1. LA NORMA GIURIDICA
E’ un comando. L’insieme delle norme esistenti, regolanti l’attività umana,
costituisce il diritto oggettivo. 1.2 CARATTERI I principali caratteri della
norma sono: generalità, astrattezza, novità, esteriorità, coercibilità,
positività. 1.3 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA NORMA PRECETTO: il comando con cui
s’impone un determinato comportamento, che può essere positivo o negativo
(proibitivo). SANZIONE: la reazione che l’ordinamento prevede contro colui che
non ha osservato il precetto e che ha realizzato l’azione vietata. La norma, si
è detto, è generale ed astratta pertanto va calata nel caso concreto ed è
proprio in questo momento che possono sorgere dubbi e controversie, la cui
risoluzione spetta ai giudici che effettuano così un’opera di specificazione e
integrazione del contenuto della norma giuridica. L’attività dei giudici si
traduce nell’atto tipico della SENTENZA.
2. ORDINAMENTO GIURIDICO Se consideriamo un singolo gruppo o
un’istituzione sociale e le sue norme avremo un ordinamento giuridico. Ne
esistono diversi a seconda dei gruppi considerati. 3. PARTIZIONI DEL DIRITTO
OGGETTIVO Il diritto oggettivo, negli ordinamenti più complessi ed evoluti, si
suole distinguere in due grandi sfere che attengono l’una al diritto privato,
l’altra al diritto pubblico. Non vi è una netta differenza tra esse, se non
ricercandola in relazione ad un determinato ordinamento di un dato periodo
storico. In Italia in particolare, il diritto privato concerne i rapporti tra i
cittadini, nonché tra i cittadini e lo Stato posti su un piano di parità; il
diritto pubblico, invece, tra i cittadini e lo Stato, quest’ultimo posto su un
piano di supremazia rispetto ad essi. Finalmente da qui potrete comprendere
quali sono le diverse branche del diritto di cui trattano anche i nostri libri,
repertori e riviste: 3.1 DIRITTO PUBBLICO INTERNAZIONALE: 2 Attiene ai rapporti
dello Stato con gli altri Stati. Divisibile in: diritto internazionale
pubblico: regola i rapporti intercorrenti tra gli stati della comunità internazionale,
si può dividere in più rami autonomi; diritto comunitario europeo: regola i
rapporti fra gli stati membri delle tre comunità (CEE, CECA, EURATOM). 3.2
DIRITTO PUBBLICO INTERNO: Le seguenti principali branche traggono DIRETTA
LEGITTIMAZIONE DALLA COSTITUZIONE: diritto costituzionale: studia i principi e
le norme fondamentali della vita dello Stato, dei cittadini e di tutti gli
altri organi della comunità previsti nella Costituzione (come ad esempio il
Presidente della Repubblica o il Governo); diritto amministrativo: disciplina
l’attività amministrativa dello Stato nei suoi molteplici modi di operare;
studia l’organizzazione, i mezzi e le forme dell’attività della Pubblica
Amministrazione; diritto penale: abbraccia tutte le norme con cui l’ordinamento
statale previene e reprime determinati fatti illeciti, che chiama reati. La
sanzione qui è la pena; diritto processuale: è costituito dal complesso delle
norme che regolano l’amministrazione della giustizia, cioè l’esercizio della
funzione giurisdizionale, in campo penale, civile ed amministrativo; diritto
ecclesiastico: disciplina l’attività delle Comunità religiose ed i rapporti di
queste con lo Stato e gli Enti Pubblici; il diritto canonico è invece il
diritto interno della Chiesa ed ha valore solo nell’ordinamento di essa;
diritto finanziario: costituisce l’insieme delle norme riguardanti la gestione
e l’erogazione dei mezzi economici dello Stato e degli enti pubblici; diritto
tributario: regola i rapporti fra cittadini ed Enti Pubblici in relazione all’imposizione
e alla riscossione dei tributi diritto del lavoro, della navigazione, agrario,
pubblico dell’economia. 3 Il diritto del lavoro comprende sia norme di
carattere pubblicistico, che privatistico. Il diritto della navigazione
disciplina la navigazione marittima ed aerea. Nel suo corpo sono ricomprese
norme di diritto pubblico e di diritto privato, come pure per il diritto
agrario e pubblico dell’economia.
4. POTERI ED ORGANI Questo breve capitoletto tratta della
ripartizione dei poteri statali o funzioni ed è utile alla comprensione del
successivo, che tratta della tipologia dei diversi atti di diritto positivo,
normativi e giurisprudenziali che questi poteri sono in grado di emanare e che
per il bibliotecario costituiranno il documento da ricercare. La classica
tripartizione dei poteri risale a Montesquieu, che individuò la necessità di
separare le funzioni statali in esecutiva, legislativa, giudiziaria, onde
evitare il rischio di accentramento e prevaricazione dell’una sull’altra. Ogni
funzione è assolta da un preciso organo, costituzionalmente previsto,
attraverso il quale lo stato persegue un particolare fine istituzionale. Per
“Poteri dello Stato” devono pertanto intendersi tutti gli organi o complessi di
organi che godono di una posizione autonoma qualificata, cioè che nello
svolgimento della loro attività, sono soggetti soltanto: - al controllo di
legittimità costituzionale della Corte Costituzionale o del Presidente della
Repubblica; - al controllo in materia patrimoniale e contabile della Corte dei
Conti. Distinguiamo in organi costituzionali che godono di una posizione
autonoma qualificata e partecipano in diverso modo alla funzione politica, ed
organi di rilievo costituzionale, che, pur non partecipandovi, sono previsti
dalla Costituzione.
I primi sono: Il Popolo (quale corpo elettorale)
Il Presidente della Repubblica (quale garante degli equilibri costituzionali e del rispetto della Costituzione dispone di diversi poteri non solo di carattere esecutivo e legislativo quali ad. es. scioglimento o messaggi alle Camere, Presidenza del CSM).
