martedì 27 novembre 2018

1 parte

Capitolo 2. Il Pedagogista Giuridico, la Pedagogia Giuridica e le figure dei G.O, del CTU e dei CCTTPP

Il Tribunale e altri enti esterni non sono composti solo di Giudici e Avvocati ma si servono anche di esperti di discipline Umanistiche, Mediche, etc. al fine affrontare processi di diverso tipo in modo tale da poter avere una fotografia, completa della persona e della situazione specifica. Nel nostro caso, la figura del pedagogista giuridico[37], esplica la sua professionalità nei seguenti ambiti professionali:

come Funzionario Giudice Onorario (G.O.)

·         come Consigliere Onorario presso la Corte di Appello (II grado) del Tribunale dei Minorenni (art. 4 legge n°1441 del 27.12.1956 e successive modifiche);

·         come Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minorenni (art. 4 legge n° 1441 del 27.12.1956 e successive modifiche);

come Esperto presso il Tribunale di Sorveglianza G. O. Legge 354/1975 art. 80

come  Ausiliario CTU e CTP in ambito CIVILE c/o Tribunali Ordinari e Minorili

Come CTU Consulente Tecnico d'Ufficio artt. Disp. Att. C. P. C. 13-23 soprattutto per i pedagogisti gli art. 15-16 e 19, CON ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA LEGALMENTE RICONOSCIUTA presso il Tribunale  Ordinario nella prima sezione civile in materia di: stato della persona e diritti della personalità, diritto di famiglia, adozioni di maggiorenni, rogatorie civili in materia di famiglia. 

Noi non apparteniamo all'Albo dei CCIAA periti ed esperti in Camera di Commercio perché siamo inesistenti in quelle categorie, e dove tra le attività varie Categoria XXII nelle sub-categorie n. 11. commissioni e rappresentanze si riferisce alle commissioni provinciali per l'artigianato e rappresentanti e n. 12. gestione di servizio si riferisce alla: Organizzazione e consulenza tecnica per l'applicazione delle norme igiene e prevenzione della sicurezza, ed infortuni sul lavoro nelle aziende.  

·         Consulente Tecnico dei Difensori delle Parti (Attore-Convenuto, Ricorrente-Resistente) (C.T.P.) presso il Tribunale Ordinario - ex artt. 61-64, 191-201 c.p.c.






·        come Perito (CTU) presso il Tribunale dei Minorenni (art.336 c.c., art. 221, artt. 225 e 232 c.p.p.); 

·         come Perito nelle cause di nullità matrimoniale presso il Tribunale Ecclesiastico (cfr. can. 1447; DC artt. 66, 113);

come PERITO (CTU), CTP e altre figure in ambito PENALE

come perito (CTU) Perito del Giudice in ambito Penale presso i Tribunali Ordinari art 67-73 del C. P. P. soprattutto per i pedagogisti l'art. 68 con iscrizione ad un Associazione di Categoria professionale legalmente riconosciuta ed una specializzazione oltre alla Laurea Magistrale, 

 come Consulente tecnico di parte (CTP) da parte degli Avvocati (art. 327 bis c.p.p.);

·         come Ausiliario del Pubblico Ministero CTU (art. 9 del DPR 22 settembre 1998, n. 448 Accertamenti sulla personalità del minorenne) c/o l' “USSM” Ufficio di servizio sociale minori;

·         come Collaboratore Ausiliario della Polizia Giudiziaria (art.  348, 4 comma, c.p.p.)  se il Consulente è anche un Funzionario di Polizia Giudiziaria (artt. 225 e 232 c.p.p.);

·         come Collaboratore nei Centri per la Giustizia Minorile (art. 6 D.P.R. n° 448 per concorso pubblico);

·        NEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA “perizia criminologica”;  (art. 70 della Legge 354 – modificato dall’art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 e integrato dall’art. 80 dell’ordinamento penitenziario);

come pedagogista carcerario

·         come Pedagogista Carcerario nelle case circondariali  che con la Circ. Minist. 09/10/2003 Protoc. dell’Amm. Penit. 3593/6043 prevede l'obbligo annuale di un progetto pedagogico dell’Istituto a tutte le strutture carcerarie ed ilpedagogista come consulente.

Come mediatore familiare

·         Altra figura rilevante in ambito privato è il mediatore familiare;la pratica della Mediazione Familiare si configura come una nuova risorsa al servizio della persona e della comunità. L'intervento di Mediazione è applicabile ai diversi contesti: familiare, scolastico, sociale, giuridico. La Mediazione Familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in fase o in seguito a procedimenti di separazione e divorzio; il Mediatore è un terzo neutrale che accompagna e assiste la coppia in un processo negoziale finalizzato al raggiungimento di accordi equi e soddisfacenti per le parti e riguardano i diversi aspetti della vicenda separativa: affido dei figli, termini economici e patrimoniali. La Mediazione, in effetti, attiva uno spazio protetto di ascolto e confronto, dando voce a quegli aspetti emotivi e relazionali che le parti non hanno possibilità di esprimere nell'esecuzione giurisdizionale.

La pedagogia giuridica[38] è una branca specialistica della pedagogia sociale, essa si presenta come il connubio tra il sapere pedagogico e il sapere giudiziario,ovvero il sapere pedagogico che, in qualità di esperto in materia di comportamenti di persone per tutto il ciclo della vita, si mette al servizio della Giustizia per valutare comportamenti con metodologie e strumenti specifici propri della pedagogia. Il pedagogista giuridico è informato e segue corsi di aggiornamento sulle norme relative alla famiglia, non per sostituirsi al Giudice o agli avvocati ma per affiancarli nel rispetto reciproco delle proprie competenze. La pedagogia giuridica richiama alla sintesi diversi paradigmi psicopedagogici inerenti la relazione pedagogica in un intreccio che spazia dal contributo di Jean PIAGET (nelle opere dedicate all'applicazione dell'epistemologia alle scienze umane) fino a Dewei, partendo dall' esperienza che comprende tutte le possibili relazioni che l'individuo si costruisce in rapporto all'ambiente naturale e sociale in cui vive (Pedagogia Mesologica) e Pedagogia Nosologica ovvero alla Pedagogia della Personalità, intesa come sintesi di Pedagogia Sociale e Pedagogia Individuale. Il paradigma teorico che più si avvicina al citato complesso modello pedagogico, sul piano psicologico è rappresentato dall'approccio sistemico-relazionale[39]elaborato da L .Von Bertanlaffy, della "Scuola di Palo Alto[40]" e dal Mental Research Institute, con i loro maggiori esponenti (Gregory Bateson, Don D. Jackson, Jay Haley, Paul Watzlawick). In Europa e in Italia tale approccio si è diffuso durante gli anni '70 grazie al  lavoro di: Mara Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin e Giuliana Prata, dalla Scuola di Milano. Venne utilizzato in modo particolare nei servizi di salute pubblica e negli ultimi anni anche nelle problematiche che riguardano la separazione e i divorzi. In particolare, gli studi condotti dall'antropologo Gregory Bateson e l'elaborazione del modello teorico dell' "epistemologia cibernetica", hanno reso evidente il nesso tra lateoria dei sistemi[41]e terapia familiare. Tale approccio considera: l’insieme delle relazioni tra i membri della famiglia, i sistemi che queste relazioni costituiscono, gli influssi che le relazioni esercitano sull’individuo e, di conseguenza, quelle che l’individuo trasferisce nelle relazioni interpersonali. Infine, considera le relazioni tra il sistema famiglia e i sistemi con i quali interagiscono all’esterno.

