lunedì 17 aprile 2023

le cause di nullità di matrimonio civile e cause di annullamento di matrimonio civile e cause di nullità di matrimonio canonico

Il Pedagogista Giuridico civile e penale e Il Pedagogista Forense penale possono fare trattare casi di nullità matrimoniale canonica c/o i tribunali ecclesiastici in qualità di CTU/Perito:
Il Pedagogista può iscriversi  all' albo dei CTU civile del tribunale ecclesiastico e Perito penale del Tribunale ecclesiastico per le nullità di matrimonio canonico c/o il vescovado tribunale ecclesiastico circoscrizionale della tua città ad es. Foggia Bovino. Esso vale anche in II grado per l' arcidiocesi tribunale ecclesiastico distrettuale ad es Pugliese di Bari .
 Il Pedagogista CTU o Perito Ecclesiastico risponde alle domande degli ecclesiastici di prima istanza che sono quelli diocesani; in ciascuna diocesi il giudice di prima istanza è il vescovoche può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o per mezzo di un vicario giudiziale
Contro le decisioni del t. di prima istanza  interviene il t. di seconda istanza di cui è competente il t. Distrettuale dell' arcidiocesi del metropolita ossia l' arcivescovo
In terza istanza interviene all’interno della curia romana, ovvero nella Santa Sede, la Sacra Rota o Rota Romana per le istanze di nullità matrimoniali canoniche la cui competenza è dei soli Giudici Roteali e avvocati Roteali.
  
  Oppure  il pedagogista CTP di parte civile e penale ecclesiastico in collaborazione con avvocati ecclesiastici per nullità di matrimonio canonico di competenza del tribunale ecclesiastico di I grado circoscrizionale ad es. Foggia Bovino e di II grado del tribunale ecclesiastico distrettuale pugliese di Bari.

come Perito nelle cause di nullità canonico matrimoniale presso il Tribunale Ecclesiastico (cfr. can. 1447; DC artt. 66, 113);
Can. 1683-1687/15 art. 5 sulle cause di nullità breve di matrimonio emanata da Papa Francesco risponderanno alTribunale Ecclesiastico Diocesanoovvero davanti al solo Vescovoentro 45 giorni, cosi scritto nelle due Lettere "Motu Proprio" del 15 agosto 2015 art. 5 can. 1683-1687 avente valore legale, trascritto nel Codice di Diritto Canonico, di competenza del Tribunale Ecclesiastico;


Nullità o annullamento di matrimonio?
Da non confondere per:
Per la Chiesa cattolica: nullità di matrimonio canonico di competenza del tribunale ecclesiastico. un procedimento ordinario ha una durata di circa un anno mentre il processo breve dura 30 giorni.
La chiesa cattolica ha solo la nullità di matrimonio  perché non puoi annullare( annullamento annullabilità) un matrimonio negando che c'è stato a livello cristiano cattolico ma puoi renderlo nullo per gravi motivi. Per la nullità di matrimonio canonico si presenta Il libello deve contenere l'esposizione dei fatti e delle ragioni su cui si fonda la domanda di nullità, nonché la precisa individuazione del capo o dei capi di nullità – tra quelli previsti dal diritto canonico – in forza dei quali si chiede che il matrimonio sia dichiarato nullo.

I motivi per la nullità di matrimonio canonico sono :

  • Insufficiente Uso di Ragione can. 1095,1 ( schizofrenia psicosi, paranoia, o assunzione di alcool, di sostanze stupefacenti, di farmaci)

  • Grave Difetto di Giudizio can. 1095,2 incapacità consensuale caso di gravi forme di nevrosi e psicopatie, a causa di alcolismo e tossicodipendenza. La discrezione di giudizio è una maturità psicologica che ha interferenze con la maturità affettiva.

  • Incapacità di Adempiere can. 1095,3 Cause di natura psichica gravi, che possono compromettere un valido consenso sono, ad esempio: masochismo, omosessualità, sadismo, ninfomania, travestitismo, transessualismo, ecc.), il narcisismo, l’alcoolismo e la tossicodipendenza allo stadio cronico, l’immaturità psico-affettiva, l’introversione fino alla in comunicazione col coniuge, ecc.