Il Parlamento fatto dai suoi parlamentari diviso tra La Camera dei Deputati con il presidente e i suoi deputati camera bassa, ed il Senato con il presidente del senato e i senatori camera alta principali organi del potere legislativo.
Il Governo organo monocratico presieduto dal presidente del consiglio dei ministri e i ministri dei vari ministeri o dicasteri esso è principale organo del potere esecutivo, ma avente anche potere legislativo, in
casi limitati dalla Costituzione.
Il Potere
Giurisdizionale (svolgente nei suoi vari ordini e gradi la funzione
giudiziaria, di cui tratterò più specificamente in seguito)
La Corte Costituzionale (preposta a dirimere questioni di costituzionalità sulle leggi e in generale sui provvedimenti di carattere legislativo; a decidere sui conflitti di attribuzione tra Stato e regioni e tra i poteri dello Stato; a giudicare, in seguito alla messa in stato d’accusa, da parte delle Camere, il Presidente della Repubblica per alto tradimento ed attentato alla Costituzione, e a giudicare sull’ammissibilità del referendum abrogativo)
2 secondi: Il CNEL
(con funzione consultiva in materia di economia e lavoro, nei confronti del
Governo e delle Camere; ha anche potere di iniziativa legislativa; può
contribuire all’elaborazione della legislazione economica e sociale, secondo i
principi ed i limiti stabiliti dalla legge, ex art. 99 Cost.; può compiere
studi ed indagini in materia di sua competenza e fornire pareri alle Regioni)
3 La Corte dei Conti
(massimo organo di controllo dell’amministrazione statale, nonché suprema
magistratura in materia di: contabilità pubblica, pensioni, impiego pubblico,
responsabilità civile dei pubblici funzionari per danno allo Stato o ad altre
pubbliche amministrazioni. Svolge anche funzioni consultive)
4 Il Consiglio di Stato (con funzioni consultive in materia
giuridico amministrativa e giurisdizionali amministrative, di secondo grado, e,
per qualche materia, esclusive)
5 Il Consiglio
Superiore della Magistratura (organo autonomo e indipendente dagli organi
giurisdizionali, con funzioni di gestione ed organizzazione della Magistratura, potendo, ad es. assegnare sedi
e funzioni ai magistrati o decidere su promozioni e trasferimenti) Rilevante
qui è sapere che tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati
in conformità alle deliberazioni del C.S.M., con D.P.R. controfirmato dal
Ministro di Grazia e Giustizia, oppure, nei casi di legge con decreto del
Ministro di Grazia e Giustizia.
6 Il Consiglio Supremo di Difesa (organo collegiale, con
funzioni consultive e deliberative, presieduto dal Presidente della Repubblica,
coordina tutte le attività relative alla difesa dello Stato)
GLI ATTI DEI SINGOLI ORGANI Lo svolgimento delle funzioni
statali, attraverso questi organi costituzionali, come già anticipato, sfocia
nell’emanazione di determinati atti giuridici. 6. FONTI DELL’ORDINAMENTO
ITALIANO: Per fonte del diritto s’intende ogni atto o fatto che nel nostro
ordinamento è ritenuto idoneo a produrre NORME GIURIDICHE. La fonte è l’atto
che contiene le norme giuridiche. Le fonti non scritte, la più importante delle
quali è la CONSUETUDINE, sono fatti considerati rilevanti ai fini della
produzione di norme giuridiche. Le fonti fatto hanno nel nostro ordinamento una
rilevanza limitata, mentre hanno una grande importanza nel diritto
internazionale. Nel caso insorgano contrasti nell’applicazione delle fonti,
questi sono risolti secondo i seguenti principi: Gerarchia: secondo la quale la
fonte di grado superiore prevale sulla fonte di grado inferiore, che non può
porre una disciplina che contrasti con quella superiore; 6 Parità: le varie
fonti sono considerate tra loro equivalenti, ossia hanno tutte la medesima
efficacia; Cronologico: nel caso di norme di pari grado, prevale quella
successiva nel tempo, per la logica secondo la quale la norma più recente
esprime la volontà attuale del legislatore e produce l’effetto
dell’abrogazione, cioè cancella dall’ordinamento la norma precedente in palese
contrasto con essa e regolante la medesima questione; l’abrogazione è esplicita
se espressamente indicata dal legislatore nella norma successiva; è implicita
quando attuata dall’interprete (privato, p.a. o giudice) che si trova dinanzi a
un contrasto insanabile tra due norme. Competenza: i diversi tipi di norme
regolano dati oggetti o materie, la cui competenza è stabilita ad es. dalla
Costituzione. Prevalenza del diritto comunitario: in caso di contrasti tra
norme di diritto nazionale e norme emanate dalla Comunità Europea prevalgono
sempre quest’ultime. In relazione al primo principio, esse si classificano
secondo la seguente scala gerarchica, prevista dalla Costituzione: 1. FONTI
SUPERPRIMARIE: Costituzione, leggi di revisione costituzionale e leggi
costituzionali 2.ATTI DI LEGISLAZIONE ORDINARIA PRIMARIA: Leggi ordinarie dello
Stato (leggi del Parlamento) Decreti-legge del Governo Statuti delle Regioni
ordinarie Decreti legislativi di attuazione degli Statuti delle Regioni ad
autonomia speciale Leggi regionali Leggi delle province di Trento e Bolzano
Decreti-legislativi (o leggi delegate dal Parlamento al Governo) 7 3. ATTI DI
NORMAZIONE SECONDARIA Regolamenti Ordinanze Statuti degli Enti minori 4. LA
CONSUETUDINE (gli usi) praeter legem (fonte non scritta). 6. LA COSTITUZIONE:
La Costituzione è l’atto normativo fondamentale della Repubblica. Essa pone le
norme fondamentali attraverso cui sono organizzati i diversi apparati pubblici,
definisce le rispettive funzioni e rapporti, nonché i rapporti tra lo Stato e i
cittadini. La Costituzione realizza così una serie di limiti e vincoli
all’esercizio dei poteri sovrani che vengono posti soprattutto nell’interesse
dei cittadini, a cui sono garantiti una serie di diritti e determinate modalità
di esercizio dei poteri pubblici nei loro confronti. La Costituzione italiana è
una costituzione: votata, rigida, lunga, scritta. 6.2 LE LEGGI DI REVISIONE
