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Pedagogista e Pedagogista Giuridico ( CTU e CTP)

martedì 27 novembre 2018

Tesi master pedagogia giuridica



Capitolo 4. Dall'Affido Condiviso alla Responsabilità Genitoriale

 


4.1.  L'Affido Condiviso


Con l'entrata in vigore della nuova Legge n. 54/’06, (cd. legge sull'"affido condiviso") si è operata una rivoluzione copernicanasancendo il principio di bigenitorialità[55], esso è il principio ideologico in base al quale un bambino ha una legittima aspirazione, ovvero una sorta di diritto naturale a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso questi siano separati, divorziati, o conviventi, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio. Tale diritto si baserebbe, in questa impostazione, sul fatto che essere genitori è un impegno che si prende nei confronti dei figli e non dell'altro genitore, per cui esso non può e non deve essere influenzato da un'eventuale separazione.  
Questo principio promuove dunque la pratica dell'affido condiviso come tutela del benessere dei minori al fine di continuare a ricevere cure, educazione ed affetto da entrambi i genitori. Le novità più importanti sono rappresentate dal riconoscimento di pari diritti e doveri ad entrambi i genitori nei confronti dei figli (siano essi naturali o legittimi). Si parla in proposito di "parigenitorialità".Sono riconosciuti anche diritti di contatto continuativo con i nipoti, ai nonni e ai parenti più stretti fino al 4° grado (art. 155). Si è così compiuto un passo fondamentale per un cambiamento del Diritto di Famiglia, alla luce del mutare della mentalità e della società. L'affido condiviso è dunque oggi la forma di affidamento dei figli.Esso consente l'esercizio della potestà anche in modo disgiunto[56], cosicché ciascun genitore è responsabile in toto quando i figli sono con lui/lei. Contrariamente all’affido condiviso congiunto, che richiede sempre la completa cooperazione fra i genitori, l'affido condiviso disgiunto è applicabile e utile soprattutto in caso di conflitto (di solito col divorzio giudiziale), poiché suddivide in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi, disaccoppiandoli tuttavia nel tempo e nello spazio.
Ciascun genitore è tenuto a provvedere autonomamente e direttamente al loro mantenimento (Cass. 18/87/2006).
L'affidamento condiviso è previsto anche nei casi di seguito elencati:

·         Caso in cui un genitore è in carcere. Non è detto che in una situazione del genere debba essergli negato l’affidamento del figlio. Ciò dipende sia dal tipo di reato contestato che dalla pena inflitta.

·         Caso in cui i due genitori risiedono in due città diverse,anche se molto distanti tra loroNon è la distanza, infatti, che impedisce ad entrambi di raggiungere l’accordo sulle questioni più importanti per i figli e dunque ottenere l’affido condiviso.


4.2. L'Affidamento Esclusivo


Nella 54/06 non viene tuttavia esclusa l'ipotesi di affido a un solo genitore (affidamento esclusivo)quando il comportamento dell'altro genitore sia contrario all'interesse del figlio minore.
Suddetta Legge[57], dice che l’affidamento esclusivo sia l’eccezione, mentre quello condiviso sia la regola da applicare alla generalità dei casi.

Il Giudice decide quale delle due forme di affido prediligere solo sulla base dell’interesse del minore. Egli è libero di valutare caso per caso se l’affidamento dei figli a entrambi i genitori possa essere di pregiudizio o meno per il minore. In ogni caso il provvedimento con cui si dispone l’affidamento esclusivo ad un solo genitore deve essere sempre motivato.

Pertanto, nei seguenti casi si dispone l'affidamento esclusivo[58]:

1. in caso di violenza sui figli;
2. in caso di violenza sulla moglie in presenza dei figli quando questi ne abbiano subito un trauma;
3. se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo: ad es. non si provvede alla cura e all' educazione del figlio minore, non si versa volontariamente l'assegno di mantenimento, si fa uso di sostanze stupefacenti e alcool, si è riconosciuti incapaci d'intendere e di volere, ci si rende irreperibili;
4. se il genitore non affidatario è rimasto assente e non si è costituito nel giudizio di separazione e pertanto non ha rivendicato il proprio diritto ad esercitare il ruolo di genitore,né ha chiesto l'affido;
5. l’affidamento esclusivo si impone anche quando il minore ascoltato[59] dal Giudice riesce a spiegare i motivi per i quali preferisce essere affidato ad un solo genitore.

Si tratta quindi di situazioni limite, purtroppo ancora molto frequenti, in cui le negligenze di un genitore, il suo totale disinteresse verso il figlio minore – sia sul piano affettivo che dell’assistenza economica – inducono il Giudice ad escludere l’affido condiviso, potendo ben prevedere i danni che ne deriverebbero ai figli se fossero affidati ad entrambi i genitori.
La richiesta di affidamento esclusivo (che può essere avanzata da ciascuno dei genitori al Giudice) deve essere sufficientemente motivata: vanno cioè indicate le ragioni che rendono incompatibile con l’interesse del minore l’affidamento a quel determinato genitore. Ciò avviene “quando la condotta è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà del minore”.  Si pensi ai casi di abusi familiari.

La legge, però, per evitare intenti vendicativi o ricattatori, punisce il genitore che senza fornire adeguate motivazioni chieda al Giudice l’affidamento esclusivo. Infatti, se il Giudice riterrà la richiesta manifestamente infondatapotrà valutare se estromettere quel genitore dall’affidamento e se condannarlo (in caso di malafede o colpa grave) al risarcimento del danno.

Il Giudice dovrà, a seconda del caso, indicare le modalità e la frequenza del diritto di visita del genitore non affidatario e, se necessario per l’interesse e la salute psicofisica del minore, potrà adoperare alcune cautele, quali ad esempio la presenza di un operatore dei Servizi Sociali durante gli incontri tra il genitore e il figlio minore.

Quanto alle decisioni di maggiore interesse per la vita del figlio,infine,la Legge non precisa se queste debbano essere assunte di comune accordo da entrambi i coniugi anche nell’ipotesi di affido esclusivo. Nella maggior parte dei casi il Giudice preferisce che il genitore non affidatario non debba essere estromesso da tali decisioni, deve infatti rimanere vivo il suo diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i propri figli, pur se nel rispetto sempre dell’interesse del minore.


4.3. La Filiazione


La Legge 10 dicembre 2012 n. 219 ha inciso profondamente sul diritto di famiglia apportando modifiche sostanziali e di grande mutamento al fine di assicurare l’eguaglianza giuridica di tutti i figli nati nel matrimonio o al di fuori del vincolo coniugale. Difatti questa Legge supera la dicotomia tra figlio legittimo e figlio naturale[60] e la eleva allo status di figlio senza distinzioni nato dentro o fuori dal matrimonio con un semplice riconoscimento, egli ha diritto ad avere rapporti anche con la parentela estesa in linea retta ( nonni) e collaterale (fratelli, zii e cugini) fino al 6° grado.


4.4. La Responsabilità Genitoriale


 Il D. Lgs 154/2013[61]con il quale il Governo italiano ha dato attuazione alla Legge 10 dicembre 2012 n. 219 sarà ricordato, oltre che per la parificazione tra figli nati fuori e all’interno del matrimonio (Codice Civile,Libro Primo Delle persone e della famigliaTitolo IX  Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio, capo II Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonioArtt. 337bis-342),anche per il superamento del concetto di potestà parentale elevandolo a responsabilità genitoriale(Codice CivileLibro Primo Delle persone e della famigliaTitolo IX Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio,Capo I, Dei diritti e doveri del figlio,Artt. 315-337).

La riforma nasce da un Regolamento dell’Unione Europea, il c.d. Bruxelles II bis, che introduce tale concetto nel proprio art. 2 n. 7, il quale definisce la “responsabilità genitoriale” come l’insieme dei  diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore, riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita.

Da tale definizione di massima il legislatore nazionale ha tratto la riforma di cui al citato decreto che, tra le altre normeriscrive l’art. 316 del c.c.il quale oggi prevede che "la responsabilità genitoriale esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, i genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al Giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Il Giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane, il Giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi".
Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.
La 316 bis parla di Concorso nel mantenimento"I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. Oppure il Giudice deciderà sul proporzionale".
Gli articoli art. 315 e ss. del c.c.individuano meglio i diritti e doveri dei figli verso i loro genitori:
In primo luogo, essendo cessata ogni disparità di trattamento tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori del matrimonio, l’art. 315 dispone che: 
"tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico".


Iniziamo  con i diritti e doveri del figlio, indicati dall’art. 315 bis;
i doveri del figlio:
1.    rispettare i genitori;
2.    contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa;
3.    obbligo di risiedere presso la casa dei genitori.

