del relatore sia opportuna per dare un forte
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SULL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 827 (PROGETTO HUMAN TECHNOPOLE)
segnale, utile in termini politici per tutti i Gruppi, in considerazione dell'attenzione manifestata
trasversalmente dagli schieramenti. Nel dichiararsi compiaciuta per i passi avanti compiuti in questa
legislatura, giudica la scelta abbastanza obbligata, anche se potrebbero essere assunti contatti informali
con l'altro ramo del Parlamento per velocizzare i tempi e lavorare congiuntamente sui contenuti. Dopo
aver a sua volta accennato al procedimento legislativo decentrato, saluta con favore la disponibilità del
Governo a investire risorse per il comparto e a sostenere l'iter dei provvedimenti in titolo.
Il senatore CONTE (AP (NCD-UDC)) concorda con la proposta del relatore, ricordando che la
lunghezza dell'iter è stata motivata da ragioni di carattere economico. Concorda indi sull'esigenza di
terminare l'esame in prima lettura entro l'inizio della sessione di bilancio, al fine di creare
precondizioni favorevoli a ulteriori sostegni economici in favore di istituti tutt'ora sull'orlo del tracollo.
Rileva infatti criticamente che detti organismi devono dare garanzie ai propri studenti e ai lavoratori.
Dichiara infine la disponibilità del proprio Gruppo a procedere tanto in sede deliberante quanto con il
procedimento ordinario, purchè vi sia una rapida calendarizzazione in Assemblea.
La Commissione conviene infine di fissare a giovedì 20 ottobre, alle ore 12, il termine per la
presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione
(pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 5 ottobre).
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
Il PRESIDENTE rende noto che, come emerso in sede di Uffici di Presidenza delle Commissioni
riunite 7a e 12a, le audizioni sull'affare assegnato n. 827 (Progetto Human Technopole) inizieranno
con la presenza dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, a partire dalla settimana prossima, una volta acquisite le disponibilità dei
Ministri stessi. A seguire, presumibilmente entro fine ottobre, saranno auditi anzitutto i rappresentanti
dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT), nonché gli altri soggetti concordati.
La senatrice MONTEVECCHI (M5S) chiede se sia prevista anche l'audizione del Ministro
della salute.
Il PRESIDENTE assicura che l'audizione del Ministro della salute, essendo stata formalmente
richiesta, sarà svolta, anche se non in una fase iniziale dell'esame onde non rallentare eccessivamente i
tempi.
La seduta termina alle ore 15,50.
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ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE
N. 2304, 2355
NT3
FASIOLO, MARIN, RELATORI
Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di
Ovidio
Art. 1
(Finalità)
1. La Repubblica italiana, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio
patrimonio culturale, storico, artistico e letterario, celebra la figura di Publio Ovidio Nasone nella
ricorrenza dei duemila anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la sua opera in ambito
nazionale ed internazionale.
2. L'anno 2017, nel quale ricorrono i duemila anni dalla morte di Ovidio, è dichiarato «anno ovidiano».
Art. 2.
(Interventi)
1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e
diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, da realizzare
negli anni 2017 e2018 attraverso i seguenti interventi:
a) sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attività didattico-formative e
culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, volte a promuovere, in
Italia e all'estero, la conoscenza della sua vita e della sua opera;
b) recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano, con l'individuazione nella
città di Sulmona di una sede idonea ad ospitare il museo «Ovidio», per la collocazione e fruizione del
suddetto materiale;
c) recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi legati alla sua vita e alla sua opera, situati sia nella
città di Sulmona sia nella Valle Peligna, anche attraverso interventi di potenziamento delle strutture
esistenti. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo
straordinario di cui all'articolo 4;
d) costituzione di un Parco letterario ovidiano, quale itinerario turistico-culturale;
e) realizzazione di due gemellaggi istituzionali, di cui uno con la città di Roma, luogo in cui soggiornò
a lungo e uno con la città di Costanza, in Romania, luogo del suo esilio;
f) promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali
inediti e la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di
secondo grado;
g) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.
Art. 3.
(Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane)
Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, di
seguito denominato «Comitato promotore», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da
un suo delegato. Il Comitato promotore è composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o da loro delegati, dal Presidente
della regione Abruzzo, da due parlamentari del territorio, eletti nella regione Abruzzo, designati dal
Presidente della Camera di appartenenza, dal Sindaco del comune di Sulmona, dal Presidente della
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Destinazione turistica di Sulmona ? DMC Cuore dell'Appennino, da tre personalità di chiara fama
della cultura e dell'arte letteraria italiana, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e da due componenti scelti dal Comitato promotore all'interno del Comitato dei cinquanta ovidiani,
istituito tramite apposito bando emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rivolto agli studenti universitari e
delle scuole secondarie di secondo grado, e inerente la conoscenza della vita e delle opere di Ovidio. Il
comitato dei cinquanta ovidiani sottopone al Comitato promotore i progetti da rivolgere agli studenti ai
sensi dell'articolo 2.
Il Comitato promotore, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti privati, promuove, valorizza
e diffonde, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio mediante le iniziative di
cui all'articolo 2, da realizzare avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4.
3. Il Comitato promotore può consentire la partecipazione alle sue attività di rappresentanza di altri
enti pubblici o soggetti privati interessati a promuovere la vita e l'opera di Ovidio.
4. Il Comitato promotore rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2019, entro la predetta data,
trasmette alle Camere una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate unitamente al rendiconto
sull'utilizzazione dei contributi assegnati.
5. Il Comitato promotore costituisce al suo interno un Comitato scientifico che formula gli indirizzi
generali per le iniziative di cui all'articolo 2. Sono componenti di diritto del Comitato scientifico i tre
esperti nominati ai sensi del comma 1.
6. Ai componenti dei comitati di cui al presente articolo non sono riconosciuti compensi o gettoni di
presenza comunque denominati. Eventuali costi di funzionamento dei comitati sono posti a carico del
contributo di cui all'articolo 4.
7. Il Comitato promotore può autorizzare la concessione ai componenti del Comitato dei cinquanta
ovidiani di buoni studio per particolari iniziative volte all'approfondimento degli studi sulla vita e
l'opera dell'autore.
Art. 4.
(Contributo straordinario)
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a favore del Comitato promotore.
Art. 5.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, dalla concessione del contributo di cui
all'articolo 4, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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1.4. Trattazione in consultiva
DDL S. 2443 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura 1.4. Trattazione in consultiva
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1.4.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it
Disegni di legge
Atto Senato n. 2443
XVII Legislatura
Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale
socio-sanitario e pedagogista
Titolo breve: educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e pedagogista
Trattazione in consultiva
Sedute di Commissioni consultive
Seduta Attività
14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)
N. 216 (pom.)
28 settembre 2016
Esito: Non
ostativo con
osservazioni
Congiunzione di
S.2474
Parere destinato
alla Commissione
7ª (Istruzione
pubblica, beni
culturali)
DDL S. 2443 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura 1.4.1. Sedute
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1.4.2. Resoconti sommari
DDL S. 2443 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura 1.4.2. Resoconti sommari
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1.4.2.1. 14^ Commissione permanente
(Politiche dell'Unione europea)
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XVII Legislatura
1.4.2.1. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione
europea)
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1.4.2.1.1. 14ªCommissione permanente
(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 216
(pom.) del 28/09/2016
collegamento al documento su www.senato.it
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2016
216ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CHITI
La seduta inizia alle ore 13,00.
IN SEDE CONSULTIVA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il
confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013
che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di paese terzo o da un apolide , per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il
cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle
autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) (n. COM
(2016) 272 definitivo)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)
Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), relatore, introduce l'esame dell?atto
in titolo, che prevede la rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l?«Eurodac» per il
confronto delle impronte digitali ai fini dell?efficace applicazione del regolamento Dublino III
(regolamento (UE) n. 604/2013), ed è finalizzata ad estenderne l?ambito di applicazione per
l?individuazione dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e per consentire agli Stati
membri di utilizzare tali informazioni ai fini del rilascio di nuovi documenti in vista del rimpatrio.