COSTITUZIONALE Le leggi di revisione costituzionale sono approvate dal
Parlamento con procedimento aggravato da maggioranze qualificate allo scopo di
modificare o integrare le norme della Costituzione, essendo la Costituzione
Italiana di tipo rigido. 6.3 LE LEGGI COSTITUZIONALI La Costituzione prevede
che determinati oggetti vengano disciplinati con legge Costituzionale, come ad
esempio gli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale. Tali leggi sono
approvate con la procedura aggravata. 7. LE FONTI PRIMARIE: 8 7.1 LA LEGGE
ORDINARIA La legge è l’espressione del potere legislativo che è attribuito
collegialmente al Parlamento, essendo il nostro è di tipo bicamerale composto
dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. L’adozione di una
legge spetta solo al Parlamento, anche se alla sua formazione possono
partecipare altri soggetti. Delle tre fasi in cui si articola il procedimento
di approvazione della legge ben due possono essere gestite da soggetti esterni
al Parlamento. La spiegazione di queste fasi è qui necessaria in quanto si
traduce nell’emissione di appositi atti, che potrebbero diventare oggetto di
ricerca documentale: i disegni di legge, o D.D.L. 7.1.2 LE FASI DEL
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO Il procedimento legislativo è un procedimento
complesso e che si articola in tre fasi (dell’iniziativa, deliberativa e
integrativa dell’efficacia); in particolare tale procedimento deve venire
ripetuto due volte per quanto concerne la fase deliberativa dal momento che le
leggi vanno approvate da entrambe i rami del Parlamento. Iniziativa Sono
titolari del potere di iniziativa: il Governo, ogni parlamentare, il popolo e i
Consigli regionali. L’iniziativa consiste nella presentazione di un disegno di
legge (si parla anche di progetto di legge) redatto in articoli e corredato da
una relazione illustrativa. Il disegno di legge viene presentato al Presidente
della Camera o del Senato che gli assegnerà un numero identificativo valido per
tutto l’iter e che sarà quello da ricercare in sede di reference. Va detto, per
altro, che quando vengono presentati più DDL sul medesimo argomento, questi
vengono raggruppati; pertanto se si desiderasse ricostruire l’iter occorrerà
fare riferimento al testo del DDL, che fra i diversi, è stato scelto come base
della discussione. 9 Deliberativa Il DDL viene esaminato preliminarmente dalla
Commissione competente per materia ed una volta approvato dalla Commissione,
viene trasmesso all’Assemblea plenaria. Innanzi ad essa la Commissione presenta
una relazione e si svolge una discussione di tipo generale; l’Assemblea esamina
i singoli articoli del testo e gli emendamenti presentati su di essi e li pone
in votazione. Infine, l’intero testo modificato viene nuovamente votato ed una
volta approvato viene trasmesso all’altra Camera che lo discute e lo deve
approvare nella stessa identica formulazione. Se infatti decide di apportarvi
delle modifiche è necessario un nuovo esame ed una nuova approvazione della
Camera di partenza. Fase integrativa dell’efficacia Si articola nella
promulgazione e nella pubblicazione. Il disegno di legge approvato è trasmesso
al Presidente della Repubblica, il quale provvede a controllare la
costituzionalità dell’atto e quindi lo promulga. Emana cioè un proprio decreto
con il quale attesta l’approvazione della legge da parte delle Camere, dà
l’ordine di eseguirla e implicitamente attesta l’esito positivo del controllo di
costituzionalità. La promulgazione deve avvenire entro 30 gg. dall’approvazione
e la data del decreto di promulgazione è la data che identifica la legge. La
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avviene immediatamente, e comunque non
oltre 30 giorni dalla promulgazione; la legge entra in vigore dopo 15 giorni e
deve essere conosciuta e rispettata da tutti. E’ importante osservare che la
data con cui viene identificata una legge è diversa dalla data di pubblicazione
e vi può dunque essere uno sfasamento al massimo di un mese. 7.2 GLI ATTI
AVENTI FORZA DI LEGGE Nel nostro ordinamento il Parlamento non è il solo organo
statale che può emanare fonti primarie; anche il Governo, infatti, è in grado
di produrre fonti 10 del diritto equiparate alla legge (fonti di primo grado),
che pertanto possono abrogare le leggi precedenti nel tempo Il potere di
emanare atti aventi forza di legge, che spetta al Governo, non è incondizionato
come per le Camere, ma può essere esercitato solo ed esclusivamente nei casi
previsti dagli articoli 76 e 77 della Costituzione. 7.2.1 I DECRETI LEGISLATIVI
Il primo tipo di atto avente forza di legge è il decreto legislativo o d.lgs.;
in questo caso è il Parlamento che delega, ex art. 76 Cost., l’esercizio della
funzione legislativa al Governo approvando a tal fine un’apposita legge (legge
delega) con la quale affida al Governo il compito di disciplinare un
determinato oggetto. Nella legge delega il Parlamento deve indicare il termine
entro cui esercitare la delega, il suo oggetto, i principi e i criteri
direttivi a cui il Governo deve conformarsi nell’esercizio della delega. Il
Governo ricevuta la delega provvede ad elaborare un decreto legislativo che
viene approvato dal Consiglio dei Ministri e poi trasmesso al Presidente della
Repubblica, che lo emana con proprio decreto. La pubblicazione avviene negli
stessi termini e modalità previsti per la legge. Il ricorso al decreto
legislativo è oggi cresciuto enormemente dopo che la sent. 360 del 1996 della
Corte costituzionale ha vietato la reiterazione dei decreti legge. All’interno
della categoria esistono due particolari tipi di decreti legislativi di cui
frequentemente si parla: sono i CODICI e i TESTI UNICI. Il testo unico è un
decreto legislativo che è emanato quando il Parlamento avverte la necessità di
ricomporre e raccogliere in un unico testo una disciplina che in precedenza era