In merito a quest’ultimo punto,l’art. 318 dispone che "il figlio sino alla maggiore età o all'emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli.
Nel caso in cui lo faccia senza il permesso dei genitori, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al Giudice tutelare".
I diritti del figlio:
·      essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
·      se il figlio minore ha compiuto i dodici anni, o se ha meno di quell’età, ma ha raggiunto una capacità di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano;
·      a crescere in una famiglia;
·      di mantenere rapporti significativi con i parenti ex art. 155, e quindi si può ritenere che anche i parenti abbiano lo stesso diritto nei confronti del figlio della coppia, ma in realtà, il codice si occupa specificamente solo dei nonni (art. 317 bis) chehanno il diritto di mantenere rapporti significativi con i loro nipoti minorenni, un diritto che comporta un dovere a carico dei genitori. Il secondo comma dell’art. 317 bis dispone che"quando l’ascendente, cioè uno dei nonni, è impedito nel suo diritto, può rivolgersi al Giudice perché questi adotti i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore".
Veniamo ora alla responsabilità genitoriale vera e propria;questa, come detto, sostituisce la vecchia potestà genitoriale anche se risulta più gravosa per i genitori.
Il codice non definisce tale potere-dovere, per una precisa scelta legislativa, poiché il concetto potrà evolvere in relazione all’evoluzione sociale e giuridica della società.
Quando abbiamo parlato dibigenitorialità abbiamo detto che,"non essere più, o mai stata coppia, non vuol dire non essere più genitore, questa Legge sposa bene tale concetto difatti parla di responsabilità genitoriale anche per le non coppie, per i figli nati fuori dal matrimonio".
Essa è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori; sempre di comune accordo i genitori stabiliscono la residenza abituale del minore.           
In merito alla durata della responsabilità, questa  non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento e nullità del matrimonio.
Può darsi che uno dei genitori siaimpossibilitato all’esercizio della responsabilità (art. 317) per lontananza, incapacità o altro impedimento. In tal caso la responsabilità è esercitata in modo esclusivo dall’altro. Anche se viene conservato il diritto di vedere gli ascendenti novellato nell'art. 317 bis qualora fossero vicini e vivi.
I genitori che non possono mantenere ed educare il figlio o sono impossibilitati a dargli amore affetto e sostegno morale psico-fisico e materiale, possono dare in affidamento intra-familiare il figlio in linea retta ai nonni o collaterale entro il 4° grado in virtù dell' art. 337 ter del c.c. che prevede che "il Giudice possa procedere all’affidamento familiare in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori in caso di separazione degli stessi». Tale Legge si amplifica  se il minore è affidato ai nonni da più di tre anni in forza della L. 19 ottobre 2015, n. 173 , sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare[62].
Come abbiamo visto la responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo tra i genitori ma questo accordo può anche venire meno.     L'art 337 quater prevede l'affidamento esclusivo ad un solo genitore qualora il comportamento del genitore stesso sia contrario all' interesse del minore.    Il figlio può anche nascere al di fuori del matrimonio art. 337 bis, fermo restando che non ci sono più differenze tra figli legittimi e naturali, in tal caso la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori naturali che lo riconoscono o in alcuni casi può essere delegato al genitore sociale (compagna/o del padre) in virtù del D.d.L. S. 1320 del 28 agosto 2016 delega dell'esercizio della responsabilità genitoriale al genitore sociale. Per il quarto comma dell’art. 316 il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.       
Quando però vi sia un genitore che non esercita la responsabilità genitoriale, questi ha il diritto di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.
Il DDL S. 1230 del 21 giugno 2016 asserisce che il cognome per i nati fuori dal matrimonio può essere aggiunto al primo sia dai genitori che dal figlio se maggiorenne. L'art. 262 invece, dice che: il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Il padre può aggiungere il suo cognome dopo quello della madre.














5. Le ultime fasi della CTU e gli strumenti del CTU nell'Affidamento Condiviso

 

 

5.1. Le fasi finali della consulenza tecnica


I professionisti nominati devono avere strumenti specifici e capacità adeguate per evincere elementi e fornire dati, soprattutto riguardo alla relazione genitori/figli. La consulenza è uno strumento efficace, essa si focalizza soprattutto sul presente e sulla progettualità di vita del nucleo separato; essa non si preoccupa di scoprire entità patologiche individuali o cause di conflitto per poi porvi rimedio, ma rileva una situazione di conflitto già stabilizzata, spesso non risolvibile, aiutando le persone coinvolte a trovare una prospettiva futura che sia a tutto beneficio dei figli.
Le prime tre fasi della consulenza tecnica sono state esposte in maniera esaustiva nel capitolo 2.
·         L'ordinanza di nomina
·         L'incarico
·         Il giuramento
·         Il quesito
·         Il programma peritale (l'indagine)
·         La relazione finale

Le ultime tre fasi saranno esposte qui di seguito.


5.1.1. Il quesito


I quesiti sottoposti ai consulenti hanno subìto un'evoluzione, viste le diverse innovazioni della legislazione di riferimento. Infatti, se in passato riguardavano la moralità dei coniugi, oggi i quesiti sonoprincipalmente: sull'affidamento condiviso, sulla responsabilità educativa, sulla delega al genitore sociale, sul riconoscimento dei figli naturali, etc.. Il quesito è formulato dal Giudice al CTU in presenza dei CTP, delle parti, e degli avvocati e verbalizzato nel giorno dell'udienza.
Esempio di quesito.
Figura 2

L'esempio punta sulla bigenitorialità (Figura 2), il consulente in tal caso svolgerà il suo lavoro e si servirà di eventuali di collaboratori specialistici per visite specialistiche, non rientranti nelle sue competenze specifiche quali: valutazioni psicodiagnostiche, psichiatriche o altri esami medici.

5.2. Il programma peritale (l'indagine)


Il CTU, dal canto suo, dalle indicazioni contenute nel quesito, svolgerà un programma peritale ovvero una serie diindagini che comprendono l'utilizzo degli strumenti classici quali:
1.      il colloquio (incontri);
2.      l'osservazione dell'interazione tra le parti;
3.      l'indagine ambientale;
4.      l'audizione di eventuali testimoni;
5.      i test;
6.      il colloquio di restituzione.


Alla fine di ogni operazione dovrà essere redatto un verbale,sommario delle indagini svolte, con le firme dei presenti e l'indicazione dell'incontro successivo. Tale documento sarà allegato alla relazione finale. La metodologia presentata sopra potrà subire variazioni a seconda dei casi specifici e secondo la formazione specifica del CTU. Inoltre il calendario degli incontri potrà subire variazioni, ovviamente motivate, e si potranno chiedere proroghe per definire meglio la situazione al fine di rispondere adeguatamente al quesito del Giudice. Di fondamentale importanza nell'avvio di una consulenza è che il CTU rilegga al primo incontro il quesito del Giudice al fine di chiarire alle parti l'obiettivo di tali consulenze, che non saranno di ordine psicologico o psicodiagnostico ma di rilevare informazioni al fine di fare una valutazione finale perfettamente rispondente al quesito del Giudice. Questo favorisce il clima di fiducia e interazione tra CTU e le parti. Anche ai bambini va spiegato con chiarezza cosa sta succedendo tenendo conto della loro sensibilità e della loro età. È importante registrare gli incontri audio/video per separare gli elementi descrittivi da quelli interpretativi. Inoltre diviene importante che prima o dopo il programma peritale il CTU studi i fascicoli degli atti delle parti per avere una fotografia chiara e limpida dei fatti. Il materiale può comprendere: dichiarazioni e memorie degli avvocati e dei CTP, scritti dei coniugi, documentazione clinica, dichiarazioni degli insegnanti, dei figli maggiorenni, etc.. Ovvio che le parti secondo il principio del contraddittorio difenderanno le loro posizioni dando una visione completamente distorta dell' altro. Il CTU deve poi confrontare nel suo lavoro di consulente tali informazioni prendendo in considerazione la CNV (quindi non solo comunicazione verbale, ma anche paraverbale e non verbale), quindi un confronto tra ciò che la parte dice e quello che realmente fa nel qui ed ora. L'intero programma peritale può essere svolto o nello studio del CTU oppure nelle dimore della coppia separata eccetto per l'audizione dei testimoni per la quale necessita spostamenti.


5.2.1. Il colloquio


Il primo momento comprendel'accoglienza di coloro che si presentano all'incontro. Al primo appuntamento solitamente il consulente convoca entrambe le parti in causa. Dunque il primo incontro sarà di coppia, insieme a eventuali consulenti di parte e avvocati. In questa fase si può procedere a quei chiarimenti di ruolo e funzione, definizione degli obiettivi e stesura del programma peritale. È utile mantenere una particolare apertura rispetto ai contenuti che la coppia separata porta al consulente. È frequente, infatti, che in tale situazione le parti raccontino, con intensa emotività, tutte le loro ragioni in posizione vittimistica. Di solito ciascuno dipinge l'altro come colpevole e sé stesso come colui che ha tentato inutilmente numerose strade al fine di trovare soluzioni civili. Al primo incontro, la prima mezz'ora è spesa solitamente dallo sfogo emotivo, poi il CTU deve cercare di riportare le parti ai temi centrali: attuale situazione di coppia, rapporto con i figli, loro collocazione e regime di frequentazione. Dal colloquio libero si passerà a un momento in cui il consulente porrà alle parti una serie di domande specifiche (aperte e chiuse). L'importante è che si effettui una ristrutturazione cognitiva con le parti iniziando un lavoro costruttivo fornendo una prospettiva nuova della situazione. Il consulente prepara sin dal primo incontro una scheda cartacea in cui annotare nascita, residenza, recapiti, codice fiscale, date di fidanzamento, matrimonio, separazione di fatto, separazione legale, fasi consensuali oppure no, divorzio, data incarico del Giudice, data inizio operazioni peritali, date incontri, anticipo ricevuto, udienza successiva, nome e cognome, recapiti dei CCTTPP e degli avvocati. Altri incontri suddivisi in più fasi:
·         incontri individuali dei genitori;
·         incontri di coppia;
·         incontri individuali con i minori;
·         incontri/osservazione dell'interazione tra le parti.