La proposta, che si inscrive nel pacchetto complessivo in materia di asilo presentato dalla
Commissione europea negli ultimi mesi, prevede tra l?altro: all?articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di
estendere l?ambito di applicazione di Eurodac ai dati di cittadini di Paesi terzi o apolidi in condizione
di soggiorno irregolare; al nuovo articolo 2, l?obbligo, per gli Stati membri, di rilevare le impronte
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1.4.2.1.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione
europea) - Seduta n. 216 (pom.) del 28/09/2016
Senato della Repubblica Pag. 37
digitali e l?immagine del volto delle persone di cui al regolamento; ai nuovi articoli 10, 13 e 14,
l?abbassamento dell?età minima per il rilevamento delle impronte digitali e dell?immagine del volto;
al nuovo articolo 17, l?abbassamento a cinque anni del periodo di conservazione dei dati relativi ai
cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare, mentre mantiene invariato a 10 anni il periodo di
conservazione dei dati dei richiedenti protezione internazionale.
Il relatore illustra, quindi, un conferente schema di osservazioni favorevoli, con alcuni rilievi relativi
alla correttezza della base giuridica individuata, ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, alla
previsione della conservazione, non oltre il periodo di cinque anni, dei dati relativi alle impronte
digitali dei cittadini dei Paesi terzi non richiedenti asilo, in posizione di soggiorno irregolare,
all?introduzione dell?obbligo del foto-segnalamento dai sei anni di età, alla valutazione conclusiva
della proposta come un valido supporto per l?identificazione e l?espulsione dei cittadini irregolarmente
presenti sul territorio dell?Unione.
Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto
numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dal
relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE)
2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE (n. COM (2016) 450
definitivo)
(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)
La senatrice GUERRA (PD), relatrice, introduce l'esame dell?atto in titolo, che mira a colmare le
lacune nella sorveglianza dei mezzi finanziari usati dai terroristi e nella trasparenza delle operazioni
finanziarie a livello mondiale. In tale direzione, e in accordo sia con le linee di intervento delineate dal
piano di azione per rafforzare la lotta al finanziamento del terrorismo, presentato dalla Commissione il
2 febbraio 2016, sia con gli sviluppi a livello internazionale (risoluzione 2199 (2015) del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite e recenti orientamenti del G20), sono apportate modifiche alla direttiva
2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio) e alla direttiva 2009/101/CE (in materia di diritto
societario).
La proposta, per quanto riguarda le modifiche alla quarta direttiva antiriciclaggio, stabilisce norme
basate sull?esperienza degli Stati membri nel recepire la stessa (creazione di registri centrali), risponde
alle richieste di coloro che applicano effettivamente le norme (designazione di nuovi soggetti
obbligati, rafforzamento dei poteri delle unità nazionali di informazione finanziaria, armonizzazione
dell?approccio verso i paesi terzi ad alto rischio) e rispecchia le tendenze più recenti nella lotta contro
il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (migliore accesso alle informazioni sulla
titolarità effettiva).
Le modifiche alla direttiva 2009/101/CE creano un nuovo insieme di norme, applicabili a una precisa
categoria di società e trust, che riflettono e integrano le norme della quarta direttiva antiriciclaggio
riveduta, al fine di assicurare una maggiore trasparenza delle imprese.
La relatrice illustra, quindi, un conferente schema di osservazioni favorevoli, con alcuni rilievi relativi
alla correttezza della base giuridica individuata, alla necessità e al valore aggiunto dell?azione europea,
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dovuti alla natura transfrontaliera delle minacce terroristiche delle operazioni di occultamento dei
fondi, e al principio di proporzionalità, a cui si adeguano: la definizione come soggetti obbligati dei
prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali (articolo 2), la fissazione di massimali
di transazione più bassi per taluni strumenti prepagati (articolo 12), le misure rafforzate di adeguata
verifica della clientela che i soggetti obbligati devono applicare nei confronti di paesi terzi ad alto
rischio (articolo 18-bis), un migliore accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di società, trust
e altri istituti giuridici (articoli 30 e 31), la possibilità per le unità di informazione finanziaria di
chiedere informazioni in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo a qualsiasi
soggetto obbligato (articolo 32), la tempestiva identificazione di titolari di conti bancari e conti di
pagamento da parte delle unità di informazione finanziaria (articolo 53), le normative sulla trasparenza
per le informazioni sul titolare effettivo di soggetti giuridici (società, trust e istituti giuridici analoghi).