frammentata in più atti. Il codice, invece, è un corpus organico di norme che
compendia in un unico atto la disciplina di tutta una materia. La differenza
con i testi unici risiede nel fatto che i primi rispondono alla necessità di
raccogliere le norme sparse in più 11 atti, i secondi invece hanno lo scopo di
creare un sistema organico; nascono appositamente per creare una disciplina
sistematica. In Italia esistono attualmente sette codici: civile, penale
procedura civile, procedura penale, due codici militari penali e il codice
della navigazione. Quello di cui abbiamo parlato sinora è il codice in senso
tecnico. Editorialmente si può indicare con il termine di codice anche una
raccolta di leggi su di una determinata materia. Avremo quindi il codice di
diritto amministrativo, il codice di diritto del lavoro, eccetera. La
pubblicazione di quelli che sono i codici in senso tecnico è sovente
accompagnata dalle cosiddette leggi collegate, ossia leggi che disciplinano
ulteriormente particolari materie contenute nel codice. 7.2.2 IL DECRETO LEGGE
È un atto avente forza di legge che può essere emanato ex art. 77 Cost dal
Governo senza alcuna autorizzazione delle Camere, nei casi straordinari di
necessità e urgenza. L’emanazione di un decreto legge è dunque il frutto di una
autoassunzione di potere legislativo fatta dal Governo sotto la propria
responsabilità. Il decreto legge trova la sua ragion d’essere nel fatto che il
procedimento di approvazione di una legge è lungo e complesso; conseguentemente
quando un evento urgente si impone occorre disporre di adeguati strumenti. Come
il decreto legislativo, il decreto legge viene approvato dal Consiglio dei
Ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica. Il decreto legge, d.l o
D.L., essendo un provvedimento d’urgenza, è pubblicato immediatamente ed entra
in vigore il giorno stesso. Il reperimento dei decreti legge presenta qualche
difficoltà. Innanzitutto nella maggior parte dei casi vengono richiesti dei
decreti già convertititi e allora non sarà sufficiente reperire il testo del
decreto, ma occorrerà anche reperire la legge di conversione che ci permetterà
di verificare se durante la conversione sono state approvate delle modificazioni.
Normalmente se si usa una banca dati e si cerca il decreto si otterrà anche
l’indicazione della legge di conversione e del testo vigente. 12 Se si opera
con il sito del Parlamento o con la Gazzetta Ufficiale occorrerà individuare la
legge di conversione che si collocherà in un arco temporale costituito dai 120
giorni successivi all’emanazione del decreto (60 gg. per la conversione, 30 gg.
per la promulgazione, 30 gg. per la pubblicazione). La legge di conversione
presenta normalmente un unico articolo con cui si indica l’avvenuta
approvazione del decreto e le eventuali norme modificate, mentre in allegato è
riportato il testo del decreto legge integrato con le modifiche effettuate in
sede di conversione. Il problema è assai complesso se il decreto è anteriore al
dicembre 1996, perché era invalsa la pratica della reiterazione e quindi il
decreto legge scaduto perché il Parlamento non aveva fatto tempo ad emanarlo
veniva riapprovato. Ricostruire l’iter di un decreto più volte reiterato è
complesso e normalmente occorre uno sguardo attento agli indici della Gazzetta
Ufficiale e vedere se di 60 gg in 60 gg è stato approvato un decreto dal titolo
identico; quando non lo si trova più allora il Parlamento avrà approvato la
legge di conversione o avrà rifiutato la conversione. 7.3 LE ALTRE FONTI
PRIMARIE: STATUTI DELLE REGIONI ORDINARIE: sono emanati con legge regionale
approvata a maggioranza assoluta in due successive deliberazioni DECRETI
LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE DEGLI STATUTI DELLE REGIONI AD AUTONOMIE SPECIALI: si
tratta dei decreti di adozione degli Statuti delle Regioni Speciali, e per
questo inclusi tra le fonti di primo grado; LEGGI REGIONALI: sono le leggi
emanate dalle Regioni, in esercizio della potestà legislativa riconosciuta loro
dalla Costituzione; LEGGI DELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO: leggi primarie di
primo grado emanate dalle Province suddette; 13 RISULTATO POSITIVO DI
REFERENDUM ABROGATIVO: esso deve infatti essere considerato fonte del diritto,
in quanto elimina dall’ordinamento norme che fino a quel momento erano in
vigore. Il D.P.R. di abrogazione viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale; può
posticiparne gli effetti di 60 gg al fine di evitare vuoti normativi;
REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI: ossia della Camera, Senato e Corte Costituzionale.
Questi regolamenti sono fonti primarie perché tra essi e la Costituzione non si
frappone la legge. Scopo di tali regolamenti è disciplinare l’organizzazione
interna e i procedimenti attraverso i quali si svolge l’attività di tali
organi. La pubblicazione dei regolamenti avviene in Gazzetta Ufficiale, ma non
sono previsti tempi precisi e quindi è più facile riferirsi ai siti web delle
tre istituzioni, in particolare per la Camera ed il Senato alle pagine relative
alle Giunte per il regolamento. LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE Fra le
fonti del diritto possiamo un po’ impropriamente annoverare anche le decisioni
della Corte costituzionale, giudice preposto alla verifica della conformità
della legge alla Costituzione, oltreché a dirimere le questioni sui conflitti
di attribuzione tra gli organi dello Stato. La presenza della Corte accanto al
processo aggravato di revisione rende la nostra Costituzione rigida. La Corte
costituzionale si pronuncia con una sentenza che può dichiarare l’incostituzionalità
della legge ed in tal caso é una sentenza di rigetto; da tale sentenza consegue
l’abrogazione della legge medesima. Quando invece una sentenza dichiara la
conformità della legge alla costituzione, si ha una sentenza di accoglimento.