Incontri individuali dei genitori
Essi sono dei criteri generali per le indagini sull' affido condiviso che possono modificarsi nei casi specifici. Il CTU può in alcuni casi servirsi dell' ausilio di collaboratori con formazione specifica in campo[63].
·         Esplorazione delle motivazioni insite nell'azione legale e nella richiesta specifica da parte della parte che ha intrapreso l'azione;
·         anamnesi clinica: elementi della storia personale, familiare e sociale;
·         informazioni su eventuali patologie personali o familiari, il contesto socio-familiare, l'indagine sulle costellazioni familiari, il rendimento scolastico, il funzionamento lavorativo, l'eventuale uso di droghe o psicofarmaci, eventuali incidenti, eventi traumatici ecc.;
·         esame obiettivo: aspetto fisico, mimica, igiene personale, attività motoria, linguaggio, atteggiamento nei confronti dell'indagine, capacità di critica e autocritica, ragionamento, umore, affettività, gestione delle emozioni, risorse, progettualità futura, esami di realtà. Il consulente rivolge domande convenzionali sull'età, la famiglia d'origine, l'ordine di genitura, gli studi, il lavoro, il tempo libero, ecc.;
·         caratteristiche psicologiche: personalità, eventuali disturbi psicopatologici, polarizzazioni, modalità relazionali, struttura e stile di vita;
·         ambito coniugale e genitoriale: dinamiche di coppia e riflesso di queste sui figli. Vissuti sull'ex partner e sul figlio/i, competenza nel ruolo genitoriale, capacità di distinguere i diversi ruoli svolti, sviluppo psicofisico del bambino (gravidanza, parto, allattamento, svezzamento, sviluppo motorio e del linguaggio, inserimento a scuola, malattie, ecc.). Il racconto individuale consente di avere informazioni in merito alla percezione che i genitori hanno del figlio (congruenze, incongruenze), oltre a testare la vicinanza, la partecipazione e la lucidità con cui ciascuno ha vissuto eventi e fasi di sviluppo. Si possono altresì evincere eventuali atteggiamenti di delega e deresponsabilizzazione da parte di uno o entrambi i genitori;
·         area sociale: l'analisi dei rispettivi network, dunque persone e servizi a cui le parti pensano e sentono di potersi riferire in termini di sostegno emotivo, informativo e materiale.
Incontri di coppia
L'obiettivo è di analizzare le dinamiche di relazione e d'interazioni che intercorrono tra le parti.
·         Storia della coppia: incontro, innamoramento, scelta del partner, matrimonio, diversità etnica o confessionale, progettualità della propria vita affettiva, nascita dei figli, come il sistema si è organizzato dopo l'evento, stili educativi, eventuali difficoltà nell'allevamento dei figli,ecc.;
·         crisi di coppia: ricostruzione delle aspettative deluse, delle cause remote e immediate, della separazione/divorzio, del concorso di aspetti psicologici, economici, sociali; atteggiamento delle rispettive famiglie d'origine; analisi delle eventuali interferenze esterne, aspetti e modalità della conflittualità;
·         storia dei figli: nell'ambito della vita familiare, prima della crisi; reazioni alla crisi della coppia, stato psicologico e adattivo; vita relazionale intra ed extra familiare. La storia raccontata insieme consentirà di trarre informazioni su come funziona la coppia. Nello specifico sarà possibile evincere informazioni sulle risorse della coppia e sulle capacità di costruire e organizzare insieme qualcosa che riguarda i figli, mentre, laddove emergano discrepanze sui rispettivi racconti, il confronto delle versioni può aiutare le parti a diventare consapevoli della distanza e offrire una opportunità di avvicinamento;
·         analisi del livello di consapevolezza delle parti: locus of control rispetto al funzionamento di coppia, alla crisi. Capacità di mettersi in discussione e spirito critico, disponibilità a separare il ruolo di coppia intima da quello genitoriale.

Incontri con il/i minori[64]
Con il termine figli minori ci si riferisce alla prole che non abbia ancora compiuto i 18 anni di età. Con i figli maggiorenni l'unica discussione che resta da fare invece è quella in merito al mantenimento finanziario dei suddetti; tuttavia il CTU può decidere in quanto facenti parte del sistema oggetto di indagine di convocarli. L'ascolto del minore è un aspetto controverso in quanto egli, inserito in una situazione conflittuale, frequentemente si sente costretto a prendere le parti di uno dei due genitori. Gli incontri dovrebbero avere come obiettivo la valutazione del loro funzionamento cognitivo, affettivo, dei vissuti in merito ai genitori e alla situazione, delle dinamiche relazionali. Gli incontri con il minore dovranno essere valutati in considerazione delle fasi del ciclo di sviluppo. Nella prima e nella seconda infanzia gli strumenti maggiormente usati sono: il gioco, l'osservazione e i test, mentre il colloquio vero e proprio è più utile dalla fase pre-adolescenziale (12 anni), sebbene il CTU possa valutare sempre con le dovute cautele, l'ascolto del minore anche prima. Nel caso di prima e seconda infanzia, dove l'osservazione è lo strumento principale per la raccolta di informazioni, bisogna stabilire una relazione empatica con i bambini che consenta di creare un clima di fiducia e ridurre le naturali reazioni difensive, soprattutto se ci troviamo di fronte a bambini provati dal conflitto genitoriale. I bambini in età pre-scolare, che non hanno sviluppato una completa capacità di astrazione e simbolizzazione, ricorrono a modalità prevalentemente espressive, non verbali. Un bambino difficilmente dirà "sono arrabbiato", più facilmente potrà tirare oggetti, maltrattare giocattoli, raccontare una storia in cui persone e animali si mangiano a vicenda, esprimendo ciò che prova attraverso il comportamento. Dopo 3 anni e mezzo, in genere, un bambino, ha sviluppato delle competenze che gli consentono di riferire circa le proprie esperienze ed emozioni, mentre la collocazione spazio-temporale segue dei tempi e dei percorsi meno riconducibili a parametri condivisi. Ad es. per un bambino un mese fa può essere anche ieri. In adolescenza le cose si complicano e di questo il consulente ne deve tener conto. Quanto si osserva va collocato in una fase dello sviluppo con caratteristiche specifiche: l'oscillazione tra tendenze progressive e regressive, la polarizzazione dei giudizi e dei sentimenti, il bisogno di separazione e individuazione, ecc.. È già in atto una ristrutturazione della modalità di rapporto intrinseca alla fase evolutiva che rende naturalmente instabile il minore e che, nel caso della separazione coniugale, lo sottopone a ulteriori rimaneggiamenti. Il primo colloquio deve essere preceduto da una vera e propria fase di costruzione di un rapporto di fiducia, nella quale il consulente dia al ragazzo che ha di fronte un segno della propria affidabilità e una dimostrazione del suo interesse ad agire solo per il bene della famiglia e di tutti gli individui che lo compongono. Ciò che per un adulto possono essere delle premesse ovvie, o comunque discutibili su un terreno comune, per un adolescente possono essere informazioni alle quali aggrapparsi, se non addirittura segni della presenza di un adulto che nel suo ruolo può fungere da rassicuratore. Nel nucleo familiare vengono a intrecciarsi bisogni e risorse individuali, vincoli e attese sociali, in una complessità relazionale a livello intergenerazionale che intragenerazionale.
Gli eventi critici scandiscono la vita della famiglia. L’evento critico genera cambiamenti all’interno della struttura familiare, ad es. un genitore con un figlio adolescente non può comportarsi come se questi fosse un bambino.
Quando il cambiamento non accade nel minor tempo possibile e si blocca a una tappa del ciclo vitale precedente, possono sorgere problemi e disturbi perché si sconvolge l’intero sistema familiare  per il non naturale ciclo degli eventi. La transizione genera crisi e confusione, ma in questo modello la confusione e la crisi sono viste come positive e come un naturale momento maturativo di un intero sistema che in breve tempo trova la sua collocazione spazio-temporale.


5.2.2. Incontri/Osservazione dell'interazione tra le parti


Si dovrebbero prevedere incontri genitore/figli e coppia genitoriale/figli, con i seguenti obiettivi: analizzare dinamiche relazionali, le modalità comportamentali, il posizionamento affettivo del minore in presenza del/dei genitori e come questi ultimi si pongono nella relazione con il figlio. L'osservazione del nucleo familiare al completo è molto utile per trarre elementi sul funzionamento della famiglia e, tranne nei casi particolari, non si dovrebbe mai prescindere dall'esame di tutte le parti, compreso il minore, anche se può sembrare inutile o stressante per lui. Dalla seconda fase è possibile evincere informazioni su molti livelli, tra cui l'idoneità genitoriale che è un punto che assume un significato per certi aspetti nuovo e diverso nella nuova legislazione, ovviamente è possibile comprendere anche caratteristiche meno esplicite della situazione come eventuale presenza di maltrattamento, violenza domestica, stalking.  Inoltre l'osservazione è utile ai fini dell'indagine per cogliere segnali di emozioni e sentimenti che vi circolano. L'obiettivo è di capire come figli e genitori interagiscono tra loro.
Studiare la famiglia significa prendere in esame tre insiemi di ordini:
1.      individuale;
2.      relazionale;
3.      sociale.

