Associazione Nazionale Legalmente Costituita Atto Not. N.6.279 Rep., N.4.470 Racc., Regist. a Lanciano il 7/10/2014 al n. 2488, Serie 1T – Iscritta al COLAP - Coordinamento Libere Associazioni Professionali Sede Legale Nazionale: Via Martiri VI Ottobre, 22/B – 66034 – Lanciano (CH) Cf. 90034180696 – N. Verde Nazionale 800.59.80.35 – www.aniped.it
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MASTER di I° LIVELLO
IN PEDAGOGIA E PSICOLOGIA GIURIDICA E GIUDICE ONORARIO
TESI DI MASTER IN PEDAGOGIA GIURIDICA
L'AFFIDAMENTO CONDIVISO TRA VECCHI E NUOVI CONTESTI FAMILIARI
Relatore Chiar.mo Prof. Gianluca BELLISARIO Masterizzanda: Dr.sa M.le Pedagogista Vittoria Salice Socia- Ordinaria A.N.I.PED n. 0R-042 019-PQ, 002-PG
Sessione StraordinariaANNO ACCADEMICO 2015/2016Lanciano li, sabato 01/10/2016
Indice
L'ambito sistemico relazionale individua: Il mandato familiare, il mito familiare le risorse personali ed il contratto. Il contratto è diviso in due parti 1. patto segreto che parla dell'idealizzazione del partner che a sua volta è divisa in due: la parte emersa e la parte sommersa assimilata al “contratto fraudolento”, parla di idealizzazione del partner ad un certo punto arriva la disillusione che porta a due strade o si chiude il rapporto oppure se superata si passa al 2°contratto il patto dichiarato ovvero si accetta il partner cosi com'è se la coppia è ben consolidata si arriva al III° contratto il matrimonio.
Non manca un infarinatura giuridica delle ultime leggi sul Matrimonio civile e concordatario, tipi di separazione e nullità (civile e giuridica), divorzio breve, scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi e sulla negoziazione assistita. Ritengo che un bravo pedagogista giuridico deve sapere ben coniugare la pedagogia con la giustizia per operare in tale campo.
Nel secondo capitolo ho messo in risalto la figura del pedagogista giuridico che, tra i diversi ambiti di lavoro, può essere chiamato ad assolvere a diversi ruoli: di Funzionario come Consigliere Onorario nelle Corti d' Appello e di Giudice Onorario G.O. nei Tribunali per minorenni e la differenza con il G.O.T. (Giudice Onorario di Tribunale Ordinario). Sia nei Tribunali Ordinari che Minorili in ambito civile al ruolo di: Ausiliario come CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) dal Giudice, attraverso un'ordinanza di nomina, (in ambito penale si chiama Perito del Giudice acronimo CTU,), e di CCTTPP (Consulenti Tecnici di Parte) chiamati dagli Avvocati delle parti, quali soggetti esperti coinvolti attivamente nel complesso mondo dell'Affidamento Condiviso. Oppure i CCTTPP in cause stragiudiziali chiamati solo dagli avvocati. Viene qui di seguito esposta la disciplina del CTU, come da c.p.c., trattando le prime 3 fasi della professione (ordinanza, incarico, giuramento), rapporti tra CTU e CCTTPP e tenendo in considerazione il principio del contraddittorio e in ultimo il compenso del CTU.
Capitolo 1. Le Fonti del Diritto
1.1. Il Diritto di famiglia e le sue fonti in ambito civile
Nell'affrontare i temi relativi alla disciplina della famiglia è utile un breve excursus sull' evoluzione della famiglia nella società e nel diritto dal 1942 ad oggi.
La Costituzione Italiana[2],emanata nel 1948, composta di 139 art. e XVIII disposizioni transitorie e finali, regola i rapporti e i principi di convivenza tra le persone e gli Enti. Essa dedica alla famiglia quattro articoli:il primo deiprincipi fondamentali (art. 2),è collocato nell' introduzione e tratta del principio di Personalità, gli altri tre (collocati all'interno della I^ parte "Diritti e doveri dei cittadini", Titolo II"Rapporti etico - sociali" artt. 29-30-31) sintetizzati in Uguaglianza, Libertà, Dignità.
Il Codice Civile[3] venne promulgato con regio decreto del 16 marzo 1942 n. 262 ed entrò in vigore il 21 aprile dello stesso anno, per regolamentare i rapporti tra i privati, esso è ancora vigente con le modifiche fino ad oggi. In realtà il diritto di Famiglia e Minorile sono una branca del diritto privato, entrambe sono contenute nel codice civile( d'ora in poi c.c.). Il I° libro tratta nello specifico del diritto di famiglia con il nome "delle persone e della famiglia"esso consta di 455 art. suddivisi in titoli (per la precisione XIV), capi e sezioni: i più importanti per noi sono (Tit. V della parentela e affinità; Tit. VI del matrimonio; Tit. VII della Filiazione; Tit. VIII dell' adozione di Maggiorenni; Tit. IX della potestà dei genitori; Tit. X della tutela e dell' emancipazione; e Tit. XI dell' affiliazione e dell' affidamento;),esso entrò in vigore il 1° luglio 1939 e successive modifiche fino ad oggi.
Altri libri sono: il codice penale o codice Rocco(c.p.), il codice di procedura civile(c.p.c.) del 1942 dove ci sono tutte le procedure riguardanti i processi e il codice di procedura penale (c.p.p.).
1.2. Le competenze tra Tribunale Ordinario e Tribunale Minorile
Con l'entrata in vigore della legge n. 219 del 10 dicembre 2012[4],pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali",alcune competenze del Tribunale per i Minorenni sono state trasferite con decorrenza 01.01.2013 al Tribunale Ordinario. Secondo la novella art. 38 disp. att. c.c.[5]che dispone le competenze dei Tribunali Ordinari e Tribunali Minorili, “Per i procedimenti di cui all’art. 333 c.c. nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 del codice civile; per tutta la durata del processo la competenza, anche per le disposizioni richiamate nel primo periodo della citata disposizione, spetta al Giudice Ordinario”.
L'emendamento del 27/01/2016 n. 1.25[6] a firma dell’On. le Donatella FERRANTI Pd, in relazione al Disegno di Legge C. 2953 Governo e C. 2921Colletti, con il quale è stato previsto alla lett. b) punto 2) del comma 1° approvato in commissione Giustizia, alla Camera, e inserito nell’ambito della delega al Governo, per la riforma del processo civile prevede di sopprimere anche il Tribunale per i Minorenni per accorparlo come sezione specializzata, chiamata "delle persone e della famiglia", ai Tribunali Ordinari (per maggiorenni), sia distrettuali sia circondariali (provinciali). Stando cosi le cose,l'Unico Tribunale a cui fare riferimento nel civile (Minorile)di I grado sarà il Tribunale Ordinario, mentre per il II grado ci rivolgeremo alla Corte d'Appello e in III grado in Suprema Cassazione.
Il Tribunale Minorile (T.M.), agisce territorialmente per Regioni. Esso ha competenza in materia: civile, penale[7], amministrativo o rieducativo[8] e cause di adozione[9]. Inoltre nei T.M. è inserita anche la Procura della Repubblica P.R., il procuratore della Repubblica è il presidente ed il/i suo/i sostituto/i è/sono i Pubblico/i Ministero/i o P.M. [10].
1. Repubblica Italiana[11]: sede Quirinale, Roma, il Presidente della Repubblica ha, tra le varie, la funzione di Promulgare le leggi [73, 74, 1382 ] ed emanare i decreti aventi valore di legge [76, 77] e i regolamenti.
Montesquieu[12] attribuì tre distinti poteri allo stato, intesi come organi o complessi di organi dello Stato indipendenti dagli altri poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario (gli stessi termini vengono usati anche per indicare la funzione a ciascuno attribuita).
2. Il Parlamento[13], formato da Parlamentari, è una bicamerale perfetta formata da due camere: il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati, esso ha potere legislativo quindi la sua funzione principale è di legiferare, esso si divide in:
Senato (camera alta), sede palazzo Madama, Roma, composto di Senatori,
Camera (camera bassa), sede palazzo Montecitorio, Roma,composto di Deputati.