Ma non solo per questo le sentenze possono venire considerate fonti. Infatti la
Corte può svolgere un ruolo paralegislativo nel momento in cui, attraverso le
sentenze additive, integra la norma o la corregge. La giurisprudenza
costituzionale è reperibile sul sito della Corte stessa
www.cortecostituzionale.it, che però porta solo le pronunce più recenti, mentre
14 il sito www.giurcost.org risale fino al 1990. Dal 1956 al 1990 lo strumento
migliore è la rivista “Giurisprudenza costituzionale”. Le decisioni della Corte
sono pubblicate anche su di un’apposita serie della Gazzetta Ufficiale in
uscita al mercoledì. LEGGI REGIONALI DELEGATE DALLO STATO: sono le leggi
emanate dalle Regioni ex art. 117 Cost. che conferisce loro potestà legislativa
concorrente (con lo Stato) nelle materie elencate nel secondo comma ed
esclusiva, in quelle non previste in esso 8. LE FONTI SECONDARIE I REGOLAMENTI
DEL GOVERNO I decreti legge e i decreti legislativi costituiscono un’ipotesi in
cui il Governo, in presenza di una serie di condizioni fissate dalla
Costituzione, esercita un potere che è proprio di un altro organo. Il Governo
però ha anche un potere normativo stabile di rango secondario: il potere
regolamentare. Gli atti espressione di tale potere (ne esistono di tre tipi)
sono subordinati alla legge e pertanto non possono disporre in senso contrario
ad essa. Le tre diverse tipologie di regolamenti corrispondo ai tre diversi
organi che compongono il Governo che è costituito dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, dai singoli Ministri, che insieme formano il Consiglio dei
Ministri. Ciascuno di questi tre organi adotta atti normativi secondari: il
Consiglio dei Ministri adotta i regolamenti governativi (quando si parla di
regolamenti senza specificazioni ci si riferisce ad essi), i Ministri adottano
i regolamenti ministeriali e il Presidente del Consiglio adotta i decreti del
Presidente del Consiglio, i c.d. D.P.C.M. (in questa categoria di atti
rientrano anche semplici atti amministrativi per cui occorre capire se si
tratta o meno di un atto normativo guardando l’intestazione dell’atto). Si
precisa che gli atti amministrativi sono tipici della funzione amministrativa e
non sono considerati fonti del diritto, idonee a riformare l’ordinamento. I
regolamenti governativi sono adottati dal Consiglio dei Ministri, ma sono
emanati dal Presidente della Repubblica come le leggi e gli atti aventi forza
di legge e la data che identifica il regolamento è quella del decreto
presidenziale. 15 Negli altri due casi i regolamenti sono emanati
rispettivamente con decreto ministeriale o con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e la data anche qui è quella di emanazione del decreto.
Si deve poi osservare che solo i regolamenti governativi sono identificati da
un numero. I regolamenti non sono pubblicati subito dopo il decreto
presidenziale o ministeriale; occorre infatti che siano inviati alla Corte dei
Conti per un controllo e solo se tale controllo avrà esito positivo il
regolamento sarà pubblicato ed entrerà in vigore. Il controllo della Corte dei
Conti dura almeno 30 gg., ma può protrarsi anche per alcuni mesi; accadrà così
che il regolamento verrà pubblicato in un periodo che può essere anche di molto
tempo successivo alla sua emanazione. I REGOLAMENTI DELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI
Le leggi che hanno istituito le cosiddette autorità indipendenti (Consob,
Garante per la privacy, Antitrust) hanno attribuito loro in alcuni casi un
potere normativo secondario. I regolamenti sono approvati dall’organo di
vertice e sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale. ORDINANZE Le ordinanze sono
atti amministrativi, generali o particolari, del potere esecutivo,
caratterizzati da eccezionalità e temporaneità della loro efficacia, non
predeterminati in quanto al contenuto, ed emanati in casi di particolare
necessità ed urgenza; possono modificare la legge ordinaria, a causa della loro
eccezionalità, ma devono essere adeguatamente motivate, perdono di efficacia
con il venir meno dei presupposti di necessità ed urgenza che le hanno
richieste. 9. L’IDENTIFICAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI STATALI Gli atti normativi
dello Stato si identificano e ricercano attraverso due fondamentali elementi:
la data e il numero. Ciascun atto ha poi un titolo che ne indica il contenuto.
16 La data dell’atto è quella della sua emanazione; nel caso della legge ci
riferiamo alla data della sua promulgazione da parte del Presidente della
Repubblica, che non coincide con quella, precedente, della sua approvazione da
parte del Parlamento o del Governo, né con quella della sua pubblicazione che è
successiva, al massimo di 30 gg, per leggi ed atti aventi forza di legge e
ancora di più per i regolamenti. Il numero che identifica l’atto è attribuito
dal Ministro della Giustizia, il quale utilizza la medesima numerazione per le
leggi, i decreti legge, i decreti legislativi ed i regolamenti governativi e
quindi per tutti gli atti normativi emananti o promulgati dal Presidente della
Repubblica. Unica eccezione sono le leggi costituzionali che hanno una propria
numerazione autonoma. I regolamenti ministeriali e quelli del Presidente del
Consiglio vengono identificati solo con la data. Tali atti normativi sono
emanati infatti con decreti ministeriali e decreti del Presidente del Consiglio
e non con decreto del Presidente della Repubblica; essi non hanno un numero. Il
titolo in questo caso ha un ruolo significativo in quanto consente di
distinguere i decreti che vengono emanati nello stesso giorno. Di recente la
Gazzetta Ufficiale ha iniziato a distinguere gli atti normativi per tipologia.
