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Pedagogista e Pedagogista Giuridico ( CTU e CTP)

martedì 18 aprile 2023

calunnia, diffamazione, ingiuria

La calunnia 368 c.p. : è una falsa accusa fatta davanti alle autorità. In pratica,  scatta quando si sporge denuncia contro una persona che si sa essere innocente; 
la diffamazione, art. 595 c.p. invece, consiste nell'offendere la reputazione altrui parlando davanti ad altre persone.
L'  Ingiuria (ex art 594 c.p.) Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente  è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516. Essa  è stata depenalizzata nel 2016 e trasformata in civile (Cass. Civile, sez. III, 3/12/2007, n. 25171) si svolge davanti al giudice civile del tribunale ordinario o del giudice di pace per:
  • condannare il convenuto al risarcimento dei danni in favore dell’attore ed al pagamento di tutte le spese processuali;
  • condannare l’offensore al pagamento di una sanzione civile che va da 100 a 8.000 euro; qualora invece vi sia l’attribuzione di un fatto determinato o commesso in presenza di più persone la sanzione civile è più alta e può andare da a 200 a 12.000 euro.

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