La famiglia è costituita da singoli individui, è altrettanto vero che questi si trovano invischiati in relazioni fra loro. Per Donati, la prima agenzia di socializzazione è la famiglia, ogni bambino, al momento della nascita, eredita, oltre al patrimonio genetico, anche i miti familiari[65], gli affetti, l’amore, così come il rancore, le gelosie, le insoddisfazioni, i rapporti rimasti irrisolti dei genitori con i propri genitori. Un primo bagaglio, quindi, che il bambino riceve riguarda la trasmissione intergenerazionale di debiti e crediti affettivi inconsci e consci.
Il patrimonio culturale familiare, attraverso il linguaggio dei genitori, dei fratelli, dei nonni, viene trasmesso al bambino. Si tratta del patrimonio culturale di una ben precisa famiglia, in un determinato ambiente geografico, in un altrettanto preciso momento storico.È attraverso la famiglia che entriamo in contatto con l’ordine significativo del mondo, con tutte le dimensioni della vita: da quelle biologiche a quelle psicologiche, sociali, culturali, economiche, legali, politiche, religiose. In tale ambiente entrano in gioco i mandati familiari(insieme di compiti, ruoli e aspettative che ogni membro è chiamato a ricoprire e soddisfare) aventi un carattere vincolante e limitante, finalizzati ad impedire in modo più o meno consapevole lo svincolo, anche nella scelta del partner.
L'approccio sistemico relazionale/familiare considera l’insieme delle relazioni tra i membri della famiglia, i sistemi che queste relazioni costituiscono, gli influssi che le relazioni esercitano sull’individuo e, di conseguenza, quelle che l’individuo trasferisce nelle relazioni interpersonali. Infine, considera le relazioni tra il sistema famiglia e i sistemi con i quali  interagisce all’esterno.
A riguardo delle relazioni interne alla famiglia, un bambino durante la crescita sarà influenzato dai genitori che lo alleveranno, e attraverso loro, dalle generazioni che li avranno preceduti, per contro, la coppia genitoriale verrà mutata dalla nascita del bambino stesso.
Invece, per ciò che riguarda le relazioni esterne alla famiglia, occorre tener conto delle relazioni tra la famiglia e altri sistemi, quali: le famiglie di origine dei due coniugi, gli ambienti di lavoro, le reti amicali, ecc..
L'approccio si coniuga bene, primo, per ciò che concerne l'interazione padre- madre-figlio come sistema famiglia, poi altre indagini riguardanti  altri contesti si potranno svolgere  durante l'osservazione del CTU con l'audizione di nonni, zii, fratelli, che insieme al nucleo familiare vanno a chiarire meglio le informazioni per avere un chiaro ed esauriente quadro al fine di rispondere al quesito del Giudice.
Il CTU nell'accoglienza della famiglia, sempre tenendo conto dell'età del minore, mette a disposizione dei giochi utilizzando anche le osservazioni fatte in precedenza che gli hanno consentito di vedere quali sono le preferenze del bambino. Egli in questo modo cercherà di osservare come la famiglia si relaziona. Esso avviene tramiteconsegna alle parti che può essere aperta in una richiesta semplice come: "Desidererei che progettaste qualcosa insieme come genitori e figli, avete qui a disposizione alcuni giocattoli. Scegliete tra essi...bene adesso desidererei che giocaste insieme". Cit. Cigoli. A volte è necessario effettuare un'osservazione libera da consegne,laddove il bambino si oppone alle proposte del CTU. La traccia proposta negli allegati andrà quindi riadattata alla singola situazione. Il CTU dovrà tener conto dello stile dell'interazione, ad es. chi dirige cosa e con quali modalità (direttiva, passiva, assertiva, rispettosa della punteggiatura della sequenza degli eventi, aperta, chiusa, rigida, flessibile...); dell'espressione dell'affettività e delle emozioni sia qualitativi che quantitativi; della comunicazione non verbale delle singole parti e tra le parti, ad es. avvicinamento/allontanamento, contatto oculare, contatto corporeo, toni utilizzati, ecc..L'osservatore dovrà annotare se i membri si organizzano in un progetto comune, la modalità di partecipazione, centrale o periferica, l'entrata e l'uscita degli individui dall'attività. Dovrà riportare anche eventuali comportamenti particolari e/o ridondanti che emergono nel corso dell'interazione. È questa un'indagine di natura dinamica in cui l'esperto, dopo aver fotografato la situazione e riportato gli elementi emersi, procede ad un'interpretazione che deve rispondere a un modello di riferimento. Dunque, non dovrà essere una parcellizzazione del funzionamento della mente né assemblaggio di dati, ma un momento in cui l'osservazione delle dinamiche permette di qualificare le relazioni tra figli e genitori. Naturalmente il risultato dell'osservazione dovrà essere inserito in una visione articolata, che andrà ad integrare o ad interrogare tutti gli altri dati, frutto dei colloqui e dei risultati dei test. Nell'ambito dell'osservazione si possono proporre delle sedute di gioco.
Il kit giochi e attività sulle emozionioffre diverse possibilità come l'osservazione delle dinamiche relazionali, della competitività nonché ciò che le persone pensano, provano e fanno in alcune situazioni. Il gioco è costituito da un tabellone, simile al gioco dell'oca, dove i soggetti si spostano per raggiungere il traguardo e durante il percorso devono rispondere ad alcune domande per ottenere dei gettoni. Il soggetto deve dire cosa prova, pensa, farebbe, rispetto a delle situazioni specifiche presentate su carte colorate.
Il gioco triadico Losanna[66], è utile per osservare le capacità di rapporto dei genitori e le capacità di cooperazione. In una stanza è sistemato un tavolino, una piccola sedia, i giochi di costruzione Lego. La consegna prevede che il somministratore spieghi le regole del gioco: "useremo i Lego e l'obiettivo è quello che il bambino costruisca, con il vostro aiuto, una bella cosa insieme. All'inizio sarà aiutato da uno solo di voi e l'altro osserverà, dopo vi darete un'indicazione per cambiare il ruolo. In seguito vi darete un'altra indicazione e finirete il lavoro insieme. Alla fine vi darete un altro segno. Mamma e papà commenteranno insieme e parleranno tra loro mentre il bambino osserverà. Dunque il gioco è composto da 4 parti:

·         un genitore aiuta il bimbo e l'altro osserva;
·         i genitori si scambiano il ruolo;
·         entrambi i genitori aiutano il bimbo;
·         i genitori parleranno tra loro e il bimbo osserverà.

Serviranno circa 15/20 minuti e l'obiettivo generale è quello di aiutare vostro figlio a costruire una bella cosa".

5.2.3. L'indagine ambientale e l'audizione


Comprende la visita domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori. Essa consente di analizzare e valutare l'ambiente e gli stili di vita dei soggetti, come questi si muovono all'interno e ogni altro elemento utile per la comprensione delle dinamiche familiari. In particolare, osservare le stanze dei bambini e lo spazio fisico, consente di raccogliere diverse importanti informazioni, tra cui quelle concernenti lo spazio psicologico riservatogli. La conoscenza delle rispettive abitazioni degli ex partner consente di verificare come e in che misura queste rispondono ai bisogni del minore di là delle dimensioni della casa, che va inferito dall'osservazione e lo spazio pensato per il bambino, di cosa può disporre, quanta libertà di movimento. Anche l'ubicazione del quartiere è importante, soprattutto per rendersi conto delle strutture e dei servizi di cui il minore può usufruire. L'indagine ambientale consente altresì di entrare in contatto con altre figure che ruotano intorno al minore. In particolare laddove è necessario e possibile è utile conoscere le persone vicine al minore che possono fornire informazioni su di lui e la situazione (parenti, amici, vicini di casa, ecc.). Una visita alla scuola frequentata permette di raccogliere dati sul bambino in classe rispetto a dei comportamenti particolari o cambiamenti osservati nel tempo dagli insegnanti, nonché rendersi conto delle modalità dell'interazione del minore con adulti e compagni nonché ed eventuali disturbi (aggressività, ritiro, isolamento, disturbi dell'apprendimento, dell'attenzione, o altro).
Dal colloquio potranno emergere informazioni in relazione a eventuali cambiamenti del bambino dopo la separazione dei genitori e di conseguenza anche sulle modalità di reazione dinnanzi allo stress. Un altro canale di informazione nell'ambito dell'ascolto dei testimoni è quello di contattare persone che sono state presenti alle vicende che si sono succedute tra i coniugi e che li hanno portati alla separazione o al divorzio (amici, zii, nonni, suoceri, eventuali conviventi, ecc., che spesso possono essere stati attori o spettatori di liti tra le parti). Le testimonianze offerte da persone con cui la famiglia ha normalmente rapporti, sono tutte fonti che, insieme al colloquio, all'osservazione e ai test, forniscono un quadro esaustivo della situazione che si vuole esaminare. Anche il pediatra che segue il bambino o eventuali visite specialistiche possono essere fonte di utili informazioni. Tutto ciò va sempre fatto dopo attenta analisi e valutazione, nel rispetto di tutte le parti in causa e della privacy dei soggetti.

