martedì 23 maggio 2023

la professione pratica del ctu pedagogista

Inizio: 
Il PCT è previsto ed obbligatorio dal 2014.
1. Il Giudice ricerca un/a dott.ssa Pedagogista in qualità di CTU, vede il vs bigliettino da visita con logo  presentatogli a mano precedentemente nelle aule,  e vi sceglie, quindi si reca sul sito PST Giustizia, precisamente su Reginde, per verificare la vs PEC e chiede alla cancelleria di V.G. di mandarvi un conferimento di incarico da parte sua.
2. Acquisizione sulla PEC, visibile anche da PDA, scelto precedentemente dal CTU pedagogista su PST giustizia, di conferimento di incarico CTU pedagogista, pervenuta dalla cancelleria di V.G. tramite la piattaforma polisweb: sicid;
3. Il CTU deve rispondere, tramite PEC dal PDA, una eventuale astensione per gravi motivi, per evitare una ricusazione da parte delle parti, oppure, se può accettare l' incarico, passare direttamente al giuramento, all' udienza di comparizione a cui può tranquillamente non presentarsi e farla telematicamente tramite PEC su PDA.
4. Il CTU fa Giuramento sulla PEC, tramite PST Giustizia, precisamente sul PDA ( che ha scelto d'iscriversi ad es. Slpct o avvocati telematici deposito facile, o quadra, etc). Il PDA è l'imbustatore, ossia un redattore atti, che contiene tutti gli atti A e gli allegati B che firmerà con la firma pades dopo averli trasformati in pdf nativi ( ossia originali), e che utilizzerà con la firma cades con estensione p7m per la creazione della busta e la invia tramite il PDA.
La formula di giuramento è: “Giuro di bene e fedelmente adempiere alle operazioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”. Questo giuramento va nel fascicolo telematico secondo l' RG ossia il n. di fascicolo di ruolo generale delle parti.
5. Il CTU acquisisce il/i quesito/i del Giudice tramite PEC su PDA il/i quesito/i del giudice che può/possono essere deducente/i o percepiente/i a cui corrisponde la consulenza deducente o percepiente del pedagogista CTU:
  • nella consulenza deducente, il C.T.U. deve valutare i fatti già accertati dal giudice o quelli pacifici tra le parti e, quindi, non si pone un problema di limiti. Infatti, tale consulenza ha ad oggetto circostanze già dimostrate dalle parti;
  • nella consulenza percipiente, il C.T.U. deve accertare delle situazioni di fatto non dimostrate in giudizio e che sono accertabili solo tramite cognizioni tecniche. Secondo l’orientamento in discorso, il consulente non incontra alcun limite nell’accertamento dei fatti, compresi quelli costitutivi della pretesa (Cass. S.U. 9522/1996).
6. Il CTU fa Richieste al Giudice: eventuale richiesta di Ausiliario CTU, permessi acquisizione dei documenti e dei dati sensibili per la privacy, colloqui a domicilio, in strutture, etc., preventivo spese tramite notula spese CTU primo acconto, e verifica sull' incarico dei 2 CTP tramite PEC sul PDA come spiegato al punto 4;
7. Il CTU riceve il foglio di Incarico CTU originale CTU definitivo con tutti i permessi e con il logo coccardina tramite PEC visibile da PDA, da questo momento il CTU è un pubblico ufficiale.
8. Il CTU Comunica l'inizio delle operazioni peritali per colloqui: data, ora e dove ai CTP e alle parti (AVV. E CTP) tramite PDA e le manda tramite PEC come spiegato al punto 4;
9. Il CTU sul PDA visiona i fascicoli delle parti e li studia, esse contengono le memorie degli avvocati e quelle dei CTP ( dopo l' inizio delle operazioni peritali), tramite la polisweb sicid su PC da PDA, oppure, sul portale PST giustizia, mentre, sul cellulare, dall' app giustizia civile.
10. Il CTU fa firmare il consenso informato e l' informativa sulla privacy, (entrambe anche ai minori), alle parti e poi effettua Colloqui e osservazioni con le parti con partecipazione dei CTP ed eventuali AVV.;
11. Il CTU manda Bozze scritte ai CTP sui rilevamenti dei colloqui tramite PDA sulle PEC come al punto 4;
12. I CTU ricevono le Osservazioni alle bozze scritte dai CTP tramite PDA sulle PEC,
13. Il CTU Risponde alle osservazioni scritte dei CTP tramite PDA sulle PEC come al punto 4;
14. Il CTU effettua il Colloquio finale e da la restituzione alle parti, cioè comunica alle parti e ai CTP cosa scriverà al Giudice il CTU.
15. il CTU  Redige una Relazione scritta finale, in PDF nativo ossia originale,  le firma con pades le imbusta tramite il PDA redattore atti firmandola con cades
la Deposita tramite PDA la relazione scritta e la manda al Giudice tramite PEC come al punto 4.
16. Il CTU  controlla se tale invio ha avuto buon fine. Nel caso di deposito di un atto in cancelleria, tale controllo avviene visionando 4 messaggi PEC : il primo é il “messaggio di accettazione” da parte del nostro gestore PEC, il secondo é il “messaggio di avvenuta consegna” da parte del gestore della PEC della cancelleria, il terzo  é  il “messaggio di esito dei controlli automatici, tale PEC ha un allegato, il quarto é il “messaggio di accettazione del cancelliere.

