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Pedagogista e Pedagogista Giuridico ( CTU e CTP)

giovedì 23 aprile 2015

divorzio brevissimo: 6 mesi consensuale 1 anno giudiziale e annullamento breve

Non è stato affatto facile arrivare a questo punto. Nel 1800 il Codice di Napoleone già consentiva di sciogliere i matrimoni civili, (ma serviva il consenso dei genitori e dei nonni). Ma con l'Italia unita, il divorzio rimase un tabù: Nel 1902 non fu approvata una direttiva del governo Zanardelli che prevedeva il divorzio solo in caso di adulterio, lesioni al coniuge, condanne gravi. Bisogna così arrivare alla seconda metà degli anni Sessanta per l'avvio della battaglia in nome del divorzio: con il progetto di legge del socialista Loris Fortuna, le manifestazioni dei radicali, la Lega italiana per l'istituzione del divorzio.
É così si arriva alla svolta, al 1 dicembre 1970 n° 898 e succ. modif. quando radicali, socialisti, comunisti, liberali e repubblicani approvarono la legge; contrari la Dc e il Msi. Ma anche allora la strada fu tortuosa. L'Italia cattolica, antidivorzista, chiese il referendum: il 12 maggio 1974, l'87,7% degli italiani andò al voto per scegliere se abrogare o meno la legge Fortuna-Baslini; grazie a quasi il 60% dei no, restò in vigore, fu poi ritoccata dalla L. 436/1978. Arriva, in seguito, la prima forma di divorzio breve, con la riforma della legge n.74 del 1987  e con i tempi del divorzio che passano dai 5 ai 3 anni. Oggi l'ulteriore grande passo, in attesa del divorzio immediato, stralciato dal Ddl, e del riconoscimento degli altri diritti civili che l'Italia ancora aspetta.
La fine di un rapporto inizia con la separazione e termina con il divorzio.
Esistono tre tipi di separazioni:
1.            la separazione di fatto (naturale):(art. 570/1930 c.p. abbandono del tetto coniugale; art. 143 del codice civile, assegno di mantenimento);
2.            la separazione  (legale)codice civile (artt. 150 e ss) è di due tipi:
(consensuale o giudiziale);
  1. la separazione consensuale  art. 158 c.c.;
  2. la separazione giudiziale (legale) L'art. 143 c.c. stabilisce i diritti e doveri reciproci dei coniugi e precisamente: "[...] Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia".
La Cassazione ha ribadito, con sentenza n. 16270/2013, che l'infedeltà comporta l'addebito della separazione solo quando è causa della rottura del rapporto coniugale (affectio coniugalis) e non quando il tradimento avviene perché il rapporto di coppia era già compromesso e, pertanto, la relazione extraconiugale costituisce una mera conseguenza.
Il giudice può affidare il godimento della casa coniugale ad uno dei due coniugi, soltanto se questi è affidatario di figli minorenni, o di figli maggiorenni incolpevolmente non autosufficienti, non in ragione della condizione economica dei coniugi [3] (art. 155 c.c. comma quater, e art. 6 comma 6 l. 898/1970).
Gli obblighi di mantenimento non sussistono se le parti hanno sottoscritto un contratto prematrimoniale, che dispone diversamente (art. 155 c.c.);


divorzio, introdotto e disciplinato dal codice civile all’art. 149 che consente (oggi) anche lo scioglimento di matrimonio, dalla legge 898/70 e dalla legge n.74/’87[4] (che ha apportato delle modifiche significative alla precedente), viene, invece, pronunciato lo scioglimento del matrimonio con rito civile o la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato il matrimonio civile o concordatario con: rito religioso, cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato italiano). Le cause del divorzio sono elencate nell'art. 3 della legge 1970/898. Col divorzio vengono a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito, presunzione di concepimento, etc.), sia sul piano patrimoniale. La cessazione del matrimonio produce effetti dal momento della sentenza di divorzio, senza che essa determini il venir meno dei rapporti stabiliti in costanza del vincolo matrimoniale. Solo a seguito di divorzio il coniuge può pervenire a nuove nozze.