3. Il Governo[14], formato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Premier), sede Palazzo Chigi, Roma, ha potere esecutivo, la sua funzione principale è in prima istanza di applicare le leggi, ed in alcuni casi di legiferare (emanare) con decreti legge o decreti legislativi che attendono però di essere approvati in Parlamento.
Esso è formato anche da Ministri, in ogni settore specifico, che esercitano il proprio potere nei propri Ministeri o Dicasteri. Il Ministero che si occupa di Giustizia è il Ministero di Grazia e Giustizia[15].
Esse poi vengono pubblicate sulla G. U. Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana.
4. Corte Costituzionale[16], è composta da 15 Giudici scelti tra i Magistrati delle giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche e avvocati da più di 20 anni; essa ha sede nel Palazzo della Consulta a Roma ed ha potere giudiziario(Art. 134). Tale potere si svolge in diversi uffici secondo il grado di giudizio. La Corte Costituzionale giudica [VII2 ]: sulle controversie concernenti la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge [76, 77], dello Stato e delle Regioni [127]; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione [90].
5. Il Consiglio Superiore della Magistratura[17] Palazzo dei Marescialli, Roma, si compone di tre membri di diritto: il Presidente della Repubblica che presiede anche l'organo, il Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione. Gli altri membri (24) sono eletti[4] per i 2/3 da tutti i Magistrati Ordinari tra gli appartenenti a tutte le componenti della magistratura (membri togati, 16) e per 1/3 dal Parlamento riunito in seduta comune tra i professori universitari in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni (membri laici, 8).Essi sono i supervisori della Magistratura Suprema, Art. 105,ai suddetti spettano i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei Magistrati [106, 107].
Altri organi competenti con potestà legislativa sono: le Regioni, le Città Metropolitane, i Comuni (e le Provincie).
6. La Giurisdizione Ordinaria in ambito civile, in prima sentenza, si divide in Tribunali Ordinari e Minorili di I° grado; i Giudici di I° grado sono: Ordinari,Professionali o Togati e Onorari o Laici Non Togati (GO), essi emettono una sentenza valida per ciascun processo. L'insieme delle sentenze emesse in T.O. e in T.M., in Corte d' Appello e in Cassazione costituisconola Giurisprudenza. Tali sentenze rappresentano i criteri guida a cui i Giudici possono attenersi, pur non essendo vincolati, per definire casi o fattispecie uguali o simili, prima di pronunciare una nuova sentenza. Ad ogni modo le parti (attore e convenuto) hanno facoltà di impugnare la sentenza emessa in I° grado, in Corte d'appello (II grado) e successivamente in Corte di Cassazione (III grado). Il T.M. è composto da un collegio di quattro Giudici: 2 Giudici Togati e 2 Onorari, generalmente esperti in psicologia o pedagogia, nominati con D.P.R. su proposta del Ministro della Giustizia, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Il Giudice Tutelare è un MagistratoMonocratico istituito presso ogni T.O. che ha il compito di soprintendere alle tutele e alle curatele, oltre che esercitare gli altri compiti affidategli dalla legge, per la tutela dei soggetti deboli. Inoltre, il Giudice Ordinario in ambito Civile, in materia di Diritto di Famiglia, giudica monocraticamente. I Giudici del Distretto della Corte d'Appello sono chiamati Giudici di Merito o Consiglieri e Consiglieri Onorari, l'organo collegiale è composto collegialmente da 5 Giudici,invece, in Suprema Corte di Cassazione, con unica sede a Roma, vengono chiamati Giudici di Legittimità o Ermellini.
In ambito penale troviamo in I grado:il Giudice di pace (sia civile sia penale), il Giudice Penale Ordinario e Minorile o il Giudice di Corte d'Assise secondo la gravità del reato; la Corte d'Assise d'Appello in II grado e la Corte di Cassazione in III grado.
Il nostro Ordinamento è Civil Law[18], in italiano diritto continentale, è un modello di ordinamento giuridico derivante dal diritto romano, oggi dominante a livello mondiale. Il civil law formula principi generali e distingue le norme sostanziali da quelle procedurali. Esso considera il diritto giurisprudenzialesecondario e subordinato al diritto legislativo. Ciò significa che la nostra Legge è fatta di norme generali e che le interpretazioni si differenziano caso per caso ma non che una sentenza emessa da un Giudice può valere per tutti i casi simili. Tale Ordinamento è usato nella maggior parte dei paesi tranne che in qualcuno come l'Inghilterra e lo Stato del Vaticano che sono Common Law. Quest'ultimo si differenzia dal primo perché la cornice dottrinaria si basa sul diritto giurisprudenziale che dà forza vincolante a provvedimenti giurisdizionali (generalmente sentenze) pronunciate in passato da un Giudice nel corso di un processo, su fattispecie identiche o analoghe a quella in esame, in base al principio che sia iniquo trattare fatti simili in modo diverso in occasioni diverse.
1.4. Il Diritto dell'Unione Europea
Ad oggi, sono 28 gli Stati membri dell' U.E., essa è nata nel 1952 in Belgio ma solo dal 1° gennaio 1958 si inizio a creare la C.E. di cui l' Italia è stata fondatrice difatti il trattato si firmò a Roma, con il quale venne istituita la Comunità Economica Europea (C.E.E.), e il primo novembre del 1993 con il Trattato di Maastricht diviene un'istituzione politica con il nome di U.E.. Ma la politica dell' U.E. si formò nel 2007 con il Trattato di Lisbona[19] che entrò in vigore dal 1º dicembre 2009.
La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea[20](CDFUE),proclamata a Nizza nel 2000 è diventata giuridicamente vincolante nel 2009 e si presenta come legge sovrannazionale. Tale Carta contiene le norme del diritto di Famiglia nel Diritto Primario[21] e si manifesta nei Tit. I -II-III.
Gli Organi con potere Giudiziario, che hanno il compito, quindi, di far rispettare tale Carta sono tre. La giurisprudenza dell'UE è composta dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea, la quale interpreta la legislazione dell'UE.:
1. la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) per le impugnazioni di sentenze in II grado, con sede a Lussemburgo in Lussemburgo creata nel 1952.
Essa Ha modificato con il trattato di Maastricht nel 1992, il Palazzo della Corte di giustizia è situato sul pianoro del Boulevard Konrad Adenauer Kirchberg L-2925 ad est della città di Lussemburgo. Vi si accede da due ingressi: il primo è situato sulla rue du Fort Niedergrünewald, il secondo sul piazzale dinanzi alla rue Charles Léon Hammes. La sua missione è di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati istitutivi dell'Unione europea. La Corte è composta da un giudice per ogni Stato membro (28), assistiti da otto avvocati generali. I giudici e gli avvocati generali sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri con mandato di sei anni, rinnovabile. Essi sono scelti tra i giuristi di notoria competenza od aventi i requisiti per ricoprire le più alte funzioni giurisdizionali nei paesi d'appartenenza. I giudici della Corte designano tra loro il presidente con un mandato di tre anni, rinnovabile. Gli avvocati generali sono undici, e hanno il compito di presentare pubblicamente, in piena imparzialità e indipendenza, delle conclusioni sulle cause più importanti. La Corte può riunirsi in seduta plenaria, in grande sezione (quindici giudici) o in sezioni composte da cinque o tre giudici. Essa si riunisce in grande sezione quando lo richiede uno Stato membro o un'istituzione parte della causa, nonché per trattare cause particolarmente complesse o importanti. Le altre cause vengono trattate dalle sezioni di cinque o tre giudici. La Corte si riunisce in seduta plenaria in casi molto eccezionali tassativamente previsti dai trattati e quando la Corte ritiene che una causa rivesta un'eccezionale importanza. Il quorum della seduta plenaria è di quindici giudici.
2. Il Tribunale dell' U.E., agisce quando deve emettere sentenze in I grado; (per un periodo in II grado in quanto il I grado se ne occupava il tribunale speciale denominato Tribunale della funzione pubblica, ora, in I° grado in quanto il Tribunale della funzione pubblica, creato nel 2004, ha cessato le sue attività il 1° settembre 2016 in seguito al trasferimento delle sue competenze al Tribunale dell' U.E..