5.2.4. I Test


L'indagine psicodiagnostica sia dei genitori che dei figli, soprattutto se eseguita con strumenti standardizzati, consente di avvicinarsi il più possibile a quell'oggettività richiesta dal contesto giuridico forense. Infatti, la presenza del Giudice e di un contraddittorio rende necessaria la produzione di documenti che avvalorino quanto emerso durante le osservazioni ai colloqui. Il consulente si avvale dell'ausilio di persone esperte in psicodiagnostica per fare eseguire i test che andranno inseriti nel fascicolo delle operazioni peritali e nella relazione finale da consegnare in cancelleria. Esse, comunque danno una chiave di lettura approfondita insieme alle già citate operazioni peritali.

5.2.5. Il colloquio di restituzione


È il momento finale del processo in cui il professionista restituisce alla coppia ciò che ha messo in luce  durante le operazioni peritali. Il consulente dovrà essere in grado di rispondere a domande e richieste, da parte delle parti, non sempre distensive. È fondamentale che egli sappia mettere in luce le risorse di ciascuno, fornendo elementi sui quali questi potranno riflettere anche in una fase successiva.

5.3. Relazione Finale


Al termine di tutte le indagini peritali, il CTU redigerà un documento scritto(relazione finale). Il Magistrato potrà individuare in esso elementi e indicazioni utili per la sua decisione. Benché i contenuti della relazione possano avere un ruolo determinante sulle decisioni del Magistrato, è a quest'ultimo che spetta la decisione finale.
L'elaborato scritto[67] è il principale mezzo di comunicazione tra il consulente, il Giudice e le parti in causa. Esso è il documento finale che il CTU redige in carta legale (una marca da bollo del valore di 14,62 € ogni quattro fogli, e controfirmata su ogni pagina). La giurisprudenza prevalente afferma che tale relazione non è pubblica dunque oltre al Magistrato essa può essere consegnata esclusivamente alle parti, ai CCTTPP e agli avvocati.
Il CTU può trovarsi di fronte alle situazioni più complesse e difficili - anzi, ci si deve aspettare che il Magistrato lo nomini per portare chiarezza proprio in queste situazioni - in ogni caso comunque la sua relazione deve rispettare i requisiti della chiarezza e della sinteticità, così come deve fornire completezza di informazioni ed essere responsiva rispetto ai quesiti formulati dal Magistrato.   
In primo luogo la relazione deve essere redatta tenendo presente la sua committenza. Il Magistrato, per quanto ampia possa essere la sua preparazione in campo psicologico non è un esperto del settore e per tale motivo è bene che il perito, nell'esporre i risultati del suo lavoro,non usi un linguaggio eccessivamente tecnico; qualora debba far ricorso ad una terminologia o concetti particolarmente complessi sarà il caso che apporti le dovute chiarificazioni al fine di rendere ben comprensibile ciò che vuole dire. In altri termini la relazione dovrebbe essere il più possibile trasparente, senza cadere nella superficialità.        
In secondo luogo, il Magistrato formula un quesito specifico riferito ad una situazione particolare ed il perito ha l'obbligo di attenersi rigorosamente ai termini stabiliti per le sue competenze. Ciò anche nellarelazione che dovrà essere sintetica e mirata al problema che si sta cercando di risolvere.          
In terzo luogo, la relazione, ancorché sintetica, non possa non contenere un'esposizione completa di tutte le operazioni che il perito ha compiuto per portare a termine la propria indagine.       
È necessario che il Magistrato sappia come e perché il CTU è arrivato a certe conclusioni. Dovranno essere perciò accuratamente indicati i procedimenti utilizzati nell'esame degli attori e dei minori, dei loro rapporti e dei loro ambienti di vita. Nel far questo il CTU specificherà ciò che ha potuto evidenziare con i colloqui e riporterà i risultati ottenuti con la somministrazione dei test, allegando i relativi protocolli. Molto importanti sono anche le informazioni ottenute con la visita effettuata al domicilio ove risiedono i bambini, nonché l'annotazione dieventuali testimonianze ottenute attraverso l'intervista con altri parenti dei minori e con vicini e conoscenti. 
In ultimo, la relazione deverispondere con precisione al quesito formulato dal Magistrato (quest'ultimo generalmente chiede al CTU di indicare quale organizzazione di vita dei minori risulterebbe essere più idonea per la loro crescita ed educazione). A tal riguardo il CTU terminerà la relazione riportando le sue conclusioni circa la domiciliazione del minore, suggerirà inoltre il periodo di tempo che il bambino potrà trascorrere con entrambi i genitori econsiglierà le modalità di comportamento più idonee da parte dei genitori per migliorare l'educazione del minore, ben chiarendo il percorso che lo ha condotto a formulare i propri suggerimenti. 
Il Giudice una volta letta la relazione può dissentire dalle valutazioni del consulente tecnico, dandone idonea motivazione, pertanto il parere del CTU non è vincolante per il Giudice. Neppure l’eventuale accordo tra CTU e CTP è vincolante per il Magistrato.           
 
Qualora vi siano critiche precise e circostanziate da parte dei CTP al lavoro del CTU e tali che se accolte potrebbero modificare il convincimento del Giudice e dunque l'esito del processo, il Giudice è tenuto ad esaminare dette critiche e motivare l'eventuale loro rigetto.
Riassumendo i criteri della relazione finale sono:
·         chiarezza espositiva e forma linguistica semplice;
·         sinteticità e completezza;
·         attinente al quesito richiesto e rielaborazione.
Modello Tipo Elementi Essenziali Elaborato Finale
L’intestazione (Tribunale di ..... Giudice istruttore ........ nome del CTU.....) data di conferimento dell' incarico....  (indicazione della consulenza tecnica d’ufficio, nella causa tra il sig. ............. rappresentato e difeso da avv........... con consulente di parte ............... e il sig................... rappresentato e difeso da avv................. con consulente di parte.............). 

il quesito..........,eventuali autorizzazioni richieste e concesse...... il termine fissato per il deposito dell’elaborato scritto.............la data e il luogo d’inizio delle operazioni peritali........Lo svolgimento delle indagini (metodo seguito........ e
cronologia delle operazioni peritali colloqui/incontri di osservazione.............,
visite domiciliari................... etc...........;
eventuale approfondimento psicodiagnostico (fatti da altri specialisti) individuale e/o relazionale;

L’accertamento dei fatti anche tramite documentazione presente nel fascicolo di causa (sopralluoghi......, test......., esame di atti....... etc..). 
La valutazione tecnica.......... (è la fase in cui il consulente apporta al processo le proprie conoscenze tecniche e alla luce di queste fa una valutazione). 
Le conclusioni........... (contengono la risposta al quesito in modo chiaro, inequivoco, possibilmente su fatti accertati e non su semplici ipotesi). 
Schema 2


Struttura elaborato finale:

a)      parte introduttiva. Nella prima pagina (copertina) dovranno essere segnalati il Tribunale interessato e il Giudice incaricante, le parti in causa, i CCTTPP e il numero di procedimento. Le pagine vanno numerate. Il consulente, in prima pagina e nelle seguenti, anche con timbro e firma dovrà indicare i propri recapiti. A seguire vanno riferite le informazioni legate all'incarico, udienza e data, termine di deposito della relazione ed eventuale proroga resasi necessaria. Segue la formulazione del quesito. Inoltre bisogna inserire il programma peritale che oltre a includere il calendario delle operazioni effettuate (colloqui, test, osservazioni, indagini ambientali, audizione di testimoni, ecc.), segnali l'approccio teorico di riferimento e le tecniche utilizzate in modo da consentire una valutazione dell'interpretazione dei risultati. A seguire, lo studio degli atti di causa dove ricostruire, alla luce della documentazione presente nel fascicolo, lo scenario di riferimento. In particolare, la ricostruzione dello scenario di riferimento si rende necessario laddove le famiglie che arrivano alla consulenza, hanno alle spalle un percorso di valutazione e interventi da parte dei servizi, o altre consulenze e comunque cospicua documentazione, spesso confondente perché ripetuta.          Difficilmente il Giudice che incarica il consulente è lo stesso che ha seguito le vicende delle parti in causa nel tempo. In tal senso, è utile che il Giudice abbia a disposizione una sintesi in cui vengono elencati i passaggi che hanno fatto la storia di quella famiglia. È anche un passaggio necessario per il CTU studiare e riordinare la documentazione, al fine di ricostruire la storia giuridica e psicosociale, anche per meglio impostare il lavoro che seguirà.
b)      Corpo della relazione.Vengono riportati sinteticamente tutti i colloqui effettuati con le parti. Un paragrafo verrà dedicato ai risultati dell'osservazione e dell'indagine ambientale. Verranno allegati anche la sintesi dei risultati dei test di indagine psicodiagnostica oltre che i protocolli, i disegni e gli elaborati. Inoltre verrà dedicato un paragrafo agli eventi occorsi alla CTU e il colloquio finale di restituzione dove il consulente riferisce ai genitori i risultati della valutazione. In tale incontro si potranno registrare le reazioni delle parti ed evincere la loro eventuale disponibilità a modificare i comportamenti futuri, impegnandosi per il bene dei figli. Tale momento aiuterà a creare la premessa logica per le conclusioni.
c)      Conclusioni e risposta al quesito. Quest'ultima parte conterrà la sintesi di quanto emerso nel corso delle indagini, le valutazioni, le indicazioni e le proposte ritenute più idonee, riguardanti la collocazione dei figli e l'organizzazione familiare (visite e frequentazioni, indicazione sui ruoli, tempo libero, ecc.). La tendenza ideale mira ad una restituzione di responsabilità genitoriale in cui le parti iniziando dalla consulenza, imparano a comunicare con i loro figli, al fine di poter rispondere alle esigenze di questi. Laddove ciò non è possibile il consulente deve fornire indicazioni dettagliate anche in regime di visita e sulle frequentazioni. I suggerimenti possono riguardare anche eventuali percorsi psicologici di sostegno alla genitorialità, sostegno terapia ai minori, percorsi di mediazione familiare, o altri tipi di intervento. Il consulente, laddove lo ritenga necessario, può proporre il riesame della situazione, indicando i tempi più adatti ( di solito sei mesi o un anno).