A riguardo delle relazioni interne alla famiglia, un bambino durante la crescita sarà influenzato dai genitori che lo alleveranno e attraverso loro dalle generazioni che li avranno preceduti, per contro, la coppia genitoriale verrà mutata dalla nascita del bambino stesso.

Per ciò che riguarda le relazioni esterne alla famiglia, invece, occorre tener conto delle relazioni tra la famiglia e altri sistemi, quali: le famiglie di origine dei due coniugi, gli ambienti di lavoro, le reti amicali, ecc..

La pedagogia si muove in un quadro di sistemi viventi in cui è centrale il concetto di azione umana nel terreno di una complessità vincolante e vincolata e d'interazioni autopoietiche[42]; ciò per consentire un adeguato habitat cognitivo di tipo pedagogico ai destinatari degli interventi giurisdizionali. L'autoreferenzialità in tal senso costituisce il punto centrale della relazione pedagogica, intesa come azione diretta e consapevole del soggetto che interagisce dinamicamente col sistema di riferimento. Il nucleo fondamentale del modello che si propone viene rappresentato dal concetto di pedagogia rivalutativa ossia il presupposto teorico che riconosce i soggetti attivi in alternativa al concetto di prospettiva correzionale della pedagogia.

Il Giudice Onorario non Togato (G.O.) chiamato anche Giudice Laico è un funzionario dei Tribunali Minorili. All'incarico di si accede tramite selezioni che avvengono in ogni ufficio giudiziario minorile.     

 Per partecipare alla selezione occorre possedere due requisiti:       

• essere benemeriti dell'assistenza sociale;     
• essere cultori di specifiche discipline umane ritenute essenziali per una adeguata comprensione            delle problematiche minorili.

            
La normativa prevede infatti che i cittadini benemeriti dell'assistenza sociale siano scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia,di psicologia e di sociologia (artt. 2 e 5 R.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 - art. 4 Legge 27.12.1956 n. 1441 - Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sui "Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili").     
Tutte le nuove disposizioni impartite dal CSM aventi per oggetto i criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2017/19 sono reperibili, unitamente al relativo bando di concorso con apposita modulistica, sul sito del Consiglio: www.csm.it

Per i Giudici Onorari (G.O.) di nuova nomina è previsto che effettuino, subito dopo la nomina, un'attività pratica di natura formativa della durata di due mesi. La durata dell'incarico è triennale.    

Per conseguire la nomina (o la conferma) a Giudice Onorario per il Tribunale dei  Minori è necessario anche che l'aspirante, oltre ai requisiti indicati all'inizio, sia:

            
• cittadino italiano;     
• abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale si è prodotta l'istanza;          
• abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;   
• abbia un'età non inferiore ai trenta anni e non superiore ai settanta anni;  
• non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza.

Egli può essere confermato per due trienni successivi, al secondo triennio può aspirare a come Giudice di Merito Onorario o Consigliere Onorario della Corte d'Appello per i Minori.         

I G.O. per la loro attività percepiscono una indennità liquidata dall'ufficio presso il quale sono addetti.            
Il G.O. opera in piena autonomia in veste di giudice non togato.  

Il GOT Giudice Onorario di Tribunale Ordinario, monocraticamente, a volte sostituisce il Giudice Professionale e il Giudice Tutelare Togato e interviene in alcuni provvedimenti in materia civile. Attualmente, nonostante alcune materie di diritto di famiglia vengano prese all' interno del Tribunale Ordinario, egli non può intervenire in materia di Diritto di Famiglia. Egli non è un professionista di scienze umane bensì un professionista di scienze giuridiche.

Il Tribunale per i Minorenni (T.M.) è un organo specializzato dell’amministrazione della giustizia, che è stato istituito con R.D. n.1404/34, convertito nella legge n. 835/35. Il T.M. è un organo collegiale, composto da quattro giudici due giudici professionali (c.d. togati) - cioè il presidente e un giudice a latere e due giudici onorari , un uomo e una donna, “benemeriti dell’assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia ...” (art. 2 legge citata) (tale origine professionale dei giudici onorari rende l'organo giudiziario specializzato, perché le persone che lo compongono hanno la capacità di interpretare i comportamenti dei minori e le dinamiche familiari che ci sono dietro).

Il T.M. ha competenza territoriale su tutto il circondario della Corte di Appello o sezione di Corte d’Appello.  A livello nazionale operano 29 T.M., con un organico di circa 782 magistrati, dei quali circa 600 sono onorari.

Le decisioni di competenza del T.M., salvo alcune eccezioni, non sono mai del singolo giudice, ma del Tribunale costituito in collegio, proprio per garantire la specializzazione dell'organo giudicante . Ciascuno dei quattro giudici dispone di un voto e il voto dei giudici onorari ha lo stesso peso di quello del presidente e del giudice togato.

Il T.M. esercita la giurisdizione in materia penale[43], civile ed amministrativa[44] nello spirito della realizzazione del migliore interesse del minore (v. Convenzione di New York del 1989, ratificata dall'Italia con la Legge 176 del 1991), che ha statuito: “ In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente “ (art. 3, comma 1 ).

La competenza del T.M. in materia civile  non è, invece, esclusiva, poiché ci sono anche altri giudici che decidono questioni riguardanti la tutela dei minori (v. ad es. Tribunale ordinario, nelle materie della separazione de del divorzio e  Giudice Tutelare). Al T. M. spettano gli interventi a tutela dei minori i cui genitori non adempiono in modo adeguato o non adempiono affatto ai loro doveri nei confronti dei figli (l’art. 147 del codice civile fissa tali doveri in quelli di mantenimento, educazione ed istruzione).

Il Tribunale può porre dei limiti all'esercizio della potestà genitoriale, emanando prescrizioni ai genitori del minore ed attivando l’intervento dei servizi socio-sanitari per sostenere e controllare le condizioni di vita del minore in famiglia (art. 333 del codice civile). Può, inoltre, allontanare il minore dalla casa familiare (artt. 330,333 e 336 codice civile ) ed affidarlo, temporaneamente, ad altra famiglia o istituto o anche a persone singole (artt. 2 e 4 della legge n. 184/83). Nei casi più gravi, può dichiarare i genitori decaduti dalla responsabilità sui figli (art. 330 del codice civile) e, quando il minore viene a trovarsi in una situazione di abbandono morale e materiale, dichiararne lo stato di adottabilità e inserirlo definitivamente in un’altra famiglia, disponendo l’interruzione dei rapporti del minore con la famiglia di origine (artt. 8 e ss della legge n. 184/83).