La sede è la stessa della Corte di Giustizia dell' U.E. a Lussemburgo. La sua introduzione è stata decisa nel 1988 dal Consiglio delle Comunità europee, su richiesta della Corte di giustizia. Esso è entrato in funzione il 31 ottobre 1989. La missione principale del Tribunale è di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati istitutivi dell'Unione europea. È attualmente composto da ventotto giudici, uno per Stato membro. Benché non esistano avvocati generali permanenti, la loro funzione può in talune cause essere rivestita da un giudice. Di regola il Tribunale si riunisce in formazioni di tre giudici. Sono comunque previste altre formazioni: giudice unico, a cinque e a tredici giudici, plenaria.
3. Il Tribunale della funzione pubblica, era un Tribunale speciale con la stessa sede alla Corte di Giustizia dell' U.E. a Lussemburgo, essa emetteva sentenze di I grado, ha cessato le sue attività il 1° settembre 2016 in seguito al trasferimento delle sue competenze al Tribunale. Esso era di recente creazione (2004), era un tribunale specializzato competente a conoscere in primo grado alcune categorie di ricorsi in materie specifiche determinate dal proprio Statuto. Al Tribunale della funzione pubblica, competeva decidere le controversie tra l'Unione europea e i propri dipendenti. Comunque la facoltà di creare tribunali specializzati è stata istituita con il Trattato di Nizza, il quale, a seguito della modifica dell'art. 225A del TCE, ha previsto che il Consiglio dell'Unione Europea, su proposta della Commissione Europea, o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, possa deliberare con propria decisione sulla creazione di un'apposita sezione specializzata, stabilendo la composizione, e la portata delle competenze di cognizione. Anche se è stato chiuso in futuro le istituzioni potranno proporre altri tipi di Tribunali specializzati. Il Tribunale della funzione pubblica era composto di sette giudici designati dal Consiglio, per un periodo rinnovabile di sei anni. I giudici del Tribunale designavano tra loro il proprio presidente, per un periodo rinnovabile di tre anni. Il Tribunale si riuniva normalmente in sezioni composte di tre giudici. Tuttavia, una causa poteva essere rinviata dinanzi al Tribunale riunito in seduta plenaria, qualora ciò era giustificato dalla difficoltà o dall'importanza delle questioni di diritto.
Il potere Legislativo dell' U.E. èattribuito ad una bicamerale imperfetta (Consiglio dell' Unione Europea[22] camera alta e Parlamento dell' U.E. camera bassa). Entrambi i colegislatori hanno la funzione legislativa, quindi di legiferare ma è solo il Presidente del Consiglio dell' U.E. che promulga le leggi chiamate direttive sul G.U.U.E. o G.U. Gazzetta Ufficiale dell' Unione Europea.
La legislazione dell'UE comprende le fonti del: diritto primario, diritto secondario o derivato e diritto complementare:
Le fonti di diritto primario I trattati (TUE e TFUE), così come i principi generali, si trovano al vertice della gerarchia delle norme e sono considerati diritto primario. A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, lo stesso valore è riconosciuto alla Carta dei diritti fondamentali dell' U.E. composta da 54 art, sostanzialmente in materia di: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia.
il diritto primario comprende altresì:
· i trattati modificativi dell'Unione europea;
· i protocolli allegati ai trattati istitutivi e ai trattati modificativi;
· i trattati di adesione degli Stati membri dell’UE.
Le fonti di diritto derivato o secondario Il diritto derivato è composto dagli atti unilaterali e dagli atti convenzionali. Gli atti unilaterali possono essere classificati in due categorie:
1. gli atti menzionati all'articolo 288 del trattato che sul funzionamento dell’UE, ossia i regolamenti, le direttive e le decisioni raccomandazioni e pareri e raccomandazioni. dell'UE – con un effetto diretto o indiretto sugli Stati membri.
2. gli atti non menzionati all'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’UE, ossia i cosiddetti atti atipici, come le comunicazioni, le raccomandazioni, i libri bianchi e i libri verdi.
Gli atti convenzionali comprendono:
· gli accordi internazionali tra l'Unione europea, da una parte, e un paese terzo o un'organizzazione terza, dall'altra;
· gli accordi tra Stati membri;
· gli accordi interistituzionali, ossia tra le istituzioni dell'UE.
Le fonti di diritto complementare comprendono il diritto internazionale e i principi generali del diritto. Tali fonti hanno permesso alla Corte di colmare i vuoti lasciati dal diritto primario o derivato. Nell'elaborare la sua giurisprudenza, la Corte di giustizia s'ispira al diritto internazionale, cui fa riferimento tramite rinvii al diritto scritto, alla consuetudine e agli usi. I principi generali del diritto sono fonti non scritte elaborate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Tali principi hanno permesso alla Corte di creare norme in settori non disciplinati dai trattati.
1. Il consiglio dell' U.E.: la camera alta è formata dai Ministri degli Stati Membri del Consiglio dell' U.E., (tali ministri cambiano sia di n. anche se di solito sono 28 uno per ogni Nazione, sia secondo la problematica discussa ad. Es. agricoltura, famiglia, etc) nato nel 1958, deciso con le modifiche sul trattato di Lisbona nel 2009, con sede a Palazzo Justus Lipsius indirizzo:Rue de la Loi / Wetstraat, 175 B-1048 Bruxelles Belgio.
2. Il Parlamento: la camera bassa è formato dagli Europarlamentari o Eurodeputati 751 di tutta l'Unione Europea disposti in emiciclo ove vi sono i rappresentati dei partiti politici del Parlamento Europeo, di cui 73 Eurodeputati italiani. L'Italia è divisa in cinque circoscrizioni elettorali: nord-occidentale, nord-orientale, centrale, meridionale, insulare. I deputati eletti in ciascuna di esse rappresentano i cittadini che risiedono nelle regioni componenti quella circoscrizione.
Circoscrizione I, nord-occidentale20 deputati; Formata dalle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia,
Circoscrizione II, nord-orientale14 deputati formata dalle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Circoscrizione III, centrale
Circoscrizione III, centrale, 14 deputati, è formata dalle regioni Toscana, Umbria, Marche e Lazio.
Circoscrizione IV, meridionale17 deputati formata dalle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria.
Circoscrizione V, insulare 8 deputati, formata dalle regioni Sardegna e Sicilia,
(I Partiti sono messi in emiciclo ognuno con il proprio partito o affine con gli altri deputati dell' U.E.: PD, 5 stelle, FI, Lega Nord, Nuovo Centro Destra-Unione di Centro, l'Altra Europa con Tsipras, Sudtiroler Volkspartei, Conservatori e Riformisti, Sinistra Italiana, Possibile, Indipendent). Esso è nato nel 1951 diviene importante con il trattato di Lisbona[23], con 3 sedi:
1. Il complesso di edifici del Parlamento Europeo a Bruxelles è ubicato nel quartiere di Leopold, primo sovrano belga, e prende appunto il nome di Espace Léopold. Si compone in realtà di vari edifici, tra cui l'Altiero Spinelli (quello che si vede entrando, adornato da una amplia arcata circolare) e ilPaul-Henri Spaak (dove si troval'emiciclo e l'ufficio del Presidente, circondato dalle bandiere dell'U.E.).
indirizzo: Rue Wiertz/Wiertzstraat 60 B-1047 Wiertz Altiero Spinelli 15G263 1047, Bruxelles (Belgio);
2. 1, avenue du Président Robert Schuman Place de l’Europe il Louisse Weiss building di Strasburgo indirizzo: CS 91024 L-1499Entrata Louise Weiss 1, Allée du Printemps F-67070 Strasburgo Cedex (Francia).