Anche il divorzio segue due vie: il divorzio congiunto e il divorzio giudiziale.

Il divorzio congiunto o consensuale[5] si ha quando c’è accordo tra le parti e tutti i criteri conformi alla legge sono rispondenti all’interesse dei figli l' art. 4 della legge n. 898/1970 indica espressamente gli elementi essenziali ai fini della validità del ricorso stesso; devono essere specificate, in particolare, le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra i coniugi con la nuova legge deve decorrere un anno (divorzio breve).

Il divorzio giudiziale[6] si ha quando non c’è accordo tra le parti, in tal caso il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge e con questo ha inizio un procedimento giudiziale. A seguito di divorzio, vengono meno i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio (artt. 51, 143, 149 c.c.), viene meno la comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. (se già non è accaduto in sede di separazione), cessa la destinazione del fondo patrimoniale (art. 171 c.c.) e viene meno la partecipazione dell'ex coniuge all'impresa familiare (art. 230 bis c.c.).

L'annullamento di matrimonio: Nell'ambito del diritto canonico cattolico, peraltro, il sacramento del matrimonio, non può essere sciolto ma può essere riconosciuto nullo, ed in tal caso pertanto non si parla di "divorzio" ma di "dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio". In Italia (in forza del concordato) e nelle altre legislazioni concordatarie dove la cerimonia religiosa può anche avere effetti civili, la nullità del matrimonio stabilita da un tribunale ecclesiastico, seguito da una doppia sentenza di conformità da parte del tribunale di II° grado o dal Tribunale della Rota Romana (se unita alla successiva delibazione della Corte d'appello competente a riconoscere la sentenza rotale) ha anche effetto di annullamento del matrimonio civile. La dichiarazione di nullità non modifica gli obblighi di mantenimento e di versare gli alimenti ai figli. L'ex-coniuge beneficia di un assegno per un periodo massimo di tre anni.
Cause possibili: Nel ricevere la richiesta di celebrazione del matrimonio canonico con effetti civili il parroco tenga presente che il matrimonio canonico non può ottenere gli effetti civili qualora al momento della celebrazione sussista una delle seguenti circostanze:
         a)       che uno dei contraenti non abbia compiuto gli anni diciotto e non sia stato ammesso al matrimonio a norma delle leggi civili;
         b)      che uno dei contraenti sia stato dichiarato interdetto per infermità di mente;
         c)       che i contraenti tra loro o anche uno solo di essi siano già legati da matrimonio valido agli effetti civili;
         d)      che sussista tra i contraenti uno degli impedimenti previsti dalla legge civile e non sia possibile ottenere l’autorizzazione al matrimonio[7].
         Il divieto richiamato al comma precedente cessa peraltro nei casi in cui, a norma degli articoli 68, terzo comma, 117, secondo comma e 119, secondo comma, del codice civile, non sarebbe possibile pronunziare la nullità del matrimonio o il suo annullamento.