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di
senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dalla relatrice, e
pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore
professionale socio-sanitario e pedagogista, approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola
Binetti ed altri
(2474) Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e
pedagogista
(Parere alla 7ª Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni)
Il Presidente CHITI (PD), in sostituzione del relatore Martini, riferisce sui disegni di legge in titolo, e
in particolare sul disegno di legge A.S. 2443, approvato dalla Camera dei deputati, il quale disciplina
l?esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico (che subentra all?attuale
educatore) e di pedagogista, nonché, per alcuni aspetti, la professione di educatore professionale sociosanitario
(nuova denominazione dell?attuale educatore professionale). A tal fine, stabilisce, che
l?esercizio delle rispettive attività è consentito ? salvo alcune previsioni transitorie volte a consentire, a
determinate condizioni, l?esercizio della attuale professione di educatore ? solo a chi è in possesso
delle relative qualifiche, attribuite all?esito del percorso di studi universitario specificamente indicato,
abilitante per le sole figure di pedagogista e di educatore professionale socio-sanitario.
L?articolo 1 individua le professioni sulle quali interviene il testo del disegno di legge, ovvero
l?educatore professionale socio-pedagogico, il pedagogista e l?educatore professionale socio-sanitario.
Prevede, inoltre, che la disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di
pedagogista persegue gli obiettivi della Strategia di Lisbona. L?articolo 5 stabilisce che l?educatore
professionale socio-pedagogico rientri nel livello di conoscenze, competenze e abilità, di cui alle aree
di professionalità del 6º livello del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ). L?articolo 8 prevede che il
pedagogista rientri nel livello di conoscenze, competenze e abilità di cui alle aree di professionalità del
7º livello del predetto Quadro europeo delle qualifiche. L'articolo 12 precisa che le professioni di
educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista rientrano nelle professioni non organizzate
in ordini o collegi.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO (COM(2016) 272) definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE
MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
La Commissione, esaminato l?atto in titolo,
considerato che la proposta di regolamento, che prevede la rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013
che istituisce l?«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per ai fini dell?efficace applicazione
del regolamento Dublino III (regolamentno (UE) n. 604/2013), è finalizzata ad estenderne l?ambito di
applicazione, per l?individuazione dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e per
consentire agli Stati membri di utilizzare tali informazioni ai fini del rilascio di nuovi documenti in
vista del rimpatrio;
ricordato che:
- il 6 aprile 2016, la Commissione europea ha adottato una Comunicazione sulla riforma del sistema
europeo comune di asilo (COM(2016) 197), che prevede una strategia complessiva volta alla
fissazione di un sistema stabile di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti
asilo, al potenziamento del sistema EURODAC e al rafforzamento dell?Ufficio europeo per l?asilo
(EASO). In tale Comunicazione, la Commissione europea evidenzia come si debba abbandonare un
sistema che attribuisce una responsabilità sproporzionata ad alcuni Sati membri e incoraggia
movimenti incontrollati verso altri Stati membri;
- in conformità a questo piano di riforme, il 4 maggio 2016 la Commissione europea ha presentato un
pacchetto di tre proposte recanti la riforma del regolamento (UE) n. 604/2013 cosiddetto Dublino III
(COM(2016) 270), la riforma del regolamento (UE) n. 603/2013 Eurodac (COM(2016) 272) e la
riforma del regolamento (UE) n. 439/2010 che istituisce l?Ufficio europeo di sostegno per l?asilo
EASO (COM(2016) 271), definendolo come il primo passo verso la riforma globale del sistema
europeo comune di asilo;
- il 13 luglio 2016 la Commissione europea ha presentato un ulteriore pacchetto di quattro proposte,
volte a completare la riforma del sistema comune di asilo, ovvero: 1. una proposta che crea una
procedura comune per la protezione internazionale (COM(2016) 467); 2. una proposta di riforma della
direttiva sull?attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale (COM(2016)
466); 3. una proposta di revisione della direttiva sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo,
Dopo aver richiamato i pertinenti documenti dell'Unione europea, il presidente illustra uno schema di
parere non ostativo con alcune osservazioni, con cui, in riferimento all?articolo 1, si invita la
Commissione di merito a correggere le parole "conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo, del
12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell?istruzione e della
formazione («ET 2020»)", con le seguenti: "Conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un
quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell?istruzione e della formazione («ET
2020») (2009/C 119/02)", nonché a valutare l?opportunità di aggiornare il testo del disegno di legge
alla luce dei più recenti orientamenti europei, espressi nei documenti citati in premessa.