Inoltre, il T.M. autorizza, per gravi motivi, il minore che abbia compiuto gli anni 16 a contrarre matrimonio (art. 84 C.C.) e autorizza la continuazione dell'esercizio dell'impresa nel caso di apertura di tutela (art. 371, ult. comma C.C.). Una competenza specifica è inoltre prevista dal nuovo testo dell'art. 317 bis C.C. circa l'emanazione dei provvedimenti "più idonei" ad assicurare agli ascendenti il diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Il T.M. decide anche sull’idoneità all'adozione internazionale delle coppie aspiranti e provvede a rendere efficaci in Italia i provvedimenti stranieri di adozione. Sceglie inoltre le coppie per l’adozione di bambini italiani dichiarati adottabili. Alla fine del periodo di affidamento preadottivo pronuncia l'adozione, sia internazionale, che nazionale.

In tutte le materie di propria competenza, caratteristica importante dell'attività del T.M. (che non lo è per il tribunale ordinario) è quella di avvalersi della collaborazione dei servizi socio-assistenziali e delle aziende sanitarie; l'intervento sul minore o sulle famiglie non risulta pertanto caratterizzato da spirito sanzionatorio, ma, più spesso, propositivo di migliori condizioni di vita e di migliori relazioni familiari, attraverso l'attivazione dei servizi necessari in una determinata situazione .

Nel sistema della giustizia minorile la funzione di Giudice Onorario è complessa e rilevante, perché finalizzata alla ricerca di soluzioni che corrispondano all’interesse del minore attraverso l’utilizzo di conoscenze appartenenti ai saperi extragiuridici (in particolare all’area psicosociale).

Il giudice onorario (G.O.) per tutta la durata dell'incarico è un giudice e quindi, nell'esercizio di tale attività, deve osservare i principi deontologici del giudice. In particolare, il principio fondamentale che deve osservare è quello secondo cui il giudice è terzo e non di parte. Il G.O., inoltre, non svolge un ruolo di consulente" o di “aiutante” dei giudici "togati", ma è giudice anch'egli, con pari dignità e deve decidere secondo scienza e coscienza, con la caratteristica che è stata evidenziata più sopra di essere un interprete del " mondo minorile " e delle relazioni all'interno della famiglia.

L'attività del G.O. si attua mediante la partecipazione ai collegi giudicanti, penali e civili, nonché con lo svolgimento di attività istruttoria civile, che può essere delegata dal presidente del Tribunale o dal Collegio al singolo giudice (per esempio quando si tratta di sentire un minore o i suoi genitori).


2.4. Il CTU

Il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU)[45] svolge la funzione di Ausiliario del Giudice; egli lavora per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze definite dal codice di procedura civile (c.p.c.). La funzione del consulente è di rispondere in modo puntuale, preciso e sintetico, ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico attraverso un programma peritale, improntato su indagini sulla famiglia e sui minori, in situazioni di Affidamento Condiviso e Responsabilità Genitoriale e di riportare i risultati del programma all' interno della relazione finale.

Come CTU Consulente Tecnico d'Ufficio artt. Disp. Att. C. P. C. 13-23 soprattutto per i pedagogisti gli art. 15-16 e 19, CON ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA LEGALMENTE RICONOSCIUTA presso il Tribunale  Ordinario nella prima sezione civile in materia di: stato della persona e diritti della personalità, diritto di famiglia, adozioni di maggiorenni, rogatorie civili in materia di famiglia. 

Noi non apparteniamo all'Albo dei CCIAA periti ed esperti in Camera di Commercio perché siamo inesistenti in quelle categorie, e dove tra le attività varie Categoria XXII nelle sub-categorie n. 11. commissioni e rappresentanze si riferisce alle commissioni provinciali per l'artigianato e rappresentanti e n. 12. gestione di servizio si riferisce alla: Organizzazione e consulenza tecnica per l'applicazione delle norme igiene e prevenzione della sicurezza, ed infortuni sul lavoro nelle aziende.  

La nuova Legge 18 giugno 2009, n. 69 con il C. P. C. Artt. 61-64, 191-201 e gli Artt. 13, 23, 89, 92 disp. att. e trans. c.p.c. disciplina in modo diverso la figura del CTU.


Per molti anni i Giudici hanno affidato l'incarico di CTU sempre agli stessi specialisti mentre nel 2009 il nuovo testo dell’art. 23  c.p.c. ha rivisto la figura degli esperti tutelandola essenzialmente nella turnazione, difatti l'art. tratta della Vigilanza nel conferimento degli incarichi,  prevede un dovere di sorveglianza da parte del Presidente del Tribunale, stabilisce un tetto massimo per gli incarichi conferibili al medesimo soggetto pari al 10% e la trasparenza a mezzo di strumenti informatici. Il Giudice ha facoltà come "noto d'ufficio" chiamare anche i professionisti che non sono iscritti all' Albo, motivandone la scelta, questi ultimi hanno facoltà di accettare o meno l'incarico. Presso ogni Tribunale italiano è istituito un Elenco dei CTU del Giudice (Albo dei CTU) dove possono iscriversi anche i pedagogist

Esistono due Albi nei tribunali ordinari :

1. Albo per CTU esperti in materia civile art 13 -23 art. Disp. Att. c. P. C. per i pedagogisti art.disp. Att. 15 16  e 19 c. P. C. Oltre alla Laurea magistrale e l'iscrizione all'Ordine o all'associazione di Categoria riconosciuta legalmente ed essersi assicurati che la nostra categoria ci sia già nell'albo, (altrimenti certificato di inesistenza della categoria nell'albo dei CCIAA);

2. Albo per Periti del Giudice (CTU) esperti in materia penale art 67-73 c. P. P. per i pedagogisti art 68 CPP. Oltre alla Laurea Magistrale e l'iscrizione all'Ordine o all'Associazione di Categoria riconosciuta legalmente, ed essersi assicurati che la nostra categoria ci sia già nell'albo, (altrimenti certificato di inesistenza della categoria nell'albo dei CCIAA) anche la specializzazione (Master) . 

Non esistono albi per i CTP perché essi sono nominati dalle parti su richiesta degli avvocati.Consulente Tecnico dei Difensori delle Parti (Attore-Convenuto, Ricorrente-Resistente) (C.T.P.) presso il Tribunale Ordinario - ex artt. 61-64, 191-201 c.p.c. Civile come Consulente tecnico di parte (CTP) da parte degli Avvocati (art. 327 bis c.p.p.)penale;

L'albo per CTU in materia civile è suddiviso per materie, ci si può iscrivere ad un solo Tribunale e solo a quello di residenza. 
Il comitato per l'iscrizione all'albo è composto dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica della città, dal presidente dell'ordine forense(che si aggiunge solo nel penale per il perito del giudice) e da un iscritto nell'albo professionale designato dall'Ordine o dal Collegio di categoria alla quale appartiene il richiedente.             
Per entrare nell'albo occorre che il richiedente oltre ad essere laureato magistrale ed iscritto all'albo professionale di un Ordine art 13 o di un Associazione di Categoria legalmente riconosciuta art 15-16 e 19, dopo essersi assicurati che la categoria pedagogisti ci sia già all'interno dell'albo dei CTU civili dei Tribunali ordinari, come già esiste in molti tribunali, ed iscriversi. In caso contrario,bisogna richiedere di mettere la categoria pedagogisti nell'albo dei CTU civile, per farlo procedere in questo modo: bisogna recarsi in Camera di Commercio e farsi fare il certificato di inesistenza della propria categoria pedagogisti:

Noi non apparteniamo all'Albo dei CCIAA periti ed esperti in Camera di Commercio perché siamo inesistenti in quelle categorie, e dove tra le attività varie Categoria XXII nelle sub-categorie n. 11. commissioni e rappresentanze si riferisce alle commissioni provinciali per l'artigianato e rappresentanti e n. 12. gestione di servizio si riferisce alla: Organizzazione e consulenza tecnica per l'applicazione delle norme igiene e prevenzione della sicurezza, ed infortuni sul lavoro nelle aziende, 

portarla in tribunale ordinario con istanza di richiesta di aggiungere la categoria dei pedagogisti all'interno dell'albo dei CTU del tribunale Ordinario, evidenziando nella domanda  l’ambito Giuridico  nel quale il pedagogista sente di poter operare con competenza e professionalità, in base alla sua specifica formazione:

 nella prima sezione civile in materia di: stato della persona e diritti della personalità, diritto di famiglia, adozioni di maggiorenni, rogatorie civili in materia di famiglia. 

tenendo conto di alcuni fattori:

·         ricordare che non siamo tuttologi e che non dobbiamo sforare in altri ambiti affini come la psicologia, la psichiatria, la psicanalisi, la sociologia etc.;


·         usare strumenti propri della pedagogia;


·         indicare nello specifico il nostro settore o l'esperienza professionale (ad es. nelle relazioni familiari e nell’età evolutiva, nell’analisi della testimonianza del minore testimone e/o presunta vittima di reato, ecc.).


Il Tribunale oltre alla specifica competenza tecnica in una determinata materia, considera come fattori essenziali, per l’iscrizione all' Albo, la correttezza professionale e deontologica e una condotta morale specchiata (art.61 c.p.c. e relative norme di attuazione), difatti vengono svolte indagini dagli organi di polizia giudiziaria e valutazioni sulla condotta della persona.          

L’albo è suddiviso in categorie art 13:

·         medico (psichiatri, psicoterapeuti)


·         psicologico (solo specializzati psicoterapeuti)


·         industriale 


·         commerciale 


·          agricola 


·         bancaria 


·         assicurativa 


Di norma possono essere incluse da ogni Tribunale altre categorie,         Come CTU Consulente Tecnico d'Ufficio  i pedagogisti possono rifarsi  agli art. 15-16 e 19, che richiedono l' ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA LEGALMENTE RICONOSCIUTA presso il Tribunale  Ordinario nella prima sezione civile in materia di: stato della persona e diritti della personalità, diritto di famiglia, adozioni di maggiorenni, rogatorie civili in materia di famiglia. 

Noi non apparteniamo all'Albo dei CCIAA periti ed esperti in Camera di Commercio perché siamo inesistenti in quelle categorie, e dove tra le attività varie Categoria XXII nelle sub-categorie n. 11. commissioni e rappresentanze si riferisce alle commissioni provinciali per l'artigianato e rappresentanti e n. 12. gestione di servizio si riferisce alla: Organizzazione e consulenza tecnica per l'applicazione delle norme igiene e prevenzione della sicurezza, ed infortuni sul lavoro nelle aziende.   


La domanda d’iscrizione deve essere inviata, unitamente al proprio curriculum vitae, direttamente al Presidente del Tribunale del luogo di residenza anagrafica.

A seguito di una separazione consensuale il Giudice normalmente non ricorre alla CTU, ma ogni qualvolta si viene a creare un contrasto tra le parti (Giudiziale) è prassi giurisprudenziale nominare un CTU. Il Magistrato ha comunque facoltà, e non obbligo, di farsi assistere dal CTU o Ausiliario del Giudice, o quando lo reputi necessario. I pedagogisti che intendono operare in ambito giuridico, sia svolgendo il ruolo di CTU sia quello di CTP, dovrebbero maturare una particolare esperienza in questo campo, conoscendo non solo le leggi ma anche il contesto culturale e professionale in cui gli operatori del diritto si muovono e curare i rapporti tra consulenti e organi giudiziari. Il Magistrato, qualora lo reputi necessario, può acquisire informazioni specifiche avvalendosi di uno o più consulenti. Può altresì interpellare assistenti sociali e figure professionali che a vario titolo si sono occupati del caso in questione. L'incarico assegnato è detto CTU o Ausiliario del Giudice, egli può assisterlo per i singoli atti oppure per tutto il processo fornendo in udienza o in Camera di Consiglio gli eventuali opportuni chiarimenti. Solitamente viene interpellato dopo il deposito della relazione a chiarimento di quanto scritto.

Dopo la nomina del CTU, entrambe le parti, su indicazione dei propri legali, possono nominare i CTP che hanno il compito di assistere alle indagini con il fine di controllare e valutare il comportamento del CTU e garantire la tutela dei diritti del proprio cliente. La consulenza tecnica comprende quindi sia la consulenza d'ufficio che quella di parte. Il CTU è chi organizza e realizza il lavoro, mentre il CTP con le proprie specifiche e analoghe competenze segue il processo al fine di comprendere le procedure attuate e verificarne la correttezza sia sul piano del contenuto che su quello metodologico. Per sviluppare una sempre più corretta immagine scientifica e professionale in questo settore si rende necessario sottolineare che il pedagogista in ambito giuridico deve avere una adeguata formazione e specializzazione. L'aggiornamento nel campo della pedagogia giuridica dovrebbe avvenire tramite partecipazione annuale a convegni e/o seminari di studio (con o senza ECM o CFU).Il CTU e il CTP rispondono responsabilmente del fatto che i propri pareri forniti in ambito giuridico possono incidere significativamente sulla vita affettiva, familiare, sociale delle persone coinvolte. Per l’importanza della imparzialità dell’Ausiliario del Giudice, l’incarico di CTU non deve essere accettato, qualora vi sia un evidente conflitto di interesse con le parti direttamente coinvolte nel procedimento, pena laricusazione del CTU come previsto dal codice di procedura civile, ad es. una parentela fino al 4° grado oppure un conflitto tra ex, etc..

La Consulenza Tecnica d’Ufficio[46] CTU è uno strumento d’indagine che si utilizza in ambito giudiziario, di valutazione specialistica e che viene richiesta dal Giudice e affidata ad un esperto competente nella materia oggetto dell’indagine, in modo che questi effettui uno studio e un’analisi approfondita su ambiti di conoscenza a lui estranei, fornendo tutte le informazioni utili alla sua decisione (art. 61c.p.c.).

Il Giudice nomina (art. 61, comma 1, e 184 c.p.c.) il CTU, tale nomina è firmata dal cancelliere ed è notificata al perito da un ufficiale giudiziario e reca la data in cui è stata emessa. Essa può essere comunicata via fax o via e-mail o all'indirizzo al quale è reperibile.L'ordinanza di nomina è il primo atto che avvia la perizia. Il Giudice assegna alle parti un termine entro cui possononominare i loro CTP consulenti tecnici di parte (art. 201, comma 1,c.p.c.) che verranno convocati alla prima udienza.

            Figura 1.