 

 

 

 

 






 


Conclusioni


In questa tesi di Master è stata analizzata la figura del CTU nell'ambito dell'affidamento condiviso (L. n. 54/2006) valutando un sistema integrato, privilegiando la prospettiva sistemico-relazionale in ambito pedagogico. Tale prospettiva mi ha permesso di mettere in luce le problematiche che insorgono all'interno del sistema familiare nei momenti critici non prevedibili tra i quali una separazione con figli a carico. L'intero sistema subisce degli squilibri a livello spazio-temporale che al contempo crea momenti critici che scandiscono la vita della famiglia e costituiscono dei punti di svolta modificando la struttura stessa del nucleo familiare ad es. nel caso di affido condiviso in cui il figlio minore vive in due case diverse, due zone diverse, due famiglie diverse; inoltre, è possibile che uno dei genitori o entrambi convivano con altre persone e che le stesse abbiano altri figli. L'inserimento del bambino in questa famiglia deve avvenire nel minor tempo possibile e in un clima sereno e amichevole. Anche i genitori sociali devono espletare il loro compito in modo amichevole, ricordando che devono dare amore a questo bambino che, per quanto non sia figlio loro biologicamente, è figlio della compagna o compagno dei quali proclamano amore e convivono. Il CTU deve cercare di armonizzare la collocazione spazio-temporale del bambino stesso. Nell'affido condiviso, laddove è possibile, i genitori devono cercare di capire che "essere genitori è un impegno verso il bambino e non verso l'altro genitore" e che bisogna cercare di progettare insieme con maturità, serenità e spirito di collaborazione, le cure e gli aspetti culturali, sociali, scolastici ed economici pensando solo all' interesse del figlio minore e alle sue naturali inclinazioni. La valutazione dell'esperto (CTU) verte sull'idoneità genitoriale riguardante non solo la capacità di erogare cure materiali ed affettive, ma anche la capacità di ciascun genitore di anteporre ai propri bisogni quelli della prole. La capacità di cooperazione tra i due genitori, il rispetto reciproco, sono fattori protettivi per un figlio, mentre la presenza di comportamenti strumentali e atteggiamenti di squalifica impediscono la corretta gestione della co-genitorialità. In tal caso il consulente deve definire le condizioni di vita del minore e segnalare l'eventuale presenza di condotte genitoriali inadeguate. Inoltre deve esaminare il modo in cui i genitori comunicano o no tra loro, se esista o no la gestione congiunta della genitorialità, se sussistano condizioni di pregiudizio per il figlio o i figli e se i bisogni espressi dai due genitori e le conseguenti aspettative siano rispondenti all'interesse prioritario del figlio. L'ascolto del minore significa dare valore alla sua identità. Un figlio conteso, se coinvolto in maniera adeguata a prendere parte alle decisioni che lo riguardano, è anche in grado di adattarsi a nuove configurazioni familiari e ad una nuova consapevolezza dei suoi bisogni, dei suoi sentimenti e delle sue preferenze. Occorre definire i bisogni del figlio in rapporto a ciascun genitore e valutare la sua capacità di riconoscersi in quanto essere dotato di una precisa individualità. Il CTU deve favorire l'emersione di contenuti autentici, stabilire un contatto empatico, dialogico, e di individuare in che modo e misura siano presenti indicatori pedagogici riferibili a condizione di alienazione parentale e/o altre criticità. Nel caso invece il CTU, all'interno del programma peritale, valuti l'inidoneità di uno dei due genitori, quale disinteresse manifestato verso il minore o nessuna volontà di collaborazione con l'altro genitore nell'interesse del proprio figlio,consiglierà l'Affido Esclusivo ad uno solo dei genitori; inoltre al fine di preservare la trigenerazionalità andrà a valutare anche l'spetto affettivo che i nonni dedicano ai propri nipoti sempre per tutelare l'interesse del minore.
Ritengo che molto si debba ancora fare sul piano giuridico affinché vengano riconosciute e tutelate tutte le figure che oggi rientrano in questo delicatissimo tema. Ovviamente queste considerazioni non vogliono essere esaustive ma vogliono essere un punto di partenza per riflettere su come migliorare i nuovi sistemi familiari da un punto di vista psicologico, pedagogico, sociale e giuridico.











 

Ringraziamenti

Ringrazio il prof. Gianluca Bellisario,Presidente dell' ANIPED, per essere stato gentile e avermi dato preziosi suggerimenti  e consigli. Onorata di aver avuto un relatore così qualificato e di essere stata pertanto sua allieva.
Ringrazio tutto lo Staff del Master per essere stati cosi gentili e pazienti.
Ringrazio la mia famiglia per essere stata sempre al mio fianco.
Ringrazio i miei amici per la loro pazienza e soprattutto ringrazio la mia amica Stefania per avermi aiutata nella stesura della tesi.
Ringrazio alcuni amici avv. per avermi concesso di vederli all'opera, per i loro consigli giuridici e per la stesura del project work.


SITOGRAFIA

§  www.altalex.com
§  www.cortecostituzionale.it
§  www. Costituzione.it
§  www.csm.it
§  www.dirittierisposte.it
§ www.echr.coe.int>convention_ita
§  www.Eur-lex.europa.eu
§  www.factalex.it
§  www.gazzettaufficiale.it >eli>2012/12/17
§  www.governo.it
§  www.ilportaledelctu.it
§  www.legalmenteinformati.it
§ www.magistraturaindipendente.it/lascolto-del-minore-nelle-controversie-civili-che-lo-riguardano-evoluzione-normativa-e-giu.htm
§  www.minori.it>convenzione-onu-1989
§ www.parlamento17.openpolis.it >emendamento
§  www.parlamento.it
§  www.senato.it
§ www.senato.it>istituzione>costituzione
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§  www.unicef.it
§ www.vatican.va>archivio>document
§ www.vatican>archive>cic_index_it
§  www.it.m.wikipedia.org

 

ICONOGRAFIA

§  Figura 1, p. 54, cap.2, par. 2.4., Ordinanza.
§  Figura 2, p. 76, cap. 5, par. 5.1.1., Il Quesito.
§  Schema 1, p.62-63, cap. 3, par.3.2., Gradi di Parentela.
§  Schema 2, p.89, cap. 5, par. 5.3., Relazione Finale.






 

BIBLIOGRAFIA

 

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§  G.L. Bellisario, E. Sidoti,Professione Pedagogista, Fondamenti Scientifici e Normativi, Piccin, Padova 2014.
§  M.C. Campagnoli, L'ascolto del minore, Giuffrè, 2013.
§  M. L. De Natale, Pedagogisti per la giustizia, Vita e pensiero, 2004.
§  C. De Angelis, Le buone prassi delle professioni pedagogiche,UNIPED, 2014.
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§  ID, Nuovo lessico familiare, Vita e pensiero, Milano 2002 , Pagina 16.
§  M. R. Mancinelli, Il colloquio in orientamento, Vita e Pensiero, Milano 2000.
§  M. Malagoli Togliatti, Affido congiunto e condivisione della genitorialità un contributo alla discussione in ambito psicogiuridico, Franco Angeli, Milano 2002, p. 36.
§  E. Molinari, A. Labella,Psicologia Clinica: dialoghi e confronti, Springer, 2007.
§  L. Paradiso, Fratelli in adozione e affidamento, Franco Angeli, 2016.
§  Rados, P. Giannini,  La consulenza tecnica nel processo civile, Giuffrè, 2013.
§  Scabini, E. Donati, 12 Studi interdisciplinari sulla famiglia. La famiglia in una società multietnica, vita e pensiero,Milano 1997,  P. 11.
§  Saraceno, M. Naldini,  Sociologia della famiglia,  il Mulino,  Bo, 2001,  p. 62-63.