I primi tre messaggi arrivano molto rapidamente (questione di minuti ); il quarto può tardare qualche ora.

17. Il CTU può Eventualmente ricevere la chiamata  dal Giudice tramite PEC da visualizzare su PDA, come teste orale per avvalorare la relazione finale scritta.
18. Comparazione in udienza del CTU come teste orale da parte del Giudice.
19. Alla fine della causa Il Giudice emette la sentenza e il CTU finisce l' incarico di CTU e non è più pubblico ufficiale.
20. Il CTU presenta la notula del CTU ( notula spese), essa è l' Istanza di liquidazione, L’istanza di liquidazione CTU è il documento formale con il quale il CTU chiede al Giudice che gli venga riconosciuto un certo compenso per l’attività svolta su suo mandato. È comunque sempre il Giudice a decidere quanto e come liquidare ovviamente la liquidazione avviene dall' attore cioè da chi ha iniziato la causa o da ambo le parti che le da al giudice ed il giudice risarcisce il CTU.
Per i periti penali tutti i soggetti sono tenuti al pagamento dell'onorario del perito, salvo poi il diritto del vincitore di rivalersi nei confronti dell'avversario per quanto anticipato.

L’istanza di liquidazione è dunque in realtà una proposta di parcella o fattura che il CTU propone, sulla base di propri calcoli, al Giudice affinché la valuti nella sua decisione.

Tutti i compensi per il CTU vanno richiesti con questa modalità.
Nel richiedere il compenso, si deve, innanzitutto, informare il Giudice su quale sia il criterio a cui abbiamo fatto riferimento nel calcolo del compenso per la CTU.
I documenti di spesa di solito per vacazione oraria che comprende: spese telefoniche;
spese per collaboratori (ausiliari);
spese per acquisizione documenti;
spese per eventuali indagini, e colloqui; spese di trasporto;  Ogni vacazione corrisponde a 2 ore di lavoro e per ogni giorno di lavoro non possono essere liquidate più di quattro ( quindi 8 ore) di vacazioni (ex art. 4 L. n. 319/1980).
Attualmente ed ai sensi dell’art. 1 DM 30/5/2002, la prima vacazione è liquidata in € 14,68 (per prima vacazione deve intendersi solo quella che segna l’inizio dell’attività del CTU, non quella che segna l’inizio di ogni singola giornata lavorativa: Cass. n.857/1968), mentre le successive in € 8,15. Il CTU deve presentarla entro e non oltre i 90 giorni pena il non risarcimento CTU svolto.
 Successivamente alla esecutività del decreto di pagamento emesso dal giudice tramite, trasmissione della "fattura elettronica".  il CTU pedagogista riceve  il suo compenso onorario  su PEC tramite il PDA;
tramite modalità pagamento scelta, di solito tramite pagopa ( app io).
Secondo diverse fonti, lo stipendio di un CTU può variare da un minimo di 150€ fino a superare i 5.000€ mensili. La remunerazione viene eseguita direttamente dal giudice ed è regolamentata dalle norme della legge 319 del 1980. 

 Ci sono altre strade per determinare il compenso dei CTU 
Determinare correttamente il compenso di un CTU è un’operazione complessa in quanto non è regolamentata da norme chiare. 
 
Nel tempo si sono succedute diverse leggi e alcuni degli articoli che regolamentano questo onorario si trovano scritti sul “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia” D.P.R 115/2002. In particolare, la legge a cui bisogna fare riferimento è la 319/1980 del 08/07/1980 che ha introdotto un sistema di liquidazione a vacazione come criterio per il calcolo del compenso.
 
Oltre a queste due disposizioni sono da prendere in considerazione anche il D.M. n.182 del 30/05/2002 che tratta dell’“Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale” e il suo allegato, che tratta delle “Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale”.
 
In base all’articolo 49 del D.P.R 115/2002 gli ausiliari del Magistrato devono ottenere un compenso sulla base delle seguenti prestazioni:
 
onorario;
rimborso spese di viaggio e degli altri eventuali costi sostenuti per lo stesso;
indennità di viaggio e di soggiorno.
Per quanto riguarda gli onorari possiamo distinguerne due tipi: fissi e variabili da un minimo a un massimo. I primi vengono applicati quando si riesce a stabilire sin da subito il grado di difficoltà e di impegno dell’incarico; i secondi, invece, quando la natura complessa delle indagini non prevede di calcolare l’importo.
 
Oltre a queste due categorie principali esistono anche gli onorari variabili a percentuale per i quali il compenso viene calcolato in base alla controversia del caso da trattare.
 

Fine.



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