Il Presidente, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo
schema di parere non ostativo con osservazioni da lui presentato, e pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
La seduta termina alle ore 13.30.
volta ad aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti e ridurne i movimenti secondari
(COM(2016) 465); 4. una proposta volta a definire un quadro strutturato in materia di reinsediamento,
al fine di potenziare le vie legali di accesso all?UE e ridurre progressivamente gli incentivi agli arrivi
irregolari (COM(2016) 468);
considerato che la proposta di regolamento in titolo prevede tra l?altro:
- all?articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di estendere l?ambito di applicazione di Eurodac ai dati di
cittadini di Paesi terzi o apolidi in condizione di soggiorno irregolare, che non sono quindi richiedenti
protezione internazionale, al fine di facilitare il controllo dell?immigrazione illegale verso l?Unione e
dei movimenti secondari all?interno dell?Unione e l?identificazione dei cittadini di Paesi terzi in
condizione di soggiorno irregolare;
- al nuovo articolo 2, l?obbligo, per gli Stati membri, di rilevare le impronte digitali e l?immagine del
volto delle persone di cui al regolamento (i richiedenti protezione internazionale, i cittadini di Paesi
terzi o apolidi fermati in relazione all?attraversamento irregolare di una frontiera esterna, i cittadini di
Paesi terzi o apolidi soggiornanti irregolarmente in uno Stato membro);
- ai nuovi articoli 10, 13 e 14, l?abbassamento dell?età minima per il rilevamento delle impronte
digitali e dell?immagine del volto da 14 a sei anni;
- al nuovo articolo 17, l?abbassamento a cinque anni del periodo di conservazione dei dati relativi ai
cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare, mentre si mantiene invariato a 10 anni il periodo di
conservazione dei dati dei richiedenti protezione internazionale, al fine di garantire che gli Stati
membri possano seguire i movimenti secondari all?interno dell?Unione europea dopo il
riconoscimento dello status di protezione internazionale se la persona interessata non è autorizzata a
soggiornare in un altro Stato membro;
considerata la relazione trasmessa il 25 luglio 2016 ai sensi dell?articolo 6, comma 4, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, in cui il Governo segnala la proposta in titolo fra gli atti dell?Unione di
particolare interesse nazionale e ne fornisce, nel merito, una valutazione complessivamente positiva,
formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
la base giuridica è correttamente individuata nell?articolo 78, paragrafo 2, lettera e), nell?articolo 79,
paragrafo 2, lettera c), nell?articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e nell?articolo 88, paragrafo 2, lettera a),
del Trattato sul funzionamento dell?Unione europea (TFUE), che prevedono la procedura legislativa
ordinaria per l?adozione delle misure relative, rispettivamente: - a un sistema europeo comune di asilo
che includa criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l?esame di una
domanda d?asilo o di protezione sussidiaria; - a una politica comune dell?immigrazione che includa
l?immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare, compresi l?allontanamento e il rimpatrio delle
persone in soggiorno irregolare; - a una cooperazione di polizia che includa la raccolta,
l?archiviazione, il trattamento, l?analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni; - a la struttura, il
funzionamento, la sfera d?azione e i compiti di Europol, compresa la raccolta, l?archiviazione, il
trattamento, l?analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati
membri o di paesi o organismi terzi. Si tratta, peraltro, delle medesime basi giuridiche del regolamento
(UE) n. 603/2013 che va a riformare, a cui si aggiunge quella sull?immigrazione regolare e
clandestina;
il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l?obiettivo di estendere l?ambito di applicazione del
regolamento Eurodac, sull?acquisizione ? omogenea in tutti gli Stati membri ? dei dati relativi alle
impronte digitali e all?immagine del volto, anche ai cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare, in
funzione di un?efficace applicazione della normativa Dublino, non può essere realizzato in misura
sufficiente dagli Stati membri singolarmente;
