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Pedagogista e Pedagogista Giuridico ( CTU e CTP)

giovedì 20 novembre 2014

Integrazione scolastica religiosa, degli immigrati e dei disabili, insegnamento delle lingue comunitarie, informatica e di cittadinanza e costituzione

integrazione scolastica religiosa

1948  eliminazione legge razziale del 1938 dal 1948 integrazione scolastica tra ariani ed ebrei


integrazione scolastica immigrati
art. 68 della legge 17 maggio 1999, n
. 144 e dall’art. 2 della legge n. 53/2003 e art. 1 del Decreto Legislativo 15 aprile 2005 Testo Unico sull’Immigrazione, n, 76) detta norme in merito al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione per tutti i minori presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla loro condizione di straniero e dalla regolarità della loro posizione (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n, 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99;
- Il Testo Unico sull’Immigrazione (Decreto Legislativo 15 aprile 2005), all'art. 38 commi 3,4;
- Le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri elaborate nel marzo 2006 dal Ministero dell’Istruzione sottolineano come sia necessario, superata la condizione di emergenza nella quale si trovava la scuola nella prima fase delle migrazioni, promuovere l’educazione interculturale come sfondo da cui prende avvio la specificità di percorsi formativi rivolti ad alunni stranieri, nel contesto di attività che devono connotare l’azione educativa nei confronti di tutti;
- La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri. Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale – Ottobre 2007.

legislazione regionale
- La legge n. 32 del 26 luglio 2002, modificata con la legge n. 5 del 3 gennaio 2005, disciplina gli interventi che la Regione promuove per la sviluppo dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento, della formazione professionale e dell’occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell’Unione Europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e dell’integrazione sociale, nonché il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro;
- DGR n° 979 del 24/11/2008 ha delineato il sistema toscano di attuazione dell’obbligo di istruzione. Tale modello va a rafforzare il ruolo del servizio di orientamento/mentoring sia nella scuola secondaria di primo che di secondo grado, individua il biennio della scuola secondaria di secondo grado e in particolare negli istituti tecnici, professionali e artistici come percorso per i giovani che una volta assolto l’obbligo di istruzione non intendono proseguire nel sistema dell’istruzione e infine delinea l’organizzazione dell’anno professionalizzante;
- La legge n. 41 del 24 febbraio 2005 all’art. 56 lettera a), definisce, tra gli interventi ed i servizi per gli immigrati, l’attivazione di percorsi integrati di inserimento sociale, scolastico e lavorativo, favorendo la comunicazione interculturale e l’associazionismo;
- La legge regionale del giugno 2009 “Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana” stabilisce in particolare all'art. 41 che la Regione stessa promuova intese con l'ufficio scolastico regionale e con gli enti locali per perseguire obiettivi di massimo rilievo.
  Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 - Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale in formato .pdf 427 kb