  • Ignoranza can. 1096 alla finalità del matrimonio con prole.

  • Errore can. 1097 sulla persona o di convinzioni personali

  • Dolo can. 1098 inganno sterilità o malattia sessualmente trasmissibile o da parte di mandante ad es. genitori.

  • Simulazione can. 1100 dissociazione, consapevole e positivamente voluta, tra ciò che si vuole e ciò che si dice di volere può essere totale messa in scena o parziale non quando vengono meno gli obblighi matrimoniali.

  • Condizione can. 1102 Non si può infatti parlare di una piena volontà di sposarsi quando questa sia condizionata al verificarsi di un evento futuro, e quindi indefinito.

  • Violenza o Timore can. 1103

  • Difetto di Forma can. 1108 davanti almeno a 2 testimoni ed al sacerdote.

  • Impedimenti can. 1083 e ss. in ostacolo al rapporto coniugale possono essere l’età, il vincolo di un precedente matrimonio, l’ordine sacro, il vincolo di parentela o affinità, l’impotenza coeundi.

    In particolarè l’impotenza coeundi (can. 1084 Codice Diritto Canonico) è l’impossibilità ad esprimere l’unione sessuale, che prescinde dalla capacità di generare (fertilità).  

  • impotenza sessuale
  • matrimonio non consumato vale a dire senza rapporti sessuali completi
  • assenza del desiderio di prole da uno od entrambi i coniugi
  • infedeltà e tradimento da parte di uno dei coniugi
  • matrimonio celebrato senza il consenso di uno dei coniugi
  • violenza fisica o intimidazioni da parte di uno dei coniugi
  • mammismo, altra condizione coniata da parte della Sacra Rota secondo la quale viene dimostrato che uno dei coniugi non riesce a “staccarsi” dalla famiglia di origine creando difficoltà psicologiche e di quotidianità alla sua famiglia.
Sempre in qualità di CTU civile e di CTP il Pedagogista può occuparsi delle cause di nullità di matrimonio civile e di annullamento di matrimonio civile di competenza del tribunale ordinario per adulti:
le cause di nullità di matrimonio civile e le cause di annullamento di matrimonio civile.

Le cause antecedenti o concomitanti che portano ad annullare un matrimonio
Il matrimonio viene considerato invalido, e quindi annullabile, a causa di vizi antecedenti o concomitanti alla sua celebrazione. Il Codice Civile prevede motivazioni ben precise che portano a nullità e annullamento del matrimonio.

L’azione di nullità (regolamentata da due norme del Codice Civile, art. 1421 e 1422 c.c) ha una natura di accertamento, mentre la sentenza che la definisce è di natura dichiarativa.
 può essere intrapresa da chiunque vi abbia interesse legittimo, non è soggetta a prescrizione può essere richiesta in qualunque momento e non prevede sanatoria.

L’annullamento è invece soggetto a prescrizione decennale e può essere oggetto di sanatoria. si deve procedere a un riconoscimento di efficacia, attraverso un giudizio che arriva a una sentenza, tecnicamente denominata “delibazione”. Inoltre non deve esserci stata convivenza tra i coniugi per più di 3 anni.

A seconda della gravità si può chiedere che il matrimonio sia, nullo o annullabile annullamento e si parla quindi di nullità del matrimonio più gravi e di annullamento di matrimonio meno gravi.

Per il Civile: nullità di matrimonio  e annullamento ( annullabilità) di matrimonio di competenza del tribunale ordinario civile per adulti.
 