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§  E. Molinari, A. Labella,Psicologia Clinica: dialoghi e confronti, Springer, 2007.

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§  Scabini, E. Donati, 12 Studi interdisciplinari sulla famiglia. La famiglia in una società multietnica, vita e pensiero,Milano 1997,  P. 11.

§  Saraceno, M. Naldini,  Sociologia della famiglia,  il Mulino,  Bo, 2001,  p. 62-63.

[1]L'epistemologia genetica studia le origini della conoscenza, il suo realizzarsi e le tappe toccate per giungere da una organizzazione psicologica primitiva ad una evoluta. Essa spiega anche il processo tramite il quale un essere umano sviluppa le sue abilità cognitive nel corso della sua vita, a partire dalla nascita ed attraversando stadi sequenziali di sviluppo, con particolare attenzione ai primi anni dello sviluppo cognitivo. Piaget dimostrò innanzi tutto l'esistenza di una differenza qualitativa tra le modalità di pensiero del bambino e quelle dell'adulto; individuò poi delle differenze strutturali nel modo con il quale, nelle sue diverse età, l'individuo si accosta alla realtà esterna ed affronta i problemi di adattamento a tale realtà. Da tutto ciò Piaget definì la teoria dello strutturalismo costruttivistico come segue: le strutture non sono innate ma si costruiscono grazie all’attività del soggetto.

[2] www.senato.it

[3] www.altalex.com

[4] www.gazzettaufficiale.it >eli>2012/12/17

[5] Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

[6]www.parlamento17.openpolis.it >emendamento

[7]In campo penale, giudica coloro che hanno commesso reati prima di compiere la maggiore età.

D.P.R. 22 Settembre 1988 n. 448  D.Lgs. 28 Luglio 1989 n. 272.  Nell'ambito penale vi sono diverse composizioni per le decisioni assunte. Il solo Magistrato togato per le convalide degli arresti, un collegio con un togato e due onorari per l'udienza preliminare ed un collegio di 4 Giudici per il dibattimento penale.

In sintesi:

GIP: il Giudice per le indagini preliminari è un Giudice "togato"  che decide monocraticamente. E' competente per tutti i procedimenti pervenuti dal Pubblico Ministero con richieste interlocutorie e definitorie (per convalidare l’arresto, il fermo e l’accompagnamento a seguito di flagranza, ovvero per disporre l’applicazione di una misura cautelare). E’ inoltre competente a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione e sulla richiesta di proroga delle indagini preliminari.


GUP: il Giudice per l'udienza preliminare è composto da un Giudice  togato e da due Giudici onorari. E' competente per tutti i procedimenti pervenuti dal  GIP/Pubblico Ministero con richiesta di rinvio a giudizio/giudizio abbreviato da immediato. L’udienza preliminare è la sede privilegiata per la definizione del procedimento. A differenza del processo penale Ordinario a carico di imputati maggiorenni non è prevista la costituzione di parte civile e non si applica il rito alternativo del patteggiamento. ll processo è definito nella fase dell’udienza preliminare anche quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato ovvero quando è disposta la sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato. In tali casi il processo è sospeso e l’imputato sottoposto ad un percorso rieducativo. All’esito del periodo indicato se la prova ha dato esito positivo il Giudice dichiara estinto il reato.


DIBATTIMENTO: Il dibattimento si svolge dinanzi ad un collegio composto da due Magistrati togati e due Giudici onorari con competenza per tutti i procedimenti trasmessi dal GUP a seguito di decreto di rinvio a giudizio o  dal GIP con richiesta di giudizio immediato.


TRIBUNALE  e MAGISTRATO di SORVEGLIANZA:  competenza per tutti i procedimenti nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età.


TRIBUNALE del RIESAME : Il Tribunale del riesame e dell’appello cautelare è un organo collegiale composto da due Magistrati togati e due onorari ed esercita le attribuzioni di cui agli articoli 309 e 310 c.p.p..


·            GIUDICE dell'ESECUZIONE: tutti gli adempimenti relativi alle procedure  di competenza del GIP, del GUP e del Tribunale in funzione di Giudice dell'Esecuzione.

[8]Il T.M. in campo amministrativo ha potere di adottare misure a carattere rieducativo nei confronti di minori che manifestano irregolarità di condotta, cioè che assumono comportamenti non accettati dal contesto familiare e sociale di appartenenza.         
Dispone inoltre provvedimenti di tutela a favore dei minori che esercitano la prostituzione o che risultano vittime di reati a carattere sessuale. Tali interventi possono prolungarsi fino ai 21 anni (art. 29). Superati i 18 anni tale inserimento però deve essere accettato dal ex minore, libero di interrompere quindi la sua permanenza in qualsiasi momento, essendo già maggiorenne. La richiesta avviene ad opera dei Servizi Sociali, P.M. o genitori. L’età minima non è prevista, quindi si applica anche agli infraquattordicenni, nella pratica però viene ormai utilizzato per estendere l’inserimento in Comunità oltre il 18esimo e fino al 21esimo anno di età del soggetto.

[9]Il T.M. nelle cause di adozione il Giudice si occupa di 1. adozioni nazionali ed internazionali ed adozioni in casi particolari ovvero intrafamiliari disciplinata dall'art. 44 della legge n. 184/83 così come sostituito dalla legge n. 149/2001, persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre; 2. il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; 3. i minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3 della legge n. 104/92 e siano orfani di entrambe i genitori; 4. constatata impossibilità di affidamento preadottivo. Nei casi di cui ai numeri 1, 3 e 4 l'adozione è consentita oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato (anche single).

[10]La Procura della Repubblica è l'ufficio che tutela gli interessi dello Stato, dei singoli cittadini e delle persone incapaci di provvedere a sé, sia nelle cause penali che nelle cause civili (non nei giudizi amministrativi). Si parla anche di Pubblico Ministero (abbreviato PM), nome che sta appunto a significare la funzione che viene svolta nell'interesse pubblico (ministero pubblico).Un ufficio di Procura è costituito presso ciascun Tribunale, presso ciascuna Corte di Appello e presso la Corte di Cassazione. In questi ultimi due casi l'ufficio è denominato "Procura Generale". La Procura presso il Tribunale svolge le funzioni di pubblico ministero anche presso il Giudice di pace. Il P.M. è il Pubblico Ministero egli non è un Giudice ma è un Magistrato ed interviene sia nel civile si amministrativo (minorile) che nel penale. La sua posizione è quella di parte, sia pure pubblica e qualificata. Nei procedimenti civili richiede al Tribunale i provvedimenti civili a protezione dei minori. Spesso tali richieste derivano da segnalazioni dei Servizi Sociali. La Procura Ordinaria si occupa invece di reati commessi da maggiorenni e di procedimenti civili di interesse collettivo (es. adozioni).Il P.M. è il Pubblico Ministero egli non è un Giudice ma è un Magistrato ed interviene sia nel civile si amministrativo che nel penale. La sua posizione è quella di parte, sia pure pubblica e qualificata. Nei procedimenti civili richiede al Tribunale i provvedimenti civili a protezione dei minori. Spesso tali richieste derivano da segnalazioni dei Servizi Sociali. La Procura Ordinaria si occupa invece di reati commessi da maggiorenni e di procedimenti civili di interesse collettivo (es. adozioni).

[11]www.senato.it>istituzione>costituzione

[12] Il filosofo francese nel suo libro del 1748 lo Spirito delle Leggi composto di 2 volumi di 32 libri. Nell' XI libro traccia la teoria della separazione dei poteri dello Stato.

[13] www.parlamento.it

[14] www.governo.it

[15] Centro della politica giudiziaria del governo, il ministero si occupa dell'organizzazione giudiziaria e svolge funzioni amministrative relative alla giurisdizione civile e penale quali: la gestione degli archivi notarili, la vigilanza sugli ordini e collegi professionali, l'amministrazione del casellario, la cooperazione internazionale e l'istruttoria delle domande di grazia da proporre al Presidente della Repubblica.          
L'Ufficio legislativo, alle dirette dipendenze del Ministro, cura lo studio e la proposta di interventi normativi. Presso l'ufficio sono istituite Commissioni di studio con compito di analisi in materie che potranno essere oggetto di riforma normativa.             
Nel settore penitenziario, il Ministero attua le politiche dell'ordine e della sicurezza negli istituti e servizi penitenziari, del trattamento dei detenuti, di amministrazione del personale penitenziario. Infine, il Ministero si occupa dei minori e dei giovani-adulti sottoposti a misure penali. È in vigore dal 14 luglio 2015 il "Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” (pubblicato in G.U. n. 148 del 29 giugno 2015). Il D.M. 17 novembre 2015 - Concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia Minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, definisce i relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’art. 16 c1 e c2 del d.p.c.m. 84/2015. 
Il decreto individua gli uffici di livello dirigenziale non generale afferenti alle Direzioni generali e all'Ufficio del Capo del Dipartimento del nuovo Dipartimento per la giustizia Minorile e di comunità e ne definisce i relativi compiti. Individua, inoltre, le articolazioni dirigenziali territoriali del Dipartimento, suddivise in Uffici distrettuali e Uffici interdistrettuali, per i compiti di esecuzione penale esterna, e Centri per la giustizia Minorile. https://www.giustizia.it/giustizia/.