Divorzio breve 2014, le nuove norme permettono di lasciarsi in pochissimo tempo e con una spesa davvero minima: ecco tutti i dettagli. Il divorzio breve 2014 ha preso sempre più piede e anche i Comuni si stanno attrezzando per permettere ai cittadini di usufruire del D. L. 132 del 12/09/14 in G.U. del 10/11/14 capo II art. 6 e capo III,recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”   convertito nella L.  162 art. 6 e 12 del 10/11/14 , già pubblicata in Gazzetta Ufficiale e in vigore dall’11 novembre 2014.
 che istituisce la “Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio” (art. 6) nonché la “Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile” (art. 12). Le nuove norme, però, si possono utilizzare solo in caso di separazione consensuale, di divorzio in forma congiunta e di modifica concordata delle condizioni di separazione e di divorzio. In questi casi si ricorre a due nuove procedure: quella di negoziazione assistita da avvocati (art. 6); quella davanti al Sindaco (Ufficiale di Stato Civile) (art.12).
È chiaro che, spesso e volentieri, le coppie che vorranno lasciarsi faranno in modo di trovare un accordo e poter così usufruire della procedura di divorzio breve 2014.  Anche alcuni comuni si erano organizzando per favorire i cittadini che vogliano approfittare della nuova legge: Roma, Brescia, Carbonia, Sassari, Bari, Bergamo e tanti altri hanno già attivato uno speciale sportello comunale dove trovare tutte le informazioni e le procedure da seguire per il divorzio breve 2014. Gli appuntamenti possono essere presi via telefono e il costo burocratico da sostenere è di soli 16 €.
Ovviamente questa procedura semplificata si applica solo qualora non ci siano di mezzo figli minori o portatori di handicap grave art 3 co. 3 L.104 del 05/02/1992 o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Stralciata la norma sul divorzio “lampo”, grazia alla quale poteva essere chiesto, anche in assenza di un periodo di separazione, da entrambi i coniugi con ricorso congiunto all'autorità giudiziaria competente in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o figli con meno di 26 anni economicamente non autosufficienti. La norma è stata stralciata in Senato per evitare ostacoli all'approvazione del divorzio breve.
Dopo oltre 40 anni dibattaglie, ostracismi, rinvii, si accorciano i tempi, per chi vorrà porre fine al proprio matrimonio. L'Italia, grazie al voto alla Camera nel quale si è registrato un forte consenso (398 sì, 28 no e 6 astenuti) il 21/04/15   ha il suo divorzio brevissimo. Il che significa che non saranno più necessari 3 anni per dirsi addio, come previsto dalla riforma della ex legge Fortuna-Baslini, ma solo 6 mesi, se la separazione è consensuale, che permette di proporre la domanda di divorzio,   tale nuovo termine di sei mesi si applica anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali;  12 mesi, invece se la separazione è giudiziale in tal caso si ricorrere al giudice, indipendentemente dalla presenza o meno di figli, il termine per calcolare la durata della separazione decorre dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale che legittima la domanda di divorzio. 

Fin ora, l'articolo 191 del Codice civile prevedeva la separazione personale come uno dei motivi di scioglimento della comunione, il cui momento effettivo si verifica solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
La nuova legge aggiunge un nuovo comma all'articolo 191 c.c. attraverso il quale la comunione dei beni che si scioglie quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati o al momento di sottoscrivere la separazione consensuale; In caso di comunione dei beni - l'ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati deve essere comunicata all'ufficio di stato civile per l'annotazione dello scioglimento della comunione (sull'atto di matrimonio). Infine c'è l'applicazione immediata: il divorzio brevissimo sarà operativo anche per i procedimenti in corso. La nuova legge prevede una disposizione transitoria secondo la quale la nuova disciplina sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e quella che anticipa lo scioglimento della comunione legale si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della riforma. Vale anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che ne costituisce il presupposto.

Anche l'annullamento di Matrimonio 2015 segue un evoluzione, difatti nel741 Benedetto IXV già emetteva una doppia sentenza sul codex iuris canonici:
Un unico giudizio dal Vescovo Giudi della propria città,tempi brevi max 1 anno, e motivazioni che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve secondo i cann. 1683-1687, si annoverano per esempio: quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l’aborto procurato per impedire la procreazione, l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc. Con l'annullamento la moglie
perde il cognome del marito, mantenimento, e diritti testamentari. La prole invece rimane indenne, inoltre si può contrarre un secondo matrimonio in chiesa (canonico o concordatario) per entrambi. 


il divorzio breve in sintesi
Divorzio breve © Ansa


Da un punto di vista psicologico la separazione ed il divorzio non sono eventi che si realizzano in tempi brevi. Essi comportano un vero e proprio percorso, una successione di fasi, che permette alle persone implicate di elaborare interiormente quanto accaduto, di ristrutturare le proprie relazioni e di raggiungere una nuova organizzazione familiare. Tra i vari studiosi che si sono interessati a questo processo, i due autori per me di maggior interesse, sono: Kaslow (separazione) e Bohannan (divorzio)[1].