Rispetto al passato, attualmente anche i decreti legge e i decreti legislativi
vengono indicati con proprio nome e solo i regolamenti governativi sono ancora
indicati come DPR. Occorre quindi riferirsi al titolo dell’atto, anche se la
presenza del numero, cosa che non hanno gli altri DPR, ci fa già capire di
essere davanti ad un atto normativo. 10. LA GAZZETTA UFFICIALE Tutti gli atti
normativi vengono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, disponibile anche quale risorsa elettronica sul sito web della nostra
Biblioteca ed interrogabile con password. La Gazzetta si divide in due parti.
La prima parte che è quella più importante viene pubblicata in CINQUE SERIE: la
serie generale e quattro serie speciali. Sulla serie generale, pubblicata
quotidianamente, sono pubblicate le leggi e gli 17 atti normativi emanati da
organi statali, oltre ai più importanti atti amministrativi. Delle quattro
serie speciali due sono dedicate alla pubblicazione degli atti normativi
rispettivamente delle Comunità europee e delle Regioni. La pubblicazione non ha
valore legale ma solo conoscitivo. Le altre due serie sono destinate
rispettivamente alla pubblicazione dei concorsi e delle decisioni della Corte
costituzionale. Ad ogni numero può essere allegato un supplemento nel caso di
atti particolarmente ampi. 11. LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE Il diritto
internazionale è l’insieme delle norme che regolano i rapporti tra i soggetti
della Comunità internazionale i cui soggetti sono i singoli stati e le
organizzazioni internazionali (ONU, CE, OCSE). Le norme del diritto
internazionale si collocano in un ordinamento, quello internazionale, che è
separato e distinto dagli ordinamenti nazionali. 11.1 I tre tipi di norme
internazionali CONSUETUDINI Il diritto internazionale è un diritto costituito in
misura significativa da fonti non scritte. All’interno della Comunità
internazionale non esistono organi che siano deputati in modo stabile alla
produzione di norme giuridiche che vincolino i diversi stati; l’ONU e
l’Assemblea Generale in particolare svolgono altre funzioni. Una norma di
diritto internazionale può dirsi formata ed esistente quando ci troviamo di
fronte ad un comportamento stabile nel tempo, cui è connessa l’idea
dell’obbligatorietà (es. immunità diplomatiche). Le norme consuetudinarie, dette
anche norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, non sono
reperibili in fonti scritte, ma ad es. nelle decisioni dei giudici nazionali
che ne costituiscono l’applicazione e ovviamente nei testi scritti dalla
dottrina (manuali e saggi). NORME PATTIZIE Il diritto internazionale pattizio è
invece un diritto scritto. Due o più stati possono regolare i rapporti
reciproci nei campi più 18 disparati (economico, militare, giurisdizionale)
stipulando dei trattati internazionali che sono come una sorta di contratto che
vincola chi lo sottoscrive. Il trattato (che può essere denominato anche
convenzione o accordo o intesa) è subordinato alle norme consuetudinarie e
inizia a vincolare gli stati che lo stipulano solo a partire dallo scambio
delle ratifiche. La ratifica è la sottoscrizione del trattato da parte del
Presidente della Repubblica, che in Italia deve essere autorizzato con legge
dal Parlamento. Questo fatto semplifica molto la ricerca dei testi dei trattati
dal momento che basterà ricercare la legge di ratifica a cui viene allegato il
testo del trattato. Va detto però che la ratifica del trattato può avvenire
anche molto tempo dopo la stipulazione del trattato ovvero dalla sua
elaborazione da parte dei diplomatici. NORME DERIVATE In alcuni casi alle
organizzazioni viene attribuito il potere di emanare atti normativi; il caso
più eclatante è quello della Comunità Europea che adotta direttive e
regolamenti che hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nel nostro
ordinamento. 11.1 L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE Si è detto in
precedenza che l’ordinamento internazionale è un ordinamento separato da quello
nazionale, ma, nel momento in cui si forma una norma consuetudinaria o un paese
assume un obbligo internazionale con un trattato, può accadere che il paese
stesso sia costretto a portare all’interno del proprio ordinamento nazionale
delle modificazioni. L’adattamento al diritto internazionale può avvenire
mediante: RINVIO Un’apposita norma ricollega alla nascita di una norma
internazionale la formazione di una corrispondente norma interna. La norma
internazionale è di fatto introdotta automaticamente. Così accade per il
diritto internazionale consuetudinario. L’art. 10 della Costituzione dispone
infatti che l’Italia si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute. Tali norme si pongono quindi a livello
costituzionale; se una legge infatti violasse una norma di diritto
consuetudinario violerebbe automaticamente l’art. 10 e sarebbe
costituzionalmente illegittima. 19 LEGGE A fronte di un obbligo internazionale
sorto in seguito all’approvazione di un trattato il legislatore introduce le
leggi necessarie alla sua applicazione. ORDINE DI ESECUZIONE Il legislatore
prevede con un’apposita norma la piena ed integrale esecuzione di un trattato.
Tale norma viene normalmente introdotta nella legge di ratifica e con essa si
immette direttamente il trattato nell’ordinamento italiano, che inizierà a
vincolare i cittadini, oltreché il solo Stato. 12. LE FONTI COMUNITARIE Si è
visto come le organizzazioni internazionali possano venire abilitate a produrre
norme dai trattati che le istituiscono. Tali norme dette derivate vincolano gli
Stati membri solo all’atto della ratifica e i cittadini solo dopo il
recepimento delle norme come se fossero dei trattati internazionali. Vi è però
una rilevante eccezione che è data dalla Comunità europea, i cui atti normativi
producono direttamente effetti nei confronti dello Stato membro. Si ricorda che
l’Unione europea più che un’organizzazione è una forma di cooperazione stabile
tra i paesi europei. L’Unione europea si fonda su quelli che sono comunemente
definiti i tre pilastri. Il primo pilastro è costituito dalle tre comunità: CE,
CECA, EURATOM che sono delle organizzazioni internazionali. Il secondo pilastro
è la PESC (cooperazione in materia di politica estera e sicurezza comune), il
terzo pilastro è la GAI (cooperazione in materia di giustizia e affari
interni). Si tratta di due settori in cui si procede ad una più intensa
cooperazione sovrannazionale ma che si svolge comunque con gli strumenti del
diritto internazionale, anche se nel quadro di quelli che sono gli organismi
della CE. Quello che a noi interessa è il primo pilastro ovvero le tre comunità
che sono state istituite tra il 1951 e il 1957. Sono organi delle Comunità
europee il Consiglio, la Commissione, il Parlamento e la Corte di giustizia.
