Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Circolare n. 28 Roma, 10-1-2014
Prot. 206
Obbligo di istruzione
Nell’attuale ordinamento, l’obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si assolve, di
norma, con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di
secondo grado ovvero 16 anni o di istruzione e formazione professionale nonché mediante la stipula di un
contratto di apprendistato, ai sensi dell’art.3, comma 1, del Decreto legislativo n.167 del 14
settembre 2011 come di seguito precisato al punto 2.B).
I dieci anni dell’obbligo si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino
al 18° anno di età o comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale di
durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
In tale contesto, il momento dell’iscrizione rappresenta un passaggio importante sia
sotto l’aspetto della responsabilità condivisa tra i diversi soggetti indicati al punto A, sia per
quanto riguarda le modalità di assolvimento dell’obbligo indicate dalle vigenti disposizioni
meglio precisate al punto B.
Modalità di assolvimento
L’obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle
strutture accreditate dalle Regioni per l’istruzione e formazione professionale, nonché
attraverso l’istruzione parentale (vedi la Nota prot.781 del 4 febbraio 2011). In questo
caso, a garanzia dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, il minore è tenuto a sostenere
l’esame di idoneità.
Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di
sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o
paritarie. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione
del primo ciclo di istruzione.
Pertanto, gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito
positivo il percorso del primo ciclo Scuola Seconndaria di I° grado, ferma restando l’istruzione parentale, potranno
assolvere l’obbligo d’istruzione secondo due diverse modalità:
iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero 16 anni;
iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (cfr. art.64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008,n.133), realizzato da strutture formative accreditate dalle Regioni o da un
Istituto Professionale in regime di sussidiarietà.
Com’è noto, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali l’11 novembre 2011,
con il quale è stato recepito l’Accordo in sede Conferenza Stato-Regioni 27 luglio 11, è
stato approvato il repertorio nazionale delle figure di riferimento per i percorsi di IeFP a
partire dall’anno scolastico 2011/12, integrato dal successivo Accordo in Conferenza Stato
Regioni del 19 gennaio 2012 (allegato E).
Come sopra detto, le Regioni, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di
programmazione dell’offerta formativa, possono prevedere la realizzazione di percorsi di
IeFP, oltre che da parte delle strutture accreditate, anche da parte degli Istituti
professionali, in regime di sussidiarietà, secondo le due distinte modalità fissate nelle
linee-guida adottate con D.M. n.4/2011, previa intesa in sede di Conferenza Unificata del
16 dicembre 2010.
Pertanto, i dirigenti scolastici degli Istituti professionali potranno accogliere – anche
per l’anno scolastico 2014/2015 - le iscrizioni ai percorsi IeFP che risulteranno attivati
nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di ciascuna Regione e secondo la
tipologia di regime sussidiario da essa prescelto. I percorsi IeFP in regime di sussidiarietà
rientrano nella gestione delle Iscrizioni on line.
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