il principio di proporzionalità è rispettato in quanto le misure previste si limitano a quanto necessario
per il conseguimento degli obiettivi prefissati nella proposta;
si ritiene, a tale riguardo, apprezzabile la previsione, di cui al nuovo articolo 17, della conservazione
non oltre il periodo di cinque anni, dei dati relativi alle impronte digitali dei cittadini dei Paesi terzi
non richiedenti asilo, in posizione di soggiorno irregolare. Peraltro tale periodo è allineato con quanto
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previsto dalla direttiva rimpatri (2008/115/CE), dal regolamento VIS (regolamento (CE) n. 767/2008)
e dal regolamento EES che istituisce un sistema di ingressi/uscite dei cittadini di Paesi terzi dalle
frontiere esterne (COM(2016) 194);
si evidenzia, inoltre, come l?introduzione dell?obbligo del fotosegnalamento dai sei anni di età,
consenta una maggior tutela dei minori, sia di quelli non accompagnati che dei minori al seguito dei
familiari, nel caso di allontanamento dal nucleo di riferimento;
si ritiene, infine, che la proposta possa costituire un valido supporto per l?identificazione e
l?espulsione dei cittadini irregolarmente presentì sul territorio dell?Unione.
OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO COM(2016) 450 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE
MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
La Commissione, esaminato l?atto in titolo,
considerato che:
- la proposta in esame mira a colmare le lacune nella sorveglianza dei mezzi finanziari usati dai
terroristi, che vanno dal contante al commercio dei beni culturali, dalle valute virtuali alle carte
prepagate anonime, e le lacune nella trasparenza delle operazioni finanziarie a livello mondiale, in cui
le giurisdizioni offshore sono spesso utilizzate per evitare la piena tracciabilità dei flussi finanziari,
anche al fine di evadere o eludere le imposte;
- in tale direzione, e in accordo sia con le linee di intervento delineate dal piano di azione per
rafforzare la lotta al finanziamento del terrorismo, presentato dalla Commissione il 2 febbraio 2016,
sia con gli sviluppi a livello internazionale (risoluzione 2199 (2015) del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite e recenti orientamenti del G20) sono apportate modifiche alla direttiva (UE) 2015/849
(quarta direttiva antiriciclaggio) e alla direttiva 2009/101/CE (in materia di diritto societario);
rilevato che:
- la proposta, per quanto riguarda le modifiche alla quarta direttiva antiriciclaggio, stabilisce norme
basate sull?esperienza degli Stati membri nel recepire la stessa (creazione di registri centrali), risponde
alle richieste di coloro che applicano effettivamente le norme (designazione di nuovi soggetti
obbligati, rafforzamento dei poteri delle unità nazionali di informazione finanziaria, armonizzazione
dell?approccio verso i paesi terzi ad alto rischio) e rispecchia le tendenze più recenti nella lotta contro
il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (migliore accesso alle informazioni sulla
titolarità effettiva);
- le modifiche alla direttiva 2009/101/CE creano un nuovo insieme di norme, applicabili a una precisa
categoria di società e trust, che riflettono e integrano le norme della quarta direttiva antiriciclaggio
riveduta, al fine di assicurare una maggiore trasparenza delle imprese;
valutata la relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell?articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del
2012,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
la base giuridica della proposta è duplice, ossia riguarda sia l?articolo 114 del TFUE (utilizzato per la
quarta direttiva antiriciclaggio) sia l?articolo 50 del TFUE (utilizzato per la direttiva 2009/101/CE). Al
riguardo, si ritiene che la scelta sia corretta;
per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, la necessità e il valore aggiunto dell?azione europea
sono dovuti alla natura transfrontaliera delle minacce terroristiche, che richiedono quindi un?azione
unitaria coerente a livello di Unione, anche per evitare che si determinino delle asimmetrie tra Stati
nelle politiche di contrasto del finanziamento del terrorismo e delle operazioni di occultamento dei
fondi;
DDL S. 2443 - Senato della Repubblica
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1.4.2.1.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione
europea) - Seduta n. 216 (pom.) del 28/09/2016