CE, CECA e EURATOM sono tre distinte organizzazione che possiedono competenze
diverse, ma gli organi che le esercitano sono i medesimi che ora operano come
organi ora dell’una ora dell’altra. 20 REGOLAMENTI Sono gli atti normativi per
eccellenza, hanno portata generale (vincolano anche i cittadini) ed immediata
(non necessitano di attuazione). Sono deliberati dal Consiglio (non dal
Parlamento) e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Comunità Europea
che è uno strumento di difficile utilizzazione e nella Gazzetta Ufficiale
Italiana, che solitamente presenta ritardi nella pubblicazione. DIRETTIVE Sono
atti normativi che vincolano uno Stato a perseguire un certo obiettivo entro un
termine dato, ma lasciano completa libertà in ordine all’individuazione degli
strumenti con cui raggiungerlo. Necessitano, a differenza dei regolamenti, di
misure di esecuzione che ciascuno stato membro può adottare. Capita però che
vengano emanate direttive molto dettagliate le quali sono state equiparate ai
regolamenti. Le fonti comunitarie si collocano al di sopra della legge perché
il nostro paese sottoscrivendo il trattato di Roma si è impegnato a conformarsi
alla normativa CE e se ciò non avvenisse si verificherebbe una violazione non
solo del trattato, ma anche del diritto generale e in particolare della norma
“pacta servanda sunt”. 13. LE FONTI REGIONALI E LOCALI La Repubblica si riparte
in Regioni Province e Comuni. Il nostro è uno Stato Regionale che è dunque
caratterizzato dall’esistenza di enti territoriali caratterizzati da un ampia
autonomia che riguarda la tutela e la soddisfazione degli interessi delle
popolazioni stanziate nei rispettivi territori. L’autonomia di tali enti passa
attraverso la gestione di risorse da parte di una organizzazione amministrativa
che ha potestà normativa e opera interventi autoritativi e di erogazione di
servizi. La Regione gode ovviamente di una maggior autonomia il cui tratto caratteristico
è sicuramente la potestà legislativa. Tale potestà è esercitata dal Consiglio
regionale, mentre gli altri organi sono il Presidente della Giunta e la Giunta.
13. 1 LE FONTI REGIONALI 21 STATUTO Lo statuto è la norma fondamentale che
definisce l’organizzazione e il funzionamento dell’ente, viene pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione e sull’apposita serie della Gazzetta
Ufficiale dedicata alla Regione. LA LEGGE REGIONALE Le Regioni hanno potestà
legislativa nelle materie indicate dall’art. 117 Cost. La legge è pubblicata
sul Bollettino Ufficiale, secondo la data del decreto di promulgazione con un
numero progressivo. REGOLAMENTI REGIONALI sono atti normativi secondari
deliberati dalle Giunte e vanno ad eseguire o ad attuare le leggi regionali. La
ricerca dei regolamenti regionali è alquanto difficoltosa. Fino alla riforma
del 1999 (quella che ha introdotto l’elezione diretta del Presidente della
Giunta) i regolamenti venivano emanati dal Consiglio Regionale e si ricorreva
poco a questa fonte perché il procedimento di approvazione era identico a
quello della legge. Con il passaggio della competenza alla Giunta il quadro è
cambiato e l’attività regolamentare si è intensificata. Il problema è però che
la Giunta chiama tutti i propri atti delibere e per capire se ci troviamo di
fronte ad un regolamento o a un semplice atto amministrativo sorgono sempre
delle difficoltà perché occorre riferirsi al contenuto dell’atto; a ciò si
aggiunga che il Bollettino Ufficiale riporta un numero altissimo di atti della
Giunta dal contenuto più disparato e tutti denominati delibere. 13.2 LE FONTI
DEGLI ENTI LOCALI Gli enti locali (Comuni e Province) hanno anch’essi una
significativa potestà normativa di tipo regolamentare, ma mai legislativa. Sono
fonti dei Comuni e delle Province: STATUTI sono approvati dal Consiglio;
disciplinano gli elementi fondamentali dell’organizzazione e del funzionamento
dell’ente. REGOLAMENTI sono approvati dal Consiglio Comunale e Provinciale e
disciplinano particolari materie indicate dalla legge (cfr. regolamento
d’igiene, regolamento edilizio). Il reperimento degli Statuti può essere
effettuato sul Bollettino della Regione ove si trova il Comune; i regolamenti
invece possono venire reperiti solo 22 presso l’ente, salvo i pochi casi di
Comuni che li mettono a disposizione via internet. 14. ATTI DEL POTERE
GIUDIZIARIO 14.1 LA GIURISPRUDENZA La funzione del giudice è quella di
accertare la volontà normativa da applicare nei casi concreti. Normalmente sono
i privati e la Pubblica amministrazione che applicano le norme, mentre il
giudice interviene quando rispetto ai casi concreti sorgano situazioni di
dubbio circa la qualificazione giuridica da dare ai casi medesimi. Il giudice
nel nostro ordinamento e in tutti gli ordinamenti applica poi le sanzioni
previste a carico di quanti abbiano violato una norma. I giudici si pronunciano
con un atto che è la SENTENZA. La sentenza, a differenza della legge che è
generale, si limita a vincolare i soggetti a cui si riferisce e nessun altro
sarà tenuto ad applicare ad altri casi concreti la soluzione accolta nella
sentenza, soprattutto nessun altro giudice. I paesi dell’Europa continentale si
distinguono in ciò dai paesi anglosassoni dove invece opera il principio del
precedente vincolante. Nonostante ciò la giurisprudenza ha un valore
fondamentale per il fatto che le norme sono per definizione generali ed
astratte e devono quindi calarsi in realtà e situazioni che possono essere
diverse, pur presentando quei caratteri comuni che permettono di applicare la
stessa norma; il legislatore d’altra parte non può prevedere le diverse
situazioni e realtà nelle quali la norma verrà applicata. Tale compito spetta
al giudice che d’altra parte dovrà in alcuni casi colmare le lacune esistenti
nel tessuto normativo. Le sentenze tuttavia non sono l’unico atto espressione
del potere giudiziario in quanto Occorre poi osservare che il nostro
ordinamento, come tutti del resto, è fondato su più ordini (i principali sono
il civile, il penale e l’ amministrativo) e gradi di giudizio (nel caso del
penale e del civile sono tre). Il giudice di primo grado sa che la sua
decisione potrà venire impugnata e lo stesso dicasi per il giudice d’appello. I
giudici di primo e secondo grado sapendo che le loro decisioni potranno
arrivare sino in Cassazione saranno propensi a conformarsi ai suoi
orientamenti.