L'assegnazione dell'incaricoavviene (come in figura 1) nel giorno della prima udienza fissata dal Giudice. Ricevuta la nomina, il consulente in udienza alla presenza del Giudice, degli avvocati, delle parti(attore e convenuto) e dei CCTTPP:

1.      presta il “giuramento di rito”impegnandosi “Giuro di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidatemi, al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità ad adempiere al compito assegnatogli";

2.      viene formulato e verbalizzato al CTU il quesito per cui è stato convocato;

3.      viene concordato un termine, di solito tra i 60 e i 120 giorni, salvo proroghe, per presentare la relazione finale c le valutazioni dei CTP sull' operato del CTU;

4.      Il CTU viene autorizzato a procedere.

Nel caso in cui il CTU ritenga di dover prorogare i termini della sua consulenza per ulteriori perizie o attività di monitoraggio della situazione familiare dovrà fare richiesta al Giudice con istanza in bollo e depositarla presso la cancelleria. Il CTU può anche, durante la perizia, avvalersi di altri collaboratori senza però demandare ad essi l'espletamento dell'incarico a lui affidato. L'utilizzo di esperti esterni per particolari indagini (ad es. alla somministrazione di test psicodiagnostici o medici) può avvenire, per prassi, senza previa autorizzazione del Giudice. Quest'ultima è opportuno chiederla quando le indagini siano particolarmente dispendiose (si ricorda che è il Giudice che liquida la notula spese).Può accadere ed è auspicabile, che durante un percorso di consulenza la coppia inizi una mediazione familiare, in tal caso si rende necessaria una sospensione e posticipazione della conclusione della CTU, ovviamente prevede la presentazione di un'istanza al Giudice adeguatamente motivata.

Il tempo di prorogasummenzionato consente di osservare meglio le azioni e le reazioni delle persone che vivono in un ambiente in continua evoluzione all'interno di un movimento dinamico. Si tratta di guardare le persone anche nelle loro capacità di modificarsi in vista di un obiettivo comune.

Al momento del conferimento dell’incarico il consulente non è informato di quanto si accinge ad analizzare e il quesito può essere del tutto generico o veramente articolato; il CTU s'impegna a fornire al Giudice tutti gli elementi di valutazione utili a rispondere al quesito ed ha la possibilità di proporre eventuali integrazioni o variazioni al quesito partecipando attivamente alla formulazione dello stesso.

È buona regola che il CTU e i CCTTPP si accordino sull'inizio (luogo, data, ora) della perizia.L'omissione della comunicazione ai CCTTPP della data e del luogo d'inizio delle operazioni peritali rende nulla l'intera consulenza.             
Il CTU, infatti, deve seguire il principio del contraddittorio e pertanto fare in modo che i CCTTPP siano sempre presenti, sempre se tale è la loro intenzione.

Nel verbale di udienza, oltre ai dettagli di cui si è detto, viene disposto un anticipo spese che le parti verseranno all'inizio delle indagini (1° incontro). In ambito civile il consulente è retribuito dalle parti. A fine lavoro, il consulente presenterà la nota spese al Giudice che provvederà a emettere decreto di liquidazione, riservandosi di riconoscere ciò che ritiene opportuno.Si parlerà approfonditamente del quesito, del programma peritale e della relazione finale nel capitolo 5.

Quando un Giudice chiede a un esperto una consulenza tecnica CTU, è diritto di entrambe le parti nominare periti di loro fiducia CTP[47]art. 87 su richiesta degli Avvocati, al fine di garantire la corretta tutela dei diritti del proprio cliente nell’ambito del processo. Lanomina del CTP è eseguita dal procuratore della parte(Avvocato) con atto depositato presso la Cancelleria e successiva comunicazione al Giudice almeno tre giorni prima del giuramento del CTU. La legge inoltre non pone limiti alla scelta del consulente di parte egli può essere anche un parente ma eticamente in tal caso dovrebbe astenersi. Esso può essere indicato sia tra gli iscritti agli albi che tra i non iscritti. Il CTP può essere nominato solo se sia stato nominato il CTU. In caso contrario si parla di perizia stragiudiziale che è ammissibile, e dunque valutabile dal Giudice, ma i due procedimenti si escludono a vicenda (nel senso che dove ci sia un CTU,la perizia stragiudiziale è inammissibile). I CCTTPP non prestano giuramento e non incorrono in ricusazione,essi concordano il loro compenso con la parte che ha affidato l'incarico. Possono presentare, inoltre, una loro relazione prima o dopo il deposito della relazione del consulente d'ufficio.    
Il Giudice può non prendere in considerazione le argomentazioni del CTP ma è tenuto a prendere in esame le specifiche censure che il CTP abbia mosso all'operato del Consulente d'Ufficio e deve chiarire le ragioni per le quali non intenda condividere tali censure. Il CTP ha il diritto di assistere ed intervenire a tutte le indagini indicate dal CTU, eccetto quelle sui test psicodiagnostici, che ha il diritto di presenziare ma la sua presenza sarebbe inopportuna, può assistere ed intervenire senza estendere il campo d'indagine del CTU, che resta vincolato ai quesiti formulati dal Giudice. Egli può anche chiedere al giudice di modificare o estendere il quesito, presenziare alle udienze (art. 194 c.p.c.),compiere indagini. Per ciò che concerne le indagini (programma peritale):dare sostegno alle parti e chiarire dando delucidazioni sul percorso,dare senso a ciò che avviene durante gli incontri di consulenza, sedare gli animi, facendo esami di realtà e lavorando sui vissuti a volte negati. Aiutare il cliente ad intraprendere percorsi di sostegno e psicoterapia laddove ce ne fosse bisogno,può chiedere chiarimenti alle parti, assumere informazioni da terzi, assistere al collegio e alla camera di consiglio in presenza delle parti (art. 197 c.p.c.). Il CTP coopera con il CTUpresentando documentazione rilevante o producendola durante l'indagine, può fornire carteggio ex novo o proposte, suggerimenti sotto forma di "memorie di parte".  Durante le operazioni peritali il CTP può presentare delle istanze o delle osservazioni di cui il CTU dovrà tenere conto, affianca il cliente in ogni operazione e fornisce notizie tecniche all' avvocato. Anche se deve restare nei principi etici e deontologici della propria professionalità analizzando la domanda posta dall' avvocato e/o dal cliente, negando la sua disponibilità quando si toccano i principi etici o  deontologici della propria professionalità. Difatti il ruolo e le funzioni del CTP vanno chiariti con il cliente e con l'avvocato sin dal primo incontro. Il CTP può stilare una relazione a conclusione del proprio operato. La relazione deve essere su tre livelli deontologico, di contenuto e metodologico. Sul pianodeontologico, professionalità, rispetto, informazioni, tutela del segreto. L' aspetto contenutisticoriguarda l'accordo o il disaccordo con il CTU le conclusioni possono essere discutibili ma il metodo richiede rigore. La metodologiainvece riguarda il prestigio e l'autorevolezza del ruolo del CTP, che come il CTU, deve avere una preparazione scientifica e specifica, conoscere tutti gli aspetti tecnici riguardanti una consulenza in ambito giuridico. In particolare, il CTP partecipa alle udienze del Giudice ogni volta che vi interviene il CTU e pone chiarimenti e controdeduzioni sui risultati delle indagini tecniche. Il CTP deve impegnarsi affinché il CTU ed il Consulente Tecnico di Controparteadottino metodologie corrette ed esprimano pareri pertinenti ai dati raccolti e sostenuti dalla letteratura specialistica. Il CTP, sempre nell’interesse primario di tutelare i minori coinvolti nella vertenza giudiziaria, si astiene dal consultarli e/o ascoltarli direttamente o comunque in occasioni esterne alla CTU, anche nel caso in cui gli venisse richiesto dal cliente e/o dall’avvocato, evitando così ogni possibile contatto. Il CTP mantiene la propria autonomia professionale nel rapporto con l’avvocato, quale parte committente e con il cliente, chiarendo la scelta di metodi e strumenti e riservandosi il diritto di rinunciare al mandato qualora le richieste fossero in contrasto con la propria cognizione ed etica professionale, oppure quando la sua qualifica non corrisponde alla richiesta del cliente in tal caso se il CTP non rinuncia all'incarico,  incorriamo nella c.d. consulenza infedele. Quest'ultima si verifica anche nelle divergenze con il cliente o quando si scredita il cliente agli occhi del CTU o pubblicamente danneggiando il cliente, esso è perseguibile penalmente art. 380 c.p.