3. Stazione Europe Place du Luxembourg, Plateau du Kirchberg B.P. 1601 L-2929 Lussemburgo (in Lussemburgo);
La Commissione Europea nata nel 1968 con successive modifiche del trattato di Lisbona dal 2010 è formata da 28 Commissari uno per ogni Stato Membro, essa ha il potere esecutivo, la sua funzione è di far eseguire la legge per l' interesse di tutti i cittadini dell' U.E. distribuiti in affari politici come: mercato interno, politica regionale, trasporti, ambiente, agricoltura, commercio, ecc. con sede a :
Palazzo Berlaymont indirizzo Bruxelles (Belgio) Rue de la Loi / Wetstraat 170 B-1049.
essa presenta proposte legislativeche vengono successivamente adottate dai colegislatori, vale a dire dai Deputati e dai Ministri, inoltre, applica il diritto europeo (se necessario con l’aiuto della Corte di Giustizia dell’UE), le direttive (leggi dell' U.E.) poi vengono pubblicate sul G.U.U.E. o G.U. Gazzetta Ufficiale dell' Unione Europea. LaCommissione Europea è distribuita in Direzioni Generali (D.G.) esse sono distribuite tra Bruxelles e Lussemburgo ad es.
in Lussemburgo ci sono le DG:
DG ESTAT — Eurostat nella sede 5, rue Alphonse Weicker L-2721 di Lussemburgo (in Lussemburgo)
come anche le: DG. Informatica, Uff. delle pubblicazioni,Uff. di infrastrutture e logistica;
mentre le altre DG sono distribuite a Bruxelles ad es:
DG HR — Direzione generale Risorse umane e sicurezza Rue de la Science 11 / Wetenschapsstraat 11 1000 Bruxelles / Brussel
Belgique DG JUST — Direzione generale della Giustizia e dei consumatori Rue Montoyer 59 / Montoyerstraat 59 1000 Bruxelles / Brussel Belgique,
Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200 1040 Bruxelles / Brussel Belgique,
DG EAC — Direzione generale dell’Istruzione e della cultura Rue Joseph II 70 / Josef II-straat 70 1000 Bruxelles / Brussel Belgique
DG edificio CharlemagneDirezione generale per gli affari economici e finanziari , la direzione generale del Commercio e servizio di audit interno della Commissione 170 Rue de la Loi / Wetstraat , 1049 Bruxelles / Brussel Belgique
Ed anche i servizi.
Le DG sono pari a Ministeri o Dicasteri, ciascuna/o dei quali è responsabile di un determinato settore e fa capo a un Direttore Generale. I servizi, invece, si occupano di questioni amministrative più generali o hanno un mandato specifico.Anche l'ordinamento dell' U.E. è EurCivil Law.
Altra istituzione è il Consiglio Europeo essa è formata dai 28 Capi di Stato o dai premier degli Stati Membri dell' U.E. il suo compito è di definire l'orientamento politico generale e le priorità dell' U.E., nasce nel 1961 ma soltanto con il Trattato di Maastricht (art. 4) è mutata la qualificazione giuridica di quest' organo che è divenuta a pieno titolo organo dell'Unione, mentre il Trattato di Amsterdam ne ha reso più incisiva e ampia l'azione. La vera istituzione avviene con il Trattato di Lisbona nel 2009 (essa ha la stessa sede del consiglio dell' U.E. anche se svolge funzioni diverse e rappresentata da membri politici diversi difatti non è da confondere ne' con il Consiglio dell' Unione Europea, ne' con il Consiglio d'Europa):
ha sede c/o:
Palazzo Justus Lipsius Bruxelles in Belgio Rue de la Loi/Wetstraat 175 B-1048 Bruxelles (Belgio).
1.5. Il Diritto Internazionale
Esso si divide in due: il diritto Europeo (dell'Europa fisica) e il diritto mondiale:
1. La Corte Europea Dei Diritti Dell'Uomo abbreviata in (CEDU o Corte EDU) è il Tribunale di tutta Europa, con sede a: Strasburgo (Francia) F-67075 Strasbourg Cedex Francia, istituita nel 1959, essa è parte del Consiglio d'Europa (CoE, CdE), Palazzo d' Europa indirizzo avenue de l'Europe Strasburgo Francia, fondata nel 1949 con il Trattato di Londra, e conta oggi 47 stati membri ( di 50 di tutta l'Europa fisica), tra gli altri anche i 28 dell'Unione Europea tra cui l' Italia dal 5 maggio 1949 ma esso non è un Organo dell' U.E. bensì di tutta Europa (fisica). L'Assemblea è composta da delegazioni dei parlamenti nazionali dei 47 paesi membri, i cui delegati sono membri dei parlamenti nazionali e da essi eletti o nominati. Il numero dei rappresentanti dei diversi paesi membri è legato alla consistenza della popolazione e varia da un minimo di due ad un massimo di diciotto. L'Italia è rappresentata da 36 parlamentari di cui 18 membri effettivi e 18 supplenti. Essa è un Organizzazione Internazionale il cui scopo è di promuovere la democrazia, i diritti umani e l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali d'Europa. Il 17 ottobre 1989 gli è stato riconosciuto lo status di osservatore dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.Ambedue le precedenti nonsono organi dell'Unione Europea bensì di tutta l'Europa. Il libro contenente le normative e i diritti della CEDUsi chiama Convenzione Europea[24]per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e la Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio del ’96 e ratificata dall’Italia con la legge 20 marzo 2003 n. 77. Quest'ultima è in rapporto complementare alla successiva (la vedremo dopo) Convenzione delle Nazioni Unite di cui l'Italia aderisce dal 1955, sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con la legge 27 maggio 1991 n. 176. Per cogliere pienamente il significato e la portata bisogna risalire alla seconda metà degli anni ottanta, quando a livello di organismi internazionali molto alta era l’attenzione per la materia familiare e minorile, con un fiorire di dichiarazioni, raccomandazioni ed altri strumenti di diritto convenzionale, ben presto questi impegni vennero onorati, e si giunse così alla fondamentale “Raccomandazione 1121(1990) relativa ai diritti dei minori”, adottata dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa il 1° febbraio 1990 e culminati nella Convenzione delle Nazioni Unite.
2. La Corte Internazionale Di Giustizia con sede nell'Aja o Den Haag (Paesi Bassi), Olanda chiamata anche Corte Mondiale,
indirizzo: Carnegieplein 2 2517KJ L'Aja, fondata nel 1945;
essa fa parte dell' ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite)
indirizzo: 760 United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA
A tale organizzazione internazionale aderiscono 193 Stati del mondo su un totale di 206, di questi tutti i 28 Stati dell' U.E. in particolare l'Italia che aderisce dal 14/12/1955.
Essa si compone di due libri:
1. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è un documento sui diritti individuali, firmato a Parigi il 10 dicembre 1948, la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri essa è composta di 30 artt.
2. Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell' Adolescenza[25] composto di 54 artt. Tale Convenzione fu approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni UniteONU il 20 novembre 1989 a New York (anche se l'America non ne fa parte). Essa esprime un consenso su quali sono gli obblighi degli Stati e delle Comunità Internazionali nei confronti dell'infanzia. In Italia la Commissione Parlamentare per l'Infanzia ha ratificato la suddetta Convenzione dei Diritti del Fanciullo[26] con la L. del 27 maggio 1991, n. 176. depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991. Alla Convenzione sui diritti dell’infanzia si affiancano due protocolli opzionali approvati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2000. I protocolli sono stati ratificati dall’Italia con legge 11 marzo 2002, n. 46: ‘Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente: la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000. Essi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002 Supplemento Ordinario n. 65.