Integrazione scolastica diversamente abili
1955 Circolare Ministeriale n. 1771/12 dell'11/03/1953, Le classi speciali per minorati e quelle di differenziazione didattica sono istituti scolastici nei quali viene impartito l'insegnamento elementare ai fanciulli aventi determinate minorazioni fisiche o psichiche ed istituti nei quali vengono adottati speciali metodi didattici per l'insegnamento ai ragazzi anormali, es. scuole Montessori. Le classi differenziali,invece, non sono istituti scolastici a sé stanti, ma funzionano presso le comuni scuole elementari ed accolgono gli alunni nervosi, tardivi, instabili, i quali rivelano l'inadattabilità alla disciplina comune e ai normali metodi e ritmi d'insegnamento e possono raggiungere un livello migliore solo se l'insegnamento viene ad essi impartito con modi e forme particolari".
1968 legge del 18 marzo 1968, n. 444: "Per i bambini dai tre ai sei anni affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento, da menomazioni fisiche o sensoriali, lo Stato istituisce sezioni speciali presso scuole materne statali e, per i casi più gravi, scuole materne speciali."
1968 contestazione giovanile
1971 n.118 del 30 marzo 1971. L'art. 28 di tale legge, nell'indicare i provvedimenti per la frequenza scolastica degli invalidi civili (così venivano denominati giuridicamente gli handicappati) proclamava che per essi "l'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuole pubblica" e sembrava così accettare il principio dell'inserimento, ma poi precisava "salvo i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali". 
1974 Con la Circolare 191 del 18-8-74, vengono definiti i compiti dell'équipe socio-psico-pedagogica formata da un neuropsichiatra, psicologo, assistente sociale e, ove occorra, anche tecnici della riabilitazione, nonché medico scolastico e Direttore Didattico/Preside a gli insegnanti a tanto nominati. L'équipe ha il compito di definire la diagnosi, collaborare con gli organi collegiali della scuola, stabilire col Direttore/Preside i modi di collaborazione ed il programma di lavoro. 
1975 (D.P.R. n. 970 del 31-10-1975). Vengono così istituiti i corsi biennali per insegnanti di sostegno
1976 "L'obbligo scolastico per i ciechi si adempie" secondo la legge dell'11/05/76 "nelle apposite scuole o nelle classi ordinarie delle scuole pubbliche. In tali classi devono essere assicurate la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le competenze dello Stato e degli Enti Locali preposti. 
1977 legge 517 del 4 agosto 1977 il termine inserimento è sostituito con quello di "integrazione": il vero scopo non è e non può essere l'inserimento di per sé, cioè far convivere l'handicappato con i cosiddetti normali, ma la sua integrazione, la sua immissione reale e completa nel gruppo dei coetanei.anche per i bambini sordi e muti. Ciò implica un giocare insieme, un lavorare insieme, una partecipazione alle attività e alle emozioni della propria classe. L'integrazione dell'handicappato è legata a tutto il rinnovamento della scuola alla gestione sociale di essa, e ad una nuova professionalità del maestro e delle tecniche didattiche e perfino alla struttura architettonica dell'edificio scolastico che necessariamente deve poter ospitare bambini normali e non;
1983 A livello amministrativo questi principi sono stati attuati, in particolare dal MPI con la C.M. 258 dell'83 che ha dato supporto organizzativo alla cultura dell'integrazione, proponendo la stipula di intese fra scuola UU.SS.LL. ed Enti Locali. Esse permettono il passaggio dall'inserimento all'integrazione nella scuola di tutti i bambini in particolari situazioni di handicap (ipovedenti,sordomuti, pluriminorati ).
1992 L. quadro n. 104/92 " l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

1999 legge 17/1999 modifica della L. quadro n. 104/92 " l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
2000 L 69 potenziamenti e qualificazione dell' integrazione scolastica dei disabili, 53/2000 disposizione per il sostegno alla paternità e maternità per il diritto alla cura e alla formazione, e per il  coordinamento dei tempi delle città;

2000 circolare del ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 4/2000 "Disciplina generale per il collocamento obbligatorio dei diversamente abili.

2001 potenziamento maternità e paternità dei disabili;



insegnamento informatica e lingua inglese nelle scuole d'infanzia e primaria e scuola secondaria di I° grado 

1997-2000 sperimentazioni informatica e inglese scuole d'infanzia e primarie
2002 il provvedimento della 55/02 Docenti frequentano il percorso B sulle competenze informatiche personale     FR- TIC Tecnologie informazione e comunicazione.
2003  c.m 69 del 2003 laboratorio di lingue già dal primo anno scuola d'infanzia
2004 DL 19 febbraio 2004 n° 59 Allegato B in G.U. n° 51 del 02/03/04 pg 23-25 Formazione inglese scuole primarie e d'infanzia.
In tali scuole esse vengono insegnate da un docente della scuola con le competenze d'informatica e il docente con le competenze in inglese.

Scuola secondaria di I° grado

2009 oltre alle materie le nuove dal DPR 89/2009 art 2 G.U n° 162 del 15/07/09 
tecnologia (insegnamento dell' informatica  e internet) vengono insegnate dagli insegnanti di tecnologia e di matematica
II° lingua comunitaria a scelta o potenziamento della I° lingua comunitaria (inglese)
cittadinanza e costituzione (ex ed. civica)  senza valutazione, insegnata dall' insegnante di italiano storia e geografia.


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