CTP stra-giudiziali art 233 c.p.c. con il parere su richiesta dell’avvocato. Il pedagogista sempre più frequentemente viene interpellato dall’interessato o dall’avvocato dello stesso prima di presentare il ricorso in Tribunale, proprio per trovare supporto in una valutazione specialistica, ad esempio sulla capacità genitoriale del cliente e/o sulla situazione dei minori. Nella stesura dei pareri stra-giudiziali,il pedagogista deve contestualizzare le dichiarazioni rese dal cliente, confrontarle il più possibile con informazioni alternative, anche con l’ausilio di eventuale documentazione attinente e/o della letteratura specialistica, differenziandole dalla propria e autonoma valutazione professionale. Il pedagogista non può esprimere una valutazione specialistica in termini di certezza assoluta sullo stato psichico di una persona o di un minore che non ha incontrato professionalmente e/o solamente sulla base di quanto riferito dal cliente (art.7 c.c.). Egli può comunque esprimere il proprio parere in termini ipotetici e avvalendosi della letteratura specialistica sulle persone coinvolte nella situazione in oggetto, suggerendo eventuali approfondimenti o interventi e rappresentando le fonti e i relativi limiti delle informazioni in suo possesso. Infine si sottolinea l’importanza di non incontrare o ascoltare il minore, in assenza dell’assenso di entrambi i genitori, come da codice deontologico.

Nel rapporto con i colleghi il pedagogista consulente deve osservare un comportamento leale ed aperto al confronto delle varie ipotesi alternative, mantenendo la propria autonomia scientifica, culturale e professionale. Nel presentare osservazioni o pareri sul lavoro svolto dagli altri colleghi, si baserà soltanto su argomentazioni di carattere scientifico, evitando ogni riferimento critico alla persona e lesivo dell’altrui dignità professionale. Tutte le comunicazioni tra i consulenti devono avvenire nel rispetto del contradditorio, garantendo la conoscenza condivisa dei contenuti. È preferibile che le eventuali comunicazioni tramite posta elettronica o PEC con firma elettronica, si limitino a questioni di servizio demandando richieste e/o considerazioni all’incontro consulenziale. Il CTU non può acquisire documentazione direttamente dalle parti e/o dai consulenti di parte. Ogni altro tipo di documentazione extra-fascicolo deve essere depositata dagli avvocati in Tribunale nella sede e tempi adatti e nel rispetto del contraddittorio prima di essere esaminata dal CTU.

Il compenso del perito si suddivide in:

1.      onorari (tutta l'attività professionale),

2.      indennità (gli spostamenti, costi sostenuti per trasferimenti),

3.      rimborso spese (bolli ed altro anticipato dal professionista). 

Al termine della perizia il CTU propone al Giudice una proposta di notula che tiene conto, in maniera differenziata delle tre voci sopra riportate. Il Giudice, tenendo conto di quanto più o meno il professionista prende nello svolgimento del lavoro (il tariffario dei professionisti non esiste più) ha sempre esercitato anche un ampio potere discrezionale teso a far sì che la retribuzione fosse proporzionata al lavoro svolto.            
Il Giudice può oscillare nella liquidazione tra le seguenti tariffe (minime e massime): 
- Consulenza tecnica giudiziale di parte o d’ufficio, comprensiva di relazione scritta € 405-3800 €;        
- Colloquio o consulenza fuori sede: visite collegiali, visite domiciliari, assistenza al dibattimento (a ora di impegno escluse le spese) € 45 - € 165;            
- Visione della documentazione e degli atti processuali € 65 - € 230;         
- Colloquio di valutazione della coppia o del minore, nei casi di affido, adozione, separazione e divorzio € 40 € - 115;            
- Assistenza all’ascolto protetto di minori (a ora d’impegno per la prestazione) € 40 - € 115.        
Come si può notare tra i minimi e i massimi vi è molto spazio per la discrezionalità. Il decreto di liquidazione del compenso è titolo immediatamente esecutivo.          
Nel caso che il CTU sia un pubblico dipendente e che non eserciti attività professionale autonoma, il compenso per tutte le categorie professionali deve essere sempre assoggettato all'imponibile (22 + 4%) che è la ritenuta previdenziale destinata all' INPS.      Mentre il compenso per il pedagogista deve essere sempre assoggettato all'iva (22 + 4%) che è la ritenuta previdenziale destinata all' INPS.        