Senato della Repubblica Pag. 42
quanto al principio di proporzionalità, si ritiene che sia rispettato e, in particolare, che siano ad esso
rispondenti: la definizione come soggetti obbligati dei prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali
e valute legali (articolo 2), la fissazione di massimali di transazione più bassi per taluni strumenti
prepagati (articolo 12), le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela che i soggetti obbligati
devono applicare nei confronti di paesi terzi ad alto rischio (articolo 18-bis), un migliore accesso alle
informazioni sulla titolarità effettiva di società, trust e altri istituti giuridici (articoli 30 e 31), la
possibilità per le unità di informazione finanziaria di chiedere informazioni in materia di riciclaggio di
denaro e finanziamento del terrorismo a qualsiasi soggetto obbligato (articolo 32), la tempestiva
identificazione di titolari di conti bancari e conti di pagamento da parte delle unità di informazione
finanziaria (articolo 53), le normative sulla trasparenza per le informazioni sul titolare effettivo di
soggetti giuridici (società, trust e istituti giuridici analoghi).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2443-2474
La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo;
considerato che il disegno di legge A.S. 2443, approvato dalla Camera dei deputati, disciplina
l?esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico (che subentra all?attuale
educatore) e di pedagogista, nonché, per alcuni aspetti, la professione di educatore professionale sociosanitario
(nuova denominazione dell?attuale educatore professionale). A tal fine, stabilisce, in
particolare, che l?esercizio delle rispettive attività è consentito ? salvo alcune previsioni transitorie
volte a consentire, a determinate condizioni, l?esercizio della attuale professione di educatore ? solo a
chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all?esito del percorso di studi universitario
specificamente indicato, abilitante per le sole figure di pedagogista e di educatore professionale sociosanitario;
considerato, in particolare, che:
- l?articolo 1 del A.S. 2443 individua le professioni sulle quali interviene il testo del disegno di legge,
ovvero l?educatore professionale socio-pedagogico, il pedagogista e l?educatore professionale sociosanitario;
- il medesimo articolo 1 prevede, inoltre, che la disciplina delle professioni di educatore professionale
socio-pedagogico e di pedagogista persegue gli obiettivi della Strategia di Lisbona, deliberata dal
Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2000, in materia di sviluppo dell?educazione formale, non
formale e informale lungo il corso della vita dei cittadini europei per la realizzazione dello spazio
europeo della società della conoscenza avanzata e competitiva, democratica e inclusiva,
conformemente alle "conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo, del 12 maggio 2009, su un
quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell?istruzione e della formazione («ET
2020»)";
- l?articolo 5 stabilisce che l?educatore professionale socio-pedagogico rientri nel livello di
conoscenze, competenze e abilità, di cui alle aree di professionalità del 6º livello del Quadro europeo
delle qualifiche (QEQ), ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l?apprendimento permanente
(2008/C 111/01);
- l?articolo 8 prevede che il pedagogista rientri nel livello di conoscenze, competenze e abilità di cui
alle aree di professionalità del 7º livello del predetto Quadro europeo delle qualifiche;
- l?articolo 12 precisa che le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista
rientrano nelle professioni non organizzate in ordini o collegi e sono inserite negli elenchi e nelle
banche di dati degli enti e organismi nazionali e regionali deputati alla classificazione, alla declaratoria
e all?accreditamento delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
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formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all?articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13;
ricordato che:
- il Consiglio dei Ministri dell?Unione europea, nelle conclusioni del 12 maggio 2009 su un quadro
strategico per la cooperazione europea nel settore dell?istruzione e della formazione (Education and
Training «ET 2020»), ha convenuto che "la cooperazione europea nei settori dell?istruzione e della