L'Italia è anche legata al Vaticano? Sostanzialmente essa è costituita da un vastissimo numero di abitanti di Religione Cristiana Cattolica ma è un paese laico. Tale laicità fu istituita attraverso la stipulazione dei Patti Lateranensi del 1929 firmati a Palazzo di San Giovanni in Lateranodi cui uno dei tre documenti,"il Concordato", definiva le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa e lo Stato (prima d'allora, cioè dalla nascita del Regno d'Italia, sintetizzate nel motto: «libera Chiesa in libero Stato»). Tale Concordato fu modificato con l' Accordo di Villa Madama[27] nel 1984 in cui si stipulano i rapporti tra Stato Italiano e Chiesa Cattolica, esso consta di 14 art. di cui il I art: L'indipendenza e la sovranità dei due ordinamenti, Stato e Chiesa in linea con il dettato costituzionale (Art. 7 della Costituzione).Il principio di laicità è stato enucleato anche dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 203 del 1989; “hanno da convivere, in uguaglianza di: libertà, fedi, culture e tradizioni diverse” (Corte Cost., 18 ottobre 1995, n. 440). Tale principio è stato successivamente ribadito dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 259/90, 195/93 e 329/97e 508/00ed artt. 7-8 e 19. Il Vaticano ha due Tribunali: 1. il Tribunale Canonico si occupa di processi diretti al clero della Chiesa sia in materia civile che penale, le loro leggi sono inserite nel Codice di Diritto Ecclesiastico; e 2. il Tribunale Ecclesiastico si occupa di processi riguardanti il matrimonio e la famiglia dei Cristiani Cattolici,con Leggi inserite all' interno del Codice di Diritto Canonico, difatti,ad es.,nell' art. 8 dell' accordo di Villa Madama si parla degli effetti civili del vincolo matrimoniale celebrato in forma canonica. Una recentissima Legge, per i soli Cristiani Cattolici in cause di nullità (non di annullamento)breve di Matrimonio, emanata da Papa Francesco,dice che: "gli ex coniugi risponderanno davanti al Tribunale Ecclesiastico Diocesano ovvero al solo Vescovo e che entro 45 giorni gli ex coniugi possono avere la nullità del matrimonio", cosi scritto nelle due Lettere "Motu Proprio"del 15 agosto 2015 art. 5 can. 1683-1687 avente valore legale, trascritto nel Codice di Diritto Canonico[28].
Molte volte l'Italia è statasanzionata dall'U.E., dall'Europa e dall' ONU per non aver modificato le Leggi su nuovi contesti familiari; oggi invece, sotto il governo Renzi, molte Leggi Urgenti sono state modificate.
1.7. Il Diritto di famiglia dal 1942 al 1975
Il diritto di famiglia nel Codice Civile[29] codificato nel 1942, (Codice Rocco nel penale), concepiva una famiglia fondata sulla subordinazione della moglie al marito sia nei rapporti personali, sia in quelli patrimoniali, sia nelle relazioni di coppia, parliamo di potestà maritale che era prevista negli artt. 143-144-145 c.c. del 1942.Concepiva inoltre la patria potestà negli artt.315-342 c.c. del 1942, nella quale era solo il padre a farsi carico dei figli nati all' interno del matrimonio e riconosciuti come figli legittimi.Essa discriminava i figli nati fuori dal matrimonio (figli naturali),che ricevevano un trattamento giuridico deteriore rispetto ai figli legittimi.
Il primo libro del Codice Civile del 1942 venne riformato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, che apportò modifiche tese ad uniformare le norme ai principi costituzionali.Con l'art. 24 L. 151/1975 venne riconosciuta la parità giuridica dei coniugi, fu abrogato l'istituto della dote e riconosciuta ai figli naturali la stessa tutela prevista per i figli legittimi, venne istituita lacomunione dei beni come regime patrimoniale legale della famiglia (in mancanza di diversa convenzione), la patria potestà venne sostituita dalla potestà genitoriale art. 29 ovvero entrambi i coniugi erano responsabili dei figli.
Il diritto di famiglia nel corso degli anni subì altre modifiche, non è questo il luogo per elencarle tutte ma le profonde differenze si avranno poi con laLegge sul divorzio del 01/12/1970 n° 898.
Con i Mutamenti sociali che si sono avuti nel tempo sia nei Paesi Occidentali che Orientali, le normative riguardanti la famiglia si sono dovute adeguare ai tempi per dare maggior dignità allo status sociale della famiglia.
Può essere difficile anche per gli studiosi di Scienze Umane (antropologi, psicologi, pedagogisti, filosofi, sociologi, assistenti sociali), Giuridiche e Mediche dare una definizione di famiglia ad es.:
Secondo P. Donati[30], “con il termine famiglia viene designata una vasta gamma di forme sociali con strutture relazionali molto diversificate e con confini variabili da cultura a cultura. Ogni cultura ha una sua specifica rappresentazione della famiglia e il fatto stesso che oggi questa rappresentazione sembra svanire non vuol dire che la famiglia scompaia, ma che ci troviamo di fronte ad un processo socio-culturale di ri-differenziazione della famiglia stessa”.
L’antropologo Lévi-Strauss la definiva come “l’unione più o meno durevole, socialmente approvata, di un uomo, una donna e i loro figli, presente in ogni e qualunque tipo di società[31]”.
Scabini nel 1995 definì la famiglia come: “un’organizzazione di relazioni primarie, fondata sulla differenza di gender, e tra quella di generazioni e stirpi, essa ha come obiettivo e progetto intrinseco la generatività[32]”.
P. Bertolini[33]definisce la famiglia come un gruppo di persone direttamente legate da rapporti di parentela, all’interno del quale i membri adulti hanno la responsabilità di allevare i bambini. Una cooperazione economica, una relazione sessuale socialmente approvata, una durata temporale di una certa continuità, una residenza spaziale comune, la protezione della prole, l’inculturazione, una rete di diritti e doveri, caratterizzano questa forma di raggruppamento sociale. Essa si presenta come un ponte tra natura e cultura perché risponde tanto alle esigenze biologiche che a quelle culturali.
La Famiglia viene definita dalla nostra Costituzione[34] negli artt.29 e 30 (sia nel matrimonio concordatario che civile), regolata inoltre all' interno del c.c. dagli artt. 79-230, costituenti il Titolo VI del Libro I ("Delle persone e della famiglia") e definita dallo stesso come una società naturale fondata sul matrimonio all' interno della quale viene garantita la tutela come primo nucleo di aggregazione sociale dell' individuo cui l'ordinamento di riconoscimento. Il matrimonio sia civile che concordatario è solo per persone eterosessuali. Per il divorzio breve ci vogliono 6 mesi consensuale e un anno giudiziale (L. 6 maggio 2015, n. 55 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi).
L'unione civile[35] non è un matrimonio ma una «specifica formazione sociale» per le coppie dello stesso sesso (omosessuali) uniti da un contratto. Ai fini dello scioglimento di quest'ultimo occorrono 3 mesi. L'unione Civile è regolata dagli artt. 2 e 3 della Cost. e dalla L. 20 maggio 2016, n. 76 commi 1-35, (cosiddetta legge Cirinnà), Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.Dall' adozione in casi speciali della legge 184/83 art. n.44 la stepchildadoption, ha trovato il suo spazio, anche, per le unioni civili, difatti, la Corte di Cassazione Civile, sez. I, sentenza del 22/06/2016 n° 12962, si è pronunciata positivamente accogliendo la domanda di adozione di una minore di 6 anni, proposta dalla partner della madre. Le due donne convivono in modo stabile.
La convivenza di fatto[36] viene posta in essere da una coppia formata da “due persone maggiorenni etero o omosessuali unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Uniti da un contratto per lo scioglimento del quale occorre solo la richiesta. La Legge sulla convivenza ha sostituito con molti più diritti la convivenza more uxorio. Essa è regolata dagli art. 2 e 3 della Costit. e dalla L. 20 maggio 2016, n. 76 commi (commi 36-65), cosiddetta legge Cirinnà, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. In essa e solo per le coppie etero trova spazio la stepchild adoption dove il partner può adottare come genitore sociale il figlio/a dell' altro partner genitore biologico.
1.9. Dalla scelta del partner alla formazione della Famiglia
Per anni gli psicologi sociali hanno cercato di studiare la natura dell'amore, come esso nasce e come si sviluppa. I primi sentimenti hanno cercato di distinguere fra attrazione e innamoramento, mentre altre ricerche si sono spinte in maggiore profondità ed hanno teorizzato diversi tipi di amore. Gli psicologi sociali sostengono che una buona definizione di amore debba contenerne innumerevoli forme, inclusa la passione o la devozione. Una distinzione classica che si introduce è quella fra la compassione e la passione (Hatfield 1988; Hatfield e Walster, 1978). La compassione si definisce come il sentimento di intimità e affetto che si prova verso qualcuno, senza però che vi sia passione o eccitazione psicologica. Le persone sperimentano questo tipo di amore nelle relazioni non sessuali, come l’amicizia o in quelle sessuali in cui vi è una forte intimità, ma non la passione di una volta.