1. nullita di matrimonio più gravi produce lo scioglimento di un matrimonio già valido,   può essere richiesta da chiunque ne abbia diritto sia (coniuge, genitori, figli, pm) e si ottiene dopo 3/6 mesi:
per le 
 
Le cause di nullità di matrimonio civile sono  nel 2023 C.C. LIBRO I - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
Titolo VI - Del matrimonio   artt.  117, 124,125, 126, 128, 129, 139, 162:

art. 64 ritorno del coniuge dichiarato morto,
art 84 età  minore di anni 16,
Art86. (Liberta' di stato). Non puo' contrarre matrimonio chi e' vincolato da un matrimonio precedente. 

art. 87 cc  L’esistenza di rapporti di parentela, affinità e adozione . Possono essere causa di nullità matrimoni celebrati tra ascendenti e discendenti in linea retta sia legittimi che naturali; fratelli e sorelle, consanguinei, affini in linea retta, adottante e adottato e suoi discendenti, adottante e coniuge dell’adottato.
art 88 La condanna per l’omicidio, consumato o tentato, da parte di uno dei coniugi nei confronti dell’altro.
Art. 124 - Vincolo di precedente matrimonio. 
Art. 125 - Azione del pubblico ministero.post mortem uno dei coniugi
Art. 126 - Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio.
Art. 128 - Matrimonio putativo estorto con violenza o incesto
Art. 129 Bis - Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo 
Art. 139 - Cause di nullità note a uno dei coniugi
Art. 162 - Forma delle convenzioni matrimoniali



  l' annullamento ( annullabilità) di matrimonio civile:

per le

Cause di annullamento del matrimonio civile meno gravi: (c.d. annullabilità assoluta) invalida quindi cancella il vincolo coniugale come se non fosse mai esistito richiesta dal coniuge si ottiene dopo 10 anni:

Le cause di annullamento (annullabilità) di matrimonio civile sono nel 2023 C.C. LIBRO I - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
Titolo VI - Del matrimonio  artt. 89, 117, 122, 146, 171,191 : 

Art. 89 - Divieto temporaneo di nuove nozze prima dei 300 giorni dalla morte del marito o moglie precedente,
Art. 117 - Matrimonio contratto con violazione degli art 84   età  minore di anni 16
art. 86 (Liberta' di stato) , 
art. 87 L’esistenza di rapporti di parentela, affinità e adozione e 
art. 88 La condanna per l’omicidio, consumato o tentato, da parte di uno dei coniugi nei confronti dell’altro.
Art. 122 - Violenza ed errore 
co 2 delitto e co. 4.prstituzione
Art. 146 - Allontanamento dalla residenza familiare
Art. 171 - Cessazione del fondo
Art. 191 - Scioglimento della comunione

gli impedimenti possono essere assoluti o relativi e di vizio di volontà;

Gli impedimenti assoluti sono:
la minore età, l'interdizione per infermità mentale giudiziale,bigamia, assenza del coniuge.
Gli impedimenti relativi sono:
rapporti di natura familiare (parentela, affinità, adozione) o nel caso in cui uno abbia commesso reato di omicidio, anche nella forma tentata, ai danni di un soggetto e voglia poi sposarne il coniuge
Incapacità naturale,
I Vizi della volontà sono:, l'errore sulla identità personale del coniuge, timore di eccezionale gravità che consiste nella pressione esterna, famigliare o sociale, 
violenza costrizione al matrimonio, Simulazione.


Conseguenze di nullità e annullamento del matrimonio

Nullità ed annullamento del matrimonio comportano il ritorno dei due coniugi allo stato libero con effetto retroattivo, come se il matrimonio non fosse mai stato celebrato. Il matrimonio viene detto “putativo” quando entrambe i coniugi lo ritengono valido anche se successivamente viene annullato.

Se i coniugi hanno celebrato il matrimonio in buona fede, senza sapere che esistesse una causa di nullità, o se entrambe sono stati costretti da una violenza esterna, il giudice può disporre un assegno di mantenimento a favore del coniuge che non abbia mezzi di sussistenza, per un periodo massimo di tre anni.

Se uno dei due coniugi era invece in mala fede, su di lui ricadono gli obblighi di una indennità congrua a favore del coniuge ignaro e il versamento degli alimenti laddove dovuti.

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