formazione per il periodo fino al 2020 dovrebbe essere istituita nel contesto di un quadro strategico
che abbracci i sistemi di istruzione e formazione nel loro complesso, in una prospettiva di
apprendimento permanente", in un quadro, cioè, di "apprendimento in tutti i contesti, siano essi
formali, non formali o informali, e a tutti i livelli";
- il 23 aprile 2008 è stata adottata la Raccomandazione europea del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l?apprendimento permanente
(EQF - European Qualifications Framework) con la quale gli Stati membri sono stati invitati a
rapportare i sistemi nazionali delle qualifiche al Quadro europeo entro il 2010 e ad adottare misure
affinché entro il 2012 i nuovi certificati di qualifica, i diplomi e i documenti Europass contenessero un
chiaro riferimento all?appropriato livello del EQF. Il Quadro è strutturato secondo otto livelli di
riferimento, declinati in conoscenze, abilità e competenze. In particolare, il 6° livello corrisponde alla
laurea o al diploma accademico di I livello, mentre il 7° livello corrisponde alla laurea magistrale, al
diploma accademico di II livello, al master universitario di I livello, al diploma accademico di
specializzazione, o al diploma di perfezionamento o master;
- la Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, presentata dalla
Commissione il 3 marzo 2010 (COM(2010) 2020), rappresenta il seguito della Strategia di Lisbona
2000-2010. Essa definisce la strategia di crescita dell?Unione per il decennio 2010-2020 e fissa cinque
obiettivi da raggiungere entro il 2020, soprattutto nel settore dell?istruzione, il cui obiettivo è di ridurre
i tassi di abbandono scolastico a un livello inferiore al 10 per cento, e fare in modo che almeno il
40 per cento delle persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni abbia portato a termine l?istruzione
terziaria o equivalente. Ciò include anche le iniziative faro, in particolare "Gioventù in movimento" e
l?Agenda per le nuove competenze e per l?occupazione;
- la comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 dal titolo "Un bilancio per la strategia
2020" invita a realizzare un programma unico relativo al settore dell?istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport, che comprenda gli aspetti internazionali dell?istruzione superiore e che riunisca il
programma d?azione nell?ambito dell?apprendimento permanente istituito con decisione
n. 1720/2006/CE, il programma Gioventù in azione istituito con decisione n. 1719/2006/CE, il
programma d?azione Erasmus Mundus istituito con decisione n. 1298/2008/CE, il programma ALFA
III istituito con regolamento (CE) n. 1905/2006, e i programmi Tempus e Edulink, al fine di ottenere
una maggiore efficienza, un più preciso orientamento strategico e nuove sinergie da sfruttare tra i vari
aspetti del programma unico;
- il regolamento (UE) n. 1288/2013, dell?11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma
dell?Unione per l?istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, ha sostituito e abrogato le predette
decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:
in riferimento all?articolo 1, si invita la Commissione di merito a correggere le parole "conclusioni
2009/C 119/02 del Consiglio europeo, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la
cooperazione europea nel settore dell?istruzione e della formazione («ET 2020»)", con le seguenti:
"Conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea
nel settore dell?istruzione e della formazione («ET 2020») (2009/C 119/02)";
si invita, infine, la Commissione di merito di valutare l?opportunità di aggiornare il testo del disegno
di legge alla luce dei più recenti orientamenti europei, espressi nei documenti citati in premessa.
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Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.
Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti
di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di
composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative
sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo
approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato
trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei
lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto
all'iter del disegno di legge.
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