Stemberg non soddisfatto della semplice dicotomia tra compassione e amore passionale, ha proposto la teoria triangolare dell' amore (Stemberg 1986; 1988).
Le tre componenti dell’amor secondo cui, l’amore completo è il risultato di tre componenti che si collocano ai vertici di un triangolo: Intimità, Passione e Decisione/Impegno.
Il triangolo di Sternberg
L'Intimità si riferisce ai sentimenti di confidenza, affinità, unione che creano un’esperienza di unicità e calore. Questa componente determina nella coppia il prendersi cura dell’altro, sentirsi felici insieme, aprire all’altro la propria autenticità e i propri sentimenti, considerare il rapporto con l’altro speciale e di grande valore nella propria vita.
L’Intimità si riferisce alla qualità della relazione, al livello di vicinanza, di condivisione di sentimenti e pensieri tra i partner.
L’Intimità nasce attraverso l’auto rivelazione, perché se si desidera conoscere meglio qualcuno, è opportuno fargli conoscere qualcosa di se stessi (e rischiamo spesso di perderla per la paura di scoprirci).
La Passione riguarda gli aspetti più impulsivi o profondi di una storia d’amore, l'intensità della relazione: attrazione fisica, desiderio sessuale, ma anche dipendenza affettiva, desiderio di dominio o di sottomissione. È strettamente legata a tutte le dinamiche relative al sesso, alla gelosia, all’angoscia di separazione e di abbandono.
La componente Decisione/Impegnoè distinta in due aspetti: la Decisione (aspetto a breve termine) è il primo passo che consiste nel decidere di iniziare a stare con una persona, l’Impegno (aspetto a lungo termine)nel mantenere nel tempo la relazione. I due aspetti possono essere disgiunti in quanto non sempre alla Decisione di stare e amare una persona segue l’Impegno di portare avanti una relazione che non da i suoi frutti. Di conseguenza non sempre l’Impegno è frutto della Decisione.
E’ il lato più razionale ma indispensabile, l’aspetto motivazionale e decisionale di stare con una persona o meno. L’Impegno è ciò che mantiene in vita il rapporto, ciò che consente ai due partner di evolversi insieme e superare le crisi, forti di una progettualità condivisa.
Le combinazioni fra queste tre componenti definiscono 7 forme di amore variamente rappresentate nelle relazioni reali.
Le forme d'amore secondo il triangolo di Sternberg
1) Simpatia (solo Intimità)
In questo tipo di relazione vi è confidenza e senso di unione fra i partner ma senza le caratteristiche della Passione e dell’Impegno (per questo è paragonabile a una vera e propria amicizia).
2) Infatuazione (solo Passione)
Tipico dell’amore a prima vista, nasce e si sviluppa improvvisamente ma di solito finisce con una disillusione. Questo rapporto si basa sull’idealizzazione dell’altro più che sulla sua reale conoscenza, finchè si scontra con la realtà. La Passione (soprattutto sessuale) è come una droga, procura un'euforia rapida a svilupparsi e altrettanto a spegnersi.
3) Amore Vuoto (solo Decisione/Impegno)
Uno o entrambi i membri della coppia si impegnano a continuare la relazione in mancanza delle componenti di Intimità e Passione. È spesso il caso del matrimonio classico delle vecchie generazioni, o di rapporti in cui i partner stanno insieme solo per tener fede a un impegno preso, per motivi pratici, economici, per i figli o la difficoltà di affrontare una separazione.
4) Amore Romantico (Intimità + Passione)
Si tratta della forma tipica delle grandi storie d’amore letterarie e cinematografiche. Nei film e nei romanzi spesso la componente Impegno non è presente per via di ostacoli o circostanze esterne che impediscono alla coppia di coronare il loro sogno d'amore. Nella realtà, l'amore solo romantico è un amore immaturo, che dura il tempo di un flirt estivo.
5) Amore-Amicizia (Intimità + Decisione/Impegno)
È il caso di quei rapporti che durano da tanto tempo, consolidati sotto il profilo dell’Intimità, in cui la coppia funziona ma la Passione è lentamente sfumata (come i matrimoni in bianco).
6) Amore Fatuo (Passione + Decisione/Impegno)
In questo tipo di rapporto, l’Impegno è frutto solo della Passione senza il sostegno dell’Intimità e della conoscenza reciproca. È il caso per esempio di unioni dettate da decisioni impulsive prese sull’onda dell’infatuazione e del coinvolgimento solo passionale. Queste relazioni corrono il rischio di infrangersi appena si troveranno a fare i conti con un Impegno non sentito.
7) Amore “perfetto” (Intimità+Passione+Decisione/Impegno)
È l’amore completo che tutti sognano.
Sternberg sostiene che raggiungerlo è difficile, ma non impossibile. Conta soprattutto mantenerlo nel tempo, poiché ogni rapporto è in continuo divenire e segue anche i cambiamenti e l'evoluzione psicologica dei singoli partner, al di là delle statiche geometrie di uno schema.
L’amore “perfetto”, dice Sternberg, non dura se non alimentando le tre componenti dell’amore di Intimità, Passione e Impegno.
Molti pensano che l’amore dipenda solo dai sentimenti, dalle emozioni, dalle forti passioni a cui bisogna abbandonarsi e basta. Ma non è solo così, amare qualcuno non è solamente un forte e intenso sentimento (destinato, come tutti i sentimenti, a non durare “per sempre” e attenuarsi nel tempo), ma è anche un impegno che prendiamo con gli altri e soprattutto con noi stessi.
L’amore “perfetto” prevede che queste tre componenti debbano essere nutrite, altrimenti il rapporto si incrina. Nei diversi momenti della storia d'amore, una componente può prevalere rispetto alle altre, ci si può quindi basare su quelle più solide per rinforzare gli aspetti più fragili.
È un equilibrio da mantenere costantemente con impegno e attenzione.
Non è un traguardo raggiunto una volta per tutte, ma un compito sempre aperto.
Il terzo approccio che definisce l'amore si focalizza sulla stili dell' amore, le teorie di base che le persone possiedono sull' amore e che guidano i loro comportamenti nelle relazioni (Hendrick e Hendrik 1986; 1992; Lee 1973; 1988). Hendrik e Hendrik hanno identificato 6 principali stili dell' amore: Eros, Ludus, Storge, Pragma, Mania, Agape, vediamoli:
EROS: è un amore appassionato nel quale l’aspetto fisico del partner è molto importante
LUDUS: è l’amore per gioco, in cui niente è preso sul serio
STORGE: è l’amore che cresce lentamente, che si sviluppa da un affetto o da un amicizia, in cui la somiglianza fra i partner è estremamente importante
PRAGMA: è l’amore concreto e realistico, gli amanti pragmatici sanno cosa cercare in una relazione e formulano delle condizioni da soddisfare
MANIA: è l’amore fortemente emotivo e in genere rispetta lo stereotipo dell’amore “romantico”: i partner sono ossessionati l’uno dall’altro e si alternano tra esaltazione e disperazione
AGAPE: è l’amore totalmente altruistico, generoso e quanto mai raro, gli amanti non pensano a sé stessi ma al loro partner, lo stile è più spirituale che fisico.
L'ambito sistemico relazionale individua:
Il mandato familiare, il mito familiare le risorse personali ed il contratto
“Quando sposi un uomo o una donna sposi una famiglia!”, questa antica affermazione è, oggi, ancora attuale. Effettivamente, la scelta di un partner rappresenta una fusione tra bisogni familiari (il mito e il mandato familiare) e le risorse personali. Essa è condizionata sia da aspetti sociali, economici, culturali, politici e religiosi, sia e soprattutto dalla famiglia di origine, anche quando ricostituita o ricomposta. La famiglia d'origine è un punto cardine nella scelta del partner in quanto verrà scelto secondo due posizioni opposte:
1. Scelta complementare: ovvero per somiglianza col genitore del sesso opposto;
2. Scelta per contrasto: quando la scelta del partner viene fatta in base a differenze personologiche e caratteriali del genitore del sesso opposto.