Il modello di F. W. Kaslow (1987) separazione
F. W. Kaslow, individua tre fasi in cui suddivide il processo di separazione - secondo il quale occorrono in media dai due ai quattro anni per portarle a termine -:
1.    fase della alienazione, precedente alla separazione, caratterizzata da delusione, senso di vuoto, ritiro emotivo e controversie tra i due partner;
2.    fase conflittuale, caratterizzata da depressione, disperazione, collera e dalla separazione fisica e legale;
3.    fase riequilibratrice, successiva alla separazione, contraddistinta da un senso di rassegnazione, ma anche da ottimismo e fiducia in sé, dal completamento del «divorzio psichico», dalla riorganizzazione della rete di relazioni sociali e dalla sperimentazione di nuovi stili di vita.


Il modello di Bohannan (1970-73) divorzio
In una prospettiva psicosociale, oltre che legale, Bohannan vede il divorzio come un processo multidimensionale che attraversa 6 dimensioni - ove il mancato superamento di una di queste potrebbe comportare per gli individui gravi disagi e mettere in crisi l’intero percorso - :
1.    emozionale: è il deterioramento della coppia quando non si accettano i cambiamenti del partner e  l’alternarsi di momenti di aggressività e di riavvicinamento portano alla cronicizzazione del conflitto;
2.    legale: i due coniugi ricorrono ad un giudice per regolamentare le questioni inerenti il patrimonio e l’affido dei figli, il divorzio legale va affrontato dopo quello emotivo perché quando i due partner si sono adattati all’idea della separazione si può affrontare il divorzio consensualmente ed in un ottica costruttiva;
3.    Economico: questa è una fase molto delicata che riguarda sia la divisione dei beni, sia l’assegno familiare al coniuge più debole, se il divorzio emotivo è stato superato non ci dovrebbero essere rivendicazioni;
4.    genitoriale: l’assunzione di responsabilità di fronte ai figli. Infatti, il divorzio riguarda i genitori, non i figli e se si sono superate le fasi precedenti non dovrebbero sorgere conflittualità a carattere emotivo, legale ed economico. A tal riguardo, Dahan e De Schonen-Desanauts (2000) danno una buona soluzione per evitare di darsi colpe tra coniugi e generare colpe nei figli: sarebbe ottimo dare la notizia di separazione insieme in un clima possibilmente tranquillo.
5.    Comunitario: questo riguarda il mutamento delle relazioni sociali, l’allontanamento di amicizie di entrambi i partner preferendo nuove conoscenze. Se la persona torna nella casa genitoriale con i propri figli perderà quasi automaticamente il ruolo genitoriale affidandolo ai nonni, che diventa patogeno. In tali casi i nonni si sostituiscono ai genitori, i quali devono metabolizzare il divorzio assumendo un ruolo fraterno nei confronti dei propri figli. Questo scambio di ruoli genera nei figli la convinzione che i genitori sono immaturi e incapaci di svolgere il proprio ruolo e che i nonni sono intrusivi e poco capaci di rendere i figli autonomi. Ferenzi[2] parla di complesso del nonno: il nonno, essendo il padre del padre, ha potere sul figlio e riduce l’immagine onnipotente che il nipote ha di suo padre. I nonni diventano iperprotettivi e producono nei nipoti diverse forme di disadattamento, come ad esempio la patologia descritta da K. Lorenz “sindrome di re Salomone”;
6.    psichico: superare il momento in cui si prende atto, da un lato, della propria vita, autonomia e indipendenza e, dall’altro, delle proprie colpe e delle cause  che hanno portato al fallimento della propria unione. Il partner che viene lasciato è quello che ha bisogno di un sostegno psicologico in quanto ha un senso di smarrimento e perdita, chi lascia, invece, ha un senso di colpa.


[1] M. MALAGOLI TOGLIATTI, G. MONTINARI, op cit., p. 233-235.

[2] A. Farneti Elementi di psicologia dello sviluppo. Dalle teorie ai problemi quotidiani, Carrocci, Roma 1998, p. 144.

1 commento:

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