Capitolo 3. Vecchi modelli di affido e nuovi scenari socio culturali e giuridici



3.1. L'Affido Congiunto e l'Affido Alternato


Nel paragrafo sul diritto di Famiglia siamo rimasti alla Legge sul divorzio n. 898/70 nella quale in caso di figli seguiva l'affidamento congiunto o alternato con la Legge 74/87[48].
L'affido congiunto avveniva quando il figlio, in caso di separazione o divorzio dei coniugi, viveva nella casa coniugale, di solito con la madre (genitore affidatario), salvo gravi problemi. Al padre, pur essendo il genitore non affidatario (non convivente con il figlio), era richiesto comunque di cooperare con la madre nella gestione del minore e di condividere sia le responsabilità(potestà genitoriale) che la genitorialità. Con il termine genitorialità s'intende la cura e la protezione della prole.  Per quanto concerne l’affidamento alternato, invece, il bambino viveva in casa con la madre, nel caso in cui i genitori, con eguale potestà,alternativamente in tempi e luoghi diversi, curavano e gestivano in modo indipendente tra di loro i rapporti con il figlio.
Queste due modalità causavano diversi problemi.
Nell’affido congiunto il “mobbing genitoriale”, secondo Gaetano Giordano (2004)[49], “consta dell’adozione da parte di un genitore, separato o in via di separazione dall’altro genitore, di comportamenti aggressivi preordinati e/o comunque finalizzati ad impedire all’altro genitore, attraverso il terrore psicologico, l’umiliazione e il discredito familiare, sociale, legale, l’esercizio della propria genitorialità, svilendo e/o distruggendo la sua relazione con i figli, impedendogli di esprimerla socialmente e legalmente, intromettendosi nella sua vita privata”. Ciò crea problemi al bambino a livello scolastico, familiare e sensi di colpa, andando contro la Convenzione Europea sull’esercizio del diritto dei minori di cui l’Italia ha aderito dal 1996 la quale riconosce il bambino come soggetto di diritto e in quanto fanciullo di essere curato, amato e rispettato. 
Nell’affidamento alternato il genitore affidatario impedisce al genitore non affidatario di vedere il figlio, questo comportamento crea sofferenza al bambino che mette in atto strategie per non far soffrire i genitori e per riuscire a vederli entrambi.  Bowlby parla in questo caso di Modelli Operativi Interni (MOI)[50], essi formano nel bambino schemi di eventi (copioni script) che si organizzano in tracce di memoria e che permetteranno al bambino, in futuro, di mettere in atto strategie per ottenere cura e protezione in caso di bisogno. I MOI sono operativi per tutta la vita, ciò vuol dire che anche da adulto, quando diventerà genitore, sarà a sua volta un mobber.                                                            
Alcuni movimenti di protesta promossi dalle organizzazioni a tutela dei diritti dei padri separati, hanno ragionato sulla precedente normativa che portava in via quasi esclusiva all'affidamento della prole alla madre (circa 90% dei casi contro il 10% tra affidi condivisi ed esclusivi ai padri). Questa condizione era operata perché si riteneva che i padri non fossero in grado di prendersi cura dei figli. M. Ravenna, invece, sostiene che “i padri sono perfetti sostituti delle madri”. L’affidamento giuridico solo alla madre dei figli ha portato alle situazioni di madri che abusavano della loro posizione privilegiata nei confronti dei figli ed arrivavano letteralmente a ricattare i mariti separati chiedendo aumenti nel mantenimento dietro minaccia di negare le visite ai figli. Un altro caso gravissimo registrato è quello di madri separate che usavano il proprio ascendente sui figli per metterli contro il padre e le sue eventuali nuove compagne. Con il passare del tempo, il numero di questi casi è aumentato a dismisura raggiungendo vette altissime, questo ha portato i legislatori a meditare sulla possibilità di cambiare la legge vigente per garantire i diritti dei padri e consentendo loro una maggiore presenza nella vita dei figli.

 


3.2.  Nuovi scenari socio culturali e giuridici

 

Nell’arco dei secoli la famiglia ha subìto profondi mutamenti, sia nei Paesi Occidentali che nei Paesi Orientali, a causa di diversi fattori quali: la religione, la politica, etc..
Per famiglia intendo la famiglia allargata ossia vari sistemi nucleari costituiti dai parenti. Bertolinidefinisce la Parentela[51] come l’insieme dei rapporti fondati sul matrimonio o linee di discendenza tra consanguinei (nonni, madri, padri, figli, nipoti)collaterali (fratelli, sorelle, zii, cugini) ed affini (suocero, nuora, genero) entro il 6° grado o un rapporto sostitutivo, ad es. l’adozione fondata su vincoli educativi.

La parentela designa in senso stretto il rapporto che deriva da una comune genealogia a un sistema di discendenza. La parentela è il vincolo con le persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74 c.c.). Essa ingloba i consanguinei in linea retta e collaterale, discendenti da uno stesso progenitore (art. 75 c.c.) e gli affini (art. 78 c.c.), ossia i congiunti con i quali si entra in rapporto dopo il matrimonio. Oggi anche i figli naturali rientrano in questi rapporti di parentela. In questo modo si vengono a formare non solo due famiglie ma anche due parentele che danno luogo ad una costellazione di parentela: cognati, generi, suoceri, nipoti, cugini etc.. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite (art. 76 c.c.). Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite, la parentela si conta fino al 6° grado (artt. 77 e 572 c.c.) nell' Ordinamento Italiano.
Oltre alla parentela biologica esiste anche una parentela legale che nasce dall' adozione e che comporta un impedimento matrimoniale (art. 87 comma n. 6-9 c.c., e can. 1094), nella linea retta in qualsiasi grado, nella linea collaterale nel secondo grado.
Secondo il nuovo Codex Iuris Canonici, che è ritornato al sistema romano, l'impedimento alle nozze in linea retta è all'infinito, nella collaterale si limita al 4° grado (can. 1091).



SOGGETTO
genitori parenti in linea retta ascendente di 1° grado
nonni parenti in linea retta ascendente di 2° grado
bisnonni parenti in linea retta ascendente di 3° grado
figli parenti in linea retta discendente di 1° grado
nipoti parenti in linea retta discendente di 2° grado
bisnipoti parenti in linea retta discendente di 3° grado
fratelli e sorelle parenti in linea collaterale di 2° grado
nipoti (figli di fratelli) parenti in linea collaterale di 3° grado
pronipoti (figli di figli di fratelli) parenti in linea collaterale di 4° grado
figli di pronipoti parenti in linea collaterale di 5° grado
zii paterni e materni parenti in linea collaterale di 3° grado
cugini parenti in linea collaterale di 4° grado
figli di cugini parenti in linea collaterale di 5° grado
figli di figli di cugini parenti in linea collaterale di 6° grado
prozii (fratelli dei nonni) parenti in linea collaterale di 4° grado
cugini dei genitori parenti in linea collaterale di 5° grado
figli dei cugini dei genitori parenti in linea collaterale di 6° grado

Schema 1. Gradi di parentela.