Quando una persona sceglie il partner, di solito, prende come modello il genitore di sesso opposto quindi scelta complementarema, secondo Silvia Vegetti Finzi, non è sempre così. Secondo la psicanalista è importante osservare quali sono i profili delle coppie che si sono scelte per la costruzione di una famiglia, ecco perché io, tu, gli altri in una scelta che può essere complementare oppure opposta e in due dimensioni: quella orizzontale,in cui si collocano i legami di pari livello "gerarchico” (fratelli, sorelle, ex partner ecc.), e una verticale trigenerazionale, in cui si collocano i legami tra i vari livelli gerarchici (nonni, genitori, figli).
Da tale analisi la Vegetti Finzi elabora 5 tipologie di scelta di coppia:
1. moglie come madre
2. marito come madre
3. moglie come padre
4. marito come padre
5. coniugi come fratelli
Silvia Vegetti Finzi 1994.
Le motivazioni della scelta del partner sono molteplici:
come l’età della coppia che determina motivazioni diverse:
1. I partner in giovane età, probabilmente,s’innamorano e scelgono di stare insieme:
2. La coppia matura in alta percentuale, sceglie di stare insieme perché desidera un figlio, per dividere le spese di gestione domestica, per la paura di rimanere soli o perché si condivide lo stesso lavoro oppure un hobby.
Jackson ha creato una tipologia di coppia distinguendo tre diversi tipi di interazione secondo il tipo di rapporto avuto precedentemente con la famiglia d'origine:
1. Simmetrico: in queste coppie il rapporto paritario si basa sul conflitto, dove non si ha mai un attimo di tregua che può sfociare nelle così dette escalation simmetriche.
2. Complementare: troviamo uno dei due partner in posizione one-up e l’altro in posizione one-down. Questo tipo di interazione estremizzata si riscontra nelle coppie sadomasochiste.
3. Misto: mescolanza equilibrata tra i due. Ognuno di questi può avere un suo potenziale patologico, ma l’autore ritiene preferibile il modello reciproco, in quanto permette una maggiore flessibilità.
Anche le costellazioni sistemiche e familiari di Bert Hellinger ci ricordano parlando degli ordini dell'amore che, entrando nel sistema familiare del partner dobbiamo rispettare le gerarchie trovate inserirsi armonicamente rispettando i miti ed i mandati familiari.
Difatti, la teoria sistemica afferma che la scelta del partner è condizionata da una fusione tra bisogni personali e familiari che si miscelano in tre elementi:
il mito familiare: è la storia, la cultura e le tradizioni della famiglia d’origine che trasmette valori e funzioni (comportamenti);
il mandato familiare: la famiglia sceglie tutti i ruoli da ricoprire all'interno di essa e le scelte da fare;
la ricerca del soddisfacimento di bisogni: riguarda i bisogni strettamente personali.
Può accadere che le attese della famiglia di un soggetto siano più alte rispetto a quelle dell’individuo stesso, in tali casi, si scontrano e confrontano i componenti individuali e le richieste familiari. Lo scopo è quello di trovare una forma di compromesso tra le richieste legate a, quello che Stierlin chiama, “mandato familiare”, e le esigenze personali. Ad es. una famiglia benestante vuole per il proprio figlio/a una persona altrettanto benestante, altrimenti, non verrà mai accettata o comunque mal vista. A volte, i genitori vogliono per il proprio figlio ciò che avrebbero voluto per se stessi condizionandoli nelle scelte; in questo modo si sviluppa il così detto fenomeno delle ripetizione di situazioni passate. Le caratteristiche che un individuo considera nella propria ricerca del partner devono rispecchiare le aspettative implicite negli elementi del mito familiare. Il grado di influenza del mito familiare nella scelta del partner dipende dalla forza e dalla ricchezza di esso. Se il mito familiare è articolato e vario, le possibilità di sviluppo e di scelta saranno elevate, se invece all'interno di esso vi è una componente predominante sulle altre, essa avrà il predominio nella richiesta di soddisfazione. Ad esempio, se si inculca il pensiero familiare generale, che il destino delle donne è quello di vedersi incomprese ed insoddisfatte per colpa degli uomini, la persona cresciuta con questo tipo di pensiero avrà difficoltà nella scelta dell’eventuale partner e sarebbe, per forza di cose, più limitata. Ora, non tutti hanno tali tradizioni e durante la conoscenza tra gli individui della neo-coppia ognuno cerca di scoprire se i “due mondi” possono appartenersi. In ultimo, per il soddisfacimento dei bisogni personali: viaggiare, studiare, frequentare una palestra, ecc., all'interno di una coppia, bisogna lasciarsi degli spazi e mantenere una certa “distanza”. Ciò sembra anche essere in rapporto con il grado di differenziazione raggiunto dall'individuo, cioè, con il suo grado di autonomia e di individuazione, e con la sua capacità di rielaborare il mito, intesa come modalità di risolvere i propri legami con le figure familiari più significative. La fine dell’idillio romantico e l’inizio della coppia consiste essenzialmente nel prendere coscienza che l’altro non sarà mai come noi lo avevamo pensato e che non potrà mai riempire i vuoti lasciati dai nostri bisogni ovvero il Patto Dichiarato.
Vivere un rapporto di coppia non è semplice, per la regola che “ogni comportamento corrisponde ad una reazione o una retroazione (feedback)in un complesso sistema circolare che finisce per dare la sensazione di limitare la libertà individuale”; in altre parole, la coppia è formata da tre parti:
1. io persona
2. tu partner
3. noi relazione
La relazione è esposta a continui cambiamenti perché durante la vita di coppia i comportamenti e i bisogni personali devono modellare le risposte dell’altro, affinché si compia un cambiamento per trovare nuovi equilibri.
La coppia è formata da due patti:
1. patto segreto
2. patto dichiarato
Il patto segreto è formato da due parti, che M. Malogoli Togliatti et al. (1999) paragonano ad un iceberg:
La parte emersa: è una parte cosciente che ha funzione di contenimento e forza unificante costituita da norme esplicite e da accordi consapevoli (come l’impulso biologico sessuale e l’impulso rivolto alla riproduzione) e da norme sociali;
la parte sommersa: è formata da vincoli inconsci di natura affettiva – emotiva, relativi all’attesa di ognuno dei partner che l’altro corrisponda ad un partner ideale in grado di appagare le proprie aspettative e che si relazioni a lui/lei per confermare una specifica immagine di sé.
Ogni partner, nell'innamoramento, tenderà a idealizzare l’altro e se stesso, creando una bolla di illusione narcisistica sulle buone qualità dell’altro e di se stessi, che vengono appunto gonfiate a livelli idealistici. Ora la coppia è formata, sarà poi il tempo, la quotidianità a far svanire questa illusione, e all'illusione fa seguito la delusione.
Per chiarire meglio la formazione del primo contratto possiamo far riferimento al concetto di “contratto fraudolento”, dove ognuno dei contraenti coglie l’immagine dei bisogni più profondi dell’altro e agisce come se proprio lui dovesse essere quello che li soddisferà, anche se tutto ciò è irrealizzabile. Nella fase dell’innamoramento ognuno propone inconsapevolmente all’altro, ma anche a se stesso, un'immagine ideale di sé; il partner sarà più o meno attratto da questa immagine, nella misura in cui essa corrisponde alla soluzione di antichi bisogni profondi.
La disillusione fa emergere dei lati anche negativi, forse non può far fronte a tutti quei bisogni inconsci di cui parlavo sopra, del partner. E il rapporto potrebbe subire una incrina mento. Questa disillusione però è un tocca sana per le coppie, difatti permette di vedere l’altro con dei limiti umani, nella sua natura, nella sua autonomia, non in funzione dei bisogni propri.
E’ questa disillusione che, se superata, segna il passaggio dall’ innamoramento all'amore, ovvero il passaggio dal patto segreto al patto “dichiarato” la scelta consapevole.