[16] www.cortecostituzionale.it

[17] www.csm.it

[18] https://it.m.wikipedia.org

[19] Trattato di Parigi 1951-52Trattati diRoma1957-58Trattato di fusione 1965-67,Atto unico europeo1986-87,

Acquis di Schengen 1985-90, Trattato diMaastricht 1992-93Trattato diAmsterdam 1997-99Trattato di Nizza 2001-03Trattato di Lisbona 2007-09

[20] Eur-lex.europa.eu

[21] Essa si compone di diritto primario , diritto secondario o derivato e diritto complementare.

[22] Esistono tre tipi di consiglio da non confondere : 1. Il Consiglio dell' Unione Europea; 2. Il Consiglio Europeo;    3. Il Consiglio d' Europa.

[23] il trattato internazionale, firmato il 13 dicembre 2007, che ha apportato ampie modifiche al Trattato sull'Unione Europea e al Trattato che istituisce la Comunità Europea

[24]www.echr.coe.int>convention_ita

[25] www.unicef.it

[26] www.minori.it>convenzione-onu-1989

[27]www.vatican.va>archivio>documents

[28]www.vatican>archive>cic_index_it

[29] www.simone.it>newdiz

[30] P. Scabini,E. Donati, 12 studi interdisciplinari sulla famiglia. La famiglia in una società multietnica, vita e pensiero, Milano 1997, P. 11.

[31]ID, Nuovo lessico familiare, Vita e pensiero, Milano 2002 - Pagina 16

[32] Il termine gender si riferisce all’identità socioculturale del sesso maschile o femminile

[33] P. Bertolini, Dizionario di Pedagogia e Scienze dell' Educazione, Zanichelli, Bo 2008, p.199

[34] www.Costituzione.it

[35] www.dirittierisposte.it

[36] www.dirittierisposte.it

[37] M. L. De Natale, Pedagogisti per la giustizia, Vita e pensiero, 2004

[38] C. De Angelis, le buone prassi delle professioni pedagogiche, UNIPED, 2014

[39]Tale approccio nasce intorno agli anni 60 grazie alla teoria della I e II cibernetica: la 1^ cibernetica basata sull’assunto che sia possibile separare il sistema osservato dal sistema osservante. Essa era basata sui meccanismi di controllo (Wiener, 1948) ed era centrata sul concetto di retroazione negativa e sui processi di riduzione della deviazione, perché i sistemi mantengono la propria stabilità compensando con meccanismi retroattivi le deviazioni (omeostasi o morfostasi).

La II^ cibernetica fu introdotta in un secondo tempo, era più adatta ad essere applicata ai sistemi viventi (Maruyama, 1963) e centrata sul modo in cui i sistemi modificavano la propria organizzazione, attraverso processi di amplificazione della deviazione e quindi di retroazione positiva(morfogenesi). 

[40]La Scuola di Palo Alto è una scuola di psicoterapia statunitense, situata nell'angolo nord-occidentale della  Contea di Santa Clara praticamente nel versante settentrionale della Silicon Valley, nella San Francisco Bay Area, in California dove sorge il Mental Research Institute, centro di ricerca e terapia psicologica fondato da Donald deAvila Jackson nel 1959, a sua volta largamente ispirata dalla Terapia della Gestalt di Fritz Perls. A Palo Alto si trova anche la Stanford University.

[41] Per SISTEMA si intende una unità intera e unica che consiste di parti in relazione tra loro, tale che l’intero risulti diverso dalla semplice somma delle parti e qualsiasi cambiamento in una di queste influenzi la globalità del sistema. 
La teoria generale dei sistemi, fondata nei primi anni 40/50, si occupa di studiare e comprendere le regole strutturali e funzionali che possono essere considerate valide per la descrizione di ogni sistema, indipendentemente dalla sua composizione. Quattro sono gli attributi fondamentali:     
1) elaborazione dell’informazione. L’informazione riguardante i risultati delle attività passate è riportata nel sistema, andando così ad influenzare il futuro. Questo processo si chiama di retroazione autocorrettiva (self corrective feedback) Norbert Wiener,   
2) adattamento al cambiamento delle circostanze,   
3) auto organizzazione,     
4) automantenimento. 

[42]Il pensiero costruttivista di Maturana eVarela ebbe una notevole importanza nella cibernetica di secondo ordine e poneva l’accento sull’osservatore e sui suoi costrutti mentali (emozioni, sentimenti, etc.) e si lavorava su entrambi osservatore/osservato. La conoscenza non era più oggettiva, ma diveniva unaconoscenza costruita attraverso l’autoriflessività e i sistemi viventi assumevano le caratteristiche di sistemi autonomi e autorganizzantesi. L’uomo era considerato un sistema autonomo, ovveroautopoietico o autogenerantesi (Maturana e Varela, 1980).

[43]In materia penale il T.M. ha competenza esclusiva: giudica, infatti, di tutti i reati commessi da un soggetto durante la minore età, anche se commessi in concorso con persone adulte. Non è raro che il giudizio avvenga dopo parecchio tempo e che quindi si celebri nei confronti di chi è ormai maggiorenne. Ciò nonostante, si applicano sempre le regole dei processo penale minorile contenute nel Codice di Procedura Penale Minorile ( C.P.P.M. - D.P.R. n. 448/1988 e D.L.vo n.272/89).L’attività penale viene svolta dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.),  giudice "togato"  che decide monocraticamente , dal Giudice dell'Udienza Preliminare (G.U.P.), composto da un  togato e da due onorari e dal Tribunale in sede dibattimentale ( 2 togati 2 onorari). Il T.M. esercita anche le funzioni di tribunale di sorveglianza.

[44]Il T.M. ha anche una competenza  amministrativa che riguarda interventi educativi a favore di adolescenti in difficoltà  (artt. 25 e 25 bis del R.D. 1404/34).

[45] www.ilportaledelctu.it

[46] www.ilportaledelctu.it

[47] www.factalex.it

[48]M. MALAGOLI TOGLIATTI, Affido congiunto e condivisione della genitorialità un contributo alla discussione in ambito psicogiuridico, Franco Angeli, Milano 2002, p. 36.

[49][49]G. CONTRI, Minori in giudizio. La convenzione di Strasburgo, Franco Angeli, Milano 2012,  p. 173.

[50]1. MOI rappresentazionale di sé in relazione: l’idea che ognuno ha di sé stesso all’interno delle relazioni da adulto, di quanto sia degno e meritevole di cure amore e protezione;

       2. MOI l’idea dell’altro all’interno della relazione con se stessi: di quanto sia possibile aspettarsi e ottenere amore cura e protezione;

       3. MOI delle relazioni interpersonali: l’idea generale di quanto sia possibile aspettarsi e ottenere amore, cura e protezione all’interno delle relazioni con le altre persone.

[51]P. Bertolini, Dizionario di Pedagogia e Scienze dell'Educazione, Zanichelli, Bo, 2008

[52] C. Saraceno, M. Naldini, Sociologia della famiglia, il Mulino, Bo, 2001, p.62-63

[53] Ivi, p.67

[54] Ivi, p.64

[55]E. GIANNELLA, M. PALUMBO, G. VIGLIAR, Mediazione familiare e affido condiviso. Come separarsi insieme, Sovera, Milano 2007, p.63.

[56]G. Cassano, op cit., p. 555.

[57]L. 8 febbraio 2006 n. 54 recante "disposizione in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.

[58] www.legalmenteinformati.it

[59] L'ascolto del minore è previsto per  bambini di età superiore ai 12 anni, anche di età inferiore, se capace di sufficiente discernimento, egli deve essere ascoltato per fargli esprimere il proprio orientamento in relazione alle decisioni che riguardano il suo affidamento ed il suo futuro.   MAGISTRATURAINDIPENDENTE.IT: http://www.magistraturaindipendente.it/lascolto-del-minore-nelle-controversie-civili-che-lo-riguardano-evoluzione-normativa-e-giu.htm 

[60] A. Figone, la riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale, G. Giappichelli, 2013

[61] A. Figone, la riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale, G. Giappichelli, 2013

[62] L. Paradiso, Fratelli in adozione e affidamento, Franco Angeli, 2016

[63] M. R. Mancinelli, Il colloquio in orientamento, Vita e Pensiero, Milano 2000

[64] M.C. Campagnoli L'ascolto del minore, Giuffrè, 2013

[65]I miti sono un’insieme di credenze condivise da tutti i membri della famiglia, in parte reali, in parte frutto della fantasia, che concernono i reciproci ruoli familiari e la natura delle relazioni tra i membri, favorendone l’identità e la coesione. I miti si costruiscono e si modificano nel tempo e cambiano cosi come evolvono le relazioni.

[66] E. Molinari, A. Labella, Psicologia Clinica: dialoghi e confronti, Springer, 2007

[67]B.Rados, P. Giannini, La consulenza tecnica nel processo civile, Giuffrè, 2013

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