Per discendenza intendiamo una conseguenza naturale della procreazione, mentre per parentela il riconoscimento sociale e culturale della discendenza. Essa èdifferenziata per genere e nella nostra società è di tipo indifferenziato o cognatico[52]ossia indifferenziazione del sesso; i figli appartengono ad entrambe le famiglie e possono ereditare da qualsiasi dei suoi ascendenti, mentrela terminologia delle parentele individuata da Lévi Strauss è di tipo eschimo[53] ovvero non differenzia nel nome di nipote per riferirsi al figlio/a del figlio/a o figlio/a del fratello o sorella o figlio del cugino/a o se nipote femmina o maschio, per riferirsi a nonni, zii e cugini da parte di madre o di padre; inoltre questi vengono chiamati per nome come facciamo per i fratelli, per le sorelle e per i cugini/e.
Questo è il modello delle società contemporanee, ma non in forma pura, in quanto il cognome era solo del padre. Con il DDL S1230/15 Legge sul doppio cognome, la donna ha la possibilità di dare anche il suo cognome al proprio figlio superando quel retaggio culturale di patriarcalismo e maschilismo, ormai obsoleto, del Vecchio Continente. La parzialità espressa dal cognome portava la tensione implicita nei vincoli di parentela per la non scelta privilegiata ed esclusiva ed esprimeva un’equidistanza e un’equi-appartenenza. La parentela, infatti, esprime una discendenza, un’appartenenza, un controllo, una protezione delle regole, un’affettività, degli obblighi, dei doveri e dei diritti. Come scrive Segalen[54]:“tramite il lignaggio, il gruppo domestico si trova collegato alla catena di coloro che l’hanno preceduto e gli succederanno nel medesimo luogo e tramite la parentela, all’insieme dei parenti con i quali si persegue tutto ciò che fa la trama della vita sociale”. Oggi questa situazione, in alcune parti dell'Unione Europea, è cambiata. Difatti, mentre in Spagna già da tempo oramai un bambino porta entrambi i cognomi dei propri genitori, in Italia si sta procedendo sulla stessa riga solo da poco. La legge sul doppio cognome ha svecchiato l'Italia e, da un punto di vista psicologico, è positivo sia per la donna che sente di aver dato la propria identità al figlio, sia per il figlio stesso che sente di avere non solo la consanguineità ma anche l’identità delle due famiglie d’origine.
Il processo del sistema parentale si è evoluto partendo dai sistemi patriarcali e matriarcali, di famiglie allargate con parentele fino al 6° grado fino ad arrivare ai nuovi modelli monogenitoriali di famiglie mononucleari o binucleari e di famiglie ricostituite e ricomposte; si parla, difatti, di famiglie liquide, che sostituiscono in qualche modo le famiglie allargate di un tempo con l'inserimento di nuove figure come ifigli legittimi e naturali che oggi acquisiscono lo stesso status, sempre se i figli naturali vengono riconosciuti. In tal modo si vengono a creare rapporti di fratellanza tragemelli omo ed etero zigoti, germani, consanguinei, uterini,sociali(figli del genitore sociale)e adottivi. Le figure dei genitori sociali sostituiscono i vecchi nomi di patrigno e matrigna. In passato l’influenza delle favole sul nome matrigna o patrigno ha cristallizzato questo paradosso tanto da vederla come “la strega cattiva” o vederlo come"il signore abusante".
Il genitore sociale non nasce in seno a quella famiglia, lo diventa. Il suo ruolo deve compierlo, anche se non è legalizzato (cosa che oggi sta cambiando con nuove norme che legalizzano questa figura tanto importante soprattutto da un punto di vista educativo).  In secondo luogo, le modifiche che il matrimonio ha subìto nel corso dei secoli partono dal fatto che la donna come moglie o convivente non è più soggetta alla potestà maritale e può continuare a portare il suo cognome. Come madre, la donna ha nuove responsabilità come quella genitoriale (oggi anche delegata alla madre/padre sociale, se il figlio è del partner, e gli stessi possono anche adottarlo). Essa ha inoltre facoltà di dare il proprio cognome al figlio; se lavoratrice e divorziata non ha più diritto a ricevere l'assegno familiare e anzi, se il suo reddito è superiore a quello dell' ex marito, è tenuta a provvedere lei stessa al suo mantenimento. Ai matrimoni si parificano le unioni civili e le convivenze, a queste ultime è prevista anche lastepchildadoption (adozione del minore figlio del partner) all'inizio previste solo per le coppie eterosessuali sposate da almeno tre anni o che abbiano convissuto ex more uxorio, per almeno tre anni ma siano sposate al momento della richiesta e figli nati da fecondazione eterologa ora invece con l'ultima sentenza ciò è possibile anche per le Unioni Civili;inoltre, all’interno della parentela si prevedono oltre ainonni biologici anche i nonni sociali, questi non hanno ancora tutela giuridica ma sono ampiamente accettati dalla società  odierna, essi sono il frutto di studi di professionisti in campo umanistico, i quali hanno osservato sia il benessere sia ilrapporto qualitativo tra nonni e nipoti sociali. Alla luce dei nuovi modelli di famiglia anche le normative e la giurisprudenza si sono dovute adeguare soprattutto in vista delle Leggi Internazionali che più volte hanno sanzionato l'Italia per non essersi adeguata ai tempi, non tutelando i Principi Fondamentali dell' Uomo (uguaglianza, libertà, dignità) e del fanciullo che in primis va tutelato, anche e non solo, all' interno della sua prima agenzia educativa: la famiglia e i suoi rapporti di parentela. Già con la104/92 si tutelano i diversamente abili all' interno dei ari contesti familiare, scolastico etc. Con l'apertura del terzo millennio cambia radicalmente la visione della famiglia, primo dallaripartizione delle competente tra T.O. e T.M. art. 38 disp. att. c.c.;II°dall' adeguamento delle leggi alla nuova società, ad es.: se pensiamo all'affido condiviso L.54/06 esso ha aperto la strada a nuovi scenari anche se già a partire dal 2001 possiamo vedere forti cambiamenti:
·         L. 149/01 sull'adozione e dell'affidamento dei minori intrafamiliare ed extrafamiliare, ex L.184/83, l'art. 11 comma 1 affidamento intrafamiliare parenti fino al 4° grado e dopo 6 mesi a seguito di richiesta anche adozione; l' art. 44 comma 1-a estende l'affido intra familiare e successivamente l'adozione di parenti fino al 6° grado; informazioni sulle proprie origini ex art 28; dichiarazione adozioni art 8 e dichiarazione genitori ignoti art. 11. verifica veridicità riconoscimento figlio naturale da parte di persona coniugata  ex art. 74, di competenza del T. M. sez. adozioni;
·         L. 304/03sulle misure contro la violenza nelle relazioni familiari, di competenza del T.O.;
·         L. 40/04 sulla fecondazione eterologa con sentenza n. 162/2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato legittimo il ricorso a un donatore esterno di ovuli o spermatozoi nei casi di infertilità assoluta, di competenza del T.O.;
·         L. 54/06  sull'affido condiviso o esclusivo, di competenza del T.M.;
·         L. 219/12  sull'uguaglianza tra figli legittimi e figli naturali;dichiarazioni di paternità o maternità naturale (art.269 e s. Cod. civ.), dichiarazione di riconoscimento tardivo effettuata dall'altro (art. 250, comma IV, Cod. civ.) dichiarazioni di legittimazione del figlio naturale (art.284 Cod. civ.) all'accertamento giudiziale della paternità naturale, dirette a verificare se risponde all'interesse del minore l'assumere il cognome paterno, in aggiunta o sostituzione di quello materno già portato (art.262, commi II e III Cod. civ.), di  competenza del T.O.;
·         D. Lgs 154/13  sulla responsabilità educativa di entrambi i genitori, di competenza del T.M.;
·         L.173/15, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare, di competenza del T.M.;
·         L. 55/15 sullo scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, divorzio breve che prevede 6 mesi per la consensuale e un anno per la giudiziale di competenza del T.O.;
·         Can. 1683-1687/15 art. 5 sullecause di nullità breve di matrimonio emanata da Papa Francesco risponderanno alTribunale Ecclesiastico Diocesanoovvero davanti al solo Vescovoentro 45 giorni, cosi scritto nelle due Lettere "Motu Proprio" del 15 agosto 2015 art. 5 can. 1683-1687avente valore legale, trascritto nelCodice di Diritto Canonico, di  competenza del Tribunale Ecclesiastico;
·         D.d.L. S. 1230/15 sul doppio cognome dei figli e dei coniugi, di competenza del T.M.;
·         L. 76/16 sulla Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze tra persone etero sessuali ed omosessuali e della stepchild adoption in Italia è prevista per le coppie eterosessuali sposate da almeno tre anni o che abbiano convissuto ex more uxorio per almeno tre anni, ma siano sposate al momento della richiesta, di competenza del T.O.;
·         D.d.L. S. 1320/16 c.c. sulla delega dell'esercizio della responsabilità genitoriale al genitore sociale, di competenza del T.M..

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