Il Patto dichiarato: i partner dicono: “ti scelgo come sei, non per quello che vorrei che fossi". Come si può ben vedere la grande differenza tra il patto segreto e quello dichiarato è che nel primo la scelta è soprattutto inconscia, quindi inconsapevole, mentre nel secondo la scelta è consapevole, quindi conscia, E su questa scelta libera i due partner rivedranno la loro storia, i loro progetti, la loro relazione e l’immagine che hanno di sé, dell’altro e della loro relazione, in una ottica più realistica e sincera.
Se la coppia è ben consolidata avviene in modo quasi naturale la scelta del matrimonio/convivenza:
III° contratto: presuppone un cambiamento significativo di contesto. Alcuni studi si sono concentrati sull’analisi delle differenze e similarità tra matrimonio e convivenza riscontrando differenze soprattutto a livello simbolico. Il rituale della cerimonia nuziale, come tutti i riti, ha una funzione di passaggio e costituisce una linea di demarcazione tra due diverse fasi del ciclo vitale, inoltre facilita la trasformazione a nuove modalità relazionali.
Dicks (1967) si riferisce al matrimonio come una “relazione terapeutica naturale” in quanto si verifica un incastro tra i due mondi interni dei partner. Secondo l’autore si manifesta una sorta di attribuzione reciproca a livello inconscio di bisogni e sentimenti a discapito dei propri confini individuali.
1.10. Matrimonio civile e concordatario, tipi di separazione e nullità, famiglie liquide
Il Titolo VI del Libro I – Delle persone e della famiglia del C.C., parla del Matrimonio. Esso può essere sia civile che concordatario.
Il matrimonio civile è un atto giuridico non negoziale regolato nel Codice Civile dagli articoli 79-230, costituenti il Titolo VI del Libro I ("Delle persone e della famiglia"). L’ufficiale di stato civile celebrante, alla presenza di due testimoni (uno per parte), dà lettura degli articoli 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi), 144 (Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia) e 147 (Doveri verso i figli)- 148 e 315-bis del Codice Civile, riceve le affermazioni degli sposi di volersi prendere in marito e moglie, li dichiara uniti in matrimonio e accoglie, eventualmente, le ulteriori dichiarazioni riguardanti la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali, nonché il riconoscimento di figli naturali (ora figli nati fuori dal matrimonio). Inoltre si ha l'opportunità di contrarre matrimonio sia in regime di comunione dei beni art. 159 c.c. sia di separazione dei beni art 162.
Matrimonio Concordatario è il matrimonio canonico trascritto al quale lo Stato riconosce, a certe condizioni, effetti civili. Attualmente è regolato dall'art. 8 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dall'art. 4 del Protocollo addizionale che costituisce parte integrante dell'accordo. La celebrazione è regolata quasi esclusivamente dalle norme del diritto canonico. La legge civile prevede adempimenti per il prodursi degli effetti civili, ma essi vengono compiuti soltanto dopo la celebrazione. Questi adempimenti consistono nella lettura agli sposi, da parte del ministro del culto, degli artt. 143, 144 e 147- 148 (riguardanti i diritti e doveri dei coniugi) e 315-bis nella redazione da parte del parroco dell'atto di matrimonio in duplice originale, il secondo dei quali destinato ad essere trasmesso all'ufficiale di stato civile. Inoltre si ha l'opportunità di contrarre matrimonio sia in regime di comunione dei beni art. 159 c.c. sia di separazione dei beni art 162.
La ex legge 898/70 Legge Fortuna-Baslini, è stata modificata dalle leggi 436/1978 e 74/1987, quest’ultima ha ridotto il periodo di separazione da 5 a 3 anni. La L. 55/15 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi c.d. Divorzio breve prevede:
Sia in matrimoni civili che concordatari possiamo ottenere il divorzio con la“separazione personale”, c.d. separazione legale, art. 150. Quest’ultima può essere di tipo consensuale (art. 158), contempi di attesa per poter chiedere il divorzio che si riducono a 6 mesi, in tal caso è prevista lanegoziazione assistita, art 6 L. 162 10/11/2014, i coniugi possono essere assistiti da almeno unavvocato per parte, e si svolge davanti all' Ufficiale di Stato Civile(Sindaco) art. 12;o di tipo giudiziale (art. 151),ove i tempi si riducono a 12 mesi essa è svolta davanti al Presidente del Tribunale. Nel c.d. divorzio breve è previsto anche lo Scioglimento del Matrimonio (art. 149 )dove il presidente del Tribunale o l'Ufficiale di Stato autorizza i coniugi a vivere separati, esso scatta in sede di udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale oppure al Sindaco. Nelmatrimonio civile, con l'Art. 149,avremo solo lo scioglimento del matrimonio, mentre nelmatrimonio concordatario,con l'Art. 149,avremo lo scioglimento del matrimonio e la cessazione degli effetti civili con l'Art. 157. Inoltre con l' art 191 si scioglie anche il regime di comunione dei beni tra i coniugi.
La nullità del matrimonio, c.d. annullamento (nel solo processo civile), Libro Primo - Delle persone e della famiglia, Titolo VI - Del matrimonio, Capo III - Del matrimonio celebrato davanti all' ufficiale dello Stato civile, Sezione VI - Della nullità del matrimonio (Artt. 117- 129 bis), viene dichiarata quando il matrimonio, sia civile che concordatario, non è mai stato valido dalla sua origine. Nel matrimonio civile l'annullamento può essere dichiarato con un’unica sentenza da parte del Tribunale Ordinario. Nel matrimonio concordatario, invece, con doppia sentenza: la I^ del Tribunale Ecclesiastico, la II^ del Tribunale Ordinario. Il Tribunale Ecclesiastico lo definisce nullità. È bene precisare che per la dottrina cattolica il matrimonio è uno ed indissolubile e, pertanto, il diritto canonico non ammette che possano sussistere cause, a questo riguardo, di annullamento o risoluzione. Se invece viene provata, ex post, la sussistenza di una causa di nullità, tale da viziare la validità del matrimonio contratto, il vescovo che rappresenta il Tribunale Ecclesiastico può entro 45 giorni concedere agli attori la “nullità del matrimonio", così scritto nelle due Lettere "Motu Proprio"del 15 agosto 2015, art. 5 can. 1683-1687 avente valore legale, trascritto nel Codice di Diritto Canonico. In seconda istanza il T.O. può concedere lo scioglimento del rapporto dei coniugi, e dai diritti e dagli obblighi di coniugio. La nullità può essere richiesta entro un anno dalla celebrazione del matrimonio, anche in presenza di figli, e dopo i dovuti accertamenti,con la sentenza, il matrimonio è annullato.
A seguito di divorzi e annullamenti si possono creare nuovi nuclei familiari cheBauman definisce “famiglie liquide” dal momento che i bambini transitano da un nucleo familiare all' altro. Esse si dividono in:
1) Famiglie ricostituite. Ci si riferisce a quella famiglia che viene a comporsi dopo la separazione e il divorzio, quando due nuclei familiari vengono costituiti dai genitori separati. A differenza delle famiglie ricomposte, in queste ultime, i genitori biologici non condividono con i genitori sociali le responsabilità verso i figli di precedenti unioni, bensì, solo relazioni amichevoli. Le famiglie ricostituite possono essere di due tipi:
· famiglie ricostituite semplici, quelle in cui un partner che forma il nuovo nucleo familiare porta con sé i figli nati da un’unione precedente;
· famiglie ricostituite complesse, ove entrambi i partner formano i nuovi nuclei familiari portando con sé i figli nati da un’unione precedente.
2) Famiglie ricomposte,dove il tratto saliente è fondato sulla condivisone delle responsabilità del genitore biologico e di quello sociale:
· ricomposte semplici, sono quelle in cui il partner che forma il nuovo nucleo familiare porta con sé i figli nati da unioni precedenti e condivide con la nuova partner funzioni e responsabilità;
· ricomposte complesse, ove entrambi i partner formano nuovi nuclei familiari portando con sé i figli nati da unioni precedenti e condividendo con i nuovi partner funzioni e responsabilità
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