LA STRUTTURA
DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
MAGISTRATURA
ORDINARIA
giudici civili
I° Grado Giudice di pace ( di piccola entità), tribunale ordinario (che si occupa anche di lavoro e agraria), tribunale
minorile (civile ed amministrativo)
II° Grado Tribunale Ordinario, Corte d’appello
III° Grado Corte di Cassazione
giudici penali
I° Grado Giudice di
pace, Tribunale, Tribunale dei minori, Corte d’assise
II° Grado Tribunale
di sorveglianza, Corte d’appello, Corte d’appello dei minori, Corte d’assise
d’appello
III° Grado Corte di
Cassazione
MAGISTRATURE SPECIALI
Giurisdizione
amministrativa
I° grado Tribunali amministrativi regionale
II° grado Consiglio
di Stato
Giurisdizione
contabile
corte dei conti I° grado sezioni regionali
corte dei conti II°
grado sezioni centrali
Giurisdizione
militare
I° grado Tribunale militare
II° grado Corte
militare d’appello
III° grado Corte di
cassazione
Giurisdizione
tributaria
I° grado Commissione tributaria provinciale
II° grado Commissione tributaria regionale
III° grado Corte di
cassazione
15. L’IDENTIFICAZIONE DELLE SENTENZE Le sentenze si
identificano e si ricercano mediante quattro elementi: 1) l’organo giudicante:
identificato dal nome (tribunale, corte d’appello, tribunale amministrativo) e
dalla città dove ha sede. Quando ne esiste una sola, come per la Corte di
Cassazione o il Consiglio di Stato, la sede non ha rilevanza. 2) la sezione:
ogni organo giudiziario si riparte in sezioni salvo quelli più piccoli. 3) il
numero della sentenza: corrisponde al giorno in cui viene depositata in cancelleria
ed è successivo a quello in cui viene pronunciata. Ogni sezione di ogni organo
numera autonomamente le proprie decisioni. 4) la data del deposito. 16. RIVISTE
E BANCHE DATI GIURIDICHE DI LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA: Fra le decisioni dei
giudici acquistano un rilievo peculiare quelle delle supreme giurisdizioni,
quali la Corte di Cassazione, le Sezioni centrali della Corte dei Conti e del
Consiglio di Stato, in quanto costituiscono i giudici di ultimo grado delle
rispettive giurisdizioni. A ciascuna di queste Corti sono dedicate apposite
riviste settoriali che contengono i testi delle decisioni, ma non tutti. Alcune
decisioni più recenti sono rintracciabili anche via internet. In linea generale
nei repertori o nelle banche dati vengono riportate solo le massime, ossia
degli “abstract” di sentenza. 25 Ad es. nel Repertorio del Foro Italiano o
nella rivista I TAR, Consiglio di Stato, nel Foro Amministrativo o nella banca
dati Juris Data, sezione Giurisprudenza, troviamo le massime, che spesso sono sufficienti
agli utenti. Quando si desidera il testo dell’intera sentenza, occorrerà
ricercare nel Foro Italiano, sia in cartaceo, che in banca dati, nel CED per le
sole sentenze della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia, nonché in
JURIS DATA per la sola Cassazione Civile. Ricordiamo ancora, per la
giurisprudenza civile, le riviste GIURISPRUDENZA DI MERITO e GIURISPRUDENZA
ITALIANA. Per ciò che invece riguarda la legislazione italiana, i principali
repertori sono: LEX: LEGISLAZIONE ITALIANA, LA LEGISLAZIONE ITALIANA, LEGGI
STATALI E REGIONALI. 1977...; invece GAZZETTA GIURIDICA GIUFFRE' – ITALIAOGGI,
GUIDA AL DIRITTO DEL SOLE 24 ORE, contengono anche giurisprudenza. Come banche
dati principali ricordiamo JURIS DATA, LEGGI D’ITALIA, CODICI REGIONALI, LAVORO
ONE, quest’ultimo per ciò che riguarda il diritto del lavoro. Trattando di
diritto comunitario, ricordo che tra le riviste esistono: la RACCOLTA DELLA
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE E DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITA'
EUROPEE, il REPERTORIO DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA IN VIGORE E DI ALTRI
ATTI, FORO ITALIANO PARTE QUARTA, che raccoglie le pronunce della Corte di
Giustizia e tra le banche dati in possesso della Biblioteca, EURLEX, per il
reperimento di atti normativi comunitari. Le riviste citate sono tra le
principali e più complete; tuttavia esistono riviste specifiche per oggetto e
materia, rintracciabili nel repertorio periodici alla tendina di sinistra della
nostra pagina web. Si ricorda infine, quale utile strumento di ricerca bibliografia,
la consultazione dei siti indicati alla voce “Risorse Internet”, con “i vostri
link”, sempre alla pagina web